§ 3.1.22 - Legge Regionale 28 giugno 1994, n. 26.
Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - Abrogazione della l.r. 11 marzo 1987, n. 8.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:28/06/1994
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizione delle attività agrituristiche.
Art. 3.  Connessione e complementarità dell'attività agrituristica.
Art. 4.  Norme per la rivitalizzazione delle zone montane.
Art. 5.  Operatori agrituristici.
Art. 6.  Esercizio dell'agriturismo.
Art. 7.  Zone di prevalente interesse agrituristico.
Art. 8.  Simbolo e denominazione regionale dell'agriturismo.
Art. 9.  Immobili destinati all'agriturismo.
Art. 10.  Volume delle strutture agrituristiche.
Art. 11.  Deleghe alle Comunità Montane e alle Province.
Art. 12.  Elenco degli operatori agrituristici.
Art. 13.  Verifiche e revoca dell'iscrizione.
Art. 14.  Autorizzazione comunale.
Art. 15.  Sospensione e revoca dell'autorizzazione.
Art. 16.  Obblighi amministrativi.
Art. 17.  Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali.
Art. 18.  Contributi finanziari.
Art. 19.  Vincolo di destinazione e revoca dei contributi.
Art. 20.  Definizione di turismo rurale.
Art. 21.  Zone di prevalente interesse per il turismo rurale.
Art. 22.  Tipologia dei servizi.
Art. 23.  Operatori del turismo rurale.
Art. 24.  Elenco operatori del turismo rurale.
Art. 25.  Verifiche, sospensione e revoca dell'iscrizione.
Art. 26.  Competenze dei Comuni.
Art. 27.  Obblighi amministrativi.
Art. 28.  Simbolo del turismo rurale.
Art. 29.  Contributi finanziari.
Art. 30.  Competenze della Regione.
Art. 31.  Programmi provinciali integrati per lo sviluppo dell'agriturismo e del turismo rurale.
Art. 32.  Istituzione dei marchi di qualità per le aziende agrituristiche e per gli esercizi del turismo rurale.
Art. 33.  Ristrutturazione degli edifici destinati all'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale.
Art. 34.  Formazione professionale.
Art. 35.  Obblighi fiscali e tributari.
Art. 36.  Norme transitorie e finali.
Art. 37.  Copertura finanziaria.


§ 3.1.22 - Legge Regionale 28 giugno 1994, n. 26. [1]

Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - Abrogazione della l.r. 11 marzo 1987, n. 8.

(B.U. n. 61 del 30 giugno 1994).

 

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di valorizzare il patrimonio economico, socio-culturale e ambientale di vaste aree del proprio territorio, promuove lo sviluppo dell'agriturismo e del turismo rurale, integrandoli con l'offerta turistica regionale. Per queste finalità definisce:

     a) le norme per l'esercizio e la promozione dell'attività agrituristica, sulla base della Legge 5 dicembre 1985, n. 730, concernente la disciplina dell'agriturismo;

     b) le norme per l'esercizio e la promozione di una nuova forma di turismo, denominata "turismo rurale".

     2. In particolare, la presente legge è finalizzata a favorire:

     a) la permanenza dei produttori agricoli attraverso l'integrazione del reddito ed il miglioramento delle condizioni di vita, nelle zone svantaggiate o in prossimità delle aree protette e di territori caratterizzati da rilevanti elementi naturalistici, paesaggistici e storico-culturali;

     b) la creazione ed il consolidamento di nuove forme di ricettività e di servizi turistici;

     c) la salvaguardia dell'ambiente, favorendo le tecniche di produzione agricole a basso impatto ambientale;

     d) la valorizzazione dei prodotti tipici dell'agricoltura e della gastronomia tradizionale emiliano-romagnola;

     e) la conservazione e la tutela del paesaggio agricolo e la valorizzazione delle risorse naturali e dei beni storico-culturali, sviluppando a tale fine iniziative di formazione e di promozione;

     f) il recupero del patrimonio edilizio agricolo e la valorizzazione delle tradizioni culturali del mondo rurale;

     g) la diffusione del turismo sociale e giovanile e la fruizione programmata dei beni ambientali naturali.

     3. La Regione Emilia-Romagna intende inoltre favorire lo sviluppo e la qualificazione delle attività turistico-ricettive rurali, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 mediante:

     a) l'istituzione di marchi di qualità per l'agriturismo e il turismo rurale;

     b) la definizione di politiche di sostegno economico a favore degli operatori dell'agriturismo e del turismo rurale;

     c) la definizione di programmi di promozione integrata dell'agriturismo e del turismo rurale.

