§ 7.4.58 - Regolamento 5 febbraio 2003, n. 223.
Regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione concernente i requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.4 tutela degli interessi economici
Data:05/02/2003
Numero:223


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     


§ 7.4.58 - Regolamento 5 febbraio 2003, n. 223. [1]

Regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione concernente i requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico per i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 6 febbraio 2003, n. L 31).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 13, secondo trattino,

     considerando quanto segue:

     (1) In applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91, deve essere adottato un regolamento sui requisiti in materia di etichettatura e di controllo e sulle misure cautelative per i mangimi, i mangimi composti e le materie prime per mangimi, purché tali requisiti si riferiscano al metodo di produzione biologico.

     (2) Il mercato dei mangimi destinati agli animali familiari e agli animali allevati per la loro pelliccia è distinto dal mercato dei mangimi destinati ad altri animali d'allevamento. Inoltre, le norme di produzione, etichettatura e ispezione previste rispettivamente all'articolo 5, all'articolo 6 e agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 non si applicano agli animali di acquacoltura né ai prodotti dell'acquacoltura. Pertanto, il presente regolamento si applica soltanto ai mangimi destinati agli animali allevati secondo il metodo di produzione biologico, e non ai mangimi destinati agli animali familiari, agli animali allevati per la loro pelliccia o agli animali d'acquacoltura.

     (3) Le misure specifiche relative all'etichettatura dei mangimi destinati agli animali allevati secondo il metodo di produzione biologico devono consentire ai produttori di identificare i mangimi che possono essere utilizzati a norma delle disposizioni relative al metodo di produzione biologico. L'indicazione facente riferimento al metodo di produzione biologico non dovrebbe essere presentata in maniera tale da metterla in maggiore risalto rispetto alla descrizione o al nome del mangime di cui rispettivamente alla direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e alla direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

     (4) Inoltre, il contenuto in materie prime ottenute da agricoltura biologica, il contenuto in prodotti in conversione all'agricoltura biologica e il contenuto complessivo nei mangimi di origine agricola dovrebbero essere indicati ed espressi in peso di sostanza secca per consentire ai produttori di rispettare le razioni giornaliere previste nell'allegato I, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Per tale motivo occorre inoltre adeguare l'allegato I, parte B, del summenzionato regolamento.

     (5) Diversi marchi commerciali di prodotti destinati all'alimentazione degli animali che non soddisfano il regolamento (CEE) n. 2092/91 recano indicazioni che l'operatore può interpretare come un riferimento al metodo di produzione biologico. Occorre prevedere un periodo transitorio per consentire ai detentori di tali marchi di adeguarsi alle nuove norme. Tuttavia, tale periodo transitorio deve essere accordato ai marchi recanti le indicazioni summenzionate soltanto qualora sia stata presentata una domanda di registrazione prima della pubblicazione del regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 e purché l'operatore sia pienamente informato del fatto che i prodotti non sono stati ottenuti secondo il metodo di produzione biologico.

     (6) I requisiti minimi in materia di controllo e le misure cautelative applicabili alle unità di preparazione di mangimi richiedono l'attuazione di misure specifiche che devono essere introdotte nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91.

     (7) Il principio in base al quale gli impianti utilizzati nelle unità che preparano mangimi composti per animali ottenuti dall'agricoltura biologica sono separati dagli impianti utilizzati nella stessa unità per preparare mangimi composti per animali convenzionali è considerato un mezzo efficace per impedire la presenza di sostanze o prodotti non autorizzati secondo il metodo di produzione biologico. Tale principio deve quindi essere integrato nelle disposizioni dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91. È tuttavia prevedibile che l'attuazione immediata di tale disposizione possa avere un impatto economico rilevante sull'industria dei mangimi composti per animali in diversi Stati membri e quindi sul settore dell'agricoltura biologica. Per tale motivo, e per consentire alla filiera biologica di adeguarsi alla nuova regola delle catene di produzione separate, occorre prevedere la possibilità di derogare a tale disposizione per un periodo di cinque anni. Inoltre il problema deve essere riesaminato in maniera approfondita prossimamente sulla base di altre informazioni e dell'esperienza acquisita.

     (8) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2092/91.

     (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il presente regolamento si applica ai mangimi, ai mangimi composti per animali e alle materie prime per mangimi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2092/91 purché tali prodotti rechino o siano destinati a recare indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico. Il presente regolamento non si applica ai mangimi destinati agli animali familiari, agli animali allevati per la loro pelliccia e agli animali d'acquacoltura.

 

          Art. 2.

     Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

     Inoltre si intende per:

     1) «materie prime per mangimi ottenuti da agricoltura biologica»: materie prime per mangimi ottenute da agricoltura biologica o preparate sulla base di queste;

     2) «materie prime per mangimi ottenuti da prodotti in conversione all'agricoltura biologica»: materie prime per mangimi in conversione all'agricoltura biologica o preparate sulla base di queste.

 

          Art. 3.

     1. Nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali concernenti i mangimi di cui all'articolo 1, si può fare riferimento al metodo di produzione biologico purché:

     a) i prodotti siano stati fabbricati, preparati o importati da un operatore assoggettato alle misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91;

     b) i prodotti, comprese le materie prime che li compongono e le eventuali altre sostanze utilizzate per la loro preparazione, non siano stati sottoposti a trattamenti mediante raggi ionizzanti;

     c) siano soddisfatti, se del caso, i requisiti di cui all'allegato I, parte B, punti 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17 e 4.18, del regolamento (CEE) n. 2092/91;

     d) le materie prime per mangimi provenienti dall'agricoltura biologica non entrino, in concomitanza con le stesse materie prime convenzionali, nella composizione del prodotto;

     e) le materie prime per mangimi provenienti da prodotti in conversione all'agricoltura biologica non entrino, in concomitanza con le stesse materie prime convenzionali, nella composizione del prodotto.

     2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, il riferimento al metodo di produzione biologico di cui al paragrafo 1 avviene unicamente con l'indicazione seguente:

     a) «da agricoltura biologica» quando almeno il 95 % della sostanza secca del prodotti è costituito da materia(e) prima(e) per mangimi ottenuti da agricoltura biologica;

     b) «può essere utilizzato in agricoltura biologica, conformemente al regolamento (CEE) n. 2092/91» per i prodotti che comprendono materie prime ottenute da agricoltura biologica e/o altre materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica e/o materie prime convenzionali, in quantità variabili.

 

          Art. 4.

     1. L'indicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2:

     a) deve essere separata dalle menzioni di cui all'articolo 5 della direttiva 79/373/CEE o all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 96/25/CE;

     b) non può essere presentata in un colore, formato o stile grafico che la pongano maggiormente in risalto rispetto alla descrizione o al nome del mangime di cui, rispettivamente, all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/373/CEE e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 96/25/CE;

     c) deve essere corredata, nello stesso campo visivo, di una menzione indicata in peso di sostanza secca, riferita:

     i) al contenuto in materia(e) prima(e) ottenuta(e) da agricoltura biologica;

     ii) al contenuto in materia(e) prima(e) ottenuta(e) da prodotti in conversione all'agricoltura biologica;

     iii) al contenuto totale dei mangimi di origine agricola;

     d) deve essere corredata dell'indicazione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo cui è soggetto l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di preparazione;

     e) deve essere corredata di un elenco dei nomi delle materie prime per mangimi ottenute da agricoltura biologica;

     f) deve essere corredata di un elenco dei nomi delle materie prime per mangimi ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica.

     2. L'indicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, può essere corredata dal riferimento all'obbligo di impiegare i mangimi conformemente alle disposizioni dell'allegato I, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91 relative alla composizione delle razioni giornaliere.

     3. La decisione di indicare il nome e/o il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo di cui al paragrafo 1, lettera d), spetta allo Stato membro interessato, che la comunica alla Commissione.

 

          Art. 5.

     Le denominazioni di vendita e i marchi commerciali recanti un'indicazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2091/91 possono essere utilizzati soltanto se almeno il 95 % della sostanza secca del prodotto è costituito da materia(e) prima(e) per mangimi ottenuta(e ) da agricoltura biologica.

 

          Art. 6.

     In deroga agli articoli 3, 4 e 5, i marchi commerciali recanti un'indicazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2092/91 possono continuare ad essere utilizzati fino al 1° luglio 2006 per l'etichettatura e la pubblicità dei prodotti di cui all'articolo 1 che non soddisfano il regolamento a condizione che:

     a) la domanda di registrazione del marchio sia stata presentata anteriormente al 24 agosto 1999 e il marchio sia conforme alla direttiva 89/104/CEE del Consiglio e

     b) il marchio sia sempre riprodotto con un'indicazione, chiara, evidente e facilmente leggibile, che i prodotti non sono conformi al metodo di produzione biologico prescritto dal regolamento (CEE) n. 2092/91.

     Per la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Slovacchia e la Slovenia la data ultima per la presentazione della domanda di cui al primo comma, lettera a) è il 1° maggio 2004 [2].

 

          Art. 7.

