§ 80.9.91 - D.Lgs.Lgt. 23 aprile 1946, n. 363.
Modificazioni alla composizione del Comitato interministeriale dei prezzi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:23/04/1946
Numero:363


Sommario
Art. 1.      Il Comitato interministeriale dei prezzi, previsto dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, è presieduto dal Presidente del Consiglio [...]
Art. 2.      La Commissione centrale prezzi, prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, compie le istruttorie che siano ad essa deferite [...]
Art. 3.      Il presidente del Comitato interministeriale dei prezzi può costituire distinte Sottocommissioni per i diversi settori produttivi e per il commercio con l'estero, [...]
Art. 4.      Le funzioni di segretaria della Commissione e delle Sottocommissioni di cui agli articoli 2 e 3 sono assolte da funzionari dello Stato. I servizi di segreteria di detti [...]
Art. 5.      I Comitati provinciali dei prezzi di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, sono composti da rappresentanti designati come segue
Art. 6.      Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Comitato interministeriale indicherà quali dei prezzi massimi di merci e prodotti bloccati o fissati prima [...]
Art. 7.      Nei casi di necessità e di urgenza, il presidente del Comitato interministeriale dei prezzi ha facoltà di provvedere sulle materie indicate nell'art. 4 del decreto [...]
Art. 8.      I poteri del Comitato interministeriale dei prezzi e quelli spettanti ai Ministeri competenti per la disciplina dei consumi e per la determinazione dei prezzi si [...]
Art. 9.      Con successivo decreto saranno stabilite le modalità per la ripartizione tra i Ministeri e gli Enti interessati delle spese relative al funzionamento degli organi [...]
Art. 10.      Restano in vigore le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, che siano compatibili con quelle contenute negli articoli precedenti
Art. 11.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 80.9.91 - D.Lgs.Lgt. 23 aprile 1946, n. 363.

Modificazioni alla composizione del Comitato interministeriale dei prezzi.

(G.U. 29 maggio 1946, n. 124)

 

 

     Art. 1.

     Il Comitato interministeriale dei prezzi, previsto dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto:

     del Ministro per le finanze;

     del Ministro per il tesoro;

     del Ministro per l'agricoltura e foreste;

     del Ministro per i trasporti;

     del Ministro per l'industria e il commercio;

     del Ministro per i lavori pubblici;

     del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

     del Ministro per il commercio estero;

     dell'Alto Commissario per l'alimentazione;

     di tre esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

     Il presidente può delegare le sue funzioni, in tutto o in parte, al Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio.

 

          Art. 2.

     La Commissione centrale prezzi, prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, compie le istruttorie che siano ad essa deferite dal Comitato interministeriale dei prezzi, e può, anche di sua iniziativa, fare proposte al Comitato stesso nelle materie indicate all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.

     Essa è composta di:

     un rappresentante del Ministero dell'interno;

     un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

     un rappresentante del Ministero delle finanze;

     un rappresentante del Ministero del tesoro;

     due rappresentanti del Ministero dei trasporti;

     due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio;

     un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     un rappresentante del Ministero del commercio estero;

     un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

     un rappresentante dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

     un rappresentante dell'Istituto commercio estero;

     un rappresentante dell'Istituto centrale di statistica;

     un rappresentante dei datori ed un rappresentante dei prestatori d'opera dell'industria, del commercio e dell'agricoltura;

     del segretario del Comitato interministeriale dei prezzi.

     Il presidente della Commissione centrale prezzi è nominato con decreto del presidente del Comitato interministeriale dei prezzi.

 

          Art. 3.

     Il presidente del Comitato interministeriale dei prezzi può costituire distinte Sottocommissioni per i diversi settori produttivi e per il commercio con l'estero, chiamando a far parte di ciascuna di esse anche persone estranee alla Commissione centrale dei prezzi, che abbiano particolare competenza nelle materie in discussione.

     La Sottocommissione per il commercio estero assolve i compiti relativi alla determinazione dei prezzi delle merci che gli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, demandano alla Commissione centrale per le importazioni e le esportazioni.

     Qualora per l'attuazione dei compiti previsti nel primo comma dell'art. 2 si renda necessario costituire Sottocommissioni in altre sedi, esse saranno composte dei funzionari degli uffici periferici delle Amministrazioni rappresentate nella Commissione centrale prezzi, di esperti e di rappresentanti di ciascuna delle categorie interessate dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera.

 

          Art. 4.

