§ 6.2.4 - Regolamento Regionale 9 dicembre 1978, n. 50.
Regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:09/12/1978
Numero:50


Sommario
Art. 1.  Scopo ed oggetto del regolamento.
Art. 2.  Funzionari delegati.
Art. 3.  Ordini di accreditamento.
Art. 4.  Forme di pagamento.
Art. 5.  Pagamenti tramite assegni.
Art. 6.  Pagamento tramite «ordinativi di pagamento».
Art. 7.  Buoni di prelievo.
Art. 8.  Firma dei titoli.
Art. 9.  Comunicazione delle firme autorizzate.
Art. 10.  Istituti bancari convenzionati.
Art. 11.  Compiti della tesoreria regionale.
Art. 12.  Compiti e responsabilità del funzionario delegato.
Art. 13.  Obbligo di rendicontazione.
Art. 14.  Approvazione dei rendiconti.
Art. 15.  Interessi sulle giacenze.
Art. 16.      Il regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati, 3 giugno 1975, n. 40, è abrogato.


§ 6.2.4 - Regolamento Regionale 9 dicembre 1978, n. 50.

Regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati.

(B.U. n. 165 del 13 dicembre 1978).

 

Art. 1. Scopo ed oggetto del regolamento.

     Scopo del presente regolamento è la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati in esecuzione della normativa di contabilità regionale di cui agli artt. 66 e seguenti della Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

     Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme previste dal regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 marzo 1972, n. 4 «Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Emilia-Romagna» dalla Legge di contabilità dello Stato e dai relativi regolamenti di attuazione, se ed in quanto applicabili.

 

     Art. 2. Funzionari delegati.

     Nei casi previsti dalla legge regionale o da motivati atti deliberativi del Consiglio regionale, la effettuazione delle spese può avvenire tramite apertura di credito a favore di funzionari delegati entro limiti d'importo di volta in volta definiti.

     Limitatamente all'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato, la gestione della spesa tramite funzionari delegati è deliberata dalla Giunta regionale.

     Per le spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici, nonché per quelle di manutenzione degli stabili e dei mobili ad essi pertinenti, le aperture di credito sono autorizzate con atto motivato dalla Giunta regionale entro il limite massimo di 25.822,84 Euro. Oltre tale limite la autorizzazione deve essere disposta dal Consiglio regionale [1].

 

     Art. 3. Ordini di accreditamento.

     La Regione dispone le aperture di credito al nome dei funzionari delegati mediante ordini di accreditamento presso l'istituto che gestisce il servizio di tesoreria. Detti ordini vengono emessi, a cura della ragioneria regionale, con le modalità previste dagli artt. 6 e 10 del regolamento di attuazione della legge regionale 27 marzo 1972, n. 4.

     A seguito dell'emissione dell'ordine di accreditamento, l'istituto che gestisce il servizio di tesoreria dispone l'apertura di un conto corrente versando sullo stesso la somma accreditata dall'ordine emesso. Ciascun conto deve comunque fare riferimento ad un solo capitolo di cassa e ad un solo funzionario delegato.

     Fatte salve specifiche disposizioni in contrario, tutte le aperture di credito disposte in tempi successivi nell'arco temporale dell'esercizio che facciano riferimento ad uno stesso oggetto, ad uno stesso funzionario delegato, confluiscono in un unico conto corrente presso il tesoriere regionale.

     Gli ordini di accreditamento dovranno riportare nell'apposito spazio l'attestazione, resa dalla tesoreria regionale, dall'avvenuto accredito della somma sul conto corrente acceso al nome del funzionario delegato. Fatto salvo quanto disposto dal penultimo comma del presente articolo, essi si intendono estinti allorché la somma degli assegni, degli ordinativi e dei buoni di cui ai successivi artt. 5, 6 e 7, debitamente quietanzati dai beneficiari, coinciderà con l'importo dell'ordine di accreditamento, ovvero, in sede di chiusura di esercizio, con l'importo rettificato in rosso a norma del 7° comma del presente articolo.