TITOLO I

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO

 

     Art. 2. Definizione delle attività agrituristiche.

     1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dai soggetti di cui all'art. 5.

     2. Costituisce, in particolare, attività agrituristica:

     a) dare alloggio in appositi locali dell'azienda agricola;

     b) ospitare in spazi aperti, purché attrezzati di servizi essenziali nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;

     c) somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a contenuto alcolico e superalcolico, comunque tipici del territorio cosi come specificato all'art. 6;

     d) vendere agli ospiti e al pubblico generi tipici alimentari ed artigianali prodotti dall'azienda, o ricavati, anche attraverso lavorazioni esterne, da materie prime prodotte nell'azienda;

     e) allevare cavalli, a scopi di agriturismo equestre, od allevare altre specie zootecniche ai fini di richiamo turistico;

     f) organizzare attività ricreative, culturali, musicali e sportive finalizzate al trattenimento degli ospiti [2].

 

     Art. 3. Connessione e complementarità dell'attività agrituristica.

     1. Le attività di cui all'art. 2 sono svolte in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alla conduzione dell'azienda agricola.

     2. Il volume dell'attività agrituristica deve essere inferiore al limite massimo delle giornate di lavoro occorrenti per l'attività agricola. La determinazione delle giornate di lavoro deve tenere conto delle condizioni di particolare disagio operativo in relazione al territorio e delle tecniche colturali adottate.

 

     Art. 4. Norme per la rivitalizzazione delle zone montane.

     1. Nelle zone montane, cosi come individuate dalla Direttiva CEE 268/75 e dalla L.R. 5 gennaio 1993, n. 1, concernente il riordino delle Comunità Montane, l'attività agricola di cui all'art. 3 è determinata sulla base del tempo di lavoro annuo necessario sia per le attività agroforestali che per quelle finalizzate alla conservazione degli spazi agricoli ed alla tutela dell'ambiente.

     2. Il tempo di lavoro annuo impiegato per l'allevamento del bestiame, per la silvicoltura e per la salvaguardia dell'ambiente è calcolato in analogia ai metodi adottati nelle aziende agricole di pianura, moltiplicando il numero di giornate lavorative per un coefficiente compensativo fino a un massimo di 3, in rapporto al disagio operativo e socio-economico degli addetti.

 

     Art. 5. Operatori agrituristici.

     1. Possono svolgere attività agrituristica gli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 del Codice civile, singoli od associati, che svolgono l'attività agricola mediante l'utilizzazione della propria azienda. Gli imprenditori possono avvalersi di familiari collaboratori di cui all'art. 230 bis del Codice civile e di propri dipendenti [3].

     2. I soggetti interessati all'esercizio dell'agriturismo devono essere in possesso, alla data di presentazione della richiesta di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici di cui all'art. 12, della qualifica di imprenditore agricolo e dell'attestato di frequenza al corso per operatore agrituristico attivato nel territorio della provincia.

 

     Art. 6. Esercizio dell'agriturismo.

     1. Nell'esercizio dell'agriturismo il valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande deve essere costituito, per la maggior parte, da produzioni proprie dell'azienda e da produzioni considerate tipiche della zona particolare in cui è ubicata l'azienda agrituristica.

     2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerati di produzione aziendale, oltre ai cibi e alle bevande prodotti e lavorati, nell'azienda agricola, anche quelli ricavati, sia pure attraverso lavorazioni esterne, da materie prime prodotte nell'azienda medesima.

 

     Art. 7. Zone di prevalente interesse agrituristico.

     1. Sono considerate di prevalente interesse agrituristico le seguenti zone:

     a) aree svantaggiate, cosi come individuate dalla Direttiva CEE 268/75;

     b) aree montane di cui alla L.R. 5 gennaio 1993, n. 1;

     c) aree interne ai parchi e alle riserve istituiti con leggi nazionali e regionali ed aree contigue, individuate ai sensi dell'art. 32 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla L.R. 2 aprile 1988, n. 11, così come modificata dalla L.R. 12 novembre 1992, n. 40;

     d) zone di cui agli articoli 17, 19, 21 e 23 del Piano territoriale paesistico regionale.

 

     Art. 8. Simbolo e denominazione regionale dell'agriturismo.

     1. Le associazioni regionali agrituristiche, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, concordano e presentano alla Regione un unico simbolo che individua, su tutto il territorio, le aziende agrituristiche. Il simbolo e la denominazione devono essere affissi tramite targa all'ingresso delle aziende agrituristiche e riportati su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletico. Ogni altro simbolo è abolito.

