§ 7.4.10 - Regolamento 24 giugno 1991, n. 2092.
Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.4 tutela degli interessi economici
Data:24/06/1991
Numero:2092


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento è applicabile ai prodotti sotto indicati, nella misura in cui rechino o siano destinati a recare indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico
Art. 2. 
Art. 3.      Il presente regolamento è applicabile, fatte salve le altre disposizioni comunitarie che disciplinano la produzione, la preparazione, la commercializzazione, l'etichettatura e il controllo dei [...]
Art. 4.      Ai fini del presente regolamento, si intende per
Art. 5.      1. Nell'etichettatura o nella pubblicità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), si può fare riferimento al metodo di produzione biologico unicamente se
Art. 6. 
Art. 6 bis. 
Art. 7.      1. Prodotti che non erano autorizzati alla data di adozione del presente regolamento per un'utilizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), possono essere inclusi nell'allegato II [...]
Art. 8.      1. Gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo i prodotti di cui all'articolo 1 ai fini della loro commercializzazione, o che commercializzano tali [...]
Art. 9.      1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo gestito da una o più autorità di controllo designate e/o da organismi privati riconosciuti ai quali devono essere soggetti gli operatori [...]
Art. 10.      1. L'indicazione e/o il logo figuranti nell'allegato V secondo cui i prodotti sono conformi al regime di controllo possono essere menzionati sull'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1 [...]
Art. 10 bis. 
Art. 11.      1. Fatto salvo l'articolo 5, i prodotti di cui all'articolo 1 importati da un paese terzo possono essere commercializzati unicamente quando
Art. 12.      Gli Stati membri non possono, per motivi concernenti l'etichettatura, il metodo di produzione o la indicazione dello stesso, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti che sono [...]
Art. 13.      Possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 14
Art. 14. 
Art. 15.      Gli Stati membri informano la Commissione ogni anno, anteriormente ai 1° luglio, delle misure prese durante l'anno precedente ai fini dell'attuazione del presente regolamento e trasmettono, in [...]
Art. 16.      1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 7.4.10 - Regolamento 24 giugno 1991, n. 2092.

Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

(G.U.C.E. 22 luglio 1991, n. L 198).

 

Art. 1.

     1. Il presente regolamento è applicabile ai prodotti sotto indicati, nella misura in cui rechino o siano destinati a recare indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico:

     a) i prodotti agricoli vegetali non trasformati; inoltre, gli animali e i prodotti animali non trasformati, nella misura in cui siano state introdotte, negli allegati I e III, norme di base sulla produzione e le correlative norme specifiche di controllo;

     b) i prodotti destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale; inoltre, a decorrere dall'adozione delle disposizioni di cui alla lettera a) per la produzione animale, i prodotti destinati all'alimentazione umana contenenti ingredienti di origine animale.

     2. Anteriormente al 30 giugno 1995 la Commissione presenta una proposta riguardante i principi e le misure specifiche di controllo applicabili alla produzione biologica degli animali, dei prodotti animali non trasformati e dei prodotti destinati all'alimentazione umana contenenti ingredienti di origine animale [1].

 

     Art. 2. [2]

     Ai fini del presente regolamento si considera che un prodotto reca indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico quando, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono descritti con termini che suggeriscono all'acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione di cui all'articolo 6. In particolare, i termini in appresso o i corrispondenti termini derivati (come bio, eco, ecc.) o diminutivi in uso, soli o combinati, sono considerati indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico in tutta la Comunità e in ogni sua lingua, salvo che essi non si applichino ai prodotti agricoli contenuti nelle derrate alimentari o nei mangimi o non abbiano in modo evidente alcun rapporto con tale metodo di produzione:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — in italiano: biologico

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento è applicabile, fatte salve le altre disposizioni comunitarie che disciplinano la produzione, la preparazione, la commercializzazione, l'etichettatura e il controllo dei prodotti di cui all'articolo 1.

 

Definizioni

 

     Art. 4.

     Ai fini del presente regolamento, si intende per:

     1) «etichettatura»: le diciture, le indicazioni, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli presenti su imballaggi, documenti, cartoncini, etichette, nastri e fascette che accompagnano o concernono i prodotti di cui all'articolo 1;

     2) "produzione": le operazioni effettuate in un'azienda agricola volte alla produzione, all'imballaggio e alla prima etichettatura quali prodotti ottenuti con metodo biologico di prodotti agricoli ottenuti in tale azienda [3];

     "preparazione": le operazioni di conservazione e/o di trasformazione di prodotti agricoli, nonché il condizionamento e/o le modifiche della presentazione del metodo di produzione biologico apportate

all'etichettatura dei prodotti freschi, conservati e/o trasformati [4];

     2) "produzione": le operazioni effettuate in un'azienda agricola volte alla produzione, all'imballaggio e alla prima etichettatura quali prodotti ottenuti con metodo biologico di prodotti agricoli ottenuti in tale azienda;

     5) «operatore»: la persona fisica o giuridica che produce, prepara o importa da paesi terzi i prodotti di cui all'articolo 1 ai fini della loro commercializzazione, o che commercializza tali prodotti;

     6"Ingredienti": le sostanze (compresi gli additivi) usate per la preparazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) definiti all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità [5];

     7) «prodotti fitosanitari»: i prodotti definiti nell'articolo 2, punto 1 della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive, modificata da ultimo dalla direttiva 89/365/CEE;

     8) «detergenti»: le sostanze e i preparati ai sensi della direttiva 73/404/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti, modificata da ultimo dalla direttiva 86/94/CEE, destinati alla pulitura di taluni prodotti contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a);

     9) "prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato": ogni singolo prodotto quale definito all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 79/112/CEE [6];

     10) "elenco degli ingredienti": l'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 6 della direttiva 79/112/CEE [7].

 

Etichettatura

 

     Art. 5.

     1. Nell'etichettatura o nella pubblicità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), si può fare riferimento al metodo di produzione biologico unicamente se:

     a) le indicazioni in questione evidenziano che si tratta di un metodo di produzione agricolo;

     b) il prodotto è stato ottenuto secondo le norme di cui all'articolo 6 o è stato importato da paesi terzi nell'ambito del regime di cui all'articolo 11;

     c) il prodotto è stato ottenuto o importato da un operatore assoggettato alle misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9.

     d) per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichettatura reca menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo cui il produttore è assoggettato. La scelta della menzione del nome e/o del numero di codice spetta allo Stato membro che notifica la sua decisione alla Commissione [8].

     2.[9]

     3. Nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera

b) possono essere riportate, nella descrizione del prodotto, indicazioni relative ai metodi di produzione biologica unicamente se:

     a) almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola del prodotto è o proviene da prodotti ottenuti secondo le norme di cui all'articolo 6 o importati da paesi terzi secondo le modalità specificate all'articolo 11;

     b) tutti gli altri ingredienti di origine agricola del prodotto sono indicati nell'allegato VI, parte C o sono stati provvisoriamente autorizzati da uno Stato membro conformemente a misure d'applicazione adottate se del caso ai sensi del paragrafo 7;

     c) il prodotto contiene soltanto sostanze elencate nell'allegato VI, parte A, come ingredienti di origine non agricola;

     d) il prodotto o i suoi ingredienti di origine agricola di cui alla lettera a) non sono stati sottoposti a trattamenti comportanti l'utilizzazione di sostanze non elencate nell'allegato VI, parte B;

     e) il prodotto o i suoi ingredienti non sono stati sottoposti a trattamenti comportanti radiazioni ionizzanti;

     f) il prodotto è stato preparato o importato da un operatore assoggettato alle misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9;

     g) per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichettatura comporta la menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo cui è assoggettato l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di preparazione. La scelta della menzione del nome e/o del numero di codice spetta allo Stato membro che notifica la sua decisione alla Commissione.

     Le indicazioni concernenti i metodi di produzione biologica devono specificare chiaramente che esse riguardano un metodo di produzione agricola e devono essere corredate di un riferimento agli ingredienti di origine agricola in questione, a meno che tale riferimento venga indicato chiaramente nell'elenco degli ingredienti [10].

     3 bis. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, i marchi che portano un'indicazione di cui all'articolo 2 possono continuare ad essere utilizzati fino al 1° luglio 2006 per l'etichettatura e la pubblicità di prodotti che non soddisfano il presente regolamento, a condizione che:

     — la domanda di registrazione del marchio sia stata presentata prima del 22 luglio 1991 — salvo l'applicazione del secondo comma — e sia conforme alla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e

     — il marchio sia sempre riprodotto con un'indicazione chiara, evidente e facilmente leggibile che i prodotti non sono conformi al metodo di produzione biologico prescritto dal presente regolamento.

     La data di applicazione di cui al primo trattino del primo comma è, per la Finlandia, l'Austria e la Svezia, il 1° gennaio 1995 e, per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, il 1° maggio 2004. [11]

     4. Nell'allegato VI, parte C, possono essere inclusi ingredienti di origine agricola solo se sia stato dimostrato che si tratta di ingredienti di origine agricola e che non sono prodotti in quantità sufficiente nelle Comunità secondo le norme di cui all'articolo 6, o che non possono essere importati da paesi terzi conformemente alle norme di cui all'articolo 11 [12].

     5. I prodotti etichettati o pubblicizzati in conformità dei paragrafi 1 o 3 possono recare indicazioni concernenti la conversione all'agricoltura biologica purché:

     a) siano pienamente soddisfatti i requisiti di cui rispettivamente al paragrafo 1 o al paragrafo

3, eccettuato il requisito relativo alla durata del periodo di conversione di cui all'allegato I, punto 1;

     b) prima del raccolto sia trascorso un periodo di conversione di almeno dodici mesi;

     c) le indicazioni in questione non traggano in errore l'acquirente sulla diversa natura del prodotto rispetto a prodotti conformi a tutti i requisiti di cui ai paragrafi 1 o 3; dopo il 1° gennaio 1996, tali indicazioni devono consistere nelle parole "prodotto in conversione all'agricoltura biologica", e devono essere presentate con colore, dimensione e tipo di caratteri che non abbiano più risalto di quelli della denominazione di vendita del prodotto; in tale indicazione le parole "agricoltura biologica" non abbiano più risalto delle parole "prodotto in conversione";

     d) il prodotto contenga solo un ingrediente di origine agricola;

     e) per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichettatura comporti la menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo cui è assoggettato l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di produzione o di preparazione. La scelta della menzione del nome e/o del numero di codice spetta allo Stato membro che notifica la sua decisione alla Commissione [13].

     5 bis. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3, nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) possono essere riportate indicazioni riguardanti i metodi di produzione biologici solo a condizione che:

     a) almeno il 70% degli ingredienti di origine agricola sia o provenga da prodotti ottenuti secondo le norme di cui all'articolo 6 o importati da paesi terzi conformemente alle modalità di cui all'articolo 11;

     b) tutti gli altri ingredienti di origine agricola del prodotto siano inclusi nell'allegato VI, parte C o siano stati provvisoriamente autorizzati da uno Stato membro conformemente a misure di esecuzione adottate se del caso ai sensi del paragrafo 7;

     c) le indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico compaiano nell'elenco degli ingredienti e in chiaro rapporto soltanto con gli ingredienti ottenuti secondo le norme dell'articolo 6 o importati da paesi terzi conformemente alle modalità di cui all'articolo 11; esse figurino con lo stesso colore e con le stesse dimensioni e stesso tipo di caratteri delle altre indicazioni nell'elenco degli ingredienti. Queste indicazioni devono inoltre figurare in una frase distinta nello stesso campo visivo della descrizione del prodotto in cui sia indicata la percentuale di ingredienti di origine agricola o derivati di ingredienti di origine agricola ottenuti secondo le norme di cui all'articolo 6 o importati da paesi terzi conformemente alle modalità di cui all'articolo 11. Tale frase non può essere presentata con colore, formato o caratteri che le diano maggior risalto rispetto alla descrizione del prodotto; la frase sarà così redatta: " x% degli ingredienti di origine agricola è stato ottenuto conformemente alle norme della produzione biologica";

     d) il prodotto contenga soltanto sostanze elencate nell'allegato VI, parte A, quali ingredienti di origine non agricola;

     e) il prodotto o i suoi ingredienti di origine agricola di cui alla lettera a) non siano stati sottoposti a trattamenti comportanti l'utilizzazione di sostanze non elencate nell'allegato VI, parte B;

     f) il prodotto o i suoi ingredienti non siano stati sottoposti a trattamenti comportanti l'utilizzazione di radiazioni ionizzanti;

     g) il prodotto sia stato preparato o importato da un operatore assoggettato alle misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9;

     h) per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichettatura comporti la menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo al quale l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di preparazione è assoggettato. La scelta della menzione del nome e/o del numero di codice spetta allo Stato membro che notifica la sua decisione alla Commissione [14].

     6. Nel corso di un periodo transitorio con scadenza 31 dicembre 1997, nell'etichettatura e nelle pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) preparato in parte con ingredienti non conformi ai requisiti di cui al paragrafo 3, lettera a) si può fare riferimento al metodo di produzione biologico solo a condizione che:

     a) almeno il 50% degli ingredienti di origine agricola sia conforme ai requisiti di cui al paragrafo 3, lettera a);

     b) i prodotti siano conformi ai requisiti di cui al paragrafo 3, lettere c), d), e) e f);

     c) le indicazioni concernenti i metodi di produzione biologici:

     - figurino solo nell'elenco degli ingredienti quale previsto dalla direttiva 79/112/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE;

     - si riferiscano chiaramente solo agli ingredienti ottenuti conformemente alle norme definite all'articolo 6, o importati conformemente alle modalità di cui all'articolo 11;

     d) gli ingredienti e i rispettivi contenuti figurino nell'elenco degli ingredienti in ordine decrescente di peso;

     e) le indicazioni dell'elenco degli ingredienti abbiano colore, formato e caratteri identici [15].

     7. Si possono definire le modalità dettagliate di applicazione delle disposizioni del presente articolo secondo la procedura dell'articolo 14.

     8. Sono stabiliti nell'allegato VI, parti A, B e C, secondo la procedura di cui all'articolo 14, elenchi limitativi delle sostanze e dei prodotti di cui ai paragrafi 3, lettere b), c) e d) e 5 bis lettere b), d) e e).

Possono essere precisati le modalità d'uso e i requisiti della composizione di questi ingredienti e di queste sostanze.

Se uno Stato membro ritiene che un prodotto dovrebbe essere aggiunto ai suddetti elenchi o che occorrerebbe modificare detti elenchi, esso fa in modo che un fascicolo contenente la motivazione dell'aggiunta o delle modifiche sia trasmesso ufficialmente agli altri Stati membri e alla Commissione che lo presenta al comitato di cui all'articolo 14 [16].

     9. Per il calcolo delle percentuali di cui ai paragrafi 3 e 6 si applicano le modalità previste agli articoli 6 e 7 della direttiva 79/112/CEE [17].

     10. In un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, un ingrediente ottenuto secondo le norme di cui all'articolo 6 non deve essere presente unitamente allo stesso ingrediente non ottenuto secondo tali norme [18].

     11. Anteriormente al 1° luglio 1999, la Commissione riesamina le disposizioni del presente articolo 10 e presenta le eventuali opportune proposte di modificazione [19].

 

Norme di produzione

 

     Art. 6. [20]

     1. Il metodo di produzione biologico implica che, nella produzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) diversi dalle sementi e dai materiali di riproduzione vegetativa:

     a) devono essere osservate almeno le disposizioni dell'allegato I e, se del caso, le relative modalità di applicazione;

     b) soltanto i prodotti costituiti da sostanze elencate negli allegati I e II possono essere utilizzati come prodotti fitosanitari, detergenti, concimi o ammendanti del terreno oppure per un altro fine specificato nell'allegato II in relazione a determinate sostanze. Essi possono essere utilizzati unicamente nelle specifiche condizioni descritte negli allegati I e II se la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata in agricoltura generale negli Stati membri interessati secondo la pertinente normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità del diritto comunitario;

     c) sono utilizzati soltanto sementi o materiali di riproduzione vegetativa prodotti con il metodo biologico di cui al paragrafo 2;

     2. Per le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa, il metodo di produzione biologico implica che la pianta porta-seme per le sementi e la pianta porta-marze per i materiali di riproduzione vegetativa sono state ottenute conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b) per almeno una generazione o, in caso di colture perenni, per almeno due cicli colturali.

     3. a) In deroga al paragrafo 1, lettera c) le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa non ottenuti conformemente al metodo di produzione biologico possono essere utilizzati, durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2000 e su autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro, se l'utilizzatore di tale materiale di riproduzione può dimostrare in modo soddisfacente all'organismo o all'autorità di controllo dello Stato membro che non gli era possibile procurarsi sul mercato comunitario materiale di riproduzione di una varietà appropriata della specie in questione che soddisfacesse i requisiti di cui al paragrafo 2. In tal caso deve essere utilizzato, se reperibile sul mercato, materiale di riproduzione non trattato con prodotti non inclusi nell'allegato II, parte B. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del presente paragrafo.

     b) In conformità della procedura di cui all'articolo 14 possono essere decisi:

     - l'introduzione, entro il 31 dicembre 2000, di restrizioni della misura transitoria di cui alla lettera a) per quanto concerne talune specie e/o tipi di materiali di riproduzione e/o l'assenza di trattamento chimico;

     - il mantenimento, dopo il 31 dicembre 2000, della deroga di cui alla lettera a) per quanto concerne talune specie e/o tipi di materiali di riproduzione e relativamente all'intera Comunità o ad alcune sue parti;

     - l'introduzione di criteri e norme procedurali circa la deroga di cui alla lettera a) e le relative informazioni comunicate ai settori economici interessati, agli altri Stati membri e alla Commissione.

     4. Entro il 31 dicembre 1999 la Commissione riesamina le disposizioni del presente articolo, in particolare del paragrafo 1, lettera c) e del paragrafo 2, presentando, ove necessario, le opportune proposte di revisione.

 

     Art. 6 bis. [21]

     1. Ai fini del presente articolo, per "piante" si intendono le piante intere destinate ad essere piantate per la produzione di vegetali.

     2. Il metodo di produzione biologico implica che, allorché i produttori utilizzano delle piante, queste ultime devono essere state prodotte conformemente all'articolo 6.

     3. In deroga al paragrafo 2, le piante non ottenute secondo il metodo di produzione biologico possono essere utilizzate durante un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 1997 purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) l'autorità competente dello Stato membro ne ha autorizzato l'impiego dopo che l'utilizzatore di tale materiale ha dimostrato in modo soddisfacente all'organismo o all'autorità di controllo dello Stato membro che non gli era possibile procurarsi sul mercato comunitario una varietà appropriata della specie in questione;

     b) le piante sono state trattate, dopo la semina, unicamente con prodotti elencati nell'allegato II, parti A e B;

     c) le piante provengono da un produttore che ha accettato un sistema di controllo equivalente al regime di cui all'articolo 9 e che ha accettato di applicare la restrizione di cui alla lettera b); tale disposizione entra in vigore il 1° gennaio 1996;

     d) dopo essere state piantate, le piante sono state coltivate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b) durante un periodo minimo di sei settimane prima del raccolto;

     e) l'etichettatura di qualsiasi prodotto contenente ingredienti provenienti da siffatte piante non menziona l'indicazione di cui all'articolo 10;

     f) fatte salve le restrizioni risultanti dalla procedura di cui al paragrafo 4, le autorizzazioni concesse in virtù del presente paragrafo sono ritirate non appena cessi la carenza e scadono al più tardi il 31 dicembre 1997.

     4. a) Lo Stato membro che concede un'autorizzazione in forza del paragrafo 3, notifica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione:

     - la data dell'autorizzazione,

     - il nome della varietà e della specie in questione,

     - le quantità necessarie con relative pezze giustificative,

     - il periodo previsto di carenza,

     - qualsiasi altra informazione chiesta dalla Commissione o dagli Stati membri.

     b) Qualora da informazioni comunicate da uno Stato membro alla Commissione e allo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione risulti che durante il periodo di carenza è possibile rifornirsi di una varietà appropriata, lo Stato membro interessato valuta se revocare l'autorizzazione o ridurne il periodo di validità ed informa la Commissione e gli altri Stati membri sulle misure prese entro dieci giorni dalla data di ricezione di dette informazioni.

     c) Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, la questione è sottoposta all'esame del comitato di cui all'articolo 14. Può essere deciso, conformemente alla procedura specificata nel suddetto articolo, che l'autorizzazione sia revocata o che il suo periodo di validità sia modificato.

 

     Art. 7.

     1. Prodotti che non erano autorizzati alla data di adozione del presente regolamento per un'utilizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), possono essere inclusi nell'allegato II se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

     a) quando sono utilizzate per la lotta contro organismi nocivi o malattie dei vegetali:

     - essi sono essenziali per la lotta contro un organismo nocivo o una particolare malattia, per i quali non sono disponibili altre alternative biologiche, colturali, fisiche o relative alla selezione dei vegetali e

     - le condizioni della loro utilizzazione escludono qualsiasi contatto diretto con le sementi, i vegetali o i prodotti vegetali; tuttavia, nel caso di vegetali vivaci, il contatto diretto può aver luogo, ma soltanto al di fuori della stagione di crescita delle parti commestibili (frutti) fintantoché l'applicazione del prodotto non induce indirettamente la presenza di residui nelle parti commestibili e

     - la loro utilizzazione non produce effetti inaccettabili per l'ambiente e non contribuisce a contaminarlo;

     b) quando sono utilizzati per la concimazione o il trattamento del terreno - sono essenziali per esigenze nutritive specifiche dei vegetali, ovvero per obiettivi specifici in materia di trattamento del terreno, che non possono essere soddisfatti con le tecniche di cui all'allegato I, e - la loro utilizzazione non produce effetti inaccettabili per l'ambiente e non contribuisce a contaminarlo.

     1. bis. Le condizioni previste al paragrafo 1 non si applicano ai prodotti che prima dell'adozione del presente regolamento erano di uso corrente secondo le prassi di agricoltura biologica seguite nella Comunità [22].

     2. Se del caso, per un prodotto che figura nell'allegato II possono essere precisati gli elementi seguenti:

     - la descrizione particolareggiata del prodotto;

     - le condizioni di utilizzazione e i requisiti in materia di composizione e/o di solubilità, per garantire in particolare che lascino la minor quantità possibile di residui nelle parti commestibili delle colture e nei prodotti delle colture commestibili e che la loro incidenza sull'ambiente sia ridotta al minimo;

     - le prescrizioni particolari di etichettatura per i prodotti di cui all'articolo 1 quando questi siano ottenuti con l'ausilio di taluni prodotti di cui all'allegato II.

