§ 6.2.61 - Legge Regionale 28 dicembre 2001, n. 49.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:28/12/2001
Numero:49


Sommario
Art. 1.  Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale.
Art. 2.  Sviluppo del sistema informativo regionale.
Art. 3.  Sistema informativo agricolo regionale.
Art. 4.  Fondo regionale per la montagna.
Art. 5.  Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi.
Art. 6.  Cartografia regionale.
Art. 7.  Interventi a favore delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e di credito. Settore agricolo.
Art. 8.  Interventi per la forestazione.
Art. 9.  Interventi nel settore delle bonifiche.
Art. 10.  Agriturismo.
Art. 11.  Finanziamento di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.
Art. 12.  Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa.
Art. 13.  Interventi nel settore dell'artigianato.
Art. 14.  Valorizzazione delle attività ittiche.
Art. 15.  Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica.
Art. 16.  Interventi per la disciplina dell'offerta turistica.
Art. 17.  Mercati e centri agro-alimentari.
Art. 18.  Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici.
Art. 19.  Fondo per la conservazione della natura.
Art. 20.  Opere acquedottistiche e fognarie.
Art. 21.  Piani per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico.
Art. 22.  Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque.
Art. 23.  Sistema regionale di smaltimento rifiuti.
Art. 24.  Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale.
Art. 25.  Parchi regionali e riserve naturali.
Art. 26.  Interventi per la difesa del suolo, della costa e per il consolidamento dei centri abitati.
Art. 27.  Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale.
Art. 28.  Consolidamento dei collegamenti ferroviari, stradali e idroviari con il porto di Ravenna.
Art. 29.  Porti regionali.
Art. 30.  Contributi all'Azienda Regionale per la Navigazione Interna (ARNI).
Art. 31.  Piano regionale integrato dei trasporti e contributi per la progettazione delle opere.
Art. 32.  Investimenti nel settore dei trasporti.
Art. 33.  Contributi per opere stradali di proprietà comunale.
Art. 34.  Viabilità di interesse regionale.
Art. 35.  Interventi per la sicurezza dei trasporti.
Art. 36.  Protezione civile - Interventi di emergenza.
Art. 37.  Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina.
Art. 38.  Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione.
Art. 39.  Fondo socio-assistenziale regionale.
Art. 40.  Promozione, sostegno e sviluppo delle cooperative sociali.
Art. 41.  Aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi.
Art. 42.  Iniziative regionali a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione.
Art. 43.  Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia.
Art. 44.  Opere urgenti di edilizia scolastica.
Art. 45.  Edilizia residenziale universitaria.
Art. 46.  Contributo alla “Fondazione Arturo Toscanini”.
Art. 47.  Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'aumento del patrimonio del Centro regionale della danza.
Art. 48.  Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale.
Art. 49.  Iniziative regionali a favore dei giovani.
Art. 50.  Programmi d'area.
Art. 51.  Operazioni di factoring nel Sistema sanitario regionale - Mezzi regionali.
Art. 52.  Trasferimento all'esercizio 2002 delle autorizzazioni di spesa relative al 2001 finanziate con mezzi regionali.
Art. 53.  Modifiche all'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2000, n. 39.
Art. 54.  Modifiche all'art. 14 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24.
Art. 55.  Disposizioni speciali in materia di programmi d'area.
Art. 56.  Modificazioni alla L.R. 3 luglio 2001, n. 19.
Art. 57.  Copertura finanziaria.
Art. 58.  Entrata in vigore.


§ 6.2.61 - Legge Regionale 28 dicembre 2001, n. 49.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2002 e del Bilancio pluriennale 2002-2004.

(B.U. n. 190 del 28 dicembre 2001).

 

Art. 1. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale.

     1. Per le attività inerenti l'automazione e la manutenzione dei servizi regionali, secondo le finalità indicate nella L.R. 26 luglio 1988, n. 30, nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale: manutenzione e sviluppo, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

     a) Cap. 03907 “Spese per la manutenzione e lo sviluppo del sistema informativo finanziario-contabile (L.R. 26 luglio 1988, n. 30)”

     Esercizio 2002: Euro 1.032.914,00.

     2. Contestualmente alla autorizzazione di spesa disposta al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche ad autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi regionali:

     a) Cap. 03905 “Spese per l'automazione dei servizi regionali (L.R. 26 luglio 1988, n. 30)”

     Esercizio 2002: + Euro 2.220.765,00

     b) Cap. 03911 “Potenziamento delle apparecchiature per l'elaborazione dei dati (L.R. 26 luglio 1988, n. 30)”

     Esercizio 2002: - Euro 516.456,90.

 

     Art. 2. Sviluppo del sistema informativo regionale.

     1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alle Leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 e 26 luglio 1988, n. 30, nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del Sistema Informativo Regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 03840 “Interventi per la formazione di una cartografia regionale e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n. 24). (Nuova istituzione)”

     Esercizio 2002: Euro 1.032.914,00

     b) Cap. 03909 “Impianto di un sistema informativo regionale - comunicazione pubblica (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30). (Nuova istituzione)”

     Esercizio 2002: Euro 1.032.913,00

     c) Cap. 03917 “Contributi agli Enti Locali ed altri enti e organismi interessati per l'impianto di un sistema informativo (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30). (Cambio denominazione)”

     Esercizio 2002: Euro 15.493.707,00.

     2. Contestualmente alle autorizzazioni di spesa disposte al comma 1 è aumentata la seguente autorizzazione di spesa stabilita da precedenti leggi regionali:

     a) Cap. 03910 “Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30). (Cambio denominazione)”

     Esercizio 2002: Euro 877.977,00.

 

     Art. 3. Sistema informativo agricolo regionale.

     1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche, è disposta, per l'esercizio 2002, una autorizzazione di spesa, di Euro 517.000,00 a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo.

 

     Art. 4. Fondo regionale per la montagna.

     1. Per incentivare la realizzazione di opere e di interventi di preminente interesse per le aree montane della regione, a norma dell'art. 47 della L.R. 19 luglio 1997, n. 22 è disposta l'autorizzazione di spesa pari ad Euro 1.808.000,00, per l'esercizio 2002, a valere sul capitolo 03455 nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.2.3.3100 - Sviluppo della montagna.

 

     Art. 5. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi.

     1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2002, un contributo di Euro 77.469,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.

