§ 7.4.52 - Regolamento 7 settembre 2001, n. 1788.
Regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.4 tutela degli interessi economici
Data:07/09/2001
Numero:1788


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento definisce le modalità d'applicazione relative al certificato di controllo previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e dall'articolo 11, paragrafo 3, del [...]
Art. 2.      Ai fini del presente regolamento si intende per:
Art. 3.      L'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), concernente le condizioni per il rilascio del certificato di controllo, e l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91 si applicano [...]
Art. 4.      1. L'immissione in libera pratica nella Comunità di una spedizione di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 è subordinata:
Art. 5.      1.
Art. 6.      Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità con l'articolo 9, paragrafo 9, e/o l'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 2092/91 , l'immissione in libera pratica nella Comunità di [...]
Art. 7.      Le competenti autorità nazionali, le autorità responsabili negli Stati membri dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2092/91, nonché le autorità e gli organismi di controllo, collaborano tra [...]
Art. 8. 
Art. 9. 


§ 7.4.52 - Regolamento 7 settembre 2001, n. 1788.

Regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

(G.U.C.E. 13 settembre 2001, n. L 243).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 436/2001 della Commissione, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) È necessario stabilire una procedura per coordinare a livello comunitario taluni controlli sulle importazioni da paesi terzi di prodotti destinati ad essere commercializzati con l'indicazione del metodo di produzione biologico.

     (2) Per i prodotti importati conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91 , il contenuto del certificato di controllo è previsto in detto articolo. Non sono previste disposizioni per le importazioni effettuate nell'ambito della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Pertanto è necessario estendere l'uso di tale certificato ai prodotti importati a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91 , onde garantire che tali prodotti sono stati elaborati conformemente a norme di produzione equivalenti a quelle previste dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2092/91 e sono stati sottoposti a misure di controllo di efficacia equivalente a quella delle misure previste dagli articoli 8 e 9, e che tali misure di controllo sono state regolarmente ed efficacemente applicate nel paese terzo considerato.

     (3) Il regolamento (CEE) n. 3457/92 della Commissione ha istituito un certificato di controllo che deve scortare i prodotti importati da paesi terzi a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91. A fini di chiarezza, il summenzionato regolamento (CEE) n. 3457/92 deve essere sostituito dal presente regolamento.

     (4) Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano il regime di controllo istituito dagli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 e dal relativo allegato III, parti B e C.

     (5) Il presente regolamento si applica ferme restando le disposizioni comunitarie in materia doganale e le altre disposizioni che disciplinano le importazioni di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 destinati ad essere commercializzati nella Comunità.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     1. Il presente regolamento definisce le modalità d'applicazione relative al certificato di controllo previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e dall'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91 e alla presentazione di tale certificato per le importazioni effettuate in conformità con le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 6, dello stesso regolamento.

     2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti prodotti:

     - prodotti non destinati all'immissione in libera pratica nella Comunità tal quali o previa trasformazione,

     - prodotti ammessi in franchigia dai dazi all'importazione a norma del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali. Tuttavia, il regolamento si applica ai prodotti ammessi in franchigia dai dazi all'importazione a norma degli articoli 39 e 43 del regolamento (CEE) n. 918/83.

 

     Art. 2.

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     1) "certificato di controllo": il certificato di controllo relativo ad una spedizione previsto all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91 e all'articolo 3, all'articolo 4 e all'allegato I, del presente regolamento;

     2) "spedizione": il quantitativo di prodotti di uno o più codici della nomenclatura combinata, scortato da un unico certificato di controllo, inoltrato con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso paese terzo;

     3) "verifica della spedizione": la verifica operata dalle competenti autorità nazionali sul certificato di controllo in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, nonché, qualora dette autorità lo ritengano opportuno, sui prodotti stessi per quanto riguarda l'osservanza dei requisiti del regolamento (CEE) n. 2092/91;

     4) "immissione in libera pratica nella Comunità": lo sdoganamento ad opera delle autorità doganali per consentire la libera circolazione della spedizione nella Comunità;

     5) "competenti autorità nazionali": le autorità doganali o altre autorità, designate dallo Stato membro.

 

     Art. 3.

     L'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), concernente le condizioni per il rilascio del certificato di controllo, e l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91 si applicano all'immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91, importati per essere commercializzati conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, o all'articolo 11, paragrafo 6, di detto regolamento.

 

     Art. 4.