     3. Le modifiche all'allegato II, sia che si tratti dell'incorporazione o della soppressione di prodotti di cui al paragrafo 1, o

dell'incorporazione o di modifiche delle specifiche di cui al paragrafo 2, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14.

     4. Qualora uno Stato membro ritenga che un prodotto debba essere inserito nell'allegato II o che occorra apportarvi modifiche, esso provvede affinché un fascicolo che giustifichi l'inserimento o la modifica siano trasmessi ufficialmente agli altri Stati membri e alla Commissione che la sottopone al comitato di cui all'articolo 14.

 

Sistema di controllo

 

     Art. 8.

     1. Gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo i prodotti di cui all'articolo 1 ai fini della loro commercializzazione, o che commercializzano tali prodotti devono:

     a) notificare tale attività all'autorità competente dello Stato membro in cui l'attività è esercitata; la notifica comprende i dati di cui all'allegato IV;

     b) assoggettare la loro azienda al sistema di controllo di cui all'articolo 9.

     Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente paragrafo gli operatori che rivendono tali prodotti direttamente al consumatore o utilizzatore finale e che non li producono, non li preparano, li immagazzinano solo in connessione con il punto di vendita o non li importano da un paese terzo.

     L'operatore che subappalti a terzi una delle attività di cui al primo comma è nondimeno soggetto ai requisiti di cui alle lettere a) e b) e le attività subappaltate sono soggette al sistema di controllo di cui all'articolo 9. [23]

     2. Gli Stati membri designano un'autorità o un organismo per la ricezione delle notifiche.

Gli Stati membri possono disporre che vengano comunicate eventuali informazioni complementari da essi ritenute indispensabili ai fini di un controllo efficace degli operatori.

     3. L'autorità competente ha cura che un elenco aggiornato contenente i nomi e gli indirizzi degli operatori soggetti al sistema di controllo sia reso disponibile agli interessati.

 

     Art. 9.

     1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo gestito da una o più autorità di controllo designate e/o da organismi privati riconosciuti ai quali devono essere soggetti gli operatori di cui all'articolo 8, paragrafo 1 [24].

     2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché un operatore che rispetti le disposizioni del presente regolamento e paghi il contributo alle spese di controllo goda della garanzia di accesso al sistema di controllo.

     3. Il sistema di controllo comprende quanto meno le misure di controllo e le misure precauzionali figuranti all'allegato III.

     4. Per l'attuazione del sistema di controllo affidato ad organismi privati, gli Stati membri designano un'autorità incaricata del riconoscimento e della sorveglianza di tali organismi.

     5. Per il riconoscimento di un organismo di controllo privato sono presi in considerazione gli elementi seguenti:

     a) il piano tipo di controllo elaborato dall'organismo, contenente una descrizione particolareggiata delle misure di controllo e delle misure precauzionali che detto organismo s'impegna ad imporre agli operatori che controlla;

     b) le sanzioni che l'organismo prevede di imporre nei casi in cui si accertino irregolarità e/o infrazioni [25];

     c) le risorse adeguate di personale qualificato e di attrezzature di carattere amministrativo e tecnico, nonché l'esperienza in materia di controllo e l'affidabilità;

     d) l'obiettività dell'organismo di controllo nei confronti degli operatori da esso controllati.

     6. Quando un organismo di controllo è stato riconosciuto, l'autorità competente provvede a:

     a) garantire l'obiettività dei controlli effettuati dall'organismo di controllo;

     b) accertare l'efficienza dei controlli;

     c) prendere conoscenza delle irregolarità e/o infrazioni  accertate e delle sanzioni comminate [26];

     d) revocare il riconoscimento di un organismo di controllo qualora questo non soddisfi i requisiti di cui alle lettere a) e b), non sia più conforme ai criteri di cui al paragrafo 5 o non soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 7, 8, 9 e 11 [27].

     6 bis. Anteriormente al 1° gennaio 1996 gli Stati membri attribuiscono un numero di codice a ogni organismo o autorità di controllo riconosciuti o designati conformemente alle disposizioni del presente articolo. Essi ne informano gli altri Stati membri e la Commissione, che pubblicherà tali numeri di codice nell'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 [28].

     7. L'autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti di cui al paragrafo 1:

     a) procurano che siano applicate, nelle aziende da essi controllate, almeno le misure di controllo e le misure precauzionali di cui all'allegato III;

     b) comunicano le informazioni e i dati che essi acquisiscono a seguito degli interventi di controllo esclusivamente al responsabile dell'azienda e alle autorità pubbliche competenti. Tuttavia, su richiesta debitamente giustificata dalla necessità di garantire che i prodotti siano stati ottenuti ai sensi del presente regolamento, essi scambiano con altre autorità di controllo o con altri organismi di controllo riconosciuti informazioni pertinenti sui risultati del loro controllo. Essi possono inoltre scambiare le suddette informazioni di loro propria iniziativa [29].

     8. Gli organismi di controllo riconosciuti:

     a) consentono all'autorità competente, ai fini d'ispezione, il libero accesso ai loro uffici e impianti, comunicano qualsiasi informazione e forniscono tutta la collaborazione ritenuta necessaria dall'autorità competente per l'adempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza del presente regolamento;

     b) trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno all'autorità competente dello Stato membro l'elenco degli operatori da essi controllati al 31 dicembre dell'anno precedente e le presentano una breve relazione annuale.

     9. L'autorità di controllo e gli organismi di controllo di cui al paragrafo 1 devono:

     a) ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione degli articoli 5 e 6 o delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, concernente i requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico per i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi, o delle misure di cui all'allegato III, far sopprimere le indicazioni di cui all'articolo 2 per l'intera partita o per l'intera produzione interessata dall'irregolarità [30];

     b) qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente effetti prolungati, ritirare all'operatore in questione il diritto di commercializzare prodotti con indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico per un periodo da convenirsi con l'autorità competente dello Stato membro.

     10. Possono essere adottate ai sensi della procedura di cui all'articolo 14:

     a) le modalità di applicazione relative ai requisiti di cui al paragrafo 5 e le misure di cui al paragrafo 6,

     b) le modalità di applicazione relative alle misure di cui al paragrafo 9.

     11. A decorrere dal 1° gennaio 1998 e fatti salvi i paragrafi 5 e 6, gli organismi di controllo riconosciuti devono soddisfare i requisiti di cui alle condizioni della norma EN 45011 del 26 giugno 1989 [31].

 

Indicazione di conformità al regime di controllo

 

     Art. 10.

     1. L'indicazione e/o il logo figuranti nell'allegato V secondo cui i prodotti sono conformi al regime di controllo possono essere menzionati sull'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1 unicamente se:

     a) sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1 o 3;

     b) per l'intera durata del processo di produzione e di preparazione sono stati soggetti al sistema di controllo di cui all'articolo 9 o, nel caso di prodotti importati, a misure equivalenti; nel caso di prodotti importati a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, l'attuazione del sistema di controllo soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui all'articolo 9 e, in particolare, al paragrafo 4 dello stesso [32];

     c) sono venduti direttamente in imballaggi sigillati dal produttore o preparatore al consumatore finale o sono immessi nel mercato come prodotti alimentari in imballaggi preconfezionati; in caso di vendita diretta dal produttore o preparatore al consumatore finale non è prescritto un imballaggio sigillato se l'etichetta consente di identificare chiaramente e senza ambiguità il prodotto interessato da questa indicazione;

     d) recano sull'etichetta il nome e/o la ragione sociale del produttore, preparatore o venditore nonché il nome o il numero di codice dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo e le debite indicazioni ai sensi della normativa in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, conformemente alla legislazione comunitaria [33].

     2. Nell'etichettatura o nella pubblicità non possono essere contenute affermazioni che suggeriscano all'acquirente che l'indicazione di cui all'allegato V costituisce una garanzia di qualità organolettica, nutritiva o sanitaria superiore.

     3. L'autorità di controllo e gli organismi di controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, devono:

     a) ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione delle disposizioni degli articoli 5 e 6 o nell'applicazione delle misure di cui all'allegato III, far sopprimere l'indicazione per l'intera partita o per l'intera produzione interessata dall'irregolarità [34];

     b) qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente un effetto prolungato, ritirare all'operatore in questione il diritto di usare l'indicazione di cui all'allegato V per un periodo da convenirsi con l'autorità competente dello Stato membro.

     4. Possono essere definite, secondo la procedura di cui all'articolo 14, le modalità del ritiro dell'indicazione di cui all'allegato V in caso di accertamento di talune infrazioni alle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 o alle disposizioni dell'allegato III.

 

Misure generali d'applicazione

 

     Art. 10 bis. [35]

     1. Qualora uno Stato membro constati, su un prodotto proveniente da un altro Stato membro e recante indicazioni di cui all'articolo 2 e/o all'allegato V, irregolarità o infrazioni circa l'applicazione del presente regolamento, esso ne informa lo Stato membro che ha nominato l'autorità di controllo o riconosciuto l'organismo di controllo e la Commissione.

     2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare l'uso fraudolento delle indicazioni di cui all'articolo 2 e/o all'allegato V.

 

Importazione da paesi terzi

 

     Art. 11.

     1. Fatto salvo l'articolo 5, i prodotti di cui all'articolo 1 importati da un paese terzo possono essere commercializzati unicamente quando:

     a) sono originari di un paese terzo figurante in un elenco da stabilire con decisione della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14 e provengono da una regione o da un'unità di produzione, o sono stati controllati da un organismo di controllo, se del caso, menzionati esplicitamente nella decisione concernente tale paese terzo;

     b) l'autorità o l'organismo competente del paese terzo ha rilasciato un certificato di controllo attestante che la partita indicata nel certificato:

     - è stata ottenuta in un sistema di produzione in cui sono applicate norme equivalenti a quelle di cui agli articoli 6 e 7; e - è stata sottoposta ad un sistema di controllo la cui equivalenza è stata riconosciuta all'atto dell'esame previsto dal paragrafo 2, lettera b).

     2. Per decidere se, per taluni prodotti di cui all'articolo 1, un paese terzo possa, su sua richiesta, essere iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), si tiene conto in particolare:

     a) delle garanzie che il paese terzo può offrire, almeno per la produzione destinata alla Comunità, quanto all'applicazione di norme equivalenti a quelle di cui all'articolo 6;

     b) dell'efficacia delle misure di controllo adottate, le quali, almeno per la produzione destinata alla Comunità, devono essere equivalenti a quelle del sistema di controllo di cui agli articoli 8 e 9, al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni della lettera a). Sulla base dei suddetti elementi, nella decisione, la Commissione può precisare le ragioni o le unità di produzione di origine o gli organismi il cui controllo è considerato equivalente.

     3. Il certificato di cui al paragrafo 1, lettera b), deve:

     a) accompagnare la merce nell'esemplare originale fino all'azienda del primo destinatario; l'importatore deve, successivamente, tenerlo a disposizione dell'organismo di controllo e/o dell'autorità di controllo per almeno due anni [36];

     b) essere compilato secondo le modalità e secondo un modello stabiliti con la procedura di cui all'articolo 14.

     4. Norme d'attuazione dettagliate per il presente articolo possono essere stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 14.

     5. Nell'esame della domanda di un paese terzo, la Commissione esige che quest'ultimo fornisca tutti i ragguagli necessari; essa può inoltre incaricare esperti di eseguire, sotto la sua autorità, un esame in loco delle norme di produzione e delle misure di controllo effettivamente applicate nel paese terzo in questione.

     6. a) In deroga al paragrafo 1, l'importatore o gli importatori di uno Stato membro sono autorizzati dall'autorità competente dello Stato membro a commercializzare fino al 31 dicembre 2006 prodotti importati da un paese terzo che non figura nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), purché forniscano all'autorità competente dello Stato membro importatore prove sufficienti che i prodotti in questione sono stati ottenuti secondo norme di produzione equivalenti a quelle definite agli articoli 6 e 7, sono stati sottoposti a misure di controllo equivalenti a quelle di cui agli articoli 8 e 9, e l'applicazione delle misure di ispezione precitate è permanente ed effettiva.

Essa scade al momento della decisione di inserire il paese terzo nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a) a meno che essa riguardi un prodotto che è stato ottenuto in una regione non specificata nella decisione di cui al paragrafo 1, lettera a) e che non è stato esaminato nell'ambito della domanda presentata dal paese terzo, laddove detto paese terzo sia d'accordo sulla prosecuzione del regime di autorizzazione di cui al presente paragrafo [37].

     b) Se uno Stato membro ha ricevuto prove sufficienti da parte di un importatore, esso comunica immediatamente alla Commissione ed agli altri Stati membri il nome del paese terzo da cui importa i prodotti e fornisce loro indicazioni particolareggiate sulle modalità di produzione e di ispezione, nonché sulle garanzie relative all'applicazione permanente ed effettiva di dette modalità.

     c) Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, la questione è sottoposta all'esame del comitato di cui all'articolo 14. Qualora risulti da tale esame che i prodotti importati non sono ottenuti secondo norme di produzione equivalenti e/o modalità di ispezione di efficacia equivalente, la Commissione invita lo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione a ritirarla. Può essere deciso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, il divieto delle importazioni in questione o la loro continuazione a condizione che vengano modificate determinate condizioni entro un certo termine.

     d) La notifica di cui alla lettera b) non è necessaria qualora riguardi modalità di produzione e di ispezione già notificate da un altro Stato membro conformemente alla lettera b) tranne nei casi in cui la presentazione di nuovi elementi di prova importanti giustifichi una revisione dell'esame e della decisione di cui alla lettera c). Anteriormente al 31 luglio 1994, la Commissione riesamina le disposizioni del paragrafo 1 e presenta qualsiasi proposta adeguata ai fini della loro eventuale revisione [38].

     7. La Commissione può, in conformità della procedura di cui all'articolo 14, su richiesta di uno Stato membro, concedere il riconoscimento ad un organismo di controllo di un paese terzo, preventivamente sottoposto a valutazione da parte dello Stato membro interessato, ed aggiungerlo all'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a). La Commissione comunica la richiesta al paese terzo interessato [39].

 

Libera circolazione nella Comunità

 

     Art. 12.

     Gli Stati membri non possono, per motivi concernenti l'etichettatura, il metodo di produzione o la indicazione dello stesso, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti che sono previsti all'articolo 1 e che sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.

 

Disposizioni amministrative e applicazione

 

     Art. 13.

     Possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 14:

     - norme di applicazione del presente regolamento [40];

     - le modifiche da apportare agli allegati I, II, III, IV e VI;

     - le modifiche da apportare all'allegato V allo scopo di definire un logo comunitario da utilizzarsi in connessione o in sostituzione dell'indicazione che i prodotti sono conformi al regime di controllo [41].

 

     Art. 14. [42]

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 15.

     Gli Stati membri informano la Commissione ogni anno, anteriormente ai 1° luglio, delle misure prese durante l'anno precedente ai fini dell'attuazione del presente regolamento e trasmettono, in particolare:

     - l'elenco degli operatori che, al 31 dicembre dell'anno precedente, hanno fatto la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e che sono assoggettati al regime di controllo di cui all'articolo 9;

     - una relazione concernente la supervisione esercitata a norma dell'articolo 9, paragrafo 6.

Inoltre gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione, entro il 31 marzo, l'elenco degli organismi di controllo riconosciuti al 31 dicembre dell'anno precedente, la loro struttura giuridica e funzionale, il loro piano tipo di controllo, il loro sistema di sanzioni ed eventualmente il loro marchio.

La Commissione provvede ogni anno a pubblicare nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee gli elenchi degli organismi riconosciuti che le sono stati comunicati entro il termine previsto nel secondo comma.

 

     Art. 16.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     2. Gli Stati membri mettono in applicazione gli articoli 8 e 9 entro il termine di 9 mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

     3. L'articolo 5, l'articolo 8, paragrafo 1 e l'articolo 11, paragrafo 1 diventano applicabili il 1° gennaio 1993.

Il termine per l'entrata in vigore dell'articolo 11, paragrafo 1 può essere prorogato, secondo la procedura di cui all'articolo 14, per un determinato periodo per quanto riguarda le importazioni provenienti da un paese terzo qualora, a seguito della domanda del paese terzo in questione, lo stato d'avanzamento dell'esame della questione non consenta al Consiglio di adottare una decisione sull'iscrizione di tale paese nell'elenco previsto all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) prima della scadenza del termine di cui al primo comma.

Per il rispetto del periodo di conversione di cui all'allegato I, punto 1, si prende in considerazione il periodo trascorso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nella misura in cui l'operatore possa dimostrare, con soddisfazione dell'organismo di controllo, che la propria produzione, durante questo periodo, era conforme alle disposizioni nazionali in vigore o, in mancanza di queste, alle norme internazionali riconosciute in materia di produzione biologica [43].

     4. Durante un periodo di dodici mesi che decorre dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri possono, in deroga all'articolo 6, paragrafo 1, autorizzare l'impiego sul proprio territorio di prodotti contenenti sostanze che non sono enumerate nell'allegato II e per cui considerano che siano soddisfatti i requisiti figuranti nell'articolo 7, paragrafo 1.

     5. Durante un periodo che scade dodici mesi dopo la compilazione dell'allegato VI conformemente all'articolo 5, paragrafo 7, gli Stati membri possono continuare ad autorizzare, conformemente alle rispettive disposizioni nazionali, l'impiego di sostanze che non figurano nell'allegato VI precitato.

     6. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri ed alla Commissione le sostanze autorizzate in applicazione dei paragrafi 4 e 5. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO I [44]

Norme per la produzione biologica a livello aziendale

 

     A. Vegetali e prodotti vegetali [45]

 

     1.1. Le norme di produzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e d), figuranti nel presente allegato devono di regola essere state applicate negli appezzamenti per un periodo di conversione di almeno due anni prima della semina o, nel caso di pascoli, di almeno due anni prima della loro utilizzazione come alimenti per animali ottenuti dall'agricoltura biologica o ancora, nel caso delle colture perenni diverse dai prati, di almeno tre anni prima del primo raccolto dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a). Il periodo di conversione decorre non prima della data in cui il produttore ha notificato la propria attività, ai sensi dell'articolo 8, e sottoposto la propria azienda al regime di controllo di cui all'articolo 9.

     1.2. L'autorità o l'organismo di controllo può tuttavia decidere, d'intesa con l'autorità competente, di riconoscere retroattivamente come facenti parte del periodo di conversione eventuali periodi anteriori durante i quali:

     a) gli appezzamenti facevano parte di un programma di applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, o del capo VI del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ovvero nel quadro di un altro programma ufficiale, a condizione che i programmi di cui trattasi garantiscano che nessun prodotto non compreso nell'allegato II, parti A e B, sia stato utilizzato su detti appezzamenti;

     b) gli appezzamenti erano superfici agricole o allo stato naturale non trattate con nessuno dei prodotti non compresi nell'allegato II, parti A e B. Tale periodo potrà essere preso in considerazione retroattivamente soltanto qualora l'autorità o l'organismo di controllo abbia ottenuto prove sufficienti che le condizioni suddette erano soddisfatte per un periodo di almeno tre anni.

     1.3. L'autorità o l'organismo di controllo può decidere, con il consenso dell'autorità competente, che in certi casi il periodo di conversione sia prolungato oltre la durata stabilita al punto 1.1, tenuto conto dell'utilizzazione anteriore degli appezzamenti.

     1.4. Per gli appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica che sono trattati con un prodotto non figurante nell'allegato II, lo Stato membro ha facoltà di ridurre il periodo di conversione ad una durata inferiore a quella stabilita al punto 1.1 nei due casi seguenti:

     a) per gli appezzamenti trattati con un prodotto non compreso nell'allegato II, parte B, nel quadro di un'azione di lotta contro una malattia o un parassita resa obbligatoria per una determinata coltura vegetale dall'autorità competente dello Stato membro nel suo territorio o in alcune parti di esso;

     b) per gli appezzamenti trattati con un prodotto non compreso nell'allegato II, parte A o B, nel quadro di prove scientifiche approvate dall'autorità competente dello Stato membro.

     La durata del periodo di conversione è fissata tenendo conto di tutti gli elementi seguenti:

     - la decomposizione del fitofarmaco in causa deve garantire, alla fine del periodo di conversione, un livello insignificante di residui nel suolo, nonché nel vegetale ove si tratti di coltura perenne,

     - il raccolto successivo al trattamento non può essere commercializzato con un riferimento al modo di produzione biologico,

     - lo Stato membro interessato deve informare gli altri Stati membri e la Commissione della propria decisione di effettuare il trattamento obbligatorio.

     2.1. La fertilità e l'attività biologica del suolo devono essere mantenute o aumentate in primo luogo mediante:

     a) la coltivazione di leguminose, di concimi verdi o di vegetali aventi un apparato radicale profondo nell'ambito di un adeguato programma di rotazione pluriennale;

     b) l'incorporazione di letame proveniente da allevamenti biologici, nel rispetto delle disposizioni e delle restrizioni di cui alla parte B, punto 7.1, del presente allegato;

     c) l'incorporazione di altro materiale organico, compostato o meno, prodotto da aziende che operano nel rispetto delle norme del presente regolamento.

     2.2. L'integrazione con altri concimi organici o minerali di cui all'allegato II è consentita a titolo eccezionale qualora:

     - un nutrimento adeguato dei vegetali in rotazione o il condizionamento del terreno non possano essere ottenuti con i soli mezzi indicati al precedente paragrafo, lettera a), b) e c),

     - per quanto riguarda i prodotti dell'allegato II relativi a concime e/o escrementi di animali: l'impiego di tali prodotti è consentito solo se, in combinazione con il concime animale di cui al precedente paragrafo 2.1, lettera b), sono rispettate le limitazioni di cui alla parte B, sezione 7.1, del presente allegato.

     2.3. Per l'attivazione del compost possono essere utilizzate preparazioni appropriate a base di vegetali o di microrganismi non geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 4, punto 12. Ai fini contemplati dal presente paragrafo e dal paragrafo 2.1 possono essere utilizzate anche le cosiddette "preparazioni biodinamiche", a base di polveri di roccia, letame o piante.

     2.4. E' consentita l'utilizzazione di preparazioni appropriate di microrganismi non geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 4, punto 12, autorizzate in agricoltura generale nello Stato membro interessato, per migliorare le condizioni generali del terreno o la disponibilità di nutrienti nel terreno o nelle colture, qualora la necessità di tale utilizzazione sia stata riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.

