§ 3.1.152 - L.R. 5 dicembre 2008, n. 31.
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:05/12/2008
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Finalità e beneficiari)
Art. 3.  (Programmazione degli interventi)
Art. 4.  (Informatizzazione dei dati e delle procedure)
Art. 4 bis.  (Presentazione di istanze o segnalazioni per il tramite dei CAA)
Art. 4 ter.  (Riduzione dei costi burocratici a carico delle imprese agricole)
Art. 4 quater.  (Tutela del suolo agricolo)
Art. 5.  (Tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali e tavolo agricolo regionale)
Art. 6.  (Sviluppo aziendale)
Art. 7.  (Organizzazioni di produttori)
Art. 8.  (Sostegno alla nuova imprenditoria in agricoltura)
Art. 9.  (Sostegno al sistema agroalimentare biologico)
Art. 9 bis.  (Cooperative agricole)
Art. 9 ter.  (Interventi per lo sviluppo e il rilancio di filiere agroalimentari)
Art. 10.  (Politiche della qualità)
Art. 10.1.  (Filiera corta)
Art. 10.2.  (Sistemi di etichettatura)
Art. 10 bis.  (Promozione della cultura della qualità nel settore agricolo ed agroalimentare attraverso i marchi collettivi)
Art. 11.  (Trasformazione e commercializzazione)
Art. 11 bis.  (Disposizioni per agevolare la trasformazione e la lavorazione di minimi quantitativi di prodotti agricoli)
Art. 12.  (Promozione delle produzioni e del patrimonio enogastronomico lombardo)
Art. 12 bis.  (Rete delle enoteche regionali)
Art. 12 ter.  (Razionalizzazione delle procedure di controllo in ambito veterinario delle imprese agricole ed agroalimentari)
Art. 13.  (Assistenza tecnica alle aziende agricole, formazione e qualificazione professionale)
Art. 13 bis.  (Imprese agromeccaniche)
Art. 14.  (Osservatorio agroalimentare e osservatorio del comparto bosco-legno)
Art. 15.  (Informazione e divulgazione)
Art. 16.  (Interventi di mercato)
Art. 17.  (Sostegno alle imprese agricole in difficoltà)
Art. 18.  (Interventi sugli abbandoni produttivi e sugli abbattimenti)
Art. 19.  (Interventi a sostegno del comparto agricolo colpito da calamità naturali)
Art. 20.  (Organismi collettivi di difesa delle produzioni agricole)
Art. 21.  (Interventi sulle infrastrutture agricole)
Art. 22.  (Programmazione negoziata)
Art. 23.  (Conservazione del patrimonio e delle tradizioni rurali)
Art. 23 bis.  (Disposizioni riguardanti il settore lattiero-caseario)
Art. 24.  (Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane)
Art. 24.1.  (Interventi a sostegno dell’agricoltura nell’alta pianura e nella collina)
Art. 24 bis.  (Tutela del patrimonio equino in ambito montano)
Art. 24 ter.  (Conservazione, salvaguardia e valorizzazione delle malghe - valorizzazione della transumanza e dei relativi percorsi)
Art. 25.  (Pronto intervento in aree forestali)
Art. 26.  (Protezione e valorizzazione delle superfici forestali)
Art. 27.  (Strumenti di intervento finanziario)
Art. 28.  (Fondo di rotazione nel settore primario)
Art. 29.  (Accesso alle misure d'intervento)
Art. 30.  (Erogazione dei contributi)
Art. 31.  (Revoca)
Art. 31 bis.  (Finalità)
Art. 31 ter.  (Banca della Terra Lombarda)
Art. 31 quater.  (Assegnazione dei beni inseriti nella Banca della Terra Lombarda)
Art. 31 quinquies.  (Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti)
Art. 31 sexies.  (Clausola valutativa)
Art. 31 septies.  (Associazioni fondiarie)
Art. 32.  (Rinvio)
Art. 33.  (Funzioni di competenza regionale)
Art. 34.  (Competenze)
Art. 34 bis.  (Semplificazione in materia di funzioni attribuite dalla normativa statale alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli enti locali)
Art. 35.  (Funzioni conferite ai comuni)
Art. 36.  (Acquisizione di servizi)
Art. 37.  (Poteri sostitutivi)
Art. 38.  (Raccordo tra i sistemi informativi)
Art. 39.  (Risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite)
Art. 40.  (Finalità e obiettivi)
Art. 41.  (Funzioni amministrative)
Art. 42.  (Definizione di bosco)
Art. 43.  (Tutela e trasformazione del bosco)
Art. 44.  (Vincolo idrogeologico e trasformazione d'uso del suolo)
Art. 45.  (Protezione dagli incendi boschivi e difesa fitosanitaria)
Art. 46.  (Raccolta ed elaborazione di dati sul patrimonio forestale regionale e loro trasposizione cartografica)
Art. 47.  (Programmazione e pianificazione forestale)
Art. 48.  (Raccordi con la pianificazione territoriale)
Art. 49.  (Ricerca, formazione e assistenza tecnica)
Art. 50.  (Attività selvicolturali, norme forestali regionali e certificazione ecocompatibile)
Art. 50 bis.  (Arboricoltura da legno e pioppicoltura)
Art. 51.  (Alpicoltura)
Art. 52.  (Sistemazioni idraulico-forestali)
Art. 53.  (Materiale forestale di base e di moltiplicazione)
Art. 54.  (Patrimonio forestale regionale e patrimonio degli enti locali)
Art. 55.  (Progetto grandi foreste)
Art. 55 bis.  (Boschi didattici)
Art. 55 ter.  (Sostegno all’impianto di specie utili all’apicoltura e alla fauna selvatica)
Art. 56.  (Associazionismo e consorzi forestali)
Art. 57.  (Albo delle imprese boschive)
Art. 58.  (Professionalità degli operatori forestali)
Art. 59.  (Viabilità agro-silvo-pastorale, gru a cavo e fili a sbalzo)
Art. 60.  (Valorizzazione delle filiere bosco-legno e legno-energia)
Art. 61.  (Vigilanza e sanzioni)
Art. 62.  (Finalità e oggetto)
Art. 63.  (Natura giuridica e raccordo con la programmazione)
Art. 64.  (Funzioni e attività)
Art. 65.  (Statuto, organizzazione e contabilità)
Art. 66.  (Raccordo con altri soggetti pubblici e privati)
Art. 67.  (Disposizioni sul servizio fitosanitario regionale)
Art. 68.  (Controlli fitosanitari presso l'aeroporto di Malpensa e gli altri punti di ingresso doganali)
Art. 69.  (Piano delle attività fitosanitarie)
Art. 70.  (Ispettori fitosanitari)
Art. 71.  (Autorizzazioni. Registro regionale fitosanitario)
Art. 72.  (Adempimenti degli iscritti al registro regionale fitosanitario)
Art. 73.  (Aiuti alle imprese per il controllo delle malattie)
Art. 74.  (Sanzioni amministrative)
Art. 75.  (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 75 bis.  (Finalità e ambito di applicazione)
Art. 75 ter.  (Strutture di vendita, assortimento merceologico e sanzioni)
Art. 75 quater.  (Clausola valutativa)
Art. 75 quinquies.  (Finalità)
Art. 75 sexies.  (Tavolo apistico regionale)
Art. 76.  (Finalità e ambito di applicazione)
Art. 77.  (Opere pubbliche di bonifica e di irrigazione)
Art. 78.  (Comprensori di bonifica e irrigazione)
Art. 79.  (Consorzi di bonifica)
Art. 80.  (Funzioni dei consorzi di bonifica)
Art. 81.  (Statuto dei consorzi di bonifica)
Art. 82.  (Organi)
Art. 83.  (Struttura organizzativa, bilancio e programmazione finanziaria)
Art. 84.  (Consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado)
Art. 85.  (Demanio regionale)
Art. 86.  (Opere di competenza dei privati)
Art. 87.  (Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale)
Art. 88.  (Piani comprensoriali di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale)
Art. 89.  (Progetto fontanili)
Art. 90.  (Contributi consortili)
Art. 90 bis.  (Interventi dei consorzi di bonifica sul reticolo idrico principale)
Art. 91.  (Piano di riordino irriguo)
Art. 91 bis.  (Finalità)
Art. 91 ter.  (Stima del fabbisogno idrico, dei volumi d’acqua disponibili ai fini irrigui e delle necessità di difesa idrogeologica)
Art. 91 quater.  (Bacini per l’accumulo di acqua o per la laminazione delle piene)
Art. 91 quinquies.  (Procedure)
Art. 92.  (Attività di direzione e vigilanza della Regione)
Art. 93.  (Ricorsi avverso gli atti consortili)
Art. 94.  (Consulta regionale della bonifica e irrigazione)
Art. 95.  (Finanziamenti regionali)
Art. 96.  (Finalità)
Art. 97.  (Disciplina della raccolta dei funghi)
Art. 98.  (Modalità di raccolta)
Art. 99.  (Limitazioni nelle aree protette)
Art. 100.  (Limitazioni particolari)
Art. 101.  (Raccolta per scopi diversi dall'alimentazione)
Art. 102.  (Ispettorati micologici)
Art. 103.  (Informazione)
Art. 104.  (Disponibilità finanziaria)
Art. 105.  (Vendita dei funghi epigei freschi)
Art. 106.  (Certificazioni sanitarie)
Art. 107.  (Specie ammesse)
Art. 108.  (Funghi secchi - specie consentite)
Art. 109.  (Funghi secchi e conservati)
Art. 110.  (Sanzioni)
Art. 111.  (Provvedimenti di attuazione)
Art. 112.  (Vigilanza)
Art. 113.  (Finalità)
Art. 114.  (Misure generali di tutela)
Art. 115.  (Competenze)
Art. 116.  (Modalità di raccolta dei tartufi e divieti)
Art. 116 bis.  (Raccolta per scopi diversi dall'alimentazione)
Art. 117.  (Calendari di raccolta)
Art. 118.  (Carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene)
Art. 119.  (Collegio di esperti)
Art. 120.  (Tesserino)
Art. 121.  (Commissioni d'esame e corsi di preparazione)
Art. 122.  (Norme particolari per i parchi, le riserve e i monumenti naturali)
Art. 123.  (Aree di particolare tutela)
Art. 124.  (Raccolta riservata dei tartufi)
Art. 125.  (Commercializzazione dei tartufi)
Art. 126.  (Interventi di recupero e miglioramento ambientale)
Art. 127.  (Vigilanza)
Art. 128.  (Competenza per l'irrogazione delle sanzioni)
Art. 129.  (Sanzioni)
Art. 130.  (Procedure di spesa)
Art. 130 bis.  (Ambito di applicazione)
Art. 130 ter.  (Impianti abusivi e obbligo di estirpazione)
Art. 130 quater.  (Sanzioni per gli impianti abusivi)
Art. 130 quinquies.  (Sanzioni in caso di mancata osservanza del divieto di circolazione delle uve)
Art. 130 sexies.  (Disposizioni di attuazione)
Art. 130 septies.  (Controllo del potenziale produttivo viticolo)
Art. 130 octies.  (Disciplina delle attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati)
Art. 130 nonies.  (Vigilanza)
Art. 130 decies.  (Sanzioni)
Art. 131.  (Principi e finalità)
Art. 132.  (Funzioni amministrative)
Art. 133.  (Diritti esclusivi di pesca)
Art. 134.  (Concessioni a scopo di piscicoltura, acquacoltura, altre attività ittiogeniche e gestioni particolari della pesca)
Art. 135.  (Consulte della pesca)
Art. 136.  (Associazioni piscatorie dilettantistiche ricreative qualificate)
Art. 137.  (Classificazione delle acque. Acque pubbliche in disponibilità privata)
Art. 138.  (Strumenti di programmazione e pianificazione per la gestione ittica)
Art. 138 bis.  (Libretto del pescato)
Art. 139.  (Interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ittiofauna. Esercizio della pesca all'interno delle aree regionali protette)
Art. 140.  (Ripopolamenti ittici)
Art. 141.  (Derivazioni di acque in concessione e interventi sui corpi idrici)
Art. 142.  (Aiuti alla pesca professionale)
Art. 143.  (Contributi alle associazioni di pescatori dilettanti ricreativi)
Art. 144.  (Licenze di pesca)
Art. 145.  (Attività di pesca-turismo)
Art. 146.  (Divieti)
Art. 147.  (Sanzioni amministrative e altre disposizioni in merito)
Art. 148.  (Vigilanza)
Art. 149.  (Disposizioni finali)
Art. 150.  (Multifunzionalità dell'azienda agricola)
Art. 151.  (Attività agrituristiche)
Art. 152.  (Requisiti per lo svolgimento di attività agrituristiche)
Art. 153.  (Segnalazione certificata di inizio attività)
Art. 154.  (Locali da destinare ad attività agrituristiche)
Art. 155.  (Requisiti strutturali, igienico-sanitari e accessibilità dei fabbricati)
Art. 156.  (Vincoli relativi alla somministrazione dei pasti)
Art. 157.  (Obblighi di chi svolge attività agrituristiche)
Art. 158.  (Classificazione e denominazione delle aziende agrituristiche)
Art. 159.  (Fattorie didattiche, fattorie sociali e norma transitoria)
Art. 160.  (Enoturismo)
Art. 161.  (Controlli)
Art. 162.  (Sanzioni)
Art. 163.  (Regolamento di attuazione)
Art. 164.  (Altre attività connesse a quella agricola)
Art. 164 bis.  (Clausola valutativa)
Art. 165.  (Articolazione delle competenze)
Art. 166.  (Oneri)
Art. 167.  (Alienazioni e mutamenti di destinazione)
Art. 168.  (Liquidazioni a canone enfiteutico)
Art. 169.  (Domanda di liquidazione)
Art. 170.  (Promiscuità)
Art. 171.  (Regolarizzazione)
Art. 172.  (Prescrizioni di strumenti urbanistici)
Art. 173.  (Terreni utilizzabili per la coltura agraria)
Art. 174.  (Conciliazione)
Art. 175.  (Chiusura delle operazioni)
Art. 176.  (Abrogazioni)
Art. 177.  (Disposizioni che restano in vigore)
Art. 177 bis.  (Clausola valutativa)
Art. 178.  (Disposizioni in materia di aiuti di Stato)
Art. 179.  (Disposizioni in ordine ai ricorsi gerarchici)
Art. 179 bis.  (Diffida amministrativa)
Art. 180.  (Norma finanziaria )


§ 3.1.152 - L.R. 5 dicembre 2008, n. 31. [1]

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.

(B.U. 10 dicembre 2008, n. 50 - S.O. n. 1)

 

TITOLO I

Oggetto del testo unico

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale 9 marzo 2006, n. 7 (Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici), riunisce le disposizioni legislative regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.

 

TITOLO II

Interventi nel settore rurale, silvo-pastorale, agroalimentare e della pesca

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 2. (Finalità e beneficiari)

1. Il presente titolo disciplina le iniziative e le attività a favore del sistema rurale, agroalimentare e silvo-pastorale lombardo, in conformità al Trattato sull'Unione europea e alla normativa comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale.

2. Le disposizioni del presente titolo perseguono, in particolare, gli obiettivi di valorizzare la competitività e l'economia del sistema agricolo, agroalimentare e silvo-pastorale lombardo, accordando priorità agli interventi di filiera; riconoscerne la multifunzionalità; promuoverne lo sviluppo attraverso il progresso tecnologico di processo e di prodotto ed assicurare un utilizzo dei mezzi di produzione razionale e sostenibile.

3. Gli obiettivi di cui al comma 2 sono finalizzati a garantire, nei confronti dei consumatori, la qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli, sostenere lo sviluppo rurale valorizzando le risorse ambientali e storico-culturali, garantire la permanenza nelle aree montane e svantaggiate di attività rurali e di aziende agricole, indispensabile strumento di tutela e di salvaguardia del territorio, promuovere i prodotti tipici e a denominazione di origine controllata e garantita, nonché a mantenere un adeguato livello di redditività alle attività agricole.

4. Gli obiettivi di cui ai commi 2 e 3 sono attuati dalla Regione, dalla provincia di Sondrio, dalle comunità montane e da altri enti locali secondo le rispettive competenze.

4 bis. La Regione riconosce, in applicazione del principio di sussidiarietà, il ruolo svolto dalle organizzazioni professionali agricole a livello regionale, dalle loro emanazioni tecnico-economiche e dalle organizzazioni cooperative del settore agricolo di cui all’articolo 5, nonché di tutti i soggetti singoli e associati rappresentativi degli interessi e delle istanze del mondo agricolo e della società civile, nella definizione e attuazione di iniziative ed attività a favore del sistema rurale, agroalimentare e silvo-pastorale, nonché nelle conseguenti attività di informazione e divulgazione presso le imprese agricole.

5. Possono accedere ai benefici di cui al presente titolo i soggetti che producono, trasformano o commercializzano i prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del Trattato sull'Unione europea o i soggetti identificati nelle singole misure applicative.

6. Al presente titolo si applicano le definizioni di cui all'allegato A.

 

     Art. 3. (Programmazione degli interventi)

     [Abrogato]

 

     Art. 4. (Informatizzazione dei dati e delle procedure)

1. È istituita l’anagrafe digitale regionale delle imprese agricole e silvo-pastorali, relativa a tutte le aziende riferite a persone fisiche e giuridiche, nonché alle imprese, identificate dal codice fiscale, che svolgono attività in materia agroalimentare, forestale e della pesca e intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione regionale o locale.

2. L’anagrafe digitale delle imprese costituisce strumento di organizzazione e snellimento dell’azione regionale, coordinato con il registro delle imprese tenuto presso le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), ed è costituita prioritariamente attraverso la riorganizzazione, l’accorpamento e l’integrazione delle banche dati, degli archivi e delle anagrafi già esistenti.

3. L’anagrafe digitale delle imprese è organizzata e resa operativa con deliberazione della Giunta regionale.

4. L’anagrafe digitale delle imprese è istituita ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della l. 27 dicembre 1997, n. 449) e del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).

5. Nell’ambito dell’anagrafe digitale è istituito il fascicolo aziendale elettronico che costituisce l’unico riferimento per tutte le procedure che riguardano le imprese agricole, tra le quali:

a) le procedure finalizzate al rilascio di autorizzazioni e all’erogazione di contributi;

b) le procedure concernenti l'avvio, la modifica o la cessazione delle attività economiche e le procedure di controllo, comprese quelle a carattere sanitario, anche mediante accordi tra pubbliche amministrazioni per l’interscambio di servizi digitali su piattaforme informatiche.

6. La Regione promuove lo sviluppo del sistema informativo agricolo digitale che, utilizzando le informazioni dell’anagrafe di cui al comma 1, realizza i servizi necessari alle politiche agricole regionali, anche con la partecipazione degli operatori del comparto. La Regione organizza e certifica le informazioni acquisite nell’espletamento delle proprie attività, anche al fine di promuovere accordi con gli operatori per la semplificazione degli adempimenti amministrativi tramite un accesso diretto alle stesse informazioni.

7. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità per promuovere e facilitare l’utilizzo diretto, da parte delle imprese, delle procedure informatizzate di competenza regionale.

8. Le informazioni e i dati raccolti e inseriti nel fascicolo aziendale secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale si intendono certificati dalla Regione e, di norma, non sono oggetto di ulteriori verifiche e accertamenti da parte della Regione stessa e degli enti del sistema regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione”– collegato 2007), fatto salvo l’esercizio del potere di vigilanza.

9. Allo scopo di promuovere la progressiva integrazione e valorizzazione dei dati contenuti nei sistemi informativi certificati dalla Regione, la Giunta regionale adotta linee guida al fine di evitare la duplicazione e la sovrapposizione dei controlli da parte della Regione e degli enti del sistema regionale di cui alla l.r. 30/2006 nei confronti delle aziende agricole di trasformazione e di commercializzazione che adottano specifici disciplinari o sistemi autonomi di controllo connessi e integrati con l’anagrafe digitale delle imprese.

10. Al fine di promuovere e facilitare l’accesso diretto al sistema dei servizi pubblici a favore del settore agricolo e di facilitare l’interazione diretta tra aziende agricole, centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) e pubblica amministrazione, la Regione adotta iniziative finalizzate a:

a) dotare le aziende agricole della strumentazione telematica necessaria per l’interazione digitale con la pubblica amministrazione;

b) realizzare corsi di formazione con cui incrementare l’utilizzo degli strumenti informatici e delle procedure informatizzate da parte degli imprenditori agricoli.

11. La Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), mette a disposizione delle imprese agricole i propri dati informatici certificati, anche relativi alla rintracciabilità sanitaria, per lo sviluppo di forme innovative di commercializzazione e valorizzazione delle produzioni; finanzia specifici progetti di sviluppo, a valenza aziendale, interaziendale, di distretto e di filiera e promuove lo sviluppo di piattaforme per il mercato telematico del lavoro in agricoltura.

12. La Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003, rende disponibili i dati raccolti, ad esclusione dei dati di rilevanza economico finanziaria, alle autonomie locali e funzionali per i fini di pianificazione territoriale, nonché per la redazione di studi e di piani di sviluppo e di altri strumenti di pianificazione e programmazione locale e regionale.

 

     Art. 4 bis. (Presentazione di istanze o segnalazioni per il tramite dei CAA)

1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione dei procedimenti d’interesse dei soggetti che esercitano l’attività agricola, la Giunta regionale con deliberazione:

a) individua i procedimenti di competenza regionale, degli enti locali e degli enti del sistema regionale di cui alla l.r. 30/2006 per i quali consentire la presentazione di istanze o segnalazioni, utilizzando gli strumenti di cui all’articolo 4 per il tramite dei CAA, riconosciuti ai sensi della normativa vigente;

b) definisce le modalità di presentazione, tramite procedura informatizzata, delle istanze o segnalazioni di cui alla lettera a) e gli adempimenti istruttori a cui i CAA sono tenuti nel rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti;

c) definisce le modalità di certificazione, da parte dei CAA, della data di ricezione dell’istanza o della segnalazione, nonché del successivo inoltro alla pubblica amministrazione competente e dell’eventuale decorso del termine di conclusione del procedimento;

d) individua, nel rispetto dei limiti posti dall’articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) i casi in cui trova applicazione l’istituto del silenzio assenso.

2. Fatte salve le disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività, decorsi i termini previsti ai sensi del comma 1, lettera b), le istanze presentate per il tramite dei CAA a norma del presente articolo si intendono accolte.

3. Le disposizioni del presente articolo non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 4 ter. (Riduzione dei costi burocratici a carico delle imprese agricole)

1. La Regione adotta, in base alle disposizioni di cui all’articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia), misure e interventi tali da ridurre i costi burocratici a carico delle imprese agricole nella misura minima del venticinque per cento entro l’anno 2012.

2. Tali obiettivi potranno essere conseguiti sia attraverso un processo organico di semplificazione delle procedure amministrative sia attraverso la semplificazione e l’eliminazione di documentazioni richieste per attestare dati ed informazioni già in possesso della pubblica amministrazione.

2 bis. Al fine di ridurre gli oneri burocratici e gli ostacoli allo sviluppo delle imprese è istituito il registro unico regionale dei controlli in agricoltura e nel settore agroalimentare (RUCA), quale parte integrante dell’anagrafe digitale regionale delle imprese agricole e silvo-pastorali di cui all’articolo 4.

2 ter. Nel RUCA confluiscono, per ciascuna impresa agricola ed agroalimentare, i dati relativi ai controlli effettuati. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 3, sono specificate le tipologie e le modalità di raccolta dei dati stessi.

2 quater. Concorrono alla formazione e all’aggiornamento del RUCA, anche attraverso accordi finalizzati all’integrazione fra i rispettivi sistemi informativi, la Regione, altre amministrazioni pubbliche e soggetti privati incaricati a qualsiasi titolo di effettuare controlli a carico delle aziende agricole ed agroalimentari, nonché altri soggetti pubblici e privati interessati da procedimenti amministrativi in ambito agricolo, in funzione delle rispettive competenze o incarichi. Concorrono, altresì, tutti i soggetti pubblici o privati che effettuano, con contributo pubblico, la rilevazione di dati del settore agricolo.

2 quinquies. La Regione, i Comuni, la provincia di Sondrio, le Comunità Montane e i soggetti di cui al comma 2 quater, prima della effettuazione di ogni controllo in loco accedono al RUCA per verificare se i dati e le informazioni già registrate da altri soggetti abilitati, che di norma mantengono validità per un periodo di centottanta giorni dalla data di esecuzione del controllo, soddisfano le esigenze del controllo programmato. E’ fatta salva l’applicazione di specifiche normative di settore e delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) per attività di accertamento cui consegua l’applicazione di sanzioni amministrative.

2 sexies. Alle imprese agricole è assicurata la possibilità di consultare l’archivio informatizzato con riferimento ai dati e alle informazioni relativi alla propria posizione.

2 septies. La Regione favorisce l’integrazione del RUCA con il registro delle imprese tenuto dalle CCIAA e con i sistemi informativi delle amministrazioni di cui al comma 2 quater.

2 octies. La Regione comunica alle imprese, entro quindici giorni dalla data di costituzione del RUCA, le modalità per realizzare i collegamenti informatici.

 

     Art. 4 quater. (Tutela del suolo agricolo)

1. La Regione riconosce il suolo quale bene comune. Ai fini della presente legge, il suolo agricolo costituisce la coltre, a varia fertilità, del territorio agricolo, per come esso si presenta allo stato di fatto. Si intende suolo agricolo ogni superficie territoriale, libera da edifici e strutture permanenti non connesse alla attività agricola in essere, interessata in modo permanente dalla attività agricola, da attività connesse e dalla eventuale presenza di elementi che ne costituiscono il corredo paesaggistico-ambientale quali reticolo idraulico, fontanili, siepi, filari, fasce boscate, aree umide, infrastrutture rurali.

2. La Regione riconosce il suolo agricolo quale spazio dedicato alla produzione di alimenti, alla tutela della biodiversità, all’equilibrio del territorio e dell’ambiente, alla produzione di utilità pubbliche quali la qualità dell’aria e dell’acqua, la difesa idrogeologica, la qualità della vita di tutta la popolazione e quale elemento costitutivo del sistema rurale.

3. La Regione considera il sistema rurale una componente fondamentale del suo sistema territoriale e ritiene che le criticità emergenti sul consumo di suolo agricolo devono essere affrontate con adeguate politiche finalizzate a salvaguardare le destinazioni di uso di suoli e territori agricoli indispensabili all’esercizio delle attività agricole, in una sempre crescente ottica di multifunzionalità.

4. La sospensione temporanea o continuata della attività agricola sul suolo agricolo non determina in modo automatico la perdita dello stato di suolo agricolo.

5. La Regione elabora politiche per il contenimento del consumo di suolo agricolo finalizzate ad orientare la pianificazione territoriale regionale. A tal fine:

a) individua una metodologia condivisa di misurazione del consumo del suolo agricolo che abbia come criteri principali il valore agroalimentare e le funzioni del suolo stesso, nonché l’incidenza delle attività che vi insistono;

b) redige periodicamente, in collaborazione con l’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF), un rapporto sulla consistenza del suolo agricolo e sulle sue variazioni;

c) stabilisce le forme e i criteri per l’inserimento negli strumenti di pianificazione previsti dalla normativa regionale di apposite previsioni di tutela del suolo agricolo, introducendo altresì metodologie di misurazione del consumo del suolo agricolo stesso e prevedendo strumenti cogenti per il suo contenimento.

5 bis. E’ istituito il fondo per la realizzazione di interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, alimentato dal versamento da parte dei proponenti di ogni mutamento di destinazione d’uso del suolo oggetto di vincolo idrogeologico di cui all'articolo 44, di un importo fissato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sulla base dei seguenti criteri:

a) superficie oggetto di mutamento di destinazione d’uso del suolo, espressa in metri quadrati;

b) ubicazione dell’intervento, distinguendo tra comuni montani e comuni non montani; particolare attenzione è prestata alla salvaguardia delle aree montane nell’ottica del mantenimento delle attività agricole collocate in quei territori, anche come misura per contrastare lo spopolamento;

c) volume di terreno da movimentare, espresso in metri cubi;

d) tipologia di destinazione d’uso richiesta in mutamento a quella esistente.

5 ter. All'introito delle somme derivanti dall'applicazione del comma 5 bis si provvede con l'UPB 4.5.202 “Assegnazioni e trasferimenti da altri soggetti” dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e successivi. L’utilizzo del fondo per la prevenzione del rischio idrogeologico è vincolato ai territori soggetti al medesimo vincolo.

5 quater. Le risorse per la realizzazione di interventi di prevenzione del rischio idrogeologico sono allocate alla UPB 3.2.3.110 “Pianificazione territoriale e difesa suolo” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e successivi.

5 quinquies. Il versamento dell’importo compensativo di cui al comma 5 bisè condizione necessaria al rilascio dell’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso del suolo.

5 sexies. La Regione rende pubbliche annualmente le somme raccolte in applicazione del comma 5 bis, nonché l’elenco degli interventi finanziati e la loro ubicazione.

5 septies. La Regione collabora con il Ministero delle politiche agricole all’attuazione delle linee guida per il monitoraggio annuale del consumo del suolo agricolo su base regionale e la sua riduzione, con l’obiettivo di raggiungere entro il 2020 il dimezzamento degli indici di consumo rilevati nell’anno 2012.

5 octies. Costituisce titolo prioritario per l’accesso al “Fondo per la prevenzione del rischio idrogeologico” lo svolgimento di attività agro-forestali, anche in forma consorziata, connesse alla prevenzione del rischio idrogeologico.

 

     Art. 5. (Tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali e tavolo agricolo regionale)

1. La Giunta regionale individua il tavolo istituzionale per le politiche agricole e il tavolo agricolo regionale quali strumenti di concertazione permanente con l'ambito istituzionale degli enti cui sono affidate competenze e funzioni in campo agricolo e con le organizzazioni professionali agricole e le organizzazioni cooperative agricole. La composizione dei due tavoli è definita con deliberazione della Giunta regionale, assicurando un’adeguata rappresentanza delle autonomie locali e delle organizzazioni professionali interessate.

2. Il direttore generale della struttura organizzativa competente in materia di agricoltura partecipa ai lavori del tavolo istituzionale per le politiche agricole e del tavolo agricolo.

3. Il tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali e il tavolo agricolo regionale possono essere integrati da esperti e altri componenti per l'esame di argomenti di carattere specialistico.

4. Attraverso il tavolo istituzionale per le politiche agricole gli enti locali partecipano alla programmazione regionale.

 

Capo II

Sostegno e sviluppo del sistema produttivo primario

 

     Art. 6. (Sviluppo aziendale)

1. Al fine di promuovere l'adeguamento di processo e di prodotto da parte delle aziende agricole e di migliorarne la redditività sono oggetto di contributo le seguenti tipologie di intervento dirette allo sviluppo delle attività agricole aziendali primarie:

a) opere di miglioramento fondiario, interventi per lo sviluppo aziendale, nelle fasi di produzione e di trasformazione, anche finalizzate ad attività agrituristiche, incremento della superficie aziendale;

b) impianto di colture arboree specializzate, compresa la vite, limitatamente alle operazioni di reimpianto, rinnovo e ristrutturazione degli impianti produttivi, con preferenza per quelli realizzati da organismi collettivi su aree territoriali omogenee;
c) acquisto e realizzazione di mezzi mobili, di impianti semimobili e fissi aziendali e interaziendali per la produzione, conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali, acquisto di macchinari e attrezzature e adeguamento tecnologico di quelli in dotazione, nonché acquisto di bestiame iscritto ai libri genealogici;

d) adozione di pratiche agricole compatibili con l'ambiente, con particolare riferimento alle zone vulnerabili o a rischio ambientale e ai parchi naturali, realizzazione di strutture di stoccaggio, trattamento e maturazione dei reflui zootecnici;

e) adeguamenti aziendali intesi a ridurre i costi di produzione, a realizzare recuperi o risparmi di energia e a produrre energia da fonti rinnovabili;

f) rimboschimenti, miglioramenti forestali, interventi selvicolturali, opere accessorie e di viabilità forestale, se relative a interventi aventi preminenti finalità produttive e ambientali;

g) opere di adeguamento impiantistico, igienico-sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, realizzazione e implementazione dei sistemi informativi aziendali;

h) introduzione di pratiche agricole innovative e di colture a destinazione non alimentare;

i) interventi di diversificazione aziendale, compresi quelli finalizzati alla valorizzazione faunistica, realizzazione di impianti per l'allevamento della fauna selvatica, l'acquacoltura e l'apicoltura.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento e alla diversificazione delle produzioni, allo sviluppo di attività economiche e alla creazione di posti di lavoro, al miglioramento delle condizioni di operatività delle aziende agricole, al risparmio energetico e alla promozione di forme di agricoltura sostenibili.

3. E' promosso lo sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito.

4. Per le finalità di cui al comma 3 sono erogati contributi per:

a) la formazione e l'integrazione del fondo rischi o del patrimonio di garanzia destinati ad assicurare alle aziende agricole socie idonee garanzie per l'accesso al sistema creditizio;

b) il concorso al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti, assistiti dalle garanzie prestate dalle cooperative e consorzi, concessi alle aziende agricole socie;

c) l'attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria a favore di aziende agricole socie.

 

     Art. 7. (Organizzazioni di produttori)

1. Le organizzazioni di produttori agricoli sono riconosciute dalla Regione in base alla normativa nazionale. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità applicative e le procedure per il riconoscimento e la revoca.

2. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle organizzazioni di produttori agricoli, diviso per settori, cui sono iscritte le organizzazioni riconosciute.

3. La Regione può concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività.

4. La Regione può altresì concedere aiuti alle organizzazioni di produttori riconosciute in grado di organizzare la concentrazione dei prodotti e l'immissione degli stessi sul mercato in misura non inferiore al 75 per cento della produzione degli aderenti, per la realizzazione di programmi operativi riguardanti:

a) la programmazione della produzione e l'adeguamento quali-quantitativo della stessa alla domanda;

b) la riduzione dei costi di produzione;

c) l'assistenza tecnica e lo sviluppo di sistemi di supporto informatici.

 

     Art. 8. (Sostegno alla nuova imprenditoria in agricoltura)

1. La Regione promuove il ricambio generazionale in agricoltura e l'avvio di nuove imprese agricole attraverso programmi dedicati comprendenti un insieme di servizi di accompagnamento, formazione e sviluppo, coerenti con la normativa comunitaria.

2. I programmi di cui al comma 1 riguardano prioritariamente le aziende condotte da giovani di età inferiore a quaranta anni, nonché le nuove aziende agricole che si sviluppano nelle aree montane di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) 1698/2005.

3. La Regione, per facilitare l'accesso ai programmi di cui al comma 1, promuove l'applicazione di procedure unificate, anche attraverso il SIARL.

3 bis. Per favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile, è data priorità alle domande di contributo presentate alla Regione, alla provincia di Sondrio, alle comunità montane e ai comuni dalle imprese agricole condotte da giovani di età inferiore a quaranta anni, riservando fino a un massimo del cinquanta per cento delle risorse disponibili su ciascuna iniziativa.

3 ter. La Regione assicura alle imprese agricole condotte da giovani di età inferiore a quarant’anni, nei limiti delle disponibilità finanziarie e nell’ambito della programmazione comunitaria, un voucher da impiegare per servizi di assistenza tecnica, supporto tecnico specialistico e gestione aziendale.

 

     Art. 9. (Sostegno al sistema agroalimentare biologico)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo dei metodi di coltivazione dell'agricoltura sostenibile sono promosse la produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti ottenuti con i metodi dell'agricoltura e della zootecnia biologica e integrata.

2. Per la finalità di cui al comma 1 sono altresì concessi contributi per la realizzazione di specifici programmi relativi a:

a) assistenza tecnica di base per le aziende agricole, anche in fase di conversione;

b) assistenza tecnica per le aziende di trasformazione;

c) informazione e divulgazione sui metodi di produzione e trasformazione biologici;

d) promozione e commercializzazione dei prodotti biologici;

e) educazione alimentare;

f) ricerche di mercato;

g) riduzione dei costi sostenuti per le attività di controllo effettuate, a garanzia dei consumatori, secondo la normativa comunitaria.

3. I contributi per gli interventi di cui al comma 2 sono concessi a enti pubblici, associazioni di produttori, organizzazioni professionali agricole, cooperative, singole aziende agricole, altri organismi e realtà operanti nel settore agricolo secondo criteri determinati con deliberazione della Giunta regionale.

4. Gli operatori che intendono produrre, preparare, immagazzinare, importare o immettere sul mercato prodotti biologici di cui all’articolo 1, comma 2, del regolamento (CE) 28 giugno 2007, n. 834/2007/CE (Regolamento del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91) devono notificare l’inizio della propria attività e le variazioni successive tramite il sistema informativo per il biologico (SIB), che opera nell’ambito del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), nonché inserire nello stesso SIB le informazioni previsionali relative ai programmi annuali, secondo quanto previsto dalla normativa statale.

 

     Art. 9 bis. (Cooperative agricole)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 45 della Costituzione e dell’articolo 2 dello Statuto d’autonomia della Lombardia, promuove e sostiene lo sviluppo, il consolidamento e la modernizzazione della cooperazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale, riconoscendone l’importante ruolo per la crescita competitiva, qualitativa e sostenibile del settore agroalimentare e delle aree rurali, anche al fine di garantire, secondo il modello mutualistico, lo sviluppo socio-economico e imprenditoriale dei soci imprenditori agricoli del territorio regionale, migliorandone il reddito, le condizioni professionali e la qualità della vita.

2. A tal fine la Regione:

a) valorizza le produzioni agricole e zootecniche, con particolare riguardo a quelle a denominazione di origine ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

b) favorisce il processo di allargamento della base associativa e del capitale sociale delle imprese cooperative, al fine di consolidare e accrescere l'occupazione nelle imprese, con particolare riguardo a quella giovanile;

c) promuove l’accesso delle cooperative agricole ai mercati internazionali;

d) valorizza il contributo delle cooperative agricole nello sviluppo dell’agricoltura professionale nelle zone montane;

e) individua la cooperazione agricola quale strumento per lo sviluppo e il funzionamento delle filiere agroalimentari lombarde;

f) agevola il processo di aggregazione tra cooperative che decidono di integrare le loro attività, al fine di migliorare i servizi resi alle rispettive basi sociali, favorire la concentrazione dell'offerta e l'integrazione verticale di componenti delle diverse filiere agroalimentari;

g) sostiene l’investimento delle cooperative agricole in impianti e in innovazioni organizzative e tecnologiche.

 

     Art. 9 ter. (Interventi per lo sviluppo e il rilancio di filiere agroalimentari)

1. Al fine di favorire lo sviluppo e il rilancio di filiere agroalimentari, la Regione può concedere agevolazioni finanziarie alle imprese in forma di microcrediti, di contributi in conto interessi o di abbattimento dei costi delle commissioni di garanzia.

2. La Giunta regionale individua le filiere oggetto degli interventi di sostegno e definisce criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti. Con la medesima deliberazione si provvede, in relazione alle misure di cui al comma 1, agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea).

 

Capo III

Qualità e competitività

 

     Art. 10. (Politiche della qualità)

1. Al fine di promuovere forme di produzione e di trasformazione idonee a garantire il consumatore, sono sostenuti e promossi l'introduzione e lo sviluppo di sistemi di gestione per la qualità di prodotto e di processo, di sistemi di gestione ambientale nel settore agricolo, agroalimentare, forestale e ortoflorovivaistico, nonché la loro certificazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono concessi contributi destinati a promuovere:

a) l'ideazione e la progettazione del prodotto, incluse le spese per la predisposizione delle domande di riconoscimento dei prodotti ai sensi della normativa comunitaria;

b) l’acquisizione e la dotazione di servizi e prestazioni volti all’implementazione di sistemi di qualità, nonché l’introduzione di sistemi di tracciabilità e di gestione ambientale;

c) l'adozione di sistemi di autocontrollo igienico-sanitario;

d) gli studi tecnici, di fattibilità, di ricerca di mercato;

e) l'acquisto di beni strumentali finalizzati a prove e valutazioni di prodotto e di processo e utilizzati per rilevazioni di grandezze chimiche, fisiche, meccaniche e di caratteristiche biologiche;

f) la formazione del personale destinato all'applicazione delle misure sulla qualità e dei sistemi di autocontrollo igienico-sanitario;

g) l'educazione alimentare.

 

     Art. 10.1. (Filiera corta)

1. La Regione, con le forme di concertazione previste dalla presente legge, adotta provvedimenti volti a favorire la filiera corta al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

a) ridurre i passaggi del prodotto agricolo e agroalimentare di qualità intercorrenti dal momento della produzione al momento del consumo finale;

b) favorire il mantenimento di produzioni agricole ed agroalimentari di qualità locali al fine di riconoscerne il valore di eccellenza;

c) aumentare le sinergie e le opportunità di offerta dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità, biologici e locali nell’ambito del commercio, della ristorazione e del turismo rurale e ambientale;

d) favorire la conoscenza dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità lombardi e delle loro caratteristiche;

e) aumentare il flusso del turismo enogastronomico verso le zone rurali e dei mercati dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità locali;

f) favorire intese interprofessionali e di filiera fra tutti i soggetti interessati.

2. Al fine di favorire l’acquisto dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità regionali e di assicurare un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e sulle specificità degli stessi prodotti, la Regione e gli enti locali competenti promuovono la realizzazione di eventi, fiere e mercati dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità locali riservati agli imprenditori agricoli del territorio.

2 bis. Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2, la Regione favorisce l'organizzazione, l'allestimento e la promozione di mercati rurali contadini, a cadenza periodica, per la vendita diretta ed esclusiva di prodotti agricoli locali.

 

     Art. 10.2. (Sistemi di etichettatura)

1. La Regione promuove la valorizzazione delle produzioni agricole tipiche e locali, favorendone la conoscenza, la diffusione e il consumo, e concorre a garantire ai consumatori condizioni di trasparenza dei prezzi e un’adeguata informazione sull’origine e sulle caratteristiche dei prodotti, anche favorendo la vendita diretta dei prodotti da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove l’adozione facoltativa di sistemi di etichettatura e di rintracciabilità dei prodotti che forniscono, in aggiunta alle informazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa, informazioni ulteriori sulla provenienza del prodotto, sulle materie prime utilizzate e sulla loro origine, sull’eventuale stabilimento di trasformazione, sul prezzo e ogni altra informazione ritenuta utile per la trasparenza del mercato.

3. Per le stesse finalità la Regione promuove, altresì, l’utilizzo nelle mense scolastiche, pubbliche e ospedaliere, di derrate di prodotti agricoli freschi e lavorati e semilavorati, seguendo la stagionalità dei prodotti della terra e nel rispetto del principio della minima distanza di trasporto, favorendo la provenienza dei prodotti alimentari da produttori locali e valorizzando l’offerta di beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti biologici, da filiera corta o a chilometro zero.

3.1. La Giunta regionale definisce linee di indirizzo relative all'attuazione di quanto disposto al comma 3. A tale fine si avvale del supporto di un osservatorio per la promozione dell'uso di prodotti locali nelle mense scolastiche e nella ristorazione collettiva istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, presso la competente struttura regionale, con compiti di studio, analisi, monitoraggio e di formulazione di proposte. Dell'osservatorio possono far parte anche esperti in materia agroalimentare esterni all'amministrazione.

3.2. L'osservatorio di cui al comma 3.1. è costituito con deliberazione della Giunta regionale che ne definisce la composizione e le modalità di funzionamento.

3 bis. In attuazione di quanto disposto dal comma 3, nei bandi relativi alle procedure di appalto pubblico di forniture di prodotti agricoli e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva, al fine di introdurre specifici criteri di qualificazione ambientale aventi lo scopo di contenere i consumi energetici, di limitare le distanze di trasporto, di tutelare le risorse ambientali, di garantire la freschezza e la qualità dei prodotti e di assicurare l’esercizio delle attività di controllo sugli stessi, nel rispetto e secondo quanto sancito dall’articolo 83, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), può essere previsto, quale criterio preferenziale ponderato per l’aggiudicazione, nel rispetto e secondo le prescrizioni dell’articolo 83, commi 2, 3, 4 e 5, del d.lgs. 163/2006, l'utilizzo di derrate di prodotti agricoli freschi, semilavorati e lavorati, e da agricoltura biologica, che seguano la stagionalità della terra e che rispettino il principio della minore distanza di trasporto.

3 ter. La Regione stipula idonei accordi con l’associazione nazionale comuni italiani (ANCI) affinché le amministrazioni locali adottino appositi provvedimenti per l’utilizzo e il rispetto dei criteri di qualificazione ambientale di cui al comma 3 bis nella aggiudicazione delle gare concernenti i servizi pubblici di ristorazione collettiva.

3 quater. La Regione promuove appositi accordi con i rappresentanti dei produttori agricoli, degli operatori della ristorazione collettiva e della pubblica amministrazione regionale e locale per l’adozione di diete alimentari che privilegino l’utilizzo di alimenti, anche da agricoltura biologica, legati alla stagionalità della terra e al rispetto del principio della minore distanza di trasporto.

3 quinquies. In attuazione di quanto disposto dal comma 3 quater, la Regione promuove l’istituzione di un apposito contrassegno, che non riveste valore di marchio qualitativo, per l'identificazione delle imprese esercenti attività di ristorazione e delle strutture ricettive operanti in Regione che garantiscono l'impiego prevalente di prodotti agricoli che seguono la stagionalità della terra e che rispettano il principio della minore distanza di trasporto. La Regione incentiva, inoltre, l’impiego di tali prodotti anche attraverso segnalazioni di buone pratiche, con l’attribuzione di pubblici riconoscimenti non onerosi a realtà imprenditoriali, pubbliche amministrazioni, associazioni non profit e volontariato locale.

