§ 98.1.27701 - D.L. 11 marzo 1983, n. 59 .
Misure urgenti in materia previdenziale, in materia sanitaria e per il contenimento della spesa nel settore pubblico.


Settore:Normativa nazionale
Data:11/03/1983
Numero:59


Sommario
Art. 1.      1. I datori di lavoro non agricoli versano entro termini unificati, ferme restando le diverse periodicità, l'imposta sul valore aggiunto, le somme dovute quali sostituti [...]
Art. 2.      1. L'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è punito con la reclusione [...]
Art. 3.      1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, ai funzionari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale [...]
Art. 4.      1. Per l'anno 1983 i contributi base e di adeguamento dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e quelli relativi ai coltivatori diretti, mezzadri e [...]
Art. 5.      1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico [...]
Art. 6.      1. Ai lavoratori, pubblici e privati, con contratto a tempo determinato, i trattamenti economici e le indennità economiche di malattia sono corrisposti per un periodo [...]
Art. 7.      1. A decorrere dal 1° aprile 1983, l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia [...]
Art. 8.      1. In attuazione dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanità approva entro il 15 aprile 1983, con proprio decreto, il prontuario [...]
Art. 9.      1. Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all'art. 8 gli utenti del Servizio sanitario nazionale che abbiano dichiarato nell'anno precedente un [...]
Art. 10.      1. Il Ministro della sanità, con la procedura di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, approva con proprio decreto, con periodicità quadrimestrale, a [...]
Art. 11.      1. Per la trattazione di questioni concernenti i prezzi dei medicinali il Ministro della sanità partecipa, in qualità di componente, alle sedute del Comitato [...]
Art. 12.      1. Fino all'approvazione del piano sanitario nazionale sono sospesi i finanziamenti destinati all'ampliamento delle strutture edilizie ospedaliere nelle regioni che [...]
Art. 13.      1. Fino al 31 dicembre 1983 l'assistenza sanitaria integrativa e le prestazioni previste in favore degli assicurati all'INPS e all'INAIL restano disciplinate dalle [...]
Art. 14.      1. La norma di cui all'art. 3, primo comma, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, [...]
Art. 15.      1. Fermi rimanendo i residui attivi e passivi che i soppressi enti, casse mutue anche aziendali - escluse le affidatarie - e gestioni di assistenza malattia espongono [...]
Art. 16.      Per l'anno 1983 sono infruttiferi i conti correnti, liberi o vincolati aperti presso la tesoreria centrale dello Stato, nonchè le contabilità speciali aperte presso le [...]
Art. 17.      L'autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi contenuta nel primo comma dell'art. 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella [...]
Art. 18.      1. Limitatamente all'anno scolastico 1983-84, nelle scuole di ogni ordine e grado non si dà luogo a nuove istituzioni nè ad altre iniziative di espansione scolastica che [...]
Art. 19.      1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, per il [...]
Art. 20.      1. L'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è abrogato nella parte in cui prevede la possibilità di concedere l'esonero dai normali [...]
Art. 21.      1. L'inclusione dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, nella retribuzione imponibile ai fini della contribuzione per l'assistenza [...]
Art. 22.      Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dalla applicazione dei decreti-legge 10 gennaio 1983, numeri 1 e 2 [...]
Art. 23.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27701 - D.L. 11 marzo 1983, n. 59 [1].

Misure urgenti in materia previdenziale, in materia sanitaria e per il contenimento della spesa nel settore pubblico.

(G.U. 12 marzo 1983, n. 70)

 

Titolo I

MISURE URGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

 

     Art. 1.

     1. I datori di lavoro non agricoli versano entro termini unificati, ferme restando le diverse periodicità, l'imposta sul valore aggiunto, le somme dovute quali sostituti d'imposta e quelle dovute a gestioni previdenziali ed assistenziali o la cui riscossione sia a queste affidata.

     2. I versamenti sono effettuati a mezzo di modulo unico recante le informazioni richieste da ciascuna amministrazione interessata, verificabili dalle amministrazioni stesse mediante controlli incrociati.

     3. E' attribuita a tutti i datori di lavoro, ivi compresi quelli agricoli e comunque ad ogni impresa, una codificazione unica per i rapporti con l'Amministrazione finanziaria, con le gestioni previdenziali ed assistenziali, con le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e con le altre amministrazioni pubbliche interessate.

     4. Con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri interessati, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, saranno stabiliti i termini unificati di cui al primo comma ed emanate le disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo.

 

          Art. 2.

     1. L'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a L. 2.000.000, qualora le ritenute stesse eccedano le somme anticipate e denunciate nelle forme e nei termini di legge dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali. L'adempimento dell'obbligo di cui al presente comma prima del promovimento dell'azione legale estingue il reato.

     2. Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi o dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali entro il termine stabilito, o vi provvede in misura inferiore, è tenuto al versamento di una somma aggiuntiva, in sostituzione di quella prevista dalle disposizioni che disciplinano la materia, fino a due volte l'importo dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali. Per la graduazione delle somme aggiuntive dovute sui premi resta in vigore la legge 21 aprile 1967, n. 272.

     3. Nel settore agricolo, per quanto attiene la contribuzione unificata dovuta per gli operai, le ipotesi previste dai precedenti commi si realizzano allorquando la mancata o minore imposizione dei contributi sia conseguente ad una omessa, reticente o infedele presentazione delle denunce contributive previste dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Le sanzioni amministrative previste per violazione alle norme di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versate all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

     5. Entro il 30 giugno 1983, i datori di lavoro che abbiano effettuato il versamento dei contributi afferenti il periodo successivo al 1° novembre 1982 sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedente. La regolarizzazione estingue il reato e l'obbligazione per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi, ivi compresi quelli cui all'art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con la sola esclusione delle spese di giudizio.