     3. La lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti si impernia sul seguente complesso di misure:

     - scelta di specie e varietà adeguate;

     - programma di rotazione appropriato;

     - coltivazione meccanica;

     - protezione dei nemici naturali dei parassiti, grazie a provvedimenti ad essi favorevoli (ad esempio siepi, posti per nidificare, diffusione di predatori);

     - eliminazione delle malerbe mediante bruciatura.

     Possono essere utilizzati i prodotti di cui all'allegato II soltanto in caso di pericolo immediato che minacci le colture.

     4. La raccolta di vegetali commestibili e delle loro parti, che crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole, è considerata metodo di produzione biologico, sempreché:

     - queste aree non abbiano subito trattamenti con prodotti diversi da quelli indicati nell'allegato II per un periodo di tre anni precedente la raccolta;

     - la raccolta non comprometta l'equilibrio dell'habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta.

     5. Per la produzione di funghi, possono essere utilizzati substrati composti esclusivamente dei seguenti materiali:

     5.1. concime animale e deiezioni animali (compresi i prodotti di cui all'allegato II, parte A, primo, secondo, terzo e quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 2092/91):

     a) provenienti da aziende che applicano il metodo di produzione biologico, oppure

     b) rispondenti ai requisiti stabiliti nell'allegato II, parte A, primo, secondo, terzo e quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 2092/91, entro il limite massimo del 25% [*], e unicamente qualora il prodotto di cui al punto 5.1 a) non sia disponibile;

     5.2. prodotti di origine agricola, diversi da quelli menzionati al punto 5.1 (per esempio paglia), provenienti da aziende che applicano il metodo di produzione biologico;

     5.3. torba non trattata chimicamente;

     5.4. legno non trattato con sostanze chimiche dopo il taglio; 5.5. minerali di cui all'allegato II, parte A del regolamento (CEE) n. 2092/91, acqua e terra.

 

[*] Questa percentuale è calcolata sul peso totale dell'insieme dei componenti del substrato - escluso il materiale di copertura - prima del compostaggio e senza aggiunta di acqua.

 

     Animali e prodotti animali [46]

 

     B. Animali e prodotti animali delle seguenti specie: bovini (comprese le specie bubalus e bison), suini, ovini, caprini, equidi e pollame [47]

 

     1. Principi generali

     1.1. Le produzioni animali rappresentano una componente dell'attività di numerose aziende agricole operanti nel settore dell'agricoltura biologica.

     1.2. Le produzioni animali devono contribuire all'equilibrio dei sistemi di produzione agricola rispondendo alle esigenze di elementi nutritivi delle colture e migliorando la sostanza organica del suolo. Esse contribuiscono in tal modo a creare e a mantenere rapporti di complementarità fra terra e vegetale, vegetale e animali, animale e terra. Quale parte di questo concetto, la produzione senza terra non è conforme alle norme del presente regolamento.

     1.3. Impiegando risorse naturali rinnovabili (deiezioni zootecniche, colture di leguminose, colture foraggere), il binomio coltura-allevamento e i sistemi di pascolo consentono la salvaguardia e il miglioramento della fertilità del suolo a lungo termine e contribuiscono allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile.

     1.4. L'allevamento praticato nel quadro dell'agricoltura biologica è una produzione legata alla terra. Tranne qualora esista un'autorizzazione eccezionale del presente allegato, gli animali devono disporre di un'area di pascolo. Il numero di capi per unità di superficie sarà limitato in misura tale da consentire una gestione integrata delle produzioni animali e vegetali a livello di unità di produzione e in modo da ridurre al minimo ogni forma di inquinamento, in particolare del suolo e delle acque superficiali e sotterranee. La consistenza del patrimonio zootecnico sarà essenzialmente connessa alla superficie disponibile al fine di evitare i problemi del sovrappascolo e dell'erosione e di consentire lo spargimento delle deiezioni animali onde escludere danni all'ambiente. Nel capitolo 7 figurano norme dettagliate per l'uso di deiezioni organiche.

     1.5. Nell'agricoltura biologica, tutti gli animali appartenenti ad una stessa unità di produzione devono essere allevati nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

     1.6. Tuttavia è ammessa nell'azienda la presenza di animali che non sono allevati secondo le disposizioni del presente regolamento purché l'allevamento di questi animali abbia luogo in un'unità distinta, provvista di stalle e pascoli nettamente separati da quelli adibiti alla produzione conforme alle norme del presente regolamento, e a condizione che si tratti di animali di specie diversa.

     1.7. In deroga a questo principio, gli animali che non sono allevati secondo le disposizioni del presente regolamento possono utilizzare, ogni anno per un periodo limitato di tempo, il pascolo di unità conformi al regolamento stesso, purché tali animali provengano da allevamenti estensivi [come definito all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 950/97 e, ove si tratti di specie non menzionate in tale regolamento, il numero di animali per ettaro sia equivalente a 170 kg di azoto per ettaro all'anno come definito nell'allegato VII del presente regolamento] e nessun altro animale soggetto alle prescrizioni del presente regolamento sia presente sullo stesso pascolo nello stesso tempo. Questa deroga è subordinata all'autorizzazione preventiva dell'organismo o dell'autorità di controllo.

     1.8. In forza di una seconda deroga a questo principio, gli animali allevati secondo le prescrizioni del presente regolamento possono utilizzare un'area di pascolo comune purché:

     a) l'area non sia stata trattata con prodotti diversi da quelli previsti all'allegato II del presente regolamento per un periodo di almeno tre anni;

     b) qualsiasi animale che utilizzi il pascolo in questione e non sia soggetto alle prescrizioni del presente regolamento provenga da allevamenti estensivi, quali definiti all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 950/97; oppure, ove si tratti di specie non menzionate in tale regolamento, il numero di animali per ettaro sia equivalente a 170 kg di azoto per ettaro all'anno come definito nell'allegato VII del presente regolamento;

     c) i prodotti animali derivanti da animali allevati secondo le disposizioni del presente regolamento, nel periodo in cui utilizzavano il pascolo comune, non siano considerati di origine biologica, a meno che si dimostri in modo soddisfacente all'organismo o all'autorità di controllo che essi sono stati nettamente separati da altri animali non rispondenti ai requisiti del presente regolamento.

     2. Conversione

     2.1. Conversione di aree associate a produzioni animali biologiche

     2.1.1. In caso di conversione di un'unità di produzione, l'intera superficie dell'unità utilizzata per l'alimentazione degli animali deve rispondere alle norme di produzione dell'agricoltura biologica, utilizzando i periodi di conversione stabiliti nella parte A del presente allegato "Vegetali e prodotti vegetali".

     2.1.2. In deroga a questo principio, il periodo di conversione può essere ridotto di 1 anno per i pascoli, i parchetti all'aperto e gli spiazzi liberi utilizzati da specie non erbivore. Detto periodo può essere ridotto a 6 mesi se le aree interessate non sono state sottoposte, in anni recenti, a trattamenti con prodotti diversi da quelli previsti nell'allegato II del presente regolamento. Questa deroga deve essere autorizzata dall'organismo o dall'autorità di controllo.

     2.2. Conversione di animali e prodotti animali

     2.2.1. I prodotti animali possono essere venduti con la denominazione biologica soltanto se gli animali sono stati allevati secondo le norme del presente regolamento per un periodo di almeno:

     - 12 mesi per gli equini ed i bovini (comprese le specie Bubalus e Bison) destinati alla produzione di carne ed in ogni caso per almeno tre quarti della loro vita;

     - 6 mesi per i piccoli ruminanti ed i suini; tuttavia, per un periodo transitorio che scade il 24 agosto 2003, il periodo per i suini è di 4 mesi;

     - 6 mesi per gli animali da latte; tuttavia per un periodo transitorio che scade il 24 agosto 2003, il periodo è di 3 mesi;

     - 10 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di carne;

     - 6 settimane per le ovaiole.

     2.2.2. In deroga al paragrafo 2.2.1 e per la costituzione del patrimonio, i vitelli e i piccoli ruminanti che sono destinati alla produzione di carne possono essere venduti con la denominazione biologica per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2003, purché:

     - provengano da un allevamento estensivo;

     - siano stati allevati nell'unità biologica fino al momento della vendita o della macellazione per un periodo minimo di 6 mesi per i vitelli e di 2 mesi per i piccoli ruminanti;

     - l'origine degli animali sia conforme alle condizioni di cui al quarto e quinto trattino del paragrafo 3.4.

     2.3. Conversione simultanea

     2.3.1. In deroga ai punti 2.2.1, 4.2 e 4.4 nel caso di conversione simultanea dell'intera unità di produzione - compresi animali, pascoli e/o area utilizzata per il foraggio - il periodo totale di conversione combinato per tutti questi elementi è ridotto a 24 mesi, fatte salve le condizioni seguenti:

     a) la deroga si applica soltanto agli animali esistenti e alla loro progenie e nel contempo anche all'area utilizzata per foraggio/pascolo prima dell'inizio della conversione;

     b) gli animali sono nutriti principalmente con prodotti dell'unità di produzione.

     3. Origine degli animali

     3.1. Nella scelta delle razze o delle varietà si deve tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie. Inoltre le razze e le varietà devono essere selezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemi sanitari connessi con alcune razze e varietà utilizzate nella produzione intensiva (ad es. sindrome da stress dei suini, PME, morte improvvisa, aborto spontaneo, nascita difficoltosa con taglio cesareo, ecc.), dando la preferenza a razze e varietà autoctone.

     3.2. Gli animali devono provenire da unità di produzione che osservino le norme di produzione di cui all'articolo 6 e al presente allegato ed essere mantenuti per tutta la loro vita in questo sistema di produzione.

     3.3. Come prima deroga e previa autorizzazione dell'organismo o dell'autorità di controllo, il bestiame esistente nell'unità di produzione che non è conforme alle norme del presente regolamento può essere convertito.

     3.4. Come seconda deroga, in caso di prima costituzione del patrimonio e in mancanza di un numero sufficiente di animali allevati con metodo biologico, possono essere introdotti nelle unità di produzione biologiche animali allevati con metodi non biologici alle seguenti condizioni:

     — pollastrelle destinate alla produzione di uova e pollame destinato alla produzione di carne di meno di tre giorni di età, [48]

     — giovani bufali destinati alla riproduzione di meno di 6 mesi di età,

     — vitelli e puledri destinati alla riproduzione, allevati secondo le norme del presente regolamento subito dopo lo svezzamento e in ogni caso di meno di 6 mesi di età,

     — agnelli e capretti destinati alla riproduzione, allevati secondo le norme del presente regolamento subito dopo lo svezzamento e in ogni caso di meno di 60 giorni di età,

     — suinetti destinati alla riproduzione, allevati secondo le norme del presente regolamento subito dopo lo svezzamento e di peso inferiore a 35 kg. [49]

     3.5. La suddetta deroga deve essere preventivamente autorizzata dall’organismo o dall’autorità di controllo. [50].

     3.6. Come terza deroga, il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio sono autorizzati dall’organismo o dall’autorità di controllo in mancanza di animali allevati con metodi biologici e nei seguenti casi:

     a) elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi;

     b) pollastrelle destinate alla produzione di uova e pollame destinato alla produzione di carne di meno di tre giorni di età;

     c) suinetti destinati alla riproduzione, da allevare in conformità alle disposizioni del presente regolamento, subito dopo lo svezzamento e di peso inferiore a 35 kg.

     I casi di cui alla lettera c) sono autorizzati durante un periodo transitorio che scade il 31 luglio 2006. [51]

     3.7. Fatte salve le disposizioni di cui ai punti 3.4 e 3.6, in mancanza di pollastrelle allevate con metodi biologici, possono essere introdotte in unità di produzione animale biologica pollastrelle destinate alla produzione di uova, di età non superiore a 18 settimane e allevate con metodi non biologici, alle seguenti condizioni:

     — previa autorizzazione dell’autorità competente e

     — a decorrere dal 31 dicembre 2005, le disposizioni di cui ai paragrafi 4 (mangimi) e 5 (profilassi e cure veterinarie) del presente allegato I si applicano alle pollastrelle allevate con metodi non biologici destinate ad essere introdotte in unità di produzione animale biologica. [52]

     3.8. Come quarta deroga, al fine di completare l'incremento naturale e di garantire il rinnovo del patrimonio, in mancanza di animali ottenuti con metodi biologici e unicamente con l'autorizzazione dell'organismo o dell'autorità di controllo, possono essere introdotti annualmente, entro un massimo del 10% del bestiame bovino o equino adulto (comprese le specie Bubalus e Bison) e del 20% del bestiame suino, ovino o caprino adulto dell'azienda, animali - ad esempio animali di sesso femminile (nullipari) - provenienti da allevamenti non biologici.

     3.9. Le percentuali previste dalla suddetta deroga non si applicano alle unità di produzione di meno di dieci equini o bovini, o di meno di cinque suini, ovini o caprini. Per tali unità qualsiasi rinnovo di cui sopra è limitato al massimo di un capo all'anno.

     3.10. Dette percentuali possono essere incrementate, fino al 40 %, dietro parere favorevole dell'organismo o dell'autorità di controllo nei seguenti casi particolari:

     — estensione significativa dell'azienda,

     — cambiamento di razza,

     — avviamento di un nuovo indirizzo produttivo,

     — razze minacciate di abbandono; gli animali appartenenti a tali razze non devono necessariamente      essere nullipari. [53]

     3.11. Come quinta deroga, l'introduzione di maschi riproduttori provenienti da allevamenti non biologici è autorizzata a condizione che gli animali vengano successivamente allevati e nutriti per il resto della loro vita secondo le norme enunciate nel presente regolamento.

     3.12. Qualora gli animali provengano da unità non conformi al presente regolamento, secondo le condizioni e i limiti indicati ai punti da 3.3 a 3.11, i relativi prodotti potranno essere venduti come prodotti biologici soltanto se saranno stati rispettati i periodi indicati al punto 2.2.1; nel corso di detti periodi devono essere osservate tutte le norme enunciate nel presente regolamento.

     3.13. Nel caso di animali ottenuti da unità non conformi al presente regolamento si deve rivolgere particolare attenzione alle norme sanitarie. L'organismo o l'autorità di controllo può prescrivere, a seconda della situazione locale, disposizioni particolari come controlli preventivi e periodi di quarantena.

     3.14. La Commissione presenterà una relazione entro il 31 dicembre 2003 relativa alla disponibilità di animali allevati con metodi biologici per presentare, se del caso, una proposta al comitato permanente, volta ad assicurare che tutta la produzione di carne con metodi biologici provenga da animali nati e cresciuti in aziende che praticano il metodo di produzione biologico.

     4. Alimentazione

     4.1. L'alimentazione è finalizzata a una produzione di qualità piuttosto che a massimizzare la produzione stessa, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali nei vari stadi fisiologici. Le pratiche di ingrasso sono autorizzate nella misura in cui sono reversibili in qualsiasi stadio dell'allevamento. E' vietata l'alimentazione forzata.

     4.2. Gli animali devono essere alimentati con alimenti biologici.

     4.3. Inoltre gli animali devono essere allevati in conformità delle norme del presente allegato, con alimenti prodotti dall'unità o, qualora ciò non sia possibile, con alimenti provenienti da altre unità o imprese conformantisi alle disposizioni del presente regolamento. Nel caso degli erbivori, fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza, almeno il 50 % degli alimenti proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende che applicano il metodo di produzione biologico [54].

     4.4. L'incorporazione nella razione alimentare di alimenti in fase di conversione è autorizzata fino ad un massimo del 30% in media della formula alimentare. Allorché gli alimenti in fase di conversione provengono da un'unità della propria azienda, la percentuale può arrivare al 60%.

     Tali percentuali sono espresse in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola. [55]

     4.5. L'alimentazione di base dei mammiferi giovani è il latte naturale, di preferenza quello materno. Tutti i mammiferi devono essere nutriti con latte naturale per un periodo minimo che dipende dalle varie specie: 3 mesi per bovini (incluse le specie Bubalus e Bison) ed equini, 45 giorni per ovini e caprini e 40 giorni per i suini.

     4.6. Se del caso, gli Stati membri designano le zone o le regioni in cui è praticabile la transumanza (compresi gli spostamenti di animali verso i pascoli montani), fatte salve le disposizioni sull'alimentazione degli animali di cui al presente allegato.

     4.7. Per gli erbivori, i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto delle disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno. Almeno il 60% della materia secca di cui è composta la razione giornaliera deve essere costituito da foraggi freschi, essiccati o insilati. Tuttavia l'autorità o l'organismo di controllo può permettere, per gli animali da latte, la riduzione al 50% per un periodo massimo di 3 mesi all'inizio della lattazione.

     4.8. In deroga al punto 4.2, è autorizzato l’impiego in proporzioni limitate di mangimi convenzionali, qualora gli allevatori possano dimostrare, con piena soddisfazione dell’organismo o dell’autorità di controllo dello Stato membro, che non sono in grado di procurarsi alimenti esclusivamente ottenuti con metodo di produzione biologica.

     La percentuale massima autorizzata di mangimi convenzionali per ciascun periodo di 12 mesi è:

     a) per gli erbivori: 5 % nel periodo dal 25 agosto 2005 al 31 dicembre 2007;

     b) per le altre specie:

     — 15 % nel periodo dal 25 agosto 2005 al 31 dicembre 2007,

     — 10 % nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009,

     — 5 % nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011.

     Dette percentuali sono calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca dei mangimi di origine agricola. La percentuale massima autorizzata di mangimi convenzionali nella razione giornaliera, fatta eccezione per i periodi di transumanza, è pari al 25 %, calcolata in percentuale di sostanza secca. [56].

     4.9. In deroga al paragrafo 4.8, nei casi di perdita della produzione foraggiera, di focolai di malattie infettive, di contaminazione ad opera di sostanze tossiche o in seguito a incendi, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, per un periodo di tempo limitato e per una zona determinata, una percentuale più alta di mangimi convenzionali sempreché tale autorizzazione sia giustificata. Previa approvazione dell'autorità competente, l'autorità o l'organismo di controllo applica la presente deroga a singoli operatori. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione in merito alle deroghe concesse [57].

     4.10. [Per il pollame la razione utilizzata nella fase d'ingrasso deve contenere almeno il 65 % di un miscuglio di cereali, colture proteiche e semi oleosi] [58].

     4.11. I foraggi freschi, essiccati o insilati devono essere aggiunti alla razione giornaliera di suini e pollame.

     4.12. Solo i prodotti elencati nell'allegato II, parte D, sezioni 1.5 e 3.1 possono essere usati rispettivamente come additivi e come ausiliari di fabbricazione di insilati.

     4.13. Le materie prime di origine agricola per mangimi convenzionali possono essere usate per l'alimentazione degli animali solo se elencate nell'allegato II, parte C, sezione C.1 (materie prime di origine vegetale per mangimi), fatte salve le restrizioni quantitative previste dal presente allegato, e solo se sono prodotte o preparate senza uso di solventi chimici.

     4.14. Le materie prime di origine animale per mangimi (convenzionali, prodotte biologicamente) elencate nell'allegato II, parte C, sezione C. 2, possono essere usate solo nel rispetto delle restrizioni quantitative previste dal presente allegato.

     4.15. Al più tardi il 24 agosto 2003, la parte C, sezioni 1, 2, 3 e la parte D dell'allegato II sono rivedute allo scopo di ritirarne in particolare le materie prime convenzionali di mangimi di origine agricola prodotti in quantità sufficiente nella comunità secondo il metodo di produzione biologico.

     4.16. Per soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, possono essere usati per l'alimentazione animale solo i prodotti elencati nell'allegato II, parte C, sezione 3 (materie prime di origine minerale per mangimi), e la parte D, sezioni 1.1 (elementi in tracce) e 1.2 (vitamine, provitamine e sostanze di effetto analogo chimicamente ben definite).

     4.17. Solo i prodotti elencati nell'allegato II, parte D, sezioni 1.3 (enzimi), 1.4 (microrganismi), 1.5 (conservanti), 1.6 (agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti), 1.7 (sostanze antiossidanti), 1.8 (additivi per insilati), 2 (alcuni prodotti utilizzati nell'alimentazione animale) e 3 (ausiliari di fabbricazione dei mangimi) possono essere usati nell'alimentazione degli animali per gli scopi indicati per le suddette categorie. Antibiotici, coccidiostatici, medicinali, stimolanti della crescita o altre sostanze intese a stimolare la crescita o la produzione non devono essere utilizzati nell'alimentazione degli animali. [59]

     4.18. Alimenti, materie prime per mangimi, mangimi composti, additivi per mangimi, ausiliari di fabbricazione dei mangimi e certi prodotti usati nell'alimentazione animale non devono essere stati prodotti con l'impiego di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.

     5. Profilassi e cure veterinarie

     5.1. La profilassi nella zootecnica biologica è basata sui seguenti principi:

     a) scelta delle razze o delle linee e ceppi appropriati di animali, come specificato nel capitolo 3;

     b) applicazione di pratiche di allevamento adeguate alle esigenze di ciascuna specie che stimolino un'elevata resistenza alle malattie ed evitino le infezioni;

     c) uso di alimenti di alta qualità, abbinato a movimento regolare fisico e accesso ai pascoli, stimolando così le difese immunologiche naturali degli animali;

     d) adeguata densità degli animali, evitando così il sovraffollamento e qualsiasi problema sanitario che ne potrebbe derivare.

     5.2. I suddetti principi dovrebbero limitare i problemi sanitari, in modo da tenerli sotto controllo essenzialmente mediante prevenzione.

     5.3. Se, malgrado le suddette misure preventive, un animale è malato o ferito, esso deve essere curato immediatamente e, se necessario, isolato in appositi locali.

     5.4. L'uso di medicinali veterinari nell'agricoltura biologica deve essere conforme ai seguenti principi:

     a) i prodotti fitoterapici (ad es. estratti vegetali - esclusi gli antibiotici - essenze, ecc.), omeopatici (ad es. sostanze vegetali, animali o minerali), gli oligoelementi e i prodotti elencati all'allegato II, parte C, sezione 3, sono preferiti agli antibiotici o ai medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura;

     b) qualora l'uso dei suddetti prodotti non sia verosimilmente efficace, o non si dimostri tale per le malattie o le ferite, e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze o disagi all'animale, possono essere utilizzati antibiotici o medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità di un veterinario; c) è vietato l'uso di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi.

