§ 22.6.11 - D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 586.
Regolazione dei pagamenti in dipendenza delle importazioni e delle esportazioni da e verso i Paesi Alleati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.6 esportazioni e importazioni
Data:12/04/1946
Numero:586


Sommario
Art. 1.      Le merci fornite dai Governi Alleati al Governo Italiano e prese in consegna dall'Istituto nazionale commercio estero (I.C.E.) non possono essere cedute agli assegnatari direttamente [...]
Art. 2.      Alle spese commerciali (trasporto, custodia, assicurazione, commissione a favore dell'I.C.E., ecc.), comunque derivanti dall'adempimento delle operazioni relative alle merci suddette, compresi i [...]
Art. 3.      Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno disciplinate le gestioni degli enti e delle aziende incaricati della distribuzione delle merci fornite dai [...]
Art. 4.      I pagamenti delle somme dovute per le merci acquistate ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, per essere esportate verso i Paesi Alleati, nonché per [...]
Art. 5.      Con la procedura prevista dal precedente art. 4 viene provveduto anche alla regolazione delle somme pagate, fino all'entrata in vigore del presente decreto, dalla Banca d'Italia, in applicazione [...]
Art. 6.      Per le merci acquistate per conto e nell'interesse dello Stato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, l'Istituto nazionale commercio estero tiene [...]
Art. 7.      Per gli adempimenti derivanti dall'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 11 dicembre 1944, n. 446, degli articoli 1e2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. [...]
Art. 8.      Il decreto legislativo luogotenenziale 11 dicembre 1944, n. 446, è abrogato.
Art. 9.      Le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, sono sostituite dalle seguenti:
Art. 10.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato con propri decreti ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione e l'applicazione del presente decreto e a stipulare gli eventuali [...]
Art. 11.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


§ 22.6.11 - D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 586. [1]

Regolazione dei pagamenti in dipendenza delle importazioni e delle esportazioni da e verso i Paesi Alleati.

(G.U. 16 luglio 1946, n. 157).

 

Art. 1.

     Le merci fornite dai Governi Alleati al Governo Italiano e prese in consegna dall'Istituto nazionale commercio estero (I.C.E.) non possono essere cedute agli assegnatari direttamente dall'Istituto stesso, o a mezzo di enti o aziende, incaricati della distribuzione, se non previo pagamento in contanti del relativo prezzo, o, in casi eccezionali, con prestazione di cauzione in titoli dello Stato oppure di fideiussione bancaria.

     L'Istituto nazionale commercio estero può farsi corrispondere dagli enti e dalle aziende incaricati della distribuzione, un prezzo provvisorio, procedendo al conguaglio all'atto della cessione delle merci agli assegnatari.

     Le somme come sopra riscosse dall'Istituto nazionale commercio estero devono essere versate nelle Casse dello Stato.

 

     Art. 2.

     Alle spese commerciali (trasporto, custodia, assicurazione, commissione a favore dell'I.C.E., ecc.), comunque derivanti dall'adempimento delle operazioni relative alle merci suddette, compresi i diritti doganali o oneri erariali, si provvede con ordini di accreditamento a carico di appositi stanziamenti da iscriversi nei bilanci della spesa delle Amministrazioni interessate.

     L'Istituto nazionale commercio estero, gli enti e le aziende a favore dei quali sono emessi gli ordini di accreditamento, assumono la qualifica di enti delegati dall'Amministrazione statale con obbligo di presentare il rendiconto della propria gestione.

 

     Art. 3.

     Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno disciplinate le gestioni degli enti e delle aziende incaricati della distribuzione delle merci fornite dai Governi Alleati al Governo Italiano.

 

     Art. 4.

     I pagamenti delle somme dovute per le merci acquistate ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, per essere esportate verso i Paesi Alleati, nonché per le lavorazioni in commissione per conto dei Governi degli Alleati, sono effettuati dall'Istituto nazionale commercio estero.

     Allo scopo sopraindicato, è autorizzato, a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio estero, l'emissione di ordini di accreditamento a favore dell'Istituto nazionale commercio estero.

     A carico dello stesso capitolo è altresì autorizzata l'emissione di ordini di accreditamento a favore dell'Istituto nazionale commercio estero per il pagamento delle spese commerciali (trasporto, custodia, assicurazione, commissione a favore I.C.E., ecc.), comunque inerenti alle operazioni di cui al primo comma del presente articolo.

     Per gli ordini di accreditamento previsti dal presente articolo, l'Istituto nazionale commercio estero è da considerarsi ente delegato dell'Amministrazione statale con obbligo di presentare il rendiconto della propria gestione.

 

     Art. 5.

     Con la procedura prevista dal precedente art. 4 viene provveduto anche alla regolazione delle somme pagate, fino all'entrata in vigore del presente decreto, dalla Banca d'Italia, in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 dicembre 1944, n. 446, e per il finanziamento degli acquisti previsti dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370.

 

     Art. 6.

     Per le merci acquistate per conto e nell'interesse dello Stato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, l'Istituto nazionale commercio estero tiene apposita gestione.

     Con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con quello per il tesoro, saranno stabilite le norme che devono regolare la gestione stessa.

 

     Art. 7.

     Per gli adempimenti derivanti dall'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 11 dicembre 1944, n. 446, degli articoli 1e2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, e del presente decreto, non si applicano le norme sulla contabilità generale dello Stato.

     Al Ministero del tesoro sono affidati la vigilanza e il controllo sugli adempimenti medesimi.

     Restano ferme le disposizioni vigenti per quanto riguarda il controllo della Corte dei conti sugli ordini di accreditamento e sui relativi rendiconti.

     Con decreti dei competenti Ministri, di concerto con quello per il tesoro, saranno stabilite le modalità da osservare per l'emissione degli ordini di accreditamento e per le relative erogazioni.

 

     Art. 8.

     Il decreto legislativo luogotenenziale 11 dicembre 1944, n. 446, è abrogato.

 

     Art. 9.

     Le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato con propri decreti ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione e l'applicazione del presente decreto e a stipulare gli eventuali accordi con l'Istituto di emissione per la regolazione degli interessi e dei rapporti costituitisi in dipendenza del decreto legislativo luogotenenziale 11 dicembre 1944, n. 446.

 

     Art. 11.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.

 


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.