     6. La regolarizzazione di cui al comma precedente è effettuata con versamento in unica soluzione dei contributi dovuti.

     7. Il versamento dei contributi può essere effettuato anche in rate mensili eguali e consecutive, in numero non superiore a sei, delle quali la prima entro il 30 giugno 1983, con applicazione sull'importo delle rate successive degli interessi di dilazione previsti dall'art. 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dai benefici economici di cui al precedente quinto comma.

     8. Per le imprese, che alla data del 30 giugno 1983, si trovano in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

     9. Per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è prorogato al 30 giugno 1983 il termine utile per la presentazione della richiesta di cui al primo comma dell'art. 14 della legge 10 maggio 1982, n. 251.

     10. La regolarizzazione estingue le obbligazioni per le sanzioni civili di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, nonchè i provvedimenti adottati a norma del sesto comma dell'art. 28 del predetto testo unico, afferenti a periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1982 e per i quali non sia stato già effettuato il pagamento, con la sola esclusione delle spese di giudizio.

     11. Per il pagamento rateale dei premi, per lo stato di regolarità fino al 31 dicembre 1983 e per le imprese che alla data del 30 giugno 1983 si trovino in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria valgono le disposizioni di cui ai commi precedenti.

     12. Le procedure di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche in fase di contenzioso ed anche nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo pagamento rateale, relativamente alle sole rate non ancora versate.

     13. Decade dal beneficio di cui al presente articolo il datore di lavoro che omette di effettuare, alle scadenze di legge, il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza dovuti per il periodo compreso tra la data di effettuazione del versamento di cui al presente articolo ed il 31 dicembre 1983.

     14. Le gestioni previdenziali ed assistenziali determinano le modalità per i versamenti.

     15. Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalità previste nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, il quale non abbia presentato all'Istituto nazionale della previdenza sociale le denunce individuali dei lavoratori occupati nei periodi anteriori all'entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, deve presentare, per tali periodi, una denuncia dei lavoratori interessati, delle retribuzioni individuali, nonchè di tutti i dati necessari all'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale. La denuncia, redatta su modello predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, deve essere presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

     16. Al datore di lavoro che non provvede, entro il termine stabilito, a quanto previsto nel comma precedente ovvero vi provvede fornendo dati infedeli o incompleti, si applicano le disposizioni previste all'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, e successive modificazioni ed integrazioni.

     17. I termini per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa di cui all'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, sono prorogati al 30 giugno di ciascun anno e, per le amministrazioni dello Stato, al 31 dicembre di ciascun anno. Alle stesse date sono prorogati i termini per la consegna ai lavoratori della copia della denuncia predetta.

     18. Alle amministrazioni dello Stato, che abbiano presentato o presentino, entro il 31 dicembre 1983, le denunce nominative degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981, non si applicano le sanzioni previste dal citato art. 4. Alle predette amministrazioni non si applicano, altresì, le sanzioni previste dall'art. 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, qualora abbiano presentato o presentino, entro il 31 luglio 1983, le denunce contributive relative a periodi di paga scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

     19. I termini di prescrizione relativi ai contributi dovuti o la cui riscossione è affidata a qualsiasi titolo all'Istituto nazionale della previdenza sociale sono sospesi per un triennio dall'entrata in vigore del presente decreto-legge ed è corrispondentemente prolungato il periodo durante il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare i libri paga e i libri di matricola.

 

          Art. 3.

     1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, ai funzionari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, del Servizio per i contributi agricoli unificati, degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, addetti alla vigilanza, nonchè agli addetti alla vigilanza presso gli ispettorati del lavoro, sono conferiti i poteri:

     a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di lavoro, per esaminare i libri di matricola e paga, i documenti equipollenti ed ogni altra documentazione, compresa quella contabile, che abbia diretta o indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni;

     b) di assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle rispettive rappresentanze sindacali e dagli istituti di patronato, dichiarazioni e notizie attinenti alla sussistenza dei rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi e assicurativi a alla erogazione delle prestazioni.

     2. I soggetti di cui al comma precedente, possono anche esercitare gli altri poteri spettanti in materia di previdenza e assistenza sociale agli ispettori del lavoro, ad eccezione di quello di contestare contravvenzioni, e debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dagli istituti di appartenenza; essi devono porre la data e la firma sotto l'ultima scritturazione del libro paga e matricola e possono estrarne copia controfirmata dal datore di lavoro.

     3. I datori di lavoro e i loro rappresentanti, che impediscano ai funzionari dell'ispettorato del lavoro e ai soggetti indicati nel precedente primo comma l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al presente articolo, sono tenuti a versare alle amministrazioni da cui questi dipendono, a titolo di sanzione amministrativa, una somma da L. 500.000 a L. 5.000.000, ancorchè il fatto costituisca reato. Qualora forniscano scientemente dati errati o incompleti, che comportino evasione contributiva, i datori di lavoro e i loro rappresentanti sono tenuti a versare alle amministrazioni stesse, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari a L. 50.000 per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza, ancorchè il fatto costituisca reato.

     4. A richiesta di uno degli enti di cui al precedente primo comma, l'amministrazione che ha proceduto a redigere un verbale ispettivo, è tenuta ad inviarne copia congiuntamente ad ogni altra notizia utile.

     5. I soggetti di cui al precedente primo comma sono tenuti ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza. La violazione di tale obbligo è punita con la pena stabilita dall'art. 623 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

     6. L'ispettorato provinciale del lavoro esercita i poteri di coordinamento ad esso attribuiti anche mediante programmi annuali per la repressione delle evasioni contributive in materia di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, d'intesa con gli istituti interessati. L'ispettorato provinciale del lavoro relaziona al Ministro del lavoro e della previdenza sociale annualmente sull'attività di coordinamento effettuata.

     7. Alla spesa occorrente per lo svolgimento dei servizi di vigilanza dell'ispettorato del lavoro, finalizzati alla repressione delle evasioni contributive, si provvede anche con un contributo a carico degli istituti di assicurazione sociale obbligatoria, versato in conto entrata del Ministero del tesoro e assegnato al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale relative alla organizzazione e al funzionamento dell'ispettorato del lavoro, secondo misure, modalità e termini di versamento, stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, per ciascun esercizio.