     Le funzioni di segretaria della Commissione e delle Sottocommissioni di cui agli articoli 2 e 3 sono assolte da funzionari dello Stato. I servizi di segreteria di detti organi sono assolti da uffici composti:

     a) da funzionari dello Stato;

     b) da esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella sua qualità di presidente del Comitato, con le modalità ed il trattamento di cui all'art. 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni. Qualora gli esperti appartengano ad un'amministrazione pubblica non statale, resta fermo il trattamento organicamente in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, esclusa l'attribuzione di qualsiasi altro diverso trattamento;

     c) da personale non di ruolo, in servizio presso gli organi assorbiti o già svolgenti funzioni analoghe. Al detto personale si applicano le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico contenute nel regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni [1].

     I dipendenti dello Stato distaccati presso il Comitato per assolvere i compiti di segretario o di addetti ai servizi di segreteria, vengono collocati nella posizione di comando [2] .

     L'onere per il trattamento economico od ogni altro assegno relativo al personale statale comandato, e quello per il trattamento dovuto al personale esperto appartenente ad amministrazioni pubbliche non statali, passano a carico dei fondi previsti per il funzionamento del Comitato interministeriale dei prezzi [3] .

     I contingenti del personale comandato, degli esperti e del personale non di ruolo, saranno determinati per gruppi, gradi e categorie, e periodicamente revisionati, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro [4] .

     Agli esperti di cui all'art. 1 ed ai componenti la Commissione centrale prezzi e le Sottocommissioni previste dal precedente articolo ed ai relativi segretari nonchè al segretario del Comitato interministeriale dei prezzi, sono concessi i gettoni di presenza previsti dal regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 e successive modificazioni ed integrazioni. La relativa spesa graverà sul capitolo 101-bis del bilancio del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio 1945-1946 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

 

          Art. 5.

     I Comitati provinciali dei prezzi di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, sono composti da rappresentanti designati come segue:

     uno per l'industria, uno per il commercio e uno per l'agricoltura, designati dalla locale Camera di commercio, industria e agricoltura;

     tre per i prestatori d'opera, dell'industria, del commercio e dell'agricoltura designati dal locale Ufficio provinciale del lavoro.

     Fanno inoltre parte dei Comitati provinciali:

     un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro;

     un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro;

     un funzionario dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;

     un funzionario della sezione provinciale dell'alimentazione;

     un funzionario del locale ufficio del Genio civile;

     un funzionario dell'Intendenza di finanza;

     un rappresentante del Comune capoluogo di provincia.

     Per la trattazione di particolari questioni il Comitato può avvalersi dell'opera di esperti.

     Agli esperti ed ai componenti i Comitati provinciali dei prezzi verranno corrisposti i gettoni di presenza nella stessa misura indicata all'art. 4.

 

          Art. 6.

     Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Comitato interministeriale indicherà quali dei prezzi massimi di merci e prodotti bloccati o fissati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, debbono continuare ad avere applicazione.

     Le determinazioni predette sono pubblicate nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno ed hanno effetto dalla data di tale pubblicazione.

     Decorso il termine indicato nel primo comma, le merci e i prodotti i cui prezzi non siano stati regolati si considerano di libera contrattazione fino a successiva determinazione.

 

          Art. 7.

     Nei casi di necessità e di urgenza, il presidente del Comitato interministeriale dei prezzi ha facoltà di provvedere sulle materie indicate nell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, senza sentire il Comitato stesso, al quale comunicherà però i provvedimenti adottati nella prima adunanza successiva alla pubblicazione di essi.

     Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, il presidente provvede sentita la Commissione centrale dei prezzi.

 

          Art. 8.

     I poteri del Comitato interministeriale dei prezzi e quelli spettanti ai Ministeri competenti per la disciplina dei consumi e per la determinazione dei prezzi si esercitano anche per la Sicilia e la Sardegna, salvo che nei provvedimenti relativi non sia diversamente disposto.

 

          Art. 9.

     Con successivo decreto saranno stabilite le modalità per la ripartizione tra i Ministeri e gli Enti interessati delle spese relative al funzionamento degli organi indicati nel presente decreto.

     Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni al bilancio dello Stato per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 10.

     Restano in vigore le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, che siano compatibili con quelle contenute negli articoli precedenti.

 

          Art. 11.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".

 


[1]  Lettera sostituita dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 22 aprile 1947, n. 283 e così modificata da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 14 giugno 1947, n. 133.

[2]  Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 22 aprile 1947, n. 283.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 22 aprile 1947, n. 283.

[4]  Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 22 aprile 1947, n. 283.