§ 3.10.9 - Legge Regionale 30 novembre 1981, n. 42.
Classificazione delle aziende alberghiere.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo e industria alberghiera
Data:30/11/1981
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Attività ricettiva.
Art. 2.  Aziende alberghiere.
Art. 3.  Classificazione alberghiera.
Art. 4.  Assegnazione della classifica.
Art. 5.  Dipendenze.
Art. 6.  Revisione di classifica.
Art. 7.  Delega ed esercizio delle funzioni amministrative di classificazione alberghiera.
Art. 8.  Rapporti concernenti la delega.
Art. 9.  Rapporti finanziari.
Art. 10.  Articolazione della classifica.
Art. 11.  Denominazione di azienda alberghiera.
Art. 12.  Sanzioni amministrative.
Art. 13.  Rapporto di accertata violazione e devoluzione dei proventi.
Art. 14.  Disposizioni transitorie e finali.
Art. 15.  Copertura finanziaria.


§ 3.10.9 - Legge Regionale 30 novembre 1981, n. 42. [1]

Classificazione delle aziende alberghiere.

(B.U. n. 149 del 4 febbraio 1981).

 

Art. 1. Attività ricettiva.

     E' attività ricettiva l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità.

     La presente legge regionale definisce l'attività ricettiva alberghiera e ne classifica le aziende, nell'interesse pubblico ed ai fini di una corretta informazione, in base ai requisiti indicati nell'allegato.

 

     Art. 2. Aziende alberghiere.

     Le aziende alberghiere sono esercizi pubblici a gestione unitaria che forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori.

     Sono considerate aziende alberghiere e vengono assoggettate alla relativa disciplina «gli alberghi» e le «residenze turistiche-alberghiere» [2].

     Sono «alberghi» le aziende aventi le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, possiedono i requisiti indicati nella tabella A dell'allegato e hanno non meno di sette camere destinate alla ricettività [3].

     Possono assumere la denominazione di «motel» gli alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l'assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni. I «motel», qualunque sia il numero di stelle assegnato, dovranno assicurare uno standard minimo di servizio autorimessa con box o parcheggio per tanti posti macchina e/o imbarcazione quante sono le camere degli ospiti maggiorate del 10%, nonché servizi di primo intervento, di assistenza meccanica per turisti motorizzati (per via terra e per via mare), rifornimento di carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar.

     Nelle camere delle strutture alberghiere esistenti, può essere consentito, in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto per la sistemazione di bambini di età non superiore a dodici anni, in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione vigente in materia. Tale utilizzazione cessa al momento della partenza del cliente e si ristabiliscono i posti letto previsti [4].

     Possono assumere la denominazione di «villaggio-albergo» le aziende che, dotate dei requisiti propri degli alberghi, sono caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

     Sono «residenze turistiche-alberghiere» le aziende che forniscono alloggio in almeno 7 unità abitative costituite da uno o più locali, fornite di servizio autonomo di cucina e che posseggono i requisiti di cui alla tabella B dell'allegato [5].

 

     Art. 3. Classificazione alberghiera.

     Le aziende alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate da 5, 4, 3, 2, 1 stelle se trattasi di «alberghi» e da 4, 3, e 2 stelle se trattasi di «residenze turistico- alberghiere». Gli alberghi classificati a 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva «lusso», previa autorizzazione del Comune, se in possesso di adeguati standards tipici degli esercizi di classe internazionale [6].

     L'attribuzione della classifica è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio, la quale deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classifica assegnata, al numero delle camere e dei letti, al periodo di apertura (stagionale o annuale) ed all'ubicazione.

     E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno ed all'interno di ciascuna azienda alberghiera, il segno distintivo corrispondente al numero di stelle assegnate.

     La classificazione ha validità per un quinquennio con decorrenza 1° gennaio.

     Per le nuove aziende alberghiere, attivate durante il quinquennio, e per le aziende riclassificate ai sensi dell'articolo 6, la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.

     Le operazioni di classifica alberghiera devono essere espletate nel semestre precedente l'anno di inizio del quinquennio di validità della classificazione stessa.

     Non si procede a revisione di classifica nell'ultimo anno del quinquennio.