     8. Ai soggetti di cui al primo comma del presente articolo non compete la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria.

 

          Art. 4.

     1. Per l'anno 1983 i contributi base e di adeguamento dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e quelli relativi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono confermati nella misura stabilita per l'anno 1982 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160; è altresì dovuto dagli stessi soggetti un contributo capitario aggiuntivo in misura annua pari a quelle di cui all'art. 14-sexies, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con la limitazione indicata nella lettera c) del predetto art. 14-sexies.

     2. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano confermate, per l'anno 1983, le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo e terzo comma, 2-bis, 3, secondo, terzo e quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, con conseguente aggiornamento dei rispettivi riferimenti temporali.

     3. I contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca ai sensi del primo comma dell'art. 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono determinati per l'anno 1983 sulla base delle retribuzioni medie mensili stabilite nell'anno 1982 per la predetta categoria, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'art. 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

     4. Il contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa per l'anno 1983 dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti è confermato nella misura stabilita per l'anno 1982 ed è soggetto alla variazione annuale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538.

     5. Le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma dell'art. 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono prorogate fino al periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1983.

     6. Il termine per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per il primo trimestre 1983, di cui al secondo comma dell'art. 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è prorogato al 31 maggio 1983.

     7. Le misure dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1655, sono aggiornate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro in relazione al fabbisogno e alle risultanze delle singole gestioni; le contribuzioni relative al "Fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità" determinate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, in base alle risultanze della gestione sono valide a tutti gli effetti e restano acquisite al "Fondo" stesso.

     8. Le modalità di versamento dei contributi indicate dall'art. 17, quarto comma, punto 2), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si applicano anche ai contributi sociali di malattia dovuti dalle aziende armatoriali.

     9. Il termine previsto dall'art. 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127, per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche e per il trasferimento della gestione e del personale dell'Ente stesso nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici è prorogato al 31 dicembre 1983.

     10. Ai lavoratori agricoli di cui all'art. 14, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, è riconosciuto dal 1° gennaio 1983 e fino al 31 dicembre 1986 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per i lavoratori agricoli occupati con 51 giornate annue.

     11. Ai lavoratori di cui al comma 10 del presente articolo è riconosciuto il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per gli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'art. 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con 101 e 151 giornate annue, a condizione che abbiano effettuato rispettivamente almeno 51 giornate nel 1983, 76 giornate nel 1984, 101 giornate nel 1985 e 76 giornate nel 1983, 101 giornate nel 1984, 126 giornate nel 1985 e 151 giornate nel 1986. Restano escluse dal computo di tali giornate quelle di integrazione per attività di coltivatore diretto considerate dall'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334. I lavoratori sono riammessi al godimento delle prestazioni di cui al precedente decimo comma per gli anni in cui non si verifichino le predette condizioni.

     12. L'Istituto nazionale della previdenza sociale non riconosce il diritto alle prestazioni per coloro che fruiscono di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della stessa e, se titolari di pensione di invalidità, al compimento dell'età di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini.

     13. L'Istituto nazionale della previdenza sociale sospende l'erogazione delle predette prestazioni in caso di svolgimento di attività di lavoro extra agricolo in forma prevalente o di migrazione all'estero.

     14. Il termine di cui agli articoli 16, primo e quinto comma, e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1983.

     15. L'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, va interpretato nel senso che la sospensione dell'efficacia dei licenziamenti non preclude il diritto all'eventuale pensionamento anticipato di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ed al trattamento speciale di disoccupazione successivo all'intervento straordinario della Cassa integrazione; per i periodi pregressi le domande per il pensionamento anticipato o per il trattamento speciale di disoccupazione possono essere presentate entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

     16. Le norme contenute nell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, devono intendersi applicabili anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti iscritti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con equiparazione a 2.700 contributi giornalieri del requisito contributivo espresso in termini mensili ovvero settimanali.

     17. L'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, va interpretato nel senso che il requisito occupazionale, previsto per la concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti attività commerciale, deve sussistere esclusivamente alla data di accertamento della situazione di crisi dell'azienda commerciale, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

     18. All'onere valutato in nove miliardi di lire, derivante dall'attuazione del comma aggiuntivo dell'art. 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 63, che prevede la proroga per ulteriori sei mesi del trattamento d'integrazione salariale straordinario previsto dall'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

     19. Al fine di concorrere al contenimento dell'inflazione ed al miglioramento dei livelli occupazionali, le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle imprese commerciali, considerate tali ai fini dell'inquadramento previdenziale ed assistenziale e con esclusione di quelle di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, sono ridotte con le seguenti modalità:

     a) a decorrere dal 1° febbraio 1983, del 2% per gli uomini e del 2,60% per le donne;

     b) a decorrere dal 1° gennaio 1984, di un ulteriore 1,38% per gli uomini e del 6,05% per le donne.

     20. Le riduzioni contributive di cui al precedente comma si applicano alle imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     21. Per una verifica del fine di cui al comma 19, il governo al termine degli anni 1983 e 1984, esaminerà l'andamento generale dei prezzi al consumo dei prodotti commercializzati, depurandolo dalle variazioni delle imposte indirette e dalle eccedenze, rispetto ai tassi annuali di inflazione programmati, degli aumenti dei prezzi all'ingrosso, delle medie ponderate delle tariffe, prezzi amministrati e controllati e del conto globale del lavoro.

     22. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori, sulla base degli elementi che debbono essere forniti dall'Istat, ed avvalendosi delle risultanze dell'osservatorio dei prezzi e del mercato istituito presso l'unione italiana delle camere di commercio, elabora entro il 15 gennaio del 1984 e del 1985 un rapporto sull'andamento generale dei prezzi e del mercato.

