§ 5.2.10 – L.R. 21 febbraio 1990, n. 14.
Iniziative regionali in favore dell’emigrazione e norme per l’istituzione della Consulta regionale dell’emigrazione. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:21/02/1990
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Compiti della Regione.
Art. 3.  Destinatari.
Art. 4.  Attività sociali, culturali e di informazione.
Art. 5.  Interventi socio-assistenziali.
Art. 6.  Assistenza sanitaria.
Art. 7.  Turismo sociale e culturale.
Art. 8.  Formazione e riqualificazione professionale.
Art. 9.  Interventi per il diritto allo studio.
Art. 10.  Provvidenze in materia di edilizia residenziale.
Art. 11.  Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Art. 12.  Provvedimenti in materia di agricoltura.
Art. 13.  Provvedimenti per l'incentivazione di attività artigianali.
Art. 14.  Interventi per lo sviluppo dell'occupazione.
Art. 15.  Interventi per l'occupazione nel settore commerciale a favore di emigrati emiliano-romagnoli e/o immigrati extracomunitari.
Art. 16.  Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.
Art. 17.  Interventi a sostegno di attività e iniziative di enti, associazioni e istituzioni.
Art. 18.  Interventi per il ricongiungimento di periodi lavorativi.
Art. 19.  Contributo per le elezioni regionali e amministrative.
Art. 20.  Consulta regionale dell'emigrazione.
Art. 21.  Composizione della Consulta.
Art. 22.  Funzionamento della Consulta.
Art. 23.  Comitato esecutivo della Consulta e suoi compiti.
Art. 23 bis.  Forum delle associazioni di immigrati.
Art. 24.  Spese per il funzionamento della Consulta.
Art. 25.  Assistenza del Difensore civico.
Art. 26.  Diplomi di benemerenza.
Art. 27.  Rimesse degli emigrati.
Art. 28.  Regime transitorio della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.
Art. 29.  Norma finanziaria.
Art. 30.  Abrogazione di norme.


§ 5.2.10 – L.R. 21 febbraio 1990, n. 14. [1]

Iniziative regionali in favore dell’emigrazione e norme per l’istituzione della Consulta regionale dell’emigrazione. [2]

(B.U. 26 febbraio 1990, n. 17).

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMAZIONE

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. La Regione concorre con la presente legge a tutelare, sotto  il profilo economico, sociale e culturale e nel quadro della  programmazione regionale, coordinandosi con eventuali  iniziative degli Enti locali, gli emigrati ed i loro familiari [3].

     2. A tal fine, la Regione prevede:

     a) la promozione o lo svolgimento di iniziative ed attività volte a conservare e rinsaldare, nelle persone contemplate nel comma precedente, i legami con la cultura d'origine;

     b) interventi volti ad agevolare il rientro degli emigrati, il loro inserimento o il reinserimento sociale e produttivo nel contesto socio- economico della regione;

     [c) interventi a favore degli stranieri o degli apolidi immigrati nella regione, allo scopo di agevolarne l'inserimento sociale, il riconoscimento dell'identità culturale e religiosa e la promozione dei diritti al lavoro, alla formazione professionale, alle prestazioni assistenziali e sanitarie, alla casa, onde rendere effettiva la pari dignità sociale e l'uguaglianza con i cittadini italiani;] [4]

     d) la presentazione alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri di proposte di intervento a norma di quanto previsto dal quarto e quinto comma dell'art. 2 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49 "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo".

     3. La Regione, inoltre, promuove e favorisce l'attività di associazioni, di fondazioni e di altre istituzioni aventi sede in Emilia- Romagna o all'estero, che operino con continuità a favore dei soggetti contemplati nel primo comma, secondo le finalità della presente legge.

 

     Art. 2. Compiti della Regione.

     1. Al fine di qualificare e razionalizzare le proprie politiche in materia di emigrazione e immigrazione, per realizzare in modo organico le finalità previste dalla presente legge, la Regione, sentita la Consulta per l'emigrazione e l'immigrazione, approva, nell'ambito del programma, regionale di sviluppo, il programma intersettoriale degli interventi.

     2. La Giunta regionale adotta i necessari provvedimenti per realizzare il programma ed in particolare attua:

     a) interventi di promozione culturale e professionale, nonché di informazione dei soggetti interessati;

     b) interventi di sostegno delle attività di enti, associazioni ed altri organismi in favore dei soggetti destinatari della presente legge;

     c) interventi di promozione di studi storici ed economico-sociali  sul fenomeno dell’emigrazione [5].

