§ 5.2.124 - L.R. 27 dicembre 2006, n. 30.
Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:27/12/2006
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Configurazione del sistema regionale. Interventi di razionalizzazione e semplificazione per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte del sistema regionale. Contributo al [...]
Art. 2.  Disposizioni in materia di attività produttive e di spese di gestione di fondi regionali. Modifiche alle L.R. n. 4/1979 e L.R. n. 36/1988.
Art. 3.  Disposizioni in materia di infrastrutture. Modifiche alla L.R. n. 9/2001.
Art. 4.  Recupero delle somme anticipate per la tenuta dei libri genealogici.
Art. 5.  Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati.
Art. 6.  Misure di biosicurezza per il trasporto degli animali.
Art. 7.   Disposizioni in materia socio-educativa. Modifiche alla L.R. n. 22/2001.
Art. 8.  Soppressione dell'Azienda regionale per i porti di Cremona e di Mantova e riorganizzazione delle relative funzioni.
Art. 9.  Entrata in vigore.


§ 5.2.124 - L.R. 27 dicembre 2006, n. 30.

Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007.

(B.U. 29 dicembre 2006, n. 52 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. Configurazione del sistema regionale. Interventi di razionalizzazione e semplificazione per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte del sistema regionale. Contributo al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale. Modifiche alla l.r. 34/1978 [1].

     1. In attuazione dell'articolo 48 dello Statuto di autonomia, il sistema regionale è costituito dalla Regione e dagli enti di cui agli allegati A1 e A2. La Giunta regionale provvede ad aggiornare gli allegati in occasione dell'approvazione di atti e provvedimenti istitutivi di nuovi enti ovvero modificativi o estintivi di quelli esistenti. L'elenco aggiornato è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione [2].

     1 bis. La Giunta regionale differenzia, in relazione alla tipologia degli enti, le forme della loro partecipazione al sistema regionale, il potere d'indirizzo della Regione, nonché i rapporti finanziari, i poteri e le modalità di controllo, anche ispettivo, e di vigilanza [3].

     1 ter. I compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti di cui al comma 1 individuati, di volta in volta, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite [4].

     1 quater. Le modalità di raccordo tra la Regione e gli enti di cui al comma 1ter, la puntuale individuazione dei compiti e delle attività affidate, la disciplina dell'effettivo esercizio e la relativa data di decorrenza sono stabilite con apposite convenzioni, predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta regionale. Il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, dello Statuto d'autonomia, può stipulare le convenzioni di cui al presente comma, sentita la Giunta regionale [5].

     2. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine di garantire la valorizzazione degli investimenti [6]:

     a) gli enti di cui all'allegato A1 svolgono tra loro e a favore della Giunta regionale e Consiglio regionale le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività [7];

     b) gli enti di cui al comma 1 comunicano alla presidenza della Giunta regionale ogni notizia relativa a vertenze, in atto o potenziali, di interesse del sistema regionale, nonché l'apertura di procedimenti arbitrali o erariali dai quali possono derivare oneri a carico del sistema [8];

     c) la Giunta regionale adotta le misure volte a:

     01) armonizzare le politiche del personale degli enti di cui all'allegato A1 [9];

     1) razionalizzare e semplificare gli adempimenti, le procedure e i servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del sistema regionale, con lo scopo di evitare duplicazioni, sovrapposizioni e favorire il monitoraggio della spesa per il personale, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche centralizzate. I rapporti e le modalità di erogazione dei servizi e delle attività individuati sono regolati mediante apposite convenzioni;

     2) rendere quanto più possibile omogenei i sistemi informativi degli enti del sistema regionale. I rapporti e le modalità di erogazione dei servizi e delle attività individuati sono regolati mediante apposite convenzioni [10];

     c bis) la Giunta regionale per la salvaguardia dei diritti e degli interessi della Regione, anche in relazione ai rapporti con la Commissione europea e le altre istituzioni dell’Unione europea, adotta misure di coordinamento, di collaborazione e di affiancamento, nei confronti degli enti indicati nell’elenco di cui al comma 1 per:

     1) prevenire o limitare le controversie, nonché assicurare la gestione efficace delle stesse anche con l'avvalimento del patrocinio dell'Avvocatura regionale da parte degli enti di cui all'allegato A1, sezione I;

     2) uniformare azioni e comportamenti per l’applicazione delle norme e dei provvedimenti comunitari [11].