     In tutti i casi in cui si tratti di spese di investimento in capitale o per funzioni delegate dallo Stato alla Regione, ovvero negli altri casi espressamente autorizzati dalla legge o dal Consiglio regionale, i pagamenti effettuati dai funzionari delegati andranno automaticamente, in via prioritaria, a ridurre le aperture di credito riguardanti lo stesso oggetto e lo stesso capitolo, o capitolo corrispondente, emesse con riferimento ai residui passivi, a partire dai residui provenienti dagli esercizi meno recenti.

     Gli ordini di cui al presente articolo sono registrati in via provvisoria, per il loro totale ammontare, a carico dell'esercizio finanziario sul quale sono stati emessi, ma non vi faranno imputazione definitiva che per le somme effettivamente pagate mediante assegni od ordinativi di pagamento o buoni di prelievo nel corso dell'esercizio medesimo.

     In sede di chiusura dell'esercizio finanziario in cui è stato emesso l'ordine di accreditamento, il tesoriere, su richiesta della ragioneria regionale, e fatto salvo quanto disposto dal penultimo comma del presente articolo, apporta in rosso le riduzioni eventualmente necessarie all'importo dell'ordine medesimo sulla base delle risultanze dell'estratto mensile del relativo conto corrente bancario al 31 gennaio dell'esercizio successivo. Con atto deliberativo di Giunta, l'ordine di accreditamento può essere ridotto anche in corso d'anno a seguito rinuncia del beneficiario o revoca dell'assegnazione.

     In caso di spese correnti, l'ordine di accreditamento, nei limiti temporali di sopravvivenza a termini di legge dell'impegno di spesa che ne ha provocato l'emissione, è riemesso d'ufficio nell'esercizio successivo immediatamente dopo la riduzione di cui al precedente comma, con una nuova numerazione e per la somma che residua sul conto di cui sia richiesto il riaccredito espressamente da parte del funzionario delegato per il pagamento di spese afferenti l'esercizio di provenienza.

     In caso di spese di investimento in capitale accreditate ad organi esterni alla Regione Emilia-Romagna l'ordine di accreditamento può essere conservato in vita con decreto del Presidente, in ragione della persistente esigenza di conseguire l'obiettivo originario a termini di legge dell'impegno di spesa che ne ha provocato la emissione. Il funzionario delegato è egualmente tenuto alla resa semestrale del conto a norma del successivo art. 13. In sede di rendiconto consuntivo della Regione, tali ordini si intendono estinti ai fini contabili; mentre la estinzione ai fini amministrativi avverrà solo a seguito dei decreti di approvazione dei rendiconti e del discarico finale delle somme effettivamente erogate. Della loro consistenza deve essere data dimostrazione in un apposito allegato alla relazione al rendiconto consuntivo di ogni anno.

     In ogni altro caso di spese di investimento, sarà provveduto, secondo quanto già previsto per le spese correnti, alla eventuale riduzione dell'ordine di accreditamento.

 

     Art. 4. Forme di pagamento.

     I funzionari delegati effettuano i pagamenti sui conti correnti accesi a loro nome nelle seguenti forme:

     a) mediante un particolare tipo di assegno non trasferibile intestato al creditore, tratto sull'istituto che gestisce il servizio di tesoreria e localizzato presso la tesoreria regionale o presso istituti bancari convenzionati a norma del successivo art. 10;

     b) mediante ordinativi di pagamento, intestati ai creditori, tratti sull'istituto che gestisce il servizio di tesoreria e pagabili dalla tesoreria regionale o dagli istituti bancari convenzionati;

     c) mediante buoni di prelievo intestati allo stesso funzionario delegato per i fondi da erogare in contanti. Nel provvedimento con il quale viene autorizzata la apertura di credito deve essere indicato il limite di somma entro il quale possono effettuarsi dai funzionari prelevamenti con buoni a proprio favore. Nel caso che tale limite non sia indicato, non è consentita la emissione di buoni prelievo a proprio favore.