     3. La Giunta regionale riferisce periodicamente, e comunque almeno una volta ogni due anni, al Consiglio sullo stato di attuazione del programma.

     4. Qualora per il raggiungimento delle finalità della presente legge occorra promuovere attività di competenza dei Comuni o di altri Enti locali, ovvero procedere congiuntamente con altre Regioni, con Amministrazioni dello Stato o di altri Enti pubblici, con organismi internazionali, con istituzioni pubbliche e private, la Giunta regionale provvede a realizzare gli opportuni accordi.

     5. Per il coordinamento delle attività inerenti l'attuazione della presente legge sono attivati dalla Giunta regionale i gruppi di lavoro previsti dall'art. 13 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 "Norme per l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione" e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 3. Destinatari.

     1. Sono destinatari della presente legge:

     a) i cittadini di origine emiliano-romagnola, per nascita o per residenza, emigrati per ragioni di lavoro in uno stato straniero;

     b) i cittadini che dopo aver maturato un periodo di permanenza all'estero per ragioni di lavoro, non inferiore a due anni, acquistino o riacquistino la residenza in un comune della regione;

     [c) gli stranieri o gli apolidi che dimorano in un comune della regione salvo quanto previsto dalle norme della Comunità economica europea a favore dei cittadini di Stati membri che risiedono in Italia per ragioni di lavoro o di studio.] [6]

     2. Gli interventi di cui alla presente legge sono estesi ai familiari delle persone di cui al primo comma.

     3. I cittadini di cui alla lett. a) del primo comma, residenti all'estero fruiscono degli interventi e delle attività promozionali, contemplati dalla presente legge, indipendentemente dal periodo di permanenza nello Stato d'immigrazione.

     4. La permanenza all'estero dei cittadini di cui alla lett. b) del primo comma deve risultare da certificazioni di autorità consolari o da documenti equipollenti di autorità dello Stato straniero abilitate a rilasciare dichiarazioni facenti pubblica fede o da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentificazione delle firme".

     5. Ai fini del computo del periodo di permanenza all'estero, viene considerato anno intero il periodo superiore a sei mesi.

     6. Dal requisito della permanenza di due anni all'estero si prescinde qualora i cittadini rientrino a causa di infortunio o malattia professionale gravemente invalidanti o per il verificarsi di eventi socio- politici tali da determinare un durevole pericolo o pregiudizio per la loro permanenza nei paesi di immigrazione, attestati dall'autorità competente.

     7. Trascorsi tre anni dal rientro, i cittadini non sono più ammessi a fruire degli interventi previsti dalla presente legge.

     [8. Non rientrano nelle categorie di cui alla lett. c) del primo comma i lavoratori occupati in organizzazioni ed imprese straniere che siano ammessi nel territorio italiano con contratti specifici e per tempo limitato, scaduto il quale siano tenuti al rimpatrio.] [7]

TITOLO II

ATTIVITA' E INTERVENTI

CAPO I

Attività e interventi ordinari

 

     Art. 4. Attività sociali, culturali e di informazione.

     1. Per il conseguimento delle finalità di cui al Titolo I, la Giunta regionale promuove, favorisce e attua attività sociali, culturali, di informazione anche attraverso la pubblicazione e la diffusione di periodici o di altri stampati, e l'uso di mezzi audiovisivi.

     2. La Giunta regionale in particolare promuove ed attua all'estero interventi che mirano a diffondere tra le comunità emiliano-romagnole esistenti nei singoli Stati la conoscenza della regione, della sua storia e della sua cultura attraverso dibattiti, manifestazioni artistiche, folcloristiche, mostre, rappresentazioni teatrali e cinematografiche.

     3. La Regione sulla base di opportune intese coordina analoghe iniziative da realizzare con i Comuni, le Province e il Circondario di Rimini e sostiene quelle assunte da comitati o associazioni di emigrati che operino a vantaggio degli emigrati emiliano-romagnoli.

     4. La Regione Emilia-Romagna può proporre altresì alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri iniziative di promozione sociale a norma di quanto previsto dal punto d) del terzo comma e dal quarto e quinto comma dell'art. 2 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49 "Nuove discipline della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".

     5. Le attività da svolgere all'estero vengono effettuate dalla Regione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 nonché dalla Legge 26 febbraio 1987, n. 49 e dalle apposite delibere di indirizzo del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo.