 

     Art. 4. Assegnazione della classifica.

     Per le aziende alberghiere in attività la classifica viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'immobile e degli elementi denunciati.

     Per le nuove aziende alberghiere la classifica viene assegnata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi denunciati, ed assegnata in via definitiva entro novanta giorni dall'inizio dell'attività dell'esercizio a seguito di accertamento da parte del Comune.

 

     Art. 5. Dipendenze.

     Le dipendenze devono essere ubicate nelle immediate vicinanze della casa madre e vengono classificate sulla base dei requisiti posseduti.

 

     Art. 6. Revisione di classifica.

     Qualora durante il quinquennio intervengano notevoli mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell'azienda alberghiera o qualora non sussistano più i requisiti necessari per il mantenimento dell'azienda stessa al livello di classificazione cui è stata assegnata, si provvede, d'ufficio o a domanda, alla revisione di classifica dell'azienda alberghiera, in corrispondenza alle mutate condizioni ed ai requisiti effettivamente posseduti.

     In presenza di sopravvenute carenze dei requisiti per il mantenimento del livello di classifica assegnato, il titolare della licenza d'esercizio è tenuto a farne denuncia al Comune, nel cui territorio è sita l'azienda alberghiera, per l'adozione del provvedimento di revisione di classifica.

 

     Art. 7. Delega ed esercizio delle funzioni amministrative di classificazione alberghiera.

     Le funzioni amministrative di classificazione alberghiera, attribuite agli enti provinciali per il turismo dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975 e successive modificazioni, sono delegate, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e dell'articolo 57, primo comma, dello Statuto regionale, ai Comuni, con effetto dal 1° maggio 1982.

     I Consigli comunali determinano l'organo comunale competente all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente nonché delle funzioni di cui agli artt. 11 e 12 della presente legge regionale; determinano, inoltre, le modalità di consultazione delle associazioni di categoria.

     I titolari della licenza di esercizio alberghiero devono, entro il mese di aprile dell'anno precedente il quinquennio di classificazione, inoltrare al Comune, nel cui territorio è sita l'azienda stessa, una denuncia contenente tutti gli elementi relativi alle prestazioni di servizi, alle dotazioni, agli impianti ed attrezzature nonché all'ubicazione ed aspetto, necessari per la classificazione [7].

     In sede di prima applicazione della presente legge, tale denuncia deve essere presentata al Comune entro il termine del 31 maggio 1982 [8].

     Stessa denuncia deve essere presentata in caso di nuova apertura, durante il quinquennio, di azienda alberghiera.

     I titolari di «alberghi», i quali abbiano i requisiti per essere classificati a 5 stelle e, in più, standards tipici di carattere internazionale, che intendono far assumere all'azienda la denominazione aggiuntiva «lusso» devono farne richiesta al Comune, unitamente alla denuncia di cui al 4° comma. Alla richiesta gli interessati devono allegare una relazione nella quale siano analiticamente evidenziati e descritti gli standards aggiuntivi posseduti dall'azienda [9].

     I provvedimenti di classificazione alberghiera vengono adottati dall'organo comunale competente entro novanta giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti dell'azienda. In sede di riclassificazione quinquennale il Comune provvede entro il termine di centocinquanta giorni. Per la prima applicazione della presente legge, il Comune provvede entro il 30 settembre 1982 [10].

     Il Comune autorizza l'assunzione della denominazione aggiuntiva «lusso» agli alberghi classificati a 5 stelle, previo nulla-osta della Giunta regionale che vi provvede sentito il parere di apposita commissione tecnica. La commissione tecnica è nominata dalla Giunta regionale, dura in carica 5 anni ed è composta dall'assessore regionale al turismo o suo delegato, che la presiede, e da 4 esperti di cui 2 designati dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale [11].

     Entro lo stesso termine il Comune può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ed eventualmente accertare d'ufficio i dati indispensabili per l'attribuzione della classifica.

     I provvedimenti adottati dal Comune in materia di classificazione alberghiera devono essere affissi, entro cinque giorni dalla data di adozione, all'Albo pretorio del Comune stesso per il periodo di quindici giorni.

