§ 5.1.23 - Legge Regionale 3 gennaio 1980, n. 1. - Norme sull'Associazione
dei Comuni, sull'ordinamento delle Unità Sanitarie Locali e sul coordinamento dei Servizi Sanitari e Sociali. - [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:03/01/1980
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Costituzione dell'associazione. In ciascuno degli ambiti territoriali di cui alla Legge regionale 29 agosto 1979, n. 28 non coincidenti con il territorio della Comunità montana, salvo l'ambito [...]
Art. 2.  Assemblea dell'Associazione, composizione. (Sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 agosto 1986 n. 23). 1. L'assemblea è l'organo dell'associazione, è formata di consiglieri comunali, ed è composta da [...]
Art. 3.  Elezione dell'assemblea. (Sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 agosto 1986 n. 23). 1. L'elezione dei componenti dell'assemblea avviene in un medesimo giorno e in un'unica sede concordata tra i [...]
Art. 4.  Durata in carica e rinnovo. (Sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 agosto 1986 n. 23). 1. L'assemblea dell'Associazione si rinnova ogni cinque anni. Si procede inoltre alla rinnovazione ogni qualvolta [...]
Art. 5.  Adunanza e convocazione dell'Assemblea generale. L'assemblea generale è convocata dal presidente e si riunisce almeno quattro volte all'anno.
Art. 6.  Regolamento dell'Associazione dei Comuni. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge l'assemblea generale determina, con riferimento all'esplicazione delle funzioni sanitarie e [...]
Art. 7.  L'Unità sanitaria locale. L'Unità sanitaria locale è una struttura operativa dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane. Essa è formata dal complesso dei presidi, degli uffici e dei [...]
Art. 8.  Funzioni e prestazioni dell'Unità sanitaria locale. L'Unità sanitaria locale svolge le funzioni ad essa attribuite dalle leggi statali e regionali e, in particolare, provvede:
Art. 9.  Articolazione in Distretti sanitari di base. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane articolano le Unità sanitarie locali in distretti sanitari di base, quali strutture tecnico-funzionali [...]
Art. 10.  Compiti del Consiglio comunale, dell'assemblea generale della Comunità montana e dell'Assemblea dell'associazione intercomunale. (Sostituito dall'art. 4 della L.R. 2 agosto 1986 n. 23). 1. Il [...]
Art. 11.  Il Comitato di gestione. (Sostituito dall'art. 5 della L.R. 2 agosto 1986 n. 23). 1. Il Comitato di gestione è composto dal presidente e da quattro membri quando la popolazione dei comuni è [...]
Art. 12.  Compiti del Comitato di Gestione. (Sostituito dall'art. 6 della L.R. 2 agosto 1986 n. 23). 1. Il Comitato di Gestione è l'organo di amministrazione che sovraintende, nell'ambito degli indirizzi di [...]
Art. 13.  Attribuzione del Presidente. Il presidente convoca e presiede il Comitato e ne coordina l'attività, dà esecuzione agli atti, firma quelli che comportano impegni, sovrintende ai servizi dell'Unità [...]
Art. 14.  Indennità per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea generale. Ai componenti dell'assemblea generale dell'Unità sanitaria locale compete, per la partecipazione alle sedute della stessa, [...]
Art. 15.  Indennità al Presidente, al Vicepresidente e ai componenti del Comitato di gestione. Al presidente del Comitato di gestione spetta un'indennità di carica mensile onnicomprensiva di importo pari a [...]
Art. 16.  Attribuzione dei Sindaci. Restano ferme le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.
Art. 17.  Attività dell'Unità sanitaria locale e programmazione regionale. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività dell'Unità sanitaria locale al fine di assicurarne la [...]
Art. 18.  Partecipazione. I Comuni e gli organismi di decentramento comunali promuovono la partecipazione della collettività interessata, sia come singoli sia come formazioni organizzate, al perseguimento [...]
Art. 19.  Servizi dell'Unità sanitaria locale. L'Unità sanitaria locale svolge le proprie funzioni mediante servizi sanitari e servizi amministrativi in conformità alle norme del presente capo.
Art. 20.  Profilo organizzativo dei servizi. L'organizzazione dei servizi delle Unità sanitarie locali è basata:
Art. 21.  Integrazione dell'attività dei servizi. Spetta al Comitato di gestione individuare, sul piano operativo, le attività da svolgere in modo integrato anche con riferimento:
Art. 22.  Organizzazione dipartimentale dei servizi. Il collegamento delle attività dei servizi è di norma assicurato mediante l'organizzazione dipartimentale.
Art. 23.  Conferenze di organizzazione tra gli operatori dei servizi. Al fine di realizzare la partecipazione degli operatori, il presidente del comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale promuove [...]
Art. 24.  Servizi sanitari dell'Unità sanitaria locale. L'Unità sanitaria locale esercita le proprie funzioni di norma attraverso i seguenti servizi:
Art. 25.  Servizio di igiene pubblica. Nell'ambito delle funzioni di cui alle lettere c), g), o) e q) del precedente articolo 8, sono di competenza del servizio di igiene pubblica:
Art. 26.  Servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro. Il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro svolge le funzioni di cui alla lettera f) del precedente articolo 8, nonché quelle che [...]
Art. 27.  Servizio per la procreazione libera e responsabile, per l'assistenza sanitaria alla maternità, infanzia, età evolutiva.
Art. 28.  Servizio per l'igiene mentale e l'assistenza psichiatrica. Il servizio per l'igiene mentale e l'assistenza psichiatrica svolge in modo unitario e in forma dipartimentale il complesso delle funzioni [...]
Art. 29.  Servizio per il coordinamento dell'attività medica di base, dell'attività specialistica ambulatoriale e dell'assistenza farmaceutica. Il servizio provvede ad assicurare il coordinato esercizio delle [...]
Art. 30.  Servizio per l'assistenza ospedaliera. Il servizio per l'assistenza ospedaliera assicura lo svolgimento delle funzioni di cui alla lettera l) del precedente articolo 8 nelle strutture ospedaliere [...]
Art. 31.  Servizio veterinario. Il servizio veterinario svolge le funzioni di cui alla lettera p) del precedente articolo 8.
Art. 31 bis.  Servizio per le tossicodipendenze (SERT). 1. Il Servizio per le tossicodipendenze assicura lo svolgimento delle funzioni di assistenza sanitaria inerenti alla prevenzione, cura e riabilitazione [...]
Art. 32.  Individuazione, organizzazione e funzionamento dei Presìdi e Servizi multizonali. L'individuazione, l'organizzazione e il funzionamento dei presìdi e servizi multizonali saranno disciplinati con [...]
Art. 33.  Presìdi multizonali di prevenzione. I presidi multizonali di prevenzione sono presidi preposti al controllo e alla tutela dell'igiene ambientale, nonché alla prevenzione degli infortuni e delle [...]
Art. 34.  Collegamento funzionale e coordinamento dei Presìdi multizonali. Il Comitato di gestione delle Unità sanitarie locali in cui hanno sede servizi e presidi multizonali assicura il collegamento [...]
Art. 35.  Servizi amministrativi dell'Unità sanitaria locale. I servizi amministrativi dell'Unità sanitaria locale assolvono le funzioni: affari generali, statistica, rilevazione ed elaborazione dati; [...]
Art. 36.  Ufficio di direzione. L'ufficio di direzione è preposto all'organizzazione, al coordinamento, al funzionamento dei servizi e alla direzione del personale.
Art. 37.  Compiti dell'Ufficio di direzione. L'ufficio di direzione assicura sotto il profilo tecnico, in base agli indirizzi del comitato di gestione, la corrispondenza tra l'attività complessiva dei servizi [...]
Art. 38.  Gestione associata dei servizi sociali. Le associazioni dei comuni, le comunità montane e i comuni esercitano, negli ambiti territoriali delimitati a norma della legge regionale 29 agosto 1979, n. [...]
Art. 39.  Coordinamento e integrazione dei Servizi sanitari con quelli sociali. Al fine di realizzare il coordinamento e l'integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali esistenti nel territorio, a [...]
Art. 40.  Servizio sociale. Fino all'entrata in vigore della legge nazionale di riforma dell'assistenza, le funzioni di assistenza sociale sono organizzate nel servizio sociale, volto a prevenire e rimuovere [...]
Art. 41.  Funzioni sociali di protezione e tutela della famiglia, dell'infanzia e dell'età evolutiva. Le funzioni sociali di protezione e tutela della famiglia, dell'infanzia e dell'età evolutiva si [...]
Art. 42.  Funzioni assistenziali per la popolazione in età lavorativa e per la popolazione in età senile. Le funzioni assistenziali per la popolazione in età lavorativa ed in età senile comprendono:
Art. 43.  Elezione e convocazione dell'Assemblea generale. All'entrata in vigore della presente legge ciascun consiglio comunale elegge il primo rappresentante dell'assemblea generale; successivamente il [...]
Art. 44.  Elezione del primo presidente dell'assemblea generale. In deroga a quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 4, la prima elezione del presidente dell'assemblea generale ha luogo secondo [...]
Art. 45.  Prima riunione del Comitato di gestione. Entro 30 giorni dalla sua elezione, il comitato di gestione si riunisce per la prima volta su convocazione del componente più anziano.
Art. 46.  Costituzione delle Unità sanitarie locali. Negli ambiti territoriali di cui alla Legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, sono costituite le Unità sanitarie locali, secondo le disposizioni della [...]
Art. 47.  Trasferimento della titolarità delle funzioni ai Comuni. In conformità alle disposizioni della presente legge e a norma del terzo comma dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, il [...]
Art. 48.  Disposizioni finanziarie. (Modificato dall'art. 9 della L.R. 19 maggio 1980 n. 35). Fino all'adozione degli atti di cui al precedente art. 47 da parte del presidente della Regione, nei limiti della [...]
Art. 49.  Abrogazione e sostituzione di norme relative al personale ospedaliero. L'art. 11 della Legge regionale 10 marzo 1976, n. 12, è abrogato.