 

     Art. 5. Interventi socio-assistenziali. [8]

     1. Gli interventi di assistenza sociale in favore dei destinatari  della presente legge sono disciplinati dalla legge regionale 12  marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza  sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi  e servizi sociali).

     2. La Giunta regionale emana altresì disposizioni ai Comuni  affinché provvedano, a titolo di anticipazione in favore degli  emigrati che versino in stato di bisogno:

     a) al concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle  masserizie, sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri  familiari in un comune dell’Emilia-Romagna;

     b) al concorso alle spese sostenute per la traslazione in  Emilia-Romagna di salme di emigrati o di loro familiari, ove il  costo non gravi già su istituzioni od enti pubblici.

     3. I Comuni garantiscono altresì in favore degli emigrati le  informazioni necessarie, anche attraverso le indicazioni delle  opportune procedure, per un corretto e sollecito approccio con  la pubblica amministrazione e per una effettiva parità di  opportunità con i cittadini residenti.

     4. La Giunta regionale liquida ai Comuni, su presentazione di  rendiconti, i contributi anticipati ai sensi del comma 2 del  presente articolo.

 

     Art. 6. Assistenza sanitaria. [9]

     [1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui alla lett. a) dell'art. 7 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio sanitario nazionale", la Giunta regionale emana direttive per la fruizione da parte degli immigrati delle prestazioni sanitarie presso i presidi del Servizio sanitario nazionale della regione Emilia-Romagna, nei limiti e con le modalità previsti per i cittadini residenti.]

 

     Art. 7. Turismo sociale e culturale.

     1. La Giunta regionale, al fine di mantenere vivo il legale affettivo e culturale degli emigrati con la terra d'origine, in collaborazione con le associazioni di emigrati operanti in Italia e all'estero, con gli organi centrali o periferici del Ministero degli Affari esteri e con altre pubbliche Amministrazioni, promuove a favore degli emigrati e delle loro famiglie residenti all'estero l'organizzazione di:

     a) soggiorni in vacanza per i figli minori;

     b) soggiorni di carattere ricreativo-culturale e di studio per i giovani;

     c) iniziative di turismo sociale rivolte in particolare agli anziani;

     d) iniziative di interscambio culturale con i cittadini degli Stati di emigrazione.

La realizzazione di dette iniziative fruisce del contributo della Regione e può essere attuata anche tramite convenzioni con organizzazioni turistiche e culturali.

     2. Le iniziative predette possono essere estese anche agli emigrati originari di altre regioni a condizione che alla spesa per la loro realizzazione partecipino finanziariamente e organizzativamente le Regioni stesse.

     3. Nei soggiorni di vacanza possono essere ospitati anche i figli minori degli immigrati stranieri presenti nella regione.

     [4. La Regione Emilia-Romagna, al fine di favorire l'intensificazione degli scambi culturali con i paesi di provenienza degli immigrati extracomunitari, con particolare riguardo a quelli fra i giovani, può avanzare proposte alla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri a norma di quanto previsto dalla lettera h) del terzo comma e dal quarto e quinto comma dell'art. 2 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49 "Nuove discipline della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".] [10]

 

     Art. 8. Formazione e riqualificazione professionale. [11]

     1. Gli interventi formativi, previsti dalla normativa regionale in  materia di formazione professionale sono indirizzati anche alla  qualificazione o riqualificazione degli emigrati rientrati  definitivamente in patria..

 

     Art. 9. Interventi per il diritto allo studio. [12]

     1. Al fine di facilitare l’inserimento scolastico e formativo dei figli  degli emigrati rientrati, la Regione, nel quadro della vigente  normativa regionale, promuove, per gli emigrati, corsi di  recupero linguistico e di reinserimento scolastico.

     2. Per favorire il reinserimento degli emigrati rientrati la Giunta  regionale promuove corsi di alfabetizzazione, di recupero  linguistico e di lingua italiana per gli adulti.

     3. La Giunta regionale può istituire inoltre, in assenza di  analoghi contributi o provvidenze, assegni di studio a favore dei  figli degli emiliano-romagnoli in stato di bisogno nonché degli  orfani residenti all’estero per la frequenza in Italia di scuole  appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo  1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità  scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) e  di corsi universitari, nonché borse di studio per la frequenza di  corsi di specializzazione anche post-universitari.