 

     Art. 10 bis. (Promozione della cultura della qualità nel settore agricolo ed agroalimentare attraverso i marchi collettivi)

1. Allo scopo di valorizzare attività, processi, lavorazioni e prodotti caratteristici del territorio di ogni provincia lombarda o con specifici requisiti qualitativi, la Regione Lombardia promuove la diffusione della cultura della qualità nel settore agricolo ed agroalimentare attraverso:

a) la creazione di marchi collettivi geografici promossi dalla provincia di Sondrio in base all’articolo 34, comma 1, lettera l);

b) la creazione di altri marchi collettivi di qualità promossi dai produttori delle filiere agroalimentari.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione della cultura della qualità, della sicurezza alimentare, della salubrità dei prodotti, della rintracciabilità della produzione, della salvaguardia ambientale e della tutela del consumatore, anche attraverso la realizzazione di campagne pubblicitarie ed iniziative integrate con il settore secondario e del turismo.

3. Al fine di individuare le azioni volte al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione si avvale:

a) del tavolo istituzionale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) per quanto concerne le azioni di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo;

b) delle forme di concertazione di cui alla vigente normativa per quanto concerne le azioni di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 11. (Trasformazione e commercializzazione)

1. E' assicurato il sostegno agli interventi di miglioramento e razionalizzazione delle fasi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, forestali, ittici e ortoflorovivaistici, allo scopo di incrementarne la competitività e il valore aggiunto. Le misure di sostegno sono, in particolare, finalizzate:

a) all'orientamento verso nuovi sbocchi di mercato;

b) al miglioramento e alla razionalizzazione dei processi di trasformazione e dei circuiti di commercializzazione, in particolare favorendo l'integrazione delle filiere;

c) allo sviluppo di servizi connessi al miglioramento della qualità, salubrità, capacità di attrazione commerciale e orientamento al mercato dei prodotti;

d) all'incremento di nuove tecnologie e di investimenti a carattere innovativo;

e) al miglioramento e al controllo della qualità dei prodotti;

f) all'adeguamento delle condizioni sanitarie e igieniche;

g) alla protezione dell'ambiente.

2. Per l'attuazione delle misure di sostegno di cui al comma 1, la Regione, privilegiando progetti di filiera o di area, interviene attraverso strumenti che integrano in modo sinergico gli interventi relativi a:

a) investimenti nelle aziende agricole;

b) investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione;

c) promozione e pubblicità dei prodotti agricoli;

d) salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

e) ingegneria finanziaria;

f) formazione e incremento dell'occupazione.

3. La Regione può concorrere agli oneri sostenuti da enti locali e associazioni di produttori per la realizzazione, il completamento, la ristrutturazione o l'ammodernamento dei centri di commercializzazione all'ingrosso delle produzioni agricole e zootecniche di rilevante interesse regionale, con priorità per le azioni finalizzate all'adeguamento delle strutture alla normativa comunitaria.

3 bis. La Regione favorisce, mediante apposite attività promozionali e informative, la costituzione di gruppi di offerta tra filiere organizzate e di gruppi di acquisto, nonché la commercializzazione diretta di prodotti agricoli ed agroalimentari da parte delle aziende agricole produttrici.

3 ter. La Regione promuove la modalità degli accordi di filiera, sottoscritti dalle rappresentanze di tutti i soggetti che intervengono nei processi di produzione, lavorazione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione, quali strumenti per migliorare la competitività e la redditività di tutte le imprese partecipanti. Gli accordi di filiera possono prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria, misure di contenimento delle produzioni rese necessarie da specifiche analisi degli sbocchi di mercato o da programmi di miglioramento della qualità. L’adesione facoltativa agli accordi di filiera costituisce titolo di priorità nell’accesso alle misure di sostegno finanziario regionale.

 

     Art. 11 bis. (Disposizioni per agevolare la trasformazione e la lavorazione di minimi quantitativi di prodotti agricoli)

1. Al fine di preservare particolari prodotti agricoli e le relative produzioni alimentari, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale, in particolare in materia di sicurezza alimentare, con regolamento regionale, sentita la competente commissione consiliare, sono definiti criteri e modalità per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta, in ambito locale, di piccoli quantitativi di prodotti agricoli che, per le loro caratteristiche o per la limitatezza della produzione, non si prestano ad una lavorazione industriale, quali confetture e conserve di ogni genere, miele e prodotti a base di miele, erbe officinali, castagne, funghi e zafferano, denominate piccole produzioni locali.

2. Per la preparazione, il confezionamento, la conservazione di piccole produzioni locali di cui al comma 1, può fungere da laboratorio anche una cucina di civile abitazione, da considerare laboratorio polifunzionale, purché adattata alle caratteristiche igienico-sanitarie prescritte per i locali funzionali, e le preparazioni siano effettuate in maniera e tempi distinti da altro uso della stessa.

 

     Art. 12. (Promozione delle produzioni e del patrimonio enogastronomico lombardo)

1. Per favorire la conoscenza delle produzioni tipiche e di qualità e l'informazione dei consumatori sono sostenute iniziative riguardanti:

a) il miglioramento qualitativo e la caratterizzazione delle produzioni;

b) la diffusione della cultura della qualità e della sua certificazione;

c) la valorizzazione, promozione e diffusione in Italia e all'estero delle produzioni;

d) l'orientamento dei consumi alimentari.

2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere concessi contributi:

a) alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e ad altri enti pubblici, alle associazioni di produttori, ai consorzi di tutela e ad altri organismi associativi per la caratterizzazione dei prodotti, l'adozione di disciplinari di produzione e di marchi di origine e di qualità;

b) alle CCIAA e ad altri enti pubblici, alle associazioni produttori, ai consorzi di tutela e alle loro associazioni di secondo grado, alle associazioni responsabili della gestione delle strade dei vini e dei sapori, nonché ad altri organismi associativi operanti nel settore agricolo e agro-silvo-pastorale per la promozione dei prodotti.3. È escluso il sostegno a iniziative di pubblicità di specifici marchi aziendali e collettivi che non rientrano nel quadro di eleggibilità stabilito dalle norme dell'Unione europea.

4. Allo scopo di valorizzare e promuovere le produzioni locali, con particolare riferimento a quelle tipiche, caratterizzate da denominazione di origine controllata e garantita, nonché i prodotti agroalimentari tradizionali, è incentivata la realizzazione di percorsi turistici a valenza enogastronomica e culturale.

4 bis. Allo scopo di valorizzare e promuovere le produzioni locali, la Regione, attraverso la stipulazione di accordi quadro con i rappresentanti della media e grande distribuzione, favorisce la creazione di appositi spazi destinati alla vendita esclusiva di prodotti agricoli regionali nell'ambito degli esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari.

5. Per le finalità di cui al comma 4 sono, in particolare, concessi incentivi per la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica enogastronomica, nell'ambito dei quali possono essere previsti:

a) interventi di adeguamento o di miglioramento delle strutture aziendali e dei punti di accoglienza e di degustazione;

b) interventi di creazione o adeguamento di centri di informazione e divulgazione, anche a carattere museale, finalizzati ad una informazione specifica sull'area interessata;

c) creazione di specifica segnaletica riferita al percorso riconosciuto.

6. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio esercitano le funzioni amministrative riguardanti la realizzazione di percorsi enogastronomici.

 

     Art. 12 bis. (Rete delle enoteche regionali)

1. La Regione, al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni enologiche di qualità, con particolare riguardo ai vini a denominazione di origine (DO) e a indicazione geografica (IG) ed ai marchi di qualità, di altri prodotti derivati dalla lavorazione dell'uva e dei vini, nonché degli altri prodotti agroalimentari a indicazione di origine e di qualità, nell’ambito della promozione del territorio rurale lombardo, riconosce, quali enoteche regionali facenti parte della rete, quelle che svolgono le attività e sono in possesso dei requisiti di cui rispettivamente ai commi 2 e 4.

2. Le enoteche regionali, ai fini del riconoscimento:

a) promuovono la conoscenza dei vini e degli altri prodotti di cui al comma 1, anche attraverso iniziative di degustazione guidata, manifestazioni a carattere enogastronomico, incontri e conferenze, organizzazione di visite sul territorio;

b) informano sulle caratteristiche dei vini e degli altri prodotti di cui al comma 1, anche attraverso la produzione e la distribuzione di supporti a carattere informativo;

c) espongono permanentemente nella propria sede, o in eventuali sedi distaccate, in Italia e all'estero, i prodotti, purché di alta qualificazione;

d) creano sinergie nella presentazione dell'immagine tra i vini e i prodotti agroalimentari tipici della Regione;

e) realizzano iniziative per la conservazione e la documentazione di elementi di cultura rurale e delle attività agricole ed enologiche del passato anche dando vita ad azioni per il recupero, la valorizzazione delle tradizioni e la ricostruzione delle identità economiche e culturali dei territori del vino e degli altri prodotti agroalimentari del territorio regionale;

f) promuovono iniziative volte a ottenere un miglioramento qualitativo dei vini prodotti nella regione.

3. Le enoteche regionali, come attività esclusivamente strumentale e funzionale agli scopi di cui al comma 1, possono svolgere attività di vendita dei prodotti esposti, compresi quelli legati alla cultura del vino.

4. Ai fini del riconoscimento, le enoteche regionali devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere costituite per atto pubblico;

b) prevedere nel proprio statuto lo svolgimento delle attività di cui al comma 2;

c) disporre di spazi adeguati per l’esposizione dei prodotti, l’accoglienza al pubblico, la degustazione e la vendita;

d) prevedere la partecipazione nel proprio statuto di almeno due delle seguenti categorie di soggetti: enti pubblici, consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine, produttori vitivinicoli singoli o associati.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di riconoscimento delle enoteche regionali, nonché la possibilità di raccordo con le iniziative delle CCIAA.

 

     Art. 12 ter. (Razionalizzazione delle procedure di controllo in ambito veterinario delle imprese agricole ed agroalimentari)

1. Per favorire la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari lombarde sui mercati nazionali ed esteri, la Giunta regionale approva, nell’ambito del piano triennale della prevenzione veterinaria, misure finalizzate all’ottimizzazione delle procedure di controllo così da ridurre gli oneri per le imprese che non siano espressamente derivanti dal rispetto della normativa comunitaria.

2. Al fine di favorire lo sviluppo delle esportazioni dei prodotti delle imprese del sistema produttivo agricolo ed agroalimentare lombardo verso i paesi terzi, la Regione, attraverso le proprie strutture competenti in materia di agricoltura e sanità, promuove, in collaborazione con le organizzazioni professionali agricole, le organizzazioni cooperative agricole, le camere di commercio e con i centri di ricerca operanti in Lombardia, iniziative finalizzate allo sviluppo di modelli di produzione in grado di assicurare il soddisfacimento dei criteri di sicurezza e qualità richiesti dalla normativa comunitaria e da quella dei paesi extracomunitari importatori.

 

Capo IV

Servizi di sviluppo

 

     Art. 13. (Assistenza tecnica alle aziende agricole, formazione e qualificazione professionale)

1. Per migliorare l'efficienza e la professionalità delle aziende agricole è promosso un sistema integrato di servizi di supporto e di assistenza tecnica che in particolare:

a) supporta il potenziamento delle strutture organizzative nonché la rete delle istituzioni territoriali a carattere tecnico-scientifico dipendenti e collegate;

b) promuove e sostiene la ricerca, la sperimentazione, l'assistenza tecnica e la diffusione delle innovazioni tecnologiche;

c) incentiva la formazione professionale degli operatori e dei tecnici agricoli;

d) stabilisce idonee forme di collegamento tra le attività dei servizi di supporto alle aziende, nonché tra i vari enti, istituzioni, associazioni e organismi erogatori.

2. Il sistema integrato di cui al comma 1 si compone delle seguenti articolazioni:

a) ricerca e sperimentazione;

b) assistenza tecnico-economica di base e specializzata, come definita dall'allegato A;

c) informazione e divulgazione di cui all'articolo 15;

d) formazione e aggiornamento professionale dei tecnici preposti all'attuazione dei servizi di sviluppo di cui al presente articolo;

e) formazione e qualificazione degli operatori agricoli;

f) prestazione di servizi di gestione aziendale e di servizi ausiliari, quali analisi e consulenza finanziaria;

g) prestazione di consulenti;

h) altre attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche di produzione, quali progetti pilota o progetti dimostrativi;

i) servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o dei suoi collaboratori;

l) supporto alle attività delle aziende agricole da parte di società di servizi.

3. Al fine di definire e conseguire gli obiettivi del sistema integrato di servizi di supporto e di assistenza tecnica, la Regione, in conformità al principio di sussidiarietà, si avvale dello strumento della concertazione con le organizzazioni professionali agricole territorialmente più rappresentative in ambito regionale e della collaborazione di altre realtà operanti nel settore agricolo.

4. La Regione attua direttamente le azioni in materia di ricerca e sperimentazione o le affida, sulla base di specifici progetti, a propri enti dipendenti, a università e istituti tecnico-scientifici, ad altri organismi e realtà operanti nel settore agricolo; possono essere definite, con convenzione, forme di compartecipazione regionale a progetti di ricerca e sperimentazione promossi da soggetti terzi.

5. Nell'ambito delle attività di assistenza tecnico-economica di base e specializzata sono promosse azioni di formazione e aggiornamento di singoli imprenditori agricoli, prevedendo inoltre l'aggiornamento e la riqualificazione di personale degli enti a cui sono conferite funzioni e del personale dipendente da enti, istituzioni, associazioni, organizzazioni professionali agricole e organismi pubblici e privati che collaborano all'attuazione degli indirizzi di cui al presente titolo.

6. L'attività di formazione professionale si articola in corsi e tirocini diretti:

a) alla formazione e all'aggiornamento degli imprenditori agricoli e dei loro collaboratori;

b) alla formazione e all'aggiornamento del personale delle associazioni dei produttori e delle cooperative agricole.

7. I corsi e i tirocini di cui al comma 6, lettera a), sono finalizzati a migliorare la professionalità dei soggetti interessati con particolare riferimento al riorientamento qualitativo della produzione e alla applicazione di metodi di produzione compatibili con le esigenze della protezione dello spazio rurale, con particolare riguardo al conveniente sfruttamento della superficie agraria e forestale.

8. Alle iniziative regionali di formazione di cui al presente titolo è assicurato finanziamento prioritario nel quadro delle azioni finanziate dal fondo sociale europeo, con particolare riguardo a quelle relative ad aree a economia debole.

9. La Regione promuove i processi di certificazione o accreditamento dei soggetti che attuano la formazione professionale in agricoltura.

 

     Art. 13 bis. (Imprese agromeccaniche)

1. Si definiscono imprese agromeccaniche i soggetti, individui o società, ivi incluse le cooperative ed i consorzi di imprese, che svolgono in forma autonoma e con caratteristiche di prevalenza economica una delle attività di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38).

2. La Regione promuove la qualificazione della professionalità delle imprese agromeccaniche. A tal fine, è istituito presso la Giunta regionale l’albo delle imprese agromeccaniche. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti le modalità di tenuta dell’albo ed i requisiti necessari per l’iscrizione allo stesso.

 

     Art. 14. (Osservatorio agroalimentare e osservatorio del comparto bosco-legno)

1. A supporto della programmazione di settore la Regione attiva un sistema di indagine permanente sui diversi comparti, sull'assetto strutturale del sistema agroalimentare lombardo, sugli effetti delle politiche per il settore poste in essere dalla Regione stessa, denominato osservatorio agroalimentare.

2. A supporto della programmazione forestale di settore la Regione attiva, per finalità analoghe a quelle dell'osservatorio agroalimentare di cui al comma 1, un osservatorio del comparto bosco-legno.

2 bis. La Regione sostiene le imprese iscritte all’albo di cui al comma 2 attraverso la concessione di contributi in capitale a fondo perduto per l’acquisto di macchine e attrezzature. La Giunta regionale definisce criteri e modalità di erogazione dei contributi, nonché l’ammontare degli stessi nel rispetto del comma 2 ter e provvede agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea).

2 ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2 bis si fa fronte, nel limite massimo di euro 100.000,00, nell’ambito delle risorse disponibili alla missione 16 ‹Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca›, programma 1 ‹Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare› - Titolo 2 ‹Spese in conto capitale› dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.

3. All'osservatorio agroalimentare e all'osservatorio del comparto bosco-legno partecipano rappresentanti delle associazioni di produttori, delle organizzazioni professionali agricole, delle imprese di trasformazione e commercializzazione, delle CCIAA ed esperti nominati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 15. (Informazione e divulgazione)

1. La Regione attua direttamente e promuove, anche attraverso la provincia di Sondrio, le comunità montane e le CCIAA, iniziative mirate alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati e notizie di carattere tecnico-scientifico, socio-economico, statistico e promozionale, nonché inerenti all'attività dell'amministrazione, attraverso l'uso integrato e coordinato di idonei strumenti di informazione e divulgazione.

 

Capo V

Azioni congiunturali

 

     Art. 16. (Interventi di mercato)

1. La Regione assicura gli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune, comprese la erogazione, la contabilizzazione e la rendicontazione dei pagamenti effettuati, quale organismo pagatore regionale.

 

     Art. 17. (Sostegno alle imprese agricole in difficoltà)

1. Il presente articolo dispone interventi idonei al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati, in base agli orientamenti comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, programmi di intervento con cui:

a) sono individuati i settori produttivi oggetto degli interventi di sostegno;

b) sono delimitate, ove necessario, le aree geografiche in cui si verifica il maggior impatto congiunturale;

c) è valutato l'impatto economico, ambientale e sociale, anche sotto il profilo occupazionale, derivante dagli interventi previsti;

d) sono definite le priorità nella applicazione delle misure di aiuto, con particolare riserva a favore delle aziende condotte da giovani imprenditori agricoli e ubicate in zone montane o aree svantaggiate;

e) sono determinate la misura e l'intensità degli aiuti erogabili nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla normativa comunitaria;

f) sono stabilite condizioni particolari riguardanti l'associazionismo e le imprese cooperative, privilegiando le azioni di ricapitalizzazione e di rafforzamento finanziario;

g) sono definite le condizioni generali che regolano gli aiuti, i vincoli per le imprese beneficiarie, le modalità attuative e la procedura nel rispetto delle intese intervenute attraverso il concerto preventivo con gli organi statali e comunitari;

h) è stabilito un tetto massimo di aiuti pari a sei milioni di euro;

i) sono identificate le cause di difficoltà e definiti gli indicatori per il ritorno in buone condizioni finanziarie.

3. I programmi di interventi di cui al comma 2 sono redatti assicurando il coinvolgimento delle imprese della produzione, trasformazione e commercializzazione e prevedendo il coinvolgimento delle autonomie territoriali e funzionali.

3 bis. La Regione, sulla base di effettive e strutturali riduzioni di reddito annuale delle aziende agricole in specifici comparti produttivi, si coordina con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine dell’attivazione degli interventi per la gestione delle crisi di mercato previsti dall’articolo 8 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38).

 

     Art. 18. (Interventi sugli abbandoni produttivi e sugli abbattimenti)

1. Sono posti in essere aiuti idonei a sostenere:

a) l'abbandono definitivo delle produzioni caratterizzate da eccesso di capacità produttiva a livello regionale, derivante dall'applicazione di norme nazionali e orientamenti comunitari;

b) l'attuazione di programmi e misure di lotta contro epizoozie, fermi pesca e fitopatie, comprendenti anche misure di indennizzo agli agricoltori e incentivi destinati a favorire la partecipazione delle aziende agricole a programmi di prevenzione ed eradicazione.

2. Con deliberazioni della Giunta regionale sono definite le modalità di concessione dell'aiuto e di verifica dei danni dichiarati.

 

     Art. 19. (Interventi a sostegno del comparto agricolo colpito da calamità naturali)

1. La Regione assicura l'attivazione di interventi in coerenza con il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) per la ripresa economica e produttiva dell'attività agricola, nonché per il ripristino delle infrastrutture a essa connesse nelle zone colpite da calamità naturali e altri eventi eccezionali. In particolare, la Regione può anticipare o integrare le provvidenze statali.

1 bis.

2. Possono beneficiare degli interventi di cui all'articolo 18 le aziende agricole che hanno subito i danni di cui al comma 1.

3. Nel caso di perdite consecutive dovute a eventi calamitosi subiti dalla stessa azienda nel corso della stessa annata agraria, le perdite già indennizzate sono escluse dal calcolo dei danni delle calamità successive. Sono esclusi dal computo dei danni e, quindi, dalle agevolazioni i danni riferiti alle produzioni e strutture assicurabili in forma agevolata.

 

     Art. 20. (Organismi collettivi di difesa delle produzioni agricole)

1. Al fine di agevolare l'assolvimento degli impegni finanziari nei confronti delle compagnie assicurative, la Regione può concorrere al pagamento degli interessi a favore degli organismi collettivi di difesa delle produzioni agricole per le operazioni a breve termine che gli stessi assumono in proposito, secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

2. Per il finanziamento degli interventi di difesa attiva delle produzioni dai danni causati da calamità naturali o altri eventi eccezionali, la Regione può concedere contributi, fino ad un ammontare per ciascun organismo stabilito annualmente con deliberazione della Giunta regionale, da destinare a favore dei singoli imprenditori che realizzano strutture permanenti o semipermanenti di difesa attiva, sulla base di progetti individuali degli aderenti agli organismi collettivi di difesa, compresi nel piano annuale redatto dall’organismo di appartenenza.

3. Il contributo è corrisposto con priorità per le iniziative riguardanti la tutela delle colture di pregio o innovative.

4. Sono comprese nei benefici del presente articolo le iniziative assunte direttamente dagli organismi collettivi di difesa connesse all'attuazione dei programmi di agrometeorologia.

5. La Regione può concedere ai soci aderenti agli organismi collettivi di difesa un’integrazione finanziaria sul pagamento dei premi assicurativi nell’ipotesi in cui la partecipazione dello Stato non raggiunga i limiti dei contributi previsti dalla normativa statale o comunitaria.

6. Al fine della organizzazione e del coordinamento delle attività di competenza, gli organismi collettivi di difesa possono costituire una propria associazione regionale che è riconosciuta dalla Regione qualora rappresentativa della maggioranza degli organismi operanti sul territorio.

7. [Abrogato].

7 bis. La Regione promuove l'adesione a forme di copertura assicurativa sperimentali, mutualistiche e ad altri strumenti di gestione del rischio previsti dalla normativa statale e comunitaria.

 

     Art. 21. (Interventi sulle infrastrutture agricole)

1. La Regione interviene per la realizzazione o il ripristino delle seguenti tipologie di infrastrutture se attinenti al settore agricolo:

a) strade interpoderali;

b) opere di approvvigionamento idrico e di energia elettrica;

c) reti idrauliche e degli impianti irrigui.

2. Possono presentare richiesta di contributo, relativamente agli interventi previsti dal comma 1, comunità montane, province, comuni, consorzi e associazioni di aziende agricole.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono assoggettati alle procedure previste dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

4. Nel finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), è assicurata priorità a quelli previsti in area montana.

 

     Art. 22. (Programmazione negoziata)

1. La Regione promuove e sostiene, anche finanziariamente, la sottoscrizione, tra la Regione stessa, gli enti locali e le persone fisiche o giuridiche esercenti attività agricole, di contratti territoriali riguardanti il settore agricolo.

2. Il contratto territoriale di cui al comma 1 consiste in un accordo volto ad attuare un programma d'intervento coordinato riguardante l'insieme delle attività agricole o di una filiera e, in particolare, le condizioni concordate di produzione, il contributo dell'attività agricola alla conservazione delle risorse naturali, la salvaguardia delle forme del paesaggio agricolo e delle relative strutture ed infrastrutture, la produzione di servizi collettivi, nonché lo sviluppo di progetti collettivi di produzione o di sviluppo del territorio.

3. L'accesso agli aiuti previsti dal presente articolo è garantito a tutti i produttori nel rispetto delle norme sulla concorrenza.

 

     Art. 23. (Conservazione del patrimonio e delle tradizioni rurali)

1. Al fine di promuovere la conservazione del patrimonio e delle tradizioni rurali sono concessi contributi per la manutenzione e il ripristino di elementi produttivi e non produttivi situati nelle aziende agricole aventi interesse archeologico o storico.

2. Per gli scopi di cui al comma 1 sono concessi contributi per gli interventi volti al mantenimento di attività tradizionali dell'agricoltura purché non comportino un aumento delle capacità produttive dell'azienda.

2 bis. La Regione riconosce nella struttura del terrazzamento artificiale, realizzato in muro a secco o attraverso il modellamento del pendio naturale, uno strumento di trattenimento e conservazione del suolo e della sua fertilità e di corretto drenaggio delle acque. Il terrazzamento artificiale costituisce espressione del patrimonio e delle tradizioni rurali, meritevole di conservazione e valorizzazione. A tal fine la Regione stabilisce criteri e modalità per l'erogazione di contributi finalizzati alla manutenzione dei terrazzamenti per prevenire fenomeni di abbandono e di colonizzazione forestale tali da comprometterne la funzionalità.

 

     Art. 23 bis. (Disposizioni riguardanti il settore lattiero-caseario)

1. Ai fini della validazione dei contratti di compravendita dei quantitativi di riferimento individuali (quote latte) previsti dal decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 (Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, conclusi tra i produttori regionali e le aziende ubicate fuori dal territorio regionale, il limite massimo di quota trasferibile è fissato nella misura del 70% del quantitativo di riferimento individuale, fatta salva la diversa percentuale stabilita dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali previsto all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157 (Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, o dagli eventuali accordi previsti all'articolo 10, comma 17, del d.l. 49/2003 convertito dalla legge 119/2003.

 

Capo VI

Interventi a sostegno dell’agricoltura in montagna, nell'alta pianura e in collina

 

     Art. 24. (Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane)

1. Al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane sono promosse, in coerenza con la legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani), le seguenti linee di intervento:

a) miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole e della produttività e funzionalità degli alpeggi e dei pascoli montani;

b) razionalizzazione e miglioramento delle produzioni agricole e zootecniche;

c) adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria e per le attività di allevamento;

d) introduzione di attività agricole e zootecniche che valorizzino le caratteristiche, le risorse produttive e territoriali e le tradizioni locali della montagna, che presentino competitività economica e si prestino a trasformazioni tecnologiche in loco;
e) riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero-caseario;

f) promozione e valorizzazione delle produzioni;

g) realizzazione, sistemazione e adeguamento di acquedotti rurali, elettrodotti e strade al servizio delle attività agro-silvo-pastorali, realizzazione di impianti energetici alimentati con energie rinnovabili;

h) sviluppo delle attività agrituristiche o comunque legate alla fruizione degli ambienti naturali;

i) manutenzione delle aree boscate e di piccole opere di sistemazione idrualico- forestale;

i bis)

i ter) manutenzione diffusa del territorio.1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono promossi altresì in aree, definite con provvedimento della Giunta regionale, che presentano particolari condizioni socio-economiche e che necessitano di interventi a supporto dell’attività agricola. Nella determinazione di tali aree la Giunta regionale tiene conto dei seguenti indici:

a) sensibile riduzione del numero di aziende agricole in rapporto all’andamento medio regionale;

b) sensibile riduzione della superficie agricola utilizzata (SAU) in rapporto all’andamento medio regionale.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1:

a) le aziende agricole;

b) le cooperative, i consorzi e le associazioni costituite tra proprietari di terreni agricoli, di boschi e di alpeggi;

c) le amministrazioni separate di beni di uso civico;

d) le comunità montane, i comuni, gli enti morali e senza fini di lucro.

d bis) 3. Sono riconosciuti e remunerati i servizi di interesse collettivo prestati dagli operatori agricoli di montagna e delle aree di cui al comma 1 bis, così come definiti con deliberazione della Giunta regionale.

4. Le comunità montane e i comuni classificati montani, nonché i comuni il cui territorio comprende le aree di cui al comma 1 bis, possono stipulare con imprenditori agricoli singoli o associati contratti di protezione territoriale e ambientale per l’esecuzione di piccole opere e attività di sistemazione e manutenzione del territorio. La stessa facoltàè attribuita alla Regione relativamente alle aree di cui al comma 1 bis.

5. Nelle aree montane le funzioni amministrative riguardanti il presente articolo sono conferite alle comunità montane. Nelle aree di cui al comma 1 bis le funzioni amministrative riguardanti il presente articolo sono esercitate dalla Regione.

5 bis. La Regione assicura alle imprese agricole ubicate nei comuni montani, nei limiti delle disponibilità finanziarie, nell'ambito della programmazione comunitaria e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, un sostegno finalizzato alla realizzazione di investimenti strutturali e all'acquisto di dotazioni tecniche aziendali, nonché all'acquisizione di servizi di consulenza in forma di finanziamenti a favore dei soggetti erogatori dei medesimi servizi.

5 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le tipologie di intervento per le quali può essere concesso il sostegno finanziario.

 

     Art. 24.1. (Interventi a sostegno dell’agricoltura nell’alta pianura e nella collina)

1. Al fine di garantire il consolidamento delle aziende agricole situate nell’alta pianura lombarda e nella collina e per accompagnare la diversificazione dell’economia rurale attraverso lo sviluppo della multifunzionalità in agricoltura, la Regione promuove iniziative e interventi finalizzati a migliorare la competitività e a compensare il minor reddito che si realizza nelle aziende dell’alta pianura lombarda e nella collina rispetto alle aziende situate nelle zone di pianura e a limitare la competizione con altri settori produttivi rispetto alla destinazione di uso del suolo.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le tipologie di intervento, nonché le aree dell’alta pianura lombarda e della collina, con esclusione della aree montane, cui sono destinati gli interventi stessi.

 

     Art. 24 bis. (Tutela del patrimonio equino in ambito montano)

1. La Regione promuove lo sviluppo e la salvaguardia del patrimonio equino nelle zone montane, sviluppando iniziative finalizzate a:

a) individuare le razze, possibilmente autoctone, per produzioni di qualità con caratteristiche di rusticità e maggiormente adatte al pascolo;

b) garantire il consumatore sull’origine della carne acquistata, promuovendo il riconoscimento di un marchio di qualità lombarda;

c) tutelare la biodiversità, con particolare attenzione alle razze equine a ridotta consistenza;

d) creare le condizioni per fornire supporto tecnico alle aziende agricole singole ed associate;

e) collaborare con le autorità competenti per mantenere costantemente aggiornata l’anagrafe equina.

 

     Art. 24 ter. (Conservazione, salvaguardia e valorizzazione delle malghe - valorizzazione della transumanza e dei relativi percorsi)

1. La Regione riconosce la funzione ambientale e socio-economica delle malghe che costituiscono un bene di interesse collettivo il cui corretto utilizzo concorre a garantire la conservazione della biodiversità, dei paesaggi e dell’assetto idrogeologico territoriale della montagna.

2. In coerenza con quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale, sentite le comunità montane e i comuni interessati, approva, sentito il parere della competente commissione consiliare, linee guida per la gestione delle malghe e l'esercizio dell'attività d'alpeggio, fornendo altresì indicazioni circa le procedure inerenti alla concessione e all'affitto delle malghe stesse, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

2 bis. Al fine di dare maggiore attuazione sul territorio regionale agli indirizzi e agli interventi declinati nelle linee guida per la gestione delle malghe e l'esercizio dell'attività d'alpeggio di cui al comma 2, Regione Lombardia, sentite le comunità montane territorialmente interessate, individua i requisiti minimi per la costituzione, nelle forme previste dalle norme vigenti, dei consorzi d'alpeggio tra i proprietari privati che, fatto salvo il possesso degli specifici requisiti previsti da ciascun bando, possono essere ricompresi tra i soggetti beneficiari di finanziamenti regionali.

2 ter. Regione Lombardia promuove studi e ricerche finalizzati alla tutela e alla valorizzazione dei prodotti tipici delle alpi e delle malghe. Per favorire il raccordo con i portatori di interesse che partecipano all’intera fase gestionale e operativa dei sistemi malghivi, viene istituito il tavolo regionale degli alpeggi, che si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione dell’Assessore regionale all’Agricoltura. La Giunta regionale, con proprio atto, determina la composizione e le modalità di funzionamento del tavolo, prevedendo altresì la possibilità di partecipazione da parte dei consiglieri regionali. È altresì istituita la consulta del pastoralismo e della transumanza, con le medesime modalità di costituzione e di funzionamento di cui al precedente periodo, avente la finalità di formulare proposte in tema di tutela e valorizzazione del pastoralismo e della transumanza, nonché di diffusione dei relativi valori culturali. La consulta del pastoralismo e della transumanza indica annualmente alla Giunta regionale la data di celebrazione della giornata regionale per la diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza.

2 quater. La Regione riconosce il valore storico, culturale, paesaggistico e zootecnico della transumanza e dei relativi percorsi e ne promuove la valorizzazione, attraverso la realizzazione di iniziative di divulgazione o anche il finanziamento di progetti volti al miglioramento della fruizione dei percorsi stessi.

 

     Art. 25. (Pronto intervento in aree forestali)

1. È assicurato il sostegno per lavori di pronto intervento in conseguenza di calamità naturali o di altri eventi eccezionali riguardanti il territorio forestale.

2. Fatti salvi gli interventi di protezione civile, si considerano di pronto intervento le opere e i lavori necessari per:

a) recuperare alberi in vaste aree boschive gravemente danneggiate da eventi eccezionali, quali, ad esempio, trombe d'aria;

b) assicurare il rapido taglio ed esbosco di alberi compromessi da estese diffusioni di patogeni e parassiti per i quali non sono praticabili forme di lotta chimica o biologica;

c) ripristinare la viabilità agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 59, ostruita da eventi eccezionali, qualora sia indispensabile garantire un veloce accesso ad aree forestali divenute irraggiungibili;

d) fronteggiare altre situazioni eccezionali, non diversamente affrontabili, che possano arrecare pregiudizio al patrimonio forestale.

3. Possono beneficiare del sostegno, non cumulabile con altre forme di sostegno e, in particolare, con il sostegno previsto dall'articolo 19, le comunità montane o, in mancanza, le unioni dei comuni e i comuni.

4. La Regione assegna, in osservanza, se del caso, delle disposizioni sugli obblighi in materia di aiuti di Stato e tramite l'attuazione degli adempimenti ad essi correlati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 bis della l.r. 17/2011, le risorse necessarie all'affidamento delle opere e dei lavori di cui al comma 1 nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

5. Per l'esecuzione delle opere e degli interventi si procede con l'occupazione temporanea nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

6. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2021', definisce aspetti organizzativi e procedurali inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo e fornisce agli enti interessati indicazioni relative alla loro applicazione con particolare riguardo alle tipologie di eventi eccezionali, alle modalità di perimetrazione delle aree, alle spese ammissibili al finanziamento e alle modalità di richiesta del sostegno.

 

     Art. 26. (Protezione e valorizzazione delle superfici forestali)

1. Sono incentivati gli interventi di sviluppo del settore forestale finalizzati a valorizzare le funzioni relative alla protezione dei versanti, degli alvei fluviali e delle sponde, alla difesa della biodiversità, alla produzione di beni forestali, alla tutela dell'occupazione nelle aree montane, alla protezione e tutela del paesaggio e dell'ambiente alla divulgazione didattica, nonché alla manutenzione diffusa del territorio.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 gli enti competenti si avvalgono, ove possibile, delle aziende agricole ubicate nel territorio di competenza, nonché dei consorzi di proprietari quali i consorzi forestali.

3. Sono ammissibili a finanziamento secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale:

a) gli interventi finalizzati alla protezione dei terreni boscati da danni di di natura biotica e abiotica e in particolare:

1) il risanamento da attacchi da parte di insetti, altri animali, funghi e altri agenti biotici;

2) il risanamento da danni causati da eventi climatici di natura eccezionale o da incendi boschivi;

3) le sistemazioni idraulico-forestali;

4) la difesa dagli incendi boschivi;

b) gli interventi finalizzati alla valorizzazione delle produzioni forestali e alla difesa dell'occupazione forestale e in particolare:

1) la realizzazione della viabilità di servizio forestale, i rimboschimenti e il miglioramento delle superfici forestali se previsti da piani di assestamento forestale e da piani di indirizzo forestale;

2) la realizzazione di piani di assestamento forestale e di piani di indirizzo forestale;

3) l'ammodernamento delle dotazioni e delle strutture aziendali delle ditte di utilizzazione boschiva e delle imprese di prima trasformazione del legname;

4) le iniziative di valorizzazione delle produzioni forestali minori, quali, ad esempio, funghi, tartufi, castagne, piccoli frutti;

5) le forme di assistenza tecnica destinate alla corretta esecuzione degli interventi di miglioramento e rimboschimento, delle utilizzazioni forestali, a favore dei proprietari pubblici e privati;

c) gli interventi finalizzati alla difesa dell'ambiente e del paesaggio forestale e in particolare:

1) le iniziative finalizzate alla fruizione a scopo turistico-ricreativo degli spazi forestali e alla valorizzazione degli aspetti culturali e storici riguardanti l'utilizzo antropico delle superfici forestali;

2) gli interventi di arricchimento arboreo dell'ambiente rurale;

3) la manutenzione, cura e conservazione di mulattiere e sentieri, strade agro-silvo-pastorali, boschi, sponde dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico minore ubicati in aree montane e, in generale, la manutenzione dei versanti;

4) le opere e gli interventi di supporto e ausilio nei confronti della fauna selvatica e ittica;

5) gli interventi per il recupero, il miglioramento e il ripristino dei boschi e delle formazioni naturali degli alvei fluviali e golenali di pianura;

6) la predisposizione di ricerche e guide specifiche, la realizzazione di materiale divulgativo;

6 bis) gli interventi di realizzazione e di manutenzione di boschi didattici di cui all’articolo 55 bis, comprese le necessarie dotazioni didattiche e logistiche.

 

Capo VII

Strumenti finanziari e procedure di intervento

 

     Art. 27. (Strumenti di intervento finanziario)

1. Gli interventi e le iniziative previste dal presente titolo possono essere attuati attraverso i seguenti strumenti finanziari:

a) contributi in conto capitale: consistono nell'erogazione di contributi concorrenti alla copertura di spese di investimento, a iniziative di capitalizzazione o alla partecipazione anche diretta della Regione a iniziative o attività;

b) contributi in conto corrente: consistono nell'erogazione di contributi alle comunità montane che si avvalgono delle imprese agricole per realizzare i lavori previsti all'articolo 26, comma 3, lettera c), numero 3);

c) premi e aiuti: consistono in contributi finanziari, una tantum o periodici, disposti a favore di specifiche categorie di soggetti o in relazione all'adesione a specifici disciplinari;

d) indennità anche a valenza compensativa: consistono in aiuti finanziari corrisposti periodicamente alle aziende agricole che operano in aree montane, svantaggiate o soggette a vincoli ambientali per compensare gli svantaggi temporanei o permanenti derivanti dalla collocazione dell'impresa e supportare la permanenza in detti territori, o alle aziende che si impegnano in disciplinari e tecniche di produzione ecocompatibili, al fine di compensarne gli oneri o il mancato reddito;

e) fondi di rotazione: consistono, con specifico riferimento alle finalità di cui all'articolo 28, nell'erogazione di prestiti a rimborso per investimenti aziendali;

f) contributi in conto abbattimento interessi: consistono nel concorso negli interessi su finanziamenti a medio e lungo termine ottenuti dalle aziende agricole per investimenti presso gli istituti di credito che si convenzionino a tale fine con la Regione;

g) garanzie: consistono nella prestazione di aiuti a favore di consorzi fidi e cooperative di garanzia, al fine della costituzione di fondi di garanzia e di fondi rischio utili a integrare, presso il sistema bancario, le garanzie offerte dai soci per prestiti a medio e lungo termine.

g bis) microcrediti: consistono in finanziamenti agevolati di importo non superiore a 50.000,00 euro;

g ter) abbattimento dei costi delle commissioni di garanzia: consiste nell’erogazione di contributi per l’abbattimento del costo delle commissioni dovute per ottenere le garanzie per l’accesso al credito.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettere f) e g), la Regione disciplina, in particolare, i propri rapporti con il sistema creditizio e bancario, attraverso la stipula di convenzioni che abilitano gli enti sottoscrittori a operare in relazione alle misure volte ad assicurare:

a) la costanza e la consistenza dei flussi di credito;

b) le entità creditizie necessarie a garantire l'attuazione di specifici programmi;

c) la tempestività nella erogazione dei finanziamenti;

d) la semplificazione delle procedure istruttorie di pertinenza degli enti creditizi e la uniformazione di queste, se possibile, alle corrispondenti procedure regionali;

e) le modalità per il riscatto anticipato dei prestiti e dei mutui;

f) la possibilità di fruire del sistema creditizio al fine di accedere ad anticipazioni sugli aiuti, provvidenze e sostegni previsti da disposizioni comunitarie, dalla politica agricola comunitaria e dal fondo nazionale di solidarietà in agricoltura;

g) la copertura finanziaria necessaria ad attivare con la massima tempestività e anche in forma di anticipazione, sulla scorta dei riparti approvati, i processi di attribuzione finanziaria da fondi di rotazione attivati sia in sede nazionale che regionale;

h) la disciplina dell'istituto delle garanzie cui possono concorrere interventi regionali di supporto;

i) la definizione di norme attuative concernenti le operazioni di factoring;

l) la disciplina dei meccanismi e delle procedure di controllo, registrazione e rimborso agli enti creditizi delle quote di concorso nel pagamento degli interessi.

 

     Art. 28. (Fondo di rotazione nel settore primario)

1. È costituito il fondo di rotazione pluriennale per l'innovazione tecnologica nel settore primario finalizzato alla valorizzazione dei prodotti e dei servizi di qualità immessi sul mercato, attraverso l'adozione da parte della Giunta regionale di un programma pluriennale a sostegno dei processi di innovazione, di ammodernamento impiantistico aziendale e interaziendale, di razionalizzazione del parco di meccanizzazione e di adeguamento delle strutture relative alle fasi di produzione, trasformazione, condizionamento e commercializzazione delle produzioni agricole, zootecniche e forestali.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità per l'attivazione del fondo e le priorità per l'assegnazione delle relative risorse.

3. Il fondo esplica le proprie finalità attraverso la concessione ad aziende agricole e agroalimentari di produzione, trasformazione e commercializzazione, anche costituite in forma cooperativa, di finanziamenti in conto capitale soggetti a rimborso entro un arco decennale, con la corresponsione dell'interesse determinato nei limiti della normativa comunitaria.

4. La restituzione delle quote finanziate decorre dalla semestralità successiva alla data di perfezionamento del contratto di concessione del finanziamento.

5. Le quote di capitale costituite dalla restituzione in annualità delle somme finanziate confluiscono nella dotazione del fondo e costituiscono contestuale disponibilità a impegnare a favore di ulteriori beneficiari.

 

     Art. 29. (Accesso alle misure d'intervento)

1. Le richieste per l'accesso alle misure d'intervento di cui al presente titolo sono presentate all'ente competente per materia, senza vincoli riguardo al periodo di presentazione, fatti salvi termini specifici definiti con deliberazione della Giunta regionale in relazione a singole misure.

2. La documentazione presentata a corredo dell'istanza è registrata all'anagrafe regionale delle imprese costituita ai sensi dell'articolo 4 e contestualmente resa disponibile agli enti aderenti al SIARL per i quali ha valore documentale, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza.

3. Gli enti competenti provvedono a redigere e aggiornare, con cadenza almeno semestrale e comunque secondo calendario e criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, le graduatorie delle istanze ricevute.

4. Al fine di garantire omogenea applicazione delle procedure di cui al presente articolo la Regione, di concerto con gli enti locali a cui sono conferite funzioni, definisce la modulistica e le procedure unificate per la presentazione delle richieste di contributo e le rendicontazioni.

5. Le istanze presentate mantengono validità per ventiquattro mesi, anche in assenza di dotazione finanziaria atta a garantirne il finanziamento, fatta salva specifica interruzione di procedimento determinata con deliberazione della Giunta regionale.

6. La documentazione presentata per l'accesso a una misura di intervento è accolta anche in forma autocertificativa nei casi e con le modalità previsti dalla vigente normativa e si intende validamente presentata anche a corredo di altre istanze promosse presso il medesimo ente, nonché presso gli enti che aderiscono all'anagrafe delle imprese. L'aggiornamento della documentazione soggetta a scadenza temporale è richiesto dall'ente competente contestualmente all'ammissione a finanziamento dell'istanza; la mancata integrazione della documentazione entro il termine stabilito dagli uffici competenti e comunicato con lettera raccomandata comporta, fatti salvi casi di documentata forza maggiore, il rigetto dell'istanza.

7. L'acquisto di bestiame, macchine e attrezzature, mobili e fisse, nonché la realizzazione di strutture aziendali, avvenuti successivamente alla presentazione della richiesta di contributo e nelle more di adozione dell'atto formale di accoglimento da parte dell'amministrazione competente, non precludono la concessione dei contributi, non costituendo comunque impegno al finanziamento da parte dell'amministrazione, né diritto a precedenze o priorità.

 

     Art. 30. (Erogazione dei contributi)

1. Ove non sia diversamente previsto da leggi o provvedimenti specifici, possono essere concessi acconti sino all'80 per cento dei contributi di cui al presente titolo, previa richiesta supportata da idonea garanzia fidejussoria.

2. Possono essere altresì erogati acconti su stati di avanzamento dei lavori, a partire dalla rendicontazione di un importo pari o superiore al 50 per cento dell'investimento.

3. Il saldo dell'importo finanziato avviene ad avvenuto completamento dell'iniziativa ammessa a contributo, previo accertamento delle spese sostenute risultanti da analitica rendicontazione ed entro data certa stabilita nel provvedimento di concessione.