§ 5.1.23 - Legge Regionale 3 gennaio 1980, n. 1. - Norme sull'Associazione

dei Comuni, sull'ordinamento delle Unità Sanitarie Locali e sul coordinamento dei Servizi Sanitari e Sociali. - Legge Regionale 2 agosto 1986 n. 23. - Norme di attuazione della legge 15 gennaio 1986 n. 4 recante disposizioni transitorie nell'attesa della riforma istituzionale delle Unità Sanitarie Locali e conseguenti modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1980 n. 1 [1].

(B.U. n. 2 del 7-2-1980). (B.U. n. 97 del 6-8-1986).

 

[La L.R. 1/1980 è stata abrogata dall'art. 24 della L.R. 12 maggio 1994, n.

19, salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 4, della stessa L.R. 19/1994]

[*]

 

 

TESTO COORDINATO

 

 

Titolo I

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI

 

Art. 1. Costituzione dell'associazione. In ciascuno degli ambiti territoriali di cui alla Legge regionale 29 agosto 1979, n. 28 non coincidenti con il territorio della Comunità montana, salvo l'ambito territoriale n. 29, è costituita l'associazione dei Comuni ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 15 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 2. Assemblea dell'Associazione, composizione. (Sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 agosto 1986 n. 23). 1. L'assemblea è l'organo dell'associazione, è formata di consiglieri comunali, ed è composta da un numero di membri che non può essere superiore a:

     a) 30 consiglieri, per le associazioni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti;

     b) 40 consiglieri, per le associazioni con popolazione da 30.001 e 100.000 abitanti;

     c) 50 consiglieri, per le associazioni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

     2. Se l'associazione è costituita da un numero di comuni pari o inferiore a 10, il numero dei membri dell'assemblea è ridotto rispettivamente a 20, 30 e 40.

     3. Ciascun comune che compone l'associazione partecipa alla formazione dell'assemblea con un numero di rappresentanti proporzionale alla popolazione residente calcolato secondo le disposizioni dei successivi commi.

     4. Il numero dei rappresentanti di ciascun Comune è pari al quoziente stabilito nel modo seguente:

     a) è attribuito ad ogni comune, in relazione al numero degli abitanti, un coefficiente fissato secondo il seguente schema:

 

 

Comuni fino a 1000 abitanti coeff.  4

da   1001 a   2000 abitanti coeff.  5

da   2001 a   3000 abitanti coeff.  6

da   3001 a   4000 abitanti coeff.  7

da   4001 a   5000 abitanti coeff.  8

da   5001 a   6000 abitanti coeff. 13

da   6001 a   7000 abitanti coeff. 15

da   7001 a   8000 abitanti coeff. 17

da   8001 a   9000 abitanti coeff. 19

da   9001 a  10000 abitanti coeff. 21

da  10001 a  11000 abitanti coeff. 23

da  11001 a  12000 abitanti coeff. 25

da  12001 a  13000 abitanti coeff. 27

da  13001 a  15000 abitanti coeff. 30

da  15001 a  17000 abitanti coeff. 35

da  17001 a  20000 abitanti coeff. 40

da  20001 a  25000 abitanti coeff. 43

da  25001 a  35000 abitanti coeff. 48

da  35001 a  50000 abitanti coeff. 52

da  50001 a 100000 abitanti coeff. 56

da 100001 a 150000 abitanti coeff. 70

oltre 150000 abitanti coeff. 80.

 

 

     b) si moltiplica il coefficiente per il numero dei componenti l'assemblea, come determinato ai sensi del primo e secondo comma:

     c) si divide quindi tale prodotto per la somma di coefficienti attribuiti a tutti i Comuni dell'associazione. Il quoziente decimale è arrotondato all'unità per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è maggiore o uguale a cinque e, per difetto, se minore.

     5. Qualora la somma dei rappresentanti dei Comuni sia superiore o inferiore al numero massimo stabilito per l'assemblea dell'associazione, viene corrispondentemente aumentato o ridotto il numero dei rappresentanti del comune con il maggior numero di abitanti.

     6. Se un Comune partecipa con parte del proprio territorio a più di un'associazione si fa riferimento, ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla popolazione residente nelle circoscrizioni appartenenti all'ambito territoriale dell'associazione considerata.

     7. Per la determinazione del numero dei componenti dell'associazione si fa riferimento alla popolazione dei Comuni e delle circoscrizioni risultanti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento.

 

     Art. 3. Elezione dell'assemblea. (Sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 agosto 1986 n. 23). 1. L'elezione dei componenti dell'assemblea avviene in un medesimo giorno e in un'unica sede concordata tra i Sindaci dei Comuni associati. Il luogo, il giorno e l'ora di inizio e chiusura delle votazioni sono pubblicati nell'albo pretorio di ciascuno dei Comuni associati. Il sindaco del comune sede delle elezioni provvede alla convocazione della prima assemblea.

     2. Presso ogni comune sede delle elezioni è costituito l'ufficio elettorale composto dal Sindaco e dai Capi-gruppo consiliari del Comune sede delle elezioni. Funge da segretario il Segretario comunale.

     3. Entro il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'ufficio elettorale attribuisce ad ogni gruppo politico complessivamente considerato nell'ambito dell'associazione un numero di seggi in seno all'assemblea proporzionale al peso elettorale di ciascuno. A tale fine per ciascun gruppo si calcola la cifra elettorale sommando i voti di lista riportati dallo stesso nelle ultime elezioni comunali nei consigli eletti con sistema proporzionale, e nelle ultime elezioni provinciali amministrative, nei consigli eletti con sistema maggioritario. Si calcola inoltre il quoziente elettorale sommando le cifre elettorali di tutti i gruppi e dividendo la somma per il numero dei rappresentanti dell'assemblea. Ad ogni gruppo sono attribuiti tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nella cifra elettorale, in base ai quozienti interi e ai più alti resti.