     23. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di quelli del tesoro del bilancio e della programmazione economica, la riduzione di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 19 non ha più luogo, rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1984 e dal 1° gennaio 1985, nel caso in cui l'andamento generale dei prezzi al consumo dei prodotti commercializzati, calcolato secondo quanto indicato dal comma 21, abbia superato il tasso di inflazione programmato per i predetti anni.

     24. Il decreto di cui al precedente comma è emanato entro il 31 gennaio degli anni 1984 e 1985.

     25. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi 19, 20, 21, 22, 23 e 24, valutato in lire 250 miliardi per l'anno finanziario 1983, si provvede con le maggiori entrate di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del presente decreto-legge.

     26. Per l'anno 1983, ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti da imprese agricole individuali o associate che non godono delle agevolazioni contributive di cui agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 41, e successive modificazioni, integrazioni ed estensioni, si applica una ulteriore riduzione del 25 per cento. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 60 miliardi, si fa fronte con le maggiori entrate di cui al precedente primo comma.

 

          Art. 5.

     1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1982 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, semprechè risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato.

     2. In caso contrario viene accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione complessivamente corrisposta, dovuta o accreditata figurativamente nell'anno solare per la retribuzione di cui al comma precedente. I contributi così determinati, ferma restando l'anzianità assicurativa, sono riferiti ad un periodo comprendente tante settimane retribuite, e che hanno dato luogo all'accreditamento figurativo, per quanti sono i contributi medesimi risalendo a ritroso nel tempo, a decorrere dall'ultima settimana lavorativa o accreditata figurativamente compresa nell'anno.

     3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano per i periodi successivi al 31 dicembre 1982, ai fini del diritto alle prestazioni non pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     4. Per l'anno in cui cade la decorrenza della pensione, il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori per il periodo compreso tra il primo giorno dell'anno stesso e la data di decorrenza della pensione si determina applicando le norme di cui ai precedenti commi limitatamente alle settimane comprese nel periodo considerato per le quali sia stata prestata attività lavorativa o che hanno dato luogo all'accreditamento figurativo. Lo stesso criterio si applica per le altre prestazioni previdenziali e assistenziali.

     5. Le disposizioni di cui ai precedenti primo, secondo, terzo e quarto comma del presente articolo non si applicano ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.

     6. A decorrere dal 1° gennaio 1983 il primo ed il secondo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, sono sostituiti dai seguenti:

     "Ai fini del diritto alle prestazioni assicurative a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel corso di un trimestre solare il numero dei contributi settimanali da accreditare al lavoratore è pari a quello delle settimane lavorate o comunque retribuite per le quali risulti versata o dovuta la contribuzione in base al presente decreto semprechè per ciascuna settimana risulti una contribuzione media corrispondente ad un minimo di 24 ore lavorative.

     In caso contrario sarà accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente, arrotondato per eccesso, che si ottiene dividendo la contribuzione complessiva del predetto trimestre solare per l'importo contributivo corrispondente a 24 ore lavorative".

     7. A decorrere dal 1° gennaio 1983 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore a quello della retribuzione media della classe di retribuzione di cui alla tabella F allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, pari o immediatamente inferiore alla retribuzione settimanale determinata ai sensi del primo comma del presente articolo.

     8. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è quello che si ottiene applicando alla retribuzione media di cui al precedente comma le aliquote percentuali in vigore per ciascuna categoria. Per i lavoratori autonomi tale contributo non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri predetti, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo è ragguagliato a mese.

     9. Ai fini dell'accertamento del diritto alle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti degli operai agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, sono stabiliti gli stessi requisiti minimi di contribuzione previsti dalle norme vigenti per i braccianti agricoli non eccezionali uomini.

     10. Per il raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione previsti per il diritto alle pensioni di cui al comma precedente possono essere computati, in favore dei lavoratori agricoli, per ciascun anno, successivamente al 31 dicembre 1982, non più di 156 contributi giornalieri versati o accreditati.

     11. Per la contribuzione relativa a periodi successivi al 31 dicembre 1982 qualora nel corso dell'anno sussista anche contribuzione relativa ad attività lavorativa extra agricola, non potrà valutarsi complessivamente per ciascun anno un numero di settimane superiore a 52.

     12. I contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1° gennaio 1983 in numero inferiore a 156 o a 104 giornate per anno, sono rivalutati, rispettivamente, per i coefficienti 1,50 e 2,23.

     13. Per effetto della rivalutazione di cui al comma precedente non possono comunque essere computati più di 156 contributi giornalieri per ciascun anno.

     14. I lavoratori agricoli che non raggiungono nell'anno il numero minimo di 156 contributi obbligatori giornalieri, possono effettuare versamenti volontari nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ad integrazione di quelli obbligatori fino alla concorrenza del predetto numero.

 

          Art. 6.

     1. Ai lavoratori, pubblici e privati, con contratto a tempo determinato, i trattamenti economici e le indennità economiche di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dalle vigenti disposizioni.

     2. Non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

     3. Nel caso in cui il lavoratore nei dodici mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a trenta giorni il trattamento economico e l'indennità economica di malattia sono concessi per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare; nel suddetto caso l'indennità economica di malattia è corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro, direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si computa ai fini del limite massimo delle giornate indennizzabili.

     5. Il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore alle proprie dipendenze. Le indennità relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     6. I lavoratori agricoli iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'art. 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondente a quello risultante dall'anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima previsti in materia.

     7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai marittimi assistiti ai sensi del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1938, n. 831. Le disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai lavoratori dello spettacolo, assistiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni.

     8. Ai fini del presente articolo i periodi di godimento del trattamento di cassa integrazione guadagni e di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio sono assimilati ai periodi di lavoro.