     2. L'utilizzo del simbolo e della denominazione nelle insegne, nel materiale illustrativo e pubblicitario ed in ogni altra forma di comunicazione al pubblico è riservato esclusivamente a coloro ai quali sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica in base all'art. 14.

 

     Art. 9. Immobili destinati all'agriturismo.

     1. Sono utilizzabili a scopo agrituristico i fabbricati rurali esistenti sul fondo, ovvero, se il fondo ne è privo, gli edifici adibiti ad abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati in frazioni dello stesso comune del fondo o di comuni limitrofi, purché si tratti di strutture strettamente connesse all'attività agricola.

     2. I Comuni definiscono gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sulla base di un censimento, di cui all'art. 40 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modifiche, concernente la tutela e uso del territorio.

     3. L'esercizio delle attività agrituristiche non può essere utilizzato per superare gli indici fissati dalle norme agricole dei PRG (Piani regolatori generali).

     4. Le attività ricreative, culturali e sportive sono ammesse nelle strutture esistenti in azienda o negli ambiti territoriali delle aziende associate.

     5. Lo svolgimento di attività agrituristiche non costituisce comunque distrazione o variazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati che restano censiti nel catasto rurale.

     6. I locali destinati all'uso agrituristico devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di abitazione. Nella valutazione di tali requisiti e dei relativi indici possono essere ammesse deroghe in funzione delle caratteristiche strutturali e della tipologia rurale dell'edificio, ai sensi dell'art. 33.

 

     Art. 10. Volume delle strutture agrituristiche.

     1. L'attività agrituristica è consentita, nel rispetto dei criteri stabiliti all'art. 9, secondo i volumi di seguito indicati:

     a) l'ospitalità in camere ammobiliate è ammessa nei fabbricati esistenti sul fondo fino ad un massimo di otto camere, elevabili a quindici nelle zone di prevalente interesse agrituristico, così come individuate all'art. 7;

     b) l'ospitalità in spazi aperti è ammessa fino ad un massimo di dieci piazzole, elevabili a quindici nelle zone di prevalente interesse agrituristico, così come individuate all'art 7.

     2. [La ricettività agrituristica è stagionale e non può essere superiore a nove mesi su base annua. Tale periodo può essere suddiviso in più periodi durante l'anno solare. La durata dell'ospitalità e l'eventuale suddivisione in periodi devono essere indicate nella richiesta al Sindaco per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività agrituristiche] [4].

     3. [L'accoglienza in spazi aperti ed attrezzati è ammessa per il periodo di ospitalità di cui al comma 2 e può essere suddivisa nell'anno solare in più periodi] [5].

     4. [Entro il 31 gennaio di ogni anno il titolare dell'autorizzazione agrituristica trasmette al Sindaco una comunicazione sull'attività di ricettività agrituristica svolta nell'anno precedente, riportando i periodi di apertura e il numero di giornate complessive] [6].

     5. [Non hanno carattere stagionale le attività agrituristiche di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 2 dell'art. 2] [7].

 

     Art. 11. Deleghe alle Comunità Montane e alle Province.

     1. Le funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui all'art. 18 sono delegate alle Comunità Montane e, per il restante territorio, alle Province nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 27 agosto 1983, n. 34.

     2. Alle Comunità Montane sono altresì delegate le funzioni amministrative concernenti l'istruttoria delle domande di iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici, le verifiche ed i controlli sulla sussistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 12.

     3. Alle Province sono delegate le funzioni amministrative concernenti la tenuta dell'elenco degli operatori agrituristici e, per i territori non ricompresi nell'ambito delle Comunità Montane, le verifiche ed i controlli sulla sussistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 12.

 

     Art. 12. Elenco degli operatori agrituristici.

     1. Ai sensi dell'art. 6 della Legge 5 dicembre 1985, n. 730, è istituito l'elenco regionale degli operatori agrituristici.

     2. L'elenco, cui possono essere iscritti i soggetti previsti all'art. 5, è suddiviso in sezioni provinciali ed è tenuto dalle competenti Province.

     3. Le domande di iscrizione all'elenco sono presentate alle Comunità Montane, che le trasmettono alle Province entro i successivi trenta giorni, per le aziende ubicate nei comuni individuati dalla L.R. 5 gennaio 1993, n. 1, e alle Province, per quelle ubicate nel restante territorio. Decorso inutilmente tale termine, le Comunità Montane sono comunque tenute a trasmettere la documentazione alle Province che decidono entro il termine di cui al comma 4.

