§ 22.6.9 - D.Lgs.Lgt. 28 maggio 1945, n. 370.
Norme circa le importazioni e le esportazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.6 esportazioni e importazioni
Data:28/05/1945
Numero:370


Sommario
Art. 1.      Nei casi in cui i Governi alleati forniscono merci al Governo italiano, o direttamente o per il tramite di loro uffici od enti a tale fine delegati, le merci stesse sono prese in consegna, per [...]
Art. 2.      Nei casi in cui il Governo italiano effettua forniture ai Governi alleati o ad uffici ed enti da essi delegati, le merci da esportare sono acquistate, per conto e nell'interesse dello Stato, [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Gli atti ed i contratti con i quali l'Istituto nazionale per il commercio estero provvede all'acquisto delle merci di cui al presente decreto non sono soggetti a registrazione né ad imposta di [...]
Art. 5.      E' istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro una Commissione interministeriale per le importazioni e le esportazioni, composta del Sottosegretario per l'industria [...]
Art. 6.      La Commissione esamina i problemi relativi alla disciplina e alla organizzazione delle importazioni e delle esportazioni e propone al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e alle [...]
Art. 7.      Nei casi di urgenza, le funzioni della Commissione, e particolarmente quelle di cui al secondo comma dell'art. 6, sono esercitate da un comitato presieduto dal presidente della Commissione [...]
Art. 8.      L'Istituto nazionale per il commercio estero è autorizzato a porre a carico delle imprese, degli organismi o degli enti indicati nell'art. 1 e dei venditori delle merci da fornire agli Alleati a [...]
Art. 9.      L'Istituto nazionale per il commercio estero, per quanto concerne l'esecuzione dei compiti ad esso attribuiti con il presente decreto è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, [...]


§ 22.6.9 - D.Lgs.Lgt. 28 maggio 1945, n. 370. [1]

Norme circa le importazioni e le esportazioni.

(G.U. 17 luglio 1945, n. 85).

 

Art. 1.

     Nei casi in cui i Governi alleati forniscono merci al Governo italiano, o direttamente o per il tramite di loro uffici od enti a tale fine delegati, le merci stesse sono prese in consegna, per conto o nell'interesse dello Stato, dall'Istituto nazionale per il commercio estero, il quale ritira i relativi documenti, contabilizza le singole partite e dà scarico alle competenti autorità alleate delle merci ricevute.

     L'Istituto trasferisce le merci, previste nel comma precedente, alle imprese, agli organismi o agli enti che debbono utilizzarle o distribuirle e che sono all'uopo designati, in conformità ai criteri di massima fissati dalla commissione prevista nell'art. 5, dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e dalle altre amministrazioni interessate, per la parte che riguarda la rispettiva competenza.

     Le imprese, gli organismi e gli enti indicati nel comma precedente devono osservare, nella destinazione delle merci ricevute, le disposizioni impartite dalle amministrazioni interessate.

     Resta ferma la competenza dell'Ufficio italiano dei cambi, per quanto concerne i mezzi di pagamento all'estero.

 

     Art. 2.

     Nei casi in cui il Governo italiano effettua forniture ai Governi alleati o ad uffici ed enti da essi delegati, le merci da esportare sono acquistate, per conto e nell'interesse dello Stato, dall'Istituto nazionale per il commercio estero, secondo le istruzioni impartite dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, ed in conformità ai criteri di massima fissati dalla commissione prevista nell'art. 5.

 

     Art. 3. [2]

     Gli atti e i contratti che l'Istituto nazionale commercio estero deve concludere, sia per il trasferimento delle merci ricevute dai Governi Alleati, sia per l'acquisto delle merci da esportare per forniture ai Governi Alleati stessi ed i prezzi relativi, sono sottoposti all'approvazione del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero dell'industria e commercio e, per i prodotti alimentari, della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Alto Commissario per l'alimentazione), sentita la Commissione prevista dall'art. 5 o, nei casi di urgenza, il Comitato di cui all'art. 7.

 

     Art. 4.

     Gli atti ed i contratti con i quali l'Istituto nazionale per il commercio estero provvede all'acquisto delle merci di cui al presente decreto non sono soggetti a registrazione né ad imposta di registro.

     L'Istituto regolerà direttamente con l'Amministrazione finanziaria il pagamento dei diritti che, in base agli accertamenti degli uffici doganali, fossero dovuti sulle merci importate ed esportate, a norma del presente decreto.

 

     Art. 5.

     E' istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro una Commissione interministeriale per le importazioni e le esportazioni, composta del Sottosegretario per l'industria e il commercio, che la presiede, e dei Sottosegretari per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, dell'Alto Commissario per l'alimentazione, di un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero, e di un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi.

     Alle riunioni della Commissione intervengono altresì i capi dei servizi delle predette amministrazioni, in relazione agli affari iscritti all'ordine del giorno.

     Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni della Commissione, su invito del presidente, rappresentanti di altre Amministrazioni dello Stato, nonché persone esperte appartenenti alle categorie interessate alle importazioni e alle esportazioni.

     La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario di gruppo A e di grado non inferiore al 6°, addetto alla Direzione generale per il commercio estero del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

 

     Art. 6.

     La Commissione esamina i problemi relativi alla disciplina e alla organizzazione delle importazioni e delle esportazioni e propone al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e alle altre amministrazioni interessate i provvedimenti da adottare in materia.

     La Commissione dà inoltre il proprio parere sugli atti e contratti che l'Istituto nazionale per il commercio estero deve concludere a norma dell'art. 3 e sui mezzi relativi.

 

     Art. 7.

     Nei casi di urgenza, le funzioni della Commissione, e particolarmente quelle di cui al secondo comma dell'art. 6, sono esercitate da un comitato presieduto dal presidente della Commissione stessa e composto dei rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, del Ministero del tesoro, dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, dell'Istituto nazionale per il commercio estero, e del segretario del Comitato interministeriale dei prezzi, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.

     Alle riunioni del Comitato interverranno rappresentanti delle altre amministrazioni interessate per le questioni da trattare.

 

     Art. 8.

     L'Istituto nazionale per il commercio estero è autorizzato a porre a carico delle imprese, degli organismi o degli enti indicati nell'art. 1 e dei venditori delle merci da fornire agli Alleati a norma dell'art. 2, una commissione del 0,50 per cento da calcolarsi sul prezzo base, salvo revisione annuale da parte dei Ministri per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro.

 

     Art. 9.

     L'Istituto nazionale per il commercio estero, per quanto concerne l'esecuzione dei compiti ad esso attribuiti con il presente decreto è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, e del Ministero del tesoro.

 


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 586.