 

     Art. 10. Provvidenze in materia di edilizia residenziale. [13]

     1. Sono estesi agli emigrati che rientrano in Emilia-Romagna i  benefici, sia in conto interessi che in conto capitale, previsti  dalle leggi vigenti per l’acquisto, il recupero o la nuova  costruzione della prima casa di abitazione. L’erogazione di detti  benefici ai cittadini emigrati è subordinata all’acquisizione della  residenza in un comune della regione.

     2. I bandi di concorso e gli altri provvedimenti emanati in  attuazione di norme vigenti, in materia di edilizia residenziale,  possono stabilire punteggi aggiuntivi o condizioni di priorità a  favore dei sopraindicati soggetti.

     3. Gli enti competenti devono dare notizia dei provvedimenti di  cui ai commi precedenti attraverso la pubblicazione sul  Bollettino Ufficiale della Regione e mediante l’invio ai Consolati  italiani all’estero ed alle associazioni di emigrati  emiliano-romagnoli.

 

     Art. 11. Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

     1. Ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la condizione di emigrato rientrato nella regione per i motivi previsti dal sesto comma dell'art. 3, ovvero a seguito di un periodo di disoccupazione protrattosi per almeno tre mesi, successivo a licenziamento od a mancato rinnovo del contratto di lavoro, dà diritto all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, secondo quanto disposto dal regolamento comunale [14].

     2. [15].

     3. [16].

 

     Art. 12. Provvedimenti in materia di agricoltura. [17]

     1. Ferme restando le priorità definite dall'art. 28 della L.R. 27 agosto 1983, n. 34 "Delega di funzioni in materia di agricoltura e alimentazione - Norme per la formazione dei piani zonali di sviluppo agricolo, la consultazione e partecipazione, la semplificazione delle procedure" o da specifiche leggi regionali, i lavoratori emigrati rientrati, singoli o associati, hanno titolo di preferenza nell'accesso alle provvidenze regionali per il settore agricolo.

 

     Art. 13. Provvedimenti per l'incentivazione di attività artigianali.

     1. Per la concessione di contributi pubblici previsti per l'artigianato dalla Legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modifiche ed integrazioni e dalla L.R. 2 aprile 1982, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni e dalla L.R. 9 aprile 1985, n. 13 le imprese artigiane costituite da emigrati rientrati, che abbiano presentato domanda, hanno titolo preferenziale [18].

     2. A tal fine la Giunta regionale specifica le disposizioni del presente articolo nei provvedimenti in cui fissa i criteri e le modalità previsti dall'art. 3 della L.R. 2 aprile 1982, n. 14 "Norme per l'esercizio delle funzioni nel settore del credito all'artigianato e per l'erogazione di contributi in conto canone di locazione finanziaria" e in sede di concessione degli incentivi di cui alla L.R. 9 aprile 1985, n. 13 "Interventi per la innovazione tecnologica delle produzioni nelle imprese artigiane".

     3. Qualora la concessione delle agevolazioni regionali sia delegata agli Enti locali ai sensi della L.R. 4 giugno 1988, n. 24 "Organizzazione e disciplina dell'artigianato e delle deleghe agli Enti locali", alle disposizioni di cui al secondo comma si provvede con gli atti di indirizzo e di coordinamento delle funzioni delegate.

 

     Art. 14. Interventi per lo sviluppo dell'occupazione. [19]

     [1. Tra le priorità previste dal terzo comma dell'art. 4 (Incentivi finanziari alle nuove imprese costituite da giovani) della L.R. 10 settembre 1987, n. 29 recante "Interventi per lo sviluppo dell'occupazione" sono incluse le iniziative delle cooperative, delle forme associative e delle imprese costituite in tutto o in parte da giovani emigrati emiliano- romagnoli e/o da immigrati extracomunitari.]

 

     Art. 15. Interventi per l'occupazione nel settore commerciale a favore di emigrati emiliano-romagnoli e/o immigrati extracomunitari.

     1. La Regione incentiva la costituzione di imprese in forma di ditte individuali o di società di persone e cooperative, operanti nel settore commerciale e turistico costituite, in misura superiore al 50% degli addetti, da emigrati emiliano-romagnoli. Le imprese devono avere sede legale ed operare prevalentemente nel territorio regionale. I soggetti che intendono beneficiare degli incentivi devono presentare progetti della durata massima di un triennio, che rappresentino la fattibilità economico-finanziaria e forniscano una previsione dell'occupazione realizzabile. I soggetti beneficiari debbono indicare se hanno usufruito di altre provvidenze statali o locali per lo stesso intervento [20].