     4. I gruppi consiliari dei Comuni associati che si sono presentanti nelle elezioni comunali con simboli diversi, ovvero risultano eletti in una lista il cui simbolo non ha corrispondenza con quelli delle liste presentate alle elezioni provinciali amministrative, possono dichiarare preventivamente se e a quale lista intendono collegarsi ai fini del calcolo del numero dei componenti l'assemblea da assegnare a tale lista. La dichiarazione deve essere depositata presso l'ufficio elettorale entro le ore 12 del sedicesimo giorno precedente le elezioni e deve essere sottoscritta da tutti i componenti il gruppo.

     5. Entro le ore 12 del terzo giorno precedente le elezioni dei candidati, il cui numero non può superare quello dei componenti l'assemblea, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dai medesimi sottoscritta, deve essere presentata all'ufficio elettorale da uno o più consiglieri comunali, anche se candidati.

     6. Il Sindaco del Comune sede dell'elezione cura la stampa delle schede elettorali contenenti il cognome e il nome dei candidati, raggruppati per lista e suddivisi per Consiglio comunale di appartenenza.

     7. Ciascun consigliere vota per un numero di candidati, compresi nella medesima lista, non superiore ad un terzo, arrotondato per eccesso all'unità, dei seggi attribuiti alla corrispondente lista.

     8. Terminate le operazioni di voto, l'ufficio elettorale procede allo spoglio dei voti e alla proclamazione degli eletti in base ad una graduatoria dei candidati formata per ciascuna lista secondo l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascuno con l'indicazione del consiglio comunale di appartenenza di ogni candidato. A parità di voti è eletto chi precede nella lista, salvo quanto disposto dal nono comma.

     9. Sono nominati come rappresentanti di ogni Comune nell'assemblea dell'associazione, fino alla concorrenza del numero a ciascun comune spettante, i candidati, consiglieri del comune stesso, scelti da ogni lista nel limite dei seggi assegnati a ciascun gruppo e nel rispetto della graduatoria prevista dall'ottavo comma. Si procede alla scelta dei candidati cominciando dalle liste presentate dai gruppi di minor peso elettorale e procedendo nell'ordine via via crescente. Resta comunque salva la rappresentanza per ciascun Comune fissata ai commi terzo e seguenti dell'articolo 2.

     10. Delle operazioni di voto, di scrutinio e di nomina degli eletti viene redatto verbale che è inviato a cura del presidente dell'Ufficio elettorale ai Sindaci dei Comuni dell'associazione per la pubblicazione nell'albo pretorio dei comuni.

     11. All'eletto, in caso di dimissioni, decadenza o morte, subentra quello che lo segue nell'ordine della graduatoria di lista, appartenente allo stesso consiglio comunale del consigliere cessato. Nel caso di gruppi con un solo consigliere subentra, di diritto, il consigliere che succede a quello cessato.

     12. Qualora non ne faccia già parte il sindaco di ciascun comune compreso nell'ambito territoriale della stessa Unità sanitaria locale può partecipare, con diritto di parola e senza diritto di voto, alle sedute dell'assemblea.

 

     Art. 4. Durata in carica e rinnovo. (Sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 agosto 1986 n. 23). 1. L'assemblea dell'Associazione si rinnova ogni cinque anni. Si procede inoltre alla rinnovazione ogni qualvolta siano rinnovati uno o più Consigli comunali, la cui rappresentanza, determinata ai sensi dell'articolo 2, commi terzo e seguenti, corrisponda a più della metà dei membri dell'assemblea. Essa resta in carica fino alla sua rinnovazione che deve avvenire entro novanta giorni dal rinnovo dei consigli comunali, fatte salve le norme sulla durata in carica del Consiglio della Comunità montana di cui all'articolo 10 della Legge regionale 17 agosto 1973, n. 30.

     2. L'assemblea elegge il presidente secondo le modalità stabilite nel regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento della stessa.

 

     Art. 5. Adunanza e convocazione dell'Assemblea generale. L'assemblea generale è convocata dal presidente e si riunisce almeno quattro volte all'anno.

     Deve essere altresì convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti ovvero uno dei Comuni associati.

 

     Art. 6. Regolamento dell'Associazione dei Comuni. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge l'assemblea generale determina, con riferimento all'esplicazione delle funzioni sanitarie e sociali, con regolamento, le norme relative all'organizzazione dell'associazione e al suo funzionamento e, in particolare, le modalità di elezione del presidente dell'assemblea e i procedimenti di revoca.

     La disciplina del funzionamento dell'assemblea deve ispirarsi a criteri volti a favorire la più ampia partecipazione popolare.

 

 

Titolo II

L'UNITA' SANITARIA LOCALE

 

     Art. 7. L'Unità sanitaria locale. L'Unità sanitaria locale è una struttura operativa dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane. Essa è formata dal complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi, i quali, in ciascuno degli ambiti territoriali delimitati a norma della Legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, assolvono ai compiti del Servizio sanitario nazionale di cui alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'Unità sanitaria locale coordina ed integra i propri servizi con quelli sociali esistenti nel territorio.

 

     Art. 8. Funzioni e prestazioni dell'Unità sanitaria locale. L'Unità sanitaria locale svolge le funzioni ad essa attribuite dalle leggi statali e regionali e, in particolare, provvede:

     a) all'educazione sanitaria;

     b) alla rilevazione ed alla gestione delle informazioni statistiche, epidemiologiche e finanziarie secondo le indicazioni della programmazione sanitaria nazionale e regionale;

     c) all'igiene dell'ambiente;

     d) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche anche al fine di favorire il mantenimento del cittadino nel proprio ambiente di vita e di lavoro;

     e) alla tutela del diritto di procreazione libera e responsabile, alla protezione sanitaria della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva, all'assistenza pediatrica nonché alla tutela igienico-sanitaria nelle strutture educative;

     f) all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

     g) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive;

     h) all'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;

     i) all'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per malattie fisiche e psichiche;

     l) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;

     m) alla riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica, al fine di prevenire e di rimuovere condizioni che possono concorrere all'emarginazione;

     n) all'assistenza farmaceutica ed alla vigilanza sulle farmacie;

     o) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;

     p) alla profilassi e alla polizia veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;

     q) agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale spettanti al Servizio sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lettera z) dell'articolo 6 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     L'Unità sanitaria locale, nell'ambito delle proprie competenze eroga le prestazioni ad essa demandate dal Capo III, Titolo I, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalla legislazione regionale.

 

     Art. 9. Articolazione in Distretti sanitari di base. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane articolano le Unità sanitarie locali in distretti sanitari di base, quali strutture tecnico-funzionali per l'erogazione delle prestazioni di primo livello e di pronto intervento.

     Nell'articolazione distrettuale, gli enti di cui al primo comma si uniformano alle prescrizioni del Piano sanitario regionale, osservando i seguenti criteri:

     1) la delimitazione del distretto deve essere tale da garantire la più efficace e funzionale erogazione delle prestazioni e la più ampia partecipazione degli utenti;

     2) l'ambito territoriale del distretto deve coincidere, ove possibile, con il territorio di uno o più comuni; nel caso di suddivisione del territorio comunale, l'ambito distrettuale deve tenere conto delle circoscrizioni comunali istituite ai sensi della Legge 8 aprile 1976, n. 278;

     3) la delimitazione del distretto deve essere tale da consentire la coordinata esplicazione delle funzioni di medicina di base generale e pediatrica, l'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e lo svolgimento dei servizi, in conformità agli indirizzi contenuti nella programmazione sanitaria regionale. L'ambito territoriale del distretto deve essere in ogni caso tale da garantire la piena integrazione ed il coordinamento degli interventi di base sanitari e sociali.

     Spetta all'assemblea dei Comuni singoli o associati e della Comunità montana definire, con il regolamento di cui al precedente articolo 6, i poteri di iniziativa, partecipazione e controllo sociale che potranno essere esercitati, con riferimento al punto 2) del precedente comma, dal comune, dai Comuni o dalle circoscrizioni comunali sulle funzioni e sulle attività d'interesse distrettuale.

