§ 1.1.345 - Regolamento 2 marzo 2001, n. 436.
Regolamento (CE) n. 436/2001 della Commissione che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:02/03/2001
Numero:436


Sommario
Art. 1.      L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.345 - Regolamento 2 marzo 2001, n. 436.

Regolamento (CE) n. 436/2001 della Commissione che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

(G.U.C.E. 3 marzo 2001, n. L 63)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2020/2000 della Commissione, in particolare l'articolo 13, secondo trattino,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91, dal 1997 alcuni Stati membri hanno presentato informazioni ai fini della modifica di alcune disposizioni dell'allegato II.

     (2) I rifiuti domestici compostati e il materiale vegetale compostato sono prodotti che, prima dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2092/91, erano usati correntemente secondo le buone pratiche dell'agricoltura biologica applicate nella Comunità. Tali prodotti attualmente possono essere ottenuti anche da altri tipi di fermentazione diversi dal compostaggio, in particolare dalla fermentazione anaerobica per la produzione di biogas. Le modifiche relative a questi prodotti sono urgenti nell'imminenza della prossima stagione agricola nel corso della quale detti prodotti potrebbero essere utilizzati per la concimazione, alle condizioni restrittive stabilite nell'allegato I, parte A del regolamento. La fermentazione anaerobica per la produzione di biogas è un procecimento che risponde, in linea di massima, agli obiettivi di difesa dell'ambiente perseguiti dall'agricoltura biologica.

     (3) È necessario correggere in diverse lingue il nome del prodotto "scorie di defosforazione" in modo da indicare lo stesso prodotto. Detto prodotto non figura poi nella versione portoghese del regolamento (CE) n. 2381/94 della Commissione, con il quale è stata inserita la parte A dell'allegato II. È quindi necessario correggere tale omissione.

     (4) Dall'esperienza acquisita con l'uso di fanghi industriali provenienti da zuccherifici nell'agricoltura biologica risulta che è opportuno permetterne l'impiego anche dopo la data del 31 marzo 2002.

     (5) Molti preparati di piretrine estratte da Chrysanthemum cinerariaefolium contengono piperonilbutossido come sinergizzante. È quindi opportuno rendere più rigorose le condizioni d'impiego di tali preparati.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica immediatamente.

 

 

ALLEGATO

 

     L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato nel modo seguente:

     1) La parte "A. PRODOTTI PER LA CONCIMAZIONE E L'AMMENDAMENTO" è modificata come segue:

     a) Nella tabella, le disposizioni relative all'inclusione di rifiuti domestici compostati sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

     "(Omissis)"

     b) Nella tabella, le disposizioni relative all'inclusione di miscela composta di materiali vegetali sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

     "(Omissis)"

     c) Nella versione danese, tedesca, greca, olandese, svedese e finlandese della tabella si operano le seguenti sostituzioni: - in danese, il nome "Thomasslagger" è sostituito da "Jernvrksslagger",

     - in tedesco, il nome "Thomasphosphat" è sostituito da "Schlacken der Eisen- und Stahlbereitung",

     - in greco, il nome «Σκωρίες αποφωσφατώσεως (σκωρίες του Θωµά)» è sostituito da «Σκωρίες αποφωσφατώσεως»,

     - in olandese, il nome "Thomasslakkenmeel" è sostituito da "Metaalslakken",

     - in finlandese, il nome "Tuomaskuona" è sostituito da "Kuona",

     - in svedese, il nome "Basisk slagg (Thomasslagg)" è sostituito da "Basisk slagg".

     d) Nella versione portoghese della tabella, dopo il prodotto "Fosfato de aluminio e calcio" , è inserito il seguente prodotto:

     "(Omissis)"

     e) Nella tabella, le disposizioni relative all'inclusione dei fanghi industriali provenienti da zuccherifici sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

     "(Omissis)"

     2) Nella parte "B. PRODOTTI FITOSANITARI", la tabella dal titolo "1. Sostanze di origine vegetale o animale" è modificata come segue:

     Le disposizioni relative all'inclusione delle "Piretrine estratte da Chrysanthemum cinerariaefolium" sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

     "(Omissis)"