 

     Art. 6. Cartografia regionale.

     1. Per le finalità di cui alla L.R. 19 aprile 1975, n. 24 “Formazione di una cartografia regionale”, nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 03850 “Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24). (Cambio denominazione)”

     Esercizio 2002: Euro 774.685,35

     Esercizio 2003: Euro 774.685,35;

     b) Cap. 03852 “Contributi agli Enti Locali ed altri Enti per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24). (Nuova istituzione)”

     Esercizio 2002: Euro 258.228,44

     Esercizio 2003: Euro 258.228,44.

 

     Art. 7. Interventi a favore delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e di credito. Settore agricolo.

     1. Per lo sviluppo delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e del credito nel settore agricolo, ai sensi della L.R. 12 dicembre 1997, n. 43, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa e nell'ambito delle sottoelencate U.P.B.:

     a) U.P.B. 1.3.1.2.5750 - Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo

     Cap. 18342 “Contributi in favore di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito per attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria a favore delle imprese associate (art. 1, comma 2, lett. c), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)”

     Esercizio 2002: Euro 52.000,00;

     b) U.P.B. 1.3.1.3.6470 - Interventi a sostegno delle aziende agricole

     Cap. 18344 “Contributi in favore di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia (art. 1, comma 2, lett. a), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)”

     Esercizio 2002: Euro 414.000,00

     Cap. 18346 “Finanziamenti alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)”

     Esercizio 2002: Euro 1.808.000,00.

 

     Art. 8. Interventi per la forestazione.

     1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale regionale sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.1.3.6200 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali:

     a) Cap. 14070 “Interventi per la forestazione e il miglioramento agro-silvopastorale del patrimonio forestale regionale nonché per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2, L.R. 24 gennaio 1975, n. 6)”

     Esercizio 2002: Euro 3.099.000,00;

     b) Cap. 14170 “Contributi per la promozione ed attuazione di rimboschimenti e miglioramenti ai pascoli montani (art. 4, L.R. 4 settembre 1981, n. 30)”

     Esercizio 2002: Euro 413.000,00;

     c) Cap. 14435 “Opere di manutenzione straordinaria per la conservazione degli interventi di forestazioni (L.R. 24 gennaio 1975, n. 6; L.R. 4 settembre 1981, n. 30 - Reg. CEE 269/79)”

     Esercizio 2002: Euro 1.549.000,00.

 

     Art. 9. Interventi nel settore delle bonifiche.

     1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della L.R. 2 agosto 1984, n. 42, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa e nell'ambito delle sottoindicate U.P.B.:

     a) U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione

     Cap. 16332 “Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)”

     Esercizio 2002: Euro 5.164.560,00

     Esercizio 2003: Euro 3.099.000,00;

     b) U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica

     Cap. 16352 “Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)”

     Esercizio 2002: Euro 2.350.000,00.

 

     Art. 10. Agriturismo.

     1. Per la concessione di contributi agli imprenditori agricoli per interventi rivolti al recupero di immobili e alla realizzazione di strutture da adibire alle attività di agriturismo, a norma di quanto disposto dall'art. 18 della L.R. 28 giugno 1994, n. 26, è disposta la seguente autorizzazione di spesa, a valere sul capitolo 18232, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6370 - Realizzazione Strutture agrituristiche:

     Esercizio 2003: Euro 1.033.000,00.

 

     Art. 11. Finanziamento di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.

     1. Per la realizzazione delle finalità previste dalla L.R. 13 maggio 1993, n. 25 nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.2.2.7110 - Progetti speciali per le imprese realizzati tramite l'ERVET, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sotto riportati:

     a) Cap. 21062 “Contributi per il finanziamento dei progetti presentati dall'ERVET - Politiche per le imprese - SpA (art. 6, L.R. 13 maggio 1993, n. 25)”

     Esercizio 2002: Euro 4.131.655,19;

     b) Cap. 21068 “Spese per la realizzazione dei progetti di particolare interesse per la Regione (progetti speciali) da attuarsi in convenzione con l'ERVET - Politiche per le imprese - SpA (art. 7, L.R. 13 maggio 1993, n. 25)”

     Esercizio 2002: Euro 774.665,00.

 

     Art. 12. Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa.

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla L.R. 23 marzo 1990, n. 22 recante “Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione” sono disposte, per l'esercizio 2002, le seguenti autorizzazioni di spesa a favore dei sottoelencati interventi nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.2.2.7120 - Promozione e qualificazione delle imprese cooperative:

     a) Cap. 21200 “Interventi per la promozione e la qualificazione delle imprese cooperative (artt. 2 e 3, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modificazioni)”

     Euro: 258.228,45;

     b) Cap. 21205 “Contributi per il finanziamento delle progettazioni di programmi di integrazione e sviluppo inerenti le finalità di cui all'art. 2, L.R. 22/90 (art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modificazioni)”

     Euro: 258.228,45.

 

     Art. 13. Interventi nel settore dell'artigianato.

     1. Per la promozione dello sviluppo e della qualificazione delle imprese artigiane secondo le finalità indicate nella L.R. 16 maggio 1994, n. 20, nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.2.3.8270 - Sviluppo e qualificazione dell'impresa artigiana - è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

     a) Cap. 22255 “Fondo da ripartire fra le Province per interventi di qualificazione e di innovazione di cui agli artt. 4 lett. c), 5, 6 comma 2 lett. b), c), d) e comma 3 lett. b), 8 comma 2 lett. b), 8 comma 2 lett. a), 14, 15, 18 a favore delle imprese artigiane - Spese di investimento (art. 27, comma 1, lett. b), L.R. 16 maggio 1994, n. 20 e successive modifiche)”

     Esercizio 2002: Euro 13.376.233,69.

     2. Contestualmente alla autorizzazione di spesa disposta al comma 1 è apportata la seguente riduzione alle autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi regionali:

     a) Cap. 22274 “Conferimento in un'unica soluzione all'Artigiancassa per il finanziamento dell'abbattimento del tasso d'interesse praticato dall'Artigiancassa sui prodotti finanziari da questa istituiti per le imprese artigiane (art. 12 lett. b) della L.R. 16 maggio 1994, n. 20 e successive modifiche)”

     - Euro 464.811,21.

 

     Art. 14. Valorizzazione delle attività ittiche.