     4. La Provincia competente per territorio, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, decide sulla iscrizione. Qualora i sessanta giorni trascorrano senza che sia stato adottato alcun provvedimento, la domanda d'iscrizione si ritiene accolta. Per gli accertamenti di cui al presente comma si applicano l'art. 688 del codice di procedura penale e l'art. 10 della Legge 4 gennaio 1968.

     5. Il provvedimento che accoglie o respinge la domanda è comunicato entro cinque giorni dall'adozione agli interessati. Ove la domanda debba ritenersi accolta per decorrenza dei termini di cui al comma 4, gli interessati possono chiedere alla Provincia, che la rilascia entro dieci giorni dalla richiesta, espressa dichiarazione al riguardo; in difetto tiene luogo del provvedimento di iscrizione la copia della domanda contenente l'indicazione della dalla di ricevimento da parte dell'Amministrazione provinciale di cui al comma 4.

     6. Le Province ogni sei mesi trasmettono alla Regione copia degli elenchi provinciali degli operatori agrituristici.

 

     Art. 13. Verifiche e revoca dell'iscrizione.

     1. La Provincia e le Comunità Montane, nell'ambito del territorio di propria competenza, effettuano almeno ogni due anni verifiche sul mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco regionale di cui all'art. 12.

     2. La perdita dei requisiti viene contestata per iscritto agli interessati, che hanno trenta giorni di tempo per rispondere e controdedurre. Entro i trenta giorni successivi alla risposta, la Provincia delibera in via definitiva.

     3. L'accertata perdita dei requisiti di legge comporta la cancellazione dall'elenco. La cancellazione deve essere comunicata alla Regione ed al Comune per la revoca dell'autorizzazione agrituristica di cui all'art. 14.

     4. La cancellazione dall'elenco comporta la revoca dei contributi assegnati e la restituzione di rate già riscosse, con la maggiorazione degli interessi legali.

 

     Art. 14. Autorizzazione comunale.

     1. I soggetti di cui all'art. 5 che intendono svolgere attività agrituristiche devono presentare al Comune, nel cui territorio è ubicata l'azienda, domanda di autorizzazione, contenente:

     a) la descrizione delle attività elencate nell'attestato di iscrizione all'esercizio dell'agriturismo;

     b) l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico;

     c) l’indicazione delle capacità ricettive [8];

     d) la determinazione delle tariffe massime per l'ospitalità che si intendono adottare per l'anno in corso, eventualmente rapportate per diversi periodi di attività;

     e) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 12.

     2. La domanda deve essere corredata da:

     a) attestato di iscrizione all'elenco di cui all'art. 12;

     b) copia del libretto sanitario rilasciato ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche per le quali sia richiesto l'accertamento sanitario;

     c) parere dell'autorità sanitaria relativo ai locali da adibire all'attività agrituristica;

     d) copia della concessione edilizia, nel caso che gli interventi previsti debbano essere preliminari all'inizio dell'attività; in tal caso il parere di cui alla lettera c) non è richiesto ed e surrogato dalla dichiarazione di usabilità che verrà rilasciata successivamente e che dovrà essere trasmessa al Comune prima dell'effettivo inizio dell'attività.

     3. La domanda è presentata al Comune che accerta, applicando l'art. 688 del codice di procedura penale e l'art. 10 della Legge n. 15 del 1968, il possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del TU delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, ed all'art. 5 della Legge 9 febbraio 1963, n. 59.

     4. Il Comune decide sulle domande di autorizzazione entro sessanta giorni dalla data della loro presentazione. Qualora i sessanta giorni trascorrano senza che il Comune abbia concesso l'autorizzazione o notificato richieste di chiarimento, la domanda si intende accolta e l'autorizzazione concessa.

     5. Il provvedimento che accoglie o respinge la domanda è comunicato entro cinque giorni dall'adozione agli interessati. Ove la domanda debba intendersi accolta per decorrenza dei termini di cui al comma 4, gli interessati possono chiedere al Sindaco, che la rilascia entro dieci giorni dalla richiesta, espressa dichiarazione al riguardo; in difetto, tiene luogo del provvedimento di autorizzazione la copia della domanda contenente l'indicazione della data di ricevimento da parte dell'Amministrazione comunale di cui al comma 3.

     6. L'autorizzazione comunale è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo. Al provvedimento di autorizzazione si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 19 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Non si applicano le disposizioni di cui alla Legge 16 giugno 1939, n. 1111.