     Contro il provvedimento di classifica, di rinnovo di classifica o di riclassifica quinquennale è ammesso ricorso in opposizione, entro il perentorio termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio, all'organo designato dal Consiglio comunale ai sensi del 2° comma del presente articolo, il quale decide nei successivi trenta giorni.

     Entro il 30 novembre [12] dell'anno precedente il quinquennio di riclassifica quinquennale il Comune trasmette al Presidente della Giunta regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, l'elenco delle aziende alberghiere riclassificate operanti nel territorio di pertinenza, con tutte le indicazioni prescritte dal 2° comma dell'articolo 3 con l'indicazione della titolarità della licenza di esercizio.

     Nel caso di nuovo esercizio alberghiero di revisione della classifica durante il quinquennio, il Comune trasmette al Presidente della Giunta regionale copia del provvedimento definitivo per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione nei trenta giorni successivi al termine previsto per la presentazione dell'eventuale ricorso.

     Entro un mese dall'intervenuta variazione della titolarità della licenza d'esercizio ovvero di alcune delle indicazioni contenute nella licenza stessa, di cui al secondo comma dell'articolo 3, o dalla intervenuta cessazione dell'attività ne dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale, per i conseguenti aggiornamenti nella pubblicazione dell'elenco.

 

     Art. 8. Rapporti concernenti la delega.

     In caso di inerzia dell'ente delegato, la Giunta regionale invita il Comune a provvedere entro congruo termine; decorso inutilmente il quale, al compimento del singolo atto provvede la Giunta stessa.

     La revoca delle funzioni delegate ai Comuni è attuata con legge regionale; la revoca nei confronti di un singolo Comune è ammessa, sempre con legge regionale, nei soli casi di persistente inerzia o grave violazione delle norme della presente legge e delle direttive regionali a carattere vincolante, previa contestazione all'ente delegato.

     I Comuni, nell'adozione degli atti conseguenti al conferimento della delega, devono fare espressa menzione della delega stessa di cui sono destinatari.

     Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio regionale e la Giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni delegate.

     Le direttive della Giunta regionale possono contenere indicazioni vincolanti per i delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla Commissione consiliare competente.

     Gli atti di direttiva vincolante vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 9. Rapporti finanziari.

     La Regione Emilia-Romagna provvede ad erogare somme a compenso dell'esercizio delle deleghe di funzioni solo negli anni in cui ricade l'obbligo della riclassificazione generale quinquennale degli esercizi alberghieri, in proporzione diretta al numero degli esercizi censiti.

     Per l'esercizio finanziario 1982 è autorizzata una spesa di lire 100.000.000. La legge di bilancio stabilirà l'ammontare della spesa in coincidenza con le scadenze future dell'adempimento.

 

     Art. 10. Articolazione della classifica. [13]

     La classificazione degli «alberghi» è effettuata con l'attribuzione di 1, 2, 3, 4, 5 stelle sulla base del punteggio conseguito, ricavato dalla somma dei singoli punteggi corrispondenti posseduti e indicati nelle tabelle allegate.

     Per l'autorizzazione all'assunzione della denominazione aggiuntiva «lusso» agli alberghi classificati a 5 stelle, gli standards posseduti dovranno essere valutati, previo controllo, nel loro complesso e dovranno essere considerati qualitativamente e quantitativamente sufficienti per un esercizio di lusso.

     La classificazione delle «residenze turistico-alberghiere» è effettuata con l'attribuzione di 2, 3, 4 stelle, e con le modalità indicate al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 11. Denominazione di azienda alberghiera.

     La denominazione per ciascuna azienda alberghiera è attribuita previa approvazione del Comune.

     La denominazione di un'azienda alberghiera non può essere assunta da altre aventi sede nello stesso territorio comunale né, in caso di azienda cessata, senza formale autorizzazione del titolare dell'azienda cessata, fatta salva l'applicazione delle norme del Codice civile vigenti in materia.

 

     Art. 12. Sanzioni amministrative.

     L'inosservanza delle disposizioni della presente legge è punita con la sanzione amministrativa da 258 Euro a 1.549 Euro [14].

