§ 77.3.82 - D.P.R. 8 luglio 1980, n. 538.
Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli artigiani, dagli esercenti delle attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:08/07/1980
Numero:538


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° gennaio 1980, i contributi sociali di malattia nonché quelli previsti dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto [...]
Art. 2.      A partire dal 1° gennaio 1981 i contributi di cui al precedente articolo, dovuti in misura fissa, sono aumentati in misura pari al 75 per cento dell'aumento percentuale del costo della vita [...]


§ 77.3.82 - D.P.R. 8 luglio 1980, n. 538.

Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli artigiani, dagli esercenti delle attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti.

(G.U. 10 settembre 1980, n. 248).

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° gennaio 1980, i contributi sociali di malattia nonché quelli previsti dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e dai coltivatori diretti, sono determinati nella misura fissa annua di L. 100.000 per ciascun titolare e familiare coadiutore di impresa artigiana e commerciale e di L. 65.000 per ciascun componente attivo del nucleo familiare dei coltivatori diretti, iscritti, rispettivamente, negli elenchi di cui alle leggi 4 luglio 1959, n. 463, 22 luglio 1966, n. 613 e 26 ottobre 1957, n. 1047.

     E' dovuto altresì dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, un contributo aggiuntivo aziendale pari all'1,50 per cento del reddito d'impresa imponibile ai fini dell'IRPEF relativo all'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, entro il limite del massimale di 20 milioni di lire.

     A decorrere dal 1° gennaio 1980 il contributo sociale di malattia dovuto dai liberi professionisti, di cui all'art. 3, primo comma, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è determinato nella misura capitaria annua di L. 125.000 ed è maggiorato di una quota pari al 4 per cento del reddito derivante dall'attività professionale, assoggettato ai fini dell'IRPEF, entro il limite del massimale di lire 25 milioni [1].

 

          Art. 2.

     A partire dal 1° gennaio 1981 i contributi di cui al precedente articolo, dovuti in misura fissa, sono aumentati in misura pari al 75 per cento dell'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'ISTAT per l'anno precedente ai fini della scala mobile della retribuzione dei lavoratori dell'industria.


[1] Comma già modificato dall'art. 14 della L. 26 aprile 1982, n. 181 e così ulteriormente modificato dall'art. 33 della L. 27 dicembre 1983, n. 730.