     9. Ai fini dei controlli sullo stato di salute dei soggetti aventi titolo alle prestazioni economiche di malattia, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla predisposizione degli schemi-tipo di convenzione di cui all'art. 8-bis del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1981, n. 331, nei casi in cui gli schemi suddetti non siano stati elaborati d'intesa fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le regioni entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge.

     10. Entro i trenta giorni successivi all'adesione delle convenzioni, le unità sanitarie locali predispongono un servizio idoneo ad assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilità, il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti preliminari al controllo stesso anche mediante personale non medico, nonchè un servizio per visite collegiali presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici.

     11. L'omesso apprestamento del servizio entro il termine prefissato comporta l'immediata nomina di un commissario che provvede entro i successivi trenta giorni.

     12. Per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli Ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli Istituti previdenziali e i datori di lavoro.

     13. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici e il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per la disciplina e l'attuazione dei controlli secondo i criteri di cui al comma 10 del presente articolo ed i compensi spettanti ai medici.

     14. Qualora il lavoratore risulti assente alle visite di controllo, decade dal diritto alla relativa indennità economica per l'intero periodo di malattia.

 

          Art. 7.

     1. A decorrere dal 1° aprile 1983, l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonchè delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e dell'assicurazione integrativa gestita dall'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, non spetta ai soggetti che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Dal computo dei redditi è escluso il reddito della casa di abitazione. Non concorre alla formazione dei redditi predetti l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo.

     2. Qualora il reddito complessivo risulti inferiore all'anzidetto limite, l'integrazione al minimo è riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso.

     3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione e inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, semprechè non risultino superati i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione.

     4. Per l'accertamento del reddito di cui al primo comma gli interessati devono presentare annualmente alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

     5. Le pensioni aventi decorrenza anteriore al 31 marzo 1983, nel caso in cui il titolare possegga redditi superiori ai limiti di cui ai precedenti commi, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto, limitatamente alla misura del trattamento minimo vigente a tale data, e sono soggette alla disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni inferiori al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

     6. I titolari di pensione integrata al trattamento minimo avente decorrenza anteriore al 31 marzo 1983 hanno l'obbligo di presentare, entro i termini e con le modalità indicate dalle gestioni previdenziali competenti, una dichiarazione da cui risulti l'ammontare annuo del reddito proprio.

     7. Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo liquidata con decorrenza anteriore al 31 marzo 1983, i quali superino i limiti di reddito di cui ai precedenti commi successivamente alla data predetta. In tali casi, agli interessati è conservato l'importo del trattamento minimo in essere, che viene assoggettato alla disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni inferiori al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

     8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pensioni ai superstiti con più titolari.

     9. Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a sè o ad altri la corresponsione dell'integrazione al minimo non spettante è tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, ancorchè il fatto costituisca reato.

     10. Nei casi in cui risulti che l'integrazione al trattamento minimo sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, l'integrazione stessa sarà annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata potrà essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

     11. Le gestioni previdenziali potranno procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente.

 

Titolo II

MISURE URGENTI IN MATERIA SANITARIA

 

          Art. 8.

     1. In attuazione dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanità approva entro il 15 aprile 1983, con proprio decreto, il prontuario terapeutico, basato sulla semplicità e chiarezza nella classificazione, che comprende i farmaci prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale individuati in base al criterio della efficacia terapeutica e della economicità del prodotto.

     2. Nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale deve essere previsto apposito elenco di farmaci destinati al trattamento delle situazioni patologiche di urgenza, delle malattie ad alto rischio, delle gravi condizioni o sindromi morbose che esigono terapia di lunga durata, nonchè alle cure necessarie per assicurare la sopravvivenza nelle malattie croniche, per i quali non è dovuta alcuna quota di partecipazione.

     3. Gli utenti del Servizio sanitario nazionale che richiedano la erogazione degli altri farmaci diversi da quelli di cui al comma precedente compresi nel prontuario terapeutico sono tenuti a versare al farmacista all'atto del prelievo dei farmaci e con arrotondamento alle 100 lire superiori:

     a) una quota di partecipazione del 15 per cento del prezzo di vendita al pubblico per i suddetti farmaci, esclusi gli antibiotici e i chemioterapici;

     b) una quota fissa di L. 1.000 per ogni ricetta, ivi comprese quelle prescriventi antibiotici e chemioterapici.

     4. La quota di partecipazione alle spese di cui alla lettera a) del comma precedente non può superare L. 10.000 per ricetta.

     5. Sono inseriti nel prontuario terapeutico, quali farmaci prescrivibili con onere a totale carico del Servizio sanitario nazionale, i prodotti galenici officinali per uso umano di cui all'elenco-indice del "Formulario nazionale", allegato al decreto del Ministro della sanità 26 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 20 luglio 1981, e successivi aggiornamenti, nonchè i preparati tradizionali di derivazione magistrale e di uso consolidato compresi nell'elenco di cui all'allegato A al decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 12 agosto 1982 ed eventuali modificazioni.

     6. I farmaci previsti nel comma precedente sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale dalla data di applicazione dei premi prezzi ad essi relativi determinati dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP). Il CIP è tenuto ad emanare tali prezzi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i farmaci dei quali gli elenchi di cui al comma precedente non specificano il dosaggio e la confezione, i predetti elementi sono stabiliti, ai fini dell'inclusione dei farmaci medesimi nel prontuario terapeutico, dal comitato previsto dall'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Quando gli elenchi di cui al comma precedente prevedono più confezioni per un medesimo farmaco, il predetto comitato può limitare ad una sola di esse l'inclusione nel prontuario terapeutico.

     7. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio prevista dall'art. 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, è fissata al 20 per cento con il limite minimo di L. 1000 e massimo di L. 20.000 per ogni prestazione. In caso di prestazioni plurime contenute in un'unica prescrizione, il limite massimo di partecipazione alla spesa per il complesso delle prestazioni stesse è fissato in L. 45.000.

 

          Art. 9.