     3. La Giunta regionale, nella definizione degli schemi delle convenzioni di cui al comma 2, lettera c), e nell'adozione delle misure di cui al comma 2, lettera cbis), provvede alle necessarie differenziazioni e graduazioni in ragione della collocazione degli enti di cui al comma 1 [12].

     4. [La facoltà di ottenere le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato da parte dei consiglieri regionali si esercita nei confronti dei soggetti indicati dal comma 1, per il tramite degli uffici della Giunta regionale, nei limiti delle disposizioni vigenti ed, in particolare, di quelle poste a tutela della riservatezza dei terzi e dei mercati finanziari] [13].

     4 bis. In conformità al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), l'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 30 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), coordina i nuclei di valutazione degli enti di cui all'allegato A1 [14].

     5. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 9 bis è aggiunta la seguente:

     «d bis) gli indirizzi a enti e aziende dipendenti, fondazioni e società partecipate.»;

     b) dopo l'articolo 79 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 79 bis. (Armonizzazione dei conti degli enti e aziende dipendenti).

     1. Per assicurare l'armonizzazione dei conti regionali, gli enti e le aziende dipendenti forniscono alla Regione i dati finanziari e contabili, codificati con criteri uniformi di riclassificazione.

     Art. 79 ter. (Concorso dei soggetti del sistema regionale al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica).

     1. I soggetti del sistema regionale, di cui all'allegato A alla legge regionale recante Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) Collegato 2007, contribuiscono al concorso della Regione per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

     2. A tal fine, la Giunta regionale, sulla base degli indirizzi stabiliti dal DPEFR e delle disposizioni normative concernenti il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, individua gli interventi e le misure attuativi necessari.».

     5 bis. [Al fine di garantire l'economicità e l'efficienza dell'attività amministrativa e nel rispetto dei principi di trasparenza e di tutela degli idonei, la Giunta regionale e i soggetti di cui all'allegato A, lettere a) Enti dipendenti, b) Enti sanitari, c) Altri enti pubblici, per la copertura dei posti disponibili, nella qualifica dirigenziale e nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, possono reciprocamente ricorrere alle graduatorie vigenti di pubblici concorsi; con provvedimento della Giunta sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per il ricorso alle suddette graduatorie, fermi restando i requisiti di accesso previsti da ciascuna disciplina. Per i medesimi fini, la Giunta regionale può promuovere la stipulazione di convenzioni con gli enti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), diversi da quelli richiamati al periodo precedente, per il reciproco ricorso, per la copertura dei posti disponibili nella qualifica dirigenziale, alle graduatorie vigenti di pubblici concorsi, nel rispetto delle disposizioni normative proprie di ciascun ente e fermi restando i requisiti di accesso previsti da ciascuna disciplina] [15].

     5 ter. Ai componenti dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori degli enti di cui all'allegato A1, sezione I, spetta un'indennità per l'espletamento delle funzioni in misura non superiore al dieci per cento della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali. Ai presidenti degli stessi collegi spetta un'indennità in misura non superiore al quindici per cento della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge [16].

     5 quater. La Giunta regionale vigila sullo svolgimento dei compiti istituzionali, sull'attività amministrativa e contabile e sul funzionamento degli organi degli enti del sistema regionale. Con deliberazione della stessa Giunta regionale sono disciplinate le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza e controllo, compreso lo svolgimento dell'attività ispettiva [17].

     5 quinquies. La Giunta regionale procede allo scioglimento o revoca degli organi di amministrazione degli enti di cui all'allegato A1, sezione I, in caso di:

a) gravi violazioni di disposizioni normative;

b) grave inosservanza degli indirizzi programmatici o delle direttive regionali;

c) mancata realizzazione delle priorità strategiche;

d) prolungata inattività o riscontrata inefficienza;

e) gravi irregolarità amministrative e contabili;

f) dissesto finanziario [18].

