§ 5.4.7 - Legge Regionale 8 settembre 1981, n. 36.
Piano poliennale di finanziamento dell'edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 informazione e cultura
Data:08/09/1981
Numero:36


Sommario
Art. 1.  La Regione Emilia-Romagna promuove la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario.
Art. 2.  Il programma regionale è proposto dalla Giunta, sulla base di specifici programmi poliennali elaborati dai Comuni, in cui hanno sede le Università, con il concorso delle stesse e delle Opere [...]
Art. 3.  Copertura finanziaria. (omissis).


§ 5.4.7 - Legge Regionale 8 settembre 1981, n. 36. [1]

Piano poliennale di finanziamento dell'edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario.

 

Art. 1. La Regione Emilia-Romagna promuove la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario.

     A tal fine è autorizzata per gli anni 1982 e 1983 la spesa di lire 10.000.000.000 per la realizzazione di un programma regionale poliennale relativo ad opere di edilizia residenziale universitaria comprendente l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature.

     La Regione è autorizzata a finanziare interventi anche su strutture di proprietà di enti, società, associazioni e fondazioni sulla base del vincolo di destinazione delle strutture a servizi per studenti [2].

     La durata del vincolo di destinazione è stabilita dal Consiglio regionale entro un limite minimo di cinque anni e massimo di trenta anni, sulla base della natura dell'intervento e dell'importo della spesa [3].

     Il programma, oltre a tener conto delle esigenze attuali in relazione alle strutture esistenti e agli studenti iscritti, frequentanti e fuori sede, è riferito in particolare allo sviluppo e alla riorganizzazione delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

 

     Art. 2. Il programma regionale è proposto dalla Giunta, sulla base di specifici programmi poliennali elaborati dai Comuni, in cui hanno sede le Università, con il concorso delle stesse e delle Opere Universitarie, non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Il programma è approvato dal Consiglio regionale mediante gli occorrenti provvedimenti legislativi e amministrativi.

 

     Art. 3. Copertura finanziaria. (omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 31 della L.R. 27 luglio 2007, n. 15, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 7 marzo 1995, n. 12.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 7 marzo 1995, n. 12.