§ 20.5.101 – Regolamento 22 aprile 2004, n. 746.
Regolamento (CE) n. 746/2004 della Commissione recante adattamento di alcuni regolamenti relativi al metodo di produzione biologico di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:22/04/2004
Numero:746


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.


§ 20.5.101 – Regolamento 22 aprile 2004, n. 746.

Regolamento (CE) n. 746/2004 della Commissione recante adattamento di alcuni regolamenti relativi al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea.

(G.U.U.E. 26 aprile 2004, n. L 122).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Occorre apportare determinate modifiche di ordine tecnico ad alcuni regolamenti della Commissione relativi al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari per poter realizzare gli adattamenti resi necessari dall'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (di seguito denominati «i nuovi Stati membri») all'Unione europea.

     (2) L'allegato V, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari stabilisce i modelli del logo comunitario e le indicazioni da inserire nel logo suddetto. Occorre completare le parti B.2 e B.3 dell'allegato V al fine di includervi le versioni linguistiche per i nuovi Stati membri.

     (3) L'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, del 14 gennaio 1992, che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari stabilisce l'elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91. Occorre sopprimere nel suddetto allegato i riferimenti alla Repubblica ceca e all'Ungheria.

     (4) Ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001, che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, anteriormente al 1° aprile 2002 ogni Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate per l'attuazione del sistema dei certificati, in particolare per quanto riguarda la designazione delle autorità competenti. Occorre modificare la data predetta con riguardo ai nuovi Stati membri, tenendo conto della necessità di garantire che le informazioni relative alle autorità competenti nei nuovi Stati membri siano disponibili in tutta la Comunità alla data dell'adesione.

     (5) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione, del 15 marzo 2002, che modifica gli allegati I, II e VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e che stabilisce norme dettagliate per quanto concerne la trasmissione di informazioni sull'impiego di composti di rame, gli Stati membri che applicano la deroga prevista per i tenori massimi di composti di rame comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 30 giugno 2002, informazioni sulle misure adottate per applicare tale deroga e anteriormente al 31 dicembre 2004 una relazione sull'applicazione e sui risultati delle misure in parola. Occorre modificare le date suddette con riguardo ai nuovi Stati membri, in moda da dare loro sufficiente tempo per fornire le informazioni richieste.

     (6) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, concernente i requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico per i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio stabilisce le condizioni in cui i marchi commerciali recanti un'indicazione relativa al metodo di produzione biologico possono continuare ad essere utilizzati per un periodo transitorio per l'etichettatura e la pubblicità di prodotti alimentari che non soddisfano il regolamento. Secondo tali condizioni la domanda di registrazione del marchio deve essere stata presentata anteriormente al 24 agosto 1999. È necessario modificare tale data con riguardo ai nuovi Stati membri.

     (7) I regolamenti (CEE) n. 2092/91, (CEE) n. 94/92, (CE) n. 1788/2001, (CE) n. 473/2002 e (CE) n. 223/2003 devono essere modificati di conseguenza,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. [1]

     Nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 2092/91, la Parte B è modificata come segue:

     1) la Parte B.2 è sostituita dalla seguente:

     B.2 Modelli

     (Omissis)

     2) La Parte B.3.1 è sostituita dalla seguente:

     «B.3.1 Indicazione unica:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     IT: AGRICOLTURA BIOLOGICA»

 

     Art. 2.

     Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/1992 sono soppresse le voci relative alla Repubblica ceca e all'Ungheria.

 

     Art. 3.

     All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1788/2001 è aggiunto il comma seguente:

     «Per la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Slovacchia e la Slovenia la data entro cui devono essere comunicate le informazioni di cui al secondo comma è il 1° maggio 2004.»

 

     Art. 4.

     All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 473/2002, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

     «Per la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Slovacchia e la Slovenia la data di cui al primo trattino del primo comma è il 1° agosto 2004 e la data di cui al secondo trattino del primo comma è il 31 dicembre 2005.»

 

     Art. 5.

     All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 223/2003, è aggiunto il seguente comma:

     «Per la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Slovacchia e la Slovenia la data ultima per la presentazione della domanda di cui al primo comma, lettera a) è il 1° maggio 2004.»

 

     Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore.


[1] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 20 novembre 2004, n. L 344.