 

     Art. 5. Pagamenti tramite assegni.

     Gli assegni da emettersi dai funzionari delegati vengono compilati su appositi modelli, stampati su carta speciale per assegni.

     Ogni foglio comprende: l'assegno in originale e due allegati. Ciascuna di queste parti è munita di uno stesso numero ordinale progressivo. Gli allegati, inoltre, sono contraddistinti dai numeri 1 e 2.

     L'assegno deve contenere, oltre a quelle già riportate a stampa nel modello allegato sub «A/1» al presente regolamento, i seguenti elementi:

     - somma netta da pagarsi, scritta in lettere e cifre;

     - indicazione del beneficiario;

     - luogo e data dell'emissione;

     - numero del conto corrente corrispondente alla apertura del credito;

     - indicazione, all'interno della apposita sbarratura, dell'istituto bancario presso il quale l'assegno è localizzato per il pagamento;

     - firma di traenza.

     I due allegati, oltre alle indicazioni riportate sugli assegni originali, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

     - numero del capitolo e dell'eventuale articolo del bilancio di cassa;

     - esercizio al quale si riferisce il pagamento;

     - indicazione se trattasi di residui o competenza;

     - causale del pagamento;

     - spazio per le note. Nel caso di pagamenti soggetti a ritenute, dovranno essere indicati la somma lorda, le ritenute e l'importo netto che dovrà corrispondere all'importo dell'assegno.

     L'allegato n. 1, inoltre dovrà contenere un apposito spazio per la quietanza, che dovrà essere apposta a norma del penultimo comma del presente articolo.

     I modelli degli assegni, debitamente fascicolati, vengono consegnati ai funzionari delegati a cura dell'ufficio ragioneria della Regione, che dovrà tenere un apposito registro di carico e

scarico.

     La consegna degli assegni ai beneficiari viene eseguita dal funzionario direttamente ovvero a mezzo posta.

     Al beneficiario dovrà essere consegnato l'originale dell'assegno unitamente all'allegato n. 1. L'allegato n. 2 resta agli atti del funzionario delegato.

     L'istituto che provvede al pagamento dell'assegno dovrà raccogliere sull'allegato n. 1 regolare quietanza liberatoria.

     Avvenuto il pagamento presso gli istituti di cui all'art. 4, lett. a), del presente regolamento, l'assegno estinto e l'allegato n. 1 quietanzato vengono trasmessi alla tesoreria regionale, la quale, esperito l'accertamento di cui all'articolo 9, lett. b), del regolamento di attuazione della legge regionale 27 marzo 1972, n. 4, trattiene l'allegato n. 1 e trasmette l'assegno all'istituto presso il quale è acceso il conto corrente cui l'apertura di credito si riferisce, affinché provveda all'addebito della relativa somma.

     La tesoreria regionale attesta sull'allegato n. 1 l'avvenuto pagamento dell'assegno, ed archivia lo stesso in attesa di trasmetterlo al funzionario delegato a norma dell'art. 11, ultimo comma, del presente regolamento.

 

     Art. 6. Pagamento tramite «ordinativi di pagamento».

     Ove il creditore abbia esplicitamente richiesto il pagamento avvalendosi delle forme agevolative previste dalle lettere b), c), e) ed f) dell'art. 11 del regolamento di attuazione della legge regionale 27 marzo 1972, n. 4, e comunque ove sia possibile o necessario effettuare il pagamento mediante versamento sul conto corrente postale intestato al creditore, i funzionari delegati ordinano le spese a mezzo di «ordinativi di pagamento» individuali o collettivi, tratti sull'istituto presso il quale è disposta l'apertura di credito ed eseguibile dalla tesoreria regionale o dagli istituti bancari convenzionati a norma del successivo art. 10.