     2. I contributi per l'attuazione dei progetti sono concessi dalla Giunta regionale e possono coprire, al massimo, il 70% delle spese sostenute dalle imprese, per l'avviamento e l'acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un importo massimo di 25.822,84 Euro [21].

     3. Le modalità di presentazione delle domande ed i criteri per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo sono stabiliti dalla Giunta regionale.

 

     Art. 16. Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a fornire garanzia per i prestiti concessi dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa ai soggetti che intendano realizzare gli interventi previsti dallo Statuto del Fondo stesso in favore dei lavoratori emigranti.

 

     Art. 17. Interventi a sostegno di attività e iniziative di enti, associazioni e istituzioni. [22]

     1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione  consiliare, allo scopo di provvedere a sostenere le attività di  carattere sociale, culturale ed assistenziale svolte da enti  pubblici, nonché associazioni, organizzazioni ed istituzioni  private senza fini di lucro, che abbiano una sede permanente  nel territorio regionale e che operino da almeno cinque anni,  con carattere di continuità e specificità, a favore degli emigrati  emiliano-romagnoli e delle loro famiglie, può concedere  contributi per lo svolgimento di dette attività.

     2. I contributi sono concessi sulla base di programmi annuali  delle iniziative da realizzare. I soggetti destinatari sono tenuti a  presentare, a consuntivo, la documentazione comprovante  l’effettivo svolgimento dell’attività ammessa a contributo.

     3. La Regione Emilia-Romagna favorisce la realizzazione di  iniziative promosse da organizzazioni non governative, nonché  attività rivolte alla crescita di una cultura della cooperazione  internazionale.

     4. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale  dell’emigrazione, emana direttive per la concessione di  contributi di cui al presente articolo.

CAPO II

Interventi straordinari

 

     Art. 18. Interventi per il ricongiungimento di periodi lavorativi.

     1. La Giunta regionale assume iniziative in favore dei lavoratori emigrati nati o già residenti per almeno dieci anni in Emilia-Romagna e rientrati nel territorio regionale, che abbiano necessità di riscattare ai fini assicurativi, per il raggiungimento del minimo della pensione di invalidità vecchiaia-superstiti, periodi di lavoro comunque non superiori a cinque anni, effettuato in Paesi con i quali non esistano convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.

     2. La Giunta regionale fissa appositi criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma.

 

     Art. 19. Contributo per le elezioni regionali e amministrative.

     1. La Giunta regionale può erogare contributi straordinari a titolo di concorso per le spese sostenute dai cittadini emigrati iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Emilia-Romagna, per la partecipazione alle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionale, comunali e provinciali.

     2. I Comuni della regione sulla base di direttive emanate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvedono alla anticipazione dei contributi stessi.

     3. La Giunta regionale provvede al rimborso delle somme corrisposte dai Comuni dietro presentazione dei rendiconti corredati delle quietanze di avvenuta riscossione.

TITOLO III

CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE [23]

 

     Art. 20. Consulta regionale dell'emigrazione. [24]

     1. Al fine di coordinare una politica complessiva per l'emigrazione, la Giunta regionale si avvale di una Consulta che ha il compito di:

     a) proporre l'adeguamento delle leggi e dei provvedimenti regionali alle esigenze emergenti nel settore;

     b) formulare proposte ed esprimere pareri, nell'ambito del programma regionale di sviluppo, sul programma intersettoriale degli interventi oggetto della presente legge;

     c) formulare proposte ed esprimere pareri in merito alle problematiche concernenti i fenomeni migratori;

     d) proporre l'effettuazione di studi, ricerche e indagini di cui all'articolo 2;

     e) esprimere osservazioni e proposte sui piani e sui programmi regionali per gli aspetti che riguardano l'emigrazione;

     f) avanzare proposte e pareri in ordine alle iniziative e agli interventi regionali svolti in attuazione della presente legge;

     g) promuovere e partecipare ad incontri e iniziative riguardanti l'emigrazione, anche in collaborazione con le associazioni, con le istituzioni e con gli enti interessati;

     h) agire in collegamento con le Consulte di altre regioni e promuovere gli opportuni contatti con il Governo e con gli organismi comunitari;

     i) segnalare l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, e agli organismi comunitari provvedimenti e iniziative tendenti a tutelare i diritti dei migranti;

     [l) promuovere programmi culturali per i diversi gruppi nazionali presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna, anche su proposta della Consulta nazionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie di cui all'art. 2 della Legge 30 dicembre 1986, n. 943, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari;] [25]

     m) esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto dai competenti organi della Regione.