     1. L'immissione in libera pratica nella Comunità di una spedizione di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 è subordinata:

     a) alla presentazione dell'originale del certificato di controllo alla competente autorità nazionale; e

     b) alla verifica della consegna da parte della competente autorità nazionale e alla vidimazione del certificato di controllo conformemente al paragrafo 11.

     2. Il certificato di controllo originale è redatto in conformità ai paragrafi da 3 a 10 e al modello e alle note dell'allegato I.

     3. Il certificato di controllo è rilasciato:

     a) dall'autorità o dall'organismo del paese terzo indicato, per il paese terzo considerato, nell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione; oppure

     b) dall'autorità o dall'organismo che è stato accettato per il rilascio del certificato di controllo nell'ambito della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

     4. L'autorità o l'organismo che rilascia il certificato di controllo:

     a) rilascia detto certificato e vidima la dichiarazione della casella 15 unicamente dopo aver effettuato un controllo di tutti i pertinenti documenti di controllo, compreso in particolare il piano di produzione per i prodotti in causa, di trasporto e commerciali e dopo aver effettuato un controllo fisico della spedizione di cui trattasi prima che sia inviata dal paese terzo di spedizione o dopo aver ricevuto una dichiarazione esplicita dell'esportatore in cui si certifica che la spedizione di cui trattasi è stata prodotta e/o preparata conformemente alle disposizioni applicate dall'autorità o dall'organismo interessati ai fini dell'importazione e della commercializzazione nella Comunità europea di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1 o paragrafo 6, di tale regolamento;

     b) attribuisce un numero di serie a ciascun certificato rilasciato e tiene un registro dei certificati rilasciati.

     5. Il certificato di controllo è redatto in una lingua ufficiale della Comunità e compilato, ad eccezione del timbro e della firma, interamente a macchina o in stampatello.

     Il certificato di controllo è redatto di preferenza nella lingua ufficiale (o in una delle lingue ufficiali) dello Stato membro di destinazione. Ove del caso, le competenti autorità nazionali possono richiedere una traduzione del certificato di controllo in una delle loro lingue ufficiali.

     Esso è invalidato in caso di modifiche o cancellature non certificate.

     6. Il certificato di controllo è rilasciato in un unico esemplare originale.

     Il primo consegnatario o, ove del caso, l'importatore possono fare una copia del certificato allo scopo di informare l'autorità o l'organismo di controllo conformemente all'allegato III, parte C, punto 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Tale copia deve recare l'indicazione "COPIA" o "DUPLICATO", stampata o apposta mediante timbro.

     7. Il certificato di controllo di cui al paragrafo 3, lettera b), all'atto della presentazione prevista al paragrafo 1 reca, nella casella 16, la dichiarazione della competente autorità nazionale che ha concesso l'autorizzazione a norma della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

     8. La competente autorità nazionale che ha concesso l'autorizzazione può delegare la dichiarazione della casella 16 all'autorità o all'organismo che esercita il controllo sull'importatore a norma degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91, o alle autorità designate come competenti autorità nazionali.

9. La dichiarazione della casella 16 non è richiesta:

     a) qualora l'importatore presenti un documento originale, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro che ha concesso l'autorizzazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91, comprovante che la spedizione è coperta da un'autorizzazione; oppure

     b) qualora l'autorità nazionale che ha concesso l'autorizzazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, presenti direttamente all'autorità incaricata della verifica della spedizione prove soddisfacenti che la spedizione è coperta da tale autorizzazione. Questa procedura di presentazione diretta delle prove è facoltativa per lo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione.

     10. Il documento comprovante quanto richiesto alle lettere a) e b) comprende almeno:

     - il numero di riferimento dell'autorizzazione all'importazione e la data di scadenza della medesima,

     - il nome e l'indirizzo dell'importatore,

     - il paese terzo d'origine,

     - i dati dell'autorità o dell'organismo emittente e, se diversi, i dati dell'autorità o dell'organismo di controllo nel paese terzo,

     - il nome dei prodotti in questione.

     11. Al momento della verifica della spedizione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 , l'originale del certificato di controllo è vidimato dalle competenti autorità nazionali nella casella 17 e restituito alla persona che lo ha presentato.

     12. Al ricevimento della spedizione, il primo consegnatario compila la casella 18 dell'originale del certificato di controllo per certificare che il ricevimento della spedizione è stato effettuato in conformità dell'allegato III, parte C, punto 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

     Il primo consegnatario trasmette quindi l'originale del certificato all'importatore che figura nella casella 11 del certificato, per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91 , tranne qualora il certificato debba scortare la spedizione per le operazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento [1].