     L'allegato I, parte B e l'allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 8.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 6 febbraio 2003.

 

 

ALLEGATO

 

     1. All'allegato I, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91 alla fine del punto 4.4 è aggiunta la frase seguente:

     «Tali percentuali sono espresse in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola.»

     2. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue.

     2.1. Il testo al punto 2 delle disposizioni generali è sostituito dal seguente:

     «Gli operatori già in attività alla data indicata all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2491/2001 sono inoltre soggetti alle disposizioni di cui al punto 3 e a quelle relative al controllo iniziale di cui alle parti A, B, C, D ed E delle disposizioni specifiche del presente allegato.»

     2.2. Il testo al punto 4 delle disposizioni generali è sostituito dal seguente:

     «L'operatore responsabile deve notificare in tempo debito all'organismo o all'autorità di controllo qualsiasi cambiamento della descrizione o delle misure concrete di cui al punto 3 e delle misure del controllo iniziale previste dalle parti A, B, C, D ed E delle disposizioni specifiche del presente allegato.»

     2.3. Al punto 3, paragrafo 3, primo trattino, delle disposizioni generali, dopo «dell'articolo 11» sono aggiunti i termini:

     «e/o del regolamento (CE) n. 223/2003».

     2.4. Al punto 6, alla fine del secondo trattino delle disposizioni generali, sono aggiunti i termini:

     «e, se del caso, la formulazione dei mangimi composti per animali».

     2.5. Il testo al punto 7, lettera b), delle disposizioni generali, è sostituito dal seguente:

     «il nome del prodotto o, per i mangimi composti per animali, la loro descrizione, compresa un'indicazione del metodo di produzione biologico, in base a quanto disposto, a seconda del caso, dall'articolo 5 del presente regolamento o dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 223/2003

     2.6. Il titolo della parte C delle disposizioni specifiche è sostituito dal seguente:

     «C. Importazione di vegetali, prodotti vegetali, animali, prodotti animali e derrate alimentari composte di prodotti vegetali e/o animali, mangimi, mangimi composti per animali e materie prime per mangimi in provenienza da paesi terzi»

     2.7. È aggiunta la parte E seguente:

     «E - UNITÀ COINVOLTE NELLA PREPARAZIONE DI MANGIMI, MANGIMI COMPOSTI PER ANIMALI E MATERIE PRIME PER MANGIMI

     La presente sezione si applica a tutte le unità coinvolte nella preparazione, quale definita all'articolo 4, punto 3, dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), per conto proprio o per conto di un altro operatore e, in particolare alle seguenti unità:

     1. Ispezione iniziale

     La descrizione completa dell'unità di cui al punto 3 delle disposizioni generali del presente allegato deve:

     - indicare gli impianti utilizzati per il ricevimento, la preparazione e il magazzinaggio dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali prima e dopo le operazioni,

     - indicare gli impianti utilizzati per il magazzinaggio di altri prodotti utilizzati per la preparazione dei mangimi,

     - indicare gli impianti utilizzati per il magazzinaggio dei prodotti per la pulizia e la disinfezione,

     - indicare, se del caso, la descrizione dei mangimi composti per animali, conformemente alla disposizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/373/CEE, che l'operatore intende preparare nonché la specie animale o la categoria di animali alla quale il mangime composto è destinato,

     - indicare, se del caso, il nome delle materie prime per animali che l'operatore intende preparare.

     Le misure menzionate al punto 3 delle disposizioni generali del presente allegato che l'operatore deve adottare per garantire il rispetto del regolamento devono comprendere:

     - in particolare le misure cautelative da adottare per ridurre i rischi di contaminazione da sostanze o prodotti non autorizzati nonché le misure di pulizia attuate e il controllo della loro efficacia,

     - l'identificazione di aspetti determinanti delle loro attività per garantire in qualsiasi momento la conformità al presente regolamento e al regolamento (CE) n. 223/2003 dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera

     c), preparati nelle unità in questione,

     - la definizione, l'attuazione, il rispetto e l'aggiornamento di procedure adeguate, fondandosi sui principi del sistema HACCP (analisi del rischio e punti critici di controllo).

     L'autorità o l'organismo di controllo si fonda su tali procedure per valutare in modo generale i rischi connessi a ciascuna unità di preparazione e definire un piano di controllo. Quest'ultimo deve prevedere un numero minimo di prelievi casuali a fini di analisi in funzione dei rischi presunti.

     2. Documenti contabili

     Ai fini di un corretto controllo delle operazioni, i documenti contabili menzionati al punto 6 delle disposizioni generali del presente allegato devono comprendere informazioni sull'origine, la natura e la quantità di materie prime per mangimi e di additivi, nonché informazioni sulle vendite dei prodotti finiti.

