§ 4.4.16 - Legge Regionale 2 luglio 1988, n. 27.
Istituzione del Parco regionale del delta del Po.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:02/07/1988
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Ambito territoriale.
Art. 3.  Determinazioni del piano territoriale regionale.
Art. 4.  Piano territoriale della stazione.
Art. 5.  Gestione del parco.
Art. 6.  Comitato tecnico-scientifico.
Art. 7.  Attuazione del Parco del delta del Po.
Art. 8.  Promozione e coordinamento regionale.
Art. 9.  Convenzioni.
Art. 10.  Indennizzi.
Art. 11.  Vigilanza e sanzioni.
Art. 12.  Norme di salvaguardia.
Art. 13.  Norme finanziarie.
Art. 14.  Copertura finanziaria. (omissis).
Art. 14 bis.  Disposizioni finali


§ 4.4.16 - Legge Regionale 2 luglio 1988, n. 27.

Istituzione del Parco regionale del delta del Po.

(B.U. n. 63 del 7-7-1988).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, ai sensi dell'art. 83 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, con la presente legge istituisce il Parco regionale del delta del Po al fine di garantire e promuovere, in forma unitaria e coordinata, la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del delta del Po ed in particolare delle zone umide di importanza internazionale, per scopi culturali, scientifici, didattici, economici e sociali.

     2. La Regione Emilia-Romagna mediante apposita intesa con la Regione Veneto ed il Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, opera per la realizzazione del parco interregionale del delta del Po al fine dell'unitaria organizzazione dell'intero sistema territoriale e per valorizzarne la rilevanza di interesse nazionale ed internazionale.

     3. La Regione, le Province di Ferrara e Ravenna, i Comuni e gli Enti pubblici operanti nel territorio del parco uniformano la loro azione agli obiettivi di tutela e recupero dell'ambiente naturale e di sviluppo socio- economico delle popolazioni indicati nella presente legge.

 

     Art. 2. Ambito territoriale.

     1. Il territorio del Parco regionale del delta del Po è costituito dalle seguenti stazioni:

     a) Volano - Mesola - Goro

     b) Centro storico di Comacchio

     c) Valli di Comacchio

     d) Pineta di S. Vitale e Piallasse di Ravenna

     e) Pineta di Classe e Salina di Cervia

     f) Campotto di Argenta.

     2. La perimetrazione provvisoria delle stazioni di cui al primo comma, comprensiva delle zone di pre-parco, è individuata nelle sei tavole in scala 1:25.000 allegate alla presente legge.

 

     Art. 3. Determinazioni del piano territoriale regionale.

     1. Il piano territoriale regionale, di cui agli artt. 23 e seguenti della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6, o suo stralcio ed in particolare il piano paesistico regionale adottato in adempimento a quanto previsto dall'art. 1 bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431, precisa tra l'altro le scelte e gli indirizzi programmatici al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 1.

     2. In particolare il piano territoriale regionale:

     a) definisce la complessità dei valori presenti nel territorio e degli obiettivi di tutela e valorizzazione e l'organizzazione del sistema territoriale in cui inserito il Parco regionale del delta del Po, tenendo particolarmente conto dei contenuti dei piani territoriali delle stazioni di cui all'art. 4;

     b) individua, all'interno dei confini della regione Emilia-Romagna, sulla base delle aree delle stazioni individuate dall'art. 2, i territori da destinare a parco interregionale recependo le intese conseguite con la Regione Veneto ed il Ministero dell'Ambiente;

     c) definisce gli strumenti idonei a conseguire una unitaria organizzazione del delta del Po, tenendo conto dei contenuti dei piani territoriali delle stazioni di cui all'art. 4.

 

     Art. 4. Piano territoriale della stazione.

     1. Il piano territoriale della stazione è disciplinato dagli artt 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 38 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 fatte salve le specifiche disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo.

     2. Il termine per l'adozione dei piani territoriali delle stazioni è di otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. [Nel caso che la stazione interessi il territorio di un solo comune, l'elaborazione e l'adozione del piano territoriale della stazione sono delegate al Comune stesso] [1].

     4. [L'esclusione dai vincoli per le aree urbanizzate, prevista nel secondo comma dell'art. 12 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, non si applica alle previsioni del piano territoriale della stazione «Centro storico di Comacchio»] [2].

 

     Art. 5. Gestione del parco. [3]

     1. Fino alla effettiva istituzione del Parco interregionale di cui all'art. 35, comma 4, della Legge n. 394 del 6 dicembre 1991, alla gestione del Parco regionale del Delta del Po provvedono, d'intesa, le Province di Ravenna e Ferrara [4].