 

     Art. 21. Composizione della Consulta. [26]

     1. La Consulta regionale dell'emigrazione è costituita con  decreto del Presidente della Giunta regionale. E' presieduta da  un Assessore o da persona designata dalla Giunta regionale,  anche al di fuori del proprio seno. Le funzioni di segretario sono  svolte da un collaboratore regionale. La Consulta è composta  da:

     a) i tre componenti l'Ufficio di Presidenza della Commissione  consiliare regionale competente;

     b) un rappresentante per ogni Consulta provinciale  dell’emigrazione designato dalle Consulte medesime;

     c) cinque esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato  a tre;

     d) dieci rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni,  anche di volontariato, a carattere nazionale, che abbiano una  sede permanente nel territorio regionale e che operino con  specificità e continuità da almeno tre anni in Italia ed all'estero  a favore degli emigrati emiliano-romagnoli e delle loro famiglie;

     e) venti rappresentanti degli emiliano-romagnoli, residenti  stabilmente all'estero, dei quali almeno cinque giovani,  proposti dalle associazioni di corregionali esistenti all'estero,  tenuto conto della consistenza numerica, della dislocazione  geografica e dell'attività svolta dalle associazioni medesime;

     f) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei  lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

     g) cinque rappresentanti degli istituti di patronato e di  assistenza sociale che assistono gli emigrati ed i loro familiari  e che operano in campo nazionale e regionale od abbiano uffici  all'estero;

     h) un rappresentante designato dall'Unioncamere regionale;

     i) un rappresentante dell'APT (Azienda di promozione turistica  regionale);

     l) un rappresentante designato dall'Ufficio regionale del lavoro;

     m) un rappresentante designato da ciascuna delle Università  della regione;

     n) un rappresentante designato da ciascuna Azienda per il  diritto allo studio universitario della regione;

     o) il Sovrintendente scolastico della regione o un suo  delegato.

 

     Art. 22. Funzionamento della Consulta.

     1. La Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione si riunisce, di regola, almeno due volte l'anno, oppure, in seduta straordinaria, qualora lo richiedano il suo Presidente, il Comitato esecutivo, la Giunta regionale o almeno 1/3 dei componenti della Consulta stessa.

     [2. Le sedute sono plenarie quando gli argomenti da trattare sono comuni agli emigrati e immigrati.] [27]

     [3. Per i problemi inerenti ai soli immigrati extracomunitari e ai loro familiari, la Consulta, in attuazione di quanto disposto dalla Legge 30 dicembre 1986, n. 943, si riunisce con esclusione dei componenti previsti dalla lettera d) dell'articolo 21.] [28]

     4. Per i problemi inerenti ai soli emigrati e ai loro familiari la Consulta si riunisce con esclusione dei componenti previsti dalla lettera e) dell'art. 21.

     5. La Consulta elegge nel proprio seno un Comitato esecutivo.

     6. Ogniqualvolta lo ritenga utile, il Presidente, previa consultazione del Comitato esecutivo, potrà far partecipare ai lavori della Consulta. rappresentanti di amministrazioni, associazioni ed enti interessati agli argomenti in esame, senza diritto di voto.

     7. Il Presidente della Consulta invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente della Giunta regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta nel precedente anno. Il Presidente della Giunta regionale trasmette la relazione al Presidente del Consiglio regionale.

     8. La Consulta adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento, limitatamente agli aspetti non previsti nel presente articolo, e le modalità di elezione del Comitato esecutivo.

 

     Art. 23. Comitato esecutivo della Consulta e suoi compiti. [29]

     1. Il Comitato esecutivo previsto dall’articolo 22, comma 8, è  composto dal Presidente della Consulta dell’emigrazione, che  lo presiede, e da otto membri, eletti dalla Consulta secondo le  modalità previste dal regolamento, di cui almeno uno in  rappresentanza degli emiliano-romagnoli all’estero.