     5 sexies. In caso di scioglimento, il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, un commissario per la temporanea gestione dell'ente [19].

     5 septies. Le disposizioni di cui ai commi 5quinquies e 5sexies trovano applicazione ove non sia diversamente disposto dalle discipline di settore [20].

     5 octies. I consigli di amministrazione e i collegi dei revisori degli enti dipendenti sono costituiti rispettivamente da un numero di componenti non superiore a cinque e a tre. Per il consiglio di amministrazione dell'ERSAF le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge [21].

     5 nonies. La partecipazione ad organismi consultivi degli enti dipendenti dà luogo soltanto alla corresponsione di un gettone di presenza [22].

     5 decies. Al personale degli enti dipendenti si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Giunta regionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA) [23].

     5 undecies. Per i direttori degli enti dipendenti la retribuzione non può essere superiore a quella prevista dall'articolo 29, comma 5, della l.r. 20/2008 [24].

     5 duodecies. Ove non diversamente previsto da normative di settore, la Giunta regionale stabilisce criteri e modalità in base ai quali gli enti e le società di cui all'Allegato A1 provvedono alla determinazione dei compensi spettanti ai propri amministratori. Tali compensi, anche se stabiliti da specifiche discipline di settore, non possono comunque essere di importo superiore a quelli previsti per il Presidente della Giunta regionale. La Giunta regionale stabilisce, altresì, i casi in cui sono riconosciuti, anche in via esclusiva, i rimborsi spese e le relative modalità di determinazione [25].

     5 terdecies. Al fine di agevolare e rafforzare il concreto esercizio del controllo analogo, nei consigli di amministrazione delle società a partecipazione regionale, con esclusione di quelle quotate, operanti secondo il modello dell'in house providing possono essere nominati dirigenti della Giunta regionale. Al dirigente non può essere conferita la carica di Presidente o di amministratore delegato. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, l'incarico di amministratore è svolto dal dirigente a titolo gratuito. Non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società di cui al presente comma i dirigenti preposti a strutture con funzioni di vigilanza o controllo sulle società stesse [26].

     5 quaterdecies. Nell'ambito dei processi di acquisizione di nuove professionalità con rapporto di lavoro subordinato, le società partecipate in modo totalitario di cui alla Sezione I dell'Allegato A1 e le società a partecipazione regionale, con esclusione di quelle quotate, di cui all'Allegato A2, effettuano preventivamente la ricerca tra il personale dipendente delle altre società di cui al presente comma. A tal fine, la società interessata invia apposita comunicazione scritta alle altre società che sono tenute a pubblicare sulla propria rete intranet la posizione vacante per favorire l'attivazione di eventuali mobilità volontarie. In caso di candidature con esito positivo, il trasferimento del personale avviene nel rispetto delle disposizioni statali e dei contratti collettivi [27].

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di attività produttive e di spese di gestione di fondi regionali. Modifiche alle L.R. n. 4/1979 e L.R. n. 36/1988.

     1. Alla legge regionale 6 gennaio 1979, n. 4 (Partecipazione e assistenza finanziaria della regione alla federazione regionale tra le cooperative e i consorzi di garanzia fidi) è apportata la seguente modifica:

     a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole «piccole imprese industriali» sono sostituite dalle seguenti: «piccole e medie imprese».

     2. [Alla legge regionale 27 giugno 1988, n. 36 (Incentivi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 4 dell'articolo 15, le parole «, nei limiti della somma all'uopo stanziata nel bilancio regionale» sono soppresse;

     b) la lettera B del comma 1 dell'articolo 24 è soppressa] [28].