 

     Art. 5.

     1. Qualora una spedizione proveniente da un paese terzo sia assegnata a deposito doganale o perfezionamento attivo mediante un sistema di sospensione quale previsto dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario, e formi oggetto di una o più preparazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91, la spedizione deve essere oggetto, anteriormente all'esecuzione della prima preparazione, delle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

     La preparazione può comprendere operazioni quali:

     - confezionamento o riconfezionamento, oppure

     - etichettatura concernente la presentazione del metodo di produzione biologico.

     Dopo tale preparazione, l'originale vidimato del certificato di controllo scorta la spedizione ed è presentato alla competente autorità nazionale, che verifica la spedizione ai fini dell'immissione in libera pratica.

     Al termine di tale procedura, l'originale del certificato di controllo è restituito, ove del caso, all'importatore che figura nella casella 11 del certificato per soddisfare la condizione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91 [2].

     2. Qualora, in forza di una procedura doganale sospensiva ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 , una spedizione proveniente da un paese terzo sia destinata in uno Stato membro ad essere suddivisa in più lotti prima dell'immissione in libera pratica nella Comunità, essa deve formare oggetto dei provvedimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, prima che sia effettuata la suddivisione.

     Per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione, un estratto del certificato di controllo è presentato alla competente autorità nazionale conformemente al modello e alle note dell'allegato II. L'estratto del certificato di controllo è vidimato dalla competente autorità nazionale nella casella 14.

     Una copia di ogni estratto vidimato del certificato di controllo è conservata unitamente all'originale di tale certificato dalla persona identificata come l'importatore originario della spedizione e indicata nella casella 11 del certificato di controllo. Tale copia deve recare l'indicazione "COPIA" o "DUPLICATO", stampata o apposta mediante timbro.

     Dopo la suddivisione, l'originale vidimato di ciascun estratto del certificato di controllo scorta il lotto in questione ed è presentato alla competente autorità nazionale, che verifica tale lotto ai fini dell'immissione in libera pratica.

     Al ricevimento del lotto, il consegnatario compila la casella 15 dell'estratto originale del certificato di controllo per certificare che il ricevimento del lotto è stato effettuato in conformità dell'allegato III, parte B, punto 5, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

     Il consegnatario di un lotto tiene a disposizione dell'autorità e/o dell'organismo di controllo per un periodo minimo di due anni l'estratto del certificato di controllo [3].

     3. Le operazioni di preparazione e di suddivisione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate conformemente alle pertinenti disposizioni degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91, delle disposizioni generali di cui all'allegato III di tale regolamento e delle disposizioni specifiche di cui alle parti B e C dello stesso allegato, con particolare riguardo ai punti 3 e 6 della parte C. Tali operazioni devono essere eseguite in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2092/91 [4].

 

     Art. 6.

     Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità con l'articolo 9, paragrafo 9, e/o l'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 2092/91 , l'immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti non conformi alle disposizioni del citato regolamento è subordinata alla soppressione del riferimento al metodo di produzione biologico dalle etichette, dai documenti di accompagnamento e dalla pubblicità.

 

     Art. 7.

     Le competenti autorità nazionali, le autorità responsabili negli Stati membri dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2092/91, nonché le autorità e gli organismi di controllo, collaborano tra loro ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

     Anteriormente al 1° aprile 2002, ogni Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorità da esso designate nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 5, e alle deleghe concesse in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 8, nonché alle eventuali procedure applicate a norma dell'articolo 4, paragrafo 9, lettera b). Tali informazioni sono aggiornate dagli Stati membri in caso di eventuali cambiamenti.

     Per la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Slovacchia e la Slovenia la data entro cui devono essere comunicate le informazioni di cui al secondo comma è il 1° maggio 2004 [5].

 

     Art. 8. [6]

     Il regolamento (CEE) n. 3457/92 è abrogato a decorrere dal 1° novembre 2002.

 

     Art. 9. [7]

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2002.

 

 

Allegato I [8]

Modello del certificato di controllo per le importazioni

di prodotti biologici nella Comunità europea

 

     (Omissis)

 

 

Allegato II [9]

Modello dell'estratto del certificato di controllo

 

     (Omissis)

 


[1] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1918/2002.

[2] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1918/2002.

[3] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1918/2002.

[4] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1918/2002.

[5] Paragrafo aggiunto dall’art. 3 del Regolamento (CE) n. 746/2004.

[6] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1113/2002.

[7] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1113/2002.

[8] Allegato sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1918/2002.

[9] Allegato sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1918/2002.