 

     Art. 31. (Revoca)

1. L'ente competente revoca le agevolazioni e i contributi finanziari concessi se:

a) gli interventi finanziati non sono stati effettuati nei termini stabiliti;

b) le agevolazioni finanziarie non sono state utilizzate per le finalità per le quali sono state concesse, salvi i casi di forza maggiore o quanto previsto in relazione ai beni soggetti a vincolo di destinazione;

c) sono state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre in errore la amministrazione rispetto alla concessione del contributo;

d) negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi che disciplinano le modalità e le condizioni per la concessione dei contributi.

2. La revoca comporta l'obbligo di restituzione delle somme percepite, comprensive degli interessi. Con il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali rateizzazioni concesse per la restituzione della somma.

 

CAPO VII bis

Istituzione della Banca della Terra Lombarda

 

     Art. 31 bis. (Finalità)

1. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio agricolo-forestale, di promuovere i processi di ricomposizione e riordino fondiario, di recuperare ad uso produttivo le superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate, nonché di favorire la salvaguardia del territorio, istituisce la Banca della Terra Lombarda.

 

     Art. 31 ter. (Banca della Terra Lombarda)

1. La Banca della Terra Lombarda consiste in un inventario pubblico, completo e aggiornato, dei terreni pubblici e dei terreni privati, che i proprietari o gli aventi diritto hanno dichiarato disponibili per la temporanea assegnazione ai soggetti che ne fanno richiesta.

2. La Banca della Terra Lombarda si basa sui dati messi a disposizione dal SIARL e da altre banche dati regionali, anche tramite i Centri di Assistenza Agricola (CAA), che possono aggiornarla periodicamente inserendo le coordinate catastali e le eventuali ulteriori informazioni concernenti le particelle disponibili.

3. Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale recante “Integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Istituzione della Banca della Terra Lombarda”, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente e sentite le organizzazioni professionali agricole, le cooperative, le organizzazioni sindacali e l’ANCI, predispone gli atti necessari per il funzionamento della Banca della Terra.

 

     Art. 31 quater. (Assegnazione dei beni inseriti nella Banca della Terra Lombarda)

1. Regione Lombardia provvede all’assegnazione temporanea dei beni inseriti nella Banca della Terra Lombarda dichiarati disponibili, nel rispetto della normativa vigente.

2. Il provvedimento di assegnazione specifica le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale e prevede, in particolare, l’uso per il quale il bene viene concesso, la durata dell’assegnazione e l’ammontare del canone che deve essere corrisposto dall’assegnatario. Gli oneri tributari e fiscali relativi ai beni in concessione gravano sul concessionario.

 

     Art. 31 quinquies. (Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti)

1. In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali, la Regione valorizza le terre agricole incolte, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali.

2. Si considerano abbandonati o incolti:

a) i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno due anni, a esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea e di quelli espressamente indicati dalla normativa vigente;

b) i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive e arboree spontanee, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 42 e 43.

3. I comuni, entro trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8, comunicano, tramite il proprio sito web istituzionale, tramite affissione sull'albo pretorio e altre forme di comunicazione istituzionale, la possibilità d'iscrivere i terreni abbandonati o incolti alla Banca della Terra Lombarda. L'elenco dei terreni resi disponibili dai legittimi proprietari è trasmesso alla Regione. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti, a beneficio dei comuni adempienti, specifici criteri di preferenzialità in relazione ai trasferimenti, bandi o finanziamenti regionali.

4. La Regione coordina le attività tecnico-amministrative finalizzate all’inserimento dei terreni nella Banca della Terra Lombarda.

5. Regione Lombardia provvede all'approvazione del piano di sviluppo per la coltivazione dei terreni individuati quali abbandonati o incolti, redatto dai soggetti che fanno richiesta di assegnazione dei terreni medesimi e che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata in conformità al piano di sviluppo allegato alla richiesta. Per i terreni di montagna sono previsti anche progetti di utilizzo a pascolo dei terreni. Il piano è redatto e approvato secondo i criteri e le procedure definite dal regolamento di cui al comma 8.

6. Ai proprietari i cui terreni sono stati oggetto di assegnazione è dovuto il canone stabilito secondo i criteri determinati dal regolamento di cui al comma 8.

7. I proprietari e gli aventi diritto possono chiedere, entro i termini e secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 8, di coltivare direttamente i terreni allegando alla richiesta il piano di sviluppo.

8. Con regolamento, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante “Integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Istituzione della Banca della Terra Lombarda”, previo parere della commissione consiliare competente, in osservanza dei principi e dei criteri degli articoli 4, 5 e 6 della legge 440/1978, la Regione definisce:

a) [abrogata];

b) i criteri per l'adeguata pubblicità degli elenchi dei terreni classificati come abbandonati o incolti, nonché l’adeguata pubblicità indirizzata specificatamente ai proprietari dei terreni, al fine di avere un’ampia adesione all’iscrizione dei terreni nella Banca della Terra Lombarda;

c) [abrogata];

d) i termini per la presentazione di osservazioni, richieste di cancellazione o richieste di inserimento di terreni negli elenchi della Banca della Terra Lombarda;

e) i criteri per la redazione e approvazione del piano di sviluppo di cui al comma 5;

f) i criteri per l'ammissibilità delle domande di assegnazione dei terreni abbandonati e incolti, per la loro assegnazione, ivi inclusi i criteri per la selezione dei richiedenti, con particolare riguardo ai giovani e alle donne; sono prioritari nell’assegnazione del terreno i progetti di coltivazione che prevedono l’utilizzo di tecniche di agricoltura biologica;

g) i criteri di determinazione dei canoni dovuti ai proprietari dei terreni assegnati, nonché le norme concernenti la eventuale revoca del contratto e l’introduzione di idonee garanzie a copertura del regolare pagamento dei canoni;

h) i criteri e le modalità di controllo da parte dell'ente sull'attuazione dei piani di sviluppo di cui ai commi 5 e 7 e le procedure per la riassegnazione dei terreni non coltivati in loro conformità;

i) le modalità per il coordinamento delle attività tecnico-amministrative di cui al comma 4.

 

     Art. 31 sexies. (Clausola valutativa)

     [Abrogato]

 

CAPO VII ter

DISPOSIZIONI PER LE ASSOCIAZIONI FONDIARIE

 

     Art. 31 septies. (Associazioni fondiarie)

1. La Regione riconosce nell’associazionismo fondiario uno strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di favorire l’occupazione, la costituzione e il consolidamento di nuove imprese agricole.

2. La Regione, attraverso la gestione associata delle piccole proprietà terriere secondo le buone pratiche agricole, persegue i seguenti obiettivi:

a) consentire la valorizzazione del patrimonio dei rispettivi proprietari;

b) rispondere alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica;

c) concorrere all’applicazione delle misure di lotta obbligatoria agli organismi nocivi ai vegetali;

d) prevenire i rischi idrogeologici e d’incendio;

d bis) favorire la ricomposizione fondiaria anche per contrastare il fenomeno dei terreni abbandonati.

3. La Regione, in attuazione delle finalità di cui all’articolo 31 bis e degli obiettivi di cui al comma 2, promuove la costituzione di associazioni fondiarie (AsFo).

3 bis. I comuni, per motivi di pubblica utilità e nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), possono affidare alle associazioni fondiarie la manutenzione dei terreni abbandonati o incolti.

4. Le associazioni fondiarie, sono costituite, tra i proprietari o aventi titolo dei terreni pubblici o privati al fine di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, incolti o abbandonati, e per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.

5. L’ordinamento delle associazioni fondiarie è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dalle disposizioni speciali vigenti in materia.

6. Le attività di gestione dei terreni conferiti alle associazioni fondiarie sono effettuate nel rispetto delle buone pratiche agricole, degli equilibri idrogeologici, della salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio nonché dell’economicità ed efficienza della gestione stessa.

7. Le associazioni fondiarie, legalmente costituite, svolgono le seguenti attività:

a) gestione associata dei terreni conferiti dai soci, ivi compresa la facoltà di richiedere le autorizzazioni per gli interventi sui terreni conferiti dagli associati;

b) redazione e attuazione del piano di gestione dei terreni conferiti nel quale sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale nonché di conservazione dell’ambiente e del paesaggio;

c) manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e opere di miglioramento fondiario.

8. Le associazioni fondiarie, per la conduzione delle proprietà fondiarie conferite, possono avvalersi di uno o più gestori, privilegiando le forme associative e consortili, con l’impiego preferibilmente di manodopera locale inoccupata o partecipante a corsi di formazione professionalizzanti del settore agrosilvopastorale.

9. Ogni associato conserva la proprietà dei propri beni che non sono usucapibili ed esercita il diritto di recesso dalla sua adesione nel rispetto dei vincoli temporali contrattuali in essere tra l’associazione fondiaria e i gestori di cui al comma 8, fatti salvi i vincoli di destinazione d’uso.

10. Presso ciascuna associazione fondiaria è istituito un elenco delle proprietà associate nel quale sono registrati i titolari dei diritti reali di godimento e dei rapporti contrattuali.

11. Al fine della definizione dell’effettivo valore agronomico o forestale dei terreni concessi, le superfici inserite nell’elenco di cui al comma 10 sono classificate in funzione delle caratteristiche del suolo, del soprassuolo, dello stato delle opere di miglioramento fondiario presenti ovvero della redditività esistente al momento dell’adesione all’associazione fondiaria.

12. Le associazioni fondiarie possono acquisire la personalità giuridica ed essere riconosciute con l’iscrizione, autorizzata con provvedimento della struttura regionale competente, nel registro regionale delle persone giuridiche private.

13. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale recante “Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019” approva con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente, le linee guida per la redazione del piano di gestione dei terreni conferiti dagli associati.

14. La Regione può ricomprendere le associazioni fondiarie legalmente costituite tra i soggetti beneficiari di finanziamenti previsti dai bandi regionali.

15. Le comunità montane e i comuni supportano la Regione nella promozione di ogni idonea iniziativa finalizzata alla diffusione tra i proprietari dei terreni di una cultura associativa, offrendo un adeguato supporto informativo e tecnico.

 

Capo VIII

Norme finali

 

     Art. 32. (Rinvio)

1. Gli atti applicativi ed esplicativi relativi all'attuazione delle specifiche misure d'intervento di cui al presente titolo, se lo stesso non prevede diversamente, sono adottati dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dal trattato istitutivo dell'Unione europea, dà attuazione, mediante idonee disposizioni applicative, alla regolamentazione comunitaria direttamente applicabile, relativa ai settori dell'agricoltura, delle foreste e della pesca, anche in relazione alla determinazione dell'ammontare dei contributi, dei limiti qualitativi e dei parametri stabiliti dal presente titolo.

 

TITOLO III

Articolazione delle competenze

 

     Art. 33. (Funzioni di competenza regionale)

1. La Regione svolge le funzioni concernenti:

a) i rapporti con il Ministero per le politiche agricole e l'Unione europea; la formulazione degli indirizzi programmatici generali e settoriali in campo agricolo, forestale, ittico, agrituristico, rurale, alimentare e faunistico, il coordinamento delle funzioni conferite;

b) l'attuazione di programmi a dimensione o rilevanza regionale previsti in campo agricolo, forestale, ittico, agrituristico, rurale, alimentare e faunistico dalla normativa comunitaria, da leggi statali e regionali;

c) la ripartizione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite;

d) le funzioni amministrative relative a enti e istituti a carattere regionale o riconosciuti dalla Regione con specifici provvedimenti legislativi;

e) la proposta di delimitazione dei territori danneggiati da calamità naturali e da avversità atmosferiche e l'adozione dei provvedimenti relativi e conseguenti;

f) le certificazioni fitosanitarie e i controlli necessari alla produzione e alla circolazione dei prodotti vegetali;

g) gli interventi sulle strutture di trasformazione e commercializzazione e gli interventi relativi alle iniziative di cooperazione;

h) i rapporti con istituti ed enti esercenti il credito agrario, la definizione delle priorità, dei criteri e dei parametri relativi al credito stesso, nonché la concessione e la liquidazione del concorso regionale negli interessi sui prestiti e mutui;

i) il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, la vigilanza e il controllo sulle attività delle organizzazioni riconosciute e la concessione alle stesse degli incentivi finanziari;

j) le funzioni amministrative, comprese le nomine relative a commissioni e comitati a carattere regionale;

k) la ricerca applicata, le attività sperimentali e dimostrative e le attività per il supporto regionale all'assistenza tecnica in agricoltura, nonché, d'intesa con le province, la formazione professionale dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo e le attività di assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale;

l) l'impostazione e la gestione di programmi e di azioni coordinate per la promozione, a livello regionale, del comparto agroalimentare lombardo, anche in raccordo con analoghe azioni locali e con le CCIAA;

m) la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e forestali, comprese le azioni per l'innovazione di processo e di prodotto, nonché gli interventi a livello regionale per l'orientamento dei consumi e per il coordinamento delle politiche nutrizionali anche relative alle produzioni biologiche;

m bis) le attività e le azioni relative alle produzioni agroalimentari di qualità regolamentata, compresa l’attività di vigilanza, così come previste dalla normativa nazionale e comunitaria;

m ter) la tenuta dell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva extravergini e vergini sezione della Regione Lombardia;

n) l'offerta dei prodotti agricoli e forestali e gli interventi sui mercati, comprese le relative forme organizzative;

o) la bonifica e l'irrigazione, compresi il controllo e la vigilanza sui consorzi di bonifica;

p) l'attività antincendi boschivi, esclusa l'organizzazione delle squadre antincendi;

q) la gestione del SIARL, anche in raccordo con i sistemi informativi attivati presso le CCIAA, e il coordinamento delle rilevazioni statistiche agricole previste dal programma statistico nazionale e dagli analoghi programmi regionali;

r) la definizione dei capitolati speciali d'appalto finalizzati all'acquisizione di servizi e beni strumentali per i quali è necessaria l'uniformazione su standard di livello regionale;

s) la definizione di convenzioni con le CCIAA che disciplinino modalità e condizioni per la messa a disposizione della Regione e degli enti locali a cui sono conferite funzioni di dati, notizie e atti presenti nel registro delle imprese, e per il relativo trasferimento telematico;

t) l'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e l'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1993, n. 37 (Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici);

u) la vigilanza e il monitoraggio a fini programmatori delle risorse forestali e silvo-pastorali e delle sistemazioni idraulico-agrario-forestali;

v) il riordino degli usi civici;

z) i lavori di pronto intervento per calamità naturali non compresi tra quelli previsti dall'articolo 10 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 (Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche) e localizzati nei territori montani;

aa) l'irrogazione delle sanzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria in materia di gestione delle quote di produzione;

bb) la vigilanza sugli organismi costituiti per la difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche, nonché il riconoscimento dell’idoneità ad operare sul territorio regionale;

cc) l'istituzione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione degli albi regionali dei vigneti a denominazione d'origine (DO) e degli elenchi regionali delle vigne a indicazione geografica tipica (IGT).1 bis. Avverso i provvedimenti adottati dalle province e dalle comunità montane riguardo all’istruttoria, accertamento e controlli per l’erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di cui all’articolo 34, commi 1 e 2, è ammesso ricorso gerarchico al Direttore della direzione regionale competente in materia di agricoltura, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) in quanto applicabili.

1 ter. La disposizione di cui al comma 1 bis si applica a condizione che venga raggiunta apposita intesa fra Regione, province e comunità montane nell’ambito dei lavori del tavolo istituzionale per le politiche agricole di cui all’articolo 5, comma 1.

 

     Art. 34. (Competenze)

1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio svolgono le funzioni amministrative concernenti::

a) la caccia, la pesca e la gestione delle autorizzazioni fatte salve le funzioni di vigilanza e controllo esercitate dalle province;

b) il coordinamento, la vigilanza e il controllo sugli enti, aziende, consorzi e organizzazioni locali operanti in materia di agricoltura e foreste;

c) le attività agrituristiche e le produzioni biologiche;

d) l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

e) le commissioni e i comitati provinciali previsti da norme statali e regionali, compresa la nomina dei relativi componenti, operanti in materia di agricoltura e foreste;

f) il rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi;

g) le attività di assistenza tecnica, di informazione e di divulgazione di livello provinciale, nonché di formazione professionale, ad esclusione della formazione dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo;

h) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura, compreso il conferimento della qualifica di utente di motori agricoli (UMA);

i) le azioni di interesse locale per la promozione agroalimentare, anche relative alle produzioni biologiche e tradizionali;

i bis) produzioni biologiche, compresa la concessione delle deroghe previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di produzioni biologiche;

j) [abrogata];

k) le funzioni amministrative relative alla formazione, arrotondamento e consolidamento della proprietà coltivatrice;

l) le azioni di dimensione provinciale finalizzate allo sviluppo delle certificazioni volontarie e al sostegno delle richieste di riconoscimento delle produzioni ai sensi delle normative comunitarie;

m) le competenze in materia di usi civici previste dal titolo XI;

n) il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, compreso il finanziamento dei piani per lo sviluppo aziendale, per la fase di produzione e di trasformazione aziendale;

o) i contributi per l'acquisto di macchine innovative e di macchine sostitutive per rottamazione;

p) i contributi in conto interessi sui prestiti di conduzione per le aziende agricole;

q) l'istruttoria, l'accertamento e i controlli per l'erogazione di premi, integrazioni di reddito previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché gli interventi di mercato;

r) la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e l'attuazione dei programmi provinciali d'intervento relativi all'educazione alimentare e alle politiche nutrizionali, comprese quelle biologiche;

s) la gestione del sistema informativo agricolo e forestale di livello provinciale e le rilevazioni statistiche agricole previste dal programma statistico nazionale e dagli analoghi programmi regionali, in raccordo con i sistemi informativi attivati presso le CCIAA ai sensi di quanto disposto all'articolo 33, comma 1, lettere q) e s);

t) l'istruttoria, l'accertamento e i controlli per la gestione delle quote di produzione;

u) il controllo e la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali nonché gli adempimenti derivanti dall'applicazione delle norme inerenti alla riproduzione animale;

v) le attività istruttorie e la gestione degli interventi conseguenti alle avversità atmosferiche e alle calamità naturali, a sostegno delle colture e delle strutture aziendali, nonché delle infrastrutture rurali a livello provinciale, nell'ambito delle zone delimitate ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera e);

v bis) le competenze in materia di funghi epigei ed ipogei;

z) tutte le funzioni amministrative già attribuite da leggi statali agli ex ispettorati agricoli provinciali;

aa) l'iscrizione delle superfici vitate negli albi regionali dei vigneti a denominazione d'origine (DO) e negli elenchi regionali delle vigne a indicazione geografica tipica (IGT) e il relativo controllo;

aa bis) l'iscrizione delle fattorie didattiche nell’elenco di cui all’articolo 159 e il controllo sul permanere dei requisiti d’iscrizione;

aa ter)

aa quater) il controllo dei requisiti d’iscrizione delle imprese agromeccaniche nell’albo di cui all’articolo 13 bis;

aa quinquies) l’iscrizione dei prodotti agroalimentari tradizionali nell’elenco regionale;

aa sexies) l’iscrizione degli utilizzatori dell’indicazione facoltativa di qualità“prodotto di montagna” nell’elenco regionale;

aa septies) l’iscrizione nell’anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare delle risorse genetiche di interesse alimentare e agrario locali di origine vegetale, animale o microbica a rischio di estinzione o di erosione genetica.1 bis. Le funzioni di vigilanza e controllo spettanti alle province in materia di caccia e pesca sono esercitate, a esclusione della provincia di Sondrio, in raccordo con le competenti strutture regionali e sono svolte dal personale dei contingenti determinati da Regione Lombardia con le modalità e le qualifiche previste dalle norme nazionali e regionali di riferimento.

2. Fatte salve le disposizioni di cui al Titolo IV, la provincia di Sondrio e le comunità montane, per i relativi territori, e la Regione per il restante territorio svolgono le funzioni amministrative concernenti:

a) il miglioramento e lo sviluppo delle produzioni animali e vegetali di rilevante interesse locale;

b) le sistemazioni idraulico-agrario-forestali e le manutenzioni di piccola entità delle aree boscate;

c) gli interventi in materia di forestazione, silvicoltura e arboricoltura, compresi l'assestamento e la pianificazione dei beni silvo-pastorali, nonché l'organizzazione delle squadre antincendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 3;

d) il vincolo idrogeologico, fatte salve le competenze poste in capo ai comuni ai sensi della vigente normativa e quanto stabilito dal comma 3;

e) gli interventi per la realizzazione, il ripristino e la manutenzione di infrastrutture al servizio delle attività agro-silvo-pastorali;

f) l'attuazione dei lavori di pronto intervento di cui all'articolo 33, comma 1, lettera z;

g) l'erogazione dell'indennità compensativa;

h) i contributi per l'acquisto di macchine per la meccanizzazione forestale;

i) i contributi per l'abbandono produttivo dei terreni coltivati e gli incentivi per il rimboschimento.2 bis. La Regione esercita le funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 assicurando, anche tramite i propri uffici territoriali, la diffusione sul territorio dei servizi erogati.

3. Sono conferite agli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali, nell'ambito dei rispettivi territori, le funzioni amministrative concernenti il vincolo idrogeologico, il taglio dei boschi nonché l'organizzazione delle squadre antincendi boschivi.

4. Sono confermate in capo agli enti locali le funzioni e le competenze attribuite dalla normativa vigente, fermi restando i compiti esercitati localmente, in regime di autonomia funzionale, dalle CCIAA.

 

     Art. 34 bis. (Semplificazione in materia di funzioni attribuite dalla normativa statale alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli enti locali)

1. L’abbattimento degli alberi di olivo di cui al decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 (Divieto di abbattimento degli alberi da olivo) non è soggetto ad autorizzazione.

2. L’esercizio della trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose di cui al decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152 (Disciplina per l’esercizio e l’incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi dei cereali e delle leguminose) non è soggetto a licenza o denuncia.

 

     Art. 35. (Funzioni conferite ai comuni)

1. Sono conferite ai comuni le seguenti funzioni:

a) [abrogata];

b) autorizzazione degli interventi relativi a strade vicinali, interpoderali e forestali;

c) perimetrazione delle superfici percorse dal fuoco sul proprio territorio.

 

     Art. 36. (Acquisizione di servizi)

1. La Regione e gli enti locali, in relazione alle funzioni amministrative di cui al titolo II e al presente titolo, possono affidare a soggetti terzi, in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, selezionati tramite procedure di gara, lo svolgimento di procedimenti o istruttorie inerenti alle rispettive competenze.

2. La Regione e gli enti locali, nell'espletamento delle funzioni di rispettiva competenza, riconoscono il ruolo delle autonomie funzionali operanti sul territorio regionale, con particolare riferimento alle CCIAA.

 

     Art. 37. (Poteri sostitutivi)

1. In caso di accertate inadempienze degli enti locali nell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del presente titolo, la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, provvede direttamente o mediante un commissario ad acta.

 

     Art. 38. (Raccordo tra i sistemi informativi)

1. La Regione, gli enti e i soggetti coinvolti dall'attuazione del presente titolo assicurano la disponibilità e il trasferimento telematico dei dati per l'efficace esercizio delle rispettive funzioni, per l'implementazione del sistema informativo agricolo nazionale e del SIARL.

2. La raccolta, l'elaborazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni relative al settore agricolo sono assicurate dal SIARL.

3. La Regione assicura, attraverso il SIARL e tramite convenzione con le CCIAA, l'accesso degli enti locali ai dati e alle informazioni occorrenti alla gestione delle funzioni conferite.

4. I dati e le informazioni presenti nel SIARL hanno valore ai fini istruttori nei procedimenti in materia agricola e forestale di competenza della Regione e degli enti locali.

5. La Giunta regionale definisce i protocolli di comunicazione e gli standard informatici occorrenti alla efficace attuazione del raccordo con i sistemi informativi locali, le modalità organizzative del SIARL, il dizionario telematico dei dati, i codici univoci di identificazione dei soggetti e i protocolli di comunicazione, secondo gli standard definiti dall'autorità per l'informatica.

 

     Art. 39. (Risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite)

1. In relazione alla necessità di assicurare la conoscenza delle risorse a disposizione per l'effettuazione delle spese di investimento, le comunità montane, nella predisposizione dei loro bilanci, fanno riferimento alle previsioni di spesa contenute nel bilancio pluriennale regionale.

2. I fondi da trasferire alle comunità montane sono determinati con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, sulla base delle priorità individuate dal Programma regionale di sviluppo.

3. La Giunta regionale comunica, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge annuale di bilancio, agli enti interessati, l'effettiva disponibilità finanziaria per ogni voce di spesa attinente alle funzioni conferite.

 

TITOLO IV

Disposizioni sulle superfici e sull'economia forestali

Capo I

Finalità e norme generali

 

     Art. 40. (Finalità e obiettivi)

1. Le disposizioni del presente titolo sono finalizzate, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile e delle norme dello Stato e dell'Unione europea, alla conservazione, all'incremento e alla gestione razionale del patrimonio forestale e pascolivo, nonché allo sviluppo delle attività economiche che riguardano direttamente e indirettamente le superfici forestali.

2. La Regione riconosce il rilevante apporto del settore agro-silvo-pastorale per la crescita economica e sociale, lo sviluppo del turismo e di altre attività ricreative, la fissazione di gas ad effetto serra, la produzione di beni e di servizi ecocompatibili, la protezione degli ecosistemi, la conservazione della biodiversità, la difesa idrogeologica, la salvaguardia del paesaggio e delle tradizioni culturali.

3. La Regione promuove, anche attraverso forme associative e consorziali, la gestione attiva delle superfici silvo-pastorali.

4. La Regione, al fine di garantire la conservazione dei sistemi ecologici forestali e l'erogazione di servizi e prodotti alla collettività, promuove e incentiva la gestione razionale e sostenibile delle risorse forestali attraverso lo sviluppo delle attività selvicolturali. La programmazione e la pianificazione forestale tendono al mantenimento e all'incremento della biodiversità, delle potenzialità delle superfici forestali e alla economicità della gestione.

5. Sono obiettivi prioritari della Regione:

a) nelle aree montane e collinari, il potenziamento, la manutenzione, il miglioramento e il presidio delle aree agro-silvo-pastorali;

b) nelle aree di pianura e di fondovalle, la tutela e conservazione delle superfici forestali, nonché la creazione di nuove aree boscate e di sistemi verdi multi-funzionali.

 

     Art. 41. (Funzioni amministrative)

1. La Regione, la provincia di Sondrio, i comuni, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali esercitano le funzioni amministrative relative al settore silvo-pastorale secondo principi di semplificazione, sussidiarietà e decentramento.

2. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio esercitano le funzioni amministrative relative all'approvazione dei piani di indirizzo forestale di cui all'articolo 47.

3. La Regione, la provincia di Sondrio, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per la trasformazione del bosco di cui all'articolo 43, coordinandole con le procedure inerenti ai vincoli paesistici.

4. La Regione esercita le funzioni di coordinamento delle funzioni conferite, nonché le funzioni amministrative relative a progetti per lo sviluppo del settore agro-silvo-pastorale di rilevanza regionale.

 

     Art. 42. (Definizione di bosco)

1. Sono considerati bosco:

a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri;

b) i rimboschimenti e gli imboschimenti;

c) le aree già boscate prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate.

2. Sono assimilati a bosco:

a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;

c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

3. I confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali, le classificazioni urbanistiche e catastali, la viabilità agro-silvo-pastorale e i corsi d'acqua minori non influiscono sulla determinazione dell'estensione e delle dimensioni minime delle superfici considerate bosco.

4. Non sono considerati bosco:

a) gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa;

b) i filari arborei, i parchi urbani e i giardini;

c) gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale e i frutteti, esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura;

d) le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale;

d bis) i terreni colonizzati spontaneamente da specie arboree o arbustive, quando il processo è in atto da meno di quindici anni per i comuni classificati montani o svantaggiati e da meno di cinque anni per i restanti comuni;

d ter) le colonizzazioni spontanee da specie arboree o arbustive all’interno di terreni edificabili a destinazione produttiva ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti al momento dell’entrata in vigore della legge recante (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31‘Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale’) quando il processo di colonizzazione è in atto da meno di quindici anni.5.

6. I piani di indirizzo forestale di cui all'articolo 47 individuano e delimitano le aree qualificate bosco in conformità alle disposizioni del presente articolo. Nel periodo di vigenza del piano, la colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive e su terreni non boscati, nonché l'evoluzione di soprassuoli considerati irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale determinano nuovo bosco solo se previsto nell'aggiornamento del piano stesso. In mancanza dei piani di indirizzo forestale, la superficie a bosco è determinata secondo quanto previsto dai commi 1 e 2.

7. La Giunta regionale determina gli aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, i criteri per l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti di cui al comma 4, lettera d), nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dei coefficienti di boscosità.

8. Agli effetti del presente titolo i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

 

Capo II

Difesa del patrimonio silvo-pastorale

 

     Art. 43. (Tutela e trasformazione del bosco)

1. Ai fini del presente titolo si intende per trasformazione del bosco ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale finalizzato a una utilizzazione diversa da quella forestale.

2. Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla provincia di Sondrio, dalle comunità montane o unioni di comuni e dagli enti gestori di parchi e riserve regionali, per i relativi territori, o dalla Regione per il restante territorio, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale. Ai fini del riparto di competenze sono fatte salve le intese di cui all’articolo 5, comma 6, della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56‘Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni’). La conservazione della biodiversità si basa sulla salvaguardia e gestione sostenibile del patrimonio forestale mediante forme appropriate di selvicoltura finalizzate anche alla presenza di flora di interesse apistico.

2 bis. Gli interventi per la realizzazione da parte di ARPA delle reti di monitoraggio dei rischi naturali, limitatamente alla installazione e al funzionamento di strumenti ed accessori per misure superficiali e profonde, strumentazioni e strutture per mire topografiche e radar e stazioni meteorologiche, sono effettuati previa comunicazione dell’Agenzia agli enti competenti.

3. Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedono, a carico dei richiedenti, gli interventi compensativi finalizzati a realizzare:

a) nelle aree con elevato coefficiente di boscosità, di norma identificate con quelle di montagna e di collina, specifiche attività selvicolturali ai sensi dell’articolo 50 volte al miglioramento e alla riqualificazione dei boschi esistenti, al recupero delle condizioni agronomiche dei pascoli e al riequilibrio idrogeologico, compresi gli interventi sulla rete viaria forestale previsti dagli strumenti di pianificazione forestale, nonché interventi di recupero ambientale delle malghe, dei fabbricati a servizio degli alpeggi, anche con finalità di miglioramento paesaggistico, purché attuati nel rispetto dei materiali e delle tipologie costruttive tradizionali e senza modificazione della sagoma o incremento della volumetria legittimamente esistente;

b) nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, di norma identificate con quelle di pianura, rimboschimenti e imboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su superfici non boscate di estensione almeno doppia di quella trasformata, da sottoporre a regolare manutenzione fino all'affermazione.

4. I piani di indirizzo forestale, in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione, delimitano le aree in cui la trasformazione può essere autorizzata; definiscono modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabiliscono tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura compensativa, in conformità al comma 3 e al provvedimento di cui al comma 8. In mancanza dei piani di indirizzo forestale, è vietata la trasformazione dei boschi d'alto fusto non autorizzata dall'ente territorialmente competente ai sensi del comma 2; l'autorizzazione può essere concessa, dopo aver valutato le possibili alternative, esclusivamente per:

a) opere pubbliche o di pubblica utilità;

b) viabilità agro-silvo-pastorale;

c) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;

d) ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti;

e) manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti purché non comportino incremento di volumetria e siano censiti dall'agenzia del territorio.

e bis) adeguamento igienico sanitario, o altri adeguamenti derivanti da obblighi di legge, di edifici esistenti e censiti dall'agenzia del territorio.5. I piani di indirizzo forestale possono prevedere obblighi di compensazione di minima entità o l'esenzione dall'obbligo di compensazione in relazione a interventi:

a) di sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente tramite l'ingegneria naturalistica;

b) di viabilità agro-silvo-pastorale o altri interventi di miglioramento forestale previsti in piani di indirizzo forestale o in piani di assestamento forestale approvati;

c) di conservazione della biodiversità o del paesaggio;

d) presentati da aziende agricole e forestali, finalizzati all'esercizio dell'attività primaria in montagna e in collina.

6. In mancanza dei piani di indirizzo forestale:

a) gli interventi di cui al comma 5, lettera a), non sono assoggettati all'obbligo di compensazione;

b) gli interventi di cui al comma 5, lettera b), sono soggetti ad oneri di compensazione di minima entità.

7. Gli interventi compensativi, le successive manutenzioni e il reperimento delle aree a tal fine necessarie sono a carico del richiedente l'autorizzazione alla trasformazione del bosco. Gli interventi possono essere realizzati anche dall'ente che ha rilasciato l'autorizzazione; in tal caso, il richiedente versa l'intero importo presunto corrispondente alla sommatoria dei costi di acquisto delle aree di intervento, di progettazione, di realizzazione e di successiva manutenzione degli interventi compensativi.

7 bis. Le somme di cui al comma 7 sono destinate all’esecuzione degli interventi compensativi di cui al comma 3, assicurando la riserva del 20 per cento per interventi in aree in prossimità del bosco trasformato.

7 bis 1. Le somme di cui al comma 7 riscosse dalla Regione sono prioritariamente utilizzate, a favore dei territori di pianura e di collina, attraverso bandi di finanziamento secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato nel settore forestale.

8. Con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle esigenze di tutela di cui al comma 2, sono definiti:

a) l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione;

b) i criteri, le procedure e i limiti per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per i relativi interventi di natura compensativa;

c) i criteri per la determinazione dei costi degli interventi compensativi e le procedure per il versamento di adeguate cauzioni per l'esecuzione degli interventi medesimi;

d) le caratteristiche degli interventi di trasformazione del bosco che, per il loro effetto di miglioramento della biodiversità o del paesaggio, possono essere realizzati senza compensazione o con obblighi di compensazione di minima entità;

e) i criteri per la redazione di piani colturali e di manutenzione degli interventi compensativi.8 bis. In caso di interventi di recupero agronomico attraverso l'eliminazione della colonizzazione boschiva, in atto dopo l'entrata in vigore delle legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), si applica la disciplina prevista dall'articolo 149, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e non è prevista l'esecuzione di interventi compensativi ai sensi dell'articolo 43, comma 3.

8 ter. Il comma 8 bis si applica quando siano contemporaneamente rispettate le seguenti condizioni:

a) la superficie boscata direttamente interessata dal recupero non abbia già beneficiato di contributi pubblici per il miglioramento forestale;

b) la superficie boscata direttamente interessata dal recupero non sia stata classificata dalla pianificazione territoriale come area forestale importante per la rete ecologica e la biodiversità;

c) il recupero agronomico non preveda la realizzazione di costruzioni edilizie né di nuove opere civili, ad eccezione di quelle di pubblica utilità e di quelle a servizio del fondo, per un periodo di almeno venti anni.

8 quater. La trasformazione del bosco a seguito di operazioni di ricerca e di valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e culturale è esente dall'obbligo di compensazione.

8 quinquies. La Giunta regionale, nel provvedimento di cui al comma 8, può prevedere per i comuni montani una riduzione degli oneri degli interventi compensativi, qualora, nell'ambito degli strumenti di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale), promossi dalla Regione, siano previsti interventi di trasformazione del bosco.

 

     Art. 44. (Vincolo idrogeologico e trasformazione d'uso del suolo)

1. Ai fini del presente titolo si intende per trasformazione d'uso del suolo ogni intervento artificiale che comporta una modifica permanente delle modalità di utilizzo e occupazione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico di cui all’articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

2. Sono vietati gli interventi di trasformazione d'uso del suolo non autorizzati in conformità alle indicazioni e alle informazioni idrogeologiche contenute negli studi geologici comunali, nei piani territoriali e nei piani forestali di cui all'articolo 47. Per i comuni dotati di piano di governo del territorio (PGT), i titoli abilitativi edilizi, previa verifica di conformità delle suddette trasformazioni rispetto alla componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT prevista dall’articolo 57, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) tengono luogo dell’autorizzazione prevista al primo periodo. Per le trasformazioni d'uso del suolo che ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), la conformità alla componente del PGT prevista dall’articolo 57, comma 1, lettera b), della l.r. 12/2005 è certificata da un tecnico abilitato in allegato alla comunicazione dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato.

2 bis. L'autorizzazione per gli interventi di trasformazione d’uso del bosco ai sensi dell’articolo 43 tiene luogo dell’autorizzazione di cui al comma 2.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 bis e 4 del presente articolo, per interventi che non comportano anche la trasformazione del bosco, l’autorizzazione alla trasformazione d’uso del suolo è rilasciata dai comuni interessati.

3 bis. Per interventi in aree disciplinate dalla normativa regionale in materia di coltivazione di sostanze minerali di cava, l’autorizzazione alla trasformazione d’uso del suolo, non comportante anche la trasformazione del bosco, è rilasciata dalle province e dalla Città metropolitana di Milano territorialmente competenti.

4. La provincia di Sondrio, le comunità montane o le unioni di comuni, gli enti gestori di parchi e riserve regionali, per i relativi territori, e la Regione per il restante territorio, rilasciano, compatibilmente con quanto disposto dal titolo III e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 43, le autorizzazioni alla trasformazione d'uso del suolo in caso di interventi di sistemazione idraulico-forestale o riguardanti le attività agro-silvo-pastorali comportanti scavi e movimenti di terra superiori a 100 metri cubi.

5. I comuni e gli enti di cui ai commi 3 bis e 4 possono prevedere il versamento di adeguate cauzioni a garanzia dell’esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di cui ai commi 3, 3 bis e 4.

6. La Regione definisce:

a) i criteri per la revisione del vincolo idrogeologico, anche in relazione alle indicazioni dei piani di bacino e del piano paesaggistico regionale, tenendo conto delle nuove conoscenze tecniche e in coerenza con la restante pianificazione territoriale;
b) in conformità ai commi 2, 3, 3 bis e 4, le caratteristiche degli interventi di trasformazione d'uso del suolo che, per il loro irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli, sono realizzati previa comunicazione agli enti competenti.6 bis. Le superfici forestali che per la loro particolare ubicazione difendono terreni, fabbricati, infrastrutture o strutture dalla caduta di valanghe, dal rotolamento dei massi, dalle alluvioni, possono essere sottoposte dalla provincia di Sondrio e dalle comunità montane o unioni di comuni, per i relativi territori, e dalla Regione per il restante territorio, a prescrizioni di utilizzo aggiuntive rispetto a quelle già indicate dal regolamento forestale di cui all’articolo 50, comma 4. I proprietari o possessori di questi fondi sono obbligati ad assicurare, direttamente o tramite soggetti terzi, nei terreni, attraverso la realizzazione di adeguati interventi manutentivi e di taglio colturale, la corretta regimazione delle acque ed a evitare che lo sgrondo incontrollato causi danni di natura idrogeologica ai terreni ed alle pendici contermini.

6 ter. Gli interventi per la realizzazione da parte di ARPA delle reti di monitoraggio dei rischi naturali, limitatamente alla installazione e al funzionamento di strumenti ed accessori per misure superficiali e profonde, strumentazioni e strutture per mire topografiche e radar e stazioni meteorologiche, sono effettuati previa comunicazione dell’Agenzia agli enti competenti.

 

     Art. 45. (Protezione dagli incendi boschivi e difesa fitosanitaria)

1. La Regione attua direttamente o tramite le province, le comunità montane e gli enti gestori di parchi e riserve regionali le iniziative di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, nonché le attività di formazione e informazione, avvalendosi anche del supporto del volontariato, specificatamente organizzato, addestrato ed equipaggiato.

2. Per rendere più efficaci le azioni volte a limitare i danni causati dagli incendi boschivi, la Giunta regionale, annualmente, trasferisce risorse alle comunità montane, alle province e agli enti gestori di parchi e riserve regionali per sostenere gli oneri per l'equipaggiamento, l'addestramento, l'assicurazione e il rimborso delle spese delle squadre di volontariato, nonché per le opere e gli interventi necessari per la migliore difesa dal fuoco. In alternativa a quanto previsto sugli oneri per l'assicurazione di cui al precedente periodo, la Giunta regionale può sostenere direttamente gli oneri per l'assicurazione del personale preposto all'attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, ovvero dei direttori delle operazioni di spegnimento, dei capisquadra e dei volontari antincendio boschivo. La Giunta regionale sostiene direttamente gli oneri per i programmi di intervento antincendio su scala regionale e può instaurare rapporti di collaborazione con i Carabinieri Forestali, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Organizzazioni di volontariato.

3. In applicazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi rappresenta lo strumento di pianificazione e di programmazione del settore. Per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi è istituita la sala operativa unificata permanente di cui all'articolo 7, comma 3, della medesima legge.

4. Fatti salvi i contenuti del piano di cui al comma 3, in occasione di condizioni meteorologiche o ambientali favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi, il direttore generale competente dichiara lo stato di rischio per gli incendi boschivi su tutto o parte del territorio regionale, impartendo le prescrizioni necessarie.

5. I comuni e le province, con l'ausilio delle comunità montane, degli enti gestori di parchi e riserve regionali e dei carabinieri forestali, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo le indicazioni della Giunta regionale, assicurano le attività necessarie per il rispetto dei divieti e delle prescrizioni di cui all'articolo 10 della legge 353/2000.

6. [Abrogato].

7. Le attività di controllo fitosanitario nei pascoli montani e nei boschi, nonché la produzione e la commercializzazione dei prodotti vegetali derivanti dalla selvicoltura e dall'alpicoltura sono esercitate nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo VI.

8. Nei pascoli montani e nei boschi la difesa fitosanitaria è attuata preferibilmente con metodi selvicolturali, attraverso forme di utilizzazione boschiva in grado di limitare ed attenuare, direttamente o indirettamente, l'effetto degli organismi nocivi. E' vietato il ricorso alla lotta chimica non autorizzato dalla Regione per motivi di pubblica utilità e comunque con la previsione di presidi finalizzati alla salvaguardia dell'ecosistema forestale.

9. A integrazione di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 353/2000, la Giunta regionale adotta ulteriori prescrizioni per la difesa dei boschi dagli incendi e gli indirizzi per la ricostituzione dei soprassuoli percorsi dal fuoco.

10. Al di fuori dei casi in cui trovano applicazione l'articolo 10, comma 5, della legge 353/2000 e il comma 4 del presente articolo, al fine di consentire il reimpiego di materiali come sostanze concimanti e ammendanti, contenere il rischio d’incendio e la diffusione delle specie infestanti, la combustione in loco dei residui vegetali agricoli e forestali è consentita in cumuli di quantità non superiore a tre metri steri per ettaro al giorno in tutti i periodi dell’anno, nei territori la cui quota altimetrica risulti uguale o superiore a trecento metri e a duecento metri sul livello del mare per i territori dei comuni appartenenti alle comunità montane; i sindaci individuano con proprio atto le zone di competenza situate al di sopra della suddetta quota, ai fini dell’applicazione del presente comma; è facoltà dei sindaci sospendere, differire o vietare la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali per evitare impatti diretti dei fumi sulle abitazioni o per ragioni di pubblica sicurezza. E’ comunque vietato accendere all’aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, fatte salve le deroghe previste nel regolamento di cui all’articolo 50, comma 4.

 

Capo III

Inventario e carta forestale regionale, programmazione e pianificazione

 

     Art. 46. (Raccolta ed elaborazione di dati sul patrimonio forestale regionale e loro trasposizione cartografica)

1. La Regione integra l'inventario forestale nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio mediante l'analisi della consistenza e delle funzioni del proprio patrimonio forestale, condotta anche attraverso i piani forestali. I dati alfanumerici risultanti dall'analisi di cui al periodo precedente confluiscono nel rapporto sullo stato delle foreste di cui all'articolo 47, comma 1 bis.

2. La Regione integra, inoltre, il sistema informativo territoriale attraverso la redazione di carte tematiche a supporto della programmazione regionale e di un'efficiente erogazione dei contributi per la valorizzazione delle filiere forestali e agricole di montagna. Tra le carte tematiche rientrano, ad esempio, la carta forestale, la carta delle aree percorse dal fuoco, la carta dei piani forestali, la carta degli alpeggi e la carta dei castagneti da frutto.

 

     Art. 47. (Programmazione e pianificazione forestale)

1. Nell'ambito dei rispettivi strumenti di programmazione la Regione e la provincia di Sondrio stabiliscono specifiche linee guida di politica e programmazione forestale, finalizzate a:

a) verificare lo stato e le caratteristiche del bosco in relazione all'economia e alla situazione ambientale generale, con particolare riferimento alla conservazione della biodiversità;

b) individuare gli obiettivi strategici del settore forestale e indicare gli indirizzi di intervento e i criteri generali di realizzazione, nonché le previsioni di spesa.1 bis. L’ERSAF predispone annualmente un rapporto sullo stato delle foreste, ivi comprese indicazioni circa la protezione degli incendi boschivi e la difesa fitosanitaria dei boschi, e della filiera bosco legno – energia e lo trasmette alla competente commissione consiliare entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello oggetto del rapporto.

2. La provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi, per i relativi territori, e la Regione, per il restante territorio, predispongono, sentiti i comuni interessati, i piani di indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali.

3. Il piano di indirizzo forestale costituisce uno strumento di analisi e di indirizzo per la gestione dell'intero territorio forestale ad esso assoggettato, di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale, di supporto per la definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi e per la individuazione delle attività selvicolturali da svolgere; inoltre, contiene le previsioni di cui all'articolo 43, commi 4 e 5, e all'articolo 51, comma 4.

3 bis. I piani di indirizzo forestale di cui ai commi 2 e 3, all'articolo 43, commi 4 e 5, e all'articolo 51, comma 4, favoriscono anche la presenza significativa di specie di interesse apistico, nonché di spazi idonei all'attività apistica.

4. I piani di indirizzo forestale di cui al comma 2 e i loro aggiornamenti, entrambi redatti nel rispetto dei criteri di cui al comma 7, sono approvati dalla provincia di Sondrio, per il relativo territorio, previo parere obbligatorio della Regione, e dalla Regione per il restante territorio; i medesimi piani sono validi per un periodo minimo di quindici anni. I soli aggiornamenti a contenuto vincolato sono approvati dagli enti di cui al comma 2, fatto salvo in ogni caso il rispetto dei criteri di cui al comma 7, e comunicati alla provincia territorialmente competente e alla Regione.

5. Le proprietà silvo-pastorali, singole o associate, possono essere gestite in base a piani di assestamento forestale a carattere aziendale, anche in versione semplificata per i boschi che svolgono prevalentemente funzioni diverse da quella produttiva.

6. I piani di assestamento forestale e i loro aggiornamenti sono approvati dagli enti gestori di parchi e riserve regionali, dalle comunità montane e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio, salvo quelli riguardanti il patrimonio forestale regionale, approvati dalla Giunta regionale.

7. Al fine di assicurare una metodologia comune e valori qualitativi omogenei per la redazione della pianificazione forestale, la Giunta regionale definisce, con l'ausilio dell'ERSAF e sentita la provincia di Sondrio, le comunità montane e gli enti gestori di parchi riserve regionali, criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo forestale e dei piani di assestamento forestale, nonché criteri per il loro periodico riesame.

7 bis. Nei siti natura 2000, in assenza dei piani di gestione, i piani di assestamento forestale individuano le misure di conservazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

 

     Art. 48. (Raccordi con la pianificazione territoriale)

1. I piani di indirizzo forestale sono redatti in coerenza con i contenuti dei piani territoriali di coordinamento provinciali, dei piani paesaggistici di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dei piani di bacino e della pianificazione regionale delle aree protette di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

2. Il piano di indirizzo forestale costituisce specifico piano di settore del piano territoriale di coordinamento della provincia cui si riferisce.

3. Gli strumenti urbanistici comunali recepiscono i contenuti dei piani di indirizzo e dei piani di assestamento forestale. La delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco stabilite nei piani di indirizzo forestale sono immediatamente esecutive e costituiscono variante agli strumenti urbanistici.

4. Nei parchi regionali il piano di indirizzo forestale sostituisce il piano attuativo di settore boschi di cui all'articolo 20 della l.r. 86/1983.

 

Capo IV

Gestione delle risorse silvo-pastorali

 

     Art. 49. (Ricerca, formazione e assistenza tecnica)

1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca applicata e della sperimentazione nel settore forestale, pastorale e delle loro filiere, ai fini del miglioramento del patrimonio silvo-pastorale.

2. Per contribuire allo sviluppo delle professionalità legate alla corretta gestione del bosco la Regione promuove e sostiene la realizzazione di materiale divulgativo nel settore agro-silvo-pastorale e la formazione professionale per gli imprenditori, i professionisti e gli operatori della filiera bosco-legno e dell'alpicoltura.

3. Per le attività di ricerca, sperimentazione, formazione e divulgazione la Regione si avvale, oltre che dei propri enti strumentali, degli enti, istituzioni, associazioni e aziende, sia pubblici che privati, con competenze nel settore agro-silvo-pastorale.

4. La Regione, la provincia di Sondrio, le comunità montane e gli enti gestori di parchi e riserve regionali promuovono e incentivano l'assistenza tecnica specializzata a favore dei proprietari, dei titolari di altri diritti reali di godimento, dei possessori di boschi, pubblici e privati, e delle imprese boschive, singole o associate, ai fini della gestione corretta e sostenibile delle formazioni boscate.

5. La Regione si avvale dell'ERSAF e del corpo forestale regionale istituito dalla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 2 (Istituzione del Corpo forestale regionale) per promuovere condizioni di sviluppo per la ricerca, la formazione, l'assistenza tecnica e per la redazione degli inventari e della carta forestale di cui all'articolo 46. La Regione può, altresì, stipulare convenzioni con enti, istituti di ricerca, consorzi forestali, nonché con i carabinieri forestali.

 

     Art. 50. (Attività selvicolturali, norme forestali regionali e certificazione ecocompatibile)

1. Si considerano attività selvicolturali tutti gli interventi, diversi dalla trasformazione del bosco, relativi alla gestione forestale, quali i tagli di utilizzazione, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale vietata al transito ordinario, le opere di sistemazione idraulico-forestale, nonché i rimboschimenti e gli imboschimenti. Non si considerano attività selvicolturali gli interventi che consistono nella realizzazione di muraglioni in cemento armato o raccordi viabilistici e tutti gli interventi che non si basano su criteri di ingegneria naturalistica.

2. Le attività selvicolturali finalizzate alla salvaguardia e all'utilizzo rinnovabile e duraturo delle risorse forestali sono un fattore di sviluppo dell'economia locale e regionale e uno strumento fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi, dell'assetto idrogeologico e paesaggistico. Le attività di cui al comma 1 concorrono allo svolgimento della manutenzione diffusa del territorio.

3. È vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati ai fini della difesa fitosanitaria o per altri motivi di rilevante interesse pubblico. E' vietato altresì il taglio a raso dei boschi laddove le tecniche selvicolturali non sono finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo casi diversi previsti dai piani di indirizzo forestale e dai piani di assestamento redatti e approvati secondo i criteri della gestione forestale sostenibile.

4. Con regolamento sono approvate le norme forestali regionali, con disposizioni distinte per tipi forestali, prevedendo norme dedicate alla gestione selvicolturale all'interno delle aree protette. Le attività selvicolturali, ovunque esercitate, devono essere conformi alle norme forestali regionali.

5. Il regolamento di cui al comma 4 disciplina in particolare:

a) le deroghe, per motivi fitosanitari o di rilevante interesse pubblico, al divieto generale di conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo;

b) le caratteristiche tecniche del taglio a raso affinché sia finalizzato alla rinnovazione naturale del bosco;

c) i criteri e le modalità per effettuare i tagli a raso previsti dai piani di assestamento forestale o dai piani di indirizzo forestale;

d) i criteri e le modalità per il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito;

e) il divieto di impiegare specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità;

f) i contenuti e la disciplina della denuncia di inizio attività di cui al comma 7;

g) le modalità e i limiti da osservare nella redazione dei piani di indirizzo forestale per l'utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura di boschi e di terreni incolti;

h) le modalità per lo svolgimento delle attività agro-pastorali sui terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico.

6. I piani di assestamento e i piani di indirizzo forestale possono derogare alle norme forestali regionali. Per i piani di assestamento e di indirizzo forestale non approvati dalla Regione, la deroga è consentita previo parere obbligatorio e vincolante della Regione stessa. I modelli selvicolturali definiti nei piani di indirizzo forestale recano disposizioni tecniche sulla base dei tipi forestali e delle funzioni svolte dai boschi e vincolano gli enti per il rilascio di autorizzazioni e pareri, i professionisti per gli elaborati progettuali, nonché le imprese boschive e i consorzi forestali. Nel caso di superfici boscate assoggettate sia a piano di assestamento che a piano di indirizzo forestale prevalgono le norme contenute nel piano di assestamento forestale.

6 bis. I piani di assestamento, i piani di indirizzo forestale e i piani di gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, sono sottoposti alla valutazione di incidenza prevista dalle disposizioni riguardanti i siti con particolare regime di tutela previsto dalla normativa comunitaria. In tali siti i tagli e le altre attività selvicolturali eseguiti in conformità ai piani di assestamento e ai piani di indirizzo forestale o, in loro mancanza, ai piani di gestione, non richiedono la valutazione di incidenza.

7. L'esecuzione di attività selvicolturali in conformità alle norme forestali regionali è subordinata alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività all'ente competente per territorio. Il taglio colturale dei boschi all'interno delle riserve naturali, dei parchi naturali e, in assenza di piani di indirizzo forestale, dei parchi regionali è autorizzato preventivamente dall'ente gestore dell'area protetta. La richiesta di autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro il termine di quarantacinque giorni.

8. La Giunta regionale mette a disposizione degli enti competenti e dei soggetti interessati procedure informatizzate per la presentazione della denuncia di inizio attività di cui al comma 7.

9. I tagli e le altre attività selvicolturali eseguiti in conformità al presente articolo, al regolamento recante le norme forestali regionali e alla pianificazione forestale sono considerati interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica secondo quanto previsto dall'articolo 149, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. 42/2004.

10. Nella concessione dei contributi previsti dagli articoli 25 e 26 è accordata priorità agli interventi realizzati direttamente dai proprietari interessati, a quelli realizzati dalle aziende agricole e dai consorzi forestali operanti nei territori oggetto degli interventi, a quelli realizzati in boschi gestiti secondo i principi della gestione forestale sostenibile, nonché agli interventi realizzati secondo tecniche di ingegneria naturalistica.

11. Gli interventi di realizzazione e di manutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale e le opere di sistemazione idraulico forestale sono soggetti alle autorizzazioni per la trasformazione del bosco e per la trasformazione d'uso del suolo di cui agli articoli 43 e 44 e alle procedure autorizzative o agli atti di assenso eventualmente previsti dalla normativa vigente.

12. La Giunta regionale, al fine di promuovere la gestione forestale sostenibile, ne determina i criteri e i sistemi di valutazione, incentivando l'introduzione di sistemi di certificazione ecocompatibile delle produzioni forestali e della selvicoltura.

 

     Art. 50 bis. (Arboricoltura da legno e pioppicoltura)

1. La Regione promuove, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dello Stato e dell’Unione europea, la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno e di pioppicoltura per la valorizzazione produttiva e il miglioramento paesaggistico della pianura e, in particolare:

a) l’utilizzo di cloni di pioppo che, per la loro elevata resistenza a patogeni e parassiti, richiedono un uso limitato di prodotti fitofarmaci;

b) la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno e di pioppicoltura secondo certificazioni relative ai principi della gestione sostenibile.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2021 le concessioni relative a beni demaniali finalizzate alla realizzazione di impianti di pioppicoltura e di arboricoltura da legno, sono rilasciate o rinnovate solo ad aziende agricole certificate secondo i principi della gestione forestale sostenibile.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2022, nei parchi naturali e nelle riserve naturali di cui all’articolo 1, lettere a) e c), della l.r. 86/1983 gli impianti di arboricoltura da legno e di pioppicoltura laddove consentiti dai relativi piani sono finanziati solo se realizzati da aziende agricole certificate secondo i principi della gestione forestale sostenibile.

 

     Art. 51. (Alpicoltura)

1. Il Consiglio regionale, al fine di salvaguardare, valorizzare e sviluppare la pratica dell'alpicoltura, integrandola con il settore forestale, approva il piano regionale degli alpeggi, basato sul relativo catasto.

2. La Regione, per riconoscere i benefici ambientali e sociali derivanti dall'alpicoltura e per compensare i disagi dovuti alla carenza di viabilità di accesso ai pascoli, trasferisce risorse finanziarie alle comunità montane per l'erogazione di indennità compensative, da determinare in funzione del numero di capi monticati, della superficie utilizzata e delle difficoltà di accesso agli alpeggi.

3. La Regione promuove e incentiva il ricambio generazionale al fine di assicurare nel tempo il mantenimento dell'alpicoltura.

4. I piani di indirizzo forestale di cui all'articolo 47 definiscono aree e modalità per l'utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura di boschi e di terreni incolti a scopo di prevenzione degli incendi boschivi e di conservazione del paesaggio rurale, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme forestali regionali. In mancanza dei piani di indirizzo forestale, l'autorizzazione all'utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura di boschi e di terreni incolti è rilasciata dall'ente competente in materia forestale.

 

     Art. 52. (Sistemazioni idraulico-forestali)

1. Si considerano sistemazioni idraulico forestali le attività di riassetto idrogeologico di bacini attraverso interventi integrati di consolidamento di versanti, di regimazione delle acque e di ricostituzione e cura dei boschi.

2. Le attività selvicolturali di cui all'articolo 50 sono considerate opere dirette di prevenzione del dissesto idrogeologico e delle calamità naturali.

3. [Abrogato].

4. [Abrogato].

5. La Giunta regionale, in coerenza con i programmi di difesa del suolo, trasferisce annualmente alle comunità montane o eroga direttamente, in base alle disposizioni degli articoli 26 e 29, risorse' per la realizzazione e manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale sulla base dei seguenti indirizzi prioritari:

a) manutenzione conservativa delle opere di sistemazione idraulico-forestale esistenti, taglio e recupero di alberi danneggiati da eventi eccezionali o da evenienze fitosanitarie;

b) attuazione diretta degli interventi da parte dei proprietari in forma associata o consorziata, dei consorzi forestali o delle aziende agricole ubicate nei territori interessati dagli interventi;

c) ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.

6. La Regione, la Provincia di Sondrio e le comunità montane impiegano preferibilmente, per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, le imprese agricole, così come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

7. Se vi sono gravi processi di degrado o motivi di pubblica incolumità, la Provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori di parchi regionali e naturali e la Regione, secondo le rispettive competenze, provvedono direttamente alla realizzazione degli interventi di manutenzione e ripristino delle superfici forestali anche in applicazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).

 

     Art. 53. (Materiale forestale di base e di moltiplicazione)

1. La Regione promuove la conservazione e la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono e della biodiversità sostenendo l'utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle specie forestali autoctone di provenienza certificata.

2. La Regione, tramite l'ERSAF, provvede all'individuazione, selezione, costituzione e caratterizzazione genetica, fenotipica ed ecologica di popolamenti vegetali e di singole piante in grado di fornire materiale di riproduzione idoneo alla coltivazione vivaistica, attraverso la stipula di apposite convenzioni con i rispettivi proprietari, nonché all'acquisizione di aree boscate e di piante singole o gruppi di piante di particolare importanza. I popolamenti e le piante selezionate sono iscritti nei registri regionali dei materiali di base.

3. La Regione contribuisce alle spese di gestione e manutenzione delle superfici forestali e delle piante iscritte nei registri regionali dei materiali di base, per assicurare le migliori condizioni per la conservazione del patrimonio genetico conservato.

4. La Giunta regionale, anche avvalendosi dell'ERSAF, approva criteri e modalità per la raccolta e la certificazione della provenienza e della qualità del materiale forestale di base e del materiale forestale di moltiplicazione da destinare ad attività selvicolturali, ad interventi di rinaturalizzazione, ingegneria naturalistica e ripristino ambientale, ad impianti di arboricoltura da legno, nonché ad interventi di riqualificazione paesaggistica dello spazio rurale.

 

     Art. 54. (Patrimonio forestale regionale e patrimonio degli enti locali)

1. Il patrimonio indisponibile agro-silvo-pastorale della Regione, denominato patrimonio forestale regionale, è costituito:

a) dai beni già facenti parte del demanio forestale dello Stato, trasferiti alla Regione a norma dell'articolo 11, quinto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario);

b) dai vivai forestali già di proprietà dello Stato;

c) dai terreni montani che pervengono alla Regione ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), nonché per acquisto comunque diretto alla formazione di boschi, prati, pascoli, vivai, aziende modello o riserve naturali;

d) dai terreni montani acquisiti in base a provvedimenti di attuazione di piani regionali;

e) da altri terreni e beni rustici che in qualsiasi modo diventano proprietà della Regione.

2. Il patrimonio forestale regionale è una risorsa messa a disposizione della collettività lombarda e delle generazioni future; esso è utilizzato per le seguenti finalità:

a) promozione di attività ricreative, didattiche e culturali;

b) costituzione di riserve e parchi aperti al pubblico;

c) salvaguardia ambientale, prevenzione del dissesto idrogeologico, incremento del patrimonio faunistico e della biodiversità, tutela e miglioramento del paesaggio;

d) ricerca e sperimentazione;

e) incremento delle produzioni forestali rinnovabili;

f) coinvolgimento delle realtà socio-economiche e delle aziende agricole e forestali locali;

g) razionalizzazione della gestione delle risorse forestali attraverso la promozione dell'istituzione di aziende modello, anche miste, a proprietà pubblica e privata;

h) integrazione di reddito alle popolazioni locali;

h bis) valorizzazione economica del legname, compatibilmente con la pianificazione forestale vigente.3. All'interno del patrimonio forestale regionale non è consentito l'esercizio dell'attività venatoria.

4. L'ERSAF gestisce il patrimonio forestale regionale e previo nulla osta della Giunta regionale:

a) realizza acquisizioni volte ad ampliare il patrimonio forestale regionale nei casi previsti dall'articolo 9, primo e secondo comma, della legge 1102/1971 e, nel caso di terreni ad esso interclusi, di aree occorrenti per strade di accesso o spazi di deposito e in ogni altro caso, qualora l'incorporamento dei terreni sia necessario per una migliore e razionale gestione del patrimonio forestale regionale;

b) costituisce servitù attive e passive.

5. I beni immobili facenti parte del patrimonio forestale regionale, gestibili a livello locale in modo più efficace ed efficiente, possono essere affidati alla gestione pianificata di realtà socio economiche locali e in particolare a consorzi forestali, aziende agricole o imprese forestali, associazioni ambientaliste riconosciute dalla Regione e da enti pubblici.

6. Gli enti locali possono gestire i propri patrimoni forestali, fatta salva la fruizione degli usi civici da parte degli aventi diritto, direttamente o tramite il conferimento degli stessi a un consorzio forestale di cui fanno parte o tramite l'ERSAF.

7. Se dalla mancata o inadeguata gestione dei patrimoni forestali di proprietà pubblica possono derivare danni irreparabili agli stessi o fenomeni di degrado, la Giunta regionale sollecita l'ente locale proprietario o il consorzio forestale cui lo stesso ente partecipa ad attuare direttamente i necessari interventi o ad affidarne la gestione all'ERSAF.

8. Le attività selvicolturali previste dai piani di assestamento forestale riguardanti superfici forestali di proprietà pubblica non affidate in gestione ai consorzi forestali possono essere effettuate dall'ERSAF, dai comuni, dalle province, dalle comunità montane o dagli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali con le seguenti modalità:

a) amministrazione diretta fino ad un massimo di 100 metri cubi nel caso dei tagli di utilizzazione;

b) concessione diretta a impresa iscritta all'albo regionale di cui all'articolo 57, per un periodo non superiore alla validità del piano di assestamento forestale;

c) vendita diretta o appalto a un'impresa iscritta nell'albo regionale.

9. La Regione dispone con regolamento in ordine ai lavori in economia da realizzarsi nel settore forestale. Il regolamento individua, nell’ambito degli interventi da realizzarsi in amministrazione diretta, quei lavori di mera manutenzione forestale che, non comportando una modificazione delle situazioni naturali, non sono configurabili come impianti o opere edilizie in senso stretto rientranti nell’ambito di applicazione della normativa sui lavori pubblici e possono essere eseguiti con i limiti di importo fissati da apposito regolamento.

 

     Art. 55. (Progetto grandi foreste)

1. Su proposta delle province, la Regione finanzia la realizzazione di grandi foreste e di sistemi forestali, da effettuarsi preferibilmente in comprensori privi o scarsi di vegetazione forestale.

2. Le grandi foreste di cui al comma 1 sono fruibili gratuitamente dalla collettività, sono realizzate utilizzando esclusivamente specie forestali autoctone e in esse è escluso l'esercizio dell'attività venatoria.

3. La Regione con la Provincia di Sondrio e le comunità montane, nonché con il coinvolgimento degli imprenditori agricoli, promuove la realizzazione, entro il 31 dicembre 2035, di 10.000 ettari di nuovi boschi e di sistemi forestali multifunzionali rispetto a quelli esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020”, in coerenza con le finalità dell’articolo 40, comma 5, con la pianificazione forestale, territoriale e di bacino, nonché in applicazione dei protocolli internazionali. A tal fine é individuata una scala di priorità di realizzazione che tiene conto anche dei seguenti elementi:

a) definizione degli interventi finanziabili quali boschi, siepi, filari, aree umide, marcite, aree di regimazione delle acque, rinaturalizzazione del reticolo idrico;

b) mantenimento e valorizzazione della produttività agricola e della sua qualità;

c) ove possibile, coinvolgimento di ERSAF, distretti rurali e consorzi forestali;

d) previsioni delle pianificazioni forestali vigenti;

e) azioni non previste nell’ambito di altre misure di sostegno.

4. La Regione promuove e finanzia altresì progetti di forestazione urbana da realizzarsi in modo diffuso nei comuni che non dispongono di grandi estensioni e nei comuni fortemente urbanizzati. Gli interventi di forestazione urbana hanno lo scopo di rinaturazione e riqualificazione di aree ad urbanizzazione densa, di costruzione del paesaggio, di contenimento degli inquinanti in coerenza con le finalità della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), di mitigazione climatica e acustica.

 

     Art. 55 bis. (Boschi didattici)

1. La Regione promuove e sostiene interventi volti alla realizzazione e al mantenimento di boschi didattici. Ai fini della presente legge, per boschi didattici si intendono superfici di cui all’articolo 42 attrezzate per illustrare le funzioni svolte dal bosco, nonché l’utilità e la sostenibilità delle attività selvicolturali e di altre attività finalizzate a preservare e valorizzare le risorse boschive. La Giunta regionale definisce le caratteristiche e i requisiti specifici dei boschi didattici valutandone la finalità, incentivando la fruizione attraverso l’inserimento nei percorsi di formazione del comparto, promuovendo accordi con l’Ufficio scolastico regionale e con i comuni interessati affinché i plessi scolastici svolgano attività educativa nei boschi didattici.

2. Per la promozione e il sostegno degli interventi di cui al comma 1è autorizzata per l’anno 2020 la spesa di euro 25.000,00 cui si provvede con le risorse stanziate con legge di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 alla missione 16 ‹Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca›, programma 01 ‹Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare› - Titolo 1 ‹Spese correnti›. Le spese per gli esercizi successivi al 2020 sono autorizzate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

 

     Art. 55 ter. (Sostegno all’impianto di specie utili all’apicoltura e alla fauna selvatica)

1. Nei progetti di forestazione urbana di cui all’articolo 55, nei boschi didattici di cui all’articolo 55-bis e nell’arricchimento arboreo della campagna vengono usate prevalentemente specie arboree e arbustive autoctone utili all’apicoltura e alla fauna selvatica. La Regione favorisce l’attuazione della disposizione di cui al primo periodo tramite la previsione di misure di sostegno.

 

Capo V

Promozione dell'economia forestale. Associazionismo, filiera bosco-legno e infrastrutture territoriali

 

     Art. 56. (Associazionismo e consorzi forestali)

1. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio forestale attraverso una sua corretta gestione, riconosce e promuove la costituzione di consorzi forestali e altre forme di associazione e incentiva la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

2. I consorzi forestali sono costituiti volontariamente tra i soggetti pubblici e privati proprietari dei terreni e altri soggetti della filiera bosco-legno, al fine di svolgere prevalentemente le attività di miglioramento fondiario di cui all’articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), le attività di assistenza tecnica di cui all'articolo 49, le attività selvicolturali di cui all'articolo 50, nonché le attività di alpicoltura di cui all'articolo 51. Tali attività sono svolte prevalentemente sui terreni conferiti dai soci, nonché sul reticolo idrico minore, sulla viabilità agro-silvo-pastorale di cui all’articolo 59 e sulla rete escursionistica di cui alla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia). I consorzi forestali svolgono altresì assistenza tecnica prevalentemente nei confronti dei loro soci.

3. Ai consorzi forestali costituiti interamente da soggetti privati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile.

4. I consorzi hanno personalità giuridica e gestiscono direttamente i terreni loro conferiti secondo il piano dei lavori approvato dai consorzi stessi nell'ambito del piano di assestamento forestale, ovvero in coerenza con gli indirizzi della pianificazione forestale.

5. Se in base all'estensione dei terreni conferiti la partecipazione pubblica al consorzio è maggioritaria, l'affidamento di lavori a terzi è soggetto alle procedure ad evidenza pubblica previste dalle normative comunitarie e nazionali.

6. La Regione trasferisce alla provincia di Sondrio, per il relativo territorio, ed eroga direttamente, nel restante territorio, fondi per il finanziamento dei servizi svolti dai consorzi forestali riconosciuti con provvedimento regionale, nonché, per un periodo massimo di cinque anni e decrescenti, per la copertura delle spese di avviamento dei consorzi forestali stessi. Il finanziamento delle spese di avviamento è riservato ai consorzi che dimostrano una soddisfacente e sostenibile condizione amministrativa e finanziaria.

7. La Giunta regionale definisce direttive sulla costituzione dei consorzi, sui loro statuti, sulle procedure di riconoscimento, sui criteri e sulle modalità di finanziamento

 

     Art. 57. (Albo delle imprese boschive)

1. E' istituito l'albo regionale delle imprese boschive, cui vengono iscritte imprese con idonee capacità tecnico-professionali nell'esecuzione delle attività selvicolturali di cui all'articolo 50 o delle attività di manutenzione degli impianti di arboricoltura da legno. Le imprese boschive iscritte all'albo, nonché le imprese con analoghe qualifiche attestate da altre Regioni o da altri Stati membri dell’Unione europea, possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'albo, nonché i criteri, i tempi e le modalità per l'iscrizione nello stesso e per la sospensione o radiazione in casi di gravi violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza.

 

     Art. 58. (Professionalità degli operatori forestali)

1. La Regione promuove, sentiti la provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali e le parti sociali interessate, la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore silvo-pastorale, avvalendosi dell'ERSAF.

2. Le cooperative, i loro consorzi, i consorzi forestali e le imprese boschive che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, comprese le sistemazioni idraulico-forestali e le utilizzazioni boschive, sono equiparate agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

 

     Art. 59. (Viabilità agro-silvo-pastorale, gru a cavo e fili a sbalzo)

1. Le strade agro-silvo-pastorali sono infrastrutture finalizzate a un utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite al pubblico transito. Il transito è disciplinato da un regolamento comunale, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2. La provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi, per i relativi territori, e la Regione per il restante territorio, predispongono, compatibilmente con i regimi di tutela ambientale e i relativi strumenti di pianificazione, piani di viabilità agro-silvo-pastorale, nell'ambito dei piani di indirizzo forestale, allo scopo di razionalizzare le infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente.

3. Sulle strade agro-silvo-pastorali è vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio e di quelli autorizzati in base al regolamento comunale di cui al comma 1.

4. E’ altresì vietato il transito dei mezzi motorizzati nei boschi, nei pascoli, sulle mulattiere e sui sentieri, ad eccezione dei mezzi di servizio e di quelli autorizzati dalla Regione per la circolazione sulle proprie aree demaniali.

4 bis. In deroga ai divieti di cui ai commi 3 e 4, con il regolamento di cui all’articolo 50, comma 4, compatibilmente con le esigenze di tutela del patrimonio forestale, sono definite le modalità e le procedure con cui gli enti locali e forestali, per il territorio di rispettiva competenza, possono autorizzare manifestazioni con mezzi motorizzati. Nel caso in cui il territorio interessato dall’autorizzazione sia ricompreso in una area protetta regionale e/o nazionale, gli enti gestori di queste ultime sono tenute a esprimere un parere preventivo vincolante. In ogni caso i responsabili organizzativi delle predette manifestazioni dovranno curare la realizzazione di opere compensative e di pulizia e manutenzione del percorso previo congruo deposito cauzionale o congrue garanzie fideiussorie bancarie o assicurative da prestare, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione, agli enti proprietari dei boschi, dei pascoli, delle mulattiere e dei sentieri, al fine di garantire la copertura dei costi necessari per l’eventuale esecuzione delle opere di conservazione e/o di rimessa in pristino stato dei luoghi, aree, mulattiere e/o sentieri utilizzati per lo svolgimento delle manifestazioni.

5. I comuni provvedono a segnalare i divieti di transito sulle strade agro-silvo-pastorali.

6. L'esbosco è effettuato, di norma, per via aerea con gru a cavo o fili a sbalzo, oppure utilizzando la viabilità agro-silvo-pastorale.

7. L’installazione di gru a cavo e fili a sbalzo per l’esbosco di tronchi ed altri assortimenti legnosi è soggetta alle procedure di assenso previste per le attività selvicolturali dall’articolo 50, comma 7, da comunicare ai carabinieri forestali.

8. I soggetti assentiti all’installazione di gru a cavo e di fili a sbalzo sono tenuti a stipulare una assicurazione per la responsabilità civile valida per il periodo di esercizio dell’impianto.

9. Le gru a cavo e i fili a sbalzo non assentiti o abbandonati, pericolosi per la navigazione dei mezzi aerei, devono essere messi in sicurezza e rimossi. Se il proprietario non è rintracciabile o il trasgressore non ottempera, le comunità montane competenti per territorio, possono provvedere alla messa in sicurezza e alla rimozione.

 

     Art. 60. (Valorizzazione delle filiere bosco-legno e legno-energia)

1. La Regione promuove l'ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture e infrastrutture, dei dispositivi per la sicurezza degli operatori delle imprese di utilizzazione boschiva e di prima trasformazione del legno, quale contributo allo sviluppo della filiera bosco-legno e di corrette metodologie di lavoro nella foresta.

2. La Regione, allo scopo di promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili provenienti dalla foresta e dall'arboricoltura da legno, incentiva, anche in collaborazione con le province e le comunità montane, la realizzazione di impianti energetici alimentati a biomassa legnosa, dando priorità a quelli realizzati dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, dai consorzi forestali e dai proprietari di superfici boscate.

 

Capo VI

Vigilanza, sanzioni e norme finali

 

     Art. 61. (Vigilanza e sanzioni)

1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative all'attuazione del presente titolo sono esercitate dal corpo forestale regionale, dai carabinieri forestali, dalle guardie dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali, dagli agenti della polizia locale. Tali funzioni possono essere attribuite alle guardie ecologiche volontarie, di cui alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), che abbiano frequentato corsi di formazione sugli aspetti selvicolturali e normativi in materia forestale.

2. Chi realizza trasformazioni del bosco di cui all'articolo 43 senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,57 a euro 316,71 per ogni 10 metri quadrati o frazione di superficie di bosco trasformata. La medesima sanzione, calcolata sulla base della superficie trasformata o sua frazione, si applica per la mancata realizzazione degli interventi compensativi prescritti dall'autorità.

3. Chi realizza trasformazioni d'uso del suolo di cui all'articolo 44 senza la prescritta autorizzazione o in difformità della stessa è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 52,79 a euro 158,36 per ogni 10 metri cubi o frazione di suolo trasformato. La medesima sanzione, calcolata sulla base dei metri cubi di suolo trasformato o sua frazione, si applica per la mancata esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

4. Se con la medesima condotta sono violati gli articoli 43 e 44 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione più grave, aumentata di un terzo. Il pagamento della sanzione non esonera il trasgressore dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione in sanatoria per l'intervento realizzato. Se l'opera realizzata non è comunque autorizzabile, il trasgressore è tenuto al ripristino e al recupero ambientale dei luoghi; a tal fine i comuni, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali ordinano il ripristino, indicandone le modalità e i termini. Se il trasgressore non ottempera, i medesimi enti, previa diffida, dispongono l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.

5. Chi realizza interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco ai sensi dell’articolo 42, in assenza della denuncia di inizio attività o dell’autorizzazione, di cui all’articolo 50, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 60,00 euro a 180,00 euro. Tale sanzione è elevata da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro se la denuncia di inizio attività o l’autorizzazione prevedono la presentazione in allegato di elaborati tecnici.

5.1. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 45, comma 10, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro.

5 bis. Chi realizza conversioni dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo senza la prescritta autorizzazione di cui all’articolo 50, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione di bosco convertito.

5 ter. Chi realizza il taglio a raso di cui all’articolo 50, comma 3, in difformità delle previsioni contenute nelle norme forestali regionali, nei piani di indirizzo forestali e nei piani di assestamento forestale, è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione di bosco tagliato a raso.

5 quater. Chi utilizza specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità di cui all’articolo 50, comma 5, lettera e), è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione di bosco interessato dalle predette specie.

5 quinquies. Chi utilizza mandrie o greggi per la ripulitura di boschi e di terreni incolti di cui all’articolo 50, comma 5, lettera g), in difformità delle previsioni contenute nelle norme forestali regionali, nei piani di indirizzo forestali e nei piani di assestamento forestale, è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di bosco percorso dal pascolo.

5 sexies. Chi svolge attività agro-pastorali sui terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico di cui all’articolo 50, comma 5, lettera h), in difformità delle previsioni contenute nelle norme forestali regionali, nei piani di indirizzo forestali e nei piani di assestamento forestale, è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di bosco.

6. Chi realizza interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco ai sensi dell’articolo 42, o sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), in difformità dalle norme forestali regionali oppure dalle deroghe introdotte alle norme forestali regionali dai piani di assestamento e di indirizzo forestale ai sensi dell’articolo 50, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 52,79 euro a 263,93 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie. Gli importi sono ridotti a un terzo qualora il danno sia di minima entità, mentre sono triplicati qualora il danno sia senza possibilità di ripristino.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, chi viola le ulteriori norme forestali regionali di cui all’articolo 50, comma 4, oppure le deroghe alle norme forestali regionali introdotte dai piani di assestamento e di indirizzo forestale ai sensi dell’articolo 50, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 1.055,70 euro.

8. Chi distrugge o danneggia il soprassuolo arboreo nelle superfici classificate a bosco, anche nel caso di sradicamento di singole piante, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni pianta, da una a tre volte il valore riportato nella tabella di cui all’allegato B. La medesima sanzione si applica in caso di taglio o danneggiamento di matricine, riserve o alberi da destinare all’invecchiamento indefinito ai sensi del regolamento di cui all’articolo 50, comma 5, lettera d).

9. Chi distrugge o danneggia le superfici classificate a bosco a mezzo del fuoco, nonché distrugge o danneggia la rinnovazione forestale è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 527,85 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione di superficie. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo le trasgressioni alle prescrizioni di cui all'articolo 45, comma 4, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 316,71 a euro 3.167,10. Le trasgressioni al divieto di accensione di fuochi all'interno dei boschi o in prossimità di questi di cui all'articolo 45, comma 10, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,57 a euro 316,71.

9 bis. Chiunque distrugge o danneggia il suolo o il soprassuolo è tenuto, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, al ripristino ed al recupero ambientale dei luoghi. Qualora il trasgressore non ottemperi, i comuni, la Regione, la Provincia di Sondrio, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali, previa diffida, dispongono l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.

10. Chi transita senza l'autorizzazione di cui all'articolo 59, commi 3 e 4, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 316,71 euro; tale sanzione è ridotta a un terzo se l'inosservanza è accertata a carico di persone che transitano in difformità dall'autorizzazione ad essi rilasciata.

11. Chi installa gru a cavo o fili a sbalzo in assenza delle procedure di assenso di cui all'articolo 59, comma 7, o non li rimuove al termine dell’utilizzo concesso, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 527,85 euro a 1.583,55 euro.

11 bis. Chi installa gru a cavo o fili a sbalzo senza aver stipulato un’assicurazione per la responsabilità civile di cui all’articolo 59, comma 8, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. Gli impianti sono sottoposti a sequestro cautelare fino alla stipula dell’assicurazione.

12. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 11 sono irrogate, secondo le rispettive competenze, dalla Regione, dalle province, dalla Città metropolitana di Milano, dalle comunità montane, dalle unioni dei comuni, dai comuni e dagli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) e introitate dagli enti medesimi.

13. Gli enti di cui al comma 12, in caso di distruzioni o danneggiamenti, intimano al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose danneggiate; in caso di inottemperanza, i lavori di remissione sono eseguiti dagli stessi enti con oneri a carico del trasgressore.

14. La misura delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni tre anni in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine la Giunta regionale fissa, con proprio provvedimento, entro il 15 dicembre di ogni triennio, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio successivo.

 

TITOLO V

Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF)

 

     Art. 62. (Finalità e oggetto)

1. Al fine del miglioramento, dell'ammodernamento e dell'incremento dell'efficienza dei servizi ai settori agricolo, agroalimentare, agroforestale, al territorio rurale e alla montagna, il presente titolo disciplina il riordino degli enti regionali in agricoltura e foreste.

2. In attuazione delle finalità di cui al comma 1 la Regione, nell'esercizio delle funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori agricolo e agroalimentare e in raccordo con le politiche comunitarie e nazionali, istituisce l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) e ne definisce le modalità di raccordo con l'azione regionale, assicurando la coerenza ed integrazione dell'attività dello stesso con la programmazione della Regione.

3. L'ERSAF nell'ambito degli indirizzi definiti annualmente nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale supporta il sistema agricolo e agroalimentare lombardo con riguardo ai temi della competitività sui mercati nazionali e internazionali, dello sviluppo rurale, della sostenibilità ambientale, della multifunzionalità e della tutela del paesaggio rurale, della ricerca - anche in rapporto con le università italiane ed europee - e del trasferimento dell'innovazione tecnologica nonché della qualità e salubrità dei prodotti, anticipando ed accompagnando l'evoluzione della politica agricola. L'esercizio di tali funzioni avviene privilegiando, ove possibile, le sinergie con il settore privato e le autonomie locali e funzionali nonché l'integrazione degli obiettivi legati alla redditività con quelli legati alla gestione attiva dell'ambiente rurale.

4. Il presente titolo disciplina altresì le modalità di raccordo e di interazione tra l'ERSAF, la Giunta e il Consiglio regionale in conformità alle disposizioni statutarie.

 

     Art. 63. (Natura giuridica e raccordo con la programmazione)

1. L'ERSAF è un ente di gestione, di ricerca e sperimentazione, di promozione e di supporto tecnico e amministrativo nei settori agricolo, agroalimentare, agroforestale e della montagna in Lombardia.

2. L'ERSAF ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa, tecnica, finanziaria e contabile nei limiti di cui al presente titolo.

3. L'ERSAF, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi della programmazione regionale, svolge attività tecnica e amministrativa a favore dei settori agricolo, agroalimentare, agroforestale, del territorio rurale e della montagna, nonché a favore di altri enti pubblici.

4. La Giunta regionale, per assicurare la coerenza dell'azione dell'ente con gli indirizzi definiti dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale, entro quindici giorni dalla sua approvazione, impartisce le direttive cui l'ERSAF deve uniformarsi nella predisposizione degli atti di programmazione.

5. Sono atti di programmazione dell'ERSAF il piano triennale e il programma annuale da redigersi in conformità agli indirizzi e alle direttive regionali.

6. Il piano triennale dell'ERSAF, aggiornabile annualmente, fornisce un quadro previsionale delle tipologie di interventi, delle risorse necessarie, dei tempi di attuazione e dei risultati attesi.

7. Il programma annuale dell'ERSAF indica, in modo aggregato a livello regionale e disaggregato a livello provinciale e territoriale, gli obiettivi specifici, i progetti, il quadro finanziario, nonché il sistema di verifica dei risultati.

 

     Art. 64. (Funzioni e attività)

1. Le funzioni dell'ERSAF, in riferimento al settore agricolo, comprendono la formazione specialistica, l'assistenza tecnica, lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e della competitività delle aziende, della ricerca e dei servizi innovativi alle aziende agricole e alle imprese agroalimentari, la promozione dei prodotti e delle produzioni lombarde, compresa l'agricoltura biologica, nonché il sostegno all'agricoltura delle zone montane, marginali e delle aree protette.

2. Le funzioni dell'ERSAF, in riferimento al settore forestale e al territorio rurale, comprendono la gestione e valorizzazione del demanio forestale regionale, la valorizzazione economica del legname, le attività vivaistiche e di sostegno della biodiversità, il supporto alla lotta contro gli incendi boschivi e lo svolgimento di attività gestionali sul territorio relative alle funzioni del servizio fitosanitario regionale, il supporto tecnico nei settori della produzione e utilizzo delle biomasse e nelle tematiche relative all'agroambiente e allo sviluppo sostenibile del territorio, lo studio e valorizzazione dei suoli e della fitodepurazione, l'agrometeorologia, la valorizzazione e protezione della fauna selvatica e ittica autoctona.

2 bis. L’ERSAF svolge altresì attività di ricerca tecnologica e scientifica, nonché di ricerca per l’ecologia e l’economia su tematiche di interesse per le aree montane.

3. L'ERSAF esercita le funzioni di cui ai commi 1, 2 e 2 bis anche in collaborazione con altre realtà pubbliche e private.

4. L'ERSAF fornisce alla Giunta regionale gli elementi e i dati necessari per la predisposizione degli atti di programmazione concernenti i settori agricolo, agroalimentare, agroforestale e della montagna.

5. L'ERSAF può svolgere attività a favore di soggetti pubblici e privati secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento organizzativo, nel rispetto comunque del perseguimento prioritario delle finalità pubbliche proprie dell'ente; le predette attività sono remunerate secondo apposito tariffario.

 

     Art. 65. (Statuto, organizzazione e contabilità)

1. L'ERSAF ha uno statuto che disciplina le competenze degli organi e le loro modalità di funzionamento, compresi l'adozione degli atti urgenti e i casi di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione per mancata partecipazione alle sedute, individua la sede e detta le disposizioni generali relative all'organizzazione e alla contabilità dell'ente. Lo statutoè deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla sua ricezione.

2. Sono organi dell'ERSAF:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il collegio dei revisori.

3. Il consiglio di amministrazione è nominato dalla Giunta regionale; è composto da cinque membri, compreso il presidente, e dura in carica cinque anni.

4. Per le cause di incompatibilità, di revoca e di decadenza dalla carica di consigliere si applicano le disposizioni della vigente normativa regionale.

5. Il presidente è nominato dalla Giunta regionale tra i membri del consiglio di amministrazione dell'ERSAF contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione; è il rappresentante legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

6. L'indennità di carica del presidente e dei consiglieri di amministrazione è determinata dalla Giunta regionale.

7. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, compreso il presidente, iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

8. Il collegio dei revisori è nominato dal Consiglio regionale, che ne indica anche il presidente, e dura in carica tre anni. L'incarico è revocabile dal Consiglio regionale e può essere rinnovato una sola volta; in caso di sostituzione il componente subentrato cessa dalla carica con la scadenza del collegio.

9. Il compenso spettante ai componenti del collegio dei revisori è determinato dalla Giunta regionale.

10. In caso di gravi violazioni di legge, di grave inosservanza degli indirizzi programmatici o delle direttive regionali, ovvero di prolungata inattività o riscontrata inefficienza dell'ente la Giunta regionale può procedere, previa diffida, allo scioglimento del consiglio di amministrazione. Nel caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei membri, il consiglio di amministrazione è sciolto; lo scioglimento è dichiarato con decreto del presidente della Giunta regionale, che provvede contestualmente alla nomina di un commissario per la temporanea gestione dell'ente, fino alla ricostituzione degli organi ordinari che deve avvenire entro sessanta giorni.

11. Il bilancio di previsione, le eventuali variazioni allo stesso e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e sottoposti alla Regione per gli adempimenti di cui alla l.r. 34/1978.

12. Il piano triennale è deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento organizzativo, il regolamento di con tabilità il programma annuale e il tariffario sono deliberati dal consiglio di amministrazione e sottoposti all'approvazione della Giunta regionale; i predetti atti si intendono approvati decorsi quarantacinque giorni dalla loro ricezione senza che la Giunta regionale abbia formulato osservazioni.

13. Al personale e all'attività gestionale dell'ERSAF è preposto un direttore nominato dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dal suo insediamento. Il direttore deve essere in possesso di diploma di laurea e deve avere maturato competenze ed esperienza professionale adeguate alle funzioni da svolgere.

14. Il direttore risponde della corretta ed efficace esecuzione degli atti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi, partecipa con funzioni di segretario alle sedute del consiglio di amministrazione ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.

15. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da contratto di diritto privato, rinnovabile, ed è a tempo pieno. Il contenuto del contratto è definito dal consiglio di amministrazione che determina anche il trattamento economico, in misura non superiore a quella massima stabilita dalla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione del personale) per i direttori generali della Giunta regionale.

16. L'incarico di direttore è incompatibile con la carica di parlamentare nazionale o europeo, consigliere o assessore regionale, provinciale o comunale in comuni al di sopra di 15 mila abitanti con cariche politiche e sindacali in organismi esecutivi e con cariche derivanti da designazioni di carattere politico, nonché con ogni attività di lavoro autonomo o dipendente; qualora il direttore sia dipendente pubblico, l'incarico è subordinato al collocamento nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza, in quella prevista dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite da norme di legge, di statuto o di regolamento in connessione con l'incarico di direttore.

17. La struttura organizzativa dell’ERSAF, in conformità alle disposizioni dello statuto, è stabilita nel regolamento organizzativo che ne definisce l’articolazione in dipartimenti, di cui uno dedicato all’attività di ricerca prevista all’articolo 2 bis e per la tutela e lo sviluppo della montagna. I dipartimenti possono essere organizzati in sedi territoriali in relazione alle peculiarità funzionali attribuite.

18. Il regolamento organizzativo di cui al comma 17 definisce la dotazione organica e le modalità di reclutamento del personale, l'organizzazione dei centri operativi sul territorio, le procedure operative interne e quelle relative a rapporti con soggetti esterni; il regolamento individua inoltre le eventuali forme di collaborazione con enti locali e altri soggetti pubblici e privati. Nella predisposizione della proposta di regolamento il direttore si attiene agli indirizzi e alle direttive regionali in materia agricola, forestale e della montagna.

19. Per lo svolgimento delle attività riguardanti compiti istituzionali, nonché per l'esecuzione di attività strumentali o accessorie l'ERSAF può costituire o partecipare a società o fondazioni aventi come scopo la realizzazione e la gestione di programmi, iniziative o attività per lo sviluppo dei settori agricolo, agroalimentare, forestale e della montagna, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, singoli o associati. Le deliberazioni concernenti la costituzione di società o fondazioni, l'acquisizione di partecipazioni societarie o la partecipazione a fondazioni sono assunte dal consiglio di amministrazione, previa autorizzazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.

20. Ai dirigenti e agli altri dipendenti inquadrati nella struttura organizzativa dell'ERSAF si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale regionale.

21. Per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di forestazione e agrarie-florovivaistiche, l'ERSAF può assumere operai e impiegati agricoli e forestali con contratto di diritto privato nel rispetto dei relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali.

22. La Regione e l'ERSAF possono, attraverso apposite convenzioni, instaurare forme di reciproco avvalimento del personale secondo le norme vigenti in materia.

23. Le modalità di redazione e i termini di presentazione del bilancio di previsione, delle variazioni allo stesso, di redazione del conto consuntivo nonché le modalità di gestione delle entrate e delle uscite e le modalità di implementazione di un sistema di controllo di gestione sono stabilite dal regolamento di contab ilità, in conformità alla l.r. 34/1978.

24. Le entrate dell'ERSAF sono costituite da:

a) contributi straordinari finalizzati alla realizzazione dei piani triennali e dei programmi annuali di attività;

b) donazioni, lasciti, obbligazioni e contribuzioni a qualsiasi titolo disposte da soggetti pubblici o privati;

c) proventi dei servizi e delle attività di cui all'articolo 64, comma 5;

d) eventuali entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali e regionali per interventi specifici in relazione alle attività di cui all'articolo 64;

e) contributo annuale di gestione a carico della Regione;

f) ogni altra entrata.

 

     Art. 66. (Raccordo con altri soggetti pubblici e privati)

1. Le attività di cui all'articolo 64 sono svolte dall'ERSAF in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati operanti nei settori agricolo, forestale e della montagna, e in particolare con le autonomie locali e funzionali, con le CCIAA, con le università e gli altri enti di ricerca, con gli enti gestori dei parchi nonché con il mondo produttivo.

2. A tal fine l'ERSAF può, mediante apposite convenzioni, istituire forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel campo della ricerca, sperimentazione e gestione, riferite ai settori di propria competenza, con particolare riguardo alle università e agli altri istituti di ricerca; può stipulare accordi con operatori nei settori agricolo, agroalimentare, forestale e della montagna finalizzati all'applicazione dei risultati di ricerche, sperimentazioni, indagini conoscitive e di mercato. Può inoltre, mediante specifici accordi, condurre ricerche, indagini e sperimentazioni per conto di enti locali, autonomie funzionali e operatori privati.

3. L'ERSAF predispone e aggiorna un'apposita banca dati telematica per la divulgazione delle informazioni acquisite ed elaborate, garantendone l'accesso gratuito agli operatori del settore; promuove altresì campagne informative di pubblica utilità.

4. A supporto del consiglio di amministrazione e al fine di assicurarne il raccordo con la comunità scientifica e della ricerca e con il mondo produttivo agroforestale della Lombardia è istituito, quale organo consultivo, il comitato tecnico scientifico dell'ERSAF. Il comitato tecnico scientifico è composto da un massimo di sette membri, scelti tra esperti di particolare competenza nelle discipline economiche, agricole, agroalimentari, forestali e agroambientali, nonché da individuare nell'ambito di enti, istituti, organismi ed associazioni operanti nel mondo universitario, della ricerca, economico produttivo, delle associazioni dei consumatori e delle associazioni ambientaliste. Il comitato è nominato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di nomina del consiglio di amministrazione dell'ERSAF e dura in carica cinque anni; è presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione che ne convoca le riunioni. Del comitato tecnico scientifico fa parte di diritto il direttore dell'ERSAF. Il compenso spettante ai componenti del comitato tecnico-scientifico è determinato dalla Giunta regionale.

 

TITOLO VI

Sorveglianza fitosanitaria

 

     Art. 67. (Disposizioni sul servizio fitosanitario regionale)

1. La Regione esercita, tramite una propria struttura competente in materia di agricoltura, le funzioni spettanti al servizio fitosanitario regionale in base alla normativa statale ed europea di riferimento.

2. Sono trasferite alla Regione le funzioni in materia fitosanitaria svolte da ERSAF alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020” al fine di assicurarne un più efficace ed efficiente svolgimento.

3. Il servizio fitosanitario regionale designa i responsabili fitosanitari ufficiali in forma scritta definendo i controlli ufficiali, le altre attività ufficiali e i compiti correlati per cui la designazione è stata fatta. Gli ispettori fitosanitari e gli agenti fitosanitari svolgono le funzioni di responsabili fitosanitari ufficiali secondo la definizione di cui all’articolo 3, comma 1, punto 33, del regolamento 15 marzo 2017, n. 2017/625/UE (Regolamento del Parlamento europeo relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari). Gli ispettori fitosanitari svolgono altresì le funzioni di certificatori secondo la definizione di cui all’articolo 3, comma 1, punto 26, dello stesso regolamento n. 2017/625/UE.

4. La Regione può delegare a ERSAF e alla Fondazione Minoprio determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o altre attività ufficiali nell’osservanza delle condizioni di cui agli articoli 29 e 31, comma 1, del regolamento n. 2017/625/UE. La Regione può altresì delegare a persone giuridiche o a persone fisiche individuate tramite procedure ad evidenza pubblica compiti riguardanti i controlli ufficiali o altre attività ufficiali nell’osservanza delle condizioni di cui rispettivamente agli articoli 29 e 31, comma 1, e agli articoli 30 e 31, comma 2, dello stesso regolamento n. 2017/625/UE. La delega è conferita con deliberazione della Giunta regionale.

5. Il servizio fitosanitario regionale è competente a irrogare le sanzioni previste dalla normativa statale.

 

     Art. 68. (Controlli fitosanitari presso l'aeroporto di Malpensa e gli altri punti di ingresso doganali)

     [Abrogato]

 

     Art. 69. (Piano delle attività fitosanitarie)

1. La Giunta regionale approva il piano delle attività fitosanitarie con validità triennale, sentito il parere della commissione consiliare competente; nel piano sono individuate le principali problematiche fitosanitarie, le azioni di monitoraggio, controllo, certificazione, di lotta obbligatoria, di informazione e divulgazione, le priorità d'intervento, nonché le relative previsioni finanziarie. Annualmente è approvato il relativo piano attuativo con decreto del dirigente competente.

 

     Art. 70. (Ispettori fitosanitari)

     [Abrogato]

 

     Art. 71. (Autorizzazioni. Registro regionale fitosanitario)

     [Abrogato]

 

     Art. 72. (Adempimenti degli iscritti al registro regionale fitosanitario)

     [Abrogato]

 

     Art. 73. (Aiuti alle imprese per il controllo delle malattie)

     [Abrogato]

 

     Art. 74. (Sanzioni amministrative)

     [Abrogato]

 

     Art. 75. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro centottanta giorni dalla data di cui all’articolo 67, comma 2, e da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, sono adottate le disposizioni necessarie a rendere effettivo il trasferimento delle funzioni, con particolare riguardo all’individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie prevalentemente impiegate per l’esercizio delle funzioni trasferite alla data del 1 febbraio 2020, alla definizione del trattamento economico accessorio del personale trasferito e delle relative risorse, a fronte della corrispondente riduzione della componente stabile delle risorse per il salario accessorio di ERSAF, al subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi e alla regolazione dei procedimenti in corso, in modo che sia garantita la continuità nello svolgimento delle funzioni.

2. ERSAF cessa di esercitare le funzioni trasferite alla data di effettivo avvio dell’esercizio delle stesse da parte della Regione stabilita nella deliberazione di cui al comma 1. Nelle more dell’effettivo trasferimento ERSAF continua a esercitare le funzioni secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all’articolo 67, comma 2.

3. Il personale con contratto a tempo indeterminato trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica con riferimento al trattamento fondamentale, accessorio e previdenziale, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento nell’organico della Giunta regionale.

 

TITOLO VI bis

Disposizioni in materia di florovivaismo

 

     Art. 75 bis. (Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente titolo reca disposizioni volte a promuovere il settore del florovivaismo e a favorirne la modernizzazione, nel quadro dei riferimenti normativi statali alla figura dell'imprenditore agricolo professionale.

2. Il florovivaismo consiste nell'attività principale di coltivazione di fiori, piante e relativi materiali di moltiplicazione, per il cui esercizio è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 71, nonché nell'attività complementare di vendita diretta al dettaglio, secondo le disposizioni dell'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, di prodotti provenienti in prevalenza dalla coltivazione del fondo o da essi derivati, di prodotti agricoli acquistati da altri agricoltori, del medesimo settore o altro settore merceologico, e di prodotti complementari all'attività principale, nei limiti di cui all'articolo 75 ter. La prevalenza è riferita al ricavo conseguito dalla vendita dei prodotti provenienti dal fondo rispetto a quelli forniti da terzi.

 

     Art. 75 ter. (Strutture di vendita, assortimento merceologico e sanzioni)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 59 della l.r. 12/2005, la superficie destinata all'esercizio dell'attività di vendita dei soli prodotti complementari all'attività principale non può eccedere il limite del dieci per cento del totale della superficie aziendale e comunque non può superare i mille metri quadrati.

2. Ai fini del presente titolo, l'imprenditore agricolo florovivaista può esercitare la vendita al dettaglio delle seguenti categorie merceologiche:

a) prodotti agricoli e derivati quali piante a radice nuda e in contenitore, comprese piante acquatiche, bonsai e piante grasse, fronde e fiori recisi, materiale da propagazione provenienti dalla propria azienda o da fornitori terzi;

b) prodotti complementari all'attività principale quali:

1. substrati colturali e prodotti per la cura del verde, quali humus, ammendanti, concimi, terricci, cortecce, torbe, prodotti fitosanitari non professionali;

2. materiali per la messa a dimora delle piante quali vasi, fioriere, sostegni e graticci;

3. materiali idonei a confezionare e decorare le piante e i prodotti derivati;

4. attrezzi e accessori per la gestione e la cura del verde in giardino e in casa;

5. animali da compagnia e da cortile, prodotti ed accessori ad essi dedicati.

3. La Giunta regionale può approvare disposizioni di maggior dettaglio dell'elenco merceologico di cui al comma 2. Con la medesima deliberazione può stabilire, con riguardo ai prodotti di origine extra aziendale, soglie massime di vendita di tali prodotti al fine di valorizzare le produzioni florovivaistiche locali.

3 bis. L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio oltre i limiti di fatturato di cui all'articolo 4, comma 8, del d.lgs. 228/2001, per superfici superiori ai limiti di cui al comma 1 o anche avente ad oggetto categorie merceologiche diverse da quelle elencate al comma 2è soggetto all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 114/1998.

3 ter. L'inosservanza delle disposizioni di maggior dettaglio di cui al comma 3, primo periodo, nonché l'inosservanza delle soglie massime di cui al comma 3, secondo periodo, comportano l'applicazione di una sanzione da euro 1.000 a euro 5.000.

3 quater. Le sanzioni di cui al comma 3 ter sono applicate dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, con relativo introito dei proventi.

 

     Art. 75 quater. (Clausola valutativa)

     [Abrogato]

 

TITOLO VI ter

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APICOLTURA

 

     Art. 75 quinquies. (Finalità)

1. La Regione, nel rispetto della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell’apicoltura):

a) riconosce l’apicoltura quale attività agricola fondamentale per la conservazione dell’ambiente, finalizzata a garantire l’impollinazione naturale necessaria per la conservazione della biodiversità degli ecosistemi e per garantire le produzioni agricole e forestali;

b) sostiene la salvaguardia delle specie di api autoctone tipiche, il miglioramento delle altre razze allevate, lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione dei prodotti dell’apicoltura;

c) ne promuove la diffusione della conoscenza e la cultura anche attraverso attività didattiche.

2. La conduzione zootecnica delle api, denominata “apicoltura”, è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

 

     Art. 75 sexies. (Tavolo apistico regionale)

1. Al fine di perseguire il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 75 quinquies, comma 1, è istituito il Tavolo apistico regionale. La Giunta regionale, con proprio atto definisce i criteri per la sua composizione, le modalità di funzionamento e i compiti.

 

TITOLO VII

Disposizioni in materia di bonifica e irrigazione

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 76. (Finalità e ambito di applicazione)

1. La Regione promuove e organizza l'attività di bonifica e di irrigazione quale strumento essenziale e permanente finalizzato a garantire:

a) la sicurezza idraulica del territorio;

b) l'uso plurimo e la razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche;

c) la provvista, la regimazione e la tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue;

d) il risparmio idrico, l'attitudine alla produzione agricola del suolo e lo sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali;

e) la conservazione e la difesa del suolo, la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale ed urbano anche ai fini della fruizione turistico-ricreativa e sportiva, nonché la costruzione di corridoi ecologici e di percorsi per la mobilità lenta;

e bis) la manutenzione diffusa del territorio.2. L'attività di bonifica e irrigazione ha rilevanza pubblica. Tale attivitàè svolta in base al piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, ai programmi triennali dell'attività di bonifica, ai piani comprensoriali di bonifica e irrigazione e di tutela del territorio rurale, ai piani di riordino irriguo in modo coordinato con gli obiettivi, le procedure e le azioni previste nel piano di bacino di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e negli strumenti di programmazione e pianificazione della Regione e degli enti locali. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione, tramite gli enti di cui al presente titolo, realizza le necessarie azioni e attività di carattere conoscitivo, di programmazione, di progettazione, l'esecuzione delle opere e gli interventi di informazione e di divulgazione relativi all'attività di bonifica e irrigazione.

3. Il presente titolo disciplina altresì le modalità dell'intervento pubblico per la bonifica e l'irrigazione che si realizza tenendo conto degli obiettivi e delle linee generali della programmazione economica comunitaria, nazionale e regionale, secondo i principi di collaborazione e sussidiarietà in modo di assicurare il coordinamento delle attività di bonifica e di irrigazione con le altre azioni per la gestione delle risorse idriche, nonché con le azioni previste nel piano di bacino e negli strumenti di programmazione e di pianificazione della Regione.

 

     Art. 77. (Opere pubbliche di bonifica e di irrigazione)

1. Ai fini del presente titolo, nei comprensori di bonifica e irrigazione, sono considerate opere pubbliche di competenza regionale:

a) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acque superficiali o anche di falda a uso irriguo e altri usi produttivi, nonché la sistemazione degli impianti e dei manufatti di regolazione dei canali di bonifica e irrigazione;

b) le opere e gli impianti di difesa idraulica e idrogeologica;

c) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;

d) le opere di cui all'articolo 166, comma 1, del d.lgs. 152/2006;

e) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica;

f) le opere finalizzate al mantenimento e al ripristino della funzionalità idraulica che, per la loro importanza idraulica, paesaggistica e ambientale, costituiscono componente di salvaguardia e di valorizzazione del territorio;

g) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione delle opere di cui alle lettere da a) a f);

h) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino ambientale e di protezione dalle calamità naturali rientranti nell'ambito dei comprensori di bonifica e secondo quanto previsto dalle norme vigenti;

i) le alzaie e gli argini, anche utilizzati come percorsi pedonali, ciclabili o equestri, con salvaguardia della relativa funzionalità ai fini della manutenzione del reticolo idrico.

2. All'esecuzione delle opere di cui al comma 1 la Regione provvede, di norma, tramite concessione ai consorzi di bonifica.

3. La manutenzione e l'esercizio delle opere e degli impianti consortili esistenti, nonché, a decorrere dalla data di compimento di ciascun lotto utilmente funzionante, la manutenzione e l'esercizio delle opere di cui al comma 1, eseguite in attuazione dell'attività programmatoria prevista dal presente titolo spettano, per quanto di competenza, ai consorzi di cui al comma 2. I relativi oneri, unitamente alle spese di funzionamento degli enti, sono posti a carico dei soggetti consorziati.

4. In considerazione delle finalità di pubblico interesse perseguite dai consorzi di bonifica, la Giunta regionale, in presenza di situazioni eccezionali, può concorrere alla spesa relativa al sollevamento delle acque irrigue e di colo eccedenti il costo ordinario.

 

Capo II

Organizzazione del territorio e soggetti di bonifica e di irrigazione

 

     Art. 78. (Comprensori di bonifica e irrigazione)

1. Il territorio regionale non montano è classificato territorio di bonifica e irrigazione.

2. Il territorio di cui al comma 1è suddiviso in comprensori di bonifica e irrigazione delimitati in modo da costituire unità omogenee sotto il profilo idrografico e idraulico e da risultare funzionali alle esigenze di programmazione, esecuzione e gestione dell'attività di bonifica di irrigazione e di difesa del suolo e di coordinamento dell'intervento pubblico con quello privato.

3. La Giunta regionale provvede alla delimitazione dei comprensori di bonifica e irrigazione nonché alle relative modificazioni. A tal fine adotta una proposta e la trasmette ai comuni, alle province e ai consorzi di bonifica interessati affinché, entro sessanta giorni dal ricevimento, esprimano parere; trascorso tale termine, esso si intende favorevole. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva la proposta definitiva e ne dispone la pubblicazione nel burl.

4. La pubblicazione nel burl della deliberazione di delimitazione dei comprensori di bonifica e irrigazione produce gli effetti della pubblicità del perimetro consortile nei confronti di tutti gli interessati.

5. Ai sensi degli articoli 8 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382) le regioni interessate possono delimitare, nei bacini idrografici che ricadono nel territorio di più regioni, comprensori di bonifica e irrigazione interregionali.

6. La delimitazione dei comprensori interregionali di cui al comma 5 e la relativa disciplina sono stabiliti d'intesa tra le regioni interessate. A tal fine la Regione, sentiti gli enti locali e i consorzi interessati, predispone, in collaborazione con le altre regioni interessate, le proposte d'intesa, le quali sono approvate dalla Giunta regionale e pubblicate nel burl.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche ai consorzi di irrigazione di interesse interregionale che abbiano già ottenuto il riconoscimento di consorzio di miglioramento fondiario ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), nonché la facoltà di svolgere con separata gestione le funzioni di bonifica su territori classificati ai sensi di legge; essi conservano la natura di consorzio di miglioramento fondiario e le competenze sui predetti territori attribuite ai consorzi di bonifica.

7 bis. Nel comprensorio in cui operano l’associazione Irrigazione Est Sesia e il consorzio di bonifica Valle del Ticino, l’associazione assume anche le funzioni del consorzio, previa intesa tra le regioni interessate, a seguito della ridelimitazione effettuata ai sensi del comma 6 e dell’articolo 79 bis.

7 ter. L’associazione di cui al comma 7 bis impone i contributi di bonifica secondo quanto previsto dalla presente legge e dall’intesa di cui al comma 6.

7 quater. Nel consiglio di amministrazione dell’associazione è garantita la rappresentanza dei territori gestiti dal consorzio di cui al comma 7 bis, secondo modalità disciplinate d’intesa tra le regioni interessate. Con la medesima intesa sono stabiliti tempi e procedure per la successione dell’associazione nei rapporti giuridici facenti capo al consorzio e per la conseguente soppressione, a seguito dello scioglimento degli organi.

7 quinquies. Nelle more dell’intesa per il riordino dei soggetti operanti nell’ambito del comprensorio di cui al comma 7 bis, la Giunta regionale promuove forme di collaborazione tra l’associazione e il consorzio, per le finalità di cui all’articolo 92, comma 3.

8. Nei territori montani le funzioni di bonifica e irrigazione sono esercitate dalla comunità montana; a tal fine essa può promuovere, relativamente ad aree omogenee, la costituzione di consorzi tra i proprietari degli immobili che traggono beneficio dalle opere di irrigazione. Tali consorzi hanno la natura giuridica dei consorzi di miglioramento fondiario.

9. I consorzi di cui al comma 8 provvedono:

a) ad assumere in consegna e a gestire le opere irrigue di interesse del loro comprensorio eseguite dalla comunità montana, divenendo responsabili della loro manutenzione e conservazione;

b) ad approvare il piano di riparto degli oneri consortili;

c) a riscuotere mediante ruoli i relativi contributi consortili, comprese le quote di spesa a carico dei proprietari per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica.10. La comunità montana nomina propri rappresentanti nel consiglio d'amministrazione dei consorzi di cui al comma 8 nel limite massimo del venti per cento dei componenti del consiglio.

 

     Art. 79. (Consorzi di bonifica)

1. Per ciascun comprensorio di bonifica e irrigazione è istituito un unico consorzio di bonifica di primo grado, avente natura di ente pubblico economico a carattere associativo, fatto salvo quanto previsto all’articolo 78, comma 7 bis. Il consorzio opera secondo principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e sussidiarietà ed assicura ai consorziati e alle comunità locali una costante informazione sulle attività svolte. Più comprensori possono essere gestiti in forma unitaria da un unico consorzio di bonifica.

2. Fanno parte dei consorzi di bonifica i proprietari pubblici e privati dei beni immobili ubicati nei singoli comprensori, nonché i conduttori singoli o associati che per legge, per statuto consortile o per contratto sono tenuti a pagare i contributi consortili di cui all'articolo 90.

3. L'istituzione del consorzio di bonifica non priva di autonomia e di funzioni i preesistenti consorzi di irrigazione e i consorzi di miglioramento fondiario operanti all'interno dei comprensori di bonifica e non disciolti in applicazione della legge regionale 26 novembre 1984, n. 59 (Riordino dei consorzi di bonifica), ma comporta per questi l'obbligo di non realizzare opere incompatibili con le previsioni del piano comprensoriale di bonifica e di effettuare le opere di loro competenza individuate dal piano stesso e ammesse o ammissibili ai finanziamenti di cui all'articolo 95. Qualora il consorzio di irrigazione o di miglioramento fondiario non adempia ai suddetti obblighi, il consorzio di bonifica esercita il potere di sostituzione con facoltà di rivalsa di ogni spesa a carico del soggetto inadempiente.

4. Presso ciascun consorzio è istituito il catasto consortile al fine di individuare tutti gli immobili situati nell'ambito del comprensorio. Nel catasto consortile sono registrate per ciascun immobile la titolarità della proprietà, nonché l'eventuale titolarità di diritti reali di godimento. I conduttori che, ai sensi del comma 2, abbiano obblighi di contribuenza sono parimenti iscritti al catasto consortile. Le modalità di tenuta del catasto consortile sono stabilite con regolamento regionale.

5. I consorzi di bonifica esercitano, a decorrere dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione della Giunta regionale, le funzioni e i poteri di consorzi per le opere di quarta, di quinta categoria e quelle non classificate che interessano il comprensorio consortile. A tal fine la Regione promuove la riforma dei consorzi idraulici esistenti ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie). In tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2.

6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1993, n. 520 (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria) i consorzi di bonifica esercitano le funzioni dei soppressi consorzi idraulici di terza categoria riferite ai corsi d'acqua che interessano il comprensorio consortile.

7. La Giunta regionale, anche su richiesta dei consorzi di bonifica territorialmente interessati, può costituire consorzi di bonifica di secondo grado tra distinti consorzi di bonifica, qualora sussistano interessi comuni a più comprensori. Nell'organo amministrativo dell'ente di secondo grado i consorzi aderenti devono essere adeguatamente rappresentati in base ai criteri della superficie territoriale, del numero di utenti e dell'entità complessiva della contribuenza. Il consorzio di bonifica di secondo grado può deliberare l'ammissione anche di altri soggetti pubblici e privati che abbiano interesse a garantire l'esercizio delle derivazioni da invasi o da aste fluviali e a realizzare e gestire opere e servizi comuni di interesse intercomprensoriale aventi finalità a carattere plurisettoriale. Il consorzio di bonifica di secondo grado può inserire nei propri organi collegiali una adeguata rappresentanza dei soggetti pubblici e privati.

8. I consorzi di bonifica di secondo grado sono disciplinati dalla normativa riguardante i consorzi di bonifica, in quanto applicabile.

 

     Art. 80. (Funzioni dei consorzi di bonifica)

1. I consorzi di bonifica, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 76, esercitano nell'ambito del comprensorio di competenza le seguenti funzioni:

a) progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 77 avute in concessione dalla Regione;

b) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica nei canali consortili e approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;

c) promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144, comma 3, del d.lgs. 152/2006;

d) realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali mediante interventi di ripristino delle opere di bonifica e irrigazione, di manutenzione idraulica, di forestazione e di ripristino ambientale;

e) attuazione e promozione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 76, anche tramite associazioni di consorzi riconosciute dalla Regione, di attività di studio, ricerca e sperimentazione di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché di attività di informazione e formazione degli utenti e di diffusione delle conoscenze circa la bonifica e l'irrigazione e le risorse acqua e suolo;

f) espressione del parere sulle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio, nonché del parere alla provincia o alla Città metropolitana di Milano previsto dall'articolo 36 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava). In caso di mancato parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta l'autorità competente può comunque dare seguito alle domande di concessione;

f bis) espressione del parere sul documento di polizia idraulica per l'individuazione del reticolo idrico minore di cui all'articolo 3, comma 114, lettera a), della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59') e relativi provvedimenti attuativi; in caso di mancato parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, l'autorità competente può comunque dare seguito alle attività finalizzate all'individuazione del reticolo;

g) attuazione degli interventi di competenza anche in economia secondo uno specifico regolamento regionale.

2. I consorzi di bonifica possono progettare, realizzare e gestire strade, acquedotti ed elettrodotti rurali, nonché opere di protezione civile e opere di navigazione. Possono altresì esercitare ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa del suolo, tra cui in particolare la manutenzione diffusa del territorio, alla conservazione dinamica e alla valorizzazione del sistema e dello spazio rurale nonché alla tutela e gestione delle risorse idriche attribuito dalla normativa vigente, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'autorità di bacino, delle province e dei comuni nell'ambito delle rispettive competenze.

3. Nel comprensorio di competenza i consorzi di bonifica svolgono funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione dei piani generali di bonifica, dei programmi triennali e dei piani comprensoriali da parte dei consorzi di miglioramento fondiario, dei consorzi volontari di irrigazione e in genere da parte di tutte le utenze idriche operanti nel rispettivo comprensorio. In caso di mancata esecuzione degli interventi necessari all'attuazione del piano comprensoriale da parte degli interessati, i consorzi di bonifica possono essere autorizzati con decreto del competente direttore generale della Giunta regionale a eseguire interventi diretti per l'adeguamento delle opere e per il funzionamento dei sistemi irrigui, con spese a carico degli inadempienti.

4. I consorzi provvedono altresì:

a) alla vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione;

b) all’accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica attraverso gli agenti dei consorzi di bonifica, nonché all’irrogazione delle relative sanzioni e al ripristino dello stato dei luoghi;

c) al rilascio delle concessioni relative ai beni demaniali attinenti alla bonifica, come individuati ai sensi dell'articolo 85, comma 5.

5. I consorzi di bonifica possono stipulare apposita convenzione con gli enti locali per l'erogazione di servizi, per la progettazione di opere pubbliche, per la tenuta del catasto, per la gestione del reticolo idrico minore e, in genere, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio rurale.

6. I consorzi di bonifica possono essere autorizzati dalla Regione ad assumere le funzioni dei consorzi di utilizzazione idrica, qualora la Regione non ritenga opportuno costituire un consorzio di bonifica di secondo grado.

6 bis. I consorzi di bonifica possono stipulare apposita convenzione con la Regione per la gestione del reticolo idrico principale.

6 ter. Alle spese derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al comma 6 bis la Regione fa fronte con le disponibilità presenti sul bilancio regionale alla Missione 16 - Programma 01 fino ad un importo massimo di euro 250.000,00 per le opere di manutenzione ordinaria. Qualora il reticolo idrico principale di cui alla convenzione del comma 6 bis sia strettamente connesso con la rete di bonifica, trova applicazione il regime delle opere pubbliche di bonifica, fermi rimanendo a carico della Regione anche gli oneri per la somma urgenza e quelli per la manutenzione straordinaria.

6 quater. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2014), la Giunta regionale definisce i criteri e gli indirizzi per la determinazione dei contributi di cui al comma 6 ter, tenuto conto anche dei limiti delle disponibilità presenti sul bilancio regionale per le medesime finalità.

 

     Art. 81. (Statuto dei consorzi di bonifica)

1. La Giunta regionale approva le linee guida per la predisposizione degli statuti dei consorzi di bonifica, anche di secondo grado, cui gli stessi devono adeguarsi al fine di uniformare le modalità di funzionamento degli organi di amministrazione e di gestione.

2. Lo statuto del consorzio adottato dal consiglio di amministrazione è pubblicato per trenta giorni nell'albo consortile; della pubblicazione è data notizia nel burl e negli albi dei comuni del comprensorio consortile.

3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel burl possono essere presentate al consorzio osservazioni da parte degli interessati. Entro i successivi trenta giorni lo statuto, unitamente alle osservazioni e alle controdeduzioni, è trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione.

 

     Art. 82. (Organi)

1. Sono organi del consorzio di bonifica:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il revisore legale.2. Gli organi del consorzio durano in carica cinque anni. Con apposito regolamento regionaleè disciplinato il procedimento elettorale, garantendo:

a) il carattere associativo dei consorzi;

b) l'elezione da parte dei contribuenti del consiglio di amministrazione;

c) la partecipazione delle minoranze al consiglio di amministrazione;

d) l'elezione del presidente da parte del consiglio di amministrazione, scelto tra i propri componenti eletti;

d bis) l’elezione del comitato esecutivo, composto da tre membri, da parte del consiglio di amministrazione scelti tra i propri componenti eletti;

e) la designazione di rappresentanti dei comuni e delle province nel consiglio di amministrazione;

e bis) la designazione nel consiglio di amministrazione di un rappresentante della Regione.3.

4. Il Consiglio regionale nomina per ciascun consorzio di bonifica il revisore legale e un supplente, al fine di assicurare la necessaria continuità nell'attività di controllo, iscritti regolarmente nel registro dei revisori legali, con i compiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196). Il supplente sostituisce il revisore legale, per il tempo necessario, in caso di impedimento temporaneo. In caso di dimissioni, decadenza, morte o impedimento permanente, il revisore legale è sostituito dal supplente fino alla nomina del nuovo revisore legale ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale). Il revisore e il suo supplente vengono nominati per un periodo corrispondente al mandato degli organi elettivi o del commissario regionale.

4 bis. Il numero dei membri del consiglio di amministrazione aventi diritto a compensi per l’espletamento dell’incarico non può essere superiore a tre. A ciascuno di essi è corrisposta un'indennità annua di carica omnicomprensiva comunque non superiore a quella ordinaria spettante, in base alla normativa vigente, al sindaco di un comune con popolazione pari a diecimila abitanti.

4 ter. I componenti del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al comma 4 bis, partecipano a titolo gratuito alle sedute degli organi, con diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell’ufficio.

 

     Art. 83. (Struttura organizzativa, bilancio e programmazione finanziaria)

1. La struttura organizzativa degli uffici del consorzio è individuata dal piano di organizzazione dei servizi consortili deliberato dal consiglio di amministrazione.

2. La gestione amministrativa è attribuita al direttore, assunto esclusivamente con contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES) e della contrattazione collettiva di categoria, per periodi non eccedenti il mandato elettivo del consiglio di amministrazione. Ferma restando la funzione di vigilanza del revisore legale, di cui all'articolo 82, comma 4, sull'osservanza delle disposizioni normative ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 123/2011, spetta al direttore il controllo di regolarità amministrativa degli atti del consorzio. Il direttore esercita, in attuazione dei provvedimenti assunti dagli organi, la gestione amministrativa attraverso gli uffici.

3. Le funzioni di ufficiale rogante degli atti di interesse dei consorzi di bonifica possono essere conferite, con atto dell'amministrazione consortile, a funzionari appartenenti all'area amministrativa in servizio presso i consorzi medesimi e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di titolo equipollente.

4. L'organizzazione e la gestione contabile e finanziaria si ispirano ai principi di efficacia e di efficienza, il cui rispetto è verificato mediante azioni di monitoraggio. A tal fine la Giunta regionale approva lo schema di bilancio e lo schema dei regolamenti di contabilità e gestione del servizio di economato, cui i consorzi di bonifica sono tenuti ad adeguarsi.

5. I consorzi adottano, entro i termini e con le modalità stabiliti dagli statuti, il bilancio di previsione per l'anno successivo e il conto consuntivo nel rispetto dei principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

 

     Art. 84. (Consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado)

1. Tra i consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario operanti all'interno di un comprensorio omogeneo, delimitato ai sensi dell'articolo 78 sotto il profilo idrografico e idraulico, in cui non sia già stato costituito un consorzio di bonifica che operi su una superficie corrispondente almeno al 10 per cento dell'intero comprensorio, al fine di rendere più organici e coordinati gli interventi dell'attività irrigua, può essere costituito un consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado, disciplinato dall'articolo 863 del codice civile, in quanto applicabile.

2. L'iniziativa per la costituzione dei consorzi di cui al comma 1 può essere assunta dai soggetti interessati nonché dalla Regione. La Giunta regionale delibera la costituzione di tali consorzi e ne approva gli statuti, elaborati in base alle linee guide approvate dalla Giunta regionale cui gli stessi devono adeguarsi. Gli statuti definiscono i compiti, le finalità, la natura giuridica, la composizione degli organi e le norme di funzionamento.

3. I consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado esercitano, nell'ambito dei piani di riordino irriguo, la funzione di vigilanza e coordinamento dell'attività dei consorzi che ne fanno parte e possono altresì stipulare apposite convenzioni con gli enti locali per la gestione del reticolo minore.

 

     Art. 85. (Demanio regionale)

1. La Regione, contestualmente al provvedimento di affidamento in concessione dell'esecuzione delle opere di cui all'articolo 77, che entrano a far parte del demanio regionale, dispone a favore dei consorzi di bonifica manutentori la costituzione del diritto d'uso sulle opere eseguite, a decorrere dalla data del collaudo o dell'eventuale provvedimento di esproprio.

2. I diritti di servitù costituiti per l'esecuzione di opere in tubazione sono iscritti a favore del demanio regionale.

3. Su iniziativa dei proprietari possono essere trasferite al demanio regionale le opere di bonifica ricadenti nel territorio regionale di proprietà dei consorzi di bonifica o degli enti cui sono subentrati nelle funzioni i consorzi stessi, che mantengono sulle anzidette opere il diritto d'uso.

4. La Giunta regionale approva il regolamento consortile per il rilascio delle concessioni di cui all'articolo 80, comma 4, lettera c), determinando le modalità di adeguamento delle stesse.

5. La Giunta regionale individua il reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica e approva il regolamento di polizia idraulica. Le violazioni al regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1.200,00. Sui contravventori grava altresì l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

6. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui al titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del t.u. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi).

 

     Art. 86. (Opere di competenza dei privati)

1. I privati realizzano nei comprensori di bonifica e irrigazione tutte le opere minori necessarie ai fini della bonifica, secondo quanto previsto dagli strumenti di pianificazione consortile.

2. I privati possono affidare l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di cui al comma 1 e quelle di miglioramento fondiario e irriguo ai consorzi di bonifica, ai consorzi di miglioramento fondiario e ai consorzi di irrigazione.

3. In caso di inadempienza da parte dei privati nell'esecuzione delle opere previste dalla pianificazione di cui al comma 1 l'esecuzione delle opere è affidata ai consorzi di bonifica con decreto del competente direttore generale della Giunta regionale che fissa il termine di completamento dei lavori.

4. Le spese relative alle opere eseguite ai sensi del comma 3 sono a carico dei proprietari privati dei fondi su cui insistono le opere in rapporto ai benefici conseguiti. La Regione può concedere contributi in conto capitale sulla spesa ritenuta ammissibile.

 

Capo III

Programmazione ed esecuzione dell'attività di bonifica

 

     Art. 87. (Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale.

2. Il piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale definisce:

a) la situazione, le problematiche e le prospettive della bonifica, dell'irrigazione e del territorio rurale;

b) gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione;

c) le modalità e i contenuti di coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione della Regione e degli enti locali;

d) le principali attività, opere e interventi da attuare nel periodo di attività del piano, con i tempi e le risorse di massima necessari;

e) le linee per le proposte e le indicazioni di competenza della Regione relative ai piani di bacino di cui all'articolo 65 del d.lgs. 152/2006 e alla disciplina generale per la tutela delle acque contenuta nello stesso decreto legislativo;

f) le linee e le azioni principali nel campo della ricerca, della sperimentazione e delle attività conoscitive, formative, promozionali e divulgative.

3. La Giunta regionale predispone la proposta del piano di cui al comma 1, ne dispone la pubblicazione per estratto nel burl e, prima dell'invio al Consiglio regionale, la sottopone al parere dei consorzi di bonifica e degli altri enti pubblici interessati che possono presentare osservazioni e proposte entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione.

4. Il piano di cui al comma 1è attuato mediante programmi triennali dell'attività di bonifica e irrigazione approvati dalla Giunta regionale e aggiornati annualmente in funzione della disponibilità del bilancio pluriennale e degli stanziamenti finanziari annuali.

5. Nell'elaborazione e attuazione della attività di pianificazione e di programmazione concernente l'assetto del territorio la Regione e gli enti locali, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legislazione in materia, tengono conto del piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui al comma 1 e prevedono norme di salvaguardia degli impianti di bonifica irrigua e idraulica esistenti, previa acquisizione delle parti dei piani e programmi regionali e comprensoriali relative alle opere di cui all'articolo 77.

6. La Giunta regionale autorizza i consorzi di bonifica a eseguire interventi non previsti nel programma triennale, se questi si rendono necessari in conseguenza di calamità naturali e di eventi imprevedibili, per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e irrigazione, per evitare danni alle medesime e in generale a persone e immobili. L'autorizzazione è rilasciata su richiesta motivata degli interessati e a seguito di sopralluogo degli uffici regionali competenti.

7. La Giunta regionale può attuare, tramite concessione ai soggetti di cui al presente titolo, progetti speciali anche in deroga al piano generale, al programma triennale e ai piani comprensoriali. L'approvazione di tali progetti segue la procedura di approvazione dei piani di cui all'articolo 90 e costituisce variante al piano. I progetti speciali devono rivestire carattere di urgenza ed essere di interesse generale di più comprensori di bonifica.

 

     Art. 88. (Piani comprensoriali di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale)

1. Nei comprensori di bonifica e irrigazione l'attività di bonifica e irrigazione si svolge sulla base del piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale. Il piano comprensoriale è adottato dal consorzio in conformità al piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, assicurando la partecipazione degli enti locali, dei soggetti irrigui e degli altri enti operanti nel comprensorio. Fino all'approvazione del piano generale i consorzi operano in base al piano comprensoriale provvisorio di bonifica predisposto sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano comprensoriale che ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere in esso previste. Con provvedimento motivato, previo parere del consorzio interessato qualora gli interventi non siano realizzati direttamente dallo stesso, sono ammessi interventi in deroga al piano nei casi di:

a) eventi imprevedibili o calamitosi;

b) modifiche dipendenti da nuove disposizioni di leggi o di regolamenti;

c) nuovi piani e programmi dello Stato, della Regione, dell'autorità di bacino e degli enti locali ai quali il piano comprensoriale non sia ancora stato adeguato.

3. Il piano comprensoriale è attuato mediante programmi comprensoriali triennali. Con provvedimenti della Giunta regionale sono definiti metodologie, contenuti e procedure di elaborazione, approvazione e attuazione del piano comprensoriale e dei programmi comprensoriali triennali. Gli atti e strumenti di programmazione degli enti locali tengono conto del piano comprensoriale e dei programmi triennali.

3 bis. Il consorzio adotta il piano comprensoriale, ai sensi del comma 1, entro il 30 giugno 2018 e lo trasmette, entro dieci giorni, alla Giunta regionale per l'approvazione, ai sensi del comma 2, entro i successivi centoventi giorni.

3 ter. Il piano ha validità massima di dieci anni e, fatto salvo quanto previsto al comma 3 quater, resta efficace fino all'approvazione del nuovo piano.

3 quater. L'efficacia del piano cessa comunque decorsi due anni dalla data di scadenza della relativa validità.

 

     Art. 89. (Progetto fontanili)

1. Ai fini della salvaguardia del sistema dei fontanili e dei colatori, in quanto componente essenziale dell'ambiente e del paesaggio nonché fattore indispensabile per il risparmio idrico, la Giunta regionale predispone un apposito progetto fontanili finalizzato alla loro conservazione e valorizzazione.

 

     Art. 90. (Contributi consortili)

1. Il consorzio di bonifica elabora, sulla base di criteri, indirizzi e modalità procedimentali deliberati dalla Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentita la competente commissione consiliare, un piano di classificazione degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, al fine di individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica e irrigazione previste dal piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui all'articolo 88 e di stabilire gli indici e i parametri per la quantificazione dei medesimi. Il piano definisce, altresì, mediante cartografia allegata, il perimetro di contribuenza. Il piano è adottato dal consorzio di bonifica entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione del piano comprensoriale di cui all'articolo 88, sentito il parere dei comuni interessati, ed è approvato dalla Giunta regionale entro i successivi centottanta giorni.

1 bis. La pubblicazione nel BURL della deliberazione di approvazione del piano di cui al comma 1è contestuale alla pubblicazione del piano con il relativo perimetro di contribuenza nei siti internet istituzionali della Regione, dei consorzi di bonifica e dei comuni ricadenti nei comprensori di bonifica. La pubblicazione della deliberazione produce gli effetti di pubblicità del perimetro di contribuenza nei confronti di tutti gli interessati.

1 ter. I benefici derivanti dall'attività di bonifica e di irrigazione consentono di conservare o di incrementare il valore degli immobili. I benefici possono riguardare un solo immobile oppure una pluralità di immobili presenti nel comprensorio di bonifica e irrigazione. I benefici, in relazione alla diversa natura dei suoli e alle dinamiche idrauliche che vengono governate sul territorio a beneficio diretto dello stesso, possono essere:

a) di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dalle opere e dagli interventi di bonifica nonché dalle opere di regimazione delle acque superficiali finalizzate a difendere il territorio dal dissesto idrogeologico;

b) di difesa idraulica e di bonifica, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dal complesso degli interventi volti al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere di bonifica che preservano il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque, comunque generati;

c) di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dalle opere di bonifica, di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue;

d) di tutela ambientale e di valorizzazione a fini fruitivi dei territori, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dall'irrigazione, dalla bonifica e dall'azione di manutenzione e presidio dei corsi d'acqua e dei canali gestiti dal consorzio che costituiscono componenti paesaggistiche.

1 quater. I benefici derivanti dalla attività di bonifica di cui al comma 1 ter, lettera d), possono essere a favore di privati beneficiari o di enti locali rappresentanti il beneficio diffuso cui lo stesso si riferisce.

2. I proprietari degli immobili pubblici e privati, agricoli ed extragricoli ricadenti nei comprensori di bonifica e irrigazione di cui all'articolo 78 che traggono beneficio dalle opere gestite dai consorzi di bonifica sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica secondo le disposizioni del presente titolo.

3. I contributi consortili sono riscossi mediante versamento volontario presso la tesoreria oppure a mezzo dei concessionari del servizio per la riscossione dei tributi ovvero, previa convenzione, da altri soggetti che nei confronti degli utenti consortili già riscuotono tributi o tariffe per servizi pubblici.

3 bis. I consorzi di bonifica possono prevedere, a decorrere dall’anno 2018, misure finalizzate a favorire il pagamento del contributo consortile mediante domiciliazione bancaria.

4. I contributi di bonifica e irrigazione costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e hanno natura tributaria.

5. Allo scopo di conseguire l'equo riparto delle spese per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere irrigue, chiunque utilizza la rete dei canali consortili come recapito di scarichi anche se depurati è assoggettato al pagamento dei contributi secondo le modalità e le prescrizioni fissate dal consorzio.

6. L'ammontare del contributo consortile è determinato con deliberazione annuale di riparto della contribuenza in proporzione ai benefici e secondo gli indici e i parametri di contribuenza di cui al comma 1. Non può essere determinato un importo minimo di contribuenza. I contributi inferiori alla soglia di economicità di riscossione, fissata con deliberazione della Giunta regionale, non sono riscossi.

7. Chiunque, ancorché non consorziato, utilizza a qualsiasi titolo e uso acque superficiali o sotterranee oppure canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, è tenuto a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto, in relazione alla stretta connessione esistente nei comprensori irrigui tra acque superficiali e acque sotterranee e alla funzione svolta dalla rete dei colatori, mantenuta e gestita dai consorzi di bonifica anche a vantaggio degli utenti non agricoli.

8. I consorzi di bonifica provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili. Per ciascuno degli scarichi i consorzi di bonifica devono rivedere gli atti di concessione individuando il relativo canone da determinare in proporzione al beneficio ottenuto. Le somme introitate sono utilizzate esclusivamente a riduzione delle spese consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono gli scarichi.

9. Gli enti locali che, per l'esercizio di funzioni di loro competenza, utilizzano servizi e opere di bonifica sono chiamati a contribuire alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle stesse in misura proporzionale al beneficio ottenuto. Per gli immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura, le cui acque di origine meteorica trovano recapito nel sistema scolante del relativo consorzio di bonifica tramite la fognatura bianca o mista, il contributo di bonifica è assolto dal proprietario dell'immobile e può essere riscosso anche a mezzo del gestore d'ambito del servizio idrico integrato, previa stipula della convenzione di cui al comma 3; i proprietari degli immobili mantengono, in ogni caso, il diritto di elettorato attivo e passivo. Il contributo relativo alla frazione di acque reflue domestiche e acque reflue industriali, di cui all'articolo 74 del d.lgs. 152/2006, è assolto dal titolare dello scarico ai sensi dei commi 7 e 8.

