§ 2.2.52 - Legge Regionale 4 maggio 1999, n. 8.
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna nelle società Terme di Salsomaggiore SpA e Terme di Castrocaro SpA.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:04/05/1999
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Partecipazione.
Art. 3.  Esercizio dei diritti sociali.
Art. 4.  Cessione delle partecipazioni.
Art. 5.  Piani di rilancio.
Art. 6.  Norma finanziaria.
Art. 7.  Esame comunitario.


§ 2.2.52 - Legge Regionale 4 maggio 1999, n. 8.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna nelle società Terme di Salsomaggiore SpA e Terme di Castrocaro SpA.

(B.U. n. 59 del 7 maggio 1999).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare ai sensi dell'art. 47 dello Statuto regionale alla società per azioni "Terme di Salsomaggiore SpA" con sede a Salsomaggiore Terme (Parma) e alla società "Terme di Castrocaro SpA" con sede a Castrocaro Terme-Terra del Sole (Forlì-Cesena) aventi per oggetto la valorizzazione e lo sfruttamento di acque termali, attività accessorie e complementari nonché la gestione di esercizi pubblici di cura, turistici, ricreativi alberghieri, già di proprietà del Ministero del Tesoro.

     2. La partecipazione nelle società per azioni di cui al comma 1 è limitata alla quota di capitale sociale trasferito alla Regione a titolo gratuito dal Ministero del Tesoro, ai sensi dell'art. 22 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 come modificato dall'art. 7 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

 

     Art. 2. Partecipazione.

     1. Il Presidente della Regione, in qualità di rappresentante legale della Regione, a norma dell'art. 21 dello Statuto, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione di cui all'art. 1.

 

     Art. 3. Esercizio dei diritti sociali.

     1. I diritti nascenti dalla proprietà delle azioni sono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

     2. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario in presenza di situazioni che legittimino il recesso dalla società a norma dell'art. 2437 del Codice civile.

 

     Art. 4. Cessione delle partecipazioni.

     1. La Regione è autorizzata a cedere a titolo gratuito, rispettivamente, alla Provincia di Parma e alla Provincia di Forlì-Cesena il 50% delle partecipazioni azionarie del capitale sociale delle società Terme di Salsomaggiore SpA e Terme di Castrocaro SpA, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 59 del 1997 e successive modifiche.

 

     Art. 5. Piani di rilancio.

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare un versamento in conto capitale alle società Terme di Salsomaggiore SpA e Terme di Castrocaro SpA per la realizzazione dei Piani di rilancio, approvati dal Ministero del Tesoro, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 59 del 1997, nella misura massima, rispettivamente di Lire 1.000.000.000 e di Lire 6.000.000.000.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'art. 5 la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nel bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della legge di approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1999 e Bilancio pluriennale 1999-2001, approvata dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 24 marzo 1999, ed attualmente all'esame dei competenti organi di controllo, con i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86400 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti normali" alla voce n. 1 dell'elenco n. 3 allegato a detta legge regionale.

 

     Art. 7. Esame comunitario.

     1. Gli effetti dell'art. 5 della presente legge decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione Europea, ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato.