§ 3.11.3 – L.R. 17 marzo 1980, n. 17.
Promozione e sviluppo della cooperazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 cooperazione
Data:17/03/1980
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Consulta regionale della cooperazione.
Art. 3.  Funzioni della Consulta.
Art. 4.  Programmi triennali di intervento.
Art. 5.  Approvazione dei programmi e finanziamenti dei progetti.
Art. 6.  Anticipazioni.
Art. 7.  Copertura finanziaria.


§ 3.11.3 – L.R. 17 marzo 1980, n. 17. [1]

Promozione e sviluppo della cooperazione.

(B.U. 19 marzo 1980, n. 38).

 

Art. 1. Finalità.

     In attuazione dell'art. 3 - lett. e) - dello Statuto, la Regione Emilia-Romagna concede contributi per l'attuazione, nell'ambito delle proprie competenze, di iniziative volte allo sviluppo ed al rafforzamento della cooperazione, che si collocano nel quadro degli obiettivi della programmazione e delle scelte di riequilibrio territoriale anche con riferimento alle iniziative rivolte allo sviluppo del Mezzogiorno.

     A tal fine, per gli esercizi finanziari del programma poliennale 1980- 82, è istituito un fondo regionale per la promozione cooperativa, di lire 1.350.000.000, destinato:

     - alla promozione della cooperazione nelle zone ove essa è meno diffusa;

     - alla promozione e al sostegno di attività cooperative emiliane interessanti il Mezzogiorno;

     - all'incremento della cooperazione nei settori ove è meno sviluppato l'associazionismo economico;

     - all'allargamento dell'occupazione e della partecipazione delle lavoratrici e dei giovani;

     - alla costituzione di strutture associative fra le imprese cooperative;

     - alla promozione di servizi comuni atti ad agevolare lo sviluppo delle aziende cooperative;

     - alle attività di studio e di ricerca per il rafforzamento del movimento cooperativo.

     I contributi previsti dalla presente legge saranno erogati alle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute in considerazione delle peculiari funzioni di promozione, assistenza e tutela ad esse attribuite.

 

     Art. 2. Consulta regionale della cooperazione.

     E' istituita la Consulta regionale della cooperazione.

     Essa è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta:

     - dal competente assessore regionale, che la presiede, e da altri due assessori regionali o collaboratori regionali da essi delegati;

     - da tre membri designati da ciascuna delle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute;

     - da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni regionali delle associazioni professionali agricole, artigianali e commerciali;

     - da sette membri eletti dal Consiglio regionale, con scheda limitata a quattro nomi.

     Esercita le funzioni di segretario un collaboratore regionale nominato dal Presidente della Consulta.

     La Consulta ha durata pari a quella del Consiglio regionale. I suoi poteri sono prorogati dopo lo scioglimento del Consiglio regionale e deve essere rinnovata entro due mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio.

 

     Art. 3. Funzioni della Consulta. [2]

     La Consulta regionale della cooperazione:

     - appronta studi ed indagini sul ruolo del movimento cooperativo nell'economia regionale, utilizzando le possibilità e le capacità espresse dalle forze presenti nella Consulta stessa ed ogni altro strumento ritenuto necessario;

     - formula pareri circa gli indirizzi programmatici e gli strumenti legislativi ed amministrativi predisposti dalla Regione nei settori di propria competenza che interessano la cooperazione;

     - esprime pareri sui programmi di cui all'art. 4, e verifica periodicamente lo stato di attuazione dei progetti di intervento approvati dalla Regione;

     - formula proposte e pareri per il coordinamento degli interventi dei vari organismi competenti in materia di cooperazione, al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse;

     - esprime pareri agli organi regionali su ogni altra questione attinente la cooperazione;

     - redige un regolamento interno per il proprio funzionamento.

 

     Art. 4. Programmi triennali di intervento.

     La Regione finanzia programmi volti alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 1.

     I programmi debbono essere presentati alla Regione dalle organizzazioni regionali di cui all'art. 1 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Debbono avere validità triennale ed essere articolati in progetti promozionali secondo omogenee attività di intervento.

     Ciascun progetto deve essere corredato da una relazione, che ne illustri adeguatamente le finalità, i tempi di attuazione e i preventivi dei costi, ripartiti per capitoli di spesa relativi alla promozione, all'assistenza, all'organizzazione, al personale ed alle spese generali, nonché eventualmente per annualità.

     In ogni progetto debbono inoltre essere specificate le iniziative promozionali riferite alla costituzione di nuove cooperative.

 

     Art. 5. Approvazione dei programmi e finanziamenti dei progetti.

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, previa valutazione della congruità dei costi dei singoli progetti e della loro compatibilità con gli obiettivi della programmazione, stabiliti i criteri per la determinazione dei contributi e l'ordine di priorità per l'accesso ai medesimi, approva i programmi triennali di intervento.

     La Giunta regionale determina il contributo da assegnare ai singoli progetti promozionali.

     Il contributo regionale è volto prevalentemente a coprire in tutto o in parte le spese per la promozione, l'organizzazione, l'assistenza, il personale e le spese generali relative ai singoli progetti.

     I fondi non assegnati sono utilizzati per finanziare progetti aggiuntivi, che debbono essere presentati entro centoventi giorni dalla deliberazione consiliare di cui al precedente primo comma.

 

     Art. 6. Anticipazioni.

     La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, senza cumulo di annualità, fino al 50% del contributo assegnato ad ogni singolo progetto, dietro presentazione di una relazione dalla quale risulti lo stato di attuazione dell'iniziativa e il consuntivo delle spese sostenute.

     La quota residua del contributo è liquidata sulla base del conto consuntivo annuo delle spese sostenute per ciascun progetto promozionale, che deve essere presentato alla Regione entro sessanta giorni dal termine di ogni esercizio finanziario.

     Contestualmente alla liquidazione della quota residua di contributo, la Giunta può erogare l'eventuale anticipazione sulla nuova annualità.

     Qualora alla data di cui al secondo comma l'organizzazione regionale destinataria dei contributi non abbia provveduto o per motivate ragioni non intenda provvedere al completamento di un progetto promozionale, l'anticipazione sarà revocata ed il contributo disponibile con decreto del Presidente della Giunta regionale sarà assegnato secondo le procedure di cui all'ultimo comma del precedente articolo. Il termine ivi previsto decorre dalla data del decreto.

 

     Art. 7. Copertura finanziaria.

     (omissis).


[1] Legge abrogata dall’art. 12 della L.R. 6 giugno 2006, n. 6.

[2] L'articolo è stato abrogato dall'art. 8 della L.R. 23-3-1990, n. 22; le funzioni della consulta sono svolte dalla Commissione istituita dall'art. 8 della stessa legge, riportata al § 3.11.6.