     1. Per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche, ai sensi della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3 e della L.R. 2 dicembre 1988, n. 48, è disposta, per l'esercizio 2002 un'autorizzazione di spesa di Euro 1.549.370,70 a valere sul capitolo 24400 nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8610 - Valorizzazione attività ittiche.

 

     Art. 15. Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica.

     1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla L.R. 4 marzo 1998, n. 7 “Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica”, nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi sotto riportati:

     a) Cap. 25554 “Spese per le attività di supporto tecnico svolte dall'APT Servizi (art. 2, comma 3, art. 7, comma 2, lett. c), art. 12, L.R. 4 marzo 1998, n. 7)”

     Esercizio 2002: Euro 210.000,00;

     b) Cap. 25558 “Spese per l'attuazione attraverso l'APT Servizi, del piano annuale delle azioni di promozione turistica regionale di carattere generale e per il cofinanziamento tramite l'APT Servizi SRL di progetti di promozione turistica e di commercializzazione turistica elaborati dai soggetti aderenti alle “Unioni”di cui all'art. 13 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 (art. 7 comma 2, lettere a) e b) ed art. 8, comma 3 e artt. 13 e 19 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7)”

     Esercizio 2002: + Euro 400.000,00

     Esercizio 2003: Euro 12.136.737,13.

 

     Art. 16. Interventi per la disciplina dell'offerta turistica.

     1. Per gli interventi finalizzati alla disciplina dell'offerta turistica, a norma della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 e successive modifiche, nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche, è disposto quanto segue:

     a) è stabilita una autorizzazione pari ad Euro 516.456,90, per l'esercizio 2002, a valere sul capitolo 25517;

     b) le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono ridotte di Euro 2.361.399,78 a valere sul capitolo 25520.

 

     Art. 17. Mercati e centri agro-alimentari.

     1. Per la concessione di contributi in capitale per la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il trasferimento dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso, a norma della lett. a) del comma 1 dell'art. 1 della L.R. 24 aprile 1995, n. 47, è disposta, per l'esercizio 2002, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 516.456,90 a valere sul capitolo 27000 e afferente all'U.P.B. 1.3.4.3.11600 - Valorizzazione e riqualificazione della rete distributiva.

 

     Art. 18. Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici.

     1. Per gli interventi finalizzati alla tutela del patrimonio storico e culturale degli insediamenti storici ai sensi della L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa a valere sui capitoli sottoelencati, afferenti alla U.P.B. 1.4.1.3.12620 - Recupero edilizio, urbanistico e ambientale degli insediamenti storici:

     a) Cap. 30880 “Contributi a Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti per la redazione di studi di fattibilità e piani di recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici (artt. 2 e 3, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6)”

     Esercizio 2002: Euro 52.000,00

     Esercizio 2003: Euro 52.000,00;

     b) Cap. 30885 “Contributi ai Comuni per opere di restauro scientifico e risanamento conservativo su edifici di proprietà pubblica e privata (artt. 4 e 5, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 e art. 12, L. 24 dicembre 1993, n. 537)”

     Esercizio 2003: Euro 3.099.000,00;

     c) Cap. 30890 “Contributi per opere di restauro scientifico su beni di carattere artistico o storico di proprietà di enti ecclesiastici, di privati cittadini e di enti morali (art. 6, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 e art. 12, L. 24 dicembre 1993, n. 537)”

     Esercizio 2003: Euro 3.099.000,00.

 

     Art. 19. Fondo per la conservazione della natura.

     1. Nell'ambito dei capitoli sottoindicati e afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, è stabilito quanto segue:

     a) per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 “Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco” è disposta, per l'esercizio 2002, un'autorizzazione di spesa di Euro 155.000,00;

     (Cap. 38050)

     b) per l'apprestamento degli interventi necessari alla tutela degli esemplari arborei singoli o in gruppo, in bosco o in filari, aventi notevole pregio scientifico e monumentale, a norma dell'art. 6 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2, è disposta, per l'esercizio 2002 un'autorizzazione di spesa di Euro 38.000,00;

     (Cap. 38070).

 

     Art. 20. Opere acquedottistiche e fognarie.

     1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni e loro consorzi, per la esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. 15 novembre 1976, n. 47, nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14000 - Opere acquedottistiche, fognarie e impianti di depurazione è aumentata la seguente autorizzazione di spesa disposta da precedenti leggi regionali:

     Cap. 35305 “Contributi in capitale a favore di Comuni e loro Consorzi per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 3, comma 2, L.R. 15 novembre 1976, n. 47)”

     Esercizio 2003: Euro 2.582.284,49.

 

     Art. 21. Piani per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico.

     1. Per la predisposizione delle linee di indirizzo volte a coordinare gli Enti locali nelle funzioni di pianificazione della qualità dell'aria ai sensi dell'art. 121 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14130 - Controllo e prevenzione degli inquinamenti atmosferici, idrici ed elettromagnetici è aumentata la seguente autorizzazione di spesa disposta da precedenti leggi regionali:

     Cap. 37120 “Spese propedeutiche alla predisposizione delle linee di indirizzo per il coordinamento degli EE.LL. nell'espletamento delle funzioni di pianificazione della qualità dell'aria (art. 121, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)”

     Esercizio 2003: Euro 154.937,07.

 

     Art. 22. Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque.

     1. Per la predisposizione del piano regionale finalizzato al risanamento, uso e tutela delle acque ai sensi dell'art. 114 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, a valere sul capitolo 37250, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14170 - Piano di risanamento idrico, è disposta per l'esercizio 2002 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 103.291,38.

 

     Art. 23. Sistema regionale di smaltimento rifiuti.

     1. Per incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento rifiuti così come previsto dall'art. 31 della L.R. 12 luglio 1994, n. 27 sono apportate le seguenti integrazioni ad autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 37334 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14200 - Adeguamento sistema regionale di smaltimento rifiuti:

     Esercizio 2002: Euro 1.032.913,80

     Esercizio 2003: Euro 1.549.370,70.

 

     Art. 24. Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale.

     1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'art. 134 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14220 - Recupero, messa in sicurezza e ripristino ambientale sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 37374 “Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici attuatori di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico (art. 134, comma 3, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)”

     Esercizio 2002: Euro 1.549.370,70

     Esercizio 2003: Euro 516.456,90.