     5.5. Oltre ai suddetti principi, si applicano le seguenti norme:

     a) è vietato l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita) nonché l'uso di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione (ad es. al fine di indurre o sincronizzare gli estri) o ad altri scopi. Tuttavia possono essere somministrati ormoni a singoli animali nell'ambito di trattamenti terapeutici veterinari;

     b) sono autorizzati le cure veterinarie degli animali, nonché i trattamenti degli edifici, delle attrezzature e dei locali prescritti dalla normativa nazionale o comunitaria, compreso l'impiego di sostanze immunologiche ad uso veterinario se è riconosciuta la presenza di malattie nella zona in cui è situata l'unità di produzione.

     5.6. Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari è necessario specificare in modo chiaro: il tipo di prodotto (indicando anche i principi attivi in esso contenuti) e i dettagli della diagnosi; la posologia; il metodo di somministrazione; la durata del trattamento e il tempo di sospensione stabilito dalla legge. Queste informazioni devono essere dichiarate all'autorità o all'organismo di controllo prima che gli animali o i prodotti animali siano commercializzati con la denominazione biologica. Gli animali trattati devono essere chiaramente identificati, singolarmente per il bestiame di grandi dimensioni; singolarmente o a gruppi per il pollame e il bestiame di piccole dimensioni.

     5.7. Il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione di medicinali veterinari allopatici ad un animale in condizioni normali di utilizzazione e la produzione di derrate alimentari ottenuta con metodi biologici da detti animali deve essere di durata doppia rispetto a quello stabilito dalla legge o, qualora tale tempo non sia precisato, di 48 ore.

     5.8. Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione attuati negli Stati membri, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto a più di due o massimo tre cicli di trattamenti con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici in un anno (o a più di un ciclo di trattamenti se la sua vita produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessati o i prodotti da essi derivati non possono essere venduti come prodotti ottenuti conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Tali animali devono essere sottoposti ai periodi di conversione previsti al capitolo del presente allegato, con il consenso dell'autorità o dell'organismo di controllo.

     6. Metodi di gestione zootecnica, trasporto ed identificazione dei prodotti animali

     6.1. Metodi zootecnici

     6.1.1. In linea di principio, la riproduzione di animali allevati biologicamente deve basarsi su metodi naturali. E' tuttavia consentita l'inseminazione artificiale. Sono invece vietate altre forme di riproduzione artificiale o assistita (ad es. il trapianto di embrioni) .

     6.1.2. Operazioni quali l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del becco o la decornazione non devono essere praticate sistematicamente sugli animali nell'agricoltura biologica. Alcune di queste operazioni possono tuttavia essere autorizzate dall'autorità o dall'organismo di controllo per motivi di sicurezza (ad esempio decornazione degli animali giovani) o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali. Tali operazioni devono essere effettuate all'età più opportuna da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali.

     6.1.3. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione (suini, manzi, capponi, ecc.) ma solo alle condizioni stabilite nell'ultima frase del punto 6.1.2.

     6.1.4. E' vietata la stabulazione fissa. Ciò nondimeno, in deroga a tale principio, l'autorità o l'organismo di controllo può autorizzare tale prassi su un singolo animale, previa motivazione da parte dell'operatore che ciò è necessario per ragioni di sicurezza o benessere dell'animale e che tale prassi viene applicata solo per un limitato periodo di tempo.

     6.1.5. In deroga alle disposizioni del punto 6.1.4, la stabulazione fissa può essere praticata in edifici esistenti prima del 24 agosto 2000, purché sia previsto regolare movimento fisico e l'allevamento avvenga conformemente ai requisiti in materia di benessere degli animali, con zone confortevoli provviste di lettiera nonché gestione individuale. Tale deroga, che dev'essere autorizzata dall'autorità o dall'organismo di controllo, si applica per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2010.

     6.1.6. Con un'ulteriore deroga, nelle piccole aziende è permessa la stabulazione fissa se non è possibile allevare gli animali in gruppi adeguati ai requisiti di comportamento, purché almeno due volte alla settimana abbiano accesso a pascoli o a spazi liberi all'aperto. Tale deroga, che dev'essere autorizzata dall'autorità o dall'organismo di controllo, si applica ad aziende che soddisfano le norme nazionali in materia di zootecnia biologica vigenti fino al 24 agosto 2000, in mancanza, le norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri.

     6.1.7. Anteriormente al 31 dicembre 2006 la Commissione presenta una relazione sull'attuazione del punto 6.1.5.

     6.1.8. Se gli animali vengono allevati in gruppo, la dimensione di quest'ultimo deve essere commisurata alle fasi di sviluppo e alle esigenze comportamentali delle specie interessate. E' vietato tenere gli animali in condizioni, o sottoporli ad un regime alimentare, che possano indurre anemia.

     6.1.9. L'età minima per la macellazione del pollame è di:

     81 giorni per i polli,

     150 giorni per i capponi,

     49 giorni per le anatre di Pechino,

     70 giorni per le femmine di anatra muta,

     84 giorni per i maschi di anatra muta,

     92 giorni per le anatre bastarde,

     94 giorni per le faraone,

     140 giorni per i tacchini e le oche.

Ove i produttori non rispettino queste età minime per la macellazione, devono usare ceppi a crescita lenta.

     6.2. Trasporto

     6.2.1. Il trasporto degli animali deve effettuarsi in modo da affaticare il meno possibile gli animali, conformemente alla normativa nazionale o comunitaria in vigore. Le operazioni di carico e scarico devono svolgersi con cautela e senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica per costringere gli animali. E' vietato l'uso di calmanti allopatici prima e nel corso del trasporto.

     6.2.2. Nella fase che porta alla macellazione e al momento della macellazione gli animali devono essere trattati in modo da ridurre al minimo lo stress.

     6.3. Identificazione dei prodotti animali

     6.3.1. L'identificazione degli animali e dei prodotti animali deve essere garantita per tutto il ciclo di produzione, preparazione, trasporto e commercializzazione.

     7. Deiezioni zootecniche

     7.1. Il quantitativo totale impiegato nell'azienda di deiezioni zootecniche secondo la definizione della direttiva 91/676/CEE non può superare 170 kg N per ettaro all'anno di superficie agricola utilizzata, quantitativo previsto nell'allegato III della suddetta direttiva. Se necessario, la densità totale degli animali sarà ridotta per evitare il superamento dei limiti sopracitati.

     7.2. Per determinare la appropriata densità degli animali di cui sopra le unità di bestiame adulto equivalenti a 170 kg N/ha per anno di superficie agricola utilizzata per le varie categorie di animali saranno determinate dalle autorità competenti degli Stati membri tenendo conto, a titolo orientativo, della tabella riportata nell'allegato VII.

     7.3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi variazione rispetto alla tabella e le ragioni che giustificano tali modifiche. Tale prescrizione si riferisce soltanto al calcolo del numero massimo di animali, allo scopo di garantire che il limite di 170 kg di azoto da deiezioni zootecniche/ha/anno non sia superato. Ciò lascia impregiudicata la densità del bestiame ai fini della salute e del benessere degli animali di cui al capitolo 8 e nell'allegato VIII.

     7.4. Le aziende che praticano il metodo di produzione biologico possono stabilire una cooperazione esclusivamente con altre aziende ed imprese soggette alle disposizioni di cui al presente regolamento ai fini dello spargimento delle deiezioni in eccesso prodotto con metodi biologici. Il limite massimo di 170 kg di azoto di effluenti/ha/anno di superficie agricola utilizzata sarà calcolato in base all'insieme delle unità di produzione biologica che partecipano alla cooperazione [60].

     7.5. Gli Stati membri possono stabilire limiti inferiori a quelli specificati nei punti da 7.1 a 7.4, tenendo conto delle caratteristiche della zona in questione, dell'applicazione di altri fertilizzanti azotati al terreno e dell'apporto di azoto alle colture mediante assorbimento dal suolo.

     7.6. Gli impianti destinati allo stoccaggio di deiezioni zootecniche devono essere di capacità tale da impedire l'inquinamento delle acque per scarico diretto o ruscellamento e infiltrazione nel suolo.

     7.7. Onde garantire la corretta gestione della fertilizzazione, gli impianti per le deiezioni zootecniche devono avere una capacità di stoccaggio superiore a quella richiesta per il periodo più lungo dell'anno nel quale la concimazione del terreno non è opportuna (conformemente alle corrette prassi agricole stabilite dagli Stati membri) o è vietata, nel caso in cui le unità di produzione siano situate in una zona definita vulnerabile per i nitrati.

     8. Aree di pascolo e edifici zootecnici

     8.1. Principi generali

     8.1.1. Le condizioni di stabulazione degli animali devono rispondere alle loro esigenze biologiche ed etologiche (per es. quelle di carattere comportamentale per quanto concerne libertà di movimento e benessere adeguati). Gli animali devono disporre di un accesso agevole alle mangiatoie e agli abbeveratoi. L'isolazione, il riscaldamento e l'aerazione dei locali di stabulazione devono garantire che la circolazione dell'aria, i livelli di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione di gas siano mantenuti entro limiti non nocivi per gli animali. I locali devono consentire un'abbondante ventilazione e illuminazione naturale.

     8.1.2. I pascoli, gli spiazzi liberi e i parchetti all'aria aperta devono all'occorrenza offrire, in funzione delle condizioni climatiche locali e delle razze in questione, un riparo sufficiente dalla pioggia, dal vento, dal sole e dalle temperature estreme.

     8.2. Densità del bestiame e protezione della vegetazione da un pascolo eccessivo

     8.2.1. Non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione nelle regioni aventi condizioni climatiche che consentono agli animali di vivere all'aperto.

     8.2.2. La densità di bestiame nelle stalle deve assicurare il conforto e il benessere degli animali in funzione, in particolare, della specie, della razza e dell'età degli animali. Si terrà conto altresì delle esigenze comportamentali degli animali, che dipendono essenzialmente dal sesso e dall'entità del gruppo. La densità ottimale sarà quella che garantisce il massimo benessere agli animali, offrendo loro una superficie sufficiente per stare in piedi liberamente, sdraiarsi, girarsi, pulirsi, assumere tutte le posizioni naturali e fare tutti i movimenti naturali, ad esempio sgranchirsi e sbattere le ali.

     8.2.3. Le superfici minime delle stalle e degli spiazzi liberi all'aperto e le altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali sono riportate nell'allegato VIII.

     8.2.4. La densità del bestiame tenuto all'aperto in pascoli, altri terreni erbosi, lande, paludi, brughiere e altri habitat naturali o seminaturali deve essere sufficientemente bassa in modo da evitare che il suolo diventi fangoso e la vegetazione sia eccessivamente brucata.

     8.2.5. I fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati per evitare contaminazioni e la proliferazione di organismi patogeni. Soltanto i prodotti elencati nell'allegato II, parte E, possono essere utilizzati per la pulizia e disinfezione delle stalle e degli impianti zootecnici. Le feci, le urine, gli alimenti non consumati o frammenti di esso devono essere rimossi con la necessaria frequenza, al fine di limitare gli odori ed evitare di attirare insetti o roditori. Soltanto i prodotti elencati nell'allegato II, parte B, sezione 2, possono essere utilizzati per l'eliminazione di insetti e altri parassiti nei fabbricati e negli altri impianti dove viene tenuto il bestiame.

     8.3. Mammiferi

     8.3.1. Fatte salve le disposizioni del punto 5.3, tutti i mammiferi devono avere accesso a pascoli o a spiazzi liberi o a parchetti all'aria aperta che possono essere parzialmente coperti, e devono essere in grado di usare tali aree ogniqualvolta lo consentano le loro condizioni fisiologiche, le condizioni climatiche e lo stato del terreno, a meno che vi siano requisiti comunitari o nazionali relativi a specifici problemi di salute degli animali che lo impediscano. Gli erbivori devono avere accesso ai pascoli ogniqualvolta lo consentano le condizioni.

     8.3.2. Nei casi in cui gli erbivori hanno accesso ai pascoli durante il periodo del pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali la libertà di movimento, si può derogare all'obbligo di prevedere spiazzi liberi o parchetti all'aria aperta nei mesi invernali.

     8.3.3. Fatta salva l'ultima frase del punto 8.3.1, i tori di più di un anno di età devono avere accesso a pascoli o a spiazzi liberi o a parchetti all'aria aperta.

     8.3.4. In deroga al punto 8.3.1, la fase finale di ingrasso dei bovini, dei suini e delle pecore per la produzione di carne può avvenire in stalla, purché il periodo in stalla non superi un quinto della loro vita e comunque per un periodo massimo di tre mesi.

     8.3.5. I locali di stabulazione devono avere pavimenti lisci ma non sdrucciolevoli. Almeno metà della superficie totale del pavimento deve essere solida, il che significa né grigliato, né graticciato.

     8.3.6. I locali di stabulazione devono avere a disposizione un giaciglio/area di riposo confortevole, pulito e asciutto con una superficie sufficiente, costituito da una costruzione solida non fessurata. L'area di riposo deve comportare una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. La lettiera può essere depurata e arricchita con tutti i prodotti minerali autorizzati come concime nell'agricoltura biologica ai sensi dell'allegato II, parte A.

     8.3.7. Per quanto riguarda l'allevamento di vitelli, a decorrere dal 24 agosto 2000, tutte le aziende senza eccezioni si conformano alla direttiva 91/629/CEE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. E' tuttavia vietato l'allevamento di vitelli in box individuali dopo una settimana di età.

     8.3.8. Per quanto riguarda l'allevamento dei suini, a decorrere dal 24 agosto 2000, tutte le aziende si conformano alla direttiva 91/630/CEE del Consiglio, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Tuttavia le scrofe devono essere tenute in gruppi, salvo che nelle ultime fasi della gestazione e durante l'allattamento. I lattonzoli non possono essere tenuti in batterie iaflat decksli o in gabbie apposite. Gli spazi riservati al movimento devono permettere le deiezioni per consentire agli animali di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi substrati.

     8.4. Pollame

     8.4.1. Il pollame deve essere allevato all'aperto e non può essere tenuto in gabbie.

     8.4.2. Gli uccelli acquatici devono avere accesso a un corso d'acqua, a uno stagno o a un lago ogniqualvolta le condizioni climatiche lo consentano per rispettare le esigenze di benessere degli animali o le condizioni igieniche.

     8.4.3. I ricoveri per il pollame devono soddisfare le seguenti condizioni minime:

     - almeno un terzo deve essere solido, vale a dire non composto da assicelle o da graticciato, e dev'essere ricoperto di lettiera composta ad esempio di paglia, trucioli di legno, sabbia o torba;

     - nei fabbricati adibiti all'allevamento di galline ovaiole una parte sufficiente della superficie accessibile alle galline deve essere destinata alla raccolta degli escrementi;

     - devono disporre di un numero sufficiente di posatoi di dimensione adatta all'entità del gruppo e alla taglia dei volatili come stabilito nell'allegato VIII.

     - devono essere dotati di uscioli di entrata/uscita di dimensioni adeguate ai volatili, la cui lunghezza cumulata è di almeno 4 m per 100 m2 della superficie utile disponibile per i volatili;

     - ciascun ricovero non deve contenere più di:

     4.800 polli,

     3.000 galline ovaiole,

     5.200 faraone,

     4.000 femmine di anatra muta o di Pechino,

     3.200 maschi di anatra muta o di Pechino o altre anatre,

     2.500 capponi, oche o tacchini.

     - la superficie totale utilizzabile dei ricoveri per il pollame allevato per la produzione di carne per ciascuna unità di produzione non supera i 1.600 m2.

     8.4.4. Per le galline ovaiole la luce naturale può essere completata con illuminazione artificiale in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, con un periodo continuo di riposo notturno senza luce artificiale di almeno 8 ore.

     8.4.5. Il pollame deve poter accedere a parchetti all'aperto ogniqualvolta le condizioni climatiche lo consentano e, nei limiti del possibile, per almeno un terzo della sua vita. I parchetti devono essere in maggior parte ricoperti di vegetazione, essere dotati di dispositivi di protezione e consentire agli animali un facile accesso ad un numero sufficiente di abbeveratoi e mangiatoie.

     8.4.6. Nell'intervallo tra l'allevamento di due gruppi di volatili si procederà ad un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione del fabbricato e dei relativi attrezzi. Parimenti, al termine dell'allevamento di un gruppo di volatili, il parchetto sarà lasciato a riposo per il tempo necessario alla ricrescita della vegetazione e per operare un vuoto sanitario. Gli Stati membri stabiliscono il periodo in cui il parchetto deve essere lasciato a riposo e comunicano la loro decisione alla Commissione e agli altri Stati membri. Questi requisiti non si applicano a piccole quantità di pollame che non sia chiuso in un parchetto e che sia libero di razzolare tutto il giorno.

     8.4.7. Nonostante le disposizioni contenute nei punti 8.4.2 e 8.4.5, il pollame può essere tenuto al chiuso qualora determinate restrizioni, anche di ordine veterinario, introdotte sulla base della normativa comunitaria al fine di proteggere la salute pubblica o animale, vietino o limitino l’accesso del pollame a parchetti all’aperto.

     Il pollame tenuto al chiuso ha permanentemente accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di materiali adatti a soddisfare le sue necessità etologiche.

     La Commissione esamina entro il 15 ottobre 2006 l’applicazione del presente paragrafo, con particolare riguardo ai requisiti in materia di benessere degli animali. [61]

     8.5. Deroga generale in merito alla stabulazione del bestiame

     8.5.1. In deroga ai requisiti di cui ai punti 8.3.1, 8.4.2, 8.4. 3 e 8.4.5, e alle densità di stabulazione di cui all'allegato VIII, le autorità competenti degli Stati membri possono concedere deroghe ai requisiti di detti punti e dell'allegato VIII per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2010. Tale deroga si applica esclusivamente alle aziende dedite all'allevamento aventi edifici preesistenti, costruiti anteriormente al 24 agosto 1999 e nella misura in cui tali edifici adibiti all'allevamento soddisfano le norme nazionali concernenti la produzione biologica in vigore anteriormente a tale data o, in mancanza, le norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri.

     8.5.2. Gli operatori che beneficiano di tale deroga presentano all'autorità o all'organo di ispezione un piano contenente le misure che garantiscono, fino al termine della deroga, il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

     8.5.3. Anteriormente al 31 dicembre 2006 la Commissione presenta una relazione sull'attuazione del punto 8.5.1.

 

     C. Apicoltura e prodotti dell'apicoltura [62]

 

     1. Principi generali

     1.1. L'apicoltura è un'attività importante che contribuisce alla protezione dell'ambiente e alla produzione agroforestale attraverso l'azione pronuba delle api.

     1.2. La qualificazione dei prodotti dell'apicoltura come ottenuti con metodo di produzione biologica è strettamente connessa sia alle caratteristiche dei trattamenti per arnie che alla qualità dell'ambiente. Detta qualificazione dipende inoltre dalle condizioni di estrazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura.

     1.3. Qualora un operatore gestisca varie unità apicole nella medesima area, tutte le unità devono essere conformi alle disposizioni del presente regolamento. In deroga a tale principio, un operatore può gestire unità non conformi al presente regolamento a condizione che siano rispettate le disposizioni dello stesso salvo quelle enunciate al punto 4.2 per l'ubicazione degli apiari. In tal caso, il prodotto non può essere venduto con riferimenti al metodo di produzione biologica.

     2. Periodo di conversione

     2.1. I prodotti dell'alveare possono essere venduti con riferimenti al metodo di produzione biologica soltanto se le condizioni del presente regolamento sono state rispettate per almeno un anno. Durante il periodo di conversione la cera deve essere sostituita conformemente ai requisiti di cui al punto 8. 3.

     3. Origine delle api

     3.1. Nella scelta delle razze occorre tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie. E' privilegiato l'uso di razze europee di apis mellifera e dei loro ecotipi locali.

     3.2. Gli apiari devono essere costituiti attraverso la divisione di colonie o l'acquisto di alveari o sciami provenienti da unità conformi alle disposizioni del presente regolamento.

     3.3. Come prima deroga, previa approvazione dell'autorità o dell'organismo di ispezione, gli apiari esistenti nell'unità di produzione che non sono conformi alle norme contenute nel presente regolamento possono essere convertiti.

     3.4. Come seconda deroga, l'acquisto di sciami nudi provenienti da allevamenti convenzionali è autorizzato per un periodo transitorio che termina il 24 agosto 2002 fatto salvo l'obbligo di osservare il periodo di conversione.

     3.5. Come terza deroga, la ricostituzione di apiari è autorizzata dall'autorità o dall'organismo di controllo in caso di elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi, quando non siano disponibili apiari conformi al presente regolamento, con l'obbligo di rispettare un periodo di conversione.

     3.6. Come quarta deroga, per il rinnovo degli apiari il 10% all'anno di api regine e sciami non conformi alle disposizioni del presente regolamento può essere incorporato nell'unità di produzione biologica a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. In tal caso non si applica il periodo di conversione.

     4. Ubicazione degli apiari

     4.1. Gli Stati membri possono designare le regioni o le zone in cui non è praticabile l'apicoltura che risponda ai requisiti posti dal presente regolamento. L'apicoltore fornisce all'autorità o all'organismo di controllo un inventario cartografico su scala adeguata dei siti di impianto delle arnie, come previsto all'allegato III, parte A1, sezione 2, primo trattino. In mancanza di tale designazione, l'apicoltore è tenuto a fornire all'autorità o all'organismo di controllo adeguate prove documentali, incluse eventuali analisi appropriate, per dimostrare che le aree di bottinatura accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri previsti dal presente regolamento.

     4.2. L'ubicazione degli apiari deve:

     a) garantire fonti naturali di nettare, melata e polline sufficienti e l'accesso all'acqua per le api;

     b) essere tale che nel raggio di 3 km a far centro dalla postazione dell'apiario le fonti di bottinaggio siano costituite essenzialmente da coltivazioni con metodo di produzione biologico e/o flora spontanea, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 e dall'articolo 6 e dall'allegato I del presente regolamento e da coltivazioni non soggette alle disposizioni del presente regolamento ma sottoposte a cure colturali di basso impatto ambientale quali, ad esempio, quelle descritte nei programmi concepiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92, prive di un'influenza significativa sulla qualificazione della produzione apicola come ottenuta con metodo di produzione biologica;

     c) mantenere una distanza sufficiente da qualsiasi fonte di produzione non agricola potenzialmente contaminanti quali centri urbani, autostrade, aree industriali, discariche, inceneritori di rifiuti, ecc. Le autorità o gli organismi di controllo stabiliscono misure volte ad assicurare il rispetto di tale requisito.

I requisiti suesposti non si applicano alle aree che non sono in periodo di fioritura o quando gli alveari sono inoperosi.

     5. Nutrizione

     5.1. Alla fine della stagione produttiva agli alveari devono essere lasciate scorte abbondanti di miele e di polline, sufficienti per superare il periodo invernale.