 

     Art. 90 bis. (Interventi dei consorzi di bonifica sul reticolo idrico principale)

1. La Regione può affidare ai consorzi di bonifica, previa convenzione, la realizzazione e la relativa progettazione, manutenzione e gestione delle opere e impianti di cui all'articolo 77 che interessano corsi d'acqua del reticolo principale, purché previste nella programmazione di cui all'articolo 3 della legge regionale recante (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua). Il consorzio determina gli oneri in rapporto ai benefici conseguiti dagli immobili ubicati nel comprensorio di bonifica e irrigazione con la realizzazione delle opere, li individua nel piano di classificazione di cui all'articolo 90 e provvede alle relative attività di riscossione e di introito. Le somme introitate sono destinate alla manutenzione e alla gestione delle opere e degli impianti da parte del consorzio, fatte salve le spese sostenute dal consorzio per l'individuazione degli oneri.

 

     Art. 91. (Piano di riordino irriguo)

1. I consorzi di bonifica provvedono all'adozione e alla conseguente attuazione del piano di riordino irriguo.

2. Il piano di riordino irriguo, approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere in esso previste. Gli interventi previsti dal piano di riordino irriguo, comprese le espropriazioni, sono equiparati alle opere pubbliche di bonifica e irrigazione. Il piano si intende approvato qualora la Giunta regionale non si pronunci nel termine di centoventi giorni dal ricevimento della deliberazione di adozione.

3. Ai fini del comma 2 la Regione, nel rispetto della legislazione vigente e nell'ambito delle specifiche competenze in materia, approva i provvedimenti necessari per l'esecuzione del piano di riordino irriguo.

4. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti metodologie, contenuti e procedure di elaborazione, approvazione e attuazione del piano di riordino irriguo.

5. Nell'ambito del riordino irriguo, allo scopo di conseguire l'equo riparto delle spese per la costruzione e la manutenzione delle opere e per la distribuzione delle acque irrigue, chiunque utilizza la rete dei canali irrigui è assoggettato a contributo ordinario in proporzione al beneficio ottenuto. A tale fine il consorzio determina annualmente le aliquote di contribuzione nella misura necessaria a coprire le spese per l'attuazione e la gestione delle opere irrigue.

6. Nei comprensori ove si attui il piano di riordino irriguo e siano presenti utenze di diritto, gratuite o agevolate, praticate in base ad antichi titoli, il consorzio competente per territorio redige per l'intero comprensorio, o per singoli settori di esso, il piano di riordino delle utenze idriche contenente, oltre agli interventi intesi a razionalizzare la distribuzione idrica, l'elenco delle utenze di diritto i cui titoli risultino ancora validi e, per ciascuna di esse, il loro valore attuale, ai fini del riordino delle utenze idriche. Il piano è approvato dalla Giunta regionale.

 

CAPO III bis

Norme per la mitigazione degli effetti delle crisi idriche nel settore agricolo, per la difesa idrogeologica e per la riqualificazione territoriale

 

     Art. 91 bis. (Finalità)

1. Il presente capo detta disposizioni volte a disciplinare l’utilizzo plurimo delle cave esistenti e di quelle previste dai vigenti piani provinciali delle cave, nonché delle cave esaurite, dismesse o abbandonate non ricomprese nei piani provinciali delle cave e non già recuperate ai fini di mitigare gli effetti delle crisi idriche nel settore agricolo nei comprensori di bonifica e irrigazione e promuovere la difesa idraulica e idrogeologica nei principali bacini fluviali, nonché la riqualificazione ambientale e paesaggistica del territorio.

 

     Art. 91 ter. (Stima del fabbisogno idrico, dei volumi d’acqua disponibili ai fini irrigui e delle necessità di difesa idrogeologica)

1. La Giunta regionale, entro un anno dall’entrata in vigore della legge regionale recante “Integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Nuove norme per la mitigazione degli effetti delle crisi idriche nel settore agricolo, per la difesa idrogeologica e per la riqualificazione territoriale”, individua, con propria deliberazione, le parti dei comprensori di bonifica e irrigazione nelle quali è necessario integrare la disponibilità idrica necessaria allo svolgimento razionale e produttivo delle pratiche agricole, nonché i volumi d’acqua necessari per il soddisfacimento delle esigenze irrigue e gli ambiti che necessitano di una laminazione delle portate dei corsi d’acqua ai fini della salvaguardia idrogeologica del territorio e dei centri abitati.

2. La deliberazione di cui al comma 1è adottata su base comprensoriale, tenendo conto anche dei piani comprensoriali di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale previsti all’articolo 88, nonché di tutti gli strumenti di pianificazione volti alla difesa idrogeologica dei territori sottesi ai bacini idrografici.

 

     Art. 91 quater. (Bacini per l’accumulo di acqua o per la laminazione delle piene)

1. Nei comprensori di bonifica e irrigazione in cui il fabbisogno idrico necessario allo svolgimento razionale e produttivo delle pratiche agricole è superiore rispetto alle risorse idriche disponibili sulla base degli usi concessi o in corso di regolarizzazione o riconoscimento e laddove risultano presenti situazioni che necessitano di interventi per la difesa idraulica e idrogeologica al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi stabiliti nelle pianificazioni regionale, provinciale, metropolitana e comunale, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’adozione del provvedimento previsto all’articolo 91 ter, comma 1, individua gli ambiti già previsti nei vigenti piani provinciali delle cave, nonché le cave esaurite, dismesse o abbandonate non ricomprese nei piani provinciali delle cave e non già recuperate, potenzialmente idonei alla realizzazione di bacini idrici per l’accumulo di acque meteoriche o di acque di laminazione delle piene, da destinare all’uso irriguo o alla difesa idrogeologica anche mediante la realizzazione di idonei collegamenti idraulici alla rete scolante naturale. L'individuazione di tali ambiti costituisce variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti.

2. Nei comprensori di bonifica e irrigazione di cui al comma 1 il recupero delle aree previste dalla pianificazione dell’attività estrattiva avviene prioritariamente mediante la realizzazione di bacini idrici finalizzati all’accumulo diretto di acque meteoriche, raccolte ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche), e per lo stoccaggio temporaneo di risorsa idrica proveniente dalle derivazioni concesse o in corso di regolarizzazione o riconoscimento, tramite la rete idraulica e le canalizzazioni irrigue già esistenti o da adeguare allo scopo, senza che ciò possa comportare un incremento dei prelievi e delle portate assentite a norma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).

3. Ferma restando l’applicazione della disciplina regionale in materia di attività estrattive, la modalità di recupero delle aree previste nei piani provinciali delle cave può essere modificata, previa variante del relativo piano, ai fini della realizzazione, sotto il piano campagna, di bacini per l’accumulo diretto di acque meteoriche, raccolte ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del d.p.r. 238/1999 e per lo stoccaggio temporaneo di risorsa idrica proveniente dalle derivazioni concesse o in corso di regolarizzazione o riconoscimento tramite la rete idraulica e le canalizzazioni irrigue già esistenti o da adeguare allo scopo, senza che ciò possa comportare un incremento dei prelievi e delle portate assentite a norma del r.d. 1775/1933.

4. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli ambiti estrattivi da cui risulti una interazione idrogeologica tra il bacino e le falde acquifere sotterranee.

 

     Art. 91 quinquies. (Procedure)

1. Per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 91 bis si possono utilizzare gli strumenti di programmazione negoziata, fra enti pubblici, previsti dalla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale).

2. In caso di disponibilità, da parte del proprietario o anche del titolare dell’autorizzazione o concessione allo sfruttamento estrattivo, alla cessione bonaria dell’utilizzo del volume disponibile, è possibile utilizzare forme di convenzionamento diretto tra lo stesso proprietario o titolare e il consorzio di bonifica.

 

Capo IV

Vigilanza e controllo

 

     Art. 92. (Attività di direzione e vigilanza della Regione)

1. Al fine di assicurare omogeneità, organicità ed efficacia all'attività di bonifica e irrigazione e di coordinare l'azione dei consorzi, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo e criteri in ordine all'attività programmatoria e gestionale dei consorzi di bonifica nelle forme e nei modi di cui al presente articolo.

2. La Giunta regionale, tramite la competente direzione generale, può chiedere ai consorzi documenti, informazioni e chiarimenti ed effettuare ispezioni e perizie volte ad accertare il regolare funzionamento degli organi e il regolare esercizio dell'attività del consorzio, anche avvalendosi della consulenza di esperti o di società di servizi.

3. La Giunta regionale, sentiti i consorzi interessati, può procedere al raggruppamento di uffici di più consorzi, qualora tale raggruppamento porti a significativi risparmi e a maggiore efficacia e tempestività nell'attività dei consorzi stessi. La Giunta regionale può concedere contributi per le spese tecniche e organizzative necessarie per il raggruppamento e l'avvio dei nuovi uffici.

4. La Giunta regionale può sciogliere i consigli di amministrazione dei consorzi in caso di accertata inefficienza nello svolgimento dell'attività consortile, nell'esercizio o nella manutenzione delle opere, per gravi violazioni di leggi e regolamenti, dello statuto consortile e delle direttive regionali, nonché in caso di gravi irregolarità amministrative e contabili che compromettano il conseguimento delle finalità istituzionali dei consorzi.

5. Con il provvedimento di scioglimento è nominato un commissario regionale per la gestione temporanea, ordinaria ed eventualmente straordinaria, del consorzio, per la predisposizione o anche l’adozione del piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e del piano di classificazione degli immobili, se il consorzio commissariato non abbia in tutto o in parte provveduto, tenuto conto anche dei termini di cui agli articoli 88, comma 3 bis, e 90, comma 1, o in caso di necessità di adeguamento degli stessi piani, e per l’indizione delle elezioni consortili ai fini della costituzione del nuovo consiglio di amministrazione. Il provvedimento di scioglimento stabilisce i compiti e gli indirizzi cui il commissario deve attenersi nella propria attività. Gli organi ordinari di amministrazione devono essere ricostituiti entro i termini stabiliti al comma 6.

6. Il commissario regionale è nominato, ai fini di cui al comma 5, per un massimo di ventiquattro mesi dalla data di approvazione della delibera della Giunta regionale di commissariamento del consorzio. Alla scadenza del termine di cui al primo periodo la Giunta regionale provvede alla proroga dell’incarico, nel caso in cui il commissario risulti impossibilitato ad adempiere ai compiti stabiliti ai sensi del comma 5, o alla sostituzione del commissario al quale sia imputabile l’inadempimento di tutti o parte dei compiti stabiliti ai sensi del comma 5; la struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica effettua le verifiche preliminari alla decisione della Giunta regionale sulla proroga o sostituzione del commissario. La proroga dell'incarico o la sostituzione del commissario può essere disposta dalla Giunta regionale fino a un massimo di quarantotto mesi, in relazione alla complessità degli adempimenti derivanti dai compiti stabiliti ai sensi del comma 5 e ai tempi necessari per il relativo assolvimento.

7. Al commissario regionale è corrisposto lo stesso trattamento economico dello stipendio base della fascia media di inquadramento contrattuale collettivo dei dirigenti dei consorzi di bonifica, con oneri a carico del consorzio interessato.

8. Le deliberazioni assunte dagli organi consortili ordinari e dai commissari regionali sono pubblicate all'albo del consorzio entro quindici giorni dalla data della loro adozione, per otto giorni consecutivi. Le deliberazioni acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione, fatti salvi i provvedimenti assunti ai sensi degli articoli 81, 88, 90, 91 che sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

9. Il consorzio comunica alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla loro adozione le deliberazioni relative a:

a) bilanci di previsione e loro variazioni;

b) conti consuntivi;

c) piani di organizzazione e regolamenti di servizi consortili.10. Qualora i consorzi omettano di adottare atti obbligatori per legge la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, provvede alla nomina di un commissario ad acta.

11. È costituito presso la competente direzione della Giunta regionale il sistema informativo per la bonifica, l'irrigazione e il territorio rurale (SIBITeR) che raccoglie, organizza e diffonde le informazioni necessarie per conoscere e migliorare l'attività programmatoria e gestionale degli enti di bonifica e irrigazione. La Giunta regionale può affidare la gestione operativa del SIBITeR all'ERSAF o ad associazioni dei consorzi di bonifica riconosciute dalla Regione. Il SIBITeR è raccordato e alimentato con i sistemi informativi regionali e dei singoli consorzi.

 

     Art. 93. (Ricorsi avverso gli atti consortili)

     [Abrogato]

 

     Art. 94. (Consulta regionale della bonifica e irrigazione)

1. È istituita presso la competente direzione generale regionale la consulta regionale della bonifica e irrigazione, organo consultivo della Regione per l'attuazione del presente titolo e per l'attività di bonifica e irrigazione.

2. La Giunta regionale determina la composizione della consulta assicurando la rappresentanza degli enti locali, dell'unione regionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (URBIM) per la Lombardia, delle organizzazioni agricole sindacali, nonché la presenza delle direzioni generali della Giunta regionale competenti.

3. La consulta è presieduta dall'assessore regionale competente per la bonifica e l'irrigazione o da un suo delegato e non comporta oneri economici per la Regione.

 

     Art. 95. (Finanziamenti regionali)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 76, per l'attuazione dei piani e programmi regionali e comprensoriali e per la realizzazione delle tipologie di opere di cui all'articolo 77 previste dai piani e programmi medesimi, la Regione concorre con contributi a favore dei soggetti di cui all'articolo 79.

2. La Giunta regionale delibera il concorso finanziario nella spesa ritenuta ammissibile per l'esecuzione delle opere di cui al comma 1 nella misura del 90 per cento per:

a) opere di pronto intervento;

b) opere di esclusivo carattere ambientale.

3. La Giunta regionale delibera il concorso finanziario nella spesa ritenuta ammissibile per l'esecuzione delle opere di cui al comma 1 fino al massimo del 90 per cento per l'esecuzione di opere idrauliche e irrigue primarie e secondarie o di altra natura che inducano comunque un sostanziale miglioramento anche indiretto sull'assetto generale della bonifica, dell'irrigazione e del territorio rurale.

4. La Giunta regionale delibera altresì il concorso finanziario:

a) fino al massimo del 80 per cento della spesa ammissibile per la manutenzione delle opere di rilevante interesse comprensoriale;

b) fino al massimo del 60 per cento della spesa ammissibile per:

1) gli oneri derivanti dal sollevamento delle acque irrigue e di colo eccedenti il costo ordinario di cui all'articolo 77, comma 4;

2) la redazione dei piani di riordino irriguo di cui all'articolo 91 e dei piani comprensoriali di cui all'articolo 88;

3) l'esecuzione delle opere di competenza dei privati di cui all'articolo 86, comma 4;

4) le spese tecnico-organizzative necessarie per il raggruppamento e l'avvio di nuovi uffici di cui all'articolo 92, comma 3.

5. La Regione può contribuire, in tutto o in parte, alle spese degli enti di cui all'articolo 79 per la realizzazione delle azioni e delle attività di carattere conoscitivo e divulgativo, riconducibili alle finalità istituzionali degli stessi enti, relative alla bonifica e irrigazione dei rispettivi comprensori di appartenenza e può, altresì, contribuire, in tutto o in parte, alle spese per la realizzazione delle attività di indagine propedeutiche e di applicazione operativa alla classificazione del territorio non montano, secondo quanto previsto dall'articolo 78, commi 2 e 3. La Regione può contribuire, in tutto o in parte, alle spese per attività programmatorie, divulgative, promozionali, di studio e per la costituzione di apposite strutture volte al raccordo per il conseguimento degli obiettivi di interesse regionale o sovra-comprensoriale per le finalità istituzionali degli enti di cui all'articolo 79, effettuate o da effettuare tramite l’URBIM o, ove costituite, tramite altre associazioni dei consorzi di bonifica.

5 bis. Nel concorso finanziario alla spesa ritenuta ammissibile di cui ai commi 2, 3 e 4, lettera a), vengono riconosciute anche le spese per il personale dei consorzi impiegato nelle attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione delle opere finanziate ai sensi del presente articolo. L'entità massima, la modulazione e le modalità di rendicontazione di tali spese sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua).

 

TITOLO VIII

Disposizioni sulla raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epigei e ipogei (tartufi)

Capo I

Raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati

 

     Art. 96. (Finalità)

1. Il presente capo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), reca disposizioni sulla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei al fine di:

a) tutelare nel tempo la risorsa fungina e le relative nicchie ecologiche di sviluppo;

b) permettere una gestione economica diretta della raccolta con particolare riguardo alle popolazioni residenti in montagna;

c) assicurare la tutela della salute pubblica tramite appositi servizi di controllo micologico.

 

     Art. 97. (Disciplina della raccolta dei funghi)

1. La raccolta dei funghi è gratuita su tutto il territorio regionale.

2. Al fine di tutelare il patrimonio boschivo e di valorizzarne le risorse naturali, i comuni ricompresi nei territori delle Comunità montane possono subordinare la raccolta dei funghi al pagamento di un contributo per la realizzazione di:

a) interventi di miglioramento ambientale sul territorio, tutela del patrimonio boschivo e della biodiversità e valorizzazione delle risorse naturali;

b) attività di informazione concernente aspetti della conservazione e tutela ambientale, nonché attività didattiche in materia ambientale e micologica;

c) interventi di trattamento e governo del bosco volti al miglioramento della produzione fungina;

d) ripristino e miglioramento di strade esistenti, nonché sistemazione e manutenzione dei sentieri;

e) prevenzione degli incendi boschivi;

f) espletamento delle funzioni di vigilanza;

g) espletamento di funzioni amministrative.

3. I comuni provvedono alla quantificazione e alla raccolta del contributo di cui al comma 2 in forma associata esclusivamente tramite la Comunità montana di appartenenza, previa sottoscrizione di una apposita convenzione fra i medesimi enti.

4. Allo scopo di tutelare la biodiversità e conservare un elevato grado di naturalità, la medesima facoltà di cui al comma 2è concessa anche agli enti gestori dei parchi qualora il territorio del parco non sia ricompreso nei confini di una Comunità montana.

 

     Art. 98. (Modalità di raccolta)

1. Su tutto il territorio regionale:

a) la raccolta autorizzata è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei ed è consentita dall'alba al tramonto in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi cespitosi quali le Armillaria spp per i quali è consentito il taglio del gambo;

b) il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi, salvo che tale limite sia superato per la raccolta di esemplari di Armillaria spp, genere per il quale non sono fissati limiti quantitativi;

c) è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati micologici;

d) sono vietati:

1) la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio;

2) la raccolta di funghi decomposti e di ovuli chiusi di Amanita cesarea;

3) l'uso di contenitori non aerati per il trasporto;

e) è obbligatorio l'uso di contenitori rigidi, idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.

 

     Art. 99. (Limitazioni nelle aree protette)

1. L'ente gestore del parco stabilisce annualmente il numero massimo di autorizzazioni da concedere.

2. L'attività di raccolta dei funghi nelle riserve naturali, se non esplicitamente vietata dalla relativa deliberazione istitutiva, è regolamentata dal piano di cui all'articolo 14 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

3. L'attività di raccolta dei funghi nei parchi regionali è disciplinata con i regolamenti d'uso di cui all'articolo 20 della l.r. 86/1983 aventi i contenuti di cui agli articoli 97 e 111.

4. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3 la raccolta dei funghi nei parchi regionali è consentita.

5. In caso di incompatibilità con gli strumenti di pianificazione o di compromissione dell'ecosistema i regolamenti d'uso di cui al comma 3 possono contenere restrizioni con riguardo:

a) alla riduzione dei quantitativi massimi raccoglibili;

b) alle limitazioni anche assolute in relazione a determinate specie fungine;

c) ai periodi e alle modalità di protezione degli ecosistemi.

 

     Art. 100. (Limitazioni particolari)

1. La raccolta è vietata nei terreni di pertinenza degli immobili destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.

2. La raccolta è vietata nelle aree di nuovo rimboschimento fino a che non siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante.

 

     Art. 101. (Raccolta per scopi diversi dall'alimentazione)

1. La Regione può rilasciare autorizzazioni gratuite per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari, per i corsi propedeutici e per le necessità di aggiornamento dei micologi. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili; ad esse si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 della l.r. 15/2002. Con provvedimento del dirigente regionale competente sono specificate le modalità e i tempi per il rilascio delle autorizzazioni.

2. Gli enti di cui all’articolo 97 possono rilasciare apposite autorizzazioni speciali e gratuite, in deroga ai divieti di cui al presente capo, per motivi scientifici, di studi e di ricerca, in occasione di mostre e di seminari.

 

     Art. 102. (Ispettorati micologici)

1. Al fine della tutela della salute pubblica sono costituiti ispettorati micologici nell'ambito dei dipartimenti di igiene e prevenzione sanitaria delle Agenzie di tutela della salute (ATS), utilizzando personale abilitato al controllo dei funghi eduli.

1 bis. La Regione promuove, attraverso le competenti strutture della sanità e dell’agricoltura, corsi di formazione per il conseguimento dell’attestato di micologo, di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo). I corsi si svolgono con periodicità almeno biennale.

 

     Art. 103. (Informazione)

1. I comuni, le comunità montane, la provincia di Sondrio e la Regione possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici e di iniziative culturali, scientifiche e di prevenzione collegati alla raccolta dei funghi.

 

     Art. 104. (Disponibilità finanziaria)

1. I proventi introitati dagli enti di cui all’articolo 97 sono utilizzati per gli interventi e le attività di cui al comma 2 del medesimo articolo.

 

     Art. 105. (Vendita dei funghi epigei freschi)

1. I soggetti preposti alla vendita al consumatore finale dei funghi epigei freschi e secchi allo stato sfuso devono essere in possesso dell’attestato di idoneità all’identificazione delle specie fungine, rilasciato dalle ATS.

2. Per quanto non previsto dal presente capo la vendita dei funghi coltivati è assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

 

     Art. 106. (Certificazioni sanitarie)

1. La vendita di funghi epigei freschi spontanei allo stato sfuso destinati al dettaglio e alla somministrazione nella ristorazione pubblica e collettiva è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte delle ATS, purché effettuata secondo le seguenti modalità:

a) i funghi, suddivisi per specie, devono essere contenuti in cassette o in altri imballaggi idonei da destinare alla vendita;

b) i funghi devono essere a singolo strato e non eccessivamente pressati, devono inoltre essere freschi, interi, sani e in buono stato di conservazione, puliti dal terriccio o da corpi estranei;

c) i funghi devono essere corredati della documentazione relativa all'acquisto o, nel caso di raccolta diretta, di una dichiarazione del venditore dalla quale risulti la data e il luogo di raccolta;

d) i funghi devono essere corredati dalla certificazione dell'avvenuto controllo da parte dell'ATS, con l'applicazione su ogni contenitore di funghi visitati, contenente una sola specie fungina, di un cartellino originale numerato riportante il genere e la specie di appartenenza dei funghi, la data e l'ora del controllo e le eventuali avvertenze per il consumo qualora si rendano necessarie operazioni di cottura o operazioni preliminari alla stessa, il numero di iscrizione all’albo regionale e nazionale dell’ispettore micologo e il timbro dell'ispettorato micologico dell'ASL.1 bis. Gli operatori del settore agroalimentare che dispongono del micologo di cui all’articolo 2 del d.m. 686/1996 in osservanza alle procedure di autocontrollo aziendale, possono commercializzare, nel solo ambito regionale, funghi spontanei freschi sfusi certificati dal micologo aziendale. I funghi devono essere corredati da certificazione di avvenuto controllo con l'applicazione su ogni contenitore di funghi visitati, contenente una sola specie fungina, di un cartellino originale numerato riportante il genere e la specie di appartenenza dei funghi, la data e l'ora del controllo e le eventuali avvertenze per il consumo qualora si rendano necessarie operazioni di cottura o operazioni preliminari alla stessa, il numero di iscrizione all’albo regionale e nazionale del micologo e il timbro dell'impresa alimentare.

 

     Art. 107. (Specie ammesse)

1. È consentita la commercializzazione delle specie di funghi epigei e freschi di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) integrato con le seguenti specie:

a) Russula cyanoxantha;

b) Russula virescens;

c) Lactarius salmonicolor;

d) Lactarius deterrimus;

e) Lactarius sanguifluus;

f) Lactarius semisanguifluus.

2. L'elenco dei funghi freschi spontanei commercializzabili può essere integrato con provvedimento del dirigente competente.

 

     Art. 108. (Funghi secchi - specie consentite)

1. Con la denominazione di funghi secchi possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle specie di cui all'articolo 5 del dpr 376/1995.

 

     Art. 109. (Funghi secchi e conservati)

1. È consentita la vendita dei funghi secchi sminuzzati purché rispondenti alle caratteristiche di cui all'articolo 5 del dpr 376/1995 e comunque con modalità tali da consentire l'esame visivo e il riconoscimento della specie di appartenenza di ciascun pezzo.

2. I funghi conservati di cui all'articolo 9 del dpr 376/1995 devono essere riconoscibili all'analisi morfobotanica anche se sezionati.

 

     Art. 110. (Sanzioni)

1. Sono sanzionate con il pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 100,00 le seguenti violazioni:

a) esercizio della raccolta senza titolo di pagamento, ove richiesto;

b) esercizio della raccolta al di fuori della zona di validità territoriale della autorizzazione oltre al pagamento della autorizzazione giornaliera;

c) mancata esibizione del titolo di pagamento salvo che l'esibizione sia effettuata entro dieci giorni dalla contestazione;

d)

e) raccolta di Amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso;

f) uso di attrezzi o di contenitori non conformi alle prescrizioni del presente capo;

g) raccolta non consentita nelle aree di cui all'articolo 100, commi 1 e 2;

h) mancata pulitura dei corpi fruttiferi;

h bis) distruzione dei carpofori.1 bis. Nel caso di raccolta di un quantitativo superiore rispetto al limite massimo consentito si applica, oltre alla sanzione minima, un’ulteriore sanzione pari a 25 euro per ogni chilogrammo in eccesso o frazione di esso.

2. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 1 bis fa seguito la confisca dei funghi e degli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione.

3. [Abrogato].

4. [Abrogato].

5. Salvo che il fatto costituisca reato, sono sanzionate con il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 258,23 a euro 1032,91 le seguenti violazioni:

a) vendita di funghi epigei freschi sfusi senza che sia stato effettuato il controllo di cui all'articolo 106 o senza la relativa certificazione;

a bis) vendita al dettaglio di funghi epigei freschi spontanei sfusi e secchi sfusi senza il possesso dell’attestazione di idoneità da parte del soggetto preposto alla vendita;

b) commercializzazione di funghi epigei freschi o conservati appartenenti a specie non ammesse;

c) vendita di funghi non riconoscibili.5 bis. L’utilizzo di funghi, per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari, per i corsi propedeutici e per le necessità di aggiornamento dei micologi senza l’autorizzazione di cui all’articolo 101è punito con il pagamento di una sanzione pecuniaria da 200,00 euro a 1.200,00 euro.

5 ter. Le sanzioni sono irrogate ed introitate, secondo le rispettive competenze, dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio.

 

     Art. 111. (Provvedimenti di attuazione)

1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge recante “Modifiche ed integrazioni al Titolo VIII, Capo I, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in tema di raccolta dei funghi epigei” la Giunta regionale, sentiti gli enti di cui all’articolo 97, adotta, previo parere della commissione consiliare competente, i necessari provvedimenti attuativi, con particolare riferimento a:

a) le modalità di pagamento nominativo e la registrazione dei soggetti che effettuano il versamento;

b) le agevolazioni a favore di quanti effettuano la raccolta per integrare il proprio reddito e dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 352/1993;

c) eventuali esenzioni o agevolazioni sul pagamento relativo alla raccolta;

d) le aree in cui la raccolta è eventualmente consentita ai residenti senza le limitazioni di cui alle lettere e) ed f);

e) le quantità massime di raccolta per ciascuna specie fungina inferiori al limite massimo di cui all'articolo 98, comma 1, lettera b), con riferimento a zone determinate, alle tradizioni e alle esigenze locali;

f) le dimensioni minime che il corpo fruttifero deve presentare per poter essere raccolto;

g) l’ammontare massimo del contributo, che può essere versato in forma annuale, mensile, settimanale o giornaliera.

 

     Art. 112. (Vigilanza)

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente capo è affidata ai carabinieri forestali, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale, agli ispettorati micologici delle ATS, alle guardie giurate e alle guardie ecologiche volontarie.

2. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione, delle comunità montane, delle province, dei comuni e degli enti di gestione dei parchi naturali e regionali, nonché degli enti di gestione delle riserve naturali abilitati dagli enti di appartenenza all'accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative.

 

Capo II

Raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati

 

     Art. 113. (Finalità)

1. Il presente capo reca disposizioni sulla raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati in attuazione dei principi della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo).

 

     Art. 114. (Misure generali di tutela)

1. Ai fini del presente capo:

a) sono considerate protette tutte le specie di tartufi;

b) la raccolta controllata è l'insieme delle operazioni che comprendono la ricerca e il prelievo dei corpi fruttiferi dei tartufi, nonché il trasporto degli stessi nei e dai luoghi naturali di produzione; la raccolta controllata è consentita nel rispetto delle disposizioni del presente capo;

c) le tartufaie controllate sono tartufaie naturali su fondi interessati da operazioni di miglioria ambientale e di incremento boschivo con la messa a dimora di piante tartufigene;

d) le tartufaie coltivate sono piantagioni in cui la produzione di tartufi è conseguente alla diretta coltivazione di piante inoculate e mantenute produttive con idonee cure all’apparato radicale ed epigeo della pianta micorrizata. I corpi fruttiferi ricavati da dette piantagioni sono definiti tartufi coltivati. La tartufaia coltivata ha durata commisurata al buono stato vegetativo delle specie arboree micorrizate messe a dimora e alle relative cure colturali. La conduzione di detti impianti è assimilata all’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile.

2. Sono vietati l'estirpazione e il danneggiamento di parti sotterranee di tartufi, fatta salva la raccolta controllata di cui al comma 1.

 

     Art. 115. (Competenze)

1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate:

a) dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio, in relazione al rilascio e alla vidimazione dei tesserini di raccolta dei tartufi e alle prove d'esame di cui all'articolo 121;

b) dalla provincia di Sondrio e dagli enti gestori dei parchi regionali, per i relativi territori, in relazione all'elaborazione delle proposte per i calendari regionali e per le carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene;

c) dalla provincia di Sondrio, dagli enti gestori dei parchi regionali, dalle comunità montane, per i relativi territori, e dalla Regione, per il restante territorio, in relazione all'organizzazione dei corsi di cui all'articolo 121, comma 8, all'istruttoria per il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate e alla redazione dei programmi di recupero e miglioramento ambientale.

 

     Art. 116. (Modalità di raccolta dei tartufi e divieti)

1. Su tutto il territorio regionale è consentita, nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere, nei periodi stabiliti annualmente dai calendari di raccolta in relazione alle usanze locali, la raccolta dei tartufi commestibili compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 752/1985.

2. La ricerca deve essere effettuata con l’ausilio di non più di due cani appositamente addestrati; lo scavo con attrezzi quali vanghetto o zappetta, di non oltre 4,5 centimetri di larghezza, deve avvenire solo dopo il rinvenimento del tartufo da parte del cane e deve essere limitato al punto ove lo stesso lo abbia iniziato.

3. E' fatto obbligo di riempire con il terriccio asportato le buche create dall'estrazione dei tartufi.

4. Sono vietate:

a) la raccolta dei tartufi immaturi e di quelli non compresi nell’elenco delle specie ammesse al commercio;

b) nel periodo di raccolta dei tartufi, la lavorazione andante del terreno nelle zone tartufigene individuate nelle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene, fatte salve le operazioni direttamente connesse con le normali pratiche colturali.

 

     Art. 116 bis. (Raccolta per scopi diversi dall'alimentazione)

1. La Regione può rilasciare autorizzazioni gratuite in deroga alle disposizioni del presente capo per motivi scientifici, di studio e di ricerca e in occasione di mostre. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili; ad esse si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 della l.r. 15/2002.

2. Con provvedimento del dirigente regionale competente sono specificate le modalità e i tempi per il rilascio.

3. L’utilizzo dei tartufi per scopi diversi dall’alimentazione è soggetta al possesso dell’apposita autorizzazione gratuita rilasciata in deroga alle disposizioni di legge vigenti.

 

     Art. 117. (Calendari di raccolta)

1. Fermi restando le limitazioni particolari e i divieti di raccolta di cui agli articoli 122 e 123, i calendari per la raccolta dei tartufi specificano i limiti e le modalità di raccolta dei tartufi nel corso dell'anno solare, indicando quantità e periodi di raccolta per le diverse specie e per le diverse località del territorio regionale, nonché qualsiasi altra limitazione ritenuta necessaria sulla base dell'andamento stagionale e delle esigenze di tutela ambientale.

2. Il dirigente competente, avvalendosi del collegio di esperti di cui all'articolo 119, predispone, anche sulla base delle proposte di cui al comma 3, e approva entro il 31 marzo di ogni anno i calendari di raccolta, a cui sono allegate cartografie in scala adeguata delle diverse zone nelle quali sono applicate limitazioni particolari alla raccolta, nonché tutta la documentazione descrittiva ritenuta necessaria.

3. La provincia di Sondrio e gli enti gestori dei parchi regionali, sentite le comunità montane, elaborano le proposte per il territorio di loro competenza, corredate di adeguata documentazione contenente le relative motivazioni tecniche e socio-economiche e le trasmettono alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.

4. I calendari sono pubblicati sul burl ed esposti negli albi pretori dei comuni.

 

     Art. 118. (Carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene)

1. La Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare e avvalendosi del collegio di esperti di cui all'articolo 119, le carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene relative all'intero territorio regionale; a tal fine la provincia di Sondrio e gli enti gestori dei parchi regionali, sentite le comunità montane, elaborano e trasmettono alla Giunta regionale le proposte per il territorio di competenza.

2. Le carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene redatte in scala adeguata:

a) delimitano le zone geografiche di raccolta dei tartufi, anche ai sensi dell'articolo 7, quinto comma, della legge 752/1985;

b) individuano i territori vocati alla produzione dei tartufi, anche con riferimento alle diverse specie o gruppi di specie di particolare interesse scientifico ed economico;

c) localizzano le aree di particolare valore scientifico, finalizzate alle attività di controllo e di ricerca, nelle quali può essere vietata la raccolta;

d) identificano le altre aree di elevata vocazione ove realizzare prioritariamente gli interventi di recupero e di miglioramento ambientale.

3. Alle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene sono allegati:

a) l'analisi dello stato ambientale e produttivo dei territori regionali e le proposte di interventi di conservazione e di valorizzazione delle potenzialità tartufigene;

b) i criteri per l'elaborazione dei calendari annuali di raccolta.

4. Per le modifiche delle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene si applica la procedura di cui al comma 1.

 

     Art. 119. (Collegio di esperti)

1. La Regione e la Provincia di Sondrio si avvalgono della consulenza di un collegio di esperti in micologia, scienze naturali e scienze forestali, nominato con decreto del dirigente competente.

2. Il collegio è composto da:

a) un membro scelto tra gli esperti delle facoltà di scienze agrarie e forestali o di scienze naturali delle università della Lombardia;

b) due membri scelti tra i rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale;

c) tre membri, ciascuno dei quali designato, rispettivamente, dalle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) un membro designato dall'associazione regionale dei ricercatori di tartufi;

e) un funzionario designato dal dirigente competente.

3. Il dirigente competente nomina il responsabile del collegio.

4. Le funzioni di segreteria del collegio sono svolte da un dipendente della direzione generale competente.

5. Per la partecipazione alle sedute del collegio di esperti non è dovuto alcun gettone o altro emolumento o rimborso spese.

 

     Art. 120. (Tesserino)

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite a coloro i quali sono in possesso del tesserino di idoneità, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato ai sensi dell'articolo 5 della legge 752/1985.

2. Il tesserino, le cui caratteristiche sono stabilite dal dirigente competente, è rilasciato dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio a seguito del superamento dell'esame di idoneità.

3. Il tesserino è vidimato annualmente, a partire dall'anno successivo al rilascio, presso l'ente che lo ha emesso.

4. Le domande per il rilascio e la vidimazione del tesserino possono essere inoltrate anche tramite le associazioni professionali, sociali e sindacali o loro patronati.

5. Sono esentati dalla prova d'esame coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 752/1985, sono già muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 della legge 17 luglio 1970, n. 568 (Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo).

6. I tesserini sono personali, non cedibili e devono essere esibiti al personale addetto alla vigilanza.

 

     Art. 121. (Commissioni d'esame e corsi di preparazione)

1. L’idoneità alla ricerca e alla raccolta del tartufo è conseguita mediante superamento di specifiche prove d’esame da tenersi presso la provincia di Sondrio, per i candidati residenti nel relativo territorio, e presso la Regione per i candidati residenti nel restante territorio regionale. I non residenti nella Regione possono sostenere l’esame presso la provincia di Sondrio o la Regione.

2. La preparazione dei candidati è valutata sulla base della capacità di riconoscimento delle specie di tartufi, nonché sulla conoscenza delle disposizioni contenute nel presente capo e delle norme generali di comportamento nell'ambiente naturale.

3. La valutazione finale è espressa con giudizio di idoneità o di inidoneità.

4. Le commissioni d'esame, costituite presso gli uffici territoriali regionali e la Provincia di Sondrio con decreto del dirigente competente, sono composte da:

a) un dirigente regionale o della provincia di Sondrio competente in materia o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) tre esperti in micologia, scienze naturali e forestali e agrarie individuati dalla provincia di Sondrio o dalla Regione preferibilmente fra i dipendenti della pubblica amministrazione.

5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un impiegato appositamente incaricato.

6. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio stabiliscono i calendari degli esami prevedendo almeno una sessione d'esami annuale.

7. Per l'ammissione alle prove d'esame i candidati devono presentare la ricevuta di versamento di euro 10,33 alla tesoreria della provincia di Sondrio o alla tesoreria regionale, a titolo di rimborso spese.

8. La Regione, la provincia di Sondrio, gli enti gestori dei parchi regionali e le comunità montane organizzano, anche d'intesa tra loro, corsi di preparazione per i raccoglitori, propedeutici all'esame di idoneità.

9. La Regione predispone i programmi didattici per i corsi di preparazione e il materiale divulgativo atto a facilitare il riconoscimento delle specie e il più corretto comportamento nell'ambiente naturale.

 

     Art. 122. (Norme particolari per i parchi, le riserve e i monumenti naturali)

1. Gli enti gestori dei parchi naturali possono disciplinare la raccolta dei tartufi mediante i regolamenti d'uso di cui all'articolo 20 della l.r. 86/1983.

2. Nelle riserve naturali la raccolta dei tartufi, qualora non sia esplicitamente vietata dalla deliberazione istitutiva, è disciplinata dal piano di cui all'articolo 14 della l.r. 86/1983.

3. A integrazione di quanto stabilito dall'articolo 11, primo comma, lettera c), della l.r. 86/1983, la Regione può istituire riserve naturali parziali aventi specifica finalità micologica.

4. Le disposizioni dei regolamenti e dei piani di cui al presente articolo sono recepite nei calendari di raccolta.

 

     Art. 123. (Aree di particolare tutela)

1. La raccolta dei tartufi è comunque vietata:

a) nelle riserve naturali integrali e orientate micologiche, fatte salve le regolamentazioni specifiche ai sensi dell'articolo 122;

b) nelle aree di nuovo rimboschimento prima che siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante;

c) nelle aree di particolare valore scientifico indicate nelle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene.

2. Le aree di cui al comma 1 sono individuate nei calendari di raccolta.

3. Nel territorio delle aziende faunistiche la raccolta dei tartufi è consentita nelle ore notturne e nelle giornate di silenzio venatorio.

 

     Art. 124. (Raccolta riservata dei tartufi)

1. I titolari e conduttori, singoli o associati o consorziati ai sensi dell'articolo 4 della legge 752/1985, di terreni a vocazione tartufigena possono richiedere alla provincia di Sondrio, agli enti gestori dei parchi regionali e alle comunità montane, per i relativi territori, e alla Regione per il restante territorio il riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate esistenti su fondi in loro possesso.

2. Previa istruttoria tecnica, gli enti di cui al comma 1 trasmettono le richieste al dirigente competente che, avvalendosi del collegio di esperti di cui all'articolo 119, provvede al riconoscimento.

3. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali su fondi interessati da operazioni di miglioria ambientale e di incremento boschivo con la messa a dimora di piante tartufigene.

4. Per tartufaie coltivate si intendono quelle impiantate ex novo in territori a vocazione tartufigena.

5. La concessione della tartufaia controllata ha una durata di cinque anni.

6. La concessione della tartufaia coltivata ha una durata commisurata al periodo necessario alle specie vegetazionali messe a dimora di accrescersi; non può comunque superare i quindici anni. Nel caso di tartufaia controllata, la superficie da destinarsi alle aree di raccolta riservata non può superare il cinque per cento del territorio potenzialmente vocato di ogni comune. Sono fatte salve le concessioni in atto.

7. Per il riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della l.r 15/2002. Il riconoscimento è rilasciato previa verifica dei requisiti di idoneità di cui ai commi 3 e 4 e sulla base dell'impegno dei titolari e dei conduttori a effettuare interventi di miglioramento e incremento quali:

a) decespugliamento o diradamento delle piante arboree, da eseguirsi almeno ogni tre anni;

b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio di matricine delle specie simbionti con i tartufi;

c) potatura delle piante simbionti;

d) messa in opera di graticciate trasversali sulle superfici delle cave, per evitare erosioni superficiali;

e) drenaggio e governo delle acque superficiali;

f) irrigazioni di soccorso;

g) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.

8. Per le tartufaie coltivate la posa a dimora di idonee piante tartufigene deve essere effettuata secondo un corretto rapporto tra superfici coltivate e piante utilizzate.

9. La perdita dei requisiti di idoneità determina la decadenza dal riconoscimento.

10. Nelle tartufaie controllate e in quelle coltivate la raccolta dei tartufi è riservata ai titolari e ai conduttori dei fondi.

11. Il diritto di raccolta si estende a tutti i tartufi di qualunque specie purché le zone riservate siano delimitate con tabelle.

12. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, a una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e in modo che da ogni cartello siano visibili il precedente e il successivo, con la scritta in stampatello ben visibile da terra Raccolta di tartufi riservata .

13. Nelle zone riservate sono ammesse recinzioni conformi alle prescrizioni impartite con provvedimento del dirigente competente.

14. I titolari e i conduttori dei fondi di cui al presente articolo non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 120 per la raccolta dei tartufi nei fondi stessi.

15. Sono fatti salvi gli usi civici vigenti secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) e dall'articolo 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici del Regno).

 

     Art. 125. (Commercializzazione dei tartufi)

1. Per quanto riguarda la lavorazione, la conservazione e la vendita dei tartufi si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 7 a 14 della legge 752/1985.

 

     Art. 126. (Interventi di recupero e miglioramento ambientale)

1. Le province, gli enti gestori dei parchi regionali e le comunità montane, sulla base delle indicazioni delle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene, predispongono programmi di recupero e miglioramento ambientale e forestale, compresa la messa a dimora delle piante tartufigene nei territori a vocazione tartufigena, tenuto conto anche delle iniziative di cui all'articolo 124. Per la predisposizione dei programmi gli enti si avvalgono, sulla base di rapporti convenzionali, della collaborazione tecnica dell'ERSAF per gli aspetti di competenza.

2. Annualmente la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva, sulla base dei programmi di cui al comma 1 e con l'osservanza delle procedure di cui all'articolo 130, un piano di riparto dei contributi.

 

     Art. 127. (Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti di cui al presente capo e alla relativa normativa d'attuazione è affidata:

a) agli enti gestori dei parchi, delle riserve naturali e dei monumenti naturali per i territori di rispettiva competenza;

b) alle province per il restante territorio della Regione.

2. I soggetti di cui al comma 1 si avvalgono di proprio personale dipendente a ciò preposto, del servizio volontario di vigilanza ecologica, nonché, previe le necessarie intese, dei carabinieri forestali, delle guardie ittico-venatorie provinciali, degli organi di polizia urbana e rurale e del personale di vigilanza delle comunità montane.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 compete l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 129.

4. Collaborano alla vigilanza sull'osservanza della presente normativa, senza potere di accertamento, le guardie giurate volontarie designate da consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

 

     Art. 128. (Competenza per l'irrogazione delle sanzioni)

1. Le sanzioni sono irrogate e introitate, secondo le rispettive competenze, dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio.

2. [Abrogato].

3. Il sequestro e la confisca dei beni e dei mezzi oggetto delle violazioni sono disciplinati dall'articolo 8 della l.r. 90/1983.

 

     Art. 129. (Sanzioni)

1. Per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 2, e all'articolo 116 si applica la sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 1.032,91, raddoppiabile per la raccolta nelle aree di cui all'articolo 123.

2. Per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 120, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro 103, 29 a euro 516,46.

3. Se il raccoglitore non è in grado di esibire il tesserino o i documenti autorizzativi di cui è in possesso si applica la sanzione amministrativa da euro 5,16 a euro 51,65 con l'obbligo di esibirli entro una settimana all'ente competente alla vigilanza.

4. In caso di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni inerenti alla raccolta di tartufi, gli enti competenti al rilascio del tesserino provvedono alla sospensione o al ritiro del tesserino stesso; a tal fine gli enti competenti all'irrogazione della sanzione provvedono a comunicare i provvedimenti sanzionatori adottati agli enti che hanno rilasciato i tesserini ai contravventori.

5. Per l'inosservanza delle disposizioni sulla vendita al mercato pubblico dei tartufi freschi e conservati si applica la sanzione amministrativa da euro 258,23 a euro 2.582,28, salvo che il fatto costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale.