     2. Contestualmente alle autorizzazioni di spesa disposte al comma 1 è apportata la seguente integrazione ad autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali:

     a) Cap. 37372 “Contributi a favore dei soggetti obbligati ad eseguire interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi del comma 6 bis dell'art. 17 del D.Lgs. 5/2/97, n. 22 (art. 134, comma 2, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)”

     Esercizio 2002: Euro 1.032.913,80.

 

     Art. 25. Parchi regionali e riserve naturali.

     1. Per il recupero e la valorizzazione dei parchi regionali e delle riserve naturali, ai sensi del comma 3 dell'art. 35 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 per l'esercizio 2002 è disposta una integrazione alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali a valere sul capitolo 38095, afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14300 - Parchi e riserve naturali, per l'importo di Euro 104.000,00.

 

     Art. 26. Interventi per la difesa del suolo, della costa e per il consolidamento dei centri abitati.

     1. Per la difesa del suolo, della costa e per il consolidamento dei centri abitati per il sottoelencato capitolo, nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, sono disposte le seguenti integrazioni ad autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi regionali:

     Cap. 39050 “Consolidamento e trasferimento di abitati e interventi di sistemazione versanti (L. 9 luglio 1908, n. 445 e L. 18 maggio 1989, n. 183). (Cambio denominazione)”

     Esercizio 2002: Euro 1.549.370,70

     Esercizio 2003: Euro 1.549.370,70.

 

     Art. 27. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale.

     1. Per la realizzazione di interventi di sistemazioni idrauliche e relativa manutenzione nei corsi d'acqua di competenza regionale sono disposte le seguenti integrazioni ed autorizzazioni di spesa a valere sul Capitolo 39220 “Interventi di sistemazione idrografica superficiale e relativa manutenzione (L. 18 maggio 1989, n. 183 e L.R. 6 luglio 1974, n. 27). (Cambio denominazione)”e appartenente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale:

     a) per l'esercizio 2002 è disposta un'ulteriore integrazione ad autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi regionali per un importo pari ad Euro 1.032.913,79;

     b) per l'esercizio 2003 è disposta un'autorizzazione pari ad Euro 2.582.284,49.

 

     Art. 28. Consolidamento dei collegamenti ferroviari, stradali e idroviari con il porto di Ravenna.

     1. Per l'elaborazione di un programma di studi e di interventi finalizzato alla progettazione delle opere per il consolidamento dei collegamenti ferroviari, stradali ed idroviari con il porto di Ravenna ai sensi della L.R. 4 giugno 1988, n. 23 relativamente al capitolo 41120, afferente all'U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti Regionali e comunali è disposta, per l'esercizio 2002, un'autorizzazione di spesa di Euro 103.291,38.

 

     Art. 29. Porti regionali.

     1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 27 aprile 1976, n. 19 come modificata dalla L.R. 9 marzo 1983, n. 11, sono disposte le seguenti integrazioni alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, nonché ulteriori autorizzazioni come successivamente enucleato, nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali:

     a) Cap. 41250 “Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 4, lett. c), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)”

     Esercizio 2002: Euro 775.000,00

     Esercizio 2003: Euro 258.000,00;

     b) Cap. 41360 “Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 4, lett. a), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)”

     Esercizio 2002: + Euro 258.000,00

     Esercizio 2003: Euro 516.000,00.

 

     Art. 30. Contributi all'Azienda Regionale per la Navigazione Interna (ARNI).

     1. Per l'espletamento di specifiche attività , a norma di quanto disposto dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 13 della L.R. 14 gennaio 1989, n. 1, sono disposte a favore dell'ARNI, una integrazione alle autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi regionali nonché una ulteriore autorizzazione, a valere sul capitolo 41995, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15820 - Porti fluviali, come segue:

     Esercizio 2002: + Euro 775.000,00

     Esercizio 2003: Euro 516.000,00.

 

     Art. 31. Piano regionale integrato dei trasporti e contributi per la progettazione delle opere.

     1. Per la concessione di contributi per l'incentivazione di opere in attuazione del PRIT, nonché di studi e progetti di carattere territoriale e ambientale connessi alla loro realizzazione, ai sensi della lett. d) del comma 2 dell'art. 31 e del comma 2 dell'art. 34 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 è disposta un'autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2003, a valere sul capitolo 43027 afferente all'U.P.B. 1.4.3.3.16000 - Contributi per la progettazione di opere comprese nel piano regionale per i trasporti PRIT, pari ad Euro 1.033.000,00.

 

     Art. 32. Investimenti nel settore dei trasporti.

     1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della L.R. 2 ottobre 1998, n. 30, le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana, sono modificate nel modo seguente:

     a) Cap. 43260 “Contributi agli esercenti il trasporto pubblico per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lettere b) e c), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)”

     Esercizio 2003: + Euro 451.899,79;

     b) Cap. 43270 “Contributi agli Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)”

     Esercizio 2002: + Euro 1.704.307,77

     Esercizio 2003: - Euro 451.899,79.

     2. Contestualmente alle disposizioni del comma precedente sono ridotte le autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 43260, per un importo pari ad Euro 1.704.307,77.

 

     Art. 33. Contributi per opere stradali di proprietà comunale.

     1. Per la concessione di contributi finalizzati alla sistemazione, al miglioramento e alla costruzione di opere stradali, a norma dell'art. 167 bis della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, è disposta la seguente integrazione ed autorizzazione di spesa a valere sul capitolo 45175 afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione di opere stradali:

     a) per l'esercizio 2002 è stabilita un'ulteriore integrazione ad autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali per un importo pari ad Euro 516.000,00;

     b) per l'esercizio 2003 è disposta una autorizzazione di spesa pari ad Euro 1.550.000,00.

 

     Art. 34. Viabilità di interesse regionale.

     1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dal comma 2 dell'art. 167 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione di opere stradali, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 45184 “Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche). (Nuova istituzione)”

     Esercizio 2002: Euro 58.411.000,00

     Esercizio 2003: Euro 43.022.000,00;

     b) Cap. 45190 “Spese per studi di fattibilità e ambientali, progettazioni, analisi preventive e indagini funzionali alla progettazione relativamente a interventi sulla rete stradale (art. 167, comma 2, lett. d), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)”

     Esercizio 2002: Euro 1.032.913,80

     Esercizio 2003: Euro 258.000,00;

     c) Cap. 45194 “Spese per creazione e gestione centrali di rilevazione ed elaborazione dati, catasto strade, rilevazioni del traffico, attività di monitoraggio sull'incidentalità e sulle condizioni di utilizzazione delle strade (art. 167, comma 2, lett. e) ed f), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)”

     Esercizio 2002: Euro 4.131.655,19

     Esercizio 2003: Euro 1.807.000,00.