     2. Il Comitato esecutivo svolge le seguenti funzioni:

     a) delibera la convocazione straordinaria delle riunioni della  Consulta, predisponendone l’ordine del giorno ed esprime il  proprio parere sulla partecipazione alle sedute della Consulta  dei soggetti di cui all’articolo 22, comma 6;

     b) collabora con il Presidente della Consulta per l’applicazione  e per la realizzazione dei programmi e delle iniziative  concernenti l’emigrazione;

     c) formula proposte ed esprime pareri alla Giunta, in ordine agli  atti amministrativi concernenti l’applicazione della presente  legge e, in via d’urgenza, può esprimere pareri richiesti alla  Consulta, salvo riferirne alla stessa nella sua prima successiva  seduta.

     3. Per lo svolgimento dell’attività istruttoria e propositiva  nell’ambito dei compiti della Consulta, il Comitato esecutivo  può avvalersi di consulenti od esperti esterni o di gruppi di  lavoro interdisciplinari.

     4. La durata del Comitato coincide con quella della Consulta.

     5. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della  Consulta.

 

     Art. 23 bis. Forum delle associazioni di immigrati. [30]

     [1. Allo scopo di favorire il necessario coordinamento tra le associazioni di immigrati operanti sul territorio regionale e per dar vita ad una consultazione permanente sui problemi dell'immigrazione e sulle scelte di politica migratoria della Regione, la Consulta promuove la costituzione del Forum delle associazioni di immigrati.

     2. La Giunta regionale, su proposta della Consulta, stabilisce i compiti e determina procedure e modalità di funzionamento del suddetto organismo.]

 

     Art. 24. Spese per il funzionamento della Consulta.

     1. Alle spese per il funzionamento della Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione, nonché del suo Comitato esecutivo, l'Amministrazione regionale provvede con i fondi di cui al capitolo 50020 "Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso di spese di trasporto ai membri estranei alla Regione, di consigli, comitati e commissioni", del Bilancio regionale di previsione. Annualmente la Giunta regionale assegna alla Consulta il fabbisogno previsto di spese di funzionamento.

     2. Tale somma viene erogata al Presidente della Consulta, il quale la amministra in qualità di funzionario delegato dalla Regione a norma del Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50 per la disciplina della gestione dei fondi accreditati ai funzionari delegati.

     3. La deliberazione di Giunta stabilisce l'ammontare delle somme che il Presidente potrà prelevare con buoni di prelievo per il pagamento in contanti di spese minute urgenti.

     4. Gli assegni ed i buoni di prelievo saranno controfirmati dal Segretario della Consulta.

     5. Al Presidente, qualora sia persona estranea all'Amministrazione regionale, viene attribuito un compenso pari al 50% dell'indennità di cui al secondo comma dell'art. 1 della L.R. 12 gennaio 1978, n. 3 sul trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali, come modificato dall'art. 1 della L.R. 20 settembre 1983, n. 37, che è adeguata di diritto in caso di modificazioni di tale norma.

     6. Ai componenti della Consulta residenti all'estero è corrisposto, per la loro partecipazione alle sedute di lavoro alla Consulta, un rimborso pari al trattamento economico di missione percepito dai collaboratori regionali inquadrati al livello retributivo più elevato che si recano in Stati esteri. Lo stesso rimborso compete al Presidente e ai componenti della Consulta che in rappresentanza della stessa si recano all'estero previa autorizzazione della Giunta regionale.

     7. La Consulta è tenuta, entro il gennaio di ogni anno, a presentare alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente il programma annuale di massima delle missioni all'estero per lo svolgimento delle attività promozionali, disposto previa intesa con il Governo, come previsto dall'art. 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

     8. Per la partecipazione alle sedute della Consulta e del Comitato esecutivo, spettano ai componenti residenti in Emilia-Romagna, ad eccezione del Presidente, un gettone di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla L.R. 18 marzo 1985, n. 8 e successive modificazioni.

     9. Per la partecipazione a incontri, convegni, seminari e conferenze spetta al Presidente ed ai componenti della Consulta il trattamento di missione nella misura prevista dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 1985, n. 8 relativa ai compensi e rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali e successive modificazioni.

     [10. Le riunioni della Consulta e del Comitato per la trattazione dei problemi dei lavoratori extracomunitari immigrati e delle loro famiglie non danno diritto ad alcun compenso ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 2 della Legge 30 dicembre 1986, n. 943.] [31]

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 25. Assistenza del Difensore civico.

     1. I destinatari della presente legge possono avvalersi dell'ufficio del Difensore civico, previsto dalla L.R. 6 luglio 1984, n. 37.