     5.2. La nutrizione artificiale delle colonie è autorizzata qualora sia in pericolo la sopravvivenza dell'alveare a causa di condizioni climatiche estreme. Essa deve essere effettuata con miele biologico, preferibilmente della stessa unità biologica.

     5.3. Come prima deroga al punto 5.2 le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare per la nutrizione artificiale l'uso di sciroppo o melassa di zucchero ottenuti con metodo di produzione biologico in luogo del miele ottenuto con metodo di produzione biologico, segnatamente quando ciò sia richiesto dalle condizioni climatiche che provocano la cristallizzazione del miele.

     5.4. Come seconda deroga l'autorità o l'organismo di controllo possono autorizzare per la nutrizione artificiale, per un periodo transitorio che termina il 24 agosto 2002 l'uso di sciroppo di zucchero, melassa di zucchero e miele non conformi alle disposizioni del presente regolamento.

     5.5. Nel registro degli apiari devono essere indicate le seguenti informazioni relative all'uso di nutrizione artificiale: tipo di prodotto, date, quantità e arnie interessate.

     5.6. Non è consentito nell'apicoltura che risponde ai requisiti di cui al presente regolamento l'utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati nei punti da 5.1 a 5.4.

     5.7. La nutrizione artificiale è autorizzata soltanto tra l'ultima raccolta di miele e 15 giorni prima dell'inizio del successivo periodo di flusso del nettare o della melata.

     6. Profilassi e cure veterinarie

     6.1. La profilassi nel settore apicolo si basa sui seguenti principi:

     a) selezione di opportune razze resistenti;

     b) applicazione di talune pratiche che favoriscono un'elevata resistenza alle malattie e la prevenzione delle infezioni, ad esempio: periodico rinnovo delle regine, sistematica ispezione degli alveari al fine di individuare situazioni anomale dal punto di vista sanitario, controllo della covata maschile negli alveari, periodica disinfezione dei materiali e delle attrezzature, distruzione del materiale contaminato o delle sue fonti, periodico rinnovo della cera e sufficienti scorte di polline e miele nelle arnie.

     6.2. Se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie sono ammalate o infestate, esse devono essere curate immediatamente ed eventualmente isolate in apposito apiario.

     6.3. L'uso di medicinali veterinari nell'apicoltura che risponde ai requisiti di cui al presente regolamento deve essere conforme ai seguenti principi:

     a) essi possono essere utilizzati se la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata nello Stato membro interessato secondo la pertinente normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità del diritto comunitario;

     b) i prodotti fitoterapici ed omeopatici sono preferiti ai medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica, purché abbiano efficacia terapeutica tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura;

     c) qualora l'uso dei suddetti prodotti non sia verosimilmente efficace, o non si dimostri tale per debellare una malattia o un'infestazione che rischia di distruggere le colonie, possono essere utilizzati medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità di un veterinario o di altre persone autorizzate dallo Stato membro, fatti salvi i principi di cui alle lettere a) e b);

     d) è vietato l'uso di medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica per trattamenti preventivi;

     e) fatto salvo il principio di cui alla lettera a) nei casi di infestazione da Varroa jacobsoni possono essere usati l'acido formico, l'acido lattico, l'acido acetico e l'acido ossalico nonché le seguenti sostanze: mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora.

     6.4. In aggiunta ai suddetti principi sono autorizzati i trattamenti veterinari o i trattamenti per arnie, favi ecc. che sono obbligatori ai sensi del diritto comunitario o nazionale.

     6.5. Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica le colonie trattate devono essere isolate in apposito apiario e la cera deve essere completamente sostituita con altra cera conforme alle disposizioni del presente regolamento. Successivamente esse saranno soggette a un periodo di conversione di un anno.

     6.6. I requisiti di cui al precedente punto non si applicano ai prodotti menzionati al punto 6.3, lettera e).

     6.7. Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari è necessario specificare in modo chiaro e dichiarare all'organismo o autorità di controllo, prima che i prodotti siano commercializzati con la denominazione biologica, il tipo di prodotto (indicando anche i principi attivi in esso contenuti) e i dettagli della diagnosi; la posologia; il metodo di somministrazione; la durata del trattamento e il periodo di attesa raccomandato.

     7. Metodi di gestione zootecnica e identificazione

     7.1. E' vietata la distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell'apicoltura.

     7.2. E' vietata la spuntatura delle ali delle api regine.

     7.3. E' permessa la sostituzione della regina attraverso la soppressione della vecchia regina.

     7.4. E' ammessa la pratica della soppressione della covata maschile solo per contenere l'infestazione da Varroa jacobsoni.

     7.5. E' vietato l'uso di repellenti chimici sintetici durante le operazioni di smielatura.

     7.6. Nel registro è indicata la zona in cui è situato l'apiario e sono identificate le arnie. Si deve informare l'organo o l'autorità di controllo circa lo spostamento di apiari entro un termine convenuto con l'organo o l'autorità in questione.

     7.7. Si prenderà particolare cura nell'assicurare un'adeguata estrazione e trasformazione ed un adeguato stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura. Tutte le misure prese per soddisfare tali requisiti saranno registrate.

     7.8. L'asportazione dei melari e le operazioni di smielatura devono essere registrate nel registro dell'apiario.

     8. Caratteristiche delle arnie e materiali utilizzati nell'apicoltura

     8.1. Le arnie devono essere costituite essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura.

     8.2. Ad eccezione dei prodotti menzionati al punto 6.3, lettera e), nelle arnie possono essere utilizzate solo sostanze naturali quali propoli, cera e oli vegetali.

     8.3. La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica. A titolo di deroga, in particolare nel caso di nuovi impianti, o durante il periodo di conversione la cera convenzionale può essere autorizzata dall'organo o dall'autorità di controllo in circostanze eccezionali, qualora la cera prodotta biologicamente non sia disponibile in commercio e purché provenga da opercoli.

     8.4. E' vietato l'impiego di favi che contengano covate per l'estrazione del miele.

     8.5. Per la protezione dei materiali (telaini, arnie, favi), in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i prodotti elencati nell'allegato II, parte B. sezione 2.

     8.6. Sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta.

     8.7. Per pulire e disinfettare materiali, edifici, attrezzature, utensili o prodotti usati nell'apicoltura sono permesse soltanto le sostanze appropriate elencate nell'allegato II, parte E.

 

 

ALLEGATO II [63]

 

     A. Prodotti per la concimazione e l'ammendamento

 

     Condizioni generali applicabili a tutti i prodotti:

     - impiego consentito solo se sono soddisfatti e requisiti dell'allegato I,

     - impiego consentito solo in conformità delle disposizioni della normativa concernente la commercializzazione e l'utilizzazione dei prodotti interessati applicabile in agricoltura generale nello Stato membro in cui il prodotto è utilizzato [64].

 

Nome 

Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso 

Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze riportate nell'elenco seguente:

 

- Letame 

Prodotto costituito dal miscuglio di escrementi animali e da materiali vegetali (lettiera).

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.

Indicazione delle specie animali.

Proveniente unicamente da allevamenti estensivi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93. 

- Letame essiccato e deiezioni avicole disidratate

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.

Indicazione delle specie animali.

Proveniente unicamente da allevamenti estensivi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2328/91. 

- Deiezioni animali, composte, inclusa la pollina ed il letame 

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.

Indicazione delle specie animali.

Provenienti da allevamenti industriali. 

- Escrementi liquidi di animali (liquame, urina, ecc.)

Impiego previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata.

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.

Indicazione delle specie animali.

Proibiti se provenienti da allevamenti industriali. 

Rifiuti domestici compostati o fermentati [65]

Prodotto ottenuto da rifiuti domestici separati alla fonte, sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas

Solo rifiuti domestici vegetali e animali

Solo se prodotti all'interno di un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato membro

Concentrazioni massime in mg/kg di materia secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nickel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): 0 [*]

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo

- Torba 

Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai). 

Argille (perlite, vermiculite, ecc.) 

 

- Residui di fungaie 

La composizione iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del presente elenco. 

- Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti 

 

- Guano 

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. 

Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata [66]

 

Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo  

- I prodotti o sottoprodotti di origine animale citati di seguito: 

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo 

- farina di sangue 

 

- polvere di zoccoli 

 

- polvere di corna 

 

- polvere di ossa, anche degelatinata 

 

[- nero animale (carbone animale)] [67] 

 

- farina di pesce 

 

- farina di carne 

 

- pennone 

 

- lana 

 

- pellami 

Concentrazione massima in mg/kg di materia secca di cromo (VI): 0 [*] 

- pelli e crini 

 

- prodotti lattireo-caseari 

 

- Prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione 

 

(ad esempio: farina di panelli di semi oleosi, guscio di cacao, radichette di malto, ecc.) 

 

- Alghe e prodotti a base di alghe 

Se ottenuti direttamente mediante: 

 

i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione; 

 

ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina; 

 

iii) fermentazione; 

 

 necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.

- Segatura e trucioli di legno 

Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento. 

- Cortecce compostate 

Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento. 

- Cenere di legno 

Proveniente da legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento. 

- Fosfato naturale tenero 

Prodotto definito dalla direttiva 76/116/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 89/284/CEE

 

Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P205. 

- Fosfato alluminio-calcico 

Prodotto definito dalla direttiva 76/116/CEE modificata dalla direttiva 89/284/CEE

 

Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P205. 

 

Impiego limitato ai terreni basici (pH > 7,5). 

- Scorie di defosforazione 

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. 

- Sale grezzo di potassio

(ad esempio: kainite, silvinite, ecc.) 

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.

Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio [68]

Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio 

 

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo  

- Borlande ed estratti di borlande 

Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali 

- Carbonato di calcio di origine naturale 

 

(ad esempio: creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica, ecc.). 

 

- Carbonato di calcio e magnesio di origine naturale 

 

(ad esempio: creta magnesiaca, calcare magnesiaco macinato, ecc.) 

 

- Solfato di magnesio 

Unicamente di origine naturale. 

(ad esempio: kierserite) 

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. 

- Soluzione di cloruro di calcio 

Trattamento fogliare su melo, dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di calcio. 

 

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. 

- Solfato di calcio (gesso) 

Prodotto definito dalla direttiva 76/116/CEE modificata dalla direttiva 89/284/CEE

 

Unicamente di origine naturale. 

Fanghi industriali provenienti da zuccherifici [69]

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo 

Fanghi industriali risultanti dalla produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione

Sottoprodotto della produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione da salamoie naturali presenti in zone montane

 

Necessità riconosciuta dall’organismo di controllo o dall’autorità di controllo

- Zolfo elementare 

Prodotto definito dalla direttiva 76/116/CEE modificata dalla direttiva 89/284/CEE

 

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. 

- Oligoelementi 

Oligoelementi inclusi nella direttiva 89/530/CEE 

 

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. 

- Cloruro di sodio 

Unicamente salgemma. 

 

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. 

- Farina di roccia 

 

 

[*] Limite di determinazione.

 

     B. Antiparassitari

 

     1. Prodotti fitosanitari [70]

     Condizioni generali applicabili per tutti i prodotti composti o contenenti le sostanze attive appresso indicate:

     - impiego in conformità ai requisiti dell'allegato I,

     - soltanto in conformità delle disposizioni specifiche della normativa sui prodotti fitosanitari applicabile nello Stato membro in cui il prodotto è utilizzato [ove pertinente [*]].

     I. Sostanze di origine vegetale o animale

 

Nome 

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso 

 

 

Azadiractina estratta da Azadirachta indica (albero del neem) [71]

Insetticida

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo 

[*] Cera d'api  

Protezione potatura 

Gelatina  

Insetticida 

[*] Proteine idrolizzate

 

Sostanze attrattive;

solo in applicazioni autorizzate in combinazione con altri prodotti adeguati del presente allegato II, parte B 

Lecitina  

Fungicida 

Estratto (soluzione acquosa) di Nicotiana tabacum

Insetticida;

solo contro gli afidi in alberi da frutta subtropicali (ad es. aranci, limoni) e in colture tropicali (ad es. banani) utilizzabile solo all'inizio del periodo vegetativo

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo

Utilizzabile soltanto durante un periodo che termina il 31 marzo 2002 

Oli vegetali (ad es., olio di menta, olio di pino, olio di carvi) 

Insetticida, acaricida, fungicida e inibitore della germogliazione 

Piretrine estratte da Chrysanthemum cinerariaefolium [72]

Insetticida

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dell'autorità di controllo 

Quassia estratta da Quassia amara  

Insetticida, repellente 

Rotenone estratto da Derris spp, Loncho carpus spp e Therphrosia spp. 

Insetticida

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo 

 

[*] In alcuni Stati membri i prodotti contrassegnati con asterisco non sono considerati prodotti fitosanitari e non sono soggetti alle disposizioni della legislazione in materia di prodotti fitosanitari.

     2. Prodotti per la lotta contro i parassiti e le malattie nei locali di stabulazione e negli impianti:

Prodotti elencati nella sezione 1

Rodenticidi [73]

 

II. Microorganismi utilizzati nella lotta biologica contro i parassiti

 

Nome 

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso 

 

 

Microorganismi (batteri, virus e funhi), ad es. Bacillus thuringensis, Granulosis virus, ecc. 

Solo prodotti non geneticamente modificati ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio  

 

     III. Sostanze da utilizzare solo in trappole e/o distributori automatici

Condizioni generali:

     - le trappole e/o i distributori automatici devono impedire la penetrazione delle sostanze nell'ambiente e il contatto delle stesse con le coltivazioni in atto;

     - le trappole devono essere raccolte dopo l'utilizzazione e riposte al sicuro.

 

Nome 

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso 

 

 

[*] Fosfato di diammonio 

Sostanza attrattiva

Soltanto in trappole 

Metaldeide 

Molluschicida

Soltanto in trappole contenenti un repellente per specie animali superiori

Utilizzabile soltanto per un periodo che termina il 31 marzo 2006 [74]

Feromoni [75]

Sostanze attrattive; sostanze che alterano il comportamento sessuale

Solo in trappole e distributori automatici 

Piretroidi (solo deltametrina o lambda-cialotrina) 

Insetticida;

solo in trappole con sostanze specifiche attrattive

Solo contro Batrocera oleae e Ceratitis capitata wied

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo

Solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002 [76]

 

[*] In alcuni Stati membri i prodotti contrassegnati con asterisco non sono considerati prodotti fitosanitari e non sono soggetti alle disposizioni della legislazione in materia di prodotti fitosanitari.

 

     III bis. Preparazioni da spargere in superficie tra le piante coltivate [77]:

 

Designazione  

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso 

 

 

Ortofosfato di ferro (III)  

Molluschicida 

 

     IV. Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica

 

Nome 

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso 

 

 

Rame, nella forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico)

Fungicida 

ossido rameoso [78]

Fino al 31 dicembre 2005, nel limite massimo di 8 kg di rame per ettaro per anno e dal 1° gennaio 2006, nel limite massimo di 6 kg di rame per ettaro per anno, fatte salve disposizioni specifiche più restrittive previste dalla legislazione sui prodotti fitosanitari dello Stato membro in cui il prodotto sarà utilizzato.

Per le colture perenni, gli Stati membri possono disporre, in deroga al disposto del paragrafo precedente, che i tenori massimi siano applicati come segue:

- il quantitativo totale massimo utilizzato a decorrere dal 23 marzo 2002 fino al 31 dicembre 2006 non deve superare 38 kg di rame per ettaro

- a decorrere dal 1° gennaio 2007, il quantitativo massimo che può essere utilizzato ogni anno sarà calcolato detraendo i quantitativi effettivamente utilizzati nei quattro anni precedenti dal quantitativo totale massimo di, rispettivamente, 36, 34, 32 e 30 kg di rame per ettaro per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 e per gli anni successivi

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo 

[*] Etilene

Sverdimento di banane, kiwi e cachi; induzione della fioritura dell’ananas

 

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall’autorità di controllo

Sale di potassio di acidi grassi (sapone molle) 

Insetticida 

[*] Allume di potassio (Calinite) 

Prevenzione della maturazione delle banane 

Zolfo calcico (polisolfuro di calcio) [79]

 

Fungicida, insetticida, acaricida;

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo  

Olio di paraffina  

Insetticida, acaricida 

Oli minerali

Insetticida, fungicida,

solo in alberi da frutta, viti, ulivi e colture tropicali (ad esempio, banani)

Solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002 [80]

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo 

Permanganato di potassio

 

Fungicida, battericida;

solo in alberi da frutta, ulivi e viti 

[*] Sabbia di quarzo  

Repellente

Zolfo 

Fungicida, acaricida, repellente 

 

[*] In alcuni Stati membri i prodotti contrassegnati con asterisco non sono considerati prodotti fitosanitari e non sono soggetti alle disposizioni della legislazione in materia di prodotti fitosanitari.

 

     V. Altre sostanze

 

Nome

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l’uso

Idrossido di calcio

Fungicida

 

Solo in alberi da frutta, compresi i vivai, per combattere la Nectria galligena

 

 

     C. Materie prime per mangimi [81]

 

     1. Materie di origine vegetale per mangimi

     1.1. Cereali, granaglie, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

     avena sotto forma di grani, fiocchi, cruschello e crusca; orzo sotto forma di grani, proteine e farinetta; riso sotto forma di panello di germe; miglio sotto forma di grani; segale sotto forma di grani e farinetta; sorgo sotto forma di grani; frumento sotto forma di grani, farinetta, crusca, farina glutinata, glutine e germe; spelata sotto forma di grani; triticale sotto forma di grani; granturco sotto forma di grani, crusca, farinetta, panello di germe e glutine; radichette di malto; borlande (trebbie) di birreria.

     1.2. Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

     semi di colza sotto forma di semi, panello e buccette; semi di soia sotto forma di semi, semi tostati, panello e buccette; semi di girasole sotto forma di semi e panello; cotone sotto forma di semi e panelli; semi di lino sotto forma di semi e panelli; semi di sesamo sotto forma di panello; palmisti sotto forma di panelli; semi di zucca sotto forma di panello; olive, sansa di oliva; oli vegetali (ottenuti per estrazione fisica).

     1.3. Semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

     ceci sotto forma di semi, cruschetta e crusca; vecciolo sotto forma di semi, cruschetta e crusca; cicerchia sotto forma di semi sottoposti a trattamento termico, cruschetta e crusca; piselli sotto forma di semi, cruschetta e crusca; fave da orto sotto forma di semi, cruschetta e crusca; fave e favette sotto forma di semi, cruschetta e crusca, veccia sotto forma di semi, cruschetta e crusca e lupini sotto forma di semi, cruschetta e crusca.

     1.4. Tuberi, radici, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

     polpa di barbabietola da zucchero, patate, patata dolce come tubero, polpa di patate (residuo solido della fecola di patate), fecola di patate, proteina di patate e manioca.

     1.5. Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

     carrube, semi e farina di carrube, zucche, pastazzo di agrumi; mele, melecotogne, pere, pesche, fichi, uva e relativo residuo; castagne, panelli di noci comuni, panelli di nocciole; gusci e panelli di cacao; ghiande.

     1.6. Foraggi e foraggi grossolani. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

     erba medica, farina di erba medica, trifoglio, farina di trifoglio, graminacee (ottenute da piante da foraggio), farina di graminacee, fieno, insilato, paglia di cereali e ortaggi a radice da foraggio.

     1.7. Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

     melassa, farina di alghe marine (ottenuta con l'essiccazione e la frantumazione delle alghe marine e lavata per ridurre il tenore di iodio), polveri ed estratti vegetali, estratti proteici vegetali (da somministrare esclusivamente ai giovani animali), spezie e aromi.

     1.8. I seguenti mangimo possono essere utilizzati fino al 30 giugno 2004: riso sotto forma di grani, rotture di riso, crusca di riso, cruschetta di segale, crusca di segale, semi di ravizzone sotto forma di panello, buccette e tapioca.

     2. Materie di origine animale per mangimi

     2.1. Latte e prodotti lattiero-caseari. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

     latte crudo definito all'articolo 2 della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, latte in polvere, latte scremato, latte scremato in polvere, latticello, latticello in polvere, siero di latte, siero di latte in polvere, siero di latte in polvere parzialmente delattosato, proteina di siero di latte in polvere (estratta mediante trattamento fisico), caseina in polvere, lattosio in polvere, cagliata e latte acido.

     2.2. Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

     pesce, olio di pesce e olio di fegato di merluzzo non raffinato; autolisati, idrolisati e proteolisati di pesce, di molluschi e di crostacei ottenuti per via enzimatica, sotto forma solubile e non, somministrati esclusivamente ai giovani animali; farina di pesce.

     2.3. Uova e ovoprodotti destinati all'alimentazione del pollame, provenienti di preferenza dalla stessa azienda.

     3. Materie di origine minerale per mangimi

     Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

     Sodio:

     sale marino non raffinato

     salgemma grezzo estratto da giacimenti

     solfato di sodio

     carbonato di sodio

     bicarbonato di sodio

     cloruro di sodio

     Potassio:

     cloruro di potassio

     Calcio:

     litotamnio e maerl

     conchiglie di animali acquatici (inclusi ossi di seppia)

     carbonato di calcio

     lattato di calcio

     gluconato di calcio

     Fosforo:

     fosfato bicalcico defluorato

     fosfato monocalcico defluorato

     fosfato monosodico

     fosfato di calcio e di magnesio

     fosfato di calcio e di sodio

     Magnesio:

     ossido di magnesio (magnesio anidro)

     solfato di magnesio

     cloruro di magnesio

     carbonato di magnesio

     fosfato di magnesio

     Zolfo:

     Solfato di sodio

     I fosfati bicalcici precipitati d'ossa possono essere utilizzati fino al 30 giugno 2004.

 

     D. Additivi alimentari, alcune sostanze utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui alla direttiva 82/471/CEE e ausiliari di fabbricazione nei mangimi [82]

 

     1. Additivi alimentari

     1.1. Elementi in tracce. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

     E1 Ferro:

     carbonato ferroso (II)

     solfato ferroso (II) monoidrato e/o eptaidrato

     ossido ferrico (III)

     E2 Iodio:

     iodato di calcio, anidro

     iodato di calcio, esaidrato

     ioduro di sodio

     E3 Cobalto:

     solfato di cobalto (II) monoidrato e/o eptaidrato

     carbonato basico di cobalto (II) monoidrato

     E4 Rame:

     ossido rameico (II)

     carbonato basico di rame (II) monoidrato

     solfato di rame (II) pentaidrato

     E5 Manganese:

     carbonato manganoso (II)

     ossido manganoso e ossido manganico

     solfato manganoso (II) mono e/o tetraidrato

     E6 Zinco:

     carbonato di zinco

     ossido di zinco

     solfato di zinco mono e/o eptaidrato

     E7 Molibdeno:

     molibdato di ammonio, molibdato di sodio

     E8 Selenio:

     selenato di sodio

     selenito di sodio.