 

     Art. 35. Interventi per la sicurezza dei trasporti.

     1. Per la concessione di contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale per l'attuazione delle politiche concernenti la sicurezza dei trasporti, ai sensi della L.R. 20 luglio 1992, n. 30 nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.16600 - Investimenti per il miglioramento della sicurezza stradale è disposto quanto segue:

     a) Cap. 46110 “Spese per la progettazione e la realizzazione di sistemi di controllo integrati sull'efficienza delle infrastrutture e sul comportamento dell'utenza nonché per la predisposizione di sistemi informativi per il miglioramento delle condizioni di mobilità e della sicurezza (art. 4, lett. b) e c), L.R. 20 luglio 1992, n. 30)” è stabilita, per l'esercizio 2002, una autorizzazione di spesa pari a Euro 1.033.000,00;

     b) Cap. 46125 “Contributi per la realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale idonei a regolare la velocità, migliorare la funzionalità della infrastruttura e specializzarne l'utilizzo in funzione delle diverse componenti di traffico (art. 7, lett. a) e c), L.R. 20 luglio 1992, n. 30)” è stabilita la seguente integrazione ad autorizzazione di spesa disposta da precedenti leggi regionali e una autorizzazione a valere sull'esercizio 2003 come segue:

     Esercizio 2002: + Euro 2.583.000,00

     Esercizio 2003: Euro 2.583.000,00.

     2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 46125 sono ridotte di Euro 291,38.

 

     Art. 36. Protezione civile - Interventi di emergenza.

     1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal D.Lgs. 12 aprile 1948, n. 1010, sono disposte le seguenti integrazioni ad autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi regionali, per gli esercizi finanziari sottoindicati, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento:

     Esercizio 2002: Euro 2.324.056,05

     Esercizio 2003: Euro 1.549.370,70.

 

     Art. 37. Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina.

     1. Per il finanziamento di contributi alle Province finalizzati alla costruzione e alla ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti volti alla prevenzione del randagismo in attuazione del comma 3 dell'art. 5 e del comma 2 dell'art. 31 della L.R. 7 aprile 2000, n. 27, è disposta per l'esercizio 2002, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 1.549.370,00 a valere sul Capitolo 64400 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.3.19100 - Costruzione e ristrutturazione di ricoveri per animali.

     2. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori in attuazione dell'art. 26 della L.R. 7 aprile 2000, n. 27 è disposta, per l'esercizio 2002, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 61.974,83 a valere sul Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.

 

     Art. 38. Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione.

     1. Lo stanziamento per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, è determinato per l'esercizio 2002, a valere sul capitolo 51721 afferente alla U.P.B. 18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate, in Euro 12.911.500,00 e viene utilizzato nell'ambito dei compiti relativi a:

     a) progetti di attuazione del Piano sanitario regionale 1999-2001, con particolare riferimento all'attuazione del nuovo modello di assistenza distrettuale, alla realizzazione del Dipartimento delle cure primarie, alla funzione di committenza, di integrazione e di promozione della salute, nonché alla realizzazione di progetti speciali quali: le demenze senili, le dipendenze patologiche, la “salute donna”, le cure palliative, le medicine non convenzionali e l'assistenza nella fase terminale, l'oncologia e lo sviluppo del nuovo modello organizzativo di reti integrate

     Euro 7.230.500,00

     b) spese per il funzionamento delle strutture logistiche e per attività di supporto al Servizio sanitario regionale

     Euro 5.681.000,00.

 

     Art. 39. Fondo socio-assistenziale regionale.

     1. Per la concessione di contributi al fine di incentivare l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di strutture socio-assistenziali, a norma dell'art. 42 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, nell'ambito del Capitolo 57200, afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21000 - Potenziamento delle strutture socio-assistenziali, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     Esercizio 2002: Euro 6.787.756,00

     Esercizio 2003: Euro 3.541.381,00.

 

     Art. 40. Promozione, sostegno e sviluppo delle cooperative sociali.

     1. Per la concessione di contributi a favore delle cooperative sociali ai sensi della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 e successive modifiche, nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.2.3.21020 - Valorizzazione dell'Associazionismo sociale sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sottoindicati:

     a) Cap. 57695 “Contributi a fondo perduto alle cooperative sociali e loro consorzi per le spese di avviamento (art. 16, comma 1, L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6)”

     Esercizio 2002: Euro 41.317,00;

     b) Cap. 57697 “Contributi a fondo perduto alle cooperative sociali e loro consorzi per l'adeguamento del posto di lavoro di soci lavoratori o lavoratori con invalidità superiore ai 2/3 (art. 16, comma 2, L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6)”

     Esercizio 2002: Euro 77.469,00;

     c) Cap. 57699 “Contributi alle imprese per l'acquisto di attrezzature per l'adeguamento del posto di lavoro per favorire l'assunzione di persone svantaggiate (art. 9, comma 2, lett. a), L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6)”

     Esercizio 2002: Euro 51.646,00.

 

     Art. 41. Aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi.

     1. Per la concessione di contributi in conto capitale a Comuni singoli o associati per l'acquisto e la realizzazione di infrastrutture volte alla creazione di aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi, a norma della L.R. 23 novembre 1988, n. 47 recante “Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna” come modificata dalla L.R. 6 settembre 1993, n. 34, nell'ambito del capitolo 57680 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060 - Realizzazione di strutture di accoglienza, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     Esercizio 2002: Euro 500.000,00

     Esercizio 2003: Euro 16.457,00.

 

     Art. 42. Iniziative regionali a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione.

     1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di strutture di accoglienza a favore degli immigrati a norma di quanto disposto dall'art. 5 della L.R. 21 febbraio 1990, n. 14, nell'ambito del capitolo 68321 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060 - Realizzazione di strutture di accoglienza, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     Esercizio 2002: Euro 1.500.000,00

     Esercizio 2003: Euro 1.082.224,00.