     Nei distretti sanitari di base sono svolte le funzioni sanitarie previste dal Piano sanitario regionale a livello distrettuale e si attua la partecipazione secondo quanto stabilito dal successivo art. 18.

     L'erogazione delle prestazioni nel distretto sanitario di base si realizza all'interno dei servizi dell'Unità sanitaria locale ed in rapporto alle esigenze rappresentate dagli organismi di partecipazione.

 

     Art. 10. Compiti del Consiglio comunale, dell'assemblea generale della Comunità montana e dell'Assemblea dell'associazione intercomunale. (Sostituito dall'art. 4 della L.R. 2 agosto 1986 n. 23). 1. Il Consiglio comunale, se l'ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale coincide con quello del Comune o di parte di esso, l'assemblea dell'associazione dei Comuni, l'assemblea generale della Comunità montana, nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 15 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, su proposta del comitato di gestione, deliberano:

     a) il bilancio preventivo, il suo assestamento e il conto consuntivo;

     b) le spese che vincolano il bilancio oltre l'anno e le convenzioni di cui agli articoli 39 e 44 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     c) le piante organiche del personale e le loro modifiche che comportano aumenti di spesa;

     2. L'assemblea approva anche con modificazioni gli atti di cui al comma primo nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione delle proposte. In caso di inutile decorso del termine di quarantacinque giorni, il presidente del comitato di gestione ne dà comunicazione al presidente del comitato di controllo, che, previa diffida ad adempiere rimasta ineseguita, promuove il controllo sostitutivo.

     3. Il Consiglio comunale e l'assemblea generale dell'associazione eleggono con le modalità di cui all'articolo 11, rispettivamente, il presidente e il comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale; il Consiglio comunale, l'assemblea della comunità montana e l'assemblea dell'Associazione dei Comuni, fissano la sede dell'Unità sanitaria locale, adottano gli atti relativi ai beni immobili attribuiti ai Comuni con vincolo di destinazione alle Unità sanitarie locali.

     4. Per l'assolvimento dei compiti previsti dal presente articolo, le spese di funzionamento dell'assemblea dell'associazione sono a carico delle rispettive Unità sanitarie locali.

 

     Art. 11. Il Comitato di gestione. (Sostituito dall'art. 5 della L.R. 2 agosto 1986 n. 23). 1. Il Comitato di gestione è composto dal presidente e da quattro membri quando la popolazione dei comuni è inferiore o eguale a 90.000 abitanti; dal presidente e da sei membri quando è superiore.

     2. Il presidente ed i membri del Comitato di gestione sono eletti a maggioranza dal Consiglio comunale e dall'assemblea dell'associazione anche fuori dal proprio seno, tra cittadini aventi esperienza di amministrazione e direzione, documentata con curriculum, che i consiglieri presentatori delle candidature depositano presso la segreteria della sede dell'Unità sanitaria locale almeno cinque giorni prima dell'elezione. Il curriculum dovrà contenere le eventuali documentazioni riguardanti i titoli e le competenze dei candidati nel campo dell'organizzazione sanitaria e delle attività amministrative.

     3. L'elezione avviene a scrutinio segreto e con la partecipazione della maggioranza dei componenti dell'assemblea. Si procede prima all'elezione del presidente e successivamente all'elezione dei restanti membri del Comitato di gestione.

     4. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e a parità di voti i più anziani di età.

     5. I membri del Comitato di gestione non componenti del Consiglio comunale ovvero dell'associazione partecipano, senza diritto al voto, alle adunanze del Consiglio comunale, ovvero all'assemblea dell'associazione intercomunale, dedicate all'esame delle proposte del Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale, nonché a tutte le adunanze a cui sono invitati a partecipare.

     6. Quando il territorio della Comunità montana coincide con l'ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale, le competenze del Comitato di gestione e del suo presidente sono svolte rispettivamente dalla Giunta e dal presidente della Comunità montana.

     7. Il Comitato di gestione dura in carica quanto l'assemblea ed esercita i suoi compiti fino alla rinnovazione.

     8. Si procede altresì a rinnovazione quando il comitato di gestione, per dimissioni o altra causa, abbia perduto oltre la metà dei propri componenti, ovvero quando, nel caso in cui abbia violato persistentemente disposizioni di legge e del Piano sanitario nazionale e regionale, il Consiglio comunale o l'assemblea dell'associazione ne abbia deliberato la rinnovazione a maggioranza assoluta dei propri componenti.

     9. In caso di dimissioni, decadenza o morte di singoli membri del comitato, il Consiglio comunale ovvero l'assemblea dell'associazione procede alla loro sostituzione mediante nuova elezione.

     10. Il Comitato di gestione può procedere all'elezione di un vice presidente per la sostituzione del presidente in caso di assenza o di impedimento.

 

     Art. 12. Compiti del Comitato di Gestione. (Sostituito dall'art. 6 della L.R. 2 agosto 1986 n. 23). 1. Il Comitato di Gestione è l'organo di amministrazione che sovraintende, nell'ambito degli indirizzi di programmazione e pianificazione sanitaria, a tutte le attività dell'Unità sanitaria locale e risponde all'assemblea del loro corretto svolgimento.

     2. Il Comitato di gestione:

     a) predispone i provvedimenti da sottoporre all'assemblea;

     b) adotta tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi necessari alla gestione dell'Unità sanitaria locale;

     c) provvede, sotto la propria responsabilità e in casi di assoluta urgenza, ad approvare atti di competenza dell'assemblea concernenti l'assestamento del bilancio o comportanti impegni di spesa pluriennali, salvo ratifica dell'assemblea stessa a pena di decadenza, nella prima seduta successiva alla trasmissione dell'atto e, comunque, entro quarantacinque giorni.

     3. Il Comitato presenta annualmente all'assemblea ed ai Comuni associati una relazione sull'andamento e sull'efficacia dei servizi nonché sullo stato di attuazione degli obiettivi di programmazione.

     4. Il Comitato di gestione opera collegialmente. Il presidente può affidare compiti istruttori a singoli membri del comitato di  gestione.

 

     Art. 13. Attribuzione del Presidente. Il presidente convoca e presiede il Comitato e ne coordina l'attività, dà esecuzione agli atti, firma quelli che comportano impegni, sovrintende ai servizi dell'Unità sanitaria locale, attende al loro buon funzionamento ed esercita le altre competenze previste dalle leggi e dai regolamenti.

     Il presidente adotta altresì, in casi di assoluta urgenza, i provvedimenti di competenza del Comitato di gestione necessari per garantire il funzionamento dell'Unità sanitaria locale, i quali sono sottoposti a ratifica nella prima seduta del comitato.

 

     Art. 14. Indennità per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea generale. Ai componenti dell'assemblea generale dell'Unità sanitaria locale compete, per la partecipazione alle sedute della stessa, un'indennità di presenza pari a quella stabilita dalle vigenti norme per i Consigli comunali di corrispondente popolazione.

     Ai suddetti componenti spetta inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute dell'assemblea in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169.

 

     Art. 15. Indennità al Presidente, al Vicepresidente e ai componenti del Comitato di gestione. Al presidente del Comitato di gestione spetta un'indennità di carica mensile onnicomprensiva di importo pari a quello previsto per il Sindaco di un Comune di corrispondente popolazione dalla vigente normativa.

     Al vice presidente spetta un'indennità mensile onnicomprensiva pari al 75% di quella del presidente.

     Agli altri componenti il comitato di gestione spetta un'indennità mensile onnicomprensiva pari al 50% di quella assegnata al vicepresidente.

     Le indennità di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con quelle percepite in virtù di cariche elettive ricoperte presso altri enti pubblici, salva la sola corresponsione della differenza nel caso in cui queste ultime siano inferiori.

     A tutti i componenti del Comitato di gestione, per la partecipazione alle sedute dello stesso, spetta un'indennità di presenza di importo pari a quella dei componenti di cui al precedente art. 14.

     Ai suddetti compete inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge 26 aprile 1974, n. 169.