     1. Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all'art. 8 gli utenti del Servizio sanitario nazionale che abbiano dichiarato nell'anno precedente un reddito personale imponibile ai fini IRPEF non superiore a L. 4.500.000 o appartengano a famiglia i cui componenti, compreso l'assistito, abbiano dichiarato in detto anno redditi imponibili ai fini dell'IRPEF per un importo complessivo non superiore a L. 4.000.000 aumentato di L. 500.000 per ogni componente oltre il dichiarante.

     2. Sono esentati altresì i grandi invalidi di guerra e di servizio, i grandi invalidi del lavoro ed i mutilati e gli invalidi civili nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, nonchè i ciechi assoluti ed i sordomuti assoluti.

     3. Restano in vigore, ai fini delle esenzioni di cui ai commi precedenti, le disposizioni dell'art. 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, non modificate dal presente articolo.

     4. Gli estremi del documento previsto dall'art. 12, ottavo comma della legge 26 aprile 1982, n. 181, attestante il diritto all'esenzione di cui ai commi precedenti, sono riportati dal medico sulla prescrizione.

     5. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, può, ai fini della prevenzione e della cura di forme morbose di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la tutela della salute pubblica, prevedere che soggetti diversi da quelli suindicati siano esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio.

     6. Sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa farmaceutica ed alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio i lavoratori soggetti alla tutela assicurativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, che necessitano di cure prescritte da medici di strutture pubbliche o convenzionate, in dipendenza di infortuni sul lavoro o di malattie professionali, dichiarati sotto la propria responsabilità dai lavoratori ai medici medesimi.

     7. Le amministrazioni che gestiscono l'assicurazione obbligatoria di cui al precedente comma rimborsano al fondo sanitario nazionale gli oneri relativi, mediante un contributo nella misura e secondo le modalità determinate annualmente con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

     8. L'unità sanitaria locale verifica la validità di almeno il tre per cento delle autocertificazioni di cui alle disposizioni dell'art. 12, nono comma, lettera a), della legge 26 aprile 1982, n. 181, nonchè delle dichiarazioni rese ai medici ai sensi del precedente sesto comma.

     9. Nell'ambito dei controlli sistematici di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1982, n. 526, l'unità sanitaria locale è tenuta ad effettuare indagini a campione con frequenza annuale sulle prescrizioni farmaceutiche rilasciate dai medici convenzionati, comunicandone i risultati al Ministero della sanità ed alla regione.

 

          Art. 10.

     1. Il Ministro della sanità, con la procedura di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, approva con proprio decreto, con periodicità quadrimestrale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'aggiornamento e l'integrazione del prontuario del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'integrazione, il Ministro della sanità, contestualmente all'emanazione del decreto di registrazione, avvia la procedura prevista dall'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     2. Il Consiglio sanitario nazionale è tenuto ad esprimere il parere entro un mese dalla richiesta del Ministro della sanità. Trascorso tale termine il parere si intende espresso in senso conforme alla proposta del comitato.

     3. Con la stessa procedura di cui al primo comma, il Ministro della sanità individua, sulla base della scarsa rilevanza medico-sociale, i settori terapeutici i cui farmaci, ivi compresi i galenici, siano da escludere dal prontuario del Servizio sanitario nazionale.

     4. Con il decreto di approvazione del prontuario terapeutico sono altresì stabilite le modalità per l'indicazione, sulle fustelle o bollini autoadesivi e sulle confezioni, della partecipazione alla spesa da parte degli assistiti ovvero l'indicazione della esenzione dalla partecipazione stessa.

     5. Il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati deve essere riportato, oltre che sul fustellato o bollino autoadesivo, anche in altra parte della confezione.

     6. Fino al termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del prontuario terapeutico, le scorte di specialità medicinali giacenti presso l'industria, i grossisti e le farmacie, possono essere esitate senza l'adempimento di cui ai commi precedenti. In tale periodo le farmacie indicheranno sulla ricetta le quote di partecipazione alla spesa percepite.

     7. Trascorso tale termine l'indicazione della partecipazione dovrà essere apposta, secondo modalità previste dal decreto medesimo, sulle scorte residue, dalla industria, dai grossisti e dalle farmacie mediante sovrastampa indelebile o bollino trasparente autoadesivo da sovrapporre alla fustella o etichetta originale, in modo da identificare chiaramente la denominazione del prodotto ivi stampato.

     8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della sanità, al fine di assicurare il rigoroso controllo della spesa sanitaria mediante l'acquisizione sistematica di dati quantitativi e qualitativi, adotta disposizione per la codifica delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati nonchè per l'impiego nelle relative confezioni di fustelle o bollini autoadesivi a lettura automatica.

     9. Per le medesime finalità ed in connessione alla applicazione della disciplina di cui al comma precedente, il Ministro della sanità è altresì autorizzato ad emanare disposizioni per:

     a) l'adozione nel Servizio sanitario nazionale di ricettari unici standardizzati e a lettura automatica;

     b) la razionalizzazione delle modalità secondo le quali il prezzo delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati nonchè la quota a carico dell'assistito, debbono essere indicati sulle relative confezioni;

     c) l'eventuale estensione delle tecniche di codifica e di fustellatura agli altri prodotti e presidi comunque erogati a carico del Servizio sanitario nazionale.

     10. Il numero d'ordine 3 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

     11. Le tasse annuali previste nell'allegato sono dovute anche se non sono state corrisposte le correlative tasse di rilascio, perchè non dovute in base alle disposizioni al momento vigenti.

     12. Per il 1983, coloro che hanno ottenuto le autorizzazioni in data anteriore al 1° gennaio 1983 dovranno corrispondere le tasse annuali o i conguagli, fino a concorrenza delle somme dovute, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

          Art. 11.

