§ 7.4.63 – Regolamento 24 febbraio 2004, n. 392.
Regolamento (CE) n. 392/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.4 tutela degli interessi economici
Data:24/02/2004
Numero:392


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 7.4.63 – Regolamento 24 febbraio 2004, n. 392.

Regolamento (CE) n. 392/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

(G.U.U.E. 3 marzo 2004, n. L 65).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 istituisce un contesto armonizzato per l'etichettatura, la produzione e l'ispezione dei prodotti agricoli che recano o sono destinati a recare indicazioni facenti riferimento al metodo di produzione biologico.

     (2) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 istituisce altresì la protezione a livello comunitario di taluni termini utilizzati per indicare ai consumatori che un prodotto alimentare o un mangime, o i suoi ingredienti, sono ottenuti conformemente al metodo di produzione biologico di cui allo stesso regolamento. Tale protezione si estende ai corrispondenti termini derivati o diminutivi in uso, soli o combinati, indipendentemente dalla lingua utilizzata. Per eliminare ogni possibilità di malinteso in merito alla portata della protezione, è opportuno modificare di conseguenza detto regolamento.

     (3) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 stabilisce inoltre che gli operatori che producono, preparano o importano da paesi terzi i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di detto regolamento sono soggetti a un sistema di controllo. Negli ultimi anni, alcuni prodotti recanti indicazioni che facevano riferimento al metodo di produzione biologico sono stati commercializzati pur non essendo conformi al regolamento (CEE) n. 2092/91. Inoltre, recentemente si sono avuti casi di prodotti provenienti dall'agricoltura biologica contaminati con erbicidi nel corso del periodo di magazzinaggio. È dunque necessario rafforzare il sistema di controllo e sottoporvi tutti gli operatori durante l'intero processo di produzione e di preparazione.

     (4) Conformemente al principio di un approccio basato sul rischio, potrebbe in alcuni casi sembrare sproporzionato applicare i requisiti in materia di notifica e di controllo a taluni operatori al dettaglio. È opportuno pertanto prevedere la possibilità che gli Stati membri esentino tali operatori dall'osservanza di detti requisiti.

     (5) Per rispettare l'obbligo di mantenere il segreto professionale, le autorità e gli organismi di controllo non sono autorizzati a rivelare informazioni e dati ottenuti nell'esercizio della loro attività di controllo. Tuttavia, occorrerebbe consentire lo scambio di informazioni tra autorità e organismi di controllo al fine di migliorare la tracciabilità e garantire il rispetto del regolamento (CEE) n. 2092/ 91 lungo tutto il processo di produzione e di preparazione.

     (6) Poiché il logo comunitario indicante che i prodotti sono stati sottoposti al regime di controllo previsto può essere apposto sui prodotti importati dai paesi terzi, è opportuno prevedere, per motivi di chiarezza, l'applicazione a tali prodotti di condizioni equivalenti in materia di controllo.

     (7) È opportuno prevedere un rinvio della data di applicazione dei nuovi requisiti in materia di notifica e di controllo al fine di consentire i necessari adeguamenti, in particolare negli Stati membri in cui attualmente non esistono siffatti requisiti. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati i requisiti in materia di controllo che già esistono a livello nazionale.

     (8) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:

     1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 2

     Ai fini del presente regolamento si considera che un prodotto reca indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico quando, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono descritti con termini che suggeriscono all'acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione di cui all'articolo 6. In particolare, i termini in appresso o i corrispondenti termini derivati (come bio, eco, ecc.) o diminutivi in uso, soli o combinati, sono considerati indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico in tutta la Comunità e in ogni sua lingua, salvo che essi non si applichino ai prodotti agricoli contenuti nelle derrate alimentari o nei mangimi o non abbiano in modo evidente alcun rapporto con tale metodo di produzione:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — in italiano: biologico»

     2) All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo i prodotti di cui all'articolo 1 ai fini della loro commercializzazione, o che commercializzano tali prodotti devono:

     a) notificare tale attività all'autorità competente dello Stato membro in cui l'attività è esercitata; la notifica comprende i dati di cui all'allegato IV;

     b) assoggettare la loro azienda al sistema di controllo di cui all'articolo 9.

     Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente paragrafo gli operatori che rivendono tali prodotti direttamente al consumatore o utilizzatore finale e che non li producono, non li preparano, li immagazzinano solo in connessione con il punto di vendita o non li importano da un paese terzo.

     L'operatore che subappalti a terzi una delle attività di cui al primo comma è nondimeno soggetto ai requisiti di cui alle lettere a) e b) e le attività subappaltate sono soggette al sistema di controllo di cui all'articolo 9.»

     3) L'articolo 9 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo gestito da una o più autorità di controllo designate e/o da organismi privati riconosciuti ai quali devono essere soggetti gli operatori di cui all'articolo 8, paragrafo 1.»;

     b) al paragrafo 7, lettera b), è aggiunta la frase seguente:

     «Tuttavia, su richiesta debitamente giustificata dalla necessità di garantire che i prodotti siano stati ottenuti ai sensi del presente regolamento, essi scambiano con altre autorità di controllo o con altri organismi di controllo riconosciuti informazioni pertinenti sui risultati del loro controllo. Essi possono inoltre scambiare le suddette informazioni di loro propria iniziativa.»;

     c) al paragrafo 9, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione degli articoli 5 e 6 o delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, concernente i requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico per i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi, o delle misure di cui all'allegato III, far sopprimere le indicazioni di cui all'articolo 2 per l'intera partita o per l'intera produzione interessata dall'irregolarità;

     4) All'articolo 10, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) per l'intera durata del processo di produzione e di preparazione sono stati soggetti al sistema di controllo di cui all'articolo 9 o, nel caso di prodotti importati, a misure equivalenti; nel caso di prodotti importati a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, l'attuazione del sistema di controllo soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui all'articolo 9 e, in particolare, al paragrafo 4 dello stesso.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     L'articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 1° luglio 2005.