§ 20.6.440 – Regolamento 8 dicembre 2004, n. 2092.
Regolamento (CE) n. 2092/2004 della Commissione recante modalità di applicazione del contingente tariffario all’importazione di carni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:08/12/2004
Numero:2092


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.
Art.  7.
Art.  8.
Art.  9.


§ 20.6.440 – Regolamento 8 dicembre 2004, n. 2092.

Regolamento (CE) n. 2092/2004 della Commissione recante modalità di applicazione del contingente tariffario all’importazione di carni bovine disossate ed essiccate originarie della Svizzera.

(G.U.U.E. 9 dicembre 2004, n. L 362).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in particolare l’articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito denominato «l’accordo»), approvato a nome della Comunità con decisione 2002/309/CE, Euratom, prevede l’importazione in esenzione da dazi di un quantitativo annuale di 1 200 tonnellate di carni bovine disossate, essiccate, del codice NC ex 0210 20 90.

     (2) In considerazione della crisi della BSE, le parti hanno indicato, nella dichiarazione comune concernente il settore delle carni acclusa all’atto finale dell’accordo, che, in via eccezionale, la Comunità avrebbe aperto per le carni bovine essiccate un contingente annuale autonomo di 700 tonnellate/peso netto soggetto al dazio ad valorem ed esente da dazio specifico fino a quando non fossero state abolite le misure restrittive adottate da taluni Stati membri nei confronti delle importazioni dalla Svizzera. Il regolamento (CE) n. 2424/1999 della Commissione, del 15 novembre 1999, che stabilisce le modalità di applicazione del contingente tariffario all’importazione di carni bovine disossate ed essiccate di cui al regolamento (CE) n. 2249/1999 del Consiglio ha aperto un contingente tariffario su base pluriennale per l’importazione dalla Svizzera di carni bovine disossate ed essiccate per un quantitativo annuale di 700 tonnellate, per periodi compresi tra il 1° luglio e il 30 giugno dell’anno successivo.

     (3) Nella sua terza riunione del 4 dicembre 2003 a Bruxelles, il comitato misto per l’agricoltura ha concluso che, dopo l’adozione della decisione 2/2003 del comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 25 novembre 2003, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’allegato 11 dell’accordo, e la successiva abolizione delle misure restrittive imposte dagli Stati membri alla Confederazione svizzera, si sarebbero dovute applicare quanto prima le concessioni previste dall’accordo. Tuttavia, in considerazione della modifica delle norme di origine, le parti hanno convenuto sulla necessità di concedere agli operatori un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi e prendere i provvedimenti del caso per le eventuali scorte. Di conseguenza, è stato convenuto di applicare le nuove concessioni a decorrere dal 1° gennaio 2005.

     (4) Occorre pertanto stabilire le modalità di applicazione su base pluriennale di un contingente tariffario all’importazione, in esenzione da dazi, di carni bovine disossate, essiccate, del codice NC ex 0210 20 90 originarie della Svizzera, per un quantitativo annuale di 1 200 tonnellate a decorrere dal 1° gennaio 2005.

     (5) Per poter fruire del contingente tariffario in questione, la merce deve essere originaria della Svizzera secondo le norme citate all’articolo 4 dell’accordo. Occorre fornire una definizione esatta dei prodotti ammissibili. A fini di controllo, le importazioni nell’ambito del suddetto contingente devono essere subordinate alla presentazione di un certificato di autenticità attestante che le carni corrispondono esattamente alla definizione ammessa. È necessario definire il modello di tali certificati e stabilire le modalità per la loro utilizzazione.

     (6) Il regime deve essere gestito mediante titoli d’importazione. A tal fine è opportuno precisare le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso mediante deroghe al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, e al regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80.

     (7) Per garantire una gestione efficace delle importazioni dei prodotti in parola, è opportuno prevedere che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni che figurano nei certificati di autenticità.

     (8) È necessario abrogare il regolamento (CE) n. 2424/1999.

     (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     1. È aperto un contingente tariffario comunitario su base pluriennale per l’importazione in esenzione da dazi di carni bovine disossate ed essiccate del codice NC ex 0210 20 90 originarie della Svizzera, per un quantitativo annuale di 1 200 tonnellate, per periodi compresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno successivo (di seguito denominato «il contingente»).

     Il contingente reca il numero d’ordine 09.4202.

     2. Le norme di origine applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelle previste all’articolo 4 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

     3. Ai fini del presente regolamento, l’espressione «carni disossate ed essiccate» corrisponde alla seguente definizione: tagli di carne ottenuti da cosce di bovini di almeno 18 mesi, privi di grasso intramuscolare visibile (dal 3 al 7 %), con valore pH compreso tra 5,4 e 6,0; salati, aromatizzati, pressati, essiccati esclusivamente all’aria fresca e secca e che sviluppano muffe nobili (fioritura di funghi microscopici). Il peso del prodotto finito è compreso tra il 41 % e il 53 % della materia prima non salata.

 

     Art. 2.

     1. L’importazione del quantitativo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d’importazione all’atto dell’immissione in libera pratica.

     2. L’originale e una copia del certificato di autenticità, redatto secondo il disposto dell’articolo 3, sono presentati all’autorità competente insieme alla domanda del primo titolo d’importazione relativo al certificato stesso.

     Detta autorità conserva l’originale del certificato di autenticità.

     3. Un certificato di autenticità può essere utilizzato per il rilascio di più titoli d’importazione per quantitativi non superiori a quello indicato sul certificato. In tal caso, l’autorità competente indica a tergo del certificato il quantitativo imputato.

     4. L’autorità competente può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni trasmesse dalla Commissione nel quadro delle comunicazioni settimanali in materia. Il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica.

     Tuttavia, in casi eccezionali e dietro richiesta debitamente motivata, l’autorità competente può rilasciare un titolo di importazione in base al corrispondente certificato di autenticità prima di ricevere le informazioni dalla Commissione. In tal caso, la cauzione relativa al titolo d’importazione è uguale all’importo del dazio doganale intero secondo la tariffa doganale comune. Dopo aver ricevuto le informazioni relative al certificato, gli Stati membri sostituiscono tale cauzione con quella prevista all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1445/95.

     5. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell’allegato I.

 

     Art. 3.

     1. Il certificato di autenticità di cui all’articolo 2, conforme al modello riprodotto nell’allegato II, si compone di un originale e di due copie, che devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità. Esso può inoltre essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

     L’autorità competente dello Stato membro in cui viene presentata la domanda di titolo d’importazione può chiedere una traduzione del certificato.

     2. Il modulo su cui è stampato il certificato deve avere un formato di 210 × 297mm e deve essere confezionato con una carta del peso minimo di 40 g/m2. Deve essere di colore bianco per l’originale, di colore rosa per la prima copia e di colore giallo per la seconda copia.

     3. L’originale e le copie del certificato possono essere dattiloscritti o redatti a mano. In quest’ultimo caso devono essere compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero.

     4. Ogni certificato è contrassegnato da un numero di serie, seguito dal nome del paese emittente.

     Le copie recano lo stesso numero di serie e la stessa denominazione dell’originale.

     5. La definizione di carni disossate ed essiccate di cui all’articolo 1, paragrafo 3, deve essere riportata chiaramente sul certificato.

     6. Per essere valido, il certificato deve essere debitamente vistato da uno degli organismi emittenti elencati nell’allegato III.

     Il certificato si considera debitamente vistato quando indica il luogo e la data di emissione e reca il timbro dell’organismo emittente e la firma della persona o delle persone abilitate.

 

     Art. 4.

     1. Gli organismi emittenti elencati nell’allegato III devono:

     a) essere riconosciuti in quanto tali dal paese esportatore interessato;

     b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;

     c) impegnarsi a comunicare alla Commissione almeno una volta alla settimana qualsiasi informazione utile per poter verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità, in particolare il numero del certificato, l’esportatore, il destinatario, il paese di destinazione, il prodotto, il peso netto e la data della firma.

     2. L’elenco di cui all’allegato III può essere riveduto dalla Commissione qualora l’organismo emittente non risponda più al requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, o qualora non adempia ad uno dei suoi doveri.

 

     Art. 5.

     I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi tre mesi a decorrere dalla data del rispettivo rilascio. Tuttavia, la loro validità scade il 31 dicembre successivo alla data di rilascio.

 

     Art. 6.

     Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.

 

     Art. 7.

     Le autorità dei paesi esportatori interessati trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri utilizzati dai loro organismi emittenti, nonché i nomi e le firme delle persone abilitate a firmare i certificati di autenticità. Eventuali successive modifiche dei timbri o dei nomi devono essere altresì notificate alla Commissione quanto prima possibile. La Commissione trasmette tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri.

 

     Art. 8.

     Il regolamento (CE) n. 2424/1999 è abrogato.

 

     Art. 9.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

 

 

ALLEGATO I

 

Diciture di cui all’articolo 2, paragrafo 5

 

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

 

     — in italiano: Carni bovine disossate ed essiccate — regolamento (CE) n. 2092/2004

 

 

ALLEGATO II

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III [1]

 

Elenco degli organismi dei paesi esportatori abilitati a rilasciare il certificato di autenticità

 

SVIZZERA

 

- Office fédéral de l’agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell’agricoltura.


[1] Allegato così sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 381/2009.