     3. Unità di preparazione

     Al momento della preparazione dei prodotti, l'operatore provvede affinché:

     a) i mangimi ottenuti secondo il metodo di produzione biologico o da essi derivati, i mangimi in conversione all'agricoltura biologica o da essi derivati e i mangimi convenzionali siano fisicamente separati in modo efficace;

     b) gli impianti utilizzati nelle unità che preparano i mangimi composti disciplinati dal presente regolamento siano completamente separati dagli impianti utilizzati per i mangimi composti non disciplinati dal presente regolamento.

     In deroga alle disposizioni di cui al primo comma, lettera b) e fino al 31 dicembre 2007, le operazioni possono essere svolte negli stessi impianti, purché:

     - venga operata una separazione temporale e che prima di avviare la produzione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento sia stata effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia; l'operatore sia obbligato a documentare tali operazioni,

     - l'operatore si adoperi affinché sia messa in atto ogni misura necessaria, in funzione dei rischi valutati secondo le disposizioni di cui al punto 1 e, se del caso, assicuri che i prodotti non conformi non possano trovarsi sul mercato con un'indicazione riferita all'agricoltura biologica.

     La deroga di cui al secondo comma è subordinata all'autorizzazione preventiva dell'organismo o dell'autorità di controllo. Tale autorizzazione può riguardare unicamente una o più operazioni di preparazione.

     Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione avvierà l'esame delle disposizioni previste al primo comma, lettera

     b). Al termine di tale esame, la data del 31 dicembre 2007 potrà, se del caso, essere riconsiderata.

     4. Ispezioni

     Oltre al sopralluogo completo annuale, l'organismo o l'autorità di controllo deve procedere ad un sopralluogo mirato fondato su una valutazione generale dei rischi potenziali di non conformità con il presente regolamento; l'organismo o l'autorità di controllo rivolge particolare attenzione ai punti critici di controllo evidenziati dall'operatore al fine di stabilire se le operazioni di sorveglianza e di verifica si svolgono come prescritto; tutti i locali utilizzati dall'operatore nell'ambito della sua attività possono essere ispezionati con cadenza correlata ai rischi connessi.

     5. Trasporto dei prodotti in altre unità di produzione/preparazione o altri locali di magazzinaggio

     L'operatore deve assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

     a) durante il trasporto i mangimi ottenuti secondo il metodo di produzione biologico o da essi derivati, i mangimi in conversione all'agricoltura biologica o da essi derivati e i mangimi convenzionali siano fisicamente separati in modo efficace;

     b) i veicoli e/o i contenitori che hanno trasportato prodotti non disciplinati dal presente regolamento possono essere utilizzati per il trasporto di prodotti disciplinati dal presente regolamento a condizione che:

     - sia stata effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia, prima di effettuare il trasporto dei prodotti disciplinati dal presente regolamento; l'operatore sia obbligato a documentare tali operazioni,

     - l'operatore si adoperi affinché sia messa in atto ogni misura necessaria, in funzione dei rischi valutati secondo le disposizioni di cui al punto 1 e, se del caso, assicuri che i prodotti non conformi non possano trovarsi sul mercato con un'indicazione riferita all'agricoltura biologica,

     - l'organismo o l'autorità di controllo dell'operatore siano stati informati di tali operazioni di trasporto e abbiano dato il loro consenso. Tale consenso può riguardare unicamente una o più operazioni di trasporto;

     c) i prodotti finiti disciplinati dal presente regolamento siano trasportati separatamente, fisicamente o temporalmente, dagli altri prodotti finiti;

     d) al momento del trasporto, la quantità di prodotti all'inizio del trasporto e i quantitativi consegnati ad ogni tappa del giro di consegne devono essere registrati.

     6. Ricevimento dei prodotti

     Al ricevimento di un prodotto di cui all'articolo 1, l'operatore verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore, nei casi richiesti, nonché la presenza delle indicazioni di cui al punto 7 delle disposizioni generali del presente allegato. L'operatore deve effettuare un controllo incrociato delle informazioni figuranti sull'etichettatura di cui al punto 7 delle disposizioni generali rispetto alle informazioni figuranti sui documenti di accompagnamento. Il risultato di tale verifica dev'essere indicato esplicitamente nella contabilità di cui al punto 6 delle disposizioni generali.»

 


[1] Abrogato dall'art. 96 del Regolamento (CE) n. 889/2008.

[2] Comma aggiunto dall’art. 5 del regolamento (CE) n. 746/2004.