     Le stesse indennità previste dal precedente art. 14 e dal presente articolo competono ai componenti degli organi deliberativi ed esecutivi della comunità montana, quando il territorio della stessa coincide con il territorio dell'Unità sanitaria locale, nei limiti di quanto disposto dal quarto comma.

 

     Art. 16. Attribuzione dei Sindaci. Restano ferme le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.

     Per lo svolgimento di tali attribuzioni il Sindaco si avvale dei servizi dell'Unità sanitaria locale e ne dà comunicazione al presidente del Comitato di gestione.

     Si avvale tra l'altro dei suddetti servizi quando adotta provvedimenti contingibili e urgenti.

 

     Art. 17. Attività dell'Unità sanitaria locale e programmazione regionale. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività dell'Unità sanitaria locale al fine di assicurarne la conformità agli obiettivi del Servizio sanitario nazionale per accertarne la corrispondenza con la programmazione sanitaria nazionale regionale, nonché per verificarne la congruenza tra i costi dei servizi e i relativi benefici, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, lettera c), della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Per lo svolgimento delle suddette funzioni la Giunta regionale, con appositi atti deliberativi, può chiedere alle Unità sanitarie locali informativi e notizie nonché emanare indirizzi e direttive, in particolare, in materia di erogazione delle prestazioni, di bilanci, di formazione delle piante organiche del personale e di organizzazione dei servizi anche in riferimento all'osservanza di quanto previsto dagli articoli 24 e 35 della presente legge, nel rispetto dei principi stabiliti dalle vigenti leggi regionali in materia ed a quanto previsto dal Piano sanitario regionale.

     Il consiglio regionale, in riferimento alle funzioni di cui al primo comma, a fini di uniformità, predispone d'intesa con le rappresentanze regionali dell'ANCI e dell'UNCEM, schemi tipo di regolamento di cui le assemblee generali possono avvalersi nell'espletamento dei propri compiti.

 

     Art. 18. Partecipazione. I Comuni e gli organismi di decentramento comunali promuovono la partecipazione della collettività interessata, sia come singoli sia come formazioni organizzate, al perseguimento delle finalità del Servizio sanitario nazionale e assicurano ai destinatari delle prestazioni la più ampia informazione sull'attività dell'Unità sanitaria locale, dando adeguata pubblicità agli atti più rilevanti della stessa.

     La partecipazione della collettività ai programmi e all'attività dell'Unità sanitaria locale si attua in particolare nei distretti sanitari di base. Ferme restando le forme di consultazione previste dal secondo comma del precedente art. 10, i Consigli comunali e i Consigli circoscrizionali di cui alla Legge 8 aprile 1976, n. 278, promuovono e attivano adeguate forme di partecipazione diretta.

     In riferimento all'art. 13, terzo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i Consigli comunali e i Consigli circoscrizionali assicurano il raggiungimento dei fini di cui al primo comma attraverso:

     a) la consultazione dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, professionali, culturali e sociali operanti sul territorio, nonché dei rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della Legge 12 febbraio 1968, n. 132;

     b) l'individuazione di forme di partecipazione e di consultazione degli operatori della sanità con gli utenti sulle attività del distretto sanitario di base.

     Per la concreta attuazione dei fini di cui al primo comma nel regolamento sono previsti strumenti e modalità di realizzazione delle forme e dei momenti partecipativi e di consultazione.

 

CAPO II

I Servizi

 

     Art. 19. Servizi dell'Unità sanitaria locale. L'Unità sanitaria locale svolge le proprie funzioni mediante servizi sanitari e servizi amministrativi in conformità alle norme del presente capo.

     L'Unità sanitaria locale, in relazione alle diverse esigenze organizzative e di funzionamento, articola, di norma, i servizi in settori omogenei di intervento.

 

     Art. 20. Profilo organizzativo dei servizi. L'organizzazione dei servizi delle Unità sanitarie locali è basata:

     - sulla corrispondenza dei servizi ad aree d'intervento omogenee, attraverso l'utilizzazione integrata dei presidi, delle strutture e del personale, ivi compresi quelli di carattere sociale;

     - sull'autonomia tecnico-funzionale dei servizi;

     - sulla flessibilità della struttura per l'economia di gestione, attraverso il costante adeguamento alle priorità degli obiettivi di intervento;

     - sull'impiego coordinato di équipes multidisciplinari, ivi compreso il personale a rapporto convenzionale, che operano all'interno dei singoli servizi;

     - su modalità operative di tipo dipartimentale, ai fini dell'integrazione delle diverse competenze.

     A ciascun servizio è preposto un responsabile in possesso dei requisiti di professionalità e di esperienza in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria e sociale indicati dalle norme delegate di cui al terzo comma dell'articolo 47 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     I servizi, nell'individuazione delle modalità e procedure più idonee e razionali per il conseguimento dei propri obiettivi, adottano il metodo del lavoro di gruppo che deve svolgersi nel rispetto dei compiti assegnati ai singoli operatori in rapporto alle rispettive professionalità e responsabilità personali e funzionali.

 

     Art. 21. Integrazione dell'attività dei servizi. Spetta al Comitato di gestione individuare, sul piano operativo, le attività da svolgere in modo integrato anche con riferimento:

     a) ai programmi per l'attuazione dei progetti-obiettivo stabiliti dal Piano sanitario nazionale e regionale;

     b) all'organizzazione unitaria delle prestazioni a livello di distretto;

     c) al coordinamento degli interventi sanitari e sociali.

 

     Art. 22. Organizzazione dipartimentale dei servizi. Il collegamento delle attività dei servizi è di norma assicurato mediante l'organizzazione dipartimentale.

     L'attivazione dei dipartimenti e il collegamento dei servizi all'interno degli stessi sono deliberati dall'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione che designa, altresì, i responsabili dei servizi che sono preposti anche ai dipartimenti.

     La preposizione ai dipartimenti non costituisce diverso titolo di partecipazione all'ufficio di direzione di cui al successivo art. 36.

 

     Art. 23. Conferenze di organizzazione tra gli operatori dei servizi. Al fine di realizzare la partecipazione degli operatori, il presidente del comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale promuove conferenze di organizzazione di servizi.

     Le conferenze di organizzazione devono fornire la conoscenza del quadro programmatico nel quale si colloca, in rapporto alle iniziative e agli obiettivi fissati dagli organi dell'Unità sanitaria locale, l'attività dei singoli servizi e l'apporto di ciascun operatore.

     Le conferenze di organizzazione esaminano la funzionalità dei servizi e delle interrelazioni tra i diversi servizi e l'organizzazione interna del lavoro e verificano i risultati del lavoro svolto e le sue prospettive.

     L'assemblea generale stabilisce, nel regolamento, modalità e procedure per la periodicità, la convocazione e lo svolgimento delle conferenze di organizzazione.

 

     Art. 24. Servizi sanitari dell'Unità sanitaria locale. L'Unità sanitaria locale esercita le proprie funzioni di norma attraverso i seguenti servizi:

     a) servizio di igiene pubblica;

     b) servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro;

     c) servizio per la procreazione libera e responsabile, per la tutela sanitaria sociale della maternità, infanzia e dell'età evolutiva e per l'assistenza alla famiglia;

     d) servizio per l'igiene mentale e l'assistenza psichiatrica;

     e) servizio per il coordinamento dell'attività medica di base, dell'attività specialistica e ambulatoriale e dell'assistenza farmaceutica;

     f) servizio per l'assistenza ospedaliera;

     g) servizio veterinario [2];

     h) Servizio per le tossicodipendenze (SERT) [2]a.

     I servizi sanitari dell'Unità sanitaria locale possono articolarsi, al loro interno, in settori omogenei di intervento. L'articolazione è stabilita dalle norme regolamentari dell'Unità sanitaria locale.

     In relazione alla modesta consistenza numerica della popolazione, alle particolari condizioni socio-economiche e geomorfologiche del territorio, l'assemblea generale stabilisce l'unificazione di due o più servizi assicurando, comunque, lo svolgimento integrale delle funzioni di cui al precedente art. 8.