 

     Art. 15. Sospensione e revoca dell'autorizzazione.

     1. L'autorizzazione è sospesa dal Comune, con provvedimento motivato, per un periodo massimo di quindici giorni, in caso di accertate violazioni agli obblighi di cui all'art. 16.

     2. L'autorizzazione è revocata dal Comune, con provvedimento motivato, qualora si accerti che l'interessato:

     a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data di autorizzazione, ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno, sempre che l'interessato non abbia tempestivamente comunicato al Comune il ritardo e la sospensione indicando motivi obiettivamente verificabili;

     b) sia stato cancellato, con le procedure previste dall'art. 13, dall'elenco di cui all'art. 12;

     c) abbia perduto i requisiti previsti al comma 3 dell'art. 14; d) abbia subito nel corso dell'anno tre provvedimenti di sospensione.

     3. La contestazione dei motivi di revoca deve essere comunicata all'interessato, il quale ha trenta giorni di tempo per rispondere e controdedurre. Il Comune deve deliberare in via definitiva sulla revoca entro i successivi trenta giorni.

 

     Art. 16. Obblighi amministrativi.

     1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento di attività agrituristiche hanno i seguenti obblighi:

     a) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale, o il documento equipollente, di cui all'art. 14;

     b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione medesima;

     c) trasmettere al Comune, entro il 31 luglio di ogni anno, per l'anno successivo, una dichiarazione contenente le tariffe massime che si impegnano a praticare, eventualmente articolate a seconda della suddivisione in periodi in cui viene svolta l'attività agrituristica; in caso di mancata trasmissione, si intendono confermate le tariffe previste per l'anno precedente; in ogni caso le tariffe possono essere variate nel corso dell'anno, ma le variazioni hanno corso solo dopo due mesi dalla loro comunicazione al Comune;

     d) rispettare le tariffe massime comunicate al Comune;

     e) osservare le disposizioni di cui all'art. 109 del TU delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773;

     f) affiggere il simbolo e la denominazione regionale dell'agriturismo di cui all'art. 8.

 

     Art. 17. Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali.

     1. La Regione, al fine di coordinare gli interventi in materia di agriturismo ed uniformare i criteri di valutazione dei requisiti previsti per l'esercizio dell'agriturismo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge approva il Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali.

 

     Art. 18. Contributi finanziari.

     1. A favore degli imprenditori agricoli iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo è prevista la concessione di un contributo finanziario per i seguenti interventi:

     a) restauro, adattamento e allestimento di fabbricati agricoli per attività agrituristiche e delle aree di pertinenza;

     b) costruzione di piazzole e relative strutture idriche e sanitarie per il campeggio;

     c) recupero ed allestimento di locali per la degustazione e la vendita di prodotti aziendali;

     d) restauro e ricostituzione di strutture tipiche del paesaggio e dell'agricoltura tradizionale, quali siepi, boschi domestici, filari alberati, maceri ecc.;

     e) allestimento di servizi ed attrezzature ricreative per il tempo libero;

     f) manutenzione straordinaria di infrastrutture viarie esistenti.

     2. Per gli interventi di cui al comma 1 è previsto un contributo in conto capitale nei seguenti limiti massimi:

     a) contributo fino al quarantacinque per cento della spesa ammessa nelle zone comprese nell'ambito di applicazione dell'art. 7;

     b) contributo fino al venti per cento della spesa ammessa nelle restanti zone.

     3. Le domande di contributo devono essere corredate di un piano di sviluppo aziendale indicante:

     a) la tipologia degli interventi previsti;

     b) il piano finanziario;

     c) la convenienza economica;

     d) i tempi di realizzazione degli interventi.

     4. Sono considerati prioritari, nell'ambito delle singole zone di prevalente interesse agrituristico, a parità di valutazione qualitativa dei servizi offerti, i progetti presentati da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale che risiedano in azienda, che utilizzino manodopera giovanile e che adottino tecniche di agricoltura biologica o a basso impatto ambientale.

     5. In alternativa ai contributi in conto capitale può essere accordato un concorso negli interessi su mutui di miglioramento fondiario, della durata massima di venti anni, pari alla differenza fra le rate di ammortamento calcolate ai tassi agevolati determinati secondo le modalità di cui all'art. 43 della L.R. 20 aprile 1979, n. 10.

 

     Art. 19. Vincolo di destinazione e revoca dei contributi.

     1. I beneficiari degli interventi di cui all'art. 18 devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere e delle attrezzature per un periodo di dieci anni, a partire dalla data di concessione dei contributi.

