§ 7.4.72 - Regolamento 27 dicembre 2004, n. 2254.
Regolamento (CE) n. 2254/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.4 tutela degli interessi economici
Data:27/12/2004
Numero:2254


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 7.4.72 - Regolamento 27 dicembre 2004, n. 2254.

Regolamento (CE) n. 2254/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e allindicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

(G.U.U.E. 29 dicembre 2004, n. L 385)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, in particolare l’articolo 13, secondo trattino,

     considerando quanto segue:

      (1) Le norme che disciplinano la produzione animale biologica sono state armonizzate di recente e stante l’attuale evoluzione del settore il mercato non offre una varietà sufficiente di animali allevati con metodi biologici. Pertanto è ancora necessario favorire lo sviluppo della produzione animale biologica.

      (2) Il regolamento (CE) n. 2277/2003, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2092/91, ha prolungato sino al 31 dicembre 2004 il periodo di transizione per introdurre nel sistema di allevamento biologico animali allevati con metodi convenzionali. Tuttavia, questa proroga si è dimostrata insufficiente, in particolare nel caso della produzione di pollame, che comprende diverse fasi in cui sono coinvolti vari settori specializzati.

      (3) Di conseguenza è ancora necessario ricorrere ad animali allevati con metodi non biologici. Occorre pertanto adattare le disposizioni relative all’origine degli animali.

      (4) Sebbene sia già possibile rafforzare le disposizioni relative all’origine delle pollastrelle destinate alla produzione di uova, le norme di produzione per detti animali non sono state ancora armonizzate. Fino a quando non saranno definite tali norme, in mancanza di pollastrelle allevate con metodi biologici, è opportuno consentire che siano introdotte in unità di produzione animale biologica pollastrelle destinate alla produzione di uova, di età non superiore a 18 settimane e allevate con metodi non biologici, purché prima del loro inserimento nel sistema di allevamento biologico siano rispettate determinate condizioni.

      (5) È necessario modificare conseguentemente l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91.

      (6) Poiché la misura ha carattere urgente in quanto alcune disposizioni relative all’origine degli animali scadono il 31 dicembre 2004, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

      (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

 

 

ALLEGATO

 

     L’allegato I, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:

 

     a) al punto 3.4, il primo e il secondo trattino sono sostituiti dal testo seguente:

     «— pollastrelle destinate alla produzione di uova e pollame destinato alla produzione di carne di meno di tre giorni di età,»;

 

     b) il testo del punto 3.5 è sostituito dal testo seguente:

     «3.5. La suddetta deroga deve essere preventivamente autorizzata dall’organismo o dall’autorità di controllo.»;

 

     c) il testo del punto 3.6 è sostituito dal testo seguente:

     «3.6. Come terza deroga, il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio sono autorizzati dall’organismo o dall’autorità di controllo in mancanza di animali allevati con metodi biologici e nei seguenti casi:

     a) elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi;

     b) pollastrelle destinate alla produzione di uova e pollame destinato alla produzione di carne di meno di tre giorni di età;

     c) suinetti destinati alla riproduzione, da allevare in conformità alle disposizioni del presente regolamento, subito dopo lo svezzamento e di peso inferiore a 35 kg.

     I casi di cui alla lettera c) sono autorizzati durante un periodo transitorio che scade il 31 luglio 2006.»;

 

     d) il testo del punto 3.7 è sostituito dal testo seguente:

     «3.7. Fatte salve le disposizioni di cui ai punti 3.4 e 3.6, in mancanza di pollastrelle allevate con metodi biologici, possono essere introdotte in unità di produzione animale biologica pollastrelle destinate alla produzione di uova, di età non superiore a 18 settimane e allevate con metodi non biologici, alle seguenti condizioni:

     — previa autorizzazione dell’autorità competente e

     — a decorrere dal 31 dicembre 2005, le disposizioni di cui ai paragrafi 4 (mangimi) e 5 (profilassi e cure veterinarie) del presente allegato I si applicano alle pollastrelle allevate con metodi non biologici destinate ad essere introdotte in unità di produzione animale biologica.».