     Ferma restando la previsione dell'unificazione dei servizi in presenza dei presupposti del precedente comma, l'organizzazione dipartimentale di cui all'art. 22 deve, di norma, assicurare il collegamento dell'attività fra i servizi.

     Con riferimento alle particolari condizioni socio-economiche o geomorfologiche del territorio, le Unità sanitarie locali, d'intesa fra di loro, possono stabilire che le funzioni del Servizio per le tossicodipendenze siano gestite da una Unità sanitaria locale per conto di tutte le altre [2]b.

 

     Art. 25. Servizio di igiene pubblica. Nell'ambito delle funzioni di cui alle lettere c), g), o) e q) del precedente articolo 8, sono di competenza del servizio di igiene pubblica:

     a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive;

     b) la profilassi e vigilanza igienica e relativa all'edilizia, all'aria atmosferica, al suolo, alle acque superficiali e telluriche, agli approvvigionamenti idro-potabili, alla produzione, manipolazione, trasporto, vendita e somministrazione delle sostanze alimentari, delle bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei;

     c) la profilassi e vigilanza igienica degli insediamenti urbani e della collettività;

     d) la tutela sanitaria dell'attività sportiva della popolazione;

     e) la medicina legale e gli accertamenti, le certificazioni, e ogni altra prestazione medico-legale.

     L'esercizio di tali funzioni sarà disciplinato con legge regionale ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Il servizio di igiene pubblica svolge, altresì le funzioni che saranno subdelegate a norma dell'articolo 7, 4° comma della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     La Legge regionale detta norme per il coordinamento del servizio con i presidi e i servizi multizonali di prevenzione.

     L'assemblea generale può stabilire, nel regolamento che il servizio di igiene pubblica, in relazione alle indicazioni della programmazione sanitaria regionale ed alle esigenze territoriali e produttive locali, si articoli per aree d'intervento distrettuali.

 

     Art. 26. Servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro. Il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro svolge le funzioni di cui alla lettera f) del precedente articolo 8, nonché quelle che saranno sub-delegate dalle leggi regionali di attuazione dell'articolo 7 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833. In particolare esercita le attività di prevenzione di cui agli articoli 20 e 21 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità previste dalla Legge medesima e dalla Legge regionale 22 ottobre 1979, n. 33.

     La legge regionale detta norme per il coordinamento del servizio con i presidi e i servizi multizonali di prevenzione.

 

     Art. 27. Servizio per la procreazione libera e responsabile, per l'assistenza sanitaria alla maternità, infanzia, età evolutiva. [3] Il servizio per la procreazione libera e responsabile per l'assistenza sanitaria alla maternità, infanzia, età evolutiva svolge le funzioni di cui alla lettera e) del precedente articolo 8 anche in conformità alle norme della Legge 22 maggio 1978, n. 194, assicurando l'organizzazione unitaria degli interventi sanitari di prevenzione, cura e riabilitazione e degli interventi sociali connessi alla tutela della famiglia, della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva.

     Il servizio assicura altresì la coordinata gestione dell'attività pediatrica di base in conformità a quanto stabilito dagli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 48 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e l'integrazione funzionale tra le proprie attività e quelle ostetriche e pediatriche organizzate a livello ospedaliero e ambulatoriale, inserendo nell'attuazione dei programmi anche le case di cura convenzionate secondo le modalità stabilite dal Piano sanitario regionale.

     L'assemblea generale può stabilire, nel regolamento, che, in relazione alle indicazioni della programmazione sanitaria regionale, il servizio sia articolato per aree d'intervento distrettuali.

 

     Art. 28. Servizio per l'igiene mentale e l'assistenza psichiatrica. Il servizio per l'igiene mentale e l'assistenza psichiatrica svolge in modo unitario e in forma dipartimentale il complesso delle funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione riguardanti la tutela della salute mentale e il recupero ed il reinserimento sociale dei ricoverati nelle istituzioni manicomiali.

     Il servizio per l'igiene mentale e l'assistenza psichiatrica assicura l'assistenza a livello domiciliare e ambulatoriale presso gli ospedali e presso le strutture residenziali e semiresidenziali e attua i programmi di prevenzione e di reinserimento sociale in conformità alle norme della Legge regionale 31 luglio 1978, n. 25 e alla programmazione sanitaria regionale.

 

     Art. 29. Servizio per il coordinamento dell'attività medica di base, dell'attività specialistica ambulatoriale e dell'assistenza farmaceutica. Il servizio provvede ad assicurare il coordinato esercizio delle funzioni di cui alle lettere h) e i) del precedente articolo 8 anche in applicazione, per quanto di competenza dell'Unità sanitaria locale, degli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 48 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché l'espletamento delle funzioni in materia di assistenza farmaceutica, ai sensi dell'articolo 28 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 [4].

     Le attività specialistiche ambulatoriali di cui il servizio assicura il coordinato esercizio sono quelle previste dal Piano sanitario regionale e comprendono anche quelle svolte nei presidi ospedalieri e nei presidi privati convenzionati.

     L'assemblea generale prevede, nel regolamento, l'articolazione distrettuale dell'organizzazione dell'attività medica di base e delle attività specialistiche ambulatoriali individuate tra quelle che il Piano sanitario regionale colloca a livello distrettuale.

     La suddetta articolazione è effettuata tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze sanitarie della popolazione anziana e portatrice di handicaps e, a tal fine, deve essere coordinata con l'organizzazione dei relativi interventi sociali.

 

     Art. 30. Servizio per l'assistenza ospedaliera. Il servizio per l'assistenza ospedaliera assicura lo svolgimento delle funzioni di cui alla lettera l) del precedente articolo 8 nelle strutture ospedaliere dotate dei requisiti minimi di cui all'articolo 19, 1° comma della Legge 12 febbraio 1968, n. 132, tenuto conto delle prescrizioni del Piano sanitario regionale, nonché mediante le case di cura private convenzionate.

     L'attività specialistica ambulatoriale degli ospedali è organizzata secondo le indicazioni della programmazione regionale ed è coordinata dal servizio di cui all'articolo precedente.

     Gli specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura, istituiti presso gli ospedali ai sensi dell'articolo 34, ultimo comma della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, fanno parte integrante del servizio per l'igiene mentale e l'assistenza psichiatrica di cui al precedente articolo 28.

     Dopo la costituzione delle Unità sanitarie locali e fino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione dell'articolo 17 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'organizzazione degli ospedali in divisioni, sezioni e servizi speciali di diagnosi e cura è disciplinata dalle norme della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e la responsabilità del servizio di cui al precedente primo comma, relativamente alle funzioni igienico- organizzative, è attribuita al titolare della direzione sanitaria.

 

     Art. 31. Servizio veterinario. Il servizio veterinario svolge le funzioni di cui alla lettera p) del precedente articolo 8.

     L'esercizio di tali funzioni sarà disciplinato con legge regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     L'assemblea generale può prevedere, nel regolamento che, in relazione alle indicazioni della programmazione sanitaria regionale ed alle specifiche esigenze locali, il servizio si articoli per aree d'intervento distrettuali.

 

     Art. 31 bis. Servizio per le tossicodipendenze (SERT). 1. Il Servizio per le tossicodipendenze assicura lo svolgimento delle funzioni di assistenza sanitaria inerenti alla prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza in conformità alle norme di cui alla Legge 26 giugno 1990, n. 162 ed alla programmazione regionale in materia [5].

 

     Art. 32. Individuazione, organizzazione e funzionamento dei Presìdi e Servizi multizonali. L'individuazione, l'organizzazione e il funzionamento dei presìdi e servizi multizonali saranno disciplinati con successiva legge regionale ai sensi degli artt. 16, 18 e 22 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base ai principi stabiliti da dette disposizioni e alle indicazioni della programmazione sanitaria regionale.

     Ai presidi sanitari già individuati quali presidi multizonali dal primo Piano sanitario regionale, continua ad applicarsi la normativa vigente fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al precedente comma e per quanto non previsto dalla presente legge.