     Gli ordinativi di pagamento devono contenere, oltre a quelli già riportati a stampa nel modello sub «B» allegato al presente regolamento, i seguenti elementi:

     - numero progressivo, che deve essere unico nell'ambito di ogni conto corrente e di ogni esercizio finanziario;

     - esercizio al quale si riferisce il pagamento;

     - numero del capitolo e dell'eventuale articolo del bilancio di cassa;

     - imputazione ai residui o alla competenza;

     - indicazione del conto corrente corrispondente all'apertura di credito;

     - istituto bancario presso il quale è eseguibile il titolo;

     - indicazione del beneficiario o dei beneficiari, nel caso di ordinativo collettivo; relative causali, nonché l'importo totale netto in lettere e cifre ed i singoli importi lordi e netti con l'indicazione delle eventuali ritenute;

     - luogo e data di emissione;

     - firma del titolo.

     Alla tesoreria regionale o agli istituti bancari convenzionati gli ordinativi di pagamento dovranno essere consegnati con le modalità di cui all'art. 13 del regolamento di attuazione della legge regionale 27 marzo 1972, n. 4, istitutiva del servizio di tesoreria regionale.

     L'istituto che riceve gli ordinativi di pagamento darà corso agli stessi entro il secondo giorno lavorativo per le aziende di credito, susseguente a quello della consegna dei titoli.

     Per i pagamenti effettuati a mezzo di conto corrente postale, costituisce quietanza liberatoria la attestazione dell'avvenuto versamento munita dei relativi estremi di versamento.

     Per i pagamenti di cui alle lettere c), e) ed f) dell'art. 11 del regolamento di attuazione della legge regionale 27 marzo 1972, n. 4, costituisce quietanza liberatoria del titolo la espressa attestazione apposta dall'istituto che ha eseguito il pagamento, convalidata dalla tesoreria regionale.

     I titoli così estinti vengono trasmessi alla tesoreria regionale, la quale, esperito l'accertamento di cui all'art. 9, lett. b), del regolamento richiamato al precedente comma, provvede all'addebito delle relative somme presso l'istituto ove è acceso il conto corrente cui l'apertura di credito si riferisce.

     La tesoreria regionale convalida le attestazioni di pagamento apposte sugli ordinativi dagli istituti pagatori, archivia gli stessi in attesa di trasmetterli al funzionario delegato a norma dell'art. 11, ultimo comma, del presente regolamento.

 

     Art. 7. Buoni di prelievo.

     Nei casi in cui tale forma sia espressamente consentita dal provvedimento che autorizza l'apertura di credito, il funzionario delegato può prelevare dal conto mediante buoni di prelievo con quietanza diretta per fare fronte a spese di funzionamento e mantenimento da pagare in contanti. Dell'uso di tali disponibilità liquide il funzionario delegato dovrà fornire analitica prova documentale secondo la normativa prevista in materia dal regolamento per il funzionamento della cassa economale.

     Il buono di prelievo è usato anche per la restituzione delle somme che residuano sul conto corrente nel caso previsto dall'ultimo comma del successivo art. 13.

     I buoni di prelievo, oltre agli elementi indicati nel modello stampato allegato sub «C» al presente regolamento, contengono anche gli elementi richiesti per l'ordinativo di pagamento fatta eccezione per l'indicazione del beneficiario.

 

     Art. 8. Firma dei titoli.

     Gli assegni, gli ordinativi di pagamento e i buoni di prelievo previsti dagli articoli precedenti sono firmati a norma dell'art. 10, ultimo comma, del regolamento di attuazione della legge regionale 27 marzo 1972, n. 4.

 

     Art. 9. Comunicazione delle firme autorizzate.

     All'atto dell'accensione di ogni apertura di credito dovranno essere comunicate dalla ragioneria della Regione alla tesoreria regionale le generalità delle persone preposte alla firma dei titoli di spesa a norma del precedente articolo, nonché depositate le relative firme autografe.