 

     Art. 130. (Procedure di spesa)

1. Le domande di contributo di cui all'articolo 126 devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di agricoltura entro il 31 marzo di ogni anno, corredate di un programma dettagliato dell'attività e di un preventivo analitico delle spese previste.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera entro il 30 giugno di ogni anno un piano per la concessione dei contributi.

 

TITOLO VIII bis

Disposizioni sanzionatorie in applicazione di regolamenti comunitari in materia di mercato agricolo comune, in particolare vitivinicolo

CAPO I

Disposizioni sanzionatorie

 

     Art. 130 bis. (Ambito di applicazione)

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, il presente titolo disciplina gli obblighi e le sanzioni amministrative relative alle superfici vitate impiantate abusivamente.

 

     Art. 130 ter. (Impianti abusivi e obbligo di estirpazione)

1. Ai sensi dell’articolo 85 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, il produttore ha l’obbligo di estirpare a sue spese le superfici vitate abusivamente impiantate dopo il 31 agosto 1998. L’estirpazione non fa sorgere i corrispondenti diritti di impianto e le relative superfici non sono ammissibili a nessun tipo di aiuto previsto dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

2. Ai sensi dell’articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008, nelle more dell’adempimento dell’obbligo di estirpazione di cui al comma 1, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici vitate abusivamente possono avere una delle destinazioni di seguito tassativamente elencate:

a) messa in circolazione solo a fini di distillazione a spese del produttore;

b) consumo familiare, se il vigneto del produttore ha una superficie inferiore a 0,1 ettaro;

c) vendemmia verde di cui all’articolo 103 novodecies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 a spese del produttore.

3. Il produttore, nelle more dell’adempimento dell’obbligo di estirpazione di cui al comma 1, comunica ogni anno alla provincia di Sondrio, se le superfici vitate si trovano nel relativo territorio, o alla Regione negli altri casi l’intenzione di ricorrere alla distillazione o alla vendemmia verde, secondo le indicazioni definite dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura.

 

     Art. 130 quater. (Sanzioni per gli impianti abusivi)

1. Ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (CE) n. 555/2008, per le superfici vitate impiantate abusivamente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 12.000,00 euro ad ettaro, proporzionalmente alla superficie vitata abusiva.

2. Per gli impianti abusivi esistenti alla data del 1 agosto 2008, la sanzione si applica per la prima volta a partire dal 1 gennaio 2009. Per gli impianti abusivi realizzati successivamente al 1 agosto 2008, la sanzione si applica per la prima volta con decorrenza dalla data di tali impianti.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1è nuovamente applicata ogni dodici mesi decorrenti dalle date di cui sopra, fino a che il produttore non provveda all’obbligo di estirpazione.

 

     Art. 130 quinquies. (Sanzioni in caso di mancata osservanza del divieto di circolazione delle uve)

1. Ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 555/2008, la mancata osservanza del divieto di circolazione delle uve e dei prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici impiantate abusivamente è sanzionato.

2. Le sanzioni sono imposte al produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ettaro, nei seguenti casi:

a) se non presenta il contratto di distillazione alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio entro la fine della campagna viticola in cui i prodotti sono stati ottenuti o presenta un contratto che non copra l’intera produzione del vigneto abusivo;

b) se non informa la stessa amministrazione di cui alla lettera a) dell’intenzione di procedere alla vendemmia verde, oppure non esegue la vendemmia verde in maniera completa, ovvero non riduce a zero la resa della relativa superficie entro la data stabilita per la presentazione delle domande di vendemmia verde.3. Le sanzioni di cui al comma 2, lettera a), pari a 3.000,00 euro per ettaro proporzionale alla superficie vitata abusiva, si applicano trascorsi trenta giorni dalla fine della campagna viticola in cui i prodotti sono stati ottenuti.

4. Le sanzioni di cui al comma 2, lettera b), pari a 3.000,00 euro per ettaro proporzionale alla superficie vitata abusiva, si applicano dal 1 settembre dell’anno civile considerato.

5. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio vigilano sull’osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle disposizioni di cui al presente titolo. Agli stessi enti competono l’accertamento delle violazioni, l’irrogazione delle sanzioni e l’introito dei relativi proventi.

 

     Art. 130 sexies. (Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente titolo, con proprio provvedimento, determina:

a) le modalità procedurali di attuazione dell’articolo 130 ter;

b) i termini e le modalità applicative per le procedure sanzionatorie di cui all’articolo 130 quinquies.

 

TITOLO VIII ter

Disposizioni relative al controllo del potenziale produttivo viticolo

 

     Art. 130 septies. (Controllo del potenziale produttivo viticolo)

1. La Regione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 39, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) può adottare provvedimenti volti a conseguire l’equilibrio di mercato nel settore vitivinicolo con riferimento a vini a denominazione di origine (DO) o a indicazione geografica (IG).

2. I provvedimenti di cui al comma 1:

a) sono adottati dalla Giunta regionale per specifiche zone produttive, su proposta dei consorzi di tutela, sentite le organizzazioni professionali di categoria individuate sulla base dei criteri stabiliti dalla stessa Giunta regionale;

b) escludono temporaneamente la possibilità d’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della relativa DO o IG o fissano, in alternativa, la superficie massima per provincia dei vigneti iscrivibili nello stesso schedario, nonché i relativi criteri di assegnazione;

c) hanno, di norma, durata triennale, ferma restando la possibilità, ricorrendone le condizioni di mercato, di revoca, di modifica o di proroga, previa acquisizione delle proposte e dei pareri di cui alla lettera a).

3. Sono comunque fatti salvi ai fini della rivendicazione delle DO o delle IG oggetto dei provvedimenti di cui al comma 1:

a) l’estirpazione e il successivo reimpianto, all’interno delle relative zone produttive, dei vigneti idonei alla produzione di uve atte a dare vini a medesime denominazioni di origine o indicazioni geografiche alla data di pubblicazione sul BURL dei provvedimenti stessi;

b) le autorizzazioni acquisite dai produttori alla stessa data.

4. E’ facoltà dei consorzi di tutela proporre di stabilire un limite massimo di utilizzo delle autorizzazioni acquisite, che non può essere comunque inferiore a un ettaro per azienda.

 

TITOLO VIII quater

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FERTILIZZANTI AZOTATI INCLUSI GLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, LE ACQUE DI VEGETAZIONE DEI FRANTOI OLEARI E LE ACQUE REFLUE DERIVANTI DA AZIENDE AGRICOLE E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI

 

     Art. 130 octies. (Disciplina delle attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati)

1. In attuazione delle disposizioni dell’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), la Regione disciplina, mediante programmi di azione per le zone vulnerabili ai nitrati e mediante linee guida per le zone non vulnerabili ai nitrati, le attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati inclusi gli effluenti di allevamento, le acque di vegetazione dei frantoi oleari e le acque reflue derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari.

 

     Art. 130 nonies. (Vigilanza)

1. L’attività di vigilanza e controllo sul rispetto dei programmi di azione, incluse le decisioni comunitarie in materia di deroghe, e delle linee guida è esercitata dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio; agli stessi enti compete l’accertamento delle violazioni.

2. L’attività di vigilanza e controllo sull’osservanza degli obblighi connessi al trasporto degli effluenti di allevamento tra imprese agricole o tra imprese agricole e centri di trattamento è esercitata dai comuni a cui competono l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle relative sanzioni.

3. Sono fatte comunque salve le competenze in materia sanitaria e ambientale attribuite dall’ordinamento.

4. L’irrogazione delle sanzioni relative all’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 compete alla Regione e alla provincia di Sondrio per il relativo territorio.

 

     Art. 130 decies. (Sanzioni)

1. L’inosservanza degli adempimenti amministrativi previsti dai programmi d’azione, dalle decisioni comunitarie e dalle linee guida comporta l’irrogazione di una sanzione da 200 euro a 2.000 euro.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, l’inosservanza delle disposizioni relative all’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati inclusi gli effluenti di allevamento, le acque di vegetazione dei frantoi oleari e le acque reflue derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari comporta l’irrogazione di una sanzione da 500 euro a 5.000 euro.

3. L’inosservanza delle disposizioni sulle caratteristiche, sulle dimensioni e sullo stato di manutenzione dei contenitori per lo stoccaggio dei fertilizzanti azotati inclusi gli effluenti di allevamento, le acque di vegetazione dei frantoi oleari e le acque reflue derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari comporta l’irrogazione di una sanzione da euro 1.000 a euro 10.000.

4. La reiterazione delle inosservanze di cui al presente articolo comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pari al doppio della sanzione massima applicabile per ciascuna tipologia. Per reiterazione s’intende quanto stabilito dall’articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

5. La Giunta regionale fornisce, con propria deliberazione, indicazioni di massima in ordine alla valutazione delle tipologie e della gravità delle infrazioni, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 689/1981 e dei valori minimi e massimi di cui alla presente legge.

 

TITOLO IX

Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione

Capo I

Disposizioni generali e organizzative

 

     Art. 131. (Principi e finalità)

1. La Regione, al fine di tutelare la fauna ittica e in particolare quella autoctona, persegue la salvaguardia delle acque interne dalle alterazioni ambientali e disciplina l'attività piscatoria nel rispetto dell'equilibrio biologico e ai fini dell'incremento naturale della fauna stessa, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela delle acque e alla programmazione e pianificazione regionale in ambito territoriale e ambientale. La Regione assicura altresì le esigenze di tutela dell'ittiofauna e delle acque dalla stessa popolate articolandole, in funzione delle caratteristiche ecologiche, biologiche, ambientali e della preservazione degli habitat, per bacini di pesca con caratteristiche idrologiche e idrobiologiche omogenee.

2. La Regione promuove e favorisce la ricerca, la sperimentazione, nonché l'acquacoltura finalizzate alla gestione della pesca e al ripopolamento delle acque.

3. Per la finalità di cui al comma 1 la Regione promuove, con la collaborazione delle province, dei parchi regionali, delle scuole, delle associazioni culturali, naturalistiche e piscatorie, la conoscenza della fauna ittica e dell'ambiente anche mediante attività di divulgazione, corsi di formazione e di aggiornamento, manifestazioni culturali, sociali e di solidarietà.

4. L'attività piscatoria nelle acque pubbliche della Regione è disciplinata dal presente titolo, salvo quanto disposto in materia dalla legge 22 novembre 1988, n. 530 (Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere firmata a Roma il 19 marzo 1986).

4 bis. Costituisce attività di pesca ogni azione diretta a catturare pesci o ciclostomi nelle acque in cui essi vivono.

 

     Art. 132. (Funzioni amministrative)

1. Alla Regione competono le funzioni e i compiti concernenti i rapporti con l'Unione europea e con lo Stato nonché la formulazione degli indirizzi programmatici in campo ittico e il coordinamento delle funzioni conferite. Alla Regione competono, inoltre, le funzioni che richiedono accordi con altre Regioni.

2. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio esercitano le funzioni amministrative previste dal presente titolo, comprese quelle concernenti la pesca nelle acque di bonifica e nei corpi idrici all'interno delle aree regionali protette.

3. Le funzioni amministrative relative ad acque di interesse comune degli enti di cui al comma 2 sono esercitate dai medesimi enti.

4. La provincia di Sondrio può adottare un regolamento relativo alla gestione di corpi idrici classificati ai fini della pesca per il raggiungimento delle finalità del piano ittico provinciale.

5. In caso di accertate inadempienze della provincia di Sondrio nell'esercizio delle funzioni di cui al presente titolo la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, provvede direttamente o mediante un commissario ad acta.

 

     Art. 133. (Diritti esclusivi di pesca)

1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio esercitano le funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca e ne effettuano la ricognizione.

2. Il diritto esclusivo di pesca è esercitato dal proprietario o dal concessionario in base a quanto disposto dal presente titolo nell'interesse della comunità.

3. Il programma delle opere ittiogeniche, da effettuarsi nel corso dell'anno successivo, è comunicato dai soggetti di cui al comma 2 alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio entro il 31 agosto e si intende approvato in caso di mancato diniego entro il 31 ottobre successivo.

4. In caso di mancata presentazione del programma delle opere ittiogeniche, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio elaborano un programma sostitutivo congruente con i programmi presentati negli ultimi tre anni e ne affidano l'esecuzione al concessionario o proprietario del diritto esclusivo al quale competono gli oneri economici della redazione del programma sostitutivo.

5. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentite le rispettive consulte della pesca, espropriano, ai sensi delle vigenti leggi e salvo indennizzo, i diritti esclusivi di pesca comunque denominati e costituiti, anche in caso di mancata esecuzione dei programmi approvati ai sensi dei commi 3 e 4.

6. L'indennità di esproprio è determinata dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, in proporzione alle tasse pagate dall'espropriando nell'ultimo decennio per l'esercizio del diritto.

7. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono stipulare convenzioni con i titolari dei diritti esclusivi di pesca al fine di liberalizzarne l'esercizio.

8. Per l'attuazione dei piani di cui all'articolo 138 la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio utilizzano il personale delle precedenti gestioni che ne faccia domanda entro novanta giorni dall'avvenuto esproprio e risulti in servizio, da almeno un anno, alla data di avvio dello stesso procedimento di esproprio.

 

     Art. 134. (Concessioni a scopo di piscicoltura, acquacoltura, altre attività ittiogeniche e gestioni particolari della pesca)

1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, per favorire la pescosità delle acque o la produzione ittica, può rilasciare a soggetti pubblici o privati, singoli o associati, concessioni a scopo di piscicoltura, acquacoltura e altre attività ittiogeniche.

2. Nel rispetto del piano ittico regionale e del piano ittico provinciale, la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio possono affidare la gestione dei corpi idrici o di parte di essi a comuni, comunità montane o associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi o professionisti, preferibilmente consorziate, che ne facciano richiesta, fatti salvi i tratti gravati da diritti esclusivi di pesca di natura privatistica, per i quali sussiste comunque la possibilità di espropriazione..

3. La concessione è rilasciata per una durata non superiore a dieci anni ed è rinnovabile.

4. Al concessionario o a persone da lui autorizzate è consentito prelevare fauna ittica a scopo di vendita o di ripopolamento di altre acque dello stesso bacino imbrifero.

5. Nel rilascio delle concessioni è data priorità ai pescatori di professione associati per le acque classificate di tipo A, ai sensi dell'articolo 137; per le acque diversamente classificate è data priorità alle associazioni di pescatori dilettanti ricreativi che siano in possesso della qualifica di cui all'articolo 136.

6. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, i comuni e le comunità montane, per esercitare la gestione della pesca, possono avvalersi delle associazioni di pescatori dilettanti ricreativi in possesso della qualifica di cui all'articolo 136.

 

     Art. 135. (Consulte della pesca)

1. È istituita la consulta regionale della pesca che ha il compito di formulare proposte e di esprimere pareri:

a) sulla legislazione regionale in materia di pesca;

b) sulla proposta di indirizzi di pianificazione regionale che abbiano attinenza con la gestione della fauna ittica;

c) sui programmi di aggiornamento del personale tecnico e di informazione finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche presenti e alle conseguenti attività gestionali;

d) su ogni altro argomento sottoposto dagli organi regionali.

2. [Abrogato].

3. La consulta regionale della pesca ha sede presso la Giunta regionale ed è composta:

a) dall'assessore regionale competente o da un suo delegato che la presiede;

b) dal presidente della provincia di Sondrio o da un suo delegato;

c) dal dirigente regionale competente;

d) da un funzionario della direzione generale regionale competente con funzioni di segretario;

e) da sei rappresentanti dei pescatori dilettanti ricreativi, di cui due designati dall'associazione maggiormente rappresentativa a livello regionale e quattro dalle altre associazioni più rappresentative a livello regionale;

f) da quattro rappresentanti dei pescatori di professione, uno per ogni lago, scelti tra quelli proposti dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale;

g) da un rappresentante scelto tra quelli proposti dalle associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale;

h) da un rappresentante degli acquacoltori scelto tra quelli proposti dall'associazione di categoria più rappresentativa a livello regionale;

i) da un esperto in materia ittica con funzioni di consulente scientifico che non può essere nominato in una consulta pesca di bacino;.

i bis) da un rappresentante designato dalle Comunità Montane.4. Ai lavori della consulta regionale della pesca possono partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante per ogni associazione di pesca dilettantistica ricreativa in possesso della qualifica di cui all'articolo 136 e un rappresentante dell'unione regionale delle bonifiche.

5. I componenti della consulta regionale sono nominati con decreto del Presidente della Giunta o dell'assessore competente per materia se delegato. La consulta rimane in carica per la durata della legislatura in cui viene costituita.

6. Le associazioni a carattere regionale di cui al comma 3, lettera e), devono essere in possesso della qualifica di cui all'articolo 136.

7. Non può far parte della consulta regionale e ne decade colui nei cui confronti siano state accertate violazioni alle disposizioni in materia di pesca.

8. Le designazioni di cui al comma 3, lettere e), f), g) e h) devono pervenire alla direzione generale regionale competente entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente della Giunta regionale o l'assessore competente per materia se delegato provvede comunque alle nomine, tenuto conto delle proposte pervenute.

9. Il Presidente della consulta regionale può far partecipare ai lavori, senza diritto di voto, rappresentanti dei comuni, delle comunità montane territorialmente competenti e delle direzioni generali della Giunta regionale direttamente coinvolte, nonché di associazioni e istituzioni interessate ai problemi della gestione della fauna ittica e della pesca.

10. La Provincia di Sondrio e la Regione costituiscono, rispettivamente per il bacino di pesca ricadente nel territorio della stessa provincia e per ciascuno degli altri bacini di pesca, la consulta provinciale della pesca e le consulte pesca di bacino e ne definiscono le modalità di funzionamento.

10 bis. Le consulte di cui al comma 10 svolgono funzioni tecnico-consultive e sono composte da:

a) a) per la Provincia di Sondrio il dirigente della competente struttura con funzioni di presidente, per ciascuno degli altri bacini di pesca uno o più dirigenti degli uffici territoriali regionali (UTR) territorialmente interessati, di cui uno con funzioni di presidente;

b) un esperto in materia ittica individuato a seguito di selezione pubblica, che non può essere nominato in più di tre consulte pesca di bacino;

c) tre rappresentanti designati dalle associazioni di pescatori dilettanti più rappresentative;

d) due rappresentanti designati dalle associazioni di pescatori professionisti, qualora presenti;

e) un rappresentante designato dalle associazioni di piscicoltori o acquacoltori più rappresentative, qualora presenti;

f) un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste più rappresentative.

10 ter. Alla selezione pubblica di cui al comma 10 bis, lettera b), possono partecipare coloro i quali sono in possesso del diploma di laurea in scienze naturali, scienze biologiche, medicina veterinaria, scienze agrarie o diplomi equipollenti e di comprovata esperienza almeno triennale.

10 quater. Le consulte di cui al comma 10 sono costituite, senza oneri a carico dei bilanci regionale e provinciale, con decreto rispettivamente del dirigente competente della Provincia di Sondrio e del dirigente dell’UTR con prevalenza di superficie territoriale per ogni bacino di pesca. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di funzionamento. Le consulte restano in carica per la durata della legislatura in cui vengono costituite e comunque fino all’insediamento delle nuove.

10 quinquies. Alle sedute della consulta può essere invitato un rappresentante designato dal concessionario del corpo idrico o di tratti del medesimo.

 

     Art. 136. (Associazioni piscatorie dilettantistiche ricreative qualificate)

1. Sono qualificate dalla Regione, su loro richiesta, le associazioni di pescatori dilettanti ricreativi operanti sul territorio regionale che:

a) siano costituite mediante atto pubblico o scrittura privata registrata;

b) abbiano un minimo di quattromila soci residenti in Lombardia o duemila soci residenti in almeno sei province lombarde con almeno duecento soci per provincia;

c) garantiscano un'adeguata pubblicità al bilancio;

d) perseguano i seguenti scopi:

1) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi;

2) promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate iniziative, la coscienza ecologica in relazione alla difesa della fauna ittica e dell'integrità dell'ambiente naturale;

3) collaborare con la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio ai fini di una reale partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 138;

4) promuovere iniziative di pesca dilettantistica ricreativa e disporre di volontari che collaborino alle funzioni di vigilanza ittica;

5) collaborare con la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio alle attività di gestione delle acque;

6) collaborare con i parchi regionali alle attività di divulgazione, formazione e aggiornamento.

2. La qualificazione è attribuita con decreto del dirigente competente e revocata se vengono meno i requisiti di cui al comma 1.

 

Capo II

Programmazione e gestione dell'ittiofauna

 

     Art. 137. (Classificazione delle acque. Acque pubbliche in disponibilità privata)

1. Ai fini della pesca le acque del territorio regionale sono classificate in acque di tipo A, B, C e acque pubbliche in disponibilità privata.

2. Le acque dei grandi corpi idrici con caratteristiche biologico-ittiogeniche che presentano una popolazione ittica durevole e abbondante o che rappresentano prevalentemente una risorsa economica per la pesca sono classificate di tipo A e in tali acque è ammessa la pesca professionale.

3. Le acque che, per le loro caratteristiche fisico-chimiche, sono principalmente e naturalmente popolate da specie ittiche salmonicole sono classificate di tipo B e in tali acque è ammessa esclusivamente la pesca dilettantistica.

4. Le acque che presentano un popolamento ittico prevalente di specie ciprinicole o comunque diverse dai salmonidi sono classificate di tipo C e in tali acque è ammessa esclusivamente la pesca dilettantistica.

5. Laghetti, cave e specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprietà privata sono denominati acque pubbliche in disponibilità privata.

6. Nelle acque di tipo A, B, C e nelle acque denominate acque pubbliche in disponibilità privata è consentita la pesca dilettantistica ricreativa.

7. La provincia di Sondrio provvede alla classificazione delle acque di tipo A, B e C interamente situate nel proprio territorio. La Regione provvede alla classificazione delle acque di tipo A, B e C in tutti gli altri casi.

8. [Abrogato].

9. La classificazione delle acque operata dalla provincia di Sondrio è trasmessa alla Regione entro trenta giorni dall’approvazione.

10. Con regolamento regionale sono classificate le acque e disciplinate le modalità e i tempi di pesca nei bacini idrografici che ricadono in parte nel territorio di altre regioni, d'intesa con le regioni confinanti.

 

     Art. 138. (Strumenti di programmazione e pianificazione per la gestione ittica)

1. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale della pesca di cui all'articolo 135, adotta i seguenti strumenti di programmazione, indirizzo, ricognizione e pianificazione:

a) piano ittico regionale contenente:

1. le indicazioni operative e le principali prescrizioni per l’incremento dell’ittiofauna;

2. a categorizzazione dei corpi idrici regionali, suddivisi in bacini di pesca, in funzione dei livelli di pregio dei popolamenti ittici;

3. i criteri di esecuzione degli interventi sull’habitat acquatico ai fini della conservazione e dell’incremento dei popolamenti ittici;

4. i criteri per le immissioni di ittiofauna;

5. le azioni con cui prevenire l’introduzione e limitare la diffusione delle specie alloctone invasive;

6. i criteri di individuazione dei corpi idrici dove avviare eventuali azioni di contenimento degli uccelli ittiofagi di cui sia stata comprovata da dati scientifici la dannosità per la fauna ittica;

7. le azioni per la salvaguardia della fauna ittica nel reticolo artificiale;

8. i criteri per la regolamentazione del prelievo di pesca, compresi i criteri per l’istituzione dei tratti a regolamentazione speciale;

b) carta ittica regionale recante la ricognizione della distribuzione sul territorio regionale di tutte le specie ittiche;

c) programma triennale regionale della pesca e dell’acquacoltura, contenente obiettivi e priorità delle politiche di sostegno e di governo degli utilizzi a rilevanza economica diretta della risorsa ittica, sentita la commissione consiliare competente;

c bis)

2. - 4. [Abrogati].

5. La Provincia di Sondrio, sentita la consulta provinciale della pesca, approva il piano ittico provinciale e la carta ittica provinciale in conformità rispettivamente al piano ittico regionale e alla carta ittica regionale.

6. - 8. [Abrogati].

8 bis. Il piano ittico regionale e il piano ittico della Provincia di Sondrio sono aggiornati con periodicità non superiore a dieci anni. La carta ittica regionale e la carta ittica della Provincia di Sondrio, quali strumenti informatizzati funzionali alla redazione dei documenti programmatici e pianificatori previsti dal presente titolo, sono periodicamente aggiornate rispettivamente a cura degli uffici territoriali regionali e della Provincia di Sondrio.

 

     Art. 138 bis. (Libretto del pescato)

1. In tutte le acque di tipo A della Regione ove è consentita l'attività di pesca professionale esercitata secondo gli specifici regolamenti di bacino e svolta da operatori in possesso di regolare licenza di pesca di tipo A, l'operatore della pesca professionale è tenuto al mantenimento di un libretto del pescato. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di compilazione del libretto e le procedure di redazione e distribuzione del medesimo.

 

     Art. 139. (Interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ittiofauna. Esercizio della pesca all'interno delle aree regionali protette)

1. La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ittico autoctono e di rilevanza faunistica per l'attività alieutica professionale sono attuate anche tramite la previsione di specifiche zone di ripopolamento naturale, di protezione e di tutela ittica.

2. Le zone di protezione e ripopolamento ittico naturale sono costituite da tratti di acque nelle quali la pesca è vietata per tutta la durata della loro specifica destinazione e possono essere dotate di opere particolari per la produzione naturale di fauna ittica. In queste zone sono ammesse catture esclusivamente ad opera della Regione e della provincia di Sondrio per il relativo territorio al fine di ripopolare altre acque di propria competenza e di contenere eventuali specie interferenti con quelle di preminente interesse gestionale.

3. Le zone di tutela ittica sono costituite da tratti di acque opportunamente individuate al fine di salvaguardare e incrementare, anche tramite la realizzazione di opere destinate alla valorizzazione e al miglioramento degli ambienti acquatici, le specie di rilevanza ittiofaunistica per periodi limitati. In tali zone la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono autorizzare la pesca unicamente da terra con una sola canna con o senza mulinello e con un massimo di tre ami.

4. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, in casi di necessità e urgenza, possono istituire provvisoriamente zone di sola protezione e tutela ittica anche al di fuori dei piani ittici.

5. Al fine di evitare danni all'ittiofauna e all'ambiente in cui vive, la pesca può essere vietata o limitata per periodi e località determinati con decreto del direttore generale regionale competente. In casi di eccezionale gravità e urgenza i predetti limiti e divieti di pesca dalla provincia di Sondrio nelle acque di sua competenza con provvedimento da comunicarsi immediatamente alla Regione.

6. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, al fine di proteggere una determinata specie ittica o di tutelare una zona di pesca, possono consentire l'esercizio della pesca dilettantistica ricreativa esclusivamente con esche artificiali munite di singolo amo privo di ardiglione o con lo stesso schiacciato.

7. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, al fine di tutelare specie ittiche autoctone, intervengono con azioni mirate atte a contenere le specie animali predatrici dell'ittiofauna nel caso queste provochino danni all'equilibrio biologico del popolamento ittico.

8. La pesca all'interno delle aree regionali protette è disciplinata nel rispetto delle disposizioni del presente titolo. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio esercitano le funzioni amministrative necessarie all'attuazione delle suddette disposizioni, disponendo anche divieti o limitazioni particolari all'esercizio della pesca, allo scopo di conservare l'ambiente delle aree regionali protette o di loro zone particolari o di riequilibrare le comunità ittiche delle acque ricomprese nelle stesse aree regionali protette, in coerenza con le finalità di protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio ittico autoctono e di riqualificazione degli ambienti acquatici espresse dagli atti programmatori propri degli enti gestori delle aree protette.

 

     Art. 140. (Ripopolamenti ittici)

1. I ripopolamenti ittici hanno lo scopo di migliorare, ricostruire e potenziare il patrimonio ittico nelle acque della Regione.

2. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio entro il 31 dicembre di ogni anno approvano il programma per i ripopolamenti ittici da attuarsi nei dodici mesi successivi.

3. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio dispongono, in deroga ai tempi di divieto previsti dal regolamento di cui all'articolo 149, la cattura di esemplari delle specie ittiche presenti nelle acque di propria competenza, necessari per la riproduzione artificiale a scopo di ripopolamento.

4. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono autorizzare la cattura di talune specie e la loro immissione in altre acque allo scopo di riequilibrare la presenza di specie ittiche in determinati corpi idrici.

5. È vietato immettere nelle acque fauna ittica senza l'autorizzazione dell'ente competente per territorio.

6. Le modalità d'uso della pesca con elettrostorditore e di altri attrezzi necessari per la cattura della fauna ittica sono determinate:

a) dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio per le attività di cui ai commi 3 e 4, nonché per le attività di censimento qualitativo e quantitativo finalizzato alla predisposizione e all'aggiornamento delle carte ittiche e per eventuali recuperi dell'ittiofauna durante le asciutte;

b) dalla Regione per gli interventi a scopo di ricerca scientifica e di sperimentazione e per tutti gli altri usi non previsti alla lettera a).

 

     Art. 141. (Derivazioni di acque in concessione e interventi sui corpi idrici)

1. Le amministrazioni che rilasciano le concessioni di derivazioni d'acqua provvedono a inserire nei disciplinari disposizioni per la tutela della fauna ittica e a prevedere il rilascio continuo di una quantità d'acqua sufficiente a garantire, anche nei periodi di magra, la sopravvivenza e la risalita dell'ittiofauna, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia.

2. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabilite le disposizioni per la tutela della fauna ittica di cui al comma 1, in particolare relativamente:

a) agli oneri a carico del concessionario per l'immissione annuale delle specie ittiche; il concessionario può assolvere a tale obbligo ittiogenico tramite versamento in denaro all'ente competente della gestione ittica oppure mediante semina diretta di ittiofauna o progetti mirati alla salvaguardia delle specie autoctone;

b) alle modalità di realizzazione di strutture idonee a consentire la risalita dei pesci e alle cautele da adottarsi nei punti di presa;

c) alle modalità di scarico delle acque di lavaggio degli impianti di estrazione e frantumazione;

d) ai criteri per la definizione dei deflussi idrici ecologicamente compatibili con la tutela della fauna ittica.

3. L'amministrazione concedente trasmette agli uffici competenti in materia di pesca della Regione e della provincia di Sondrio per il relativo territorio copia delle concessioni e dei disciplinari. Gli uffici provinciali, in caso di inosservanza da parte del concessionario delle prescrizioni a tutela della fauna ittica, richiedono all'amministrazione concedente di applicare, previa diffida, le sanzioni previste dalle leggi e, in caso di reiterate violazioni, di provvedere alla revoca della concessione.

4. Quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 si applica anche in caso di rinnovo della concessione ovvero di interventi di manutenzione straordinaria che comportino significativi lavori sull'opera di sbarramento.

5. Chi intende svuotare o interrompere corsi d'acqua o bacini che non siano soggetti ad asciutte per cause naturali, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche, è obbligato, salvo quanto previsto dal comma 8, a darne comunicazione alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

6. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, entro la data di inizio dei lavori, impartiscono all'interessato le prescrizioni a salvaguardia del patrimonio ittico e dispone gli adempimenti da eseguire a spese dello stesso per il successivo ripopolamento ittico del corpo posto in asciutta.

7. Nei tratti dei corsi d'acqua e dei bacini posti in asciutta completa la pesca è proibita; la fauna ittica eventualmente rimasta deve essere recuperata e immessa in acque pubbliche a spese di chi effettua il prosciugamento e sotto il controllo del personale incaricato dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio.

8. Nei casi d'urgenza determinati da calamità naturali o da guasti alle opere che possano provocare gravi danni, il titolare della concessione costretto a interrompere i corsi d'acqua o bacini deve darne immediatamente comunicazione all'ente competente per territorio.

9. Le norme del presente articolo non si applicano ai canali, ai bacini artificiali creati a scopo irriguo su corsi d'acqua naturali e ai canali di derivazione idrica per gli impianti di acquacoltura.

 

Capo III

Contributi regionali e licenze

 

     Art. 142. (Aiuti alla pesca professionale)

1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono attivare, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, aiuti ai pescatori professionisti, singoli e associati, per le seguenti tipologie di intervento:

a) ammodernamento dei mezzi adibiti alla pesca professionale;

b) miglioramento dell'efficienza delle strutture produttive adibite alla pesca nelle acque interne;

c) acquisto di celle frigorifere per l'immagazzinaggio e vendita diretta di prodotti ittici;

d) sistemazione e miglioramento degli impianti di cattura e di stabulazione in stagni e in altri bacini idonei, anche mediante impianto di peschiere e di vivai fissi o mobili, nonché di vasche attrezzate con apparecchi di ossigenazione per la conservazione e la distribuzione del pesce vivo;

e) acquisto di automezzi per il trasporto del pescato muniti di refrigeratori con vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione del pesce vivo;

f) realizzazione di aree naturali di frega e di nuovi impianti e ampliamenti o miglioramenti di impianti esistenti per la produzione di materiale ittico per il ripopolamento delle acque.2. I criteri e le procedure di concessione degli aiuti sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 143. (Contributi alle associazioni di pescatori dilettanti ricreativi)

1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, previa presentazione di appositi programmi di intervento, possono concedere contributi alle associazioni dei pescatori dilettanti ricreativi qualificate.

2. I contributi sono assegnati con priorità ai programmi che prevedono:

a) interventi di riqualificazione degli ambienti acquatici;

b) strutture per la produzione di ittiofauna da ripopolamento;

c) ripopolamenti conformi ai programmi di gestione delle specie ittiche tutelate;

d) spese correnti per l'esercizio della vigilanza sulle acque di interesse ittico;

d bis) realizzazione di aree naturali di frega e di nuovi impianti e ampliamenti o miglioramenti di impianti esistenti per la produzione di materiale ittico per il ripopolamento delle acque.

 

     Art. 144. (Licenze di pesca)

1. L’esercizio della pesca nelle acque della Regione, ad eccezione di quelle denominate acque pubbliche in disponibilità privata, è subordinato al possesso di una delle seguenti licenze:

a) licenza di tipo A, di durata decennale, per la pesca professionale;

b) licenza di tipo B, di durata annuale, per la pesca dilettantistica ricreativa.

1 bis. All'imprenditore ittico, in possesso di licenza di tipo A, come definito dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura), si applicano le disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 228/2001 e n. 99/2004.

2. Per le licenze di cui al comma 1è dovuta una tassa annuale di concessione nella misura indicata nel Titolo II della Tabella A della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali).

3. La licenza di pesca di tipo A è costituita da un tesserino rilasciato dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio, secondo un modello predisposto dalla competente struttura regionale. Possono ottenere la licenza soltanto coloro i quali abbiano superato l’esame di idoneità all’esercizio della pesca professionale al termine di un corso di formazione organizzato dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio secondo apposito programma anch’esso predisposto dalla competente struttura regionale. La validità della licenza è condizionata al versamento annuale della tassa di concessione.

4. La licenza di pesca di tipo B è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento.

5. E’ fatta salva la validità delle licenze di pesca rilasciate da altre Regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano.

6. Sono esonerati dal possesso della licenza di pesca di tipo B i residenti nel territorio italiano di età inferiore a diciotto anni o superiore a sessantacinque e i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che esercitino la pesca con l’uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami.

6 bis. Sono esonerati dal possesso della licenza di pesca di tipo B le guide professionali di pesca iscritte ad associazioni nazionali di rappresentanza professionale purché non esercitino attivamente e personalmente l'azione di pesca.

 

Capo IV

Pesca-turismo

 

     Art. 145. (Attività di pesca-turismo)

1. Per pesca-turismo si intende l'attività dell'imprenditore ittico che imbarca su un'unità di navigazione adibita a pesca professionale persone diverse dall'equipaggio per scopi turistico-ricreativi, compresa la pesca dilettantistica ricreativa. L'attività di pesca-turismo esclude il servizio di trasporto pubblico. Per la definizione di imprenditore ittico si rinvia all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

2. La licenza di pesca professionale dell'imprenditore ittico assolve l'obbligo di possesso di licenza da parte delle persone imbarcate.

3. L'imprenditore ittico è tenuto a rispettare tutte le norme in materia di trasporto passeggeri e relativa sicurezza e a stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dall'attività di pesca-turismo.

 

Capo V

Divieti e sanzioni

 

     Art. 146. (Divieti)

1. È vietato:

a) usare la dinamite o altro materiale esplosivo, nonché la corrente elettrica per uccidere o stordire la fauna ittica;

b) gettare o infondere nelle acque sostanze atte ad intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica;

c) collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi o torrenti o canali e altri corpi idrici, occupando più di un terzo della larghezza del bacino;

d) usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato;

e) pescare a strappo in modo da catturare il pesce in parti diverse dall'apparato boccale;

f) pescare con le mani;

g) pescare prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili, ammassi di pietra, terrapieni, arginelli, chiuse e impianti simili o smuovendo il fondo delle acque o impiegando altri sistemi non previsti dal presente titolo;

h) pescare durante l'asciutta completa, salvo il recupero del materiale ittico per la reimmissione in altre acque pubbliche;

i) pasturare con l'uso del sangue solido e liquido o con l'uso di sostanze chimiche;

l) usare il sangue solido come esca;

m) utilizzare la larva di mosca carnaria, sia come pastura che come esca, nonché pasturare in qualsiasi forma nelle acque di tipo B; per la pesca nelle altre acque è vietato detenere, per la pastura e come esca, un quantitativo superiore a cinquecento grammi di larva di mosca carnaria;

n) usare fonti luminose durante l'esercizio della pesca, con eccezione della lampara quale sussidio alla pesca con una fiocina, laddove consentita;

o) pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio;

p) collocare nelle acque reti o altri attrezzi di pesca, ad esclusione della lenza con o senza mulinello, a una distanza inferiore a quaranta metri dalle strutture per la risalita dell'ittiofauna, dalle opere idrauliche trasversali, dalle centrali idroelettriche e dai loro sbocchi nei canali, dalle cascate e dai ponti;

q) abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze;

r) usare attrezzature radenti il fondo nelle acque di tipo B e C durante il periodo di divieto di pesca alle trote e al temolo;

s) manovrare paratie a scopo di pesca;

t) detenere esche e pasture sul luogo di pesca, ove ne sia vietato l'uso;

u) esercitare la pesca subacquea con l'ausilio di fonti luminose.

2. Altri divieti particolari possono essere disposti, anche per periodi limitati, per le acque di competenza, dalla Regione e, sentita la direzione regionale competente, dalla provincia di Sondrio.

 

     Art. 147. (Sanzioni amministrative e altre disposizioni in merito)

1. Per la violazione delle disposizioni del presente titolo si applicano le seguenti sanzioni:

a) sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 150,00 per chi esercita la pesca professionale senza licenza in corso di validità;

b) sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 619,00 per chi esercita la pesca usando attrezzi e mezzi non consentiti;

c) sanzione amministrativa da euro 1.032,00 a euro 6.197,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 141; la medesima sanzione si applica a chi non rispetta le disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 149, comma 2, per la tutela degli storioni autoctoni;

d) sanzione amministrativa da euro 1.549,00 a euro 7.746,00 per chi viola i divieti di cui all'articolo 146, comma 1, lettere a) e b); qualora a seguito dell'attività vietata prevista dalla disposizione di cui alla predetta lettera b) si verifichi moria di pesce o di altra fauna acquatica si applica la sanzione da euro 2.582,00 a euro 9.296,00; in caso di recidiva si procede alla revoca della licenza di pesca;

e) sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 154,00 per chi viola i divieti di cui all'articolo 146, comma 1, lettere d), e), f), m), o), q) e t) o non ottempera alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 149, comma 2; in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a tre mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a dodici mesi;

e bis) sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 400,00 per chi reimmette dopo la cattura esemplari appartenenti a specie alloctone dannose per l’equilibrio del popolamento ittico, in violazione del divieto di cui all’articolo 3, comma 8, del regolamento di cui all’articolo 149, comma 2; in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a tre mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a dodici mesi; qualora la reimmissione dopo la cattura riguardi esemplari appartenenti alla specie Silurus glanis si applica la sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 1.500,00; in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a sei mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a diciotto mesi;

f) sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 300,00 per chi esercita la pesca con attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica ricreativa senza essere munito di licenza di tipo B e sanzione amministrativa da euro 160,00 a euro 600,00 per chi esercita la pesca con attrezzi consentiti per la pesca professionale senza essere munito di licenza di tipo A;

g) sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 464,00 per chi viola i divieti di cui all'articolo 139, commi 2, 3, 4, 5, 8 e all'articolo 146, comma 1, lettere c), g), h), i), l), n), p), r), s) e u); in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a sei mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a trentasei mesi;

h) sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 516,00 per chi esercita la pesca in acque dove la pesca è vietata o viola le limitazioni gravanti su dette acque, nonché per chi, in possesso di licenza per la pesca professionale, esercita la pesca in acque non destinate alla pesca professionale o utilizza la rete a strascico o mezzi non consentiti ai sensi del regolamento di cui all'articolo 149, comma 2; incorre nella stessa sanzione chi utilizza mezzi di navigazione a motore o pratica la pesca subacquea dove non consentito dai piani ittici; in caso di recidiva si procede alla sospensione della licenza fino a dodici mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza fino a ventiquattro mesi;

i) sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 1.549,00 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 140, commi 5 e 6;

l) sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 154,00 per chi viola ogni altra disposizione del presente titolo non diversamente sanzionata, nonché ogni ulteriore prescrizione prevista in attuazione del presente titolo dalle amministrazioni competenti.

2. La sanzione è ridotta a metà nei minimi e nei massimi nel caso di trasgressione commessa da un minore di anni diciotto.

3. La sanzione è raddoppiata, nei minimi e nei massimi, in caso di violazioni commesse da soggetti ai quali sia stata sospesa la licenza.

4. A chi esercita la pesca con attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica, con licenza di tipo B scaduta da meno di trenta giorni, si applica una sanzione pari a euro 60,00.

5. Il pescatore temporaneamente non in grado di esibire la licenza di pesca non è soggetto ad alcuna sanzione purché provveda all'esibizione della stessa all'ufficio competente entro otto giorni dalla data della richiesta di esibizione.

6. L’accertamento delle infrazioni compete alle province. L’irrogazione delle sanzioni compete alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio.

7. I relativi proventi sono introitati dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio che li destinano a finalità di ripopolamento e per interventi diretti al miglioramento dell'ambiente acquatico per la tutela e l'incremento della fauna ittica autoctona.

8. Gli attrezzi e i materiali non consentiti utilizzati per commettere infrazioni devono essere immediatamente sequestrati. Sono confiscati i natanti e i mezzi di trasporto e di conservazione del pescato utilizzati per commettere le infrazioni di cui all’articolo 146, comma 1, lettere a), b) e c).

9. Gli attrezzi e i materiali illegali di cui al comma 1, lettera b), e quelli di cui all'articolo 146, comma 1, lettere a), b) e c), nonché il fucile subacqueo non autorizzato sono confiscati e messi all'asta o distrutti dalla provincia, tenuto conto della loro destinazione d'uso.

10. La fauna acquatica catturata comunque detenuta in violazione del presente titolo, dei regolamenti regionali e provinciali e dei piani ittici regionale e della provincia di Sondrio è immediatamente confiscata; se è ancora viva e vitale e appartiene a specie autoctone si procede alla sua immediata reimmissione nelle acque; in caso contrario è acquisita dalla provincia che provvede alla sua destinazione.

 

     Art. 148. (Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente titolo e l'accertamento delle relative violazioni spettano agli agenti di polizia provinciale e ai dipendenti della provincia ai quali è riconosciuta la qualifica di agente giurato. La vigilanza compete anche agli ufficiali, sottoufficiali e guardie forestali, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza. La vigilanza compete, altresì, solo nelle acque di propria competenza, ai soggetti di cui all'articolo 133.

2. La vigilanza è anche esercitata da cittadini ai quali è riconosciuta la qualifica di agente giurato, disposti a prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera, nonché da membri delle associazioni di pescatori, qualificate ai sensi dell'articolo 136, cui è riconosciuta la qualifica di agente giurato.

3. I soggetti di cui al comma 2, al fine dell'attribuzione delle funzioni di vigilanza, frequentano corsi di qualificazione e sostengono un esame di idoneità.

4. La provincia riconosce la nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

5. La provincia, in caso di violazioni delle norme del presente titolo commesse dagli addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne, dispone la revoca del riconoscimento della nomina di agenti giurati.

6. L'attività di vigilanza è consentita dalla provincia anche mediante l'emanazione di disposizioni organizzative che devono assicurarne l'esercizio continuativamente nell'arco delle ventiquattro ore.

7. Le somme eventualmente spettanti alla Regione e alla provincia di Sondrio a titolo di risarcimento per fatti lesivi del patrimonio ittico, anche ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), sono introitate dagli stessi enti e destinate ai ripopolamenti ittici e a interventi di ripristino degli ambienti acquatici.

 

Capo VI

Disposizioni finali

 

     Art. 149. (Disposizioni finali)

1. Il personale appartenente all'ufficio regionale competente in materia ittica nell'esercizio delle proprie funzioni non è assoggettato ai limiti e ai divieti previsti dal presente titolo.

2. La Regione, sentita la consulta regionale della pesca, approva il regolamento attuativo del presente titolo; tale regolamento disciplina:

a) la gestione della pesca nelle acque sottoposte a forme esclusive di pesca comunque denominate e costituite;

b) le modalità di pesca professionale consentita nelle acque di tipo A;

c) le acque pubbliche in disponibilità private;

d) la pesca nelle acque di tipo B nonché i periodi di divieto per la pesca dell'ittiofauna autoctona e di maggior pregio alieutico;

e) le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca dilettantistica ricreativa, professionale, subacquea e le gare di pesca nonché la pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprietà privata.

f)

f bis) 3. Il regolamento di cui al comma 2 determina i criteri tecnici attraverso i quali assicurare le esigenze di tutela dell'ittiofauna e delle acque dalla stessa popolate, articolandoli in funzione delle caratteristiche ecologiche, biologiche, ambientali e del recupero degli habitat dei corsi d'acqua per bacini di pesca con caratteristiche idrologiche e idrobiologiche omogenee e ne definisce i confini geografici.

