§ 7.4.78 - Regolamento 5 maggio 2006, n. 699.
Regolamento (CE) n. 699/2006 della Commissione recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.4 tutela degli interessi economici
Data:05/05/2006
Numero:699


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 7.4.78 - Regolamento 5 maggio 2006, n. 699.

Regolamento (CE) n. 699/2006 della Commissione recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio per quanto riguarda l’accesso del pollame a parchetti all’aperto

(G.U.U.E. 6 maggio 2006, n. L 121).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, in particolare l’articolo 13,

     considerando quanto segue:

      (1) Secondo i principi del metodo biologico di produzione agricola, il bestiame deve avere accesso a spiazzi all’aperto o a superfici di pascolamento ogni volta che le condizioni atmosferiche lo consentono.

      (2) L’attuale normativa sulla produzione biologica prevede un’eccezione a tale principio per i mammiferi, nel caso in cui vi siano requisiti comunitari o nazionali relativi a specifici problemi di salute degli animali che impediscano agli animali suddetti di accedere a superfici all’aperto. Non sono invece previste eccezioni per il pollame biologico.

      (3) Alla luce delle attuali preoccupazioni circa la diffusione dell’influenza aviaria occorre tenere conto di misure precauzionali che potrebbero richiedere di tenere il pollame al chiuso. Ai fini di una maggiore coerenza e chiarezza e per garantire la continuità del sistema di produzione del pollame biologico, è opportuno consentire ai produttori di tenere il pollame al chiuso, senza che esso perda la sua condizione di pollame biologico qualora determinate restrizioni, anche di ordine veterinario, introdotte sulla base della normativa comunitaria al fine di proteggere la salute pubblica o animale, vietino al pollame di accedere a spiazzi all’aperto o a superfici di pascolamento.

      (4) La restrizione dell’accesso ai parchetti esterni può compromettere il benessere del pollame abituato ad avere permanentemente accesso a spazi esterni. Per ridurre l’impatto negativo di tali misure gli animali dovranno avere permanentemente accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di materiali adatti che consentano a ciascun volatile di alimentarsi, di razzolare e di fare bagni di polvere secondo le sue esigenze.

      (5) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2092/91.

      (6) Le misure previste dal presente regolamento sono urgenti, dal momento che in alcuni Stati membri sono già applicate restrizioni. Occorre pertanto che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

      (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Nell’allegato I, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91, è aggiunto il seguente punto 8.4.7:

     «8.4.7. Nonostante le disposizioni contenute nei punti 8.4.2 e 8.4.5, il pollame può essere tenuto al chiuso qualora determinate restrizioni, anche di ordine veterinario, introdotte sulla base della normativa comunitaria al fine di proteggere la salute pubblica o animale, vietino o limitino l’accesso del pollame a parchetti all’aperto.

     Il pollame tenuto al chiuso ha permanentemente accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di materiali adatti a soddisfare le sue necessità etologiche.

     La Commissione esamina entro il 15 ottobre 2006 l’applicazione del presente paragrafo, con particolare riguardo ai requisiti in materia di benessere degli animali.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.