     3. Le spese di gestione dei seguenti fondi sono a carico dei fondi stessi:

     a) Fondo per l'attuazione delle politiche regionali per lo sviluppo dell'eccellenza e della competitività dei metadistretti lombardi costituito in base all'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 (Attuazione regionale della legge 5 ottobre 1991, n. 317 «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato);

     b) Fondo contributi in conto capitale abbattimento interessi, di cui all'articolo 14 della L.R. 36/1988;

     c) Fondo di rotazione per il finanziamento dei progetti di investimento attuati da piccole e medie imprese, di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori);

     d) Fondo per l'internazionalizzazione delle PMI costituito in base all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), della L.R. 35/1996;

     e) Fondo di rotazione per interventi finanziari, Fondo di garanzia e Fondo per abbattimento tassi finalizzati allo sviluppo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane);

     f) Fondo di rotazione per le nuove attività imprenditoriali, di cui all'articolo 10, comma 7, lettera d), della legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego);

     f bis) Fondo per le infrastrutture di cui al Complemento di Programmazione DocUP Ob. 2 2000-2006, comprese le quote derivanti dal rimborso dei prestiti, con priorità di utilizzo degli interessi attivi maturati dalla movimentazione del fondo stesso [29];

     f ter) il Fondo di rotazione istituito con deliberazione della giunta regionale 7 febbraio 2005, n. VII/20474 (Istituzione del fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale ai sensi dell’art. 4-bis, lett) A, della l.r. 35/95 e schemi di convenzione con Finlombarda S.p.a. per la gestione del fondo stesso) ai sensi dell’articolo 4 bis, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 aprile 1995, n. 35 (Interventi della regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali) [30];

     f quater) il Fondo di rotazione di cui all’articolo 10, comma 2 della legge regionale 8 ottobre 2002 , n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia) [31];

     f quinquies) il Fondo di rotazione per l'imprenditorialità istituito ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia) con d.g.r. n. VIII/5130 del 18 luglio 2007 e successive modificazioni [32];

     f sexies) Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge regionale 30 luglio 2008, n. 21 (Norme in materia di spettacolo) [33];

     f septies) Fondo di garanzia di cui all'art. 6 della l.r. 21/2008 [34];

     f octies) il fondo per l'innovazione e l'imprenditorialità del settore dei servizi alle imprese - FIMSER istituito ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia) con d.g.r. VIII/9951 del 29 luglio 2009 [35];

     f nonies) il Fondo per l'edilizia scolastica istituito presso Finlombarda s.p.a. ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 3 bis, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) [36].

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di infrastrutture. Modifiche alla L.R. n. 9/2001.

     1. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

     «1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione un canone annuo nella misura indicata nel bando di gara. Concorrono alla composizione del canone le voci di cui all'articolo 10, comma 4, lettere f) e g), nonché le spese sostenute dalla Regione per le attività di vigilanza, monitoraggio e coordinamento nel corso della esecuzione delle opere.»;

     b) dopo il comma 1 dell'articolo 9 è inserito il seguente:

     «1 bis. Il concessionario deve riconoscere alla Regione una somma, nella misura indicata nel bando di gara, a titolo di compartecipazione alle spese sostenute dalla Regione per il rilascio della concessione.»;

     c) dopo il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 12 è inserito il seguente: «Il proponente o il promotore degli interventi di cui al Titolo III deve versare a favore dell'amministrazione competente, per lo svolgimento dell'attività istruttoria, una somma, in base al valore complessivo delle opere da realizzare, da determinarsi con apposito provvedimento dell'amministrazione competente; in tale provvedimento sono individuate le modalità di versamento.».

 

     Art. 4. Recupero delle somme anticipate per la tenuta dei libri genealogici.

     1. A seguito di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) è autorizzato il recupero delle somme anticipate dalla Regione in base all'articolo 7, comma 20, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) per l'attività di tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e controlli funzionali del bestiame.