 

     Art. 6. Comitato tecnico-scientifico. [5]

     1. Il comitato tecnico- scientifico del Parco del delta del Po è composto da undici esperti ed è disciplinato dall'art. 15 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

 

     Art. 7. Attuazione del Parco del delta del Po.

     1. [Gli strumenti di attuazione del Parco del delta del Po sono quelli individuati e disciplinati dalle norme del Capo IV del Titolo II della L.R. 2 aprile 1988, n. 11] [6].

     2. Il regolamento del Parco del delta del Po è unico per tutte le stazioni.

 

     Art. 8. Promozione e coordinamento regionale. [7]

     1. La Giunta regionale esercita la necessaria azione di promozione, indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 29 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

 

     Art. 9. Convenzioni. [8]

     1. Per la gestione dei beni di proprietà di Amministrazioni pubbliche ovvero di proprietà o in disponibilità privata l'ente di gestione del parco stipula apposite convenzioni con i soggetti interessati.

     2. Le convenzioni devono prevedere le forme e le modalità di utilizzazione del bene, l'organismo che ne cura la gestione nonché gli eventuali incentivi mediante l'erogazione dei quali ci si propone di operare il mantenimento e la valorizzazione.

     3. Convenzioni specifiche per la gestione di particolari attività del parco possono essere stipulate da parte dell'ente di gestione con soggetti pubblici e privati.

     4. L'ente di gestione promuove la stipula di convenzioni con gli organi statali competenti al fine di pervenire a forme di collaborazione nella gestione delle aree protette di rispettiva pertinenza, specialmente, per quanto riguarda il servizio di vigilanza.

 

     Art. 10. Indennizzi. [9]

     1. Per quanto concerne gli indennizzi si applicano le disposizioni dell'art. 30 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

 

     Art. 11. Vigilanza e sanzioni. [10]

     1. L'attività di vigilanza è disciplinata dall'art. 31 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

     2. Sono previste le sanzioni di cui all'art. 32 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

 

     Art. 12. Norme di salvaguardia.

     1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'Agricoltura e Foreste del 13 luglio 1981 (Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1981, n. 203) in applicazione della Convenzione di Ramsar sulla tutela delle zone umide, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino all'adozione del piano territoriale della stazione nell'area di cui all'art. 1 del presente decreto è vietata qualunque attività che comporti trasformazione del territorio, fatti salvi gli interventi di cui all'art. 36 - punti: «A1) restauro scientifico», «A2) restauro e risanamento conservativo», «A3) ristrutturazione edilizia», nonché di cui agli artt. 42 «manutenzione ordinaria» e 43 «manutenzione straordinaria» della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni. La Giunta provinciale può concedere singole deroghe al divieto di cui sopra per motivate ragioni di interesse generale e tenendo conto delle necessità di conservazione delle zone umide, della loro flora e della loro fauna, in conformità con quanto previsto dal sopracitato decreto ministeriale.

     2. Sono fatte salve le concessioni edilizie e le lottizzazioni già esistenti, nonché quelle da rilasciarsi in base a convenzioni già stipulate all'atto dell'adozione del piano.

 

     Art. 13. Norme finanziarie.

     1. [Alle spese di gestione, di investimento e sviluppo, ai relativi contributi nonché al riparto dei finanziamenti regionali si applicano rispettivamente le norme degli articoli 34, 35 e 36 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11] [11].

     1 bis. La Regione concede al Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, sulla base di apposita convenzione, finanziamenti volti alla salvaguardia ambientale e naturalistica nel complesso vallivo di Comacchio, finalizzati alla manutenzione delle arginature, delle difese di sponda, alla gestione idraulica ed alla vigilanza generale per l’equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli e per il mantenimento delle specie di flora e di avifauna protette. La concessione dei finanziamenti è subordinata all’approvazione, da parte del Consorzio, di un programma annuale operativo, che elenca le opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nell’anno di riferimento. La Giunta regionale con proprio atto definisce le modalità di controllo tecnico, di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti [12].

     1 ter. L’articolo 2 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 6 (Interventi per la liquidazione della Sivalco spa e per l’avvio dell’attività del Consorzio “ Azienda Speciale Valli di Comacchio “ ) è abrogato [13].

 

     Art. 14. Copertura finanziaria. (omissis). [14]

 

          Art. 14 bis. Disposizioni finali [15]

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000.


[1] Comma abrogato dall’art. 71 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6.

[2] Comma abrogato dall’art. 71 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6.

[3] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 30 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40 (B.U. n. 120 del 16 novembre 1992) dichiarata urgente.

[5] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[6] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[7] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[8] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[9] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[10] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[11] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[12] Comma aggiunto dall’art. 41 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 38 e così modificato dall'art. 29 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[13] Comma aggiunto dall’art. 41 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 38.

[14] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[15] Articolo aggiunto dall'art. 29 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.