     1.2. Vitamine, provitamine e sostanze di effetto analogo chimicamente ben definite. Solo le seguenti sostanze sono incluse nella categoria:

     vitamine autorizzate ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio:

     — vitamine derivate da materie prime naturalmente presenti nei mangimi,

     — vitamine di sintesi identiche alle vitamine naturali per gli animali monogastrici,

     — con l’autorizzazione previa dell’autorità competente dello Stato membro, vitamine di sintesi A, D ed E identiche alle vitamine naturali per i ruminanti.

     1.3. Enzimi. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

     gli enzimi autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE.

     1.4. Microrganismi. Sono incluse nella categoria unicamente i seguenti microrganismi:

     i microrganismi autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE.

     1.5. Conservanti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

     E 200 Acido sorbico

     E 236 Acido formico

     E 260 Acido acetico

     E 270 Acido lattico

     E 280 Acido propionico

     E 330 Acido citrico.

     L'impiego di acido lattico, formico, propionico e acetico per la produzione di insilati è autorizzato soltanto quando le condizioni meteorologiche non consentono una fermentazione sufficiente.

     1.6. Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

     E 470 Stearato di calcio di origine naturale

     E 551b Silice colloidale

     E 551c Kieselgur

     E 558 Bentonite

     E 559 Argilla caolinitica

     E 560 Miscele naturali di steatiti e di clorite

     E 561 Vermiculite

     E 562 Sepiolite

     E 599 Perlite.

     1.7. Sostanze antiossidanti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

     E 306 Estratti d'origine naturale ricchi di tocoferolo.

     1.8. Additivi per insilati. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

     A decorrere dal 19 ottobre 2004, gli enzimi, i lieviti e i batteri autorizzati dal regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi nell'alimentazione animale.

     2. Alcuni prodotti utilizzati nell'alimentazione animale

     Sono inclusi nella categoria unicamente i seguenti prodotti:

     lieviti di birra.

     3. Ausiliari di fabbricazione utilizzati per i mangimi

     3.1. Ausiliari di fabbricazione di insilati. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

     — sale marino, salgemma grezzo estratto da giacimenti, siero di latte, zucchero, polpa di barbabietola da zucchero, farina di cereali e melassa,

     — sino al 18 ottobre 2004, enzimi, lieviti e batteri lattici, acetici, formici e propionici.

 

     E. Prodotti autorizzati per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti (ad es. Attrezzatura e utensili) [83]

 

     Saponi a base di sodio e di potassio

     Acqua e vapore

     Latte di calce

     Calce

     Calce viva

     Ipoclorito di sodio (ad es. candeggina)

     Soda caustica

     Potassa caustica

     Acqua ossigenata

     Essenze naturali di vegetali

     Acido citrico, peracetico, formico, lattico, ossalico e acetico

     Alcole

     Acido nitrico (attrezzatura da latteria)

     Acido fosforico (attrezzatura da latteria)

     Formaldeide

     Prodotti per la pulizia e la disinfezione delle mammelle e attrezzature per la mungitura

     Carbonato di sodio

 

     F. Altri prodotti [84]

 

 

ALLEGATO III [85]

Requisiti minimi di controllo e misure precauzionali previste

nell'ambito del regime di controllo di cui agli articoli 8 e 9

 

     Le disposizioni generali contenute nel presente allegato si applicano a tutti gli operatori di cui all’articolo 8, paragrafo 1, nella misura in cui dette disposizioni si riferiscono ad attività svolte dall’operatore di cui trattasi.

     Agli operatori che svolgono le attività menzionate nel titolo di ciascuna sezione si applicano, oltre alle disposizioni generali, anche le disposizioni specifiche corrispondenti.

 

     Disposizioni generali

     1. Requisiti minimi di controllo

     I requisiti relativi al controllo stabiliti nel presente allegato si applicano fatte salve le misure adottate dagli Stati membri per garantire la tracciabilità dei prodotti, di cui all'articolo 9, paragrafo 12, lettere a) e c), durante tutto il ciclo di produzione, nonché il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

     2. Attuazione

     Gli operatori già in attività alla data indicata all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2491/2001 sono inoltre soggetti alle disposizioni di cui al punto 3 e a quelle relative al controllo iniziale di cui alle parti A, B, C, D ed E delle disposizioni specifiche del presente allegato.

     3. Controllo iniziale

     La prima volta che si applica il regime di controllo, l'operatore responsabile è tenuto a redigere:

     — una descrizione completa dell'unità, degli stabilimenti e dell'attività,

     — una descrizione delle misure concrete che devono essere adottate a livello dell'unità, degli stabilimenti o dell'attività per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, in particolare dei requisiti descritti nel presente allegato,

     — le misure precauzionali da prendere per ridurre il rischio di contaminazione da parte di sostanze o prodotti non autorizzati e le misure di pulizia da prendere nei luoghi di magazzinaggio e lungo tutta la catena di produzione dell’operatore.

     Se del caso, la descrizione e le misure suddette possono rientrare nell’ambito di un sistema di qualità istituito dall’operatore.

     La descrizione e le misure pratiche suddette devono essere contenute in una dichiarazione firmata dall'operatore responsabile.

     Nella dichiarazione deve figurare altresì l'impegno dell'operatore a:

     — effettuare le operazioni conformemente al disposto degli articoli 5, 6 e 6 bis e, se del caso, dell'articolo 11 del presente regolamento e/o del regolamento (CE) n. 223/2003,

     — accettare, in caso di infrazioni o irregolarità, che siano applicate le misure di cui all'articolo 9, paragrafo 9, e, se del caso, all'articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento, e

     — accettare di informare per iscritto gli acquirenti del prodotto per far sì che le indicazioni relative al metodo di produzione biologico siano soppresse da tale produzione.

     La dichiarazione di cui sopra deve essere verificata dall'organismo o dall'autorità di controllo, i quali compilano una relazione che indica le eventuali carenze o la mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

     L'operatore è tenuto a controfirmare la relazione e ad adottare le misure necessarie per ovviare alle inadempienze constatate.

     4. Comunicazioni

     L'operatore responsabile deve notificare in tempo debito all'organismo o all'autorità di controllo qualsiasi cambiamento della descrizione o delle misure concrete di cui al punto 3 e delle misure del controllo iniziale previste dalle parti A, B, C, D ed E delle disposizioni specifiche del presente allegato.

     5. Visite di controllo

     L’organismo o l’autorità di controllo effettuano almeno una volta all’anno un controllo fisico completo di tutti gli operatori. L'organismo o l'autorità di controllo può prelevare campioni per la ricerca di prodotti non autorizzati in virtù del presente regolamento o per individuare tecniche di produzione non conformi al presente regolamento. Possono essere inoltre prelevati e analizzati campioni per scoprire eventuali contaminazioni da parte di prodotti non autorizzati. Tuttavia tali analisi sono obbligatorie qualora si sospetti l'utilizzazione di prodotti non autorizzati. Dopo ogni visita è compilata una relazione di ispezione, controfirmata dal responsabile dell'unità sottoposta al controllo o dal suo rappresentante.

     Inoltre, l'organismo o l'autorità di controllo eseguono visite di controllo a campione, con o senza preavviso, sulla base di una valutazione generale del rischio di inosservanza del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 223/2003, tenendo conto almeno dei risultati dei precedenti controlli, della quantità di prodotti interessati e del rischio di scambio di prodotti.

     6. Documenti contabili

     L'unità o gli stabilimenti di produzione devono tenere una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria che consentano all'operatore e all'organismo o all'autorità di controllo di identificare:

     — il fornitore o, se diverso, il venditore o l'esportatore dei prodotti,

     — la natura e la quantità dei prodotti agricoli di cui all'articolo 1, che sono stati loro consegnati e, se del caso, di tutti i materiali acquistati, indicando la destinazione data a tali materiali e, se del caso, la formulazione dei mangimi composti per animali,

     — la natura e la quantità dei prodotti di cui all’articolo 1, immagazzinati negli stabilimenti,

     — la natura, la quantità, i destinatari e, se differenti da questi ultimi, gli acquirenti, diversi dai consumatori finali, dei prodotti di cui all'articolo 1 che hanno lasciato l'unità o gli stabilimenti o i magazzini del primo destinatario,

     — nel caso di operatori che non si occupano del magazzinaggio o della movimentazione fisica di tali prodotti, la natura e la quantità dei prodotti di cui all’articolo 1 acquistati o venduti e i fornitori o, se diversi, i venditori o gli esportatori e gli acquirenti o, se diversi da questi ultimi, i destinatari.

     La documentazione contabile deve includere anche i risultati della verifica al momento del ricevimento dei prodotti e qualsiasi altra informazione richiesta dall’organismo o dall’autorità di controllo ai fini di un corretto controllo delle operazioni.

     I dati che figurano nella contabilità devono essere documentati con gli opportuni giustificativi.

     Nella contabilità deve esserci corrispondenza tra i quantitativi in entrata e in uscita.

     7. Imballaggio e trasporto dei prodotti verso altri operatori o unità

     Gli operatori garantiscono che i prodotti di cui all'articolo 1 possano essere trasportati ad altre unità, compresi i grossisti e i dettaglianti, solo in imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in modo che il contenuto non possa essere sostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli e a condizione che sia apposta un'etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previste dalla legge, indichi:

     a) il nome e l'indirizzo dell'operatore e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o venditore del prodotto;

     b) il nome del prodotto o, per i mangimi composti per animali, la loro descrizione, compresa un'indicazione del metodo di produzione biologico, in base a quanto disposto, a seconda del caso, dall'articolo 5 del presente regolamento o dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 223/2003;

     c) il nome o il numero di codice dell'organismo o dell'autorità di controllo da cui dipende l'operatore e

     d) se del caso, l'identificazione della partita attraverso un sistema di marcatura approvato a livello nazionale, o dall'autorità o organismo di controllo, che permetta di mettere in relazione la partita con la contabilità descritta al punto 6.

     Le informazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) possono anche figurare in un documento di accompagnamento che deve inequivocabilmente corrispondere all'imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto. Il documento di accompagnamento deve contenere informazioni sul fornitore e/o il trasportatore.

     Non è richiesta la chiusura di imballaggi, contenitori o veicoli qualora:

     - il trasporto avvenga direttamente tra un produttore e un altro operatore, entrambi assoggettati al regime di controllo di cui all'articolo 9,

     - i prodotti siano muniti di un documento di accompagnamento indicante le informazioni richieste al comma precedente, e

     - l'organismo o l'autorità di controllo dell'operatore speditore e dell'operatore destinatario siano stati informati di tali operazioni di trasporto e abbiano dato il loro consenso. Tale accordo può riguardare una o più operazioni di trasporto.

     7 bis. Ricevimento di prodotti da altre unità o da altri operatori

     Al ricevimento di prodotti contemplati all'articolo 1, l'operatore verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore, se richiesta, nonché la presenza delle indicazioni di cui al punto 7. L'operatore confronta le informazioni figuranti sull'etichetta di cui al punto 7 con le informazioni figuranti nei documenti di accompagnamento. Il risultato di tali verifiche deve essere esplicitamente indicato nei documenti contabili di cui al punto 6.

     8. Magazzinaggio dei prodotti

     Le aree destinate al magazzinaggio dei prodotti devono essere gestite in modo tale da garantire l'identificazione delle partite ed evitare che i prodotti vengano mescolati od entrino in contatto con prodotti o sostanze non rispondenti alle disposizioni del presente regolamento. I prodotti di cui all’articolo 1 devono essere chiaramente identificabili in qualsiasi momento.

     9. Prodotti che si sospetta non rispettino i requisiti previsti dal regolamento

     L'operatore che ritenga o sospetti che un prodotto da lui ottenuto, preparato, importato, o consegnatogli da un altro operatore, non sia conforme al presente regolamento, avvia le procedure necessarie per togliere da tale prodotto ogni riferimento al metodo di produzione biologico, o per separare e identificare il prodotto stesso. Egli può destinare tale prodotto alla trasformazione, all'imballaggio o alla commercializzazione soltanto dopo aver eliminato ogni dubbio sulla sua origine, a meno che il prodotto sia immesso sul mercato senza alcuna indicazione relativa al metodo di produzione biologico. Qualora possano sussistere dubbi l'operatore informa immediatamente l'organismo o l'autorità di controllo. L'organismo o l'autorità di controllo può richiedere che il prodotto non sia immesso sul mercato con indicazioni relative al metodo di produzione biologico finché le informazioni ricevute dall'operatore consentano di appurare che il dubbio è stato eliminato.

     Se un organismo o un'autorità di controllo ha un sospetto fondato che un operatore intenda immettere sul mercato un prodotto non conforme al presente regolamento, recante tuttavia un riferimento al metodo di produzione biologico, l'organismo o l'autorità di controllo può esigere che, in via provvisoria, l'operatore non commercializzi il prodotto recante tale riferimento. La decisione deve inoltre prevedere l'obbligo di togliere da tale prodotto ogni riferimento al metodo di produzione biologico se l'organismo o l'autorità di controllo sono certi che il prodotto non soddisfi i requisiti del presente regolamento. Tuttavia, se i sospetti non trovano conferma, la decisione di cui sopra deve essere annullata entro un termine che deve essere stabilito dall'organismo o dall'autorità di controllo. L'operatore deve garantire la sua completa collaborazione con l'organismo o l'autorità di controllo al fine di chiarire i casi dubbi.

     10. Accesso agli impianti

     Ai fini dell'ispezione l'operatore dà all'organismo o all'autorità di controllo libero accesso ad ogni reparto dell'unità e degli stabilimenti, ai libri contabili e ai relativi documenti giustificativi. Egli comunica all'organismo o all'autorità di controllo tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'ispezione.

     Su richiesta dall'organismo o dall'autorità di controllo, l'operatore presenta i risultati delle ispezioni e dei programmi di campionatura che ha eseguito volontariamente.

     Inoltre, gli importatori e i primi destinatari sono tenuti a presentare le autorizzazioni di importazione eventualmente ricevute a norma dell'articolo 11, paragrafo 6 e i certificati di controllo per le importazioni dai paesi terzi.

     11. Scambio di informazioni

     Se l'operatore e i subappaltatori sono controllati da organismi o autorità di controllo diversi, nella dichiarazione di cui al punto 3 l'operatore deve acconsentire, per conto proprio e dei subappaltatori, a che i vari organismi di controllo si scambino informazioni sulle operazioni soggette al loro controllo, definendo le modalità di tale scambio di informazioni.

 

     Disposizioni specifiche

     A. Produzione di vegetali, prodotti vegetali, animali e/o prodotti animali

     La presente parte si applica a tutte le unità coinvolte nella produzione, quale definita all'articolo 4, punto 2, dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) per conto proprio o per conto di un altro operatore.

     La produzione deve avvenire in un'unità in cui la zona di produzione, gli appezzamenti, i pascoli, gli spiazzi liberi, i parchetti all'aperto, i locali di stabulazione e, ove del caso, i locali adibiti al magazzinaggio dei vegetali, dei prodotti vegetali, dei prodotti animali, delle materie prime e dei fattori di produzione, siano nettamente separati da quelli di qualsiasi altra unità la cui produzione non risponda alle norme previste dal presente regolamento.

     La trasformazione, l'imballaggio e/o la commercializzazione possono avere luogo presso l'unità di produzione, se sono limitate ai prodotti agricoli ivi ottenuti.

     I quantitativi venduti direttamente al consumatore finale sono contabilizzati quotidianamente.

     E' vietato il magazzinaggio, nell'unità di produzione, di materie prime diverse da quelle autorizzate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c) e paragrafo 3, lettera a).

     Al ricevimento di prodotti contemplati all'articolo 1, l'operatore verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore, se richiesta, nonché la presenza delle indicazioni di cui al punto 7 delle disposizioni generali del presente allegato. Il risultato di tale verifica deve essere esplicitamente indicato nei documenti contabili di cui al punto 6 delle disposizioni generali.

     A.1. Vegetali e prodotti vegetali ottenuti dalla produzione agricola o dalla raccolta

     1. Controllo iniziale

     La descrizione completa dell'unità di cui al punto 3 delle disposizioni generali del presente allegato deve:

     - essere redatta anche se il produttore limita la propria attività alla raccolta di piante selvatiche,

     - indicare i luoghi di magazzinaggio e di produzione, gli appezzamenti e/o le zone di raccolta e, se del caso gli stabilimenti in cui hanno luogo alcune operazioni di trasformazione e/o imballaggio e

     - la data dell'ultima applicazione, sugli appezzamenti e/o sulle zone di raccolta, dei prodotti il cui impiego non è conforme alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

     In caso di raccolta di piante selvatiche, le misure pratiche indicate al punto 3 delle disposizioni generali del presente allegato devono comprendere le garanzie fornite da terzi che il produttore è in grado di presentare per dimostrare il rispetto delle disposizioni di cui all'allegato I, parte A, punto 4.

     2. Comunicazioni

     Ogni anno, anteriormente alla data indicata dall'organismo o dall'autorità di controllo, il produttore deve notificare a tale organismo o autorità il proprio programma di produzione di prodotti vegetali, con una descrizione analitica a livello dei singoli appezzamenti.

     3. Operatori che gestiscono più unità di produzione

     Qualora un operatore gestisca varie unità di produzione nella stessa zona, sono soggette allo stesso regime generale di controllo stabilito nelle disposizioni generali del presente allegato e nelle disposizioni specifiche di controllo di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 6 delle disposizioni generali anche le unità che producono prodotti vegetali non contemplati dall'articolo 1, insieme ai relativi locali di magazzinaggio dei mezzi di produzione (come fertilizzanti, fitofarmaci, sementi).

     In queste unità non possono essere prodotti vegetali appartenenti alla stessa varietà dei vegetali prodotti nell'unità di cui alla sezione A, secondo comma, o ad una varietà non facilmente distinguibile da quest'ultima.

     Nei casi sotto descritti, i produttori possono tuttavia derogare alla disposizione di cui all'ultima frase del comma precedente:

     a) in caso di colture perenni (alberi da frutto, vite e luppolo), sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

     1) la produzione interessata fa parte di un piano di conversione per il quale il produttore si impegna formalmente e che prevede che la conversione dell'ultima parte della zona interessata alla produzione biologica cominci prima possibile e comunque entro cinque anni;

     2) sono state adottate misure adeguate per garantire che i prodotti di ciascuna unità interessata restino separati in modo permanente dai prodotti di altre unità;

     3) l'organismo o l'autorità di controllo è informato con almeno 48 ore di anticipo di ogni operazione di raccolta dei prodotti interessati;

     4) a raccolta ultimata, il produttore comunica immediatamente all'organismo o all'autorità di controllo dati precisi sui quantitativi raccolti nell'unità interessata, nonché tutte le caratteristiche che consentono di identificare la produzione (qualità, colore, peso medio, ecc.), confermando inoltre che le misure decise per tener separati i prodotti delle diverse unità sono state effettivamente applicate; 5) il piano di conversione e le misure di cui ai punti 1 e 3 delle disposizioni generali sono stati approvati dall'organismo o autorità di controllo; tale approvazione dev'essere confermata ogni anno dopo l'avvio del piano di conversione;

     b) nel caso di superfici destinate alla ricerca agronomica con l'accordo delle autorità competenti degli Stati membri, sempreché siano rispettate le condizioni precisate ai punti 2, 3 e 4 della lettera a), nonché la parte pertinente del punto 5;

     c) in caso di produzione di sementi, piante da trapianto e materiali di moltiplicazione vegetativa, sempreché siano rispettate le condizioni precisate ai punti 2, 3 e 4 della lettera a), nonché la parte pertinente del punto 5;

     d) in caso di terreni utilizzati esclusivamente per il pascolo.

     A.2. Animali e prodotti animali ottenuti dall'allevamento

     1. Controllo iniziale

     La prima volta che si applica il regime di controllo riguardante le produzioni animali, la descrizione completa dell'unità di cui al punto 3 delle disposizioni generali del presente allegato comprende:

     - compilare una descrizione completa dei locali di stabulazione, dei pascoli, degli spiazzi liberi, dei parchetti all'aperto, ecc., nonché, se del caso, dei locali adibiti al magazzinaggio, al condizionamento e alla trasformazione degli animali, dei prodotti animali, delle materie prime e dei fattori produttivi

     - una descrizione completa degli impianti per lo stoccaggio delle deiezioni animali.

     Le misure pratiche di cui al punto 3 delle disposizioni generali del presente allegato comprendono:

     - elaborare un piano di spargimento delle deiezioni animali di concerto con l'organismo o con l'autorità di controllo, unitamente a una descrizione completa delle superfici destinate alle colture,

     - se del caso, per quanto riguarda lo spargimento delle deiezioni animali, le disposizioni contrattuali scritte concordate con altre aziende, alle condizioni previste dal presente regolamento,

     - un piano di gestione per le unità zootecniche biologiche (ad esempio gestione in materia di alimentazione e di riproduzione, misure sanitarie, ecc.).

     2. Identificazione degli animali

     Gli animali devono essere identificati in forma permanente, per mezzo di tecniche adatte a ciascuna specie, individualmente per i grandi mammiferi, individualmente o a partite per il pollame e i piccoli mammiferi.

     3. Dati relativi agli animali

     I dati relativi agli animali devono essere annotati in un registro e tenuti permanentemente a disposizione dell'organismo o dell'autorità di controllo presso la sede sociale dell'azienda.

     Detti registri, che forniscono una descrizione completa delle modalità di conduzione dell'allevamento, devono contenere i seguenti dati:

     - per ciascuna specie gli animali in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione, precedenti veterinari,

     - gli animali in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d'identificazione e destinazione,

     - le eventuali perdite di animali e la relativa giustificazione,

     - alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari, proporzione dei vari ingredienti della razione, periodo di accesso ai parchetti, periodi di transumanza in caso di limitazioni,

     - profilassi, trattamenti e cure veterinarie: data del trattamento, diagnosi, natura dei prodotti somministrati, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti animali.

     4. Operatori che gestiscono più unità di produzione

     Quando un allevatore, conformemente alla parte B, punto 1.6 e alla parte C, punto 1.3 dell'allegato I, gestisce più unità di produzione, le unità di produzione di animali o prodotti animali non contemplati all'articolo 1 sono parimenti soggette al regime di controllo per quanto riguarda il punto 1, della presente sezione relativa agli animali e ai prodotti animali, nonché alle disposizioni relative al programma di allevamento, ai registri e alle norme per il magazzinaggio dei prodotti utilizzati per l'allevamento.

     L'organismo o l'autorità di controllo, d'accordo con l'autorità competente dello Stato membro, può concedere una deroga per quanto riguarda la disposizione relativa alle diverse specie interessate di cui all'allegato I, parte B, punto 1.6, alle aziende che effettuano ricerche nel settore agricolo, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

     - sono state adottate misure adeguate, d'accordo con l'organismo o l'autorità di controllo, per garantire la separazione permanente tra gli animali, i prodotti animali, le deiezioni e i mangimi di ciascuna unità,

     - il produttore comunica anticipatamente all'organo o all'autorità di controllo ogni consegna o vendita di animali o prodotti animali,

     - l'operatore comunica anticipatamente all'organismo o all'autorità di controllo i quantitativi esatti prodotti nelle unità, nonché tutte le caratteristiche che consentono di identificare i prodotti e conferma di aver attuato le misure previste per separare i prodotti.

     5. Altre disposizioni

     In deroga a tali disposizioni, medicinali veterinari allopatici e antibiotici possono essere immagazzinati nelle aziende, purché siano stati prescritti da un veterinario nell'ambito di trattamenti previsti all'allegato I, siano stati immagazzinati in un luogo sorvegliato e siano iscritti nel registro dell'azienda.

     B. Unità di preparazione di prodotti vegetali e animali e di derrate alimentari contenenti prodotti vegetali e animali

     La presente parte si applica a tutte le unità coinvolte nella preparazione, quale definita all'articolo 4, punto 3, dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per conto proprio o per conto di un altro operatore e, in particolare alle seguenti unità:

     — unità incaricate dell'imballaggio e/o del reimballaggio dei prodotti in questione,

     — unità incaricate dell'etichettatura e/o della rietichettatura dei prodotti in questione.

     1. Controllo iniziale

     La descrizione completa dell'unità di cui al punto 3 delle disposizioni generali del presente allegato deve riferirsi alle installazioni utilizzate per il ricevimento, la trasformazione, l'imballaggio, l'etichettatura e il magazzinaggio dei prodotti agricoli prima e dopo le operazioni, nonché alle procedure di trasporto dei prodotti.

     2. Unità di preparazione che trattano anche prodotti non ottenuti con metodo di produzione biologico

     Quando nell'unità sono anche preparati, condizionati o immagazzinati prodotti che non sono previsti all'articolo 1:

     — l'unità deve disporre di zone separate, fisicamente o nel tempo, all'interno dei locali di magazzinaggio dei prodotti di cui all'articolo 1, prima e dopo le operazioni,

     — le operazioni devono essere eseguite in cicli completi, separate fisicamente o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su prodotti che non rientrano nell'articolo 1,

     — qualora dette operazioni non vengano eseguite regolarmente o in date fisse, esse devono essere preannunciate entro termini fissati d'accordo con l'organismo o l'autorità di controllo,

     — devono essere prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non ottenuti conformemente alle norme previste dal presente regolamento,

     — le operazioni eseguite sui prodotti conformemente alle norme previste dal presente regolamento devono essere svolte soltanto dopo una pulizia degli impianti di produzione. L'efficacia delle misure di pulizia deve essere verificata e registrata.

     3. Condizionamento e trasporto dei prodotti nelle unità di preparazione

     Il latte, le uova e i prodotti a base di uova ottenuti dall'agricoltura biologica sono raccolti separatamente dai prodotti non ottenuti in conformità del presente regolamento. In deroga a tale disposizione e con l'autorizzazione preventiva dell'organismo o dell'autorità di controllo, la raccolta può avvenire simultaneamente soltanto se sono adottate misure adeguate per impedire ogni possibile mescolanza o scambio con prodotti non ottenuti in conformità del presente regolamento e per garantire l'identificazione dei prodotti ottenuti in conformità del presente regolamento. L'operatore mantiene a disposizione dell'organismo o dell'autorità di controllo i dati relativi ai giorni e alle ore di raccolta, al circuito, alla data e all'ora del ricevimento dei prodotti.

     C. Importazione di vegetali, prodotti vegetali, animali, prodotti animali e derrate alimentari composte di prodotti vegetali e/o animali, mangimi, mangimi composti per animali e materie prime per mangimi in provenienza da paesi terzi

     La presente sezione si applica a tutti gli operatori coinvolti, come importatori e/o primi destinatari, nella importazione e/o nel ricevimento dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per conto proprio o per conto di un altro operatore. Ai fini della presente parte, si intende per:

     - "importatore": la persona fisica o giuridica, all'interno della Comunità europea, che presenta una partita ai fini della sua immissione in libera pratica nella Comunità, per conto proprio o tramite un rappresentante,

     - "primo destinatario": la persona fisica o giuridica ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), a cui è consegnata la partita e che si incarica di effettuare una preparazione supplementare e/o di commercializzarla.

     1. Controllo iniziale

     Importatori

     - La descrizione completa dell'unità, di cui al punto 3 delle disposizioni generali del presente allegato, deve riguardare gli stabilimenti dell'importatore e le sue attività di importazione, indicare i punti di entrata dei prodotti nella Comunità e le eventuali altre strutture che l'importatore intenda utilizzare per immagazzinare i prodotti importati fino alla loro consegna al primo destinatario.

     - Inoltre, la dichiarazione di cui al punto 3 delle disposizioni generali deve comprendere un impegno dell'importatore di fare in modo che le eventuali strutture che utilizzerà per immagazzinare i prodotti siano sottoposte ai controlli effettuati o dall'organismo o autorità di controllo oppure, se situati in un'altra regione o in un altro Stato membro, da un'autorità o organismo di controllo che tale Stato membro o regione ha designato per il controllo stesso.

     Primo destinatario

     - La descrizione completa dell'unità di cui al punto 3 delle disposizioni generali deve indicare gli impianti utilizzati per il ricevimento e il magazzinaggio. Laddove vengano effettuate anche altre attività come trasformazione, condizionamento, etichettatura e magazzinaggio dei prodotti agricoli prima e dopo le operazioni relative a tali prodotti e alle procedure di trasporto degli stessi, si applicano le pertinenti disposizioni della parte B.

     Se l'importatore e il primo destinatario sono la stessa persona giuridica e operano in una sola unità, le relazioni di cui al punto 3 delle disposizioni generali possono essere unite in una sola relazione.

     2. Documenti contabili

     Se l'importatore e il primo destinatario non operano nella stessa unità, hanno entrambi l'obbligo di tenere una contabilità finanziaria e di magazzino.

     A richiesta dell'autorità o organismo di controllo, devono essere forniti dettagli relativi agli accordi di trasporto intervenuti tra il trasportatore del paese terzo e il primo destinatario e tra gli impianti del primo destinatario o dai suoi magazzini fino al destinatario all'interno della Comunità europea.

     3. Informazioni sulle partite importate

     Entro la data in cui il certificato è presentato all'autorità competente dello Stato membro conformemente all'articolo 4, punto 1, del regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001, che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, l'importatore deve informare l'organismo o l'autorità di controllo riguardo a ciascuna partita importata nella Comunità, indicando:

     - il nome e l'indirizzo del primo destinatario,

     - qualsiasi informazione richiesta dall'organismo o dall'autorità di controllo, come ad esempio una copia del certificato d'ispezione per i prodotti importati ottenuti con metodo di produzione biologico. Su richiesta dell'organismo o dell'autorità di controllo da cui dipende l'importatore, quest'ultimo deve trasmettere le informazioni all'organismo o all'autorità di controllo da cui dipende il primo destinatario.

     4. Importatori e primi destinatari che trattano anche prodotti non ottenuti con metodi di produzione biologici

     Qualora i prodotti di cui all'articolo 1 vengano immagazzinati in impianti adibiti anche al magazzinaggio di altri prodotti agricoli o alimentari:

     - i prodotti di cui all'articolo 1 vanno tenuti separati dagli altri prodotti agricoli e/o alimentari,

     - devono essere prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle consegne e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non ottenuti conformemente alle norme previste dal presente regolamento.

     5. Visite di controllo

     L'organismo o l'autorità di controllo deve controllare la contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria di cui alla parte C, punto 2, e i certificati indicati all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3 e le cui modalità di applicazione sono state definite dal regolamento (CE) n. 1788/2001.

     L'importatore che effettui le operazioni di importazione in diverse unità e impianti deve fornire, su richiesta, le relazioni di cui ai punti 3 e 5 delle disposizioni generali del presente allegato per ognuno degli impianti.

     6. Ricevimento di prodotti da un paese terzo

     I prodotti di cui all'articolo 1 devono essere importati dai paesi terzi in imballaggi o contenitori adeguati, chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, muniti di un'identificazione dell'esportatore e di qualsiasi altro contrassegno o numero che consenta di identificare la partita con riferimento ai dati del certificato di controllo per l'importazione da paesi terzi.

     Una volta ricevuto il prodotto di cui all'articolo 1, importato da un paese terzo, il primo destinatario verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore, nonché la corrispondenza dell'identificazione della partita con il certificato di cui al regolamento (CE) n. 1788/2001. L'esito di tale verifica va esplicitamente indicato nella contabilità di cui al punto 2 della parte C.

     D. Unità coinvolte nella produzione, nella preparazione o nell'importazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e che hanno parzialmente o interamente subappaltato tali operazioni terzi

     Controllo iniziale

     Per le operazioni date in subappalto a terzi, la descrizione completa di cui al punto 3 delle disposizioni generali deve contenere:

     - un elenco dei subappaltatori con una descrizione delle loro attività e l'indicazione degli organismi o delle autorità di controllo da cui dipendono; tali subappaltatori devono avere accettato che le loro aziende siano sottoposte al regime di controllo di cui all'articolo 9, in conformità delle sezioni corrispondenti dell'allegato III,

     - tutte le misure pratiche, compreso, ad esempio, un adeguato sistema di contabilità documentale, da adottare al livello dell'unità per garantire che possano essere identificati i fornitori e, se diversi da questi, i venditori, nonché i destinatari e, se diversi da questi, gli acquirenti dei prodotti che l'operatore immette sul mercato.

     E. UNITÀ COINVOLTE NELLA PREPARAZIONE DI MANGIMI, MANGIMI COMPOSTI PER ANIMALI E MATERIE PRIME PER MANGIMI

     La presente sezione si applica a tutte le unità coinvolte nella preparazione, quale definita all'articolo 4, punto 3, dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), per conto proprio o per conto di un altro operatore e, in particolare alle seguenti unità:

     1. Ispezione iniziale

     La descrizione completa dell'unità di cui al punto 3 delle disposizioni generali del presente allegato deve:

     - indicare gli impianti utilizzati per il ricevimento, la preparazione e il magazzinaggio dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali prima e dopo le operazioni,

     - indicare gli impianti utilizzati per il magazzinaggio di altri prodotti utilizzati per la preparazione dei mangimi,

     - indicare gli impianti utilizzati per il magazzinaggio dei prodotti per la pulizia e la disinfezione,

     - indicare, se del caso, la descrizione dei mangimi composti per animali, conformemente alla disposizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/373/CEE, che l'operatore intende preparare nonché la specie animale o la categoria di animali alla quale il mangime composto è destinato,

     - indicare, se del caso, il nome delle materie prime per animali che l'operatore intende preparare.

     Le misure menzionate al punto 3 delle disposizioni generali del presente allegato che l'operatore deve adottare per garantire il rispetto del regolamento devono comprendere:

     - in particolare le misure cautelative da adottare per ridurre i rischi di contaminazione da sostanze o prodotti non autorizzati nonché le misure di pulizia attuate e il controllo della loro efficacia,

     - l'identificazione di aspetti determinanti delle loro attività per garantire in qualsiasi momento la conformità al presente regolamento e al regolamento (CE) n. 223/2003 dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera

     c), preparati nelle unità in questione,

     - la definizione, l'attuazione, il rispetto e l'aggiornamento di procedure adeguate, fondandosi sui principi del sistema HACCP (analisi del rischio e punti critici di controllo).

     L'autorità o l'organismo di controllo si fonda su tali procedure per valutare in modo generale i rischi connessi a ciascuna unità di preparazione e definire un piano di controllo. Quest'ultimo deve prevedere un numero minimo di prelievi casuali a fini di analisi in funzione dei rischi presunti.

     2. Documenti contabili

     Ai fini di un corretto controllo delle operazioni, i documenti contabili menzionati al punto 6 delle disposizioni generali del presente allegato devono comprendere informazioni sull'origine, la natura e la quantità di materie prime per mangimi e di additivi, nonché informazioni sulle vendite dei prodotti finiti.

     3. Unità di preparazione

     Al momento della preparazione dei prodotti, l'operatore provvede affinché:

     a) i mangimi ottenuti secondo il metodo di produzione biologico o da essi derivati, i mangimi in conversione all'agricoltura biologica o da essi derivati e i mangimi convenzionali siano fisicamente separati in modo efficace;

     b) gli impianti utilizzati nelle unità che preparano i mangimi composti disciplinati dal presente regolamento siano completamente separati dagli impianti utilizzati per i mangimi composti non disciplinati dal presente regolamento.

     In deroga alle disposizioni di cui al primo comma, lettera b) e fino al 31 dicembre 2007, le operazioni possono essere svolte negli stessi impianti, purché:

     - venga operata una separazione temporale e che prima di avviare la produzione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento sia stata effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia; l'operatore sia obbligato a documentare tali operazioni,

     - l'operatore si adoperi affinché sia messa in atto ogni misura necessaria, in funzione dei rischi valutati secondo le disposizioni di cui al punto 1 e, se del caso, assicuri che i prodotti non conformi non possano trovarsi sul mercato con un'indicazione riferita all'agricoltura biologica.

     La deroga di cui al secondo comma è subordinata all'autorizzazione preventiva dell'organismo o dell'autorità di controllo. Tale autorizzazione può riguardare unicamente una o più operazioni di preparazione.

     Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione avvierà l'esame delle disposizioni previste al primo comma, lettera

     b). Al termine di tale esame, la data del 31 dicembre 2007 potrà, se del caso, essere riconsiderata.

     4. Ispezioni

     Oltre al sopralluogo completo annuale, l'organismo o l'autorità di controllo deve procedere ad un sopralluogo mirato fondato su una valutazione generale dei rischi potenziali di non conformità con il presente regolamento; l'organismo o l'autorità di controllo rivolge particolare attenzione ai punti critici di controllo evidenziati dall'operatore al fine di stabilire se le operazioni di sorveglianza e di verifica si svolgono come prescritto; tutti i locali utilizzati dall'operatore nell'ambito della sua attività possono essere ispezionati con cadenza correlata ai rischi connessi.

     5. Trasporto dei prodotti in altre unità di produzione/preparazione o altri locali di magazzinaggio

     L'operatore deve assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

     a) durante il trasporto i mangimi ottenuti secondo il metodo di produzione biologico o da essi derivati, i mangimi in conversione all'agricoltura biologica o da essi derivati e i mangimi convenzionali siano fisicamente separati in modo efficace;

     b) i veicoli e/o i contenitori che hanno trasportato prodotti non disciplinati dal presente regolamento possono essere utilizzati per il trasporto di prodotti disciplinati dal presente regolamento a condizione che:

     - sia stata effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia, prima di effettuare il trasporto dei prodotti disciplinati dal presente regolamento; l'operatore sia obbligato a documentare tali operazioni,

     - l'operatore si adoperi affinché sia messa in atto ogni misura necessaria, in funzione dei rischi valutati secondo le disposizioni di cui al punto 1 e, se del caso, assicuri che i prodotti non conformi non possano trovarsi sul mercato con un'indicazione riferita all'agricoltura biologica,

     - l'organismo o l'autorità di controllo dell'operatore siano stati informati di tali operazioni di trasporto e abbiano dato il loro consenso. Tale consenso può riguardare unicamente una o più operazioni di trasporto;

     c) i prodotti finiti disciplinati dal presente regolamento siano trasportati separatamente, fisicamente o temporalmente, dagli altri prodotti finiti;

     d) al momento del trasporto, la quantità di prodotti all'inizio del trasporto e i quantitativi consegnati ad ogni tappa del giro di consegne devono essere registrati.

 

 

ALLEGATO IV

Elementi che devono figurare nella notifica

di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

 

     a) Nome e indirizzo dell'operatore;

     b) ubicazione delle località in cui sono effettuate le operazioni e, se del caso, indicazione degli appezzamenti (dati catastali);

     c) natura delle operazioni e dei prodotti;

     d) impegno dell'operatore ad eseguire le operazioni conformemente agli articoli 5, 6, 7 e/o 11;

     e) quando si tratta di un'azienda agricola, indicazione della data in cui il produttore ha cessato di utilizzare, negli appezzamenti in causa, i prodotti il cui impiego non è conforme all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 7;

     f) nome dell'organismo riconosciuto cui l'operatore ha affidato il controllo della propria azienda, qualora nello Stato membro in questione il sistema di controllo sia stato introdotto mediante riconoscimento di siffatti organismi.

 

 

ALLEGATO V [86]

 

     Parte A: Indicazione di conformità al regime di controllo

 

     L'indicazione di conformità al regime di controllo deve essere redatta nella(e) stessa(e) lingua(e) utilizzata(e) per l'etichettatura.

     ES: Agricultura Ecológica - Sistema de control CE

     CS: Ekologické zemeˇdeˇlství – kontrolní systém ES

     DA: Økologisk Jordbrug - EF-kontrolordning

     DE: Ökologischer Landbau - EG-Kontrollsystem o Biologische Landwirtschaft - EG-Kontrollsystem

     ET: Mahepõllumajandus – EÜ kontrollsüsteem or Ökoloogiline põllumajandus – EÜ kontrollsüsteem

     EL (Omissis):

     EN: Organic Farming - EC Control System

     FR: Agriculture biologique -Système de contrôle CE

     IT: Agricoltura biologica - Regime di controllo CE

     LV: Biologiska lauksaimniecı ba - EK kontroles sistema,

     LT: Ekologinis zemes ukis – EB kontroles sistema,

     HU: Ökológiai gazdálkodás – EK ellenorzési rendszer,

     MT: Agrikultura Organika – Sistema ta' Kontroll tal-KE

     NL: Biologische landbouw - EG-controlesysteem

     PL: Rolnictwo ekologiczne – system kontroli WE

     PT: Agricultura Biológica - Sistema de Controlo CE

     SK: Ekologické pol’nohospodárstvo – kontrolny´ systém ES,

     SL: Ekološko kmetijstvo - Kontrolni sistem ES

     FI: Luonnonmukainen maataloustuotanto - EY: n valvontajärjestelmä

     SV: Ekologiskt jordbruk - EG-kontrollsystem

 

     Parte B: Logo comunitario

 

     B.1. Condizioni per la presentazione e l'utilizzazione del logo comunitario

     B.1.1. Il succitato logo comunitario comprende i modelli elencati nella parte B.2 del presente allegato.

     B.1.2. Le indicazioni che devono essere incluse nel logo sono elencate nella parte B.3 del presente allegato. Nel logo può figurare anche la dicitura riportata nella parte A del presente allegato.

     B.1.3. Per l'utilizzazione del logo comunitario e delle indicazioni di cui alla parte B.3 del presente allegato è necessario rispettare le norme tecniche di riproduzione riportate nel manuale grafico di cui alla parte B.4 del presente allegato.

     B.2. Modelli

      (Omissis)

     B.3. Indicazioni da inserire nel logo comunitario

     B.3.1 Indicazione unica:

     ES: AGRICULTURA ECOLÓGICA

     CS: EKOLOGICKÉ ZEMEDELSTVÍ

     DA: ØKOLOGISK JORDBRUG

     DE: BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT OR ÖKOLOGISCHER LANDBAU

     ET: MAHEPÕLLUMAJANDUS VÕI ÖKOLOOGILINE PÕLLUMAJANDUS

     EL: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

     EN: ORGANIC FARMING

     FR: AGRICULTURE BIOLOGIQUE

     HU: ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS

     IT: AGRICOLTURA BIOLOGICA

     LT: EKOLOGINIS ZEMES UKIS

     LV: BIOLOGISKA LAUKSAIMNIECIBA

     MT: AGRIKULTURA ORGANIKA

     NL: BIOLOGISCHE LANDBOUW

     PL: ROLNICTWO EKOLOGICZNE

     PT: AGRICULTURA BIOLÓGICA

     SK: EKOLOGICKÉ POLNOHOSPODÁRSTVO

     SL: EKOLOSKO KMETIJSTVO

     FI: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO

     SV: EKOLOGISKT JORDBRUK

     B.3.2. Combinazione di due indicazioni

     Sono ammesse combinazioni di due indicazioni nelle versioni linguistiche di cui al punto B.3.1, purché sia rispettata la seguente presentazione:

     NL/FR: BIOLOGISCHE LANDBOUW - AGRICULTURE BIOLOGIQUE

     FI/SV: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO - EKOLOGISKT JORDBRUK

     FR/DE: AGRICULTURE BIOLOGIQUE - BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT

     B.4. Manuale grafico

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO VI [87]

 

     Introduzione

     Ai fini del presente allegato, si applicano le definizioni che seguono:

     1. Ingredienti: le sostanze definite all'articolo 4 del regolamento, con le restrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1992 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità.

     2. Ingredienti di origine agricola:

     a) singoli prodotti agricoli e loro derivati ottenuti con adeguati procedimenti di lavaggio, di pulitura, meccanici e/o termici o con altri procedimenti fisici intesi a ridurre l'umidità del prodotto;

     b) prodotti derivati da quelli citati alla lettera a) con altri procedimenti utilizzati nella fabbricazione di alimenti, a meno che gli stessi prodotti non vengano considerati come additivi o aromi definiti ai punti 5 e 7 che seguono.

     3. Ingredienti di origine non agricola: ingredienti diversi da quelli di origine agricola ed appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie:

     3.1. Additivi alimentari, ivi compresi gli eccipienti per additivi quali definiti ai punti 5 e 6 in appresso;

     3.2. Aromi, quali definiti al punto 7 in appresso;

     3.3. Acqua e sale;

     3.4. Preparazioni microorganiche;

     3.5. Oligoelementi e vitamine.

     4. Ausiliari di fabbricazione: sostanze definite all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano.

     5. Additivi alimentari: sostanze definite all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 89/107/CEE e disciplinati da detta direttiva oppure da una direttiva globale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 89/107/CEE.

     6. Eccipienti, ivi compresi i relativi solventi: additivi alimentari usati per sciogliere, diluire, disperdere, o altrimenti modificare fisicamente un additivo alimentare senza alterarne la funzione tecnologica, allo scopo di facilitarne la manipolazione, l'applicazione o l'impiego.