 

     Art. 5. Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati. [37]

     1. Sono trasferite ai comuni le funzioni relative alle procedure operative e amministrative inerenti gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e le misure di riparazione e di ripristino ambientale dei siti inquinati che ricadono interamente nell'ambito del territorio di un solo comune, concernenti:

     a) la convocazione della conferenza di servizi, l'approvazione del piano della caratterizzazione e l'autorizzazione all'esecuzione dello stesso, di cui all'articolo 242, commi 3 e 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

     b) la convocazione della conferenza di servizi e l'approvazione del documento di analisi di rischio, di cui all'articolo 242, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006;

     c) l'approvazione del piano di monitoraggio, di cui all'articolo 242, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006;

     d) la convocazione della conferenza di servizi, l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza e delle eventuali ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, nonché l'autorizzazione all'esecuzione dello stesso, di cui all'articolo 242, commi 7 e 13, del D.Lgs. n. 152/2006;

     e) l'accettazione della garanzia finanziaria per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi autorizzati, di cui all'articolo 242, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006;

     f) l'approvazione del progetto di bonifica di aree contaminate di ridotte dimensioni, di cui all'articolo 249 e all'allegato 4 del D.Lgs. n. 152/2006.

     2. È altresì trasferita ai comuni l'approvazione della relazione tecnica per la rimodulazione degli obiettivi di bonifica, di cui all'articolo 265, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006.

     3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli interventi di bonifica e/o di messa in sicurezza oggetto di strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale).

     4. Le procedure di cui ai commi 1 e 2, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione ha già concluso la Conferenza di servizi, rimangono di competenza della Regione medesima limitatamente all'adozione del provvedimento conclusivo della singola fase del procedimento.

 

     Art. 6. Misure di biosicurezza per il trasporto degli animali. [38]

     [1. Tutti gli automezzi adibiti al trasporto di animali devono essere lavati e disinfettati dopo ogni scarico e comunque prima di entrare in un allevamento.

     2. Le operazioni di lavaggio e disinfezione devono essere effettuate dopo ogni scarico presso l'allevamento o macello presso cui questo è avvenuto o presso stazioni di disinfezione autorizzate.

     3. Gli animali oggetto di movimentazione devono essere scortati dal modello n. 4 di cui all'articolo 31 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), riportante le indicazioni e certificazioni sanitarie previste dalla normativa vigente.

     4. A prova dell'avvenuto lavaggio e disinfezione, il trasportatore deve compilare, in duplice copia, l'apposita dichiarazione di cui all'allegato VI dell'ordinanza ministeriale 26 luglio 2001 (Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e di sorveglianza per la peste suina classica) e conservarne una copia per un anno.

     5. L'ingresso negli allevamenti per il carico dei suini è consentito esclusivamente ad automezzi vuoti. Il carico sullo stesso automezzo di suini provenienti da più allevamenti è consentito unicamente se viene effettuato dall'esterno degli allevamenti stessi, previa verifica, da parte dell'ASL, della sussistenza dei requisiti necessari per tale modalità di carico.

     6. L'inosservanza, da parte dei trasportatori, delle misure di biosicurezza di cui ai commi da 1 a 5 comporta, salvo che il fatto costituisca reato, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500 a € 9.000 e, nel caso di trasporto a fini commerciali, la contestuale sospensione dell'autorizzazione al trasporto da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

     7. Il trasportatore a fini commerciali al quale viene contestata la stessa infrazione per tre volte nel corso di tre anni consecutivi incorre nella revoca dell'autorizzazione.]

 

     Art. 7.  Disposizioni in materia socio-educativa. Modifiche alla L.R. n. 22/2001.

     1. Alla legge regionale 23 novembre 2001, n. 22 (Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori) è apportata la seguente modifica:

     a) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

     «Art. 5 bis (Contributi per il finanziamento di opere e impianti inerenti strutture per finalità sociali ed educative)

     1. Possono essere assegnati contributi in capitale a rimborso ventennale, di cui all'articolo 28-septies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), per il finanziamento di opere e impianti inerenti strutture per finalità sociali ed educative.

     2. Per ognuna delle iniziative finanziate, la Giunta regionale definisce i seguenti elementi:

     a) condizioni di ammissibilità al finanziamento dei progetti con riferimento ai soggetti beneficiari, alle caratteristiche e all'importo minimo delle opere, alla fattibilità ed ai tempi di realizzazione, alla documentazione richiesta e alle modalità di presentazione della domanda;

     b) obiettivo ed indicatori di efficacia;

     c) criteri di valutazione e selezione delle domande da ