§ 7.4.62 – Regolamento 22 dicembre 2003, n. 2277.
Regolamento (CE) n. 2277/2003 della Commissione che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.4 tutela degli interessi economici
Data:22/12/2003
Numero:2277


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 7.4.62 – Regolamento 22 dicembre 2003, n. 2277.

Regolamento (CE) n. 2277/2003 della Commissione che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 23 dicembre 2003, n. L 336).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, in particolare l'articolo 13, secondo trattino,

     considerando quanto segue:

     (1) Gli elenchi delle materie prime per i mangimi, degli additivi alimentari, di alcuni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali e degli ausiliari di fabbricazione utilizzati per i mangimi che figurano nell'allegato II, parti C e D, del regolamento (CEE) n. 2092/91 sono stati riveduti in conformità dell'allegato I, parte B, punto 4.15, dello stesso regolamento.

     (2) Alcune materie prime convenzionali di origine vegetale per i mangimi non sono più necessarie nell'agricoltura biologica a livello comunitario. Gran parte delle materie prime convenzionali per i mangimi, in particolare le colture proteiche, sono invece tuttora indispensabili, almeno in alcuni Stati membri. Inoltre i sottoprodotti del latte convenzionali sono ancora necessari nell'agricoltura biologica ed altri minerali sono essenziali per assicurare il benessere del bestiame allevato secondo il metodo di produzione biologico.

     (3) Taluni conservanti possono essere impiegati nell'agricoltura biologica unicamente come additivi alimentari per gli insilati. In alcuni Stati membri, tuttavia, l'utilizzo di tali sostanze è essenziale anche per la conservazione delle derrate. Per motivi tecnici, inoltre, sono necessari altri additivi appartenenti al gruppo degli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti.

     (4) Occorre pertanto modificare gli elenchi delle materie prime per i mangimi e degli additivi alimentari.

     (5) Le norme che disciplinano la produzione animale biologica sono state armonizzate di recente. Il patrimonio genetico delle diverse specie animali allevate secondo il metodo di produzione biologico è ancora ridotto. Nel caso particolare del pollame, inoltre, i sistemi di produzione comprendono varie fasi, generalmente gestite da diversi settori specializzati. A causa della complessità di tali sistemi nessuno Stato membro è stato finora in grado di completare l'intero ciclo di produzione biologica del pollame. Al fine di assicurare una sufficiente biodiversità del bestiame allevato secondo il metodo di produzione biologico e di agevolare lo sviluppo della produzione zootecnica biologica è necessario estendere il periodo transitorio in cui animali allevati con metodi di produzione convenzionali possono essere introdotti nel sistema di produzione biologico.

     (6) Al fine di stimolare la crescita naturale e di rinnovare il patrimonio occorre riservare particolare attenzione alle razze convenzionali minacciate di abbandono.

     (7) Uno dei principi dell'agricoltura biologica è assicurare il collegamento fra la produzione animale e i seminativi. Gli alimenti per tutte le specie animali allevate secondo il metodo di produzione biologico devono provenire principalmente dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, essere prodotti in cooperazione con altre aziende che praticano il metodo di produzione biologico.

     (8) Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2092/91 devono pertanto essere modificati.

     (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2092/91 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     1. L'allegato I, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:

     a) il testo del punto 3.4 è sostituito dal seguente:

     «Come seconda deroga, in caso di prima costituzione del patrimonio e in mancanza di un numero sufficiente di animali allevati con metodo biologico, possono essere introdotti nelle unità di produzione biologiche animali allevati con metodi non biologici alle seguenti condizioni:

     — pollastrelle destinate alla produzione di uova, purché in età non superiore alle 18 settimane,

     — pollame destinato alla produzione di carne di meno di 3 giorni di età,

     — giovani bufali destinati alla riproduzione di meno di 6 mesi di età,

     — vitelli e puledri destinati alla riproduzione, allevati secondo le norme del presente regolamento subito dopo lo svezzamento e in ogni caso di meno di 6 mesi di età,

     — agnelli e capretti destinati alla riproduzione, allevati secondo le norme del presente regolamento subito dopo lo svezzamento e in ogni caso di meno di 60 giorni di età,

     — suinetti destinati alla riproduzione, allevati secondo le norme del presente regolamento subito dopo lo svezzamento e di peso inferiore a 35 kg.»;

     b) il testo del punto 3.5 è sostituito dal seguente:

     «La suddetta deroga, che deve essere preventivamente autorizzata dall'organismo o dall'autorità di controllo, è applicabile durante un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2004.»;

     c) il testo del punto 3.6 è sostituito dal seguente:

     «Come terza deroga, il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio sono autorizzati dall'organismo o dall'autorità di controllo in mancanza di animali allevati con metodo biologico e nei seguenti casi:

     a) elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi;

     b) pollastrelle destinate alla produzione di uova, di età non superiore a 18 settimane;

     c) pollame di meno di tre giorni destinato alla produzione di carne;

     d) suinetti destinati alla riproduzione subito dopo lo svezzamento e di peso inferiore a 35 kg.

     I casi di cui alle lettere b), c) e d) sono autorizzati durante un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2004.»;

     d) il testo del punto 3.10 è sostituito dal seguente:

     «Dette percentuali possono essere incrementate, fino al 40 %, dietro parere favorevole dell'organismo o dell'autorità di controllo nei seguenti casi particolari:

     — estensione significativa dell'azienda,

     — cambiamento di razza,

     — avviamento di un nuovo indirizzo produttivo,

     — razze minacciate di abbandono; gli animali appartenenti a tali razze non devono necessariamente      essere nullipari.»;

     e) il testo del punto 4.3 è sostituito dal seguente:

     «Inoltre gli animali devono essere allevati in conformità delle norme del presente allegato, con alimenti prodotti dall'unità o, qualora ciò non sia possibile, con alimenti provenienti da altre unità o imprese conformantisi alle disposizioni del presente regolamento. Nel caso degli erbivori, fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza, almeno il 50 % degli alimenti proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende che applicano il metodo di produzione biologico.»;

     f) il testo del punto 4.8 è sostituito dal seguente:

     «In deroga al punto 4.2 è autorizzato, durante un periodo transitorio che scade il 24 agosto 2005, l'impiego in proporzioni limitate di alimenti convenzionali, qualora gli allevatori possano dimostrare, con piena soddisfazione dell'organismo o dell'autorità di controllo dello Stato membro, che non sono in grado di procurarsi alimenti esclusivamente ottenuti con metodo di produzione biologica. La percentuale massima annua autorizzata di alimenti convenzionali è del 10 % per gli erbivori e del 20 % per le altre specie. Dette percentuali sono calcolate annualmente in rapporto alla sostanza secca degli alimenti di origine agricola. La percentuale massima autorizzata di alimenti convenzionali nella razione giornaliera, fatta eccezione per i periodi di transumanza, è pari al 25 %, calcolata in percentuale di sostanza secca.»;

     g) il punto 4.10 è soppresso;

     h) il testo del punto 4.17 è sostituito dal seguente:

     «Solo i prodotti elencati nell'allegato II, parte D, sezioni 1.3 (enzimi), 1.4 (microrganismi), 1.5 (conservanti), 1.6 (agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti), 1.7 (sostanze antiossidanti), 1.8 (additivi per insilati), 2 (alcuni prodotti utilizzati nell'alimentazione animale) e 3 (ausiliari di fabbricazione dei mangimi) possono essere usati nell'alimentazione degli animali per gli scopi indicati per le suddette categorie. Antibiotici, coccidiostatici, medicinali, stimolanti della crescita o altre sostanze intese a stimolare la crescita o la produzione non devono essere utilizzati nell'alimentazione degli animali.»;

 

     2. il testo dell'allegato II, parte C, del regolamento (CEE) n. 2092/91 è sostituito dal seguente:

     «1. Materie di origine vegetale per mangimi

     1.1. Cereali, granaglie, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

     avena sotto forma di grani, fiocchi, cruschello e crusca; orzo sotto forma di grani, proteine e farinetta; riso sotto forma di panello di germe; miglio sotto forma di grani; segale sotto forma di grani e farinetta; sorgo sotto forma di grani; frumento sotto forma di grani, farinetta, crusca, farina glutinata, glutine e germe; spelata sotto forma di grani; triticale sotto forma di grani; granturco sotto forma di grani, crusca, farinetta, panello di germe e glutine; radichette di malto; borlande (trebbie) di birreria.

     1.2. Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

     semi di colza sotto forma di semi, panello e buccette; semi di soia sotto forma di semi, semi tostati, panello e buccette; semi di girasole sotto forma di semi e panello; cotone sotto forma di semi e panelli; semi di lino sotto forma di semi e panelli; semi di sesamo sotto forma di panello; palmisti sotto forma di panelli; semi di zucca sotto forma di panello; olive, sansa di oliva; oli vegetali (ottenuti per estrazione fisica).

     1.3. Semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

     ceci sotto forma di semi, cruschetta e crusca; vecciolo sotto forma di semi, cruschetta e crusca; cicerchia sotto forma di semi sottoposti a trattamento termico, cruschetta e crusca; piselli sotto forma di semi, cruschetta e crusca; fave da orto sotto forma di semi, cruschetta e crusca; fave e favette sotto forma di semi, cruschetta e crusca, veccia sotto forma di semi, cruschetta e crusca e lupini sotto forma di semi, cruschetta e crusca.

     1.4. Tuberi, radici, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

     polpa di barbabietola da zucchero, patate, patata dolce come tubero, polpa di patate (residuo solido della fecola di patate), fecola di patate, proteina di patate e manioca.

     1.5. Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

     carrube, semi e farina di carrube, zucche, pastazzo di agrumi; mele, melecotogne, pere, pesche, fichi, uva e relativo residuo; castagne, panelli di noci comuni, panelli di nocciole; gusci e panelli di cacao; ghiande.

     1.6. Foraggi e foraggi grossolani. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

     erba medica, farina di erba medica, trifoglio, farina di trifoglio, graminacee (ottenute da piante da foraggio), farina di graminacee, fieno, insilato, paglia di cereali e ortaggi a radice da foraggio.

     1.7. Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

     melassa, farina di alghe marine (ottenuta con l'essiccazione e la frantumazione delle alghe marine e lavata per ridurre il tenore di iodio), polveri ed estratti vegetali, estratti proteici vegetali (da somministrare esclusivamente ai giovani animali), spezie e aromi.

     1.8. I seguenti mangimo possono essere utilizzati fino al 30 giugno 2004: riso sotto forma di grani, rotture di riso, crusca di riso, cruschetta di segale, crusca di segale, semi di ravizzone sotto forma di panello, buccette e tapioca.

     2. Materie di origine animale per mangimi

     2.1. Latte e prodotti lattiero-caseari. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

     latte crudo definito all'articolo 2 della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, latte in polvere, latte scremato, latte scremato in polvere, latticello, latticello in polvere, siero di latte, siero di latte in polvere, siero di latte in polvere parzialmente delattosato, proteina di siero di latte in polvere (estratta mediante trattamento fisico), caseina in polvere, lattosio in polvere, cagliata e latte acido.

     2.2. Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

     pesce, olio di pesce e olio di fegato di merluzzo non raffinato; autolisati, idrolisati e proteolisati di pesce, di molluschi e di crostacei ottenuti per via enzimatica, sotto forma solubile e non, somministrati esclusivamente ai giovani animali; farina di pesce.

     2.3. Uova e ovoprodotti destinati all'alimentazione del pollame, provenienti di preferenza dalla stessa azienda.

     3. Materie di origine minerale per mangimi

     Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

     Sodio:

     sale marino non raffinato

     salgemma grezzo estratto da giacimenti

     solfato di sodio

     carbonato di sodio

     bicarbonato di sodio

     cloruro di sodio

     Potassio:

     cloruro di potassio

     Calcio:

     litotamnio e maerl

     conchiglie di animali acquatici (inclusi ossi di seppia)

     carbonato di calcio

     lattato di calcio

     gluconato di calcio

     Fosforo:

     fosfato bicalcico defluorato

     fosfato monocalcico defluorato

     fosfato monosodico

     fosfato di calcio e di magnesio

     fosfato di calcio e di sodio

     Magnesio:

     ossido di magnesio (magnesio anidro)

     solfato di magnesio

     cloruro di magnesio

     carbonato di magnesio

     fosfato di magnesio

     Zolfo:

     Solfato di sodio

     I fosfati bicalcici precipitati d'ossa possono essere utilizzati fino al 30 giugno 2004.

 

     3. il testo dell'allegato II, parte D, del regolamento (CEE) n. 2092/91 è sostituito dal seguente:

     «1. Additivi alimentari

     1.1. Elementi in tracce. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

     E1 Ferro:

     carbonato ferroso (II)

     solfato ferroso (II) monoidrato e/o eptaidrato

     ossido ferrico (III)

     E2 Iodio:

     iodato di calcio, anidro

     iodato di calcio, esaidrato

     ioduro di sodio

     E3 Cobalto:

     solfato di cobalto (II) monoidrato e/o eptaidrato

     carbonato basico di cobalto (II) monoidrato

     E4 Rame:

     ossido rameico (II)

     carbonato basico di rame (II) monoidrato

     solfato di rame (II) pentaidrato

     E5 Manganese:

     carbonato manganoso (II)

     ossido manganoso e ossido manganico

     solfato manganoso (II) mono e/o tetraidrato

     E6 Zinco:

     carbonato di zinco

     ossido di zinco

     solfato di zinco mono e/o eptaidrato

     E7 Molibdeno:

     molibdato di ammonio, molibdato di sodio

     E8 Selenio:

     selenato di sodio

     selenito di sodio.

     1.2. Vitamine, provitamine e sostanze di effetto analogo chimicamente ben definite. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

     vitamine autorizzate ai sensi della direttiva 70/524/CEE del Consiglio:

     — preferibilmente derivate da materie prime naturalmente presenti nei mangimi, o

     — vitamine di sintesi identiche alle vitamine naturali soltanto per gli animali monogastrici.

     In deroga al primo comma e durante un periodo di transizione che scade il 31 dicembre 2005, l'autorità competente di ciascuno Stato membro può autorizzare l'uso di vitamine di sintesi del tipo A, D ed E per i ruminanti, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

     — le vitamine di sintesi sono identiche a quelle naturali e

     — l'autorizzazione rilasciata dagli Stati membri si basa su criteri precisi ed è notificata alla Commissione.

     I produttori possono avvalersi di questa autorizzazione soltanto se hanno dimostrato, con piena soddisfazione dell'organismo o autorità di controllo dello Stato membro, che la salute e il benessere dei propri animali non possono essere garantiti senza fare ricorso a dette vitamine di sintesi.

     1.3. Enzimi. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

     gli enzimi autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE.

     1.4. Microrganismi. Sono incluse nella categoria unicamente i seguenti microrganismi:

     i microrganismi autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE.

     1.5. Conservanti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

     E 200 Acido sorbico

     E 236 Acido formico

     E 260 Acido acetico

     E 270 Acido lattico

     E 280 Acido propionico

     E 330 Acido citrico.

     L'impiego di acido lattico, formico, propionico e acetico per la produzione di insilati è autorizzato soltanto quando le condizioni meteorologiche non consentono una fermentazione sufficiente.

     1.6. Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

     E 470 Stearato di calcio di origine naturale

     E 551b Silice colloidale

     E 551c Kieselgur

     E 558 Bentonite

     E 559 Argilla caolinitica

     E 560 Miscele naturali di steatiti e di clorite

     E 561 Vermiculite

     E 562 Sepiolite

     E 599 Perlite.

     1.7. Sostanze antiossidanti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

     E 306 Estratti d'origine naturale ricchi di tocoferolo.

     1.8. Additivi per insilati. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

     A decorrere dal 19 ottobre 2004, gli enzimi, i lieviti e i batteri autorizzati dal regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi nell'alimentazione animale.

     2. Alcuni prodotti utilizzati nell'alimentazione animale

     Sono inclusi nella categoria unicamente i seguenti prodotti:

     lieviti di birra.

     3. Ausiliari di fabbricazione utilizzati per i mangimi

     3.1. Ausiliari di fabbricazione di insilati. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

     — sale marino, salgemma grezzo estratto da giacimenti, siero di latte, zucchero, polpa di barbabietola da zucchero, farina di cereali e melassa,

     — sino al 18 ottobre 2004, enzimi, lieviti e batteri lattici, acetici, formici e propionici.