 

     Art. 33. Presìdi multizonali di prevenzione. I presidi multizonali di prevenzione sono presidi preposti al controllo e alla tutela dell'igiene ambientale, nonché alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

     I presidi multizonali di prevenzione esercitano le proprie attività quali strutture tecnico specialistiche di supporto dei servizi delle Unità sanitarie locali, con particolare riferimento ai servizi di medicina preventiva e igiene dal lavoro ed ai servizi di igiene pubblica.

     La legge regionale di cui al precedente articolo detta norme per il funzionamento di tali presidi e per la loro articolazione organizzativa in materia chimico-ambientale, fisico-ambientale, biotossicologica, impiantistica e antinfortunistica.

     Al personale dei suddetti presidi si applicano le disposizioni di cui all'art. 21, 3°, 4°, 5° comma della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 34. Collegamento funzionale e coordinamento dei Presìdi multizonali. Il Comitato di gestione delle Unità sanitarie locali in cui hanno sede servizi e presidi multizonali assicura il collegamento funzionale e il coordinamento degli stessi con i servizi sanitari delle Unità sanitarie locali interessate, attraverso una sistematica consultazione dei relativi organi di gestione in ordine:

     a) ai programmi di attività;

     b) agli aspetti fondamentali della gestione organizzativa e finanziaria;

     c) alla verifica dell'efficienza operativa in relazione alle effettive esigenze del territorio interessato.

     Fermo restando lo svolgimento collegiale delle funzioni secondo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 12, il comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale in cui hanno sede servizi e presidi multizonali attribuisce incarichi determinati a gruppi di componenti o a singoli componenti.

 

     Art. 35. Servizi amministrativi dell'Unità sanitaria locale. I servizi amministrativi dell'Unità sanitaria locale assolvono le funzioni: affari generali, statistica, rilevazione ed elaborazione dati; gestione del personale, bilanci e programmazione finanziaria; attività tecniche, attività economali e di approvvigionamento.

     Agli effetti del precedente comma le funzioni anzidette sono, di norma unificate in tre appositi servizi in base ai criteri stabiliti dall'assemblea generale nel regolamento.

     In relazione alle dimensioni del territorio, alla popolazione servita, al numero degli operatori addetti, alla complessità dei servizi organizzati e alla specificità dei compiti svolti anche in favore di altre unità sanitarie locali, l'assemblea generale stabilisce, nel regolamento, un numero di servizi non superiore a cinque, per lo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma.

     I servizi amministrativi possono articolarsi al loro interno in settori omogenei di intervento, sempre in base a criteri stabiliti nel regolamento, ed assolvono anche le funzioni di servizi amministrativi e generali di cui al Capo V del DPR 27 marzo 1969, n. 128.

     Ricorrendo le previsioni di cui al precedente terzo comma il collegamento delle attività tra i servizi amministrativi è assicurato di norma mediante l'organizzazione dipartimentale degli stessi, secondo quanto stabilito dall'art. 22.

 

     Art. 36. Ufficio di direzione. L'ufficio di direzione è preposto all'organizzazione, al coordinamento, al funzionamento dei servizi e alla direzione del personale.

     L'ufficio di direzione è composto di responsabili dei servizi sanitari ed amministrativi di cui al presente capo e dai responsabili dei servizi multizonali. Alle riunioni dell'ufficio di direzione partecipa il responsabile del servizio sociale.

     I componenti dell'ufficio di direzione devono essere sentiti dal comitato di gestione in ordine alle decisioni riguardanti il servizio cui sono preposti.

     Ciascun componente dell'ufficio di direzione è responsabile in solido con gli amministratori per le spese di cui all'ultimo comma dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Il comitato di gestione affida ad uno dei responsabili dei servizi sanitari e ad uno dei responsabili dei servizi amministrativi, in possesso dei requisiti previsti dalla legge sul personale dell'unità sanitaria locale, l'incarico di assicurare il coordinamento delle attività sanitarie e amministrative dell'ufficio di direzione.

     L'incarico di coordinatore è conferito per un periodo di tempo non superiore a tre anni ed è rinnovabile.

     I coordinatori ed il responsabile del servizio sociale partecipano con voto consultivo alle sedute del comitato di gestione.

     Fino all'entrata in vigore delle norme regionali di attuazione dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'ufficio di direzione fanno parte i titolari delle direzioni sanitarie degli ospedali, i quali sono tenuti ad acquisire il parere del consiglio dei sanitari nei casi previsti dall'articolo 1 § della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

     L'assemblea disciplina, nel regolamento, il funzionamento dell'ufficio di direzione, definisce i suoi compiti e quelli da attribuire ai responsabili dei singoli servizi, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle norme delegate di cui al terzo comma dell'articolo 47 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 37. Compiti dell'Ufficio di direzione. L'ufficio di direzione assicura sotto il profilo tecnico, in base agli indirizzi del comitato di gestione, la corrispondenza tra l'attività complessiva dei servizi e le scelte della programmazione regionale.

     In particolare, l'ufficio di direzione:

     a) formula proposte ed esprime parere sugli indirizzi e sui programmi di attività dei vari servizi e sulle modalità di erogazione delle prestazioni, sui bilanci e sulle spese di funzionamento dei servizi;

     b) provvede ad assicurare le integrazioni funzionali tra i servizi secondo quanto previsto dal precedente articolo 21;

     c) predispone e cura l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria attraverso i singoli servizi;

     d) provvede ad assicurare il coordinato svolgimento, da parte di ciascun servizio, dell'attività di indagine epidemiologica in relazione alle indicazioni della programmazione sanitaria nazionale e regionale e in rapporto alle situazioni di rischio individuate a livello locale;

     e) promuove e organizza l'effettuazione di specifici interventi nel campo della prevenzione primaria e secondaria, con particolare riguardo ai progetti-obiettivo nei confronti della prevenzione delle malattie di rilevanza sociale;

     f) assicura il coordinato utilizzo dei servizi e presìdi sanitari dell'Unità sanitaria locale per l'effettuazione degli interventi in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza ai sensi della Legge 22 dicembre 1975, n. 685.

 

 

Titolo III

ASSISTENZA SOCIALE

 

     Art. 38. Gestione associata dei servizi sociali. Le associazioni dei comuni, le comunità montane e i comuni esercitano, negli ambiti territoriali delimitati a norma della legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, le funzioni di assistenza sociale che, di norma, si articola in ambiti distrettuali coincidenti con quelli di cui all'articolo 9.

     L'assemblea generale, in base alle esigenze locali, individua, nel regolamento, quali fra le sottoelencate prestazioni, in deroga all'obbligo dell'esercizio in forma associata stabilito dal precedente comma, possono essere erogate dal singolo comune:

     - sussidi economici a qualsiasi titolo concessi;

     - assistenza domiciliare agli anziani e agli inabili in età lavorativa;

     - gestione delle strutture, tutelari e residenziali, per anziani inabili in età lavorativa, con bacino d'utenza comunale.

     Per l'esercizio delle funzioni di eventuale competenza delle province, tra le stesse, le associazioni di comuni, le comunità montane e i comuni singoli si realizzano, mediante convenzione, opportune forme di collaborazione.

     Con la convenzione sono, fra l'altro, disciplinati i rapporti patrimoniali ed economici e le modalità di impiego del personale provinciale.

 

     Art. 39. Coordinamento e integrazione dei Servizi sanitari con quelli sociali. Al fine di realizzare il coordinamento e l'integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali esistenti nel territorio, a norma del precedente articolo 7, il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale provvede anche a gestire i servizi sociali, tenendo nel bilancio dell'Unità sanitaria locale apposita contabilità speciale.

 

     Art. 40. Servizio sociale. Fino all'entrata in vigore della legge nazionale di riforma dell'assistenza, le funzioni di assistenza sociale sono organizzate nel servizio sociale, volto a prevenire e rimuovere ostacoli di natura individuale, familiare e sociale al pieno sviluppo della persona; a pervenire e rimuovere situazioni di bisogno, di abbandono, di emarginazione e di disagio sociale; a favorire il mantenimento ed il reinserimento della persona nel proprio ambiente di vita.