     2. Si procede alla revoca del contributo ed al recupero delle somme erogate quando:

     a) I'iniziativa non è stata portata a termine nel periodo indicato nell'atto di concessione senza giustificato motivo;

     b) i locali ristrutturati sono stati utilizzati per altri fini prima che sia trascorso il periodo di dieci anni previsto al comma 1;

     c) il fabbricato oggetto del contributo o parte di esso è stato alienato.

TITOLO II

NORME PER L'ESERCIZIO DEL TURISMO RURALE

 

     Art. 20. Definizione di turismo rurale.

     1. Per turismo rurale si intende una specifica articolazione dell'offerta turistica regionale composta da un complesso di attività che può comprendere ospitalità, ristorazione, attività sportive, del tempo libero e di servizio, finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale.

     2. In particolare, l'attività di turismo rurale deve essere esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni:

     a) offerta di ricettività e/o di ristorazione esercitata in immobili già esistenti, ubicati all'esterno del territorio urbanizzato, così come delimitato dai PRG vigenti ai sensi dell'art. 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47; tale attività può essere altresì esercitata in frazioni delimitate dal PRG vigente, purché in immobili con caratteristiche proprie dell'edilizia tradizionale della zona;

     b) ristorazione basata su un'offerta gastronomica tipica della zona in cui l'edificio è ubicato, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti, in prevalenza, da aziende agricole locali;

     c) dotazione di arredi e servizi consoni alle tradizioni locali e, in particolare, alla cultura rurale della zona.

     3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione emana un apposito regolamento, finalizzato in particolare a definire per il turismo rurale:

     a) le caratteristiche dimensionali e strutturali degli edifici destinati alla ricettività ed alla ristorazione;

     b) le caratteristiche dei servizi.

 

     Art. 21. Zone di prevalente interesse per il turismo rurale.

     1. Sono considerate zone di prevalente interesse per il turismo rurale:

     a) le aree montane, così come individuate dalla L.R. 5 gennaio 1993, n. 1;

     b) le aree interne ai parchi e alle riserve, istituiti con leggi regionali e nazionali ed aree contigue, individuate ai sensi dell'art. 32 della Legge 8 dicembre 1991, n. 394, e dalla L.R. 2 aprile 1988, n. 11, così come modificata dalla L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

 

     Art. 22. Tipologia dei servizi.

     1. Le attività di turismo rurale possono essere svolte, nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 20 e 21, con le seguenti tipologie di esercizi, da soggetti già in possesso delle autorizzazioni richieste dalle competenti autorità:

     a) esercizi alberghieri, di cui alla L.R. 30 novembre 1981, n. 42, e successive modificazioni;

     b) esercizi extralberghieri, di cui alla L.R. 25 agosto 1988, n. 34;

     c) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, individuati all'art. 5, lettera a) della Legge 25 agosto 1991, n. 287;

     d) esercizi per la gestione di servizi di organizzazione di supporto ad attività didattiche all'aria aperta e per il tempo libero.

 

     Art. 23. Operatori del turismo rurale.

     1. Sono ammessi a svolgere attività di turismo rurale i seguenti operatori:

     a) gestori di strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e di ristorazione, singoli o associati, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 20, autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali ed iscritti agli appositi registri delle CCIAA (Camere di commercio industria artigianato e agricoltura);

     b) gestori di servizi di organizzazione e supporto alle attività sportive all'aria aperta e del tempo libero, iscritti negli appositi albi professionali e negli specifici registri delle CCIAA.

 

     Art. 24. Elenco operatori del turismo rurale.

     1. E' istituito l'elenco regionale degli operatori del turismo rurale, suddiviso nelle seguenti sezioni:

     a) esercizi alberghieri ed extralberghieri;

     b) esercizi di ristorazione;

     c) esercizi di gestione di servizi a supporto delle attività sportive e del tempo libero all'aria aperta.

     2. L'elenco è suddiviso in sezioni provinciali ed è tenuto dalle competenti Province.

     3. All'elenco possono essere iscritti i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 20, 21 e 22 e dell'attestato di frequenza al corso di formazione professionale per operatore del turismo rurale di cui all'art 34.

     4. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata alla Provincia competente per territorio.