 

     Art. 43. Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia.

     1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla L.R. 10 gennaio 2000, n. 1, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa a valere sul capitolo 58435 nell'ambito della U.P.B. 1.6.1.3.22510 - Investimenti per lo sviluppo dei servizi educativi per l'infanzia:

     Esercizio 2002: Euro 6.787.756,00

     Esercizio 2003: Euro 3.541.381,00.

 

     Art. 44. Opere urgenti di edilizia scolastica.

     1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla L.R. 23 marzo 1984, n. 14, è disposta, per l'esercizio 2002, un'ulteriore autorizzazione di spesa pari ad Euro 1.549.370,70 a valere sul capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 - Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative.

 

     Art. 45. Edilizia residenziale universitaria.

     1. Per la realizzazione di opere di edilizia residenziale universitaria, a norma della L.R. 8 settembre 1981, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni è disposta, per l'esercizio 2002, un'ulteriore autorizzazione di spesa pari ad Euro 2.685.575,88 a valere sul capitolo 73135 nell'ambito della U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e universitaria.

 

     Art. 46. Contributo alla “Fondazione Arturo Toscanini”.

     1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della L.R. 10 aprile 1995, n. 27, è disposta, per l'esercizio 2002, un'autorizzazione di spesa di Euro 2.375.701,74, a valere sul capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi a Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

 

     Art. 47. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'aumento del patrimonio del Centro regionale della danza.

     1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 18 aprile 1992, n. 20, la Regione è autorizzata a partecipare all'aumento del patrimonio dell'Associazione Centro regionale della Danza, deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci.

     2. A tal fine è disposta, per l'esercizio 2002 a modifica di autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, la spesa di Euro 774.685,35 a valere sul capitolo 70630 afferente all'U.P.B. 1.6.5.3.27510 - Partecipazioni a società o istituzioni per lo sviluppo culturale.

 

     Art. 48. Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale.

     1. Per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma della L.R. 1 dicembre 1998, n. 40 le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale sono modificate nel modo seguente:

     a) Cap. 70716 “Contributi in c/capitale per la costruzione, il recupero ed il restauro di immobili di particolare valore storico e culturale nonché per interventi di miglioramento della fruibilità degli stessi immobili e per la valorizzazione di complessi monumentali compresa l'innovazione tecnologica, l'acquisto di attrezzature e la sistemazione di aree adiacenti ai beni stessi - celebrazioni G. Verdi anno 2001 (art. 1, comma 1, lett. b), art. 2, art. 3, comma 2, L.R. 1 dicembre 1998, n. 40)”

     Esercizio 2002: - Euro 49.579,86;

     b) Cap. 70718 “Contributi in c/capitale per la costruzione, il recupero ed il restauro di immobili di particolare valore storico e culturale nonché per interventi di miglioramento della fruibilità degli stessi immobili e per la valorizzazione di complessi monumentali compresa l'innovazione tecnologica, l'acquisto di attrezzature e la sistemazione di aree adiacenti ai beni stessi - progetti speciali (art. 1, comma 2, art. 2, art. 3, comma 3, L.R. 1 dicembre 1998, n. 40)”

     Esercizio 2002: + Euro 1.185.785,03.

 

     Art. 49. Iniziative regionali a favore dei giovani.

     1. Per gli interventi di ristrutturazione, adeguamento ed innovazione tecnologica delle strutture necessarie a progetti pilota per iniziative rivolte ai giovani ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b) della L.R. 25 giugno 1996, n. 21 è disposta, per l'esercizio finanziario 2002, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.549.371,00 a valere sul capitolo 71572 appartenente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani.

 

     Art. 50. Programmi d'area.

     1. Per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi d'area di cui alla L.R. 19 agosto 1996, n. 30, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli esercizi finanziari indicati per ognuno dei sottoelencati interventi e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

     a) U.P.B. 1.3.1.3.6200 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali

     Cap. 14435 “Opere di manutenzione straordinaria per la conservazione degli interventi di forestazione (L.R. 24 gennaio 1975, n. 6; L.R. 4 settembre 1981, n. 30 - Reg. CEE 269/79)”

     Esercizio 2002: Euro 1.078.878,46;

     b) U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche

     Cap. 25528 “Contributi in conto capitale a Enti locali territoriali e relativi consorzi e ad altri Enti pubblici per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti l'attività turistica (art. 5, comma 1, lett. a), art. 6, lett. b) e art. 7, comma 1 e 2, lett. c), L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 come modificata dalle LL.RR. 18 gennaio 1995, n. 4 e 27 giugno 1997, n. 19)”

     Esercizio 2002: Euro 7.906.955,12

     Esercizio 2003: Euro 740.599,19;

     c) U.P.B. 1.3.4.3.11600 - Valorizzazione e riqualificazione della rete distributiva

     Cap. 27716 “Contributi in conto capitale alle imprese commerciali, loro forme associative e strutture operative promosse dalle associazioni di categoria per la riqualificazione di aree commerciali e mercantili (art. 3, comma 3, lett. b) e c) della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41)”

     Esercizio 2002: Euro 99.159,72;

     d) U.P.B. 1.3.3.3.10100 - Sviluppo del turismo termale

     Cap. 29300 “Contributi in capitale per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43, lett. b), c), d) ed f) della L.R. 17 agosto 1988, n. 32

     Esercizio 2002: Euro 216.911,90;

     e) U.P.B. 1.4.1.3.12620 - Recupero edilizio, urbanistico e ambientale degli insediamenti storici

     Cap. 30885 “Contributi ai Comuni per opere di restauro scientifico e risanamento conservativo su edifici di proprietà pubblica e privata (artt. 4 e 5, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 e art. 12, L. 24 dicembre 1993, n. 537)”

     Esercizio 2002: Euro 335.696,98

     Esercizio 2003: Euro 894.503,35;

     f) U.P.B. 1.4.1.3.12650 - Programmi di riqualificazione urbana

     Cap. 31110 “Contributi in conto capitale per la realizzazione degli interventi ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana (art. 8, comma 2, lett. b) e commi 3 e 4 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19)”

     Esercizio 2002: Euro 1.430.585,61

     Esercizio 2003: Euro 1.980.095,75;

     g) U.P.B. 1.4.1.3.12670 - Interventi nel settore delle politiche abitative

     Cap. 32020 “Contributi in conto capitale per la realizzazione degli interventi nel settore delle politiche abitative (artt. 8 e 11, L.R. 8 agosto 2001, n. 24). Nuova istituzione”

     Esercizio 2002: Euro 335.696,98;

     h) U.P.B. 1.4.2.3.14000 - Opere acquedottistiche, fognarie e impianti di depurazione

     Cap. 35305 “Contributi in capitale a favore di Comuni e loro consorzi per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 3, comma 2, L.R. 15 novembre 1976, n. 47)”

     Esercizio 2002: Euro 129.114,22;

     i) U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana

     Cap. 43270 “Contributi agli Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)”

     Esercizio 2002: Euro 959.576,92;

     l) U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione di opere stradali

     Cap. 45175 “Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato da art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)”

     Esercizio 2002: Euro 967.323,77.