     7. Aromi: sostanze e prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione e disciplinati dalla medesima.

 

PRINCIPI GENERALI

 

     Le parti A, B e C comprendono gli ingredienti e gli ausiliari di fabbricazione che possono essere usati nella preparazione di prodotti alimentari composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, fatta eccezione per i vini contemplati dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

     I prodotti di origine animale recanti indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico, prodotti a norma di legge prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 780/2006 della Commissione possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

     Quando un prodotto alimentare è composto di ingredienti di origine vegetale e animale, si applicano le disposizioni dell’articolo 3 della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

     L’inclusione nel punto A.1 del nitrito di sodio e del nitrato di potassio sarà riesaminata anteriormente al 31 dicembre 2007 allo scopo di limitare o vietare l’uso dei suddetti additivi.

     Il riferimento ad un ingrediente delle sezioni A e C o agli ausiliari di fabbricazione della sezione B lascia impregiudicato l'obbligo di rispettare, in tutti i procedimenti di fabbricazione, come ad esempio nell'affumicatura, e nell'utilizzazione di un ingrediente o di un ausiliario di fabbricazione la normativa comunitaria in materia e/o la normativa compatibile con il trattato e, in assenza di detta normativa, i principi di buona pratica in materia di fabbricazione di derrate alimentari. In particolare, gli additivi devono essere utilizzati conformemente alle disposizioni della direttiva 89/107/CEE e, se del caso, a quelle di una direttiva globale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della succitata direttiva; gli aromi devono essere utilizzati conformemente alle disposizioni della direttiva 88/388/CEE e i solventi devono essere utilizzati conformemente alle disposizioni della direttiva 88/344/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.

 

Sezione A

 

     Ingredienti di origine non agricola [di cui all'articolo 5, paragrafo 3c e all'articolo 5, paragrafo 5 lettere a) e d), del regolamento (CEE) n. 2092/91]

 

     A.1. Additivi alimentari, ivi compresi gli eccipienti

Codice

Denominazione

Preparazione di prodotti alimentari di origine vegetale

Preparazione di prodotti alimentari di origine animale

Condizioni specifiche

E 153

Carbone vegetale

 

X

Formaggio caprino alla cenere

 

 

 

 

Formaggio Morbier

E 160b

Annatto, Bixin, Norbixin

 

X

Formaggi Red Leicester, Double Gloucester, Scottish cheddar, Mimolette

E 170

Carbonato di calcio

X

X

Escluso l’utilizzo come colorante o per l’arricchimento in calcio di prodotti

E 220 oppure

Anidride solforosa

X

X

In vini di frutta (*) senza aggiunta di zucchero (compresi il sidro di mele e il sidro di pere) o nell’idromele:

50 mg (a)

Per il sidro di mele e il sidro di pere preparati con aggiunta di zuccheri o di succo concentrato dopo la fermentazione:

100 mg (a)

(a) Tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO2

(*) In questo contesto, per “vino di frutta” si intende vino ottenuto da frutta diversa dall’uva

E 224

Metabisolfito di potassio

X

X

 

E 250 oppure

Nitrito di sodio

 

X

Prodotti a base di carne (2)

Per E 250: tenore massimo indicativo espresso in NaNO2:

80 mg/kg

Per E 252: tenore massimo residuo espresso in NaNO3:

80 mg/kg

Pour E 250: tenore massimo residuo espresso in NaNO2:

50 mg/kg

Per E 252: tenore massimo residuo espresso in NaNO3:

50 mg/kg

E 252

Nitrato di potassio

 

X

 

E 270

Acido lattico

X

X

 

E 290

Biossido di carbonio

X

X

 

E 296

Acido malico

X

 

 

E 300

Acido ascorbico

X

X

Prodotti a base di carne (1)

E 301

Ascorbato di sodio

 

X

Prodotti a base di carne in associazione con nitriti o nitrati (1)

E 306

Estratto ricco in tocoferolo

X

X

Antiossidante per grassi e oli

E 322

Lecitine

X

X

Prodotti lattiero-caseari (1)

E 325

Lattato di sodio

 

X

Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne

E 330

Acido citrico

X

 

 

E 331

Citrati di sodio

 

X

 

E 333

Citrati di calcio

X

 

 

E 334

Acido tartarico [L(+)–]

X

 

 

E 335

Tartrati di sodio

X

 

 

E 336

Tartrati di potassio

X

 

 

E 341 (i)

Fosfato monocalcico

X

 

Agente lievitante per farina fermentante

E 400

Acido alginico

X

X

Prodotti lattiero-caseari (1)

E 401

Alginato di sodio

X

X

Prodotti lattiero-caseari (1)

E 402

Alginato di potassio

X

X

Prodotti lattiero-caseari (1)

E 406

Agar-agar

X

X

Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne (1)

E 407 Carragenina

X

X

Prodotti lattiero-caseari (1)

 

E 410

Farina di semi di carrube X X

 

 

 

E 412

Gomma di guar

X

X

 

E 414

Gomma arabica

X

X

 

E 415

Gomma di xantano

X

X

 

E 422

Glicerolo

X

 

Per estratti vegetali

E 440 (i)

Pectina

X

X

Prodotti lattiero-caseari (1)

E 464

Idrossipropilmetil-cellulosa

X

X

Materiale da incapsulamento per capsule

E 500

Carbonati di sodio

X

X

“Dulce de leche” (*) e burro di panna acida (1)

(*) Per “Dulce de leche” o “Confettura di latte” si intende una crema di colore bruno, soffice e molto dolce, ottenuta da latte zuccherato e addensato

E 501

Carbonati di potassio

X

 

 

E 503

Carbonati di ammonio

X

 

 

E 504

Carbonati di magnesio

X

 

 

E 509

Cloruro di calcio

 

X

Coagulante del latte

E 516

Solfato di calcio

X

 

Eccipiente

E 524

Idrossido di sodio

X

 

Trattamento superficiale del “Laugengebäck”

E 551

Biossido di silicio

X

 

Antiagglomerante per erbe e spezie

E 553b

Talo

X

X

Agente di rivestimento per prodotti a base di carne

E 938

Argon

X

X

 

E 939

Elio

X

X

 

E 941

Azoto

X

X

 

E 948

Ossigeno

X

X

 

 

(1) Limitazione riguardante unicamente i prodotti animali.

(2) Additivo il cui uso è autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l’autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie sanitarie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.

 

     A.2. Aromi ai sensi della direttiva 88/388/CEE

     Sostanze e prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto I), e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE ed etichettati come sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2 della stessa direttiva.

 

     A.3. Acqua e sali

     Acqua potabile

     Sale (con cloruro di sodio o di potassio come componente di base) usualmente utilizzato nella fabbricazione degli alimenti.

 

     A.4. Preparazioni microorganiche

     Le preparazioni a base di microorganismi normalmente impiegate nei processi di fabbricazione degli alimenti, fatta eccezione dei microorganismi geneticamente modificati ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

 

     A.5 Sostanze minerali (anche oligoelementi), vitamine, aminoacidi e altri composti azotati

     Sostanze minerali (anche oligoelementi), vitamine, aminoacidi e altri composti azotati sono autorizzati soltanto se il loro impiego è previsto per legge negli alimenti in cui vengono incorporati.

 

     A.6. Impiego di taluni coloranti per la stampigliatura dei prodotti

     Qualora vengano utilizzate sostanze coloranti per la stampigliatura di gusci d’uovo, si applica l’articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

PARTE B

AUSILIARI DI FABBRICAZIONE ED ALTRI PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI NELLA TRASFORMAZIONE DI INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA OTTENUTI CON METODI BIOLOGICI DI CUI ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3, LETTERA d), E ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 5 BIS, LETTERA e), DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91

 

Denominazione

Preparazione di prodotti alimentari di origine vegetale

Preparazione di prodotti alimentari di origine animale

Condizioni specifiche

Acqua

X

X

Acqua potabile ai sensi della direttiva 98/83/CE del Consiglio

Cloruro di calcio

X

 

Coagulante

Carbonato di calcio

X

 

 

Idrossido di calcio

X

 

 

Solfato di calcio

X

 

Coagulante

Cloruro di magnesio (o nigari)

X

 

Coagulante

Carbonato di potassio

X

 

Essiccazione dell’uva

Carbonato di sodio

X

 

Produzione di zucchero/i

Acido citrico

X

 

Produzione di olio e idrolisi dell’amido

Idrossido di sodio

X

 

Produzione di zucchero

 

 

 

Produzione di olio di semi di colza (Brassica spp.)

Acido solforico

X

 

Produzione di zucchero/i

Isopropanolo (propan-2-ol)

X

 

Nel processo di cristallizzazione nella fabbricazione dello zucchero; nel rispetto delle disposizioni della direttiva 88/344/CEE del Consiglio, fino al 31.12.2006

Biossido di carbonio

X

X

 

Azoto

X

X

 

Etanolo

X

X

Solvente

Acido tannico

X

 

Ausiliare di filtrazione

Albumina d’uovo

X

 

 

Caseina

X

 

 

Gelatina

X

 

 

Colla di pesce

X

 

 

Oli vegetali

X

X

Lubrificante, distaccante o antischiumogeno

Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale

X

 

 

Carbone attivato

X

 

 

Talco

X

 

 

Bentonite

X

X

Collante per idromele (1)

Caolino

X

X

Propoli (1)

Terra di diatomee

X

 

 

Perlite

X

 

 

Gusci di nocciole

X

 

 

Farina di riso

X

 

 

Cera d’api

X

 

Distaccante

Cera carnauba

X

 

Distaccante

 

(1) Limitazione riguardante unicamente i prodotti animali.

Preparazioni a base di microrganismi ed enzimi:

Tutte le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi normalmente impiegate quali ausiliari nei processi di fabbricazione degli alimenti, fatta eccezione per i microrganismi geneticamente modificati e gli enzimi derivati da organismi geneticamente modificati ai sensi della direttiva 2001/18/CE.

 

Parte C:

     ingredienti di origine agricola non prodotti biologicamente, di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91 [88]

C.1.

Prodotti vegetali non trattati e prodotti da questi ottenuti mediante processi indicati al punto 2, lettera a), dell'introduzione del presente allegato:

 

     C.1.1.

     Frutti e semi commestibili

     Ghiande

     Quercus spp

 

     Noci di cola

     Cola acuminata

 

     Uva spina

     Ribes uva-crispa

 

     Frutti della passione

     Passiflora edulis

 

     Lamponi (essiccati)

     Rubus idaeus

 

     Ribes rosso (essiccato)

     Ribes rubrum

 

     C.1.2.

     Spezie ed erbe commestibili

     Noce moscata

     Myristica fragrans, fino al 31 dicembre 2000

 

     Pepe verde

     Piper nigrum, fino al 30 aprile 2001

 

     Pepe (del Perù)

     Schinus molle L.

 

     Semi di rafano

     Armoracia rusticana

 

     Alpinia o galanga minore

     Alpinia officinarum

 

     Fiori di cartamo

     Carthamus tinctorius

 

     Crescione acquatico

     Nasturtium officinale

 

     C.1.3.

     Prodotti vari

     Alghe, comprese quelle marine, autorizzate nella preparazione di prodotti alimentari tradizionali

 

     C.2.

     Prodotti vegetali trattati mediante processi indicati al punto 2, lettera b), dell'introduzione del presente allegato:

 

     C.2.1.

     Grassi ed oli, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, ottenuti da piante diverse da:

     Cacao

     Theobroma cacao

 

     Cocco

     Cocos nucifera

 

     Olivo

     Olea europaea

 

     Girasole

     Helianthus annuus

 

     Palma

     Elaeis guineensis

 

     Colza

     Brassica napus, rapa

 

     Cartamo

     Carthamus tinctorius

 

     Sesamo

     Sesamum indicum

 

     Soia

     Glycine max

 

     C.2.2.

     I seguenti zuccheri, fecola e amido e altri prodotti ottenuti da cereali e tuberi:

     Zucchero di barbabietola, fino al 1° aprile 2003

     Fruttosio

     Cialde di riso

     Sfoglie di pane azzimo

     Amido di riso e granturco ceroso, chimicamente non modificato

 

     C.2.3.

     Prodotti vari:

     Coriandolo, affumicato

     Coriandrum sativum, fino al 31 dicembre 2000

 

     Proteina di piselli

     Pisum spp

 

     Rum: ottenuto esclusivamente da succo di canna da zucchero

 

     Kirsch preparato a base di frutti e sostanze aromatiche come indicato alla sezione A.2 del presente allegato

 

     Miscugli di vegetali autorizzati nella preparazione di prodotti alimentari tradizionali e che conferiscono colore e sapore ai dolciumi, unicamente per la preparazione di "Gummi Bärchen", fino al 30 settembre 2000

 

     Miscugli delle seguenti specie di pepe: Piper nigrum, Schinus molle e Schinus terebinthifolium, fino al 31 dicembre 2000

 

     C.3.

     Prodotti di origine animale:

Organismi acquatici, diversi dai prodotti dell'acquacoltura, autorizzati nella preparazione di prodotti alimentari tradizionali

     Latticello in polvere

     fino al 31 agosto 2001

     Gelatina

     Miele

     fino al 28 febbraio 2001

     Lattosio

     fino al 31 agosto 2001

     Siero di latte disidratato "herasuola".

     Involucri animali [89]

 

 

ALLEGATO VII [90]

 

Numero massimo di animali per ettaro  

Numero massimo di animali per ettaro (equivalente a 170 kg N/ha/anno) 

Classe o specie 

 

Equini di oltre 6 mesi  

Vitelli da ingrasso  

Altri bovini di meno di 1 anno  

5  

Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni  

3,3 

Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni  

3,3  

Bovini maschi di 2 anni e oltre  

2  

Giovenche da allevamento  

2,5 

Giovenche da ingrasso  

2,5 

Vacche da latte  

2  

Vacche lattifere da riforma  

Altre vacche  

2,5 

Coniglie riproduttrici  

100  

Pecore  

13,3 

Capre  

13,3 

Suinetti  

74 

Scrofe riproduttrici  

6,5 

Suini da ingrasso  

14  

Altri suini  

14 

Polli da tavola  

580 

Galline ovaiole  

230 

 

 

ALLEGATO VIII [91]

Superfici minime coperte e scoperte ed altre caratteristiche

di stabulazione per i differenti tipi e specie di produzione

 

     1. BOVINI, OVINI E SUINI

 

 

Superfici coperte

(superficie netta disponibile per gli animali) 

Superfici scoperte

(spiazzi liberi, esclusi i pascoli) 

 

 

 

 

 

 

Peso vivo minimo (kg) 

m2/per capo 

(m2/per capo) 

 

 

 

 

Bovini e equini da allevamento  

fino a 100  

1,5  

1,1  

e destinati all'ingrasso 

fino a 200  

2,5  

1,9 

 

fino a 350  

4,0  

 

oltre 350  

5 con un minimo di 1 m2 /100 kg 

3,7 con un numero di 0,75 m2/100 kg 

 

 

 

 

Vacche da latte  

 

6  

4,5  

 

 

 

 

Tori da allevamento  

 

10  

30 

 

 

 

 

Pecore e capre  

 

1,5 per pecora/capra  

2,5  

 

 

0,35 per agnello/capretto 

con 0,5 per agnello/capretto  

 

 

 

 

Scrofe in allattamento con suinetti fino a 40 giorni 

 

7,5 per scrofa  

2,5 

 

 

 

 

Suini da ingrasso  

fino a 50  

0,8  

0,6  

 

fino a 85  

1,1  

0,8 

 

fino a 110  

1,3 

 

 

 

 

Suinetti  

oltre 40 giorni e fino a 30 kg  

0,6  

0,4 

 

 

 

 

Suini da allevamento  

 

2,5 per femmina  

1,9 

 

 

6 per maschio  

8,0  

 

     2. POLLAME

 

 

Superfici coperte

(superficie netta disponibile per gli animali) 

Superfici scoperte

(m2 in   rotazione di superficie 

 

 

 

Numero di animali per m2 

cm di posatoio per animale 

per nido 

disponibile per capo) 

 

 

 

 

 

Galline ovaiole  

6  

18  

8 galline ovaiole per nido o in caso di nido comune 120 cm2 per volatile 

4, a condizione che non sia superato il limite di 170 kg, di N/ha/anno 

 

 

 

 

 

Pollame da ingrasso (in ricoveri fissi)  

10, con un massimo di 21 kg di peso vivo per m2  

20 (solo per faraone)  

 

4 polli da ingrasso e faraone 

 

 

 

 

4,5 anatre 

 

 

 

 

10 tacchini  

 

 

 

 

15 oche 

 

 

 

 

In tutte le specie summenzionate non deve essere superato il limite di 170 kg di N/ha/anno 

 

 

 

 

 

Pollame da ingrasso (in ricoveri mobili)  

16 [*] in ricoveri mobili con un massimo di 30 kg di peso vivo per m2 

 

 

2,5, a condizione che non sia superato il limite di 170 kg N/ha/anno 

 

[*] Solo nel caso di ricoveri mobili con pavimento di superficie non superiore a 150 m2 che restano aperti di notte.


[1] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

[2] Articolo modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 392/2004.

[3] Punto così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

[4] Punto così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

[5] Punto così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

[6] Punto aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

[7] Punto aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

[9] Paragrafo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

[10] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

[11] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999 e così sostituito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[12] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

[13] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

[14] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

[15] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

[16] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

[17] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2083/92 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

[18] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

[19] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

[21] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

[22] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

[23] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 392/2004, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 2 dello stesso regolamento (CE) n. 392/2004.

[24] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1935/95 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 392/2004.

[25] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

[26] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

[27] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

[28] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

[29] Lettera così modificata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 392/2004.

[30] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 392/2004.

[31] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

[32] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 392/2004.

[33] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

[34] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

[35] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

[36] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

[37] Lettera già modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1935/95 e così ulteriormente modificata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1567/2005.

[38] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2083/92.

[39] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

[40] Trattino aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

[41] Trattino così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

[42] Articolo così sostituito dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 806/2003.

[43] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2083/92.

[44] Allegato modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 473/2002.

[45] Titolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

[46] Comma abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

[47] Rubrica aggiunta dall'allegato del regolamento (CE) n. 1804/1999.

[48] Gli originari primi due trattini sono stati sostituiti dal seguente per effetto dell’art. 1 del regolamento (CE) n. 2254/2004.

[49] Punto così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2277/2003.

[50] Punto già sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2277/2003 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2254/2004.

[51] Punto già sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2277/2003 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2254/2004.

[52] Punto rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 8 settembre 1999, n. L 237 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2254/2004.

[53] Punto così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2277/2003.

[54] Punto così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2277/2003.

[55] Punto così modificato dall’art. 7 del regolamento (CE) n. 223/2003.

[56] Punto già sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2277/2003 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1294/2005.

[57] Punto così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 473/2002.

[58] Punto sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 599/2003 e ora abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2277/2003.

[59] Punto così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2277/2003.

[60] Punto così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 473/2002.

[61] Punto 8.4.7 aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 699/2006.

[62] Rubrica aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

[63] Allegato da ultimo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1318/2005 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 592/2006.

[64] Così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 1073/2000.

[65] Disposizioni così sostituite dall'allegato al regolamento (CE) n. 436/2001.

[66] Disposizioni così sostituite dall'allegato al regolamento (CE) n. 436/2001.

[67] Prodotto abrogato dall'allegato del regolamento (CE) n. 1073/2000.

[68] Disposizioni così sostituite dall'allegato del regolamento (CE) n. 1073/2000.

[69] Disposizioni così sostituite dall'allegato al regolamento (CE) n. 436/2001.

[70] Titolo così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 1804/1999.

[71] Disposizioni così sostituite dall'allegato del regolamento (CE) n. 1073/2000.

[72] Disposizioni così sostituite dall'allegato al regolamento (CE) n. 436/2001.

[73] Testo inserito dall'allegato del regolamento (CE) n. 1804/1999.

[74] Scadenza così modificata dall'allegato del regolamento (CE) n. 473/2002.

[75] Disposizioni così sostituite dall'allegato del regolamento (CE) n. 1073/2000.

[76] La restrizione per l'impiego dei piretroidi è stata soppressa dall'allegato del regolamento (CE) n. 473/2002.

[77] Tabella aggiunta dall'allegato del regolamento (CE) n. 473/2002.

[78] Disposizioni così sostituite dall'allegato del regolamento (CE) n. 473/2002.

[79] Disposizioni così sostituite dall'allegato del regolamento (CE) n. 1073/2000.

[80] Il termine massimo del 31 marzo 2002 è stato abrogato dall'allegato del regolamento (CE) n. 473/2002.

[81] Parte già sostituita dall'allegato del regolamento (CE) n. 1804/1999 e ora così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2277/2003.

[82] Parte aggiunta dall'allegato del regolamento (CE) n. 1804/1999, sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2277/2003 e così modificata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1916/2005.

[83] Parte aggiunta dall'allegato del regolamento (CE) n. 1804/1999.

[84] Parte aggiunta dall'allegato del regolamento (CE) n. 1804/1999.

[85] Allegato modificato dal regolamento (CEE) n. 1535/92, dal regolamento (CEE) n. 2608/93, dal regolamento (CE) n. 1202/95, dal regolamento (CE) n. 1804/1999, sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2491/2001, modificato dall’art. 7 del regolamento (CE) n. 223/2003 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1336/2005.

[86] Allegato da ultimo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1481/2004.

[87] Allegato modificato dal regolamento (CEE) n. 207/93, dal regolamento (CE) n. 468/94, dal regolamento (CE) n. 1201/95, dal regolamento (CE) n. 418/96, dal regolamento (CE) n. 1488/97, dall'allegato al regolamento (CE) n. 330/1999, dal regolamento (CE) n. 1804/1999, dall'allegato al regolamento (CE) n. 1073/2000, dall'allegato al regolamento (CE) n. 1437/2000, dall'allegato del regolamento (CE) n. 2020/2000, dall'allegato del regolamento (CE) n. 473/2002 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del (CE) n. 780/2006.

[88] Parte sostituita dall'allegato al regolamento (CE) n. 330/1999, modificata dall'allegato del regolamento (CE) n. 1073/2000, sostituita dall'allegato del regolamento (CE) n. 1437/2000 e così ulteriormente sostituita dall'allegato del regolamento (CE) n. 2020/2000.

[89] Testo aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 473/2002 e così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1481/2004.

[90] Allegato aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1804/1999.

[91] Allegato aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1804/1999.