 

     Art. 26. Diplomi di benemerenza.

     1. La Giunta regionale, sentito il Comitato esecutivo della Consulta, conferisce annualmente diplomi di benemerenza agli emigrati emiliano- romagnoli che hanno onorato il nome dell'Emilia-Romagna nel mondo.

 

     Art. 27. Rimesse degli emigrati.

     1. La Regione promuove, nel rispetto della competenza statale in materia valutaria e di ordinamento creditizio, iniziative con gli istituti di credito per favorire e valorizzare il rientro delle rimesse dei lavoratori emigrati.

 

     Art. 28. Regime transitorio della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.

     1. Fino a quando non è costituita la Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione di cui al Titolo III, continua a svolgere le proprie funzioni la Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione costituita ai sensi della L.R. 21 novembre 1974, n. 52 e successive modificazioni e integrazioni, integrata da otto lavoratori stranieri extracomunitari, designati dalle comunità maggiormente rappresentative esistenti nel territorio regionale e nominati con decreto del Presidente della Regione.

 

     Art. 29. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 per studi, indagini, ricerche sul fenomeno migratorio; dal primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 5 per interventi socio- assistenziali; dal primo e secondo comma dell'art. 8 per la formazione e qualificazione professionale; dal primo, secondo e terzo comma dell'art. 9 per il diritto allo studio; dall'art. 10 per interventi in materia di edilizia residenziale; dall'art. 12 per incentivi per attività agricole; dall'art. 13 per incentivi per attività artigianali; dall'art. 14 per interventi per lo sviluppo dell'occupazione giovanile, si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente previsti nel bilancio regionale a favore delle relative leggi settoriali.

     2. Per gli interventi relativi: ad attività sociali, culturali e di informazione all'interno e all'estero di cui all'art. 4; a rimborsi spese di rientro e traslazione salme di cui al quinto comma dell'art. 5; ad attività di turismo sociale e culturale di cui all'art. 7; ad interventi per l'occupazione nel settore commerciale e turistico di cui all'art. 15; a contributi ad enti, associazioni ed istituzioni di cui all'art. 17; al ricongiungimento di periodi lavorativi di cui all'art. 18; a contributi per le elezioni regionali e amministrative di cui all'art. 19, previsti dalla presente legge e non ricollegabili all'interno delle attività già disciplinate dalla vigente legislazione regionale, la Regione farà fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dal primo comma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 "Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna".

     3. Per l'esercizio finanziario 1990 la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui al secondo comma, attraverso l'istituzione di appositi capitoli che saranno dotati delle necessarie risorse in sede di approvazione della legge di variazione di bilancio.

 

     Art. 30. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogate le Leggi regionali 21 novembre 1974, n. 52; 22 gennaio 1980, n. 7; 17 maggio 1982, n. 24 nonché l'art. 48 della L.R. 23 aprile 1980, n. 26 e l'art. 55 della L.R. 24 aprile 1981, n. 11.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Legge abrogata dall’art. 20 della L.R. 24 aprile 2006, n. 3, con la limitazione ivi prevista.

[2] Titolo così modificato dall’art. 22 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[3] Comma così sostituito dall’art. 22 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[4] Lettera abrogata dall’art. 23 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[5] Lettera così sostituita dall’art. 22 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[6] Lettera abrogata dall’art. 23 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[7] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[8] Articolo così sostituito dall’art. 22 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[9] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[10] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[11] Articolo così sostituito dall’art. 22 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[12] Articolo così sostituito dall’art. 22 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[13] Articolo così sostituito dall’art. 22 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[14] Comma così modificato dall'art. 58 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24.

[15] Comma abrogato dall'art. 59 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24.

[16] Comma abrogato dall'art. 59 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24.

[17] Articolo così modificato dall’art. 22 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[18] Comma così modificato dall’art. 22 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[19] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[20] Comma così modificato dall’art. 22 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[21] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[22] Articolo così sostituito dall’art. 22 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[23] Rubrica così sostituita dall’art. 22 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[24] Articolo e rubrica così modificati dall’art. 22 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[25] Lettera abrogata dall’art. 23 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[26] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 14 aprile 1995, n. 35 e così ulteriormente sostituito dall’art. 22 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[27] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[28] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[29] Articolo così sostituito dall’art. 22 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[30] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 14 aprile 1995, n. 35 e abrogato dall’art. 23 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[31] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.