§ 7.4.54 - Regolamento 25 ottobre 2002, n. 1918.
Regolamento (CE) n. 1918/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1788/2001 che fissa le modalità d'applicazione delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.4 tutela degli interessi economici
Data:25/10/2002
Numero:1918


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 7.4.54 - Regolamento 25 ottobre 2002, n. 1918.

Regolamento (CE) n. 1918/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1788/2001 che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 26 ottobre 2002, n. L 289).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 11, paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 1113/2002, ha istituito un certificato di controllo per i prodotti importati e stabilito che tale certificato si applichi a decorrere dal 1° novembre 2002 ai prodotti importati conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 1 e paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

     (2) Taluni Stati membri hanno riscontrato alcune difficoltà tecniche nell'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2001. A fini di trasparenza e per evitare ogni confusione è opportuno chiarire il contenuto del regolamento in questione.

     (3) In particolare, devono essere aggiornati i riferimenti alla procedura doganale sospensiva ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, e i riferimenti all'allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91. In questo senso devono essere aggiornati i modelli del certificato e dell'estratto del certificato di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1788/2001.

     (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1788/2001.

     (5) Il necessario adattamento ai modelli modificati del certificato e dell'estratto richiede la fissazione di un periodo transitorio durante il quale sarà consentito l'impiego dei precedenti modelli.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1788/2001 è modificato come segue:

     1) all'articolo 4, paragrafo 12, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     2) l'articolo 5 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è modificato come segue:

     i) il primo comma è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis);

     ii) il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis);

     b) il paragrafo 2 è modificato come segue:

     i) il quarto comma è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis);

     ii) il quinto comma è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis);

     c) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis);

     3) gli allegati I e II sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Per un periodo transitorio di sei mesi dall'entrata in applicazione del presente regolamento, è consentito il rilascio di certificati di controllo conformi ai modelli di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1788/2001 non ancora modificati dal presente regolamento.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)