     5. La Provincia entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda accerta il possesso dei requisiti richiesti e decide sull'iscrizione. Qualora i sessanta giorni trascorrano senza che sia adottato alcun provvedimento, la domanda si ritiene accolta

     6. Il provvedimento che accoglie o respinge la domanda è comunicato, entro cinque giorni dall'adozione, agli interessati. Ove la domanda debba ritenersi accolta per decorrenza dei termini di cui al comma 5, gli interessati possono richiedere alla Provincia, che la rilascia entro dieci giorni dalla richiesta, espressa dichiarazione al riguardo; in difetto tiene luogo del provvedimento di iscrizione la copia della domanda contenente l'indicazione della data di ricevimento da parte della Provincia di cui al comma 4.

     7. Per gli esercizi alberghieri esistenti e già classificati ai sensi della L.R. 30 novembre 1981, n. 42, l'iscrizione all'elenco regionale di cui al comma 1 non sostituisce la classificazione regionale prevista all'art. 3 della stessa legge, così come modificata dalla L.R. 14 giugno 1984, n. 30.

     8. Ogni tre mesi le Province trasmettono ai Comuni competenti per territorio copia degli elenchi degli esercizi alberghieri, extralberghieri e dei pubblici esercizi iscritti nell'elenco provinciale.

     9. Le Province, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmettono alla Regione copia degli elenchi provinciali degli operatori del turismo rurale.

 

     Art. 25. Verifiche, sospensione e revoca dell'iscrizione.

     1. Le Province effettuano almeno ogni due anni verifiche sul mantenimento dei requisiti richiesti dalla presente legge per l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori del turismo rurale.

     2. La perdita dei requisiti è contestata per iscritto agli interessati, che possono rispondere e controdedurre entro trenta giorni dalla data di comunicazione.

     3. L'accertata perdita dei requisiti di legge comporta la cancellazione dall'elenco regionale e la revoca dei contributi eventualmente concessi ai sensi dell'art. 29.

     4. In caso di trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio iscritto nell'elenco regionale, il subentrante è tenuto a ripresentare alla Provincia competente per territorio la documentazione richiesta per la nuova iscrizione.

 

     Art. 26. Competenze dei Comuni.

     1. Restano in vigore tutte le competenze affidate ai Comuni e previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali in materia di esercizi alberghieri, extralberghieri e di pubblici esercizi.

 

     Art. 27. Obblighi amministrativi.

     1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento dell'attività di turismo rurale hanno i seguenti obblighi:

     a) esporre al pubblico il documento comprovante l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori del turismo rurale;

     b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione medesima;

     c) rispettare le norme vigenti in materia di attività alberghiera, extralberghiera e di pubblico esercizio dettate dalla legislazione nazionale e regionale;

     d) affiggere il simbolo regionale di cui all'art. 28.

 

     Art. 28. Simbolo del turismo rurale.

     1. La Giunta adotta il simbolo di contrassegno degli esercizi iscritti all'elenco regionale degli operatori del turismo rurale.

     2. L'utilizzo del simbolo è riservato agli esercizi regolarmente autorizzati ed iscritti all'elenco regionale.

 

     Art. 29. Contributi finanziari.

     1. Gli imprenditori iscritti nell'elenco regionale degli operatori del turismo rurale possono accedere ai contributi finanziari previsti dalla L.R. 11 gennaio 1993, n. 3, e da programmi comunitari a gestione regionale.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 30. Competenze della Regione.

     1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, alla Regione sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) elaborazione coordinata dei seguenti programmi:

     1) programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali di cui all'art. 17; 2) progetto speciale turismo rurale;

     b) istituzione dei marchi regionali di qualità di cui all'art. 32.

     2. I programmi dovranno definire:

     a) direttive per la valutazione dei requisiti previsti per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale;

     b) criteri e modalità per la concessione dei contributi;

     c) tipologia dei progetti ammissibili a contributo;

     d) criteri per l'elaborazione di programmi di studio; realizzazione e promozione di itinerari di agriturismo e del turismo rurale;

     e) indirizzi per la realizzazione di iniziative e di promozione coordinate;

     f) disposizioni relative alla organizzazione dei corsi di formazione professionale.

     3. I programmi di cui alla lett. a) del comma 1 devono essere coordinati con il Piano di promozione turistica di cui all'art. 3 della L.R. 9 agosto 1993, n. 28, e con il "Quadro regionale delle strutture ricettive e dei servizi turistici" di cui all'art. 3 della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3.

     4. I programmi regionali di cui al comma 1 sono adottati previa consultazione delle organizzazioni professionali e cooperative dei settori agricolo e turistico.

 

     Art. 31. Programmi provinciali integrati per lo sviluppo dell'agriturismo e del turismo rurale.