     In tutti i casi di recidiva è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a trenta giorni.

     E', altresì, disposta la chiusura dell'esercizio alberghiero qualora il suo titolare non sia in possesso della prescritta licenza d'esercizio.

     Qualora il titolare dell'azienda non provveda alla denuncia degli elementi necessari alla classifica quinquennale entro il termine di cui al 3° comma dell'articolo 7, il Comune, oltre alle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, provvede alla sospensione della licenza di esercizio assegnando un nuovo termine per la presentazione della denuncia; trascorso inutilmente il quale, provvede alla revoca della licenza stessa.

     Chiunque attribuisca ad un immobile e ne pubblicizzi in qualsiasi forma la qualificazione di azienda alberghiera, in violazione delle norme della presente legge, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 516 Euro [15].

 

     Art. 13. Rapporto di accertata violazione e devoluzione dei proventi.

     Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge regionale è presentato al Comune, a cui sono devoluti i proventi delle sanzioni previste dall'articolo 12.

 

     Art. 14. Disposizioni transitorie e finali.

     La nuova classifica delle aziende alberghiere è operante dal 1° gennaio 1983. Fino al 30 aprile 1982 si applicano le norme del R.D.L. 18 gennaio 1937 n. 975 e successive modificazioni.

     Alle aziende alberghiere alle quali vengono concesse le licenze nel periodo dal 1° maggio 1982 al 31 dicembre 1982, i Comuni attribuiscono la classifica ai sensi del citato R.D.L. 18 gennaio 1973, n. 975, da valere fino al 31 dicembre 1982, e la classifica ai sensi della presente legge da valere dal 1° gennaio 1983.

     In sede di prima applicazione della presente legge le aziende alberghiere, che difettano di ognuno dei requisiti obbligati per ottenere la classifica al livello secondo le comparazioni sottoindicate, possono, a richiesta, ottenere la classifica in base a dette comparazioni, a condizione che i requisiti in possesso totalizzino il punteggio minimo previsto per i singoli livelli dell'allegato quadro di classificazione e che si dotino dei requisiti obbligati mancanti entro il 31 dicembre 1985 [16].

     - Albergo di lusso = Albergo a 5 stelle;

     - Albergo di I categoria = Albergo a 4 stelle;

     - Albergo di II categoria e pensione di I categoria = Albergo a 3 stelle;

     - Albergo di III categoria e pensione di II categoria = Albergo a 2 stelle;

     - Albergo di IV categoria e pensioni di III e locande = Albergo a 1 stella.

     Trascorso inutilmente detto termine, il Comune provvede alla revisione della classifica per le aziende alberghiere classificate da 5 a 2 stelle e alla revoca della classifica, con conseguente revoca della licenza, per le aziende classificate a 1 stella.

 

     Art. 15. Copertura finanziaria.

     (Omissis).

 

 


[1] Abrogata dall’art. 46 della L.R. 28 luglio 2004, n. 16 con la decorrenza ivi indicata.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 14 giugno 1984, n. 30.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 14 giugno 1984, n. 30.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 8 settembre 1997, n. 31.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 14 giugno 1984, n. 30.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 giugno 1984, n. 30.

[7] Il termine per la presentazione della denuncia contenente gli elementi necessari per la riclassificazione, ai sensi del presente comma, è fissato al 30 aprile 1995 con l'art. 1 della L.R. 28 giugno 1994, n. 25. Vedi ora l'art. 1 della L.R. 23 febbraio 1996, n. 2.

[8] Comma aggiunto dall'art. unico della L.R. n. 31/1982 (B.U. n. 76/1982).

[9] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 14 giugno 1984, n. 30.

[10] Comma così modificato dall'articolo unico della L.R. n. 31/1982 (B.U. n. 76/1982).

[11] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 14 giugno 1984, n. 30.

[12] Per il quinquennio di classificazione 1990-1994, il termine del 30 novembre è prorogato al 31 gennaio 1990 ai sensi dell'art. 1 della L.R. 14 luglio 1989, n. 24.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 14 giugno 1984, n. 30.

[14] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[15] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[16] Termine così stabilito dall'art. 6 della L.R. 14 giugno 1984, n. 30.