     1. Per la trattazione di questioni concernenti i prezzi dei medicinali il Ministro della sanità partecipa, in qualità di componente, alle sedute del Comitato interministeriale dei prezzi di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363. Per la trattazione delle medesime questioni, alle sedute della Commissione centrale prezzi di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo partecipa, in qualità di componente, un rappresentante del Ministero della sanità. Nei casi di assenza o impedimento il titolare è sostituito dal supplente.

     2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Comitato interministeriale dei prezzi approva, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta congiunta dei Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 29 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, un nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali prodotti industrialmente, che sarà applicato dallo stesso comitato per la fissazione del prezzo dei singoli medicinali.

     3. Il Ministro della sanità presenta annualmente al parlamento una relazione sull'applicazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali.

 

          Art. 12.

     1. Fino all'approvazione del piano sanitario nazionale sono sospesi i finanziamenti destinati all'ampliamento delle strutture edilizie ospedaliere nelle regioni che hanno una dotazione superiore ai sei posti letto per mille abitanti.

     2. Per le strutture ospedaliere in corso di costruzione, quali che siano le amministrazioni pubbliche finanziatrici, la prosecuzione dei lavori e la erogazione dei relativi finanziamenti è legata alla loro compatibilità con la realizzazione degli obiettivi stabiliti nei provvedimenti di cui al successivo comma.

     3. Le regioni definiscono, anche con provvedimenti a stralcio dei rispettivi piani sanitari regionali, misure che prevedano in particolare il ridimensionamento, l'accorpamento e la riconversione, sulla base delle esigenze territoriali, degli ospedali, loro divisioni, sezioni e servizi, per i quali l'indice di utilizzazione dei posti letto è inferiore al cinquanta per cento. In particolare le regioni che hanno una dotazione di posti letto superiore di un terzo a quella indicata nel primo comma definiscono, con lo stesso provvedimento, misure di riconversione programmata di parte dei presidi ospedalieri in altre strutture sanitarie, secondo le esigenze territoriali anche con riferimento all'obiettivo della riduzione del ricorso al ricovero ospedaliero. Tali misure di riconversione devono concludersi, sulla base degli obiettivi fissati, entro il 31 dicembre 1985.

     4. All'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo modificato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

     "In caso di mancato o ritardato invio alle regioni, da parte delle unità sanitarie locali, dei dati di cui al secondo comma del precedente art. 50, le quote di cui al precedente comma vengono trasferite alle unità sanitarie locali in misura uguale alle corrispondenti quote dell'esercizio precedente".

     5. In deroga all'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano nonchè le unità sanitarie locali sono autorizzate a trattenere le somme di cui alle lettere b), c) ed e) del medesimo articolo per gli anni 1983 e precedenti. Le predette somme sono utilizzate per le quote fino al 31 dicembre 1982 a copertura degli eventuali disavanzi d'esercizio sul fondo sanitario e, per il 1983, nel limite della metà, ad integrazione dello stanziamento di competenza, per la provvista di apparecchiature ed attrezzature tecniche e scientifiche, nell'ambito del piano triennale di investimenti previsto dal bilancio pluriennale dello Stato.

 

          Art. 13.

     1. Fino al 31 dicembre 1983 l'assistenza sanitaria integrativa e le prestazioni previste in favore degli assicurati all'INPS e all'INAIL restano disciplinate dalle disposizioni del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 98, salvo quanto previsto nei commi successivi.

     2. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative connesse a stati patologici in atto, su motivata prescrizione di un medico specialista dell'unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INPS e dall'INAIL, su motivata prescrizione dei medici dei predetti istituti.

     3. I congedi straordinari, le aspettative per infermità, i permessi per malattia comunque denominati, concessi per fruire delle prestazioni di cui al comma precedente, non possono superare il periodo di quindici giorni l'anno anche per i soggetti di cui all'art. 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     4. Tra i periodi concessi ai sensi dei commi precedenti e congedi ordinari e ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni.

     5. I congedi straordinari, le aspettative per infermità e i permessi per malattia, di cui ai commi precedenti, non possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche, psammoterapiche e similari.

     6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a proseguire, fino al definitivo passaggio alle unità sanitarie locali territorialmente competenti, l'attività terapeutica presso gli stabilimenti termali di cui al terzo comma dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Restano ferme le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 52 della citata legge.

 

          Art. 14.

     1. La norma di cui all'art. 3, primo comma, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, va interpretata nel senso che obbligati al pagamento del contributo sociale di malattia di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni, sono i soggetti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali, di cui all'art. 2229 del codice civile, che esercitano effettivamente la libera professione, anche se lavoratori dipendenti o titolari di pensione, ad eccezione di quelli appartenenti a categorie professionali per le quali non erano istituite, prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, apposite casse o gestioni per l'assicurazione di malattia.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1983 i liberi professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali di cui all'art. 2229 del codice civile, che esercitano effettivamente la libera professione, anche se lavoratori dipendenti o titolari di pensione, sono tenuti al pagamento del contributo sociale di malattia nelle misure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 15.

     1. Fermi rimanendo i residui attivi e passivi che i soppressi enti, casse mutue anche aziendali - escluse le affidatarie - e gestioni di assistenza malattia espongono alla data di entrata in vigore del presente decreto nei confronti della Direzione generale degli istituti di previdenza e/o della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, ivi comprese le sezioni autonome e speciali istituite presso la stessa, sono estinti i residui crediti e debiti che le gestioni di liquidazione dei menzionati enti soppressi - assunte ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro - espongono nei confronti dello Stato.

     2. Le disposizioni di cui al precedente comma si estendono anche a tutte le gestioni di liquidazione degli enti soppressi, comunque affidate allo stesso speciale ufficio liquidazioni.

     3. Sono, altresì, estinti tutti i rapporti di debito e credito esposti fra di loro dagli enti soppressi, alla cui liquidazione provvede il predetto speciale ufficio liquidazioni.

     4. Le disposizioni di cui al primo e secondo comma non trovano applicazione nei confronti dei debiti e dei crediti che gli enti soppressi espongono verso terzi nella situazione patrimoniale presentata allo speciale ufficio liquidazioni all'atto delle consegne.