     1. Le Province, d'intesa con le Comunità Montane, sulla base degli orientamenti e degli indirizzi stabiliti dal programma regionale di cui all'art. 30, definiscono i Programmi provinciali integrati dell'agriturismo e del turismo rurale, coordinandoli ai programmi turistici provinciali di cui alla L.R. 11 gennaio 1993, n. 3, e alla L.R 9 agosto 1993, n. 28.

 

     Art. 32. Istituzione dei marchi di qualità per le aziende agrituristiche e per gli esercizi del turismo rurale.

     1. La Regione istituisce marchi di qualità con profilo uniforme per le aziende agrituristiche e per gli esercizi del turismo rurale.

     2. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, approva i criteri per l'assegnazione dei marchi di qualità, comprendenti i parametri di valutazione delle caratteristiche delle aziende e degli esercizi e le procedure per l'attivazione, la verifica, il mantenimento e la revoca dei marchi stessi.

 

     Art. 33. Ristrutturazione degli edifici destinati all'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale.

     1. Gli interventi di ristrutturazione sugli immobili destinati all'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale devono avvenire nel rispetto delle caratteristiche dell'edificio, conservandone l'aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici; per il restauro e risanamento conservativo degli edifici rurali l'utilizzo dei locali a fini agrituristici è consentito anche in deroga ai limiti di altezza e ai rapporti di illuminazione e di aerazione previsti dalle normative vigenti.

 

     Art. 34. Formazione professionale.

     1. La Regione promuove corsi di formazione sul lavoro per tecnici e personale degli enti delegati e delle organizzazioni professionali di categoria agricole e turistiche, preposti all'espletamento di funzioni in materia di agriturismo e di turismo rurale.

     2. Le iniziative di formazione degli operatori agrituristici e del turismo rurale sono coordinate dalle Province e gestite dagli enti o dagli organismi di formazione professionale operanti a livello provinciale e regionale, nonché dai centri pubblici di formazione professionale o dalle Comunità Montane, in collaborazione con le organizzazioni agrituristiche operanti nella regione, con le organizzazioni professionali agricole e del settore ricettivo, cooperative e sindacali.

 

     Art. 35. Obblighi fiscali e tributari.

     1. L'attività agrituristica è soggetta al pagamento delle tasse dovute per il rilascio dell'autorizzazione igienico-sanitaria sulla base degli importi stabiliti al numero d'ordine 7, categoria e), del punto 1) e per la categoria e) del punto 2) del DLgs 22 giugno 1991, n. 230, modificato dal DLgs 23 gennaio 1992, n. 31 e successive modificazioni.

     2. L'attività di turismo rurale è soggetta al pagamento delle tasse dovute e prescritte dalle vigenti leggi nazionali e regionali in materia di ricettività e di esercizi pubblici.

 

     Art. 36. Norme transitorie e finali.

     1. La L.R. 11 marzo 1987, n. 8, concernente "Interventi a favore dell'agriturismo", è abrogata.

     2. Gli operatori agrituristici iscritti all'Albo regionale, ai sensi della L.R. n. 8 del 1987, e provvisti dell'autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della presente legge, sono automaticamente iscritti all'elenco di cui all'art. 12 e sono esonerati dall'obbligo di frequenza ai corsi per operatore agrituristico di cui all'art. 5.

 

     Art. 37. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte nel modo seguente:

     a) per i contributi previsti all'art. 18, mediante l'istituzione nello stato di previsione delle spese del bilancio regionale di apposito capitolo che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale adottata in coincidenza dell'approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione del medesimo, ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31;

     b) per i contributi previsti all'art. 29, nell'ambito dei finanziamenti previsti dalla L.R. 11 gennaio 1993, n. 3, e nell'ambito dei programmi regionali e comunitari a gestione regionale;

     c) per i contributi relativi ad interventi di promozione dell'agriturismo e del turismo rurale, nell'ambito dei finanziamenti previsti dalla L.R. 9 agosto 1993, n. 28, e nell'ambito dei programmi regionali e comunitari a gestione regionale.


[1] Abrogata dall'art. 35 della L.R. 31 marzo 2009, n. 4.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 10 della L.R. 7 aprile 2000, n. 23.

[3] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 7 aprile 2000, n. 23.

[4] Comma abrogato dall’art. 71 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6.

[5] Comma abrogato dall’art. 71 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6.

[6] Comma abrogato dall’art. 71 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6.

[7] Comma abrogato dall’art. 71 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6.

[8] Lettera così sostituita dall’art. 69 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6.