4. La fauna ittica appartiene a chi, nel rispetto del presente titolo, la ha catturata; il pescatore che si appresti alla cattura o al recupero della fauna ittica non deve essere disturbato da parte di terzi fino a quando non abbia ultimato o palesemente abbandonato tale operazione.

 

TITOLO X

Multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura

 

     Art. 150. (Multifunzionalità dell'azienda agricola)

1. La Regione, nell'ambito delle finalità definite dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in armonia con i programmi di sviluppo rurale dello Stato e dell'Unione europea, sostiene l'agricoltura e il mondo rurale e promuove la multifunzionalità dell'azienda agricola e la diversificazione delle sue attività, in particolare favorendo:

a) la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali e nelle zone montane attraverso l'integrazione del reddito agricolo e il miglioramento delle condizioni di vita;

b) il recupero del patrimonio rurale edilizio regionale abbandonato o dismesso e la tutela del paesaggio;

c) la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali tipici e tradizionali, delle produzioni agricole e agroalimentari di qualità e biologiche e delle connesse tradizioni enogastronomiche anche attraverso lo sviluppo di attività didattiche, divulgative e sociali.

2. Nel concetto di multifunzionalità rientrano tutte le attività che possono essere esercitate in connessione con l'attività agricola dagli imprenditori agricoli.

 

     Art. 151. (Attività agrituristiche)

1. Per attività agrituristiche s'intendono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 96/2006 svolte dai soggetti di cui al comma 2 dello stesso articolo.

2. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) l’ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori fino a un massimo di cento ospiti al giorno e sempre nel rispetto del rapporto di connessione tra attività agricola e attività agrituristica;

b) la somministrazione di alimenti e bevande per il consumo sul posto o anche in modalità d’asporto e di consegna a domicilio, prevalentemente improntati alla tradizione e tipicità della cucina rurale lombarda, fino ad un massimo di centosessanta pasti al giorno e sempre nel rispetto del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica;

c) l’organizzazione, all’interno delle strutture aziendali, di attività di degustazione di prodotti aziendali;

d) l’organizzazione, nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, di attività agri-turistico-venatorie e cinotecniche, ricreativo-culturali, ludico-didattiche, di rilevanza sociale, nonché di ittiturismo e di ippoturismo. 3. 3. I pasti non somministrati nei giorni riportati nel certificato di connessione possono essere cumulati annualmente, fermi restando il numero massimo annuo di pasti, quale risulta dallo stesso certificato di connessione, nonché il numero massimo di pasti al giorno di cui al comma 2, lett. b), i limiti strutturali e i vincoli relativi alla somministrazione dei pasti di cui all'articolo 156.

4. Le aziende agrituristiche che producono prodotti tradizionali o di qualità certificata possono realizzare nei beni fondiari di pertinenza eventi con finalità promozionali che rientrano tra le attività ricreativo-culturali.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 156:

a) sono consentite la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande al di fuori delle strutture aziendali o nei giorni di apertura non previsti dal certificato di connessione nel limite di venti giornate all'anno, nel rispetto di quanto previsto dalla specifica normativa applicabile in relazione alla tipologia di attività svolta;

b) è consentito nei giorni di venerdì, sabato e domenica oltrepassare la soglia di centosessanta pasti al giorno o di quarantacinque pasti al giorno nell'ipotesi prevista dal comma 6, fermi restando il numero massimo annuo di pasti, quale risulta dal certificato di connessione, nonché i limiti strutturali e fatto salvo il rispetto delle norme igienico­ sanitarie.

6. Le attività agrituristiche di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere esercitate anche utilizzando l'abitazione e la cucina dell'imprenditore agricolo, purché non vengano somministrati più di quarantacinque pasti al giorno e non vengano ospitate più di quindici persone al giorno. I pasti non somministrati nei giorni riportati nel certificato di connessione possono essere cumulati annualmente, fermi restando il numero massimo annuo di pasti, quale risulta dallo stesso certificato di connessione, nonché il numero massimo di pasti al giorno, i limiti strutturali e i vincoli relativi alla somministrazione dei pasti di cui all'articolo 156.

7. Se l'azienda agrituristica non si configura come azienda agrituristico-venatoria, l'operatore agrituristico può presentare motivata domanda alla competente struttura regionale o della Provincia di Sondrio affinché sia vietato a terzi l'esercizio della caccia all'interno dell'azienda.

 

     Art. 152. (Requisiti per lo svolgimento di attività agrituristiche)

1. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere attività agrituristiche si dotano di una certificazione comprovante la connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola che rimane prevalente e frequentano un apposito corso di formazione istituito o riconosciuto dalla Regione in esito al quale è rilasciato un attestato di partecipazione.

2. La certificazione di cui al comma 1è rilasciata dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e dalla Regione per la restante parte del territorio in base ai criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 163.

3. La prevalenza dell'attività agricola si realizza quando il tempo impiegato per lo svolgimento dell'attività agrituristica nel corso dell'anno solare è inferiore al tempo impiegato nell'attività agricola nel medesimo periodo.

4. In caso di modifiche aziendali tali da rendere prevalente l'attività agrituristica su quella agricola l'operatore agrituristico ne dà tempestiva comunicazione alla competente struttura regionale o della Provincia di Sondrio che può fissare un termine, non superiore a tre mesi, entro cui provvedere a ristabilire le condizioni per la validità del certificato di connessione o, in alternativa, richiedere la variazione del certificato stesso. Se le modifiche sono dovute a espropriazioni per pubblica utilità o ad altre cause di forza maggiore il termine di cui al periodo precedente può essere aumentato fino a dodici mesi.

5. - 6. [Abrogati].

7. L'esercizio di attività agrituristiche non è consentito a coloro i quali versano nelle condizioni di cui all'articolo 6 della legge 96/2006.

 

     Art. 153. (Segnalazione certificata di inizio attività)

1. Gli operatori agrituristici presentano allo sportello unico del comune in cui hanno sede gli immobili da utilizzare per lo svolgimento dell'attività una SCIA attestante il possesso dei requisiti richiesti.

2. Il comune trasmette copia della SCIA alla competente struttura regionale o della Provincia di Sondrio e all'Agenzia di tutela della salute (ATS) competente per territorio. Nella SCIA sono specificate le attività che si intendono esercitare con i relativi limiti e i periodi di apertura dell'azienda agrituristica.

3. In caso di variazioni del codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA) e della partita IVA l'operatore agrituristico richiede entro sessanta giorni alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio l'emissione di un nuovo certificato di connessione e presenta una nuova SCIA al comune.

 

     Art. 154. (Locali da destinare ad attività agrituristiche)

1. 1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli edifici in possesso del requisito di ruralità rilevante ai fini fiscali, già esistenti da almeno tre anni, a condizione che la loro destinazione all'attività agrituristica non comprometta l'esercizio dell'attività agricola.

2. Gli edifici rurali di cui al comma 1 sono compatibili con ogni destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali.

3. Il riuso degli immobili rurali destinati ad agriturismo, anche distaccati, può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo e attraverso ampliamenti necessari all'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico. È, altresì, consentito, per una sola volta, l'ampliamento nella misura massima del dieci per cento della superficie lorda dei fabbricati, individuati nel certificato di connessione, già destinati o da destinare all'attività agrituristica [2].

4. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti urbanistici generali sono ammessi l'approntamento di spazi per la sosta di mezzi da campeggio, nonché la realizzazione di locali tecnici e di servizi igienici accessori da destinare alla sosta di campeggiatori, in rapporto alla potenzialità agrituristica risultante dal certificato di connessione.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli edifici già indicati nei certificati di connessione rilasciati alla data di entrata in vigore della legge recante (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale').

 

     Art. 155. (Requisiti strutturali, igienico-sanitari e accessibilità dei fabbricati)

1. Le strutture e i locali destinati all'esercizio di attività agrituristiche devono avere i requisiti di abitabilità e agibilità previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, tenuto conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene all'altezza e al volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti.

2. Nelle piazzole di sosta attrezzate per l'ospitalità in spazi aperti sono assicurati l'allacciamento elettrico e i servizi igienici ricavati preferibilmente all'interno di strutture edilizie esistenti.

3. Per la produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande si osservano le disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alle norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, per la lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti aziendali, compresi il congelamento di materie prime di origine animale o vegetale destinate ad essere utilizzate nella preparazione dei cibi e la lavorazione di conserve vegetali, confetture o marmellate, è possibile attrezzare un idoneo locale polifunzionale.

4. La macellazione di animali delle specie bovina, equina, suina, ovina, caprina e avicunicola è consentita esclusivamente in impianti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004. Non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 e può quindi avvenire in assenza di strutture e attrezzature dedicate la macellazione sino a cinquecento capi all'anno di pollame e lagomorfi o il prelievo di prodotti di acquacoltura destinati alla vendita diretta al consumatore nell'ambito della stessa azienda di produzione primaria.

5. L'operatore agrituristico individua nel piano aziendale di autocontrollo, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, le procedure operative necessarie per garantire che l'attività di produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande avvenga nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare previsti dalle vigenti disposizioni. L'autorità sanitaria, nello svolgimento di controlli sulle attività svolte, tiene conto della ruralità dei locali utilizzati, della diversificazione delle produzioni necessaria all'attività agrituristica e della limitata quantità delle produzioni stesse, dell'opportunità di utilizzare locali comuni già esistenti, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.

6. Per gli edifici e manufatti destinati all'esercizio di attività agrituristiche la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere compatibili con le loro caratteristiche di ruralità.

 

     Art. 156. (Vincoli relativi alla somministrazione dei pasti)

1. L'operatore agrituristico somministra pasti e bevande utilizzando una quota di prodotto proprio ottenuta anche attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda.

2. Nella somministrazione di pasti e bevande sono impiegate le seguenti tipologie di prodotto:

a) prodotti propri dell'azienda agricola direttamente trasformati oppure ottenuti attraverso lavorazioni esterne di materie prime aziendali in misura non inferiore al trentacinque per cento; per le aziende che ricadono nelle aree svantaggiate di montagna, identificate dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 - Allegato B, la percentuale è ridotta al trenta per cento;

b) prodotti direttamente acquistati da altre aziende agricole lombarde, prodotti lombardi a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG, prodotti lombardi a denominazione comunale (De.Co.), prodotti agroalimentari tradizionali lombardi (PAT), acque minerali di fonti situate in Lombardia e prodotti acquistati da aziende agricole delle province contigue alla provincia dove ha sede l’azienda agrituristica, anche di altre Regioni.

3. Sono assimilate ai prodotti di origine locale, non propri, le carni di selvaggina selvatica prelevata sul territorio regionale nel rispetto della normativa vigente, utilizzate conformemente a quanto disposto dalla disciplina sull'immissione in commercio e sull'igiene degli alimenti.

4. La somma dei prodotti di cui al comma 2, lettere a) e b), è pari, in valore, ad almeno l'ottanta per cento del totale dei prodotti utilizzati nel corso dell'anno. Nel restante venti per cento non possono essere compresi prodotti ittici di provenienza marina e vini provenienti da altre Regioni. Il divieto di utilizzare prodotti ittici di provenienza marina non si applica nel solo caso di somministrazione di alimenti a bambini che frequentano agri-nidi e agri-asili presso le fattorie sociali.

4 bis. Per le aziende che ricadono nelle aree svantaggiate di montagna come identificate dal programma di sviluppo rurale 2014-2020, Allegato B, nell’ottanta per cento del totale dei prodotti utilizzati possono essere ricompresi i prodotti di montagna di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e al regolamento (UE) n. 665/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, (Regolamento delegato che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d’uso dell’indicazione facoltativa di qualità“prodotto di montagna”) anche se non direttamente acquistati da altre aziende agricole lombarde.

5. Nell'ambito del servizio di ospitalità, nella somministrazione delle prime colazioni deve essere garantito un apporto di prodotti di cui al comma 2, lettere a) e b), non inferiore al quaranta per cento.

6. L'operatore agrituristico è tenuto ad esporre al pubblico la carta di provenienza dei prodotti serviti di cui al comma 2, lettere a) e b), inclusi i vini.

7. Se per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie accertate dall'autorità competente, non è possibile rispettare le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, l'operatore agrituristico ne dà tempestiva comunicazione alla competente struttura regionale o della Provincia di Sondrio che, svolte le necessarie verifiche, può concedere una deroga limitata all'annualità nella quale si è verificata la causa di forza maggiore.

 

     Art. 157. (Obblighi di chi svolge attività agrituristiche)

1. Chi esercita attività agrituristiche è tenuto, in particolare, a:

a) rispettare quanto indicato nella SCIA;

b) esporre al pubblico la SCIA, nonché le tariffe praticate;

c) comunicare l'eventuale sospensione dell'attività, che non può essere superiore a un anno, alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e presentare relativa SCIA al comune;

d) comunicare entro trenta giorni la cessazione dell'attività alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e presentare relativa SCIA al comune;

e) comunicare all'ufficio turistico della provincia competente per territorio, attraverso apposita piattaforma telematica, gli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati ai fini delle rilevazioni statistiche previste dal regolamento (CE) n. 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009, relativo alle statistiche europee;

f) registrare le generalità delle persone alloggiate nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza;

g) produrre le scritture contabili e ogni altro documento contenente gli elementi funzionali al controllo;

h) diffondere, anche attraverso modalità telematiche, informazioni rispondenti ai servizi offerti e alle attività svolte;

i) esporre in modo ben visibile le informazioni relative alla provenienza dei prodotti utilizzati per la somministrazione di pasti;

j) presentare comunicazione al comune entro l'1 ottobre, e successivamente solo in caso di variazione, dei prezzi massimi, riferiti ai periodi di alta e bassa stagione, che intende praticare a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo; per le strutture di nuova apertura la comunicazione è effettuata entro la data di avvio dell'attività.

 

     Art. 158. (Classificazione e denominazione delle aziende agrituristiche)

1. Sono riservati esclusivamente alle aziende agricole in cui si svolgono attività agrituristiche l'uso della denominazione 'agriturismo' e dei termini attributivi derivati, nonché la possibilità di fregiarsi di idonei segni distintivi nell'esercizio dell'attività e nei rapporti con i terzi.

2. La Giunta regionale, al fine di valorizzare le aziende agrituristiche, adotta un marchio di riconoscimento che deve essere utilizzato dagli operatori agrituristici.

3. Tutte le aziende agrituristiche, oltre il marchio di cui al comma 2, utilizzano il marchio nazionale dell'agriturismo di cui all'allegato C del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2013 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche). Le aziende che offrono il servizio di alloggio espongono inoltre il marchio attestante la classificazione di cui all'allegato A del decreto dirigenziale 23 dicembre 2014, n. 12589 (Approvazione dei criteri di classificazione delle aziende agrituristiche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96).

4. All'ingresso principale della struttura agrituristica o comunque in posizione ben visibile dall'esterno deve essere apposto almeno un cartello indicante il marchio, la denominazione dell'azienda agrituristica e i servizi offerti. Eventuali altri cartelli ritenuti utili per l'esercizio dell'attività possono essere posti sulle vie di accesso dell'azienda agrituristica, compreso l'eventuale divieto dell'esercizio venatorio.

 

     Art. 159. (Fattorie didattiche, fattorie sociali e norma transitoria)

1. La Regione promuove le fattorie didattiche quali soggetti che, oltre a svolgere, anche in forma associata, le attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile, svolgono attività ludico-didattiche finalizzate alla diffusione della conoscenza delle attività agricole, agroalimentari, silvo-pastorali e del territorio rurale. Tali attività hanno carattere complementare rispetto alla prevalente attività agricola.

2. Per la finalità di cui al comma 1è istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle fattorie didattiche ed è adottato un marchio di riconoscimento. All'elenco di cui al primo periodo possono essere iscritti gli operatori agrituristici che hanno frequentato un apposito corso di formazione istituito o riconosciuto dalla Regione, in esito al quale è rilasciato un attestato di partecipazione.

3. La Regione promuove altresì le fattorie sociali secondo le disposizioni della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 35 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale). Per quanto non attiene specificatamente all'attività di fattoria sociale, trovano applicazione le disposizioni del presente titolo.

3 bis. Per la durata dello stato di emergenza da COVID-19, le fattorie didattiche di cui al comma 1 possono, compatibilmente con l'osservanza delle disposizioni statali e regionali volte a contrastare la diffusione del virus, mettere a disposizione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado i locali indicati nel certificato di connessione impiegati per la specifica attività in azienda al fine di supportare lo svolgimento dell'attività didattica in presenza degli stessi istituti scolastici. Tale facoltàè esercitata previ accordi con l'Ufficio scolastico regionale e comunque nel rispetto dei limiti strutturali, della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle disposizioni igienico-sanitarie.

 

     Art. 160. (Enoturismo)

1. La Regione promuove l'enoturismo secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) quale aspetto della multifunzionalità dell'azienda agricola. A tal fine la Giunta regionale istituisce, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019 (Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica), l'elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche, da pubblicare sul portale regionale, disciplinandone le modalità di tenuta e l'organizzazione dell'attività di formazione rivolta alle aziende e ai loro addetti.

2. Possono iscriversi nell'elenco di cui al comma 1 gli operatori che hanno i requisiti previsti dal decreto ministeriale 12 marzo 2019, che hanno presentato la SCIA relativa all'attività enoturistica e che hanno frequentato apposito corso formativo autorizzato dalla Regione.

3. Il comune trasmette copia della SCIA alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e all'ATS competente per territorio.

4. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza dei requisiti e degli standard di servizio per gli operatori che svolgono attività enoturistiche, come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019, sono esercitate dagli enti competenti individuati all'articolo 161.

 

     Art. 161. (Controlli)

1. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio verificano il possesso e il mantenimento dei requisiti necessari allo svolgimento di attività agrituristiche, nonché il rispetto dei limiti e degli obblighi relativi all'attività svolta secondo quanto riportato nel certificato di connessione.
2. L'esito dei controlli effettuati è comunicato al comune in cui ha sede l'azienda agrituristica per l'assunzione dei provvedimenti di competenza.

 

     Art. 162. (Sanzioni)

1. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 chi avvia l'attività agrituristica senza aver presentato la SCIA; in tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività fino ad avvenuta presentazione della segnalazione.

2. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.000,00 chi non presenta la SCIA a seguito dell'emissione di un nuovo certificato di connessione.

3. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 chi esercita l'attività agrituristica in mancanza di uno o più requisiti richiesti per il relativo svolgimento; in tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività fintanto che non venga ripristinata la sussistenza di tutti i requisiti e comunque per un periodo non inferiore a due mesi ed è revocato il certificato di connessione.

4. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 chi non rispetta i vincoli fissati dall'articolo 156, commi 2 e 4, nell'approvvigionamento di materie prime. Il mancato rispetto della quota stabilita dall'articolo 156, comma 2, lettera a), per più della metà della quota stessa costituisce grave violazione.

5. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00 chi non rispetta la disposizione di cui all'articolo 156, comma 5, nell'approvvigionamento di materie prime.

6. Incorre nella sanzione amministrativa di euro 50,00 per ogni pasto in più chi non rispetta il limite annuo di pasti previsti dal certificato di connessione o anche il limite massimo di pasti al giorno di cui all'articolo 151, comma 2, lettera b), o all'articolo 151, comma 6. Costituisce grave violazione il superamento per più del dieci per cento del limite di pasti previsti dal certificato di connessione.

7. Incorre nella sanzione amministrativa di euro 50,00 per ogni ospite in più al giorno chi non rispetta il numero di ospiti previsto dal certificato di connessione. Costituisce grave violazione il superamento per più del venticinque per cento del limite di ospiti previsti dal certificato di connessione.

7 bis. Incorre nella sanzione amministrativa di euro 500,00 per ogni giorno in più chi non rispetta il limite di venti giornate annue di cui all’articolo 151, comma 5.

8. Incorre nella sanzione amministrativa di euro 200,00 chi non espone la segnaletica prevista all'articolo 158, comma 4, o espone una segnaletica difforme da quella prevista.

9. Incorre nella sanzione amministrativa di euro 500,00 chi non espone la SCIA e la carta di provenienza dei prodotti o le espone con dati non veritieri.

10. Incorre nella sanzione amministrativa di euro 100,00 chi non comunica attraverso la piattaforma telematica i flussi turistici e le tariffe praticate.

11. Incorre nella sanzione amministrativa di euro 100,00 per ogni singola violazione chi supera i limiti previsti dal certificato di connessione per tutte le altre attività agrituristiche diverse da alloggio e somministrazione pasti. Costituisce grave violazione il superamento per più del venticinque per cento del limite previsto dal certificato di connessione.

12. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 chi non produce scritture contabili contenenti tutti gli elementi utili a consentire il controllo del rispetto dei limiti e delle modalità di esercizio dell'attività agrituristica previsti dal presente titolo; tale fattispecie costituisce grave violazione.

13. Incorre nella sanzione amministrativa di euro 100,00 chi non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 157 non specificatamente sanzionati.

14. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 100,00 a 1.000,00 chi non rispetta gli obblighi e i vincoli specifici di cui all'articolo 163, comma 1, lettera c).

15. L'accertamento di una grave violazione comporta, quale sanzione accessoria, il divieto di prosecuzione dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi nel caso in cui nel quinquennio precedente sia stata contestata la stessa o altra grave violazione.

16. I provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività agrituristica disposti dal comune sono comunicati alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e alle ATS competenti per territorio. I comuni competenti all'irrogazione delle sanzioni comunicano alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio l'esito dei procedimenti sanzionatori.

17. Incorre nella sanzione amministrativa di 100,00 euro chi non rispetta i requisiti e gli standard di servizio di cui all'articolo 2, comma 1, punti da 1 a 7 e da 10 a 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019.

18. Incorre nella sanzione amministrativa da 500,00 a 1000,00 euro chi non rispetta i requisiti e gli standard di servizio di cui all'articolo 2, comma 1, punti 8 e 9, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019.

19. Le sanzioni sono applicate dai comuni che introitano i relativi proventi. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dalla legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria). Sono in ogni caso fatte salve le eventuali sanzioni penali.

 

     Art. 163. (Regolamento di attuazione)

1. Il regolamento di attuazione del presente titolo definisce:

a) i criteri per la valutazione del rapporto di connessione tra le attività agricole e le attività agrituristiche, utilizzando il parametro tempo di lavoro, tenuto conto delle peculiarità del territorio e delle diverse produzioni agricole;

b) i criteri per la somministrazione di pasti e bevande, tenuto conto dell'offerta enogastronomica e della promozione dei prodotti agroalimentari regionali;

c) i criteri, gli obblighi e i vincoli specifici relativi alle diverse attività agrituristiche;

d) [abrogata];

e) le modalità di organizzazione dei corsi di formazione e di preparazione all'esercizio di attività agrituristiche;

f) le modalità di classificazione delle attività agrituristiche;

g) i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività didattica, le modalità di svolgimento di tale attività e i relativi obblighi, le procedure per l'iscrizione nell'elenco delle fattorie didattiche, le modalità di tenuta dell'elenco stesso, gli obblighi da osservare per il mantenimento dell'iscrizione, nonché i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e le caratteristiche del marchio di riconoscimento;

h) i criteri per la pratica dell'ittiturismo esercitata da pescatori professionisti;

i) le modalità di svolgimento dei controlli e le regole per il trasferimento e le variazioni di attività;

j) ogni altra disposizione necessaria per dare attuazione al presente titolo.

 

     Art. 164. (Altre attività connesse a quella agricola)

1. L'imprenditore agricolo, oltre all'attività agrituristica, può svolgere le attività connesse di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, nonché le attività previste dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

 

     Art. 164 bis. (Clausola valutativa)

     [Abrogato]

 

TITOLO XI

Disposizioni sugli usi civici

Capo I

Disposizioni organizzative

 

     Art. 165. (Articolazione delle competenze)

1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio esercitano le funzioni amministrative in materia di usi civici trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici) e con dpr 616/1977.

2. La Regione, attraverso l'ERSAF, promuove il riordino degli usi civici.

3. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio esercitano le funzioni amministrative previste dall'articolo 167 del presente capo e dal capo II, fatta eccezione per i procedimenti amministrativi già iniziati alla data del 13 novembre 2004, ma non ancora conclusi, che restano di competenza della Regione.

4. Le funzioni di competenza della Regione relative ai procedimenti amministrativi in corso sono adottate con provvedimento dirigenziale.

 

     Art. 166. (Oneri)

1. Sono a carico della Regione gli oneri relativi alle operazioni di propria competenza previste dalla legge 1766/1927 e dal rd 332/1928, ad eccezione di quelle riguardanti registrazioni e trascrizioni che sono a carico dei soggetti interessati.

2. Al fine di accelerare la definizione delle operazioni di cui al comma 1, la Regione concede contributi ai comuni che attuano un programma di ricerche storico-documentarie e allestiscono strumentazioni cartografiche funzionali agli obiettivi di cui al presente capo.

3. Le domande dei comuni rivolte ad ottenere i contributi devono pervenire alla struttura competente entro il 31 marzo di ogni anno.

4. La Giunta regionale approva il piano di riparto fra i comuni richiedenti.

5. La liquidazione dei contributi è subordinata al positivo accertamento della collaborazione prestata.

 

     Art. 167. (Alienazioni e mutamenti di destinazione)

1. Sino all'entrata in vigore di organiche disposizioni regionali in materia di usi civici, per le alienazioni e le modifiche di destinazione dei beni d'uso civico di cui all'articolo 12 della legge 1766/1927 si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.
2. Le alienazioni o i mutamenti di destinazione sono autorizzati a condizione che gli strumenti urbanistici generali prevedano diversa destinazione dei beni stessi ovvero in connessione ad opere ed interventi di pubblica utilità.

3. Per gli adempimenti istruttori relativi ai procedimenti in corso la Regione può avvalersi degli uffici della provincia di Sondrio per il relativo territorio o di comunità montane, previe intese con le amministrazioni interessate; la Regione può altresì conferire incarichi professionali a esperti di comprovata competenza in materie agrarie, forestali, catastali e storico-giuridiche.

 

Capo II

Disposizioni procedurali

 

     Art. 168. (Liquidazioni a canone enfiteutico)

1. Se il progetto di liquidazione degli usi civici su terreni alieni prevede per il titolare, anche non individuale, un canone enfiteutico annuo di affrancazione inferiore a 25,82 euro, può essere stabilito il pagamento dell'intero ammontare del capitale di affrancazione in non più di cinque annualità consecutive.

2. Se il canone è superiore a 25,82 euro e inferiore a 51,65 euro, il pagamento può essere stabilito in non più di dieci annualità consecutive.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per il pagamento del canone imposto in sede di legittimazione di occupazioni abusive, ai sensi dell'articolo 10 della legge 1766/1927.

 

     Art. 169. (Domanda di liquidazione)

1. Su domanda degli interessati, è ammessa la liquidazione degli usi civici su terreni alieni, anche indipendentemente da un progetto di liquidazione su tutti o parte dei terreni siti in un comune o, nell'ambito del territorio dello stesso, in quello di una frazione.

2. La domanda contiene l'offerta della porzione di terreno da assegnarsi in compenso dei diritti civici da liquidare o dell'ammontare del canone di natura enfiteutica, ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 1766/1927.

3. Può essere omessa la perizia sul valore dell'offerta se sulla medesima si è espresso favorevolmente il consiglio comunale e, per i beni frazionali e delle associazioni agrarie, la rappresentanza, ove esistente, della frazione o dell'associazione interessata.

 

     Art. 170. (Promiscuità)

1. Se l'uso civico a favore degli abitanti di un comune, frazione o associazione è esercitato, in promiscuità o meno, su terreni di esclusiva proprietà di altro comune o frazione o associazione, non si fa luogo a divisione, ma i terreni vengono affrancati dall'altrui uso civico attraverso il pagamento, secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 168, di un capitale di affrancazione determinato in ragione dell'entità e attualità d'esercizio del diritto.

2. Parimenti, di norma, non si dà luogo a divisione nelle ipotesi di promiscuità se la divisione interrompe la continuità dei terreni o pregiudica la miglior utilizzazione dei terreni oggetto della promiscuità.

3. Se è conservata la promiscuità, anche per ragioni diverse dai bisogni dell'economia locale in caso di successiva alienazione dei terreni, sono determinate, con lo stesso provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 167, le quote del corrispettivo della vendita spettanti ad ogni comune, frazione e associazione.

 

     Art. 171. (Regolarizzazione)

1. In alternativa al provvedimento di legittimazione di cui al titolo I, capo IV, del r.d. 332/1928 può essere autorizzata la regolarizzazione della situazione dei terreni occupati senza titolo giuridico attraverso la compravendita dei terreni medesimi, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 167, comma 2.

2. In caso di occupazioni abusive costituite da sconfinamenti di modesta entità a danno di terreni d'uso civico di comuni, frazioni o associazioni contigui ai terreni di proprietà degli occupatori, si può procedere a semplici rettifiche dei confini, da approvarsi su proposta del consiglio comunale o della rappresentanza, ove esistente, della frazione o dell'associazione interessata, con l’autorizzazione della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio.

3. Per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 è chiesto il parere del commissario per la liquidazione degli usi civici; in caso di mancata risposta, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, si prescinde dal parere.

 

     Art. 172. (Prescrizioni di strumenti urbanistici)

1. Se lo strumento urbanistico comunale generale prevede per interi comparti il mutamento di destinazione dei terreni di cui all'articolo 11, primo comma, lettera a), della legge 1766/1927 non si fa luogo a ulteriori specifici provvedimenti autorizzativi riguardanti i singoli terreni compresi nei comparti suddetti.

 

     Art. 173. (Terreni utilizzabili per la coltura agraria)

1. Non si procede alla ripartizione di cui all'articolo 13 della legge 1766/1927 dei terreni indicati all'articolo 11, primo comma, lettera b), della stessa legge.

2. Dei terreni comunali di cui al comma 1 il comune può liberamente disporre e parimenti possono disporne, sentito il consiglio comunale, le frazioni e le associazioni per i rispettivi beni, purché nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico generale senza che occorra una specifica autorizzazione.

3. Su richiesta del comune e sentito il consiglio comunale, o su richiesta della frazione o dell'associazione interessata, i capitali e le altre somme di denaro di cui all'articolo 24 della legge 1766/1927 possono essere esentati dal vincolo previsto dallo stesso articolo.

 

     Art. 174. (Conciliazione)

1. Per la sollecita definizione delle pratiche concernenti la liquidazione degli usi civici su terreni alieni, lo scioglimento di promiscuità, la regolarizzazione di occupazioni abusive nonché ogni altra questione attinente alla materia degli usi civici, è promosso e favorito ogni esperimento di accordo e conciliazione dalla struttura competente.

2. In caso di procedimento pendente avanti al commissario, la struttura competente tiene costantemente informato il commissario stesso degli sviluppi e dell'esito dell'esperimento di conciliazione.

 

     Art. 175. (Chiusura delle operazioni)

1. Ultimate le operazioni di accertamento dei terreni comunali o frazionali d'uso civico o delle associazioni, di liquidazione degli usi civici su terreni alieni, di scioglimento o di conservazione delle promiscuità, di regolarizzazione delle occupazioni, nonché ogni altra operazione collegata, si procede per ogni singolo comune alla dichiarazione di chiusura delle operazioni medesime e alla archiviazione della relativa pratica.

2. Il provvedimento, come ogni altro nella materia degli usi civici, è pubblicato sull'albo pretorio del comune e diviene definitivo se non sono presentati reclami e opposizioni entro trenta giorni; copia dei reclami o opposizioni indirizzati al commissario per gli usi civici è inviata alla Regione, alla provincia di Sondrio e al comune interessato.

3. La riapertura delle operazioni di cui al comma 1è sempre ammessa, sulla base di nuovi documentati elementi di conoscenza, di iniziativa d'ufficio della Regione o della provincia di Sondrio o su richiesta del commissario.

4. Tutti gli atti d'archivio in materia di usi civici sono a disposizione del commissario.

 

TITOLO XII

Disposizioni finali

 

     Art. 176. (Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali:

1. la legge regionale 24 maggio 1985, n. 52 (Norme organizzative in materia di usi civici);

2. la legge regionale 16 maggio 1986, n. 13 (Norme procedurali in materia di usi civici);

3. la legge regionale 8 luglio 1989, n. 24 (Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati in attuazione dei principi della Legge 16 dicembre 1985, n. 752);

4. la legge regionale 23 giugno 1997, n. 24 (Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati);

5. la legge regionale 4 luglio 1998, n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura);

6. la legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura);

7. la legge regionale 30 luglio 2001, n. 12 (Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia);

8. la legge regionale 12 gennaio 2002, n. 3 (Istituzione dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste - ERSAF);

9. la legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica e irrigazione);

10. la legge regionale 23 marzo 2004, n. 4 (Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali);

11. la legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale;

12. la legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo).2. Sono o restano abrogate altresì le seguenti disposizioni:

a) il riferimento normativo alla legge regionale 24/1989 di cui all'allegato D della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni e integrazioni");

b) il comma 10 dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale);

c) i commi 8, 10 e 11 dell'articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della L.R. 34/1978);

d) il comma 3 dell'articolo 7, il comma 1 dell'articolo 10 e i commi 1 e 4 dell'articolo 11 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);

e) i riferimenti normativi alle leggi regionali 24/1989 e 24/1997 di cui all'allegato C della legge regionale 15/2002;

f) il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 'Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2003";

g) l'articolo 6 della legge regionale 18 giugno 2003, n. 8 (Modifiche a leggi regionali in materia di assetto istituzionale e sviluppo economico);

h) l'articolo 21 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004);

i) i commi 7 e 19 dell'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 12 (Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare);

j) i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005);

k) gli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di agricoltura);

l) il comma 4 dell'articolo 2 e l'articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - (Collegato ordinamentale 2007);

m) i commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 1 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 18 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);

n) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 e l'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 'Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2008';

o) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea).3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle leggi e dalle disposizioni abrogate dal presente articolo, permangono e restano efficaci gli atti adottati sulla base delle medesime.

4. Restano salve le modifiche introdotte nella legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 27/2004.

 

     Art. 177. (Disposizioni che restano in vigore)

1. Restano in vigore le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 19 novembre 1976, n. 51 (Norme per l'attuazione delle direttive del Consiglio della C.E.E. nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 nella Regione Lombardia);

b) la legge regionale 18 dicembre 1979, n. 76 (Contributi di gestione all'istituto per la fecondazione artificiale Lazzaro Spallanzani);

c) la legge regionale 30 gennaio 1984, n. 3 (Interventi della Regione Lombardia a favore dell'istruzione agraria superiore);

d) la legge regionale 24 maggio 1985, n. 48 (Contributi regionali alla fondazione centro lombardo per l'incremento della floro-orto-frutticoltura 'Scuola di Minoprio');

e)

f) la legge regionale 20 aprile 1995, n. 28 (Interventi della Regione Lombardia per la promozione e lo sviluppo delle ricerche biotecnologiche);

g) gli articoli 11 e 12 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004);

h) gli articoli 3, 6, 7 e 8 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di agricoltura).

 

     Art. 177 bis. (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti dalle principali azioni messe in campo per sostenere il settore agricolo, silvo-pastorale, agroalimentare, la pesca e lo sviluppo rurale in Lombardia. A questo scopo la Giunta regionale, anche avvalendosi delle informative inviate alla Commissione europea sull’attuazione del Programma di sviluppo rurale e degli altri studi sulle politiche agricole ordinariamente svolti, trasmette al Consiglio una relazione biennale che descrive e documenta:

a) le misure realizzate, principalmente nell’ambito del Programma di sviluppo rurale, indicando il grado di risorse utilizzate, di partecipazione ai bandi e di copertura della domanda, i risultati conseguiti e le eventuali criticità riscontrate;

b) le eventuali modifiche intervenute nella regolazione e programmazione negli ambiti disciplinati dalla presente legge;

c) gli eventuali specifici temi e le questioni segnalate dal Comitato paritetico di controllo e valutazione e dalle competenti Commissioni consiliari in occasione dell’esame della relazione del biennio precedente.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.

 

     Art. 178. (Disposizioni in materia di aiuti di Stato)

1. Tutti i regimi di aiuto e tutti gli aiuti individuati dal presente testo unico sono soggetti a procedure di notifica alla Commissione europea prima di essere portati in esecuzione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo dell'Unione europea.

2. Gli aiuti di Stato esistenti individuati dal presente testo unico già autorizzati o esentati dalla Commissione europea in base agli orientamenti comunitari e ai regolamenti di esenzione e conformi alla normativa comunitaria vigente sono applicati secondo le norme definite dalla Commissione europea.

 

     Art. 179. (Disposizioni in ordine ai ricorsi gerarchici)

     [Abrogato]

 

     Art. 179 bis. (Diffida amministrativa)

1. Nei soli casi di violazioni sanabili espressamente previsti dal comma 4 le sanzioni si applicano previa diffida amministrativa consistente nell’invito rivolto dall’accertatore al trasgressore e all’eventuale responsabile in solido a ottemperare alle prescrizioni violate e ad elidere le eventuali conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’atto di diffida. In caso di inottemperanza, si procede alla contestazione della violazione accertata.

2. La diffida è contenuta in apposito verbale redatto secondo lo schema definito con decreto dirigenziale.

3. L’autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per una fattispecie già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti

4. Si considerano sanabili le violazioni sanzionate dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 130 decies, commi 1, 2 e 3;

b) articolo 162, commi 8 e 9;

c) articolo 162, comma 13, limitatamente alle violazioni di cui all’articolo 157, comma 1, lettere h) e i);

d) articolo 162, comma 17, limitatamente all’inosservanza dei requisiti e degli standard di servizio di cui all’articolo 2, comma 1, punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante ‹Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020›, la Giunta regionale fornisce indicazioni relative all’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e alle modalità di controllo.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 acquistano efficacia alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 5.

 

     Art. 180. (Norma finanziaria )

1. Alle spese di parte corrente previste dalla presente legge si fa fronte con le risorse stanziate annualmente all'U.P.B. 3.7.1.2.34 'Governance, sistemi agricoli e rurali' del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2008 e successivi.

1.1. Per gli interventi per lo sviluppo e il rilancio di filiere agroalimentare, di cui all’articolo 9 terè autorizzata per l’anno 2020 la spesa di euro 50.000,00 cui si provvede con le risorse stanziate con legge di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 alla missione 16 ‹Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca›, programma 01 ‹Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare› - Titolo 1 ‹Spese correnti›. Le spese per gli esercizi successivi al 2020 sono autorizzate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

1 bis. Alle spese per gli interventi a sostegno delle aree di cui al comma 1 bis dell’articolo 24 si provvede con le risorse stanziate all’UPB 3.7.3.3.39 “Sostenibilità delle produzioni e contributo dei sistemi agricoli e forestali alle politiche territoriali, ambientali ed energetiche regionali” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 e successivi.

1 ter. Alle spese per la tutela del patrimonio equino in ambito montano di cui all’articolo 24 bis si fa fronte con le risorse stanziate all’UPB 3.7.1.2.34 “Governance, sistemi agricoli e rurali” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 e successivi.

1 ter 1. Per la realizzazione della Banca della Terra Lombarda, prevista in attuazione del Titolo II, Capo VII bis, è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l’anno 2015, cui si fa fronte con le risorse allocate sulla missione 16 “Agricoltura, politica agroalimentare e pesca” - programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”–Titolo II“Spese in conto capitale” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 e successivi.

1 quater. Alle spese per i corsi di formazione previsti all’articolo 102, comma 1 bis, si provvede con le risorse stanziate all’UPB 3.7.1.2.34 “Governance, sistemi agricoli e rurali” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 e successivi.

1 quinquies. Al fine di erogare agli agricoltori della Politica agricola comune (PAC) in anticipo rispetto ai trasferimenti dell’Unione Europea è autorizzata per l’anno 2010 l’incremento di entrata e di spesa di 250.000.000,00 euro per le anticipazioni finanziarie all’Organismo Pagatore Regionale di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e alla presente legge.

1 sexies. In relazione a quanto disposto al comma 1 quinquies allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 4 categoria 4.2 “Entrate derivanti da rimborso di crediti” la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 4.2.18 “Rimborso da Regione, Province e Comuni per interventi in capitale”è incrementata per l’esercizio 2010 di 250.000.000,00 euro;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 3.7 “Sistema agroalimentare e sistema forestale” la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 3.7.1.3.35 “Sistemi agricoli e filiere agroalimentari”è incrementata per l’esercizio 2010 di 250.000.000,00 euro.

2. Alle spese in conto capitale previste dalla presente legge si fa fronte con le risorse stanziate annualmente all'U.P.B. 3.7.1.3.35 'Sistemi agricoli e filiere agroalimentari' e all'U.P.B. 3.7.3.3.39  'Sostenibilità delle produzioni e contributo dei sistemi agricoli e forestali alle politiche territoriali, ambientali ed energetiche regionali' del bilancio di previsione dell'esercizio 2008 e successivi.

 

ALLEGATO A (art. 2, comma 6)

Definizioni

1. Azienda agricola beneficiaria

Possono accedere ai contributi previsti dal titolo II le aziende agricole titolari di partita IVA.

2. Attività agricole

Si definiscono attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla floricoltura, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'apicoltura;

b) l’allevamento di animali;

c) le attività dirette alla lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, svolte direttamente dall'azienda agricola, e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dalla stessa azienda.

3. Imprenditore agricolo

È imprenditore agricolo colui che esercita una o più delle attività disciplinate dall'articolo 2135 del codice civile o dalla normativa nazionale speciale in materia di funghicoltura, tartuficoltura, acquacoltura, attività agrituristica, attività cinotecnica, allevamenti equini.

4. Imprenditore agricolo professionale

Per la definizione di imprenditore agricolo professionale si rinvia all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38).

5. Giovane imprenditore agricolo

Per giovane imprenditore agricolo si intende il titolare o il contitolare di impresa agricola che abbia meno di quaranta anni di età.

6. Operatore di agricoltura biologica

Per operatore di agricoltura biologica si intende la persona fisica o giuridica che produce, prepara o acquista i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991.

7. Attività agrituristica

Si definiscono attività agrituristiche le attività di ricezione e ospitalità, e sportivo-ricreative esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, nonché dai loro familiari attraverso l'utilizzazione della azienda in conduzione, in rapporto di connessione con le attività agricole tradizionali che devono mantenere carattere principale secondo i criteri di cui al numero 2.

8. Turismo rurale

Costituiscono turismo rurale le attività turistiche svolte in ambiente rurale finalizzate alla fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale.

9. Organizzazioni di produttori agricoli

Per organizzazioni di produttori agricoli si intendono gli organismi costituiti nelle forme previste dall’articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera e), della l. 7 marzo 2003, n. 137), al fine di porre in essere azioni comuni volte a concentrare l'offerta e ad adeguare la produzione agricola alle esigenze di mercato.

10. Assistenza tecnico-economica di base e specializzata

Per assistenza tecnica e consulenza all'impresa agricola si intendono le attività di supporto e di orientamento delle scelte imprenditoriali riferite agli aspetti tecnici, gestionali ed economici dell'azienda singola ed associata attuate attraverso:

a) la consulenza sulla gestione aziendale;

b) la consulenza sullo sviluppo e sulla valorizzazione della multifunzionalità;

c) la consulenza tecnico-produttiva;

d) la consulenza per l'attivazione di sistemi di qualità;

e) la consulenza per l’adeguamento alle norme in materia di condizionalità e di sicurezza sul lavoro.

11. Servizi sostitutivi in agricoltura

Si definiscono servizi sostitutivi in agricoltura quelli finalizzati a:

a) sostituire temporaneamente il conduttore dell'azienda, un suo partner o un suo collaboratore assente per motivi quali malattie, infortunio, maternità;

b) sostituire temporaneamente il conduttore dell'azienda o un suo collaboratore assente per formazione professionale;

c) sostituire temporaneamente il conduttore dell'azienda, un suo partner o un suo collaboratore che usufruisce di riposo settimanale o di uno o più periodi di ferie annuali.

 

ALLEGATO B (art. 61, comma 8)

 

Sanzioni per il danneggiamento di [-] piante

 

Gruppo botanico

Classi diametriche (in cm a 1,30 m di altezza)

Piccole

Medie

Grandi

Eccezionali

 

20-25-30-35-40

45-50-55-60-65

70-75-80-85-90-95

100 e oltre

gimnosperme a crescita lenta: Pinus cembra, Pinus uncinata, Taxus baccata

€ 184,75

€ 395,89

€ 659,81

€ 1055,70

altre Pinacee, Cupressacee

€ 131,96

€ 290,32

€ 475,06

€ 738,99

Acer, Castanea, Fagus, Fraxinus, Juglans, Platanus, Prunus avium, Quercus, Tilia, Ulmus

€ 211,14

€ 422,28

€ 712,60

€ 1.161,27

Alnus, Betula, Carpinus, Celtis, Crataegus, Ilex, Morus, Ostrya, altri Prunus, Populus, Robinia, Salix Sorbus e altre Angiosperme autoctone

€ 131,96

€ 343,10

€ 607,03

€ 1029,31

Acer negundo, Ailanthus altissima, Prunus serotina  e altre specie esotiche non contemplate oppure inserite nell'elenco di specie vietate di cui all'articolo 50, comma 5, lettera e)

€ 12,14

€ 24,28

€ 36,42

€ 48,56

 

 


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 16 dicembre 2021, n. 23.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 2022, n. 251, ha dichiarato l'illegittimità del secondo periodo.