 

     Art. 51. Operazioni di factoring nel Sistema sanitario regionale - Mezzi regionali.

     1. Al fine di ridurre i tempi di pagamento delle fatture emesse dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende Ospedaliere e dell'Istituto Ortopedico Rizzoli la Regione è autorizzata ad intervenire, con propri mezzi finanziari, nelle operazioni di factoring promosse dalle Aziende sanitarie finanziando, per l'esercizio 2002, gli oneri sostenuti dalle stesse per interessi ed accessori.

     2. La Giunta regionale promuoverà nei confronti delle Aziende sanitarie regionali e dello IOR, azioni di contenimento della spesa e linee di indirizzo nella regolazione dei rapporti con i fornitori, che permettano al Sistema sanitario regionale di perseguire l'equilibrio finanziario di tali operazioni.

     3. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono definiti entro un importo non superiore ad Euro 10.329.137,98, per l'esercizio 2002, a valere sul Capitolo 51940 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18400 - Oneri ed interessi inerenti ad operazioni di factoring nel sistema sanitario.

 

     Art. 52. Trasferimento all'esercizio 2002 delle autorizzazioni di spesa relative al 2001 finanziate con mezzi regionali.

     1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2002 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2001:

 

PROGR.

CAPITOLO

U.P.B.

EURO

 

 

 

 

1)

03905

1.2.1.3.1500

2.582.284,50

2)

03910

1.2.1.3.1510

4.751.403,47

3)

03925

1.2.1.3.1520

764.356,21

4)

04270

1.2.1.3.1600

5.854.245,41

5)

04427

1.2.1.3.1700

542.279,74

6)

10645

1.3.1.3.6020

7.839,64

7)

10821

1.3.1.3.6000

258.228,45

8)

12124

1.3.1.3.6110

258.228,45

9)

12900

1.3.1.3.6140

309.874,14

10)

13026

1.3.1.3.6130

703.867,57

11)

16332

1.3.1.3.6300

13.879.374,58

12)

16337

1.3.1.3.6300

2.040.325,15

13)

16400

1.3.1.3.6300

1.992.841,50

14)

18232

1.3.1.3.6370

9.457,88

15)

18877

1.3.1.3.6430

2.549.961,36

16)

20053

1.3.1.3.6470

20.658.275,96

17)

20058

1.3.1.3.6470

2.582.284,50

18)

21078

1.3.2.3.8000

1.618.731,59

19)

21102

1.3.2.3.8220

51.645,69

20)

22160

1.3.2.3.8270

107.536,74

21)

22210

1.3.2.3.8260

13.367.833,80

22)

22805

1.3.2.3.8300

1.720.666,33

23)

22810

1.3.2.3.8300

516.456,90

24)

22815

1.3.2.3.8300

2.879.037,81

25)

22820

1.3.2.3.8300

3.547.462,65

26)

22825

1.3.2.3.8300

516.456,90

27)

22830

1.3.2.3.8300

516.456,90

28)

22835

1.3.2.3.8300

2.143.296,13

29)

22865

1.3.2.3.8300

3.098.741,40

30)

22870

1.3.2.3.8300

3.098.741,40

31)

22880

1.3.2.3.8300

516.456,90

32)

23031

1.3.2.3.8300

1.549.370,70

33)

23033

1.3.2.3.8300

1.833.422,00

34)

25520

1.3.3.3.10010

1.099.856,44

35)

25525

1.3.3.3.10010

1.674.015,89

36)

25528

1.3.3.3.10010

7.210.945,17

37)

27716

1.3.4.3.11600

103.291,38

38)

28000

1.3.4.3.11620

309.874,14

39)

29300

1.3.3.3.10100

5.066.113,17

40)

30550

1.4.1.3.12600

43.357,19

41)

30555

1.4.1.3.12610

39.332,90

42)

30880

1.4.1.3.12620

206.790,56

43)

30885

1.4.1.3.12620

14.024.926,54

44)

30890

1.4.1.3.12620

5.695.819,48

45)

30895

1.4.1.3.12620

140.992,73

46)

31110

1.4.1.3.12650

76.205.797,75

47)

32045

1.4.1.3.12800

1.652.662,08

48)

32047

1.4.1.3.12800

3.098.741,39

49)

32082

1.4.1.3.12741

516.456,90

50)

32123

1.4.1.3.12820

609.620,43

51)

32276

1.4.1.3.12750

175.819,89

52)

32287

1.4.1.3.12780

542.279,74

53)

35305

1.4.2.3.14000

3.615.198,29

54)

35720

1.4.2.3.14000

1.032.913,80

55)

36198

1.4.2.3.14060

167.881,03

56)

36750

1.4.2.3.14130

1.032.913,80

57)

37120

1.4.2.3.14130

161.547,72

58)

37150

1.4.2.3.14150

1.459.873,52

59)

37250

1.4.2.3.14170

152.044,91

60)

37332

1.4.2.3.14220

1.032.913,80

61)

37334

1.4.2.3.14200

5.071.426,23

62)

37336

1.4.2.3.14200

8.993.978,31

63)

37338

1.4.2.3.14210

90.379,96

64)

37372

1.4.2.3.14220

2.324.056,05

65)

37374

1.4.2.3.14220

8.521.538,83

66)

38025

1.4.2.3.14300

25.822,84

67)

38027

1.4.2.3.14310

1.807.599,15

68)

38030

1.4.2.3.14300

2.263.493,14

69)

38059

1.4.2.3.14320

3.889,61

70)

