§ 3.10.10 - Legge Regionale 14 giugno 1984 n. 30.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 novembre 1981 n. 42«Classificazione delle aziende alberghiere in attuazione alla Legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo e industria alberghiera
Data:14/06/1984
Numero:30


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.      L'assegnazione della classifica a stelle avviene in via definitiva a decorrere dall'1-1-1985.
Art. 10.      I titolari di «alberghi» già classificati a cinque stelle per il quinquennio 1985-1989, possono fare richiesta per assumere la denominazione aggiuntiva «lusso» alla propria azienda fino al 31 [...]


§ 3.10.10 - Legge Regionale 14 giugno 1984 n. 30.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 novembre 1981 n. 42«Classificazione delle aziende alberghiere in attuazione alla Legge statale 17 maggio 1983 n. 217 - Legge quadro sul turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica».

(B.U. n. 78 del 16 giugno 1984).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4. [4]

 

     Art. 5. [5]

 

     Art. 6. [6]

 

     Art. 7. [7]

 

     Art. 8. [8]

Titolo II

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 9.

     L'assegnazione della classifica a stelle avviene in via definitiva a decorrere dall'1-1-1985.

     Il termine del 1° gennaio 1983 di cui al primo comma dell'art. 14 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 42, con le modifiche di cui all'articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 5, costituisce, a tutti gli effetti, fase intermedia di adeguamento dalla classifica per categorie alla classifica a stelle. Il primo quinquennio di validità della classificazione a stelle decorre dal 1° gennaio 1985 [8]a.

     I titolari di «alberghi» che hanno una capacità ricettiva non inferiore a 7 camere che acquisiscono alle loro aziende entro il 31-12-1984 requisiti «obbligati» mancanti ed, eventualmente, altri requisiti necessari per raggiungere il punteggio minimo previsto per una classifica superiore possono fare richiesta di adeguamento della classifica al Comune entro la data predetta.

     Il Comune adotta i provvedimenti entro 30 giorni dalla richiesta e la eventuale nuova classifica ha validità dal 1° gennaio 1985 o dalla data del provvedimento comunale, se posteriore.

     Gli alberghi che alla data del 31-12-1984 posseggono meno di 7 camere destinate alla ricettività o non hanno l'acqua calda e fredda in tutte le camere mantengono la classifica attribuita fino al 31-12-1986 [9]. Trascorso detto termine senza che siano realizzati i necessari interventi di adeguamento, il Comune procede alla revoca della classifica e alla conseguente revoca della licenza di «albergo».

 

     Art. 10.

     I titolari di «alberghi» già classificati a cinque stelle per il quinquennio 1985-1989, possono fare richiesta per assumere la denominazione aggiuntiva «lusso» alla propria azienda fino al 31 dicembre 1988. Tale denominazione, qualora autorizzata, ha effetto solo per la restante parte del quinquennio [1]0.

 

 


[1] Modifica l'art. 2 della L.R. 30 novembre 1981, n. 42.

[2] Modifica l'art. 3 della L.R. 30 novembre 1981, n. 42.

[3] Modifica l'art. 7 della L.R. 30 novembre 1981, n. 42.

[4] Sostituisce l'art. 10 della L.R. 30 novembre 1981, n. 42.

[5] Articolo modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002. Modifica l'art. 12 della L.R. 30 novembre 1981, n. 42.

[6] Modifica l'art. 14 della L.R. 30 novembre 1981, n. 42.

[7] Modifica la tabella A allegata alla L.R. 30 novembre 1981, n. 42.

[8] Modifica la tabella B allegata alla L.R. 30 novembre 1981, n. 42.

[8]8a Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 dicembre 1987, n. 37.

[9] Il termine originario del 31-12-1985 è stato prorogato al 31-12-1986 dall'art. unico della L.R. n. 8/1986 (B.U. n. 46/1986).

[1]10 Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 dicembre 1987, n. 37.