     Analoga comunicazione e deposito dovranno essere effettuati in occasione di eventuali sostituzioni delle persone preposte alla firma.

 

     Art. 10. Istituti bancari convenzionati.

     Per effettuare i pagamenti nelle forme previste dagli articoli precedenti la tesoreria regionale si avvale, di norma, degli istituti bancari convenzionati per il servizio di tesoreria, sempre che gli stessi abbiano sportelli bancari nella località ove opera il funzionario delegato.

     In caso contrario si potrà avvalere di altri sportelli bancari, la cui scelta è effettuata d'intesa con l'amministrazione regionale.

 

     Art. 11. Compiti della tesoreria regionale.

     I pagamenti nelle forme previste dal presente regolamento sono effettuati a rischio ed onere della tesoreria regionale, la quale dovrà accertarsi che, al riguardo, siano state rispettate tutte le norme previste dal regolamento e dalla convenzione di tesoreria regionale trasmetterà al funzionario delegato copia del suo conto corrente.

     Trimestralmente gli invierà l'estratto conto scalare con l'indicazione dei numeri, unitamente a tutti gli allegati n. 1 degli assegni e agli originali degli ordinativi di pagamento e dei buoni di prelievo, quietanzati ed estinti rispettivamente con le modalità di cui ai precedenti articoli 5, terz'ultimo comma, 6, commi 5°, 6° e 7°, comma 1°.

 

     Art. 12. Compiti e responsabilità del funzionario delegato.

     Il funzionario delegato è responsabile dei pagamenti effettuati e ordinati in solido con il responsabile dell'ufficio contabile, fin quando non ne ha ottenuto discarico a norma del successivo art. 14, primo comma.

     Egli è inoltre responsabile degli assegni avuti in carico dalla ragioneria della Regione ed è soggetto agli obblighi imposti ai depositari dal codice civile.

     I pagamenti ordinati ed effettuati a messo di assegni o ordinativi di pagamento, nonché i buoni di prelievo, saranno registrati a cura del funzionario delegato in apposita scheda-mastro.

     Le registrazioni dovranno essere cronologiche al fine di riscontrare immediatamente, per ogni pagamento, la disponibilità residua sul conto corrente.

 

     Art. 13. Obbligo di rendicontazione.

     Il funzionario delegato dovrà rendere alla Regione il conto delle somme erogate, corredato dai documenti giustificativi delle spese, semestralmente, con scadenza rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, intendendosi l'ultimo semestre prorogato al 31 gennaio successivo ai soli fini della materiale esecuzione dei titoli di spesa emessi entro il 31 dicembre.

     Per particolari esigenze d'ufficio potrà essere disposta dagli organi competenti della Regione una rendicontazione a periodicità trimestrale.

     Il rendiconto dovrà essere comunque presentato in caso di completo utilizzo dall'apertura di credito ovvero quando cessino, per qualsiasi ragione, le facoltà del funzionario delegato.

     In caso di apertura di credito nominativa, qualora per qualsiasi ragione il funzionario delegato cessi le proprie funzioni, ed in ogni altro caso in cui lo stesso non intenda assolvere agli obblighi di rendicontazione, il Presidente della Regione nomina un funzionario delegato in sua sostituzione per il regolare svolgimento di tali adempimenti.

     Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in venticinque giorni dalla scadenza del periodo semestrale o dal verificarsi di uno degli eventi richiamati nel comma precedente.

     D'ufficio può essere proposta alla Giunta regionale la chiusura anticipata dei conti correnti accesi, per qualsiasi capitolo e per qualsiasi oggetto, a nome di Funzionari delegati che non rispettino il termine per la presentazione dei rendiconti [2].

     La Giunta regionale, con proprio provvedimento, può deliberare la chiusura anticipata dei conti correnti accesi e l'applicazione di una pena pecuniaria non maggiore di 123 Euro ai Funzionari delegati, i quali non abbiano provveduto a presentare i rendiconti nei termini previsti dai commi precedenti, e ciò non dipenda da forza maggiore. Qualora il Funzionario delegato sia organo interno alla Regione, tale pena è indipendente da eventuali provvedimenti disciplinari [3].