 

Titolo III

MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA NEL SETTORE PUBBLICO

 

          Art. 16.

     Per l'anno 1983 sono infruttiferi i conti correnti, liberi o vincolati aperti presso la tesoreria centrale dello Stato, nonchè le contabilità speciali aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato a favore delle provincie e dei comuni.

 

          Art. 17.

     L'autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi contenuta nel primo comma dell'art. 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1983 solo per lire 310 miliardi. La restante somma di lire 190 miliardi sarà iscritta nel medesimo stato di previsione per il 1984.

 

          Art. 18.

     1. Limitatamente all'anno scolastico 1983-84, nelle scuole di ogni ordine e grado non si dà luogo a nuove istituzioni nè ad altre iniziative di espansione scolastica che possano comportare comunque in ambito nazionale o in ambito provinciale a seconda che trattasi rispettivamente di ruoli nazionali o ruoli provinciali un aumento del numero delle classi funzionanti all'inizio dell'anno scolastico 1982-83.

     2. Ai fini di cui al precedente comma si può derogare ai limiti numerici di alunni previsti dalle vigenti disposizioni per la costituzione di ciascuna classe, sulla base di apposite istruzioni che saranno impartite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

     3. Nel limite dei posti della dotazione aggiuntiva coperti a seguito dell'espletamento del concorso indetto ai sensi dell'art. 20 della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere istituite sezioni di scuola materna statale nelle aree di maggiore necessità.

     4. Il conferimento delle supplenze è consentito subordinatamente alla completa utilizzazione del personale delle dotazioni organiche aggiuntive a norma dell'art. 14, ultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, da effettuarsi prima delle operazioni di sostituzione previste dallo stesso art. 14, lettera f) e, comunque, alla completa utilizzazione del personale che risulti in situazione soprannumeraria.

 

          Art. 19.

     1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, per il personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale obbligatorio di servizio previsto dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente, per la scuola elementare e per la scuola secondaria ed artistica, e dall'art. 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463, per la scuola materna, è dovuta in proporzione, analogamente a quanto previsto dall'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     2. La disposizione di cui al precedente comma si applica a tutti i rapporti di lavoro, con orario settimanale di servizio di durata inferiore a quello normalmente previsto per la categoria, che, secondo le disposizioni vigenti, danno titolo alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale.

     3. A decorrere dall'11 gennaio 1983, in deroga alle vigenti disposizioni e fino a quando non sarà diversamente stabilito, la retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo conferite e quale sia la loro durata, con esclusione di quelle di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, spetta limitatamente alla durata effettiva della supplenza.

 

          Art. 20.

     1. L'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è abrogato nella parte in cui prevede la possibilità di concedere l'esonero dai normali obblighi di servizio, fermo restando soltanto quello previsto per la partecipazione, per non più di cinque giorni nell'anno scolastico, a convegni di studio di particolare rilevanza, organizzati da associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente, nonchè per la partecipazione a commissioni giudicatrici, per il tempo strettamente necessario, che non può eccedere di volta in volta il limite massimo di sei giorni e complessivamente quello di diciotto giorni nell'anno scolastico, e secondo modalità e criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione che assicurino in ogni caso il carattere continuativo dell'utilizzazione del personale predetto nelle commissioni stesse. Resta ferma altresì la concessione dell'esonero dai normali obblighi di servizio nel caso di borse di studio previste da accordi internazionali. Gli altri esoneri dall'insegnamento già autorizzati cessano alla data fissata dal provvedimento autorizzativo.

     2. Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell'insegnamento, possono essere concessi, per una durata non superiore a 30 giorni in ciascun anno scolastico, esoneri dai normali obblighi di servizio, senza diritto alla corresponsione degli assegni e con salvezza di ogni altro diritto, al personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche per lo svolgimento di attività artistiche e agli insegnanti di educazione fisica, su richiesta del C.O.N.I., per particolari esigenze di attività tecnico-sportiva.

     3. L'utilizzazione di personale prevista dall'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, è ridotta, fino all'anno scolastico 1986-87, a non più di 300 unità.

 

          Art. 21.

     1. L'inclusione dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, nella retribuzione imponibile ai fini della contribuzione per l'assistenza sanitaria, disposta dal terzo comma dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, è da intendersi riferita a tutti i pubblici dipendenti cui venga corrisposta l'indennità integrativa speciale suddetta.

     2. Ai soli fini della eventuale regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica il termine di prescrizione quinquennale.

 

          Art. 22.

     Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dalla applicazione dei decreti-legge 10 gennaio 1983, numeri 1 e 2 e degli articoli 3 e 4, terzo comma, del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 3.

 

          Art. 23.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

     Allegato

     Note:

     L'autorizzazione a produrre specialità medicinali deve essere richiesta anche dal farmacista proprietario di una officina in diretta comunicazione con la farmacia. Tutte le disposizioni e tasse che si riferiscono alla produzione e al commercio delle specialità medicinali si applicano anche ai prodotti biologici e similari di cui all'art. 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per detti prodotti biologici e similari è dovuta tanto la tassa di produzione quanto quella di registrazione del prodotto, quantunque unico sia il decreto ministeriale di autorizzazione.

     Le tasse per la registrazione (di rilascio e annuale) vanno corrisposte per ogni singola confezione di specialità, di serie o di categoria anche quando la registrazione di più confezioni si effettui con un unico provvedimento. La tassa è dovuta anche per i trasferimenti di registrazione da uno ad altro titolare quando importino mutamenti nell'officina di produzione. Le stesse tasse sono dovute anche in caso di nuova registrazione sanitaria per specialità estere o nazionali variate nella loro composizione. Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio di ogni anno.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. unico della L. 11 novembre 1983, n. 638, restano validi gli atti e i provvedimenti ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione del presente decreto.