     Per realizzare le suddette finalità il servizio sociale assicura in particolare:

     a) interventi sociali connessi con la tutela della famiglia, della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva di cui al precedente articolo 27;

     b) interventi assistenziali rivolti alla popolazione in età lavorativa e in età senile, ivi compresi quelli connessi con l'attività di igiene mentale e di assistenza psichiatrica e medica di base di cui ai precedenti articoli 28 e 29.

 

     Art. 41. Funzioni sociali di protezione e tutela della famiglia, dell'infanzia e dell'età evolutiva. Le funzioni sociali di protezione e tutela della famiglia, dell'infanzia e dell'età evolutiva si articolano in:

     - interventi di tutela e promozione sociale anche mediante: appoggio scolastico, interventi di assistenza e integrazione sociale rivolti agli adolescenti, attività di consulenza a favore di nubendi minori;

     - interventi integrativi della famiglia effettuati anche mediante l'informazione e l'assistenza psicologica, l'erogazione di sussidi economici, la realizzazione di punti di emergenza e pronto intervento assistenziale, l'assistenza domiciliare, l'assistenza semiresidenziale a minori gravemente handicappati;

     - interventi sostitutivi della famiglia effettuati anche mediante attività di fido preadottivo, adozione, affido familiare ed etero- familiare;

     - vigilanza e controllo sulle istituzioni pubbliche e private che assistono ed ospitano minori.

 

     Art. 42. Funzioni assistenziali per la popolazione in età lavorativa e per la popolazione in età senile. Le funzioni assistenziali per la popolazione in età lavorativa ed in età senile comprendono:

     - interventi di sostegno economico;

     - interventi e servizi domiciliari di supporto o di integrazione del nucleo familiare e di sostegno del singolo per qualunque ragione non autosufficiente;

     - interventi per l'inserimento e appoggio lavorativo degli inabili;

     - interventi per l'assistenza in strutture tutelari e residenziali per anziani ed inabili in età lavorativa;

     - vigilanza e controllo sulle istituzioni pubbliche e private che ospitano ed assistono inabili ed anziani.

 

 

Titolo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 43. Elezione e convocazione dell'Assemblea generale. All'entrata in vigore della presente legge ciascun consiglio comunale elegge il primo rappresentante dell'assemblea generale; successivamente il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, d'intesa con i sindaci dei comuni associati, stabilisce il giorno e il luogo delle elezioni integrative. Provvede alla stampa ed alla distribuzione delle schede ai vari comuni, ripartendone le spese tra i medesimi.

     Contestualmente alla suddetta elezione i consigli comunali eleggono i propri rappresentanti ad integrazione dell'assemblea della comunità montana, nell'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 3.

     In sede di prima elezione dell'assemblea generale, in deroga al disposto dell'art. 2, primo comma, i componenti della stesa possono essere scelti anche tra i consiglieri circoscrizionali non eletti a suffragio diretto. Fino all'entrata in vigore della legge nazionale di riforma delle autonomie locali possono altresì essere scelti tra cittadini, in possesso dei requisiti per essere eletti a consigliere comunale, nel limite massimo di un terzo del numero totale dei componenti.

     Nei 20 giorni successivi alla elezione, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti convoca, nella sede comunale, la prima riunione dell'assemblea generale.

     La prima convocazione dell'assemblea della Comunità montana integrata è convocata entro lo stesso termine dal presidente della Comunità montana.

     La prima riunione è valida se ad essa partecipa la maggioranza degli aventi diritto.

 

     Art. 44. Elezione del primo presidente dell'assemblea generale. In deroga a quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 4, la prima elezione del presidente dell'assemblea generale ha luogo secondo le modalità previste nel presente articolo.

     In sede di prima convocazione per l'elezione occorre la presenza di almeno i due terzi dei componenti della stessa. Qualora la prima votazione risulti infruttuosa, si procede ad una seconda in cui è sufficiente la maggioranza dei voti dei presenti.

     Se all'adunanza non ha partecipato il numero di componenti prescritto ovvero nella votazione non si sono raggiunte le maggioranze richieste, si procede ad una seconda convocazione dell'assemblea entro i successivi 15 giorni.

     In seconda convocazione per l'elezione occorre la presenza della maggioranza dei componenti l'assemblea e la maggioranza dei voti dei presenti.

     Qualora la prima votazione risulti infruttuosa, si procede ad una seconda in cui è eletto il componente che ha riportato il maggior numero di voti.

 

     Art. 45. Prima riunione del Comitato di gestione. Entro 30 giorni dalla sua elezione, il comitato di gestione si riunisce per la prima volta su convocazione del componente più anziano.

 

     Art. 46. Costituzione delle Unità sanitarie locali. Negli ambiti territoriali di cui alla Legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, sono costituite le Unità sanitarie locali, secondo le disposizioni della presente legge e dalla data di entrata in vigore della stessa.

 

     Art. 47. Trasferimento della titolarità delle funzioni ai Comuni. In conformità alle disposizioni della presente legge e a norma del terzo comma dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, il trasferimento ai comuni delle funzioni, dei beni, delle attrezzature per l'attribuzione alle Unità sanitarie locali e l'utilizzazione del personale presso le stesse, si attua ad avvenuto insediamento delle assemblee generali e dei comitati di gestione delle Unità sanitarie locali, con atti del presidente della Giunta regionale, sulla base di criteri stabiliti al Consiglio regionale.

     Fino all'emanazione, da parte del Presidente della Regione, degli atti di cui al primo comma le funzioni previste nel precedente art. 8 continuano ad essere esercitate dagli enti di rispettiva appartenenza secondo la vigente normativa statale e regionale.

     A decorrere dalla data di adozione dei suddetti atti del presidente della Giunta regionale sono sciolti i consorzi per i servizi sanitari e sociali.

     Le funzioni regionali di assistenza sociale delegate ai suddetti consorzi sono svolte secondo le disposizioni dei precedenti artt. 38 e 39.

 

     Art. 48. Disposizioni finanziarie. (Modificato dall'art. 9 della L.R. 19 maggio 1980 n. 35). Fino all'adozione degli atti di cui al precedente art. 47 da parte del presidente della Regione, nei limiti della quota del fondo per l'assistenza sanitaria assegnata alla Regione, si osserva quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

     Le somme relative alle spese correnti da sostenere direttamente o tramite gli enti che esercitano le funzioni del servizio sanitario nazionale, sono ripartite mediante deliberazione della Giunta regionale anche sulla base di piani economico-contabili predisposti dagli enti stessi in ordine ai quali questi ultimi presentano rendiconti trimestrali.

     Il finanziamento per le spese in conto capitale avviene secondo quanto disposto dal piano sanitario nazionale.

 

     Art. 49. Abrogazione e sostituzione di norme relative al personale ospedaliero. L'art. 11 della Legge regionale 10 marzo 1976, n. 12, è abrogato.

     Il terzo comma dell'art. 12 della Legge regionale 10 marzo 1976, n. 12, è sostituito dal seguente:

     (omissis).

 

 


[1] Si riporta di seguito il testo coordinato della L.R. n. 1/1980 con le modificazioni introdotte dalla L.R. n. 23/1986.

[*] L'art. 4, comma 4, della L.R. n. 19/1994 dispone:

[2] Vedi la disposizione dell'art. 41, ultimo comma, della Legge reg. n. 19/1982.

[2]2a Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 9 marzo 1992, n. 13 (B.U. 12- 3-1992, n. 33).

[2]2b Comma aggiunto, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del TU approvato con DPR 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 1 della L.R. 9 marzo 1992, n. 13 (B.U. 12-3-1992, n. 33).

[3] La rubrica ed il 1° comma dell'articolo sono stati così modificati dall'art. 29 della L.R. 14-8-1989, n. 22.

[4] Vedi la disposizione dell'art. 41, ultimo comma, della L.R. n. 19/1982.

[5] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 9 marzo 1992, n. 13 (B.U. 12- 3-1992, n. 33).