     In ogni caso in cui sia ritenuto opportuno, per garantire la regolarità del servizio, il Presidente della Giunta regionale dispone verifiche presso il funzionario delegato a norma del 3° comma dell'art. 78 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

     Se la qualità di funzionario delegato è attribuita ad un funzionario appartenente all'amministrazione regionale, la verifica di cui sopra è effettuata d'ufficio dalla ragioneria della Regione a norma del 4° comma dell'art. 75 della stessa legge.

     Ai fini contabili l'ordine di accreditamento è considerato estinto in chiusura dell'esercizio per l'importo rettificato in rosso a norma del 7° comma del precedente art. 3. Nel caso in cui il rendiconto reso a norma del presente articolo ed approvato a norma del successivo evidenzi un discarico di importo inferiore rispetto alla somma registrata contabilmente, il funzionario delegato dovrà reintegrare la Regione della somma non ammessa a discarico entro quindici giorni dalla data della comunicazione dell'addebito, fatta salva ogni altra azione di responsabilità.

     Nel caso di spese d'investimento in capitale di cui al penultimo comma del precedente art. 3, l'accreditamento in conto corrente bancario a favore del funzionario delegato è mantenuto in essere in chiusura d'esercizio, ma l'ordine è considerato estinto ai fini contabili per l'importo risultante dal decreto del Presidente di cui allo stesso comma. Al termine del periodo di permanenza in vita dell'apertura di credito in conto corrente il funzionario delegato dovrà restituire le somme che residuano nel conto corrente, ovvero le somme pagate delle quali non abbia ottenuto discarico a norma del successivo articolo. Per le prime il pagamento sarà effettuato mediante emissione di un buono di prelievo a favore di se stesso ed il versamento del contante nel conto unico di tesoreria sul capitolo di entrata indicato dalla amministrazione regionale. Per le seconde il pagamento verrà effettuato a seguito della comunicazione del mancato discarico ed entro quindici giorni dal ricevimento della medesima, nel conto unico di tesoreria sul capitolo di entrata indicato

dall'amministrazione regionale.

 

     Art. 14. Approvazione dei rendiconti.

     La ragioneria della Regione è tenuta ad eseguire i necessari riscontri contabili ed a trasmettere il rendiconto al Presidente della Giunta regionale il quale, con proprio atto, approva lo stesso, dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate.

     Qualora in sede di riscontro contabile emergano irregolarità nella tenuta dei conti o risulti carente la documentazione giustificativa della spesa, il Presidente della Giunta regionale restituirà il rendiconto al funzionario con invito a provvedere alla regolarizzazione dello stesso.

     Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il Presidente della Giunta regionale rimette gli atti alla Giunta stessa per le conseguenti decisioni da adottare con deliberazione motivata.

 

     Art. 15. Interessi sulle giacenze.

     Gli interessi maturati al 31 dicembre di ogni anno nei conti correnti intestati ai funzionari delegati vengono accreditati, dall'istituto di credito presso il quale sono state disposte le aperture di credito, direttamente sul conto corrente di tesoreria della Regione Emilia-Romagna. Il tesoriere regionale è tenuto a darne immediata comunicazione alla ragioneria della Regione ai fini della emissione, entro i termini di chiusura di ogni esercizio, della corrispondente reversale d'incasso.

 

     Art. 16.

     Il regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati, 3 giugno 1975, n. 40, è abrogato.

 

 

ALLEGATO A/1

(Omissis)

 

ALLEGATO A/2

(Omissis)

 

ALLEGATO B

(Omissis)

 

ALLEGATO C

(Omissis)

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[2] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 26 agosto 1983, n. 32.

[3] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 26 agosto 1983, n. 32 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.