38085

1.4.2.3.14300

54.227,97

71)

38090

1.4.2.3.14305

4.101.654,34

72)

38095

1.4.2.3.14305

395.860,25

73)

39050

1.4.2.3.14500

3.026.932,66

74)

39051

1.4.2.3.14500

396.338,97

75)

39185

1.4.2.3.14500

915.419,85

76)

39220

1.4.2.3.14500

5.877.160,25

77)

41102

1.4.3.3.15800

4.854.694,85

78)

41120

1.4.3.3.15800

1.549.370,70

79)

41250

1.4.3.3.15800

1.914.052,76

80)

41360

1.4.3.3.15800

671.393,97

81)

41550

1.4.3.3.15800

774.685,35

82)

41570

1.4.3.3.15800

59.392,54

83)

41850

1.4.3.3.15820

516.456,90

84)

41870

1.4.3.3.15820

6.730.373,50

85)

41900

1.4.3.3.15820

568.102,59

86)

41995

1.4.3.3.15820

2.565.659,54

87)

43027

1.4.3.3.16000

2.367.225,44

88)

43219

1.4.3.3.16010

2.944.235,10

89)

43221

1.4.3.3.16010

5.898.486,35

90)

43260

1.4.3.3.16010

7.975.330,92

91)

43270

1.4.3.3.16010

11.612.653,88

92)

45172

1.4.3.3.16200

2.048.746,50

93)

45175

1.4.3.3.16200

1.549.370,70

94)

45180

1.4.3.3.16200

45.568,64

95)

46115

1.4.3.3.16600

645.571,12

96)

46125

1.4.3.3.16600

2.091.101,53

97)

47100

1.4.4.3.17400

90.786,17

98)

47105

1.4.4.3.17400

723.251,60

99)

47114

1.4.4.3.17400

3.498.390,01

100)

48050

1.4.4.3.17450

6.059.836,21

101)

48060

1.4.4.3.17450

8.326,28

102)

48245

1.4.4.3.17530

509.011,86

103)

48257

1.4.4.3.17540

92.962,24

104)

52550

1.5.1.3.19020

5.164.568,99

105)

57200

1.5.2.3.21000

3.768.674,59

106)

57680

1.5.2.3.21060

2.595.583,26

107)

57695

1.5.2.3.21020

87.022,12

108)

57697

1.5.2.3.21020

55.973,25

109)

57699

1.5.2.3.21020

273.722,16

110)

57703

1.5.2.3.21020

1.095.370,69

111)

65127

1.5.1.3.19050

31.503,87

112)

65152

1.5.2.3.21080

28.541,04

113)

65317

1.5.2.3.21080

80.676,25

114)

65707

1.5.1.3.19050

2.965.495,52

115)

65712

1.5.2.3.21080

871.779,24

116)

68321

1.5.2.3.21060

6.636.471,15

117)

70655

1.6.5.3.27500

129.542,86

118)

70678

1.6.5.3.27500

3.671.260,65

119)

70716

1.6.5.3.27520

774.967,64

120)

70718

1.6.5.3.27520

2.763.044,41

121)

71606

1.6.5.3.27550

232.405,60

122)

75295

1.6.4.3.26500

568.102,59

123)

75301

1.6.4.3.26500

214.231,82

124)

78705

1.6.6.3.28500

1.187.850,87

125)

78708

1.6.6.3.28500

1.187.850,87

126)

78732

1.6.6.3.28500

1.074.230,35

127)

78738

1.6.6.3.28500

89.513,79

128)

78780

1.6.6.3.28500

103.291,38

 

     Art. 53. Modifiche all'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2000, n. 39.

     1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2000, n. 39 recante “Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della Società “Ferrovie Emilia-Romagna” Società a responsabilità limitata” i termini: “il contestuale aumento” sono sostituiti dal termine:

     (Omissis).

 

     Art. 54. Modifiche all'art. 14 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24.

     1. All'art. 14 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 recante “Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo”, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 55. Disposizioni speciali in materia di programmi d'area.

     1. Al fine di consentire la realizzazione degli accordi previsti dai programmi d'area di cui alla L.R. 19 agosto 1996, n. 30, le nuove autorizzazioni di spesa d'investimento, disposte dal Bilancio di previsione per l'esercizio 2002 e pluriennale 2002-2004, recate dai sottoelencati capitoli, afferenti alle relative U.P.B., non potranno essere impegnate, per un ammontare superiore al 70%, nel primo semestre 2002; entro il 30 giugno 2002, la Giunta regionale determinerà con proprio atto, gli effettivi fabbisogni finanziari che si prevede di impegnare nei programmi d'area, definendo le modalità di utilizzo del restante 30%:

     Capitolo 03917 U.P.B. [1.2.1.3.1510];

     Capitolo 14070 U.P.B. [1.3.1.3.6200];

     Capitolo 25525 U.P.B. [1.3.3.3.10010];

     Capitolo 27716 U.P.B. [1.3.4.3.11600];

     Capitolo 27718 U.P.B. [1.3.4.3.11600];

     Capitolo 27740 U.P.B. [1.3.4.3.11600];

     Capitolo 27742 U.P.B. [1.3.4.3.11600];

     Capitolo 30885 U.P.B. [1.4.1.3.12620];

     Capitolo 31110 U.P.B. [1.4.1.3.12650];

     Capitolo 32020 U.P.B. [1.4.1.3.12670];

     Capitolo 43027 U.P.B. [1.4.3.3.16000];

     Capitolo 70725 U.P.B. [1.6.5.3.27500].

 

     Art. 56. Modificazioni alla L.R. 3 luglio 2001, n. 19.

     1. Dopo l'art. 2 della L.R. 3 luglio 2001, n. 19 come modificata dall'art. 30, L.R. 21 agosto 2001, n. 27 è inserito il seguente articolo:

     (Omissis).

     2. All'art. 3 della L.R. 3 luglio 2001, n. 19 come modificata dall'art. 30, L.R. 21 agosto 2001, n. 27 dopo le parole “Ai partecipanti ai tirocini”sono inserite le parole (Omissis) e dopo le parole “nel comma 2 dell'art. 1” sono inserite le parole

     (Omissis).

 

     Art. 57. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2002-2004 - Stato di previsione dell'Entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della Spesa.

 

     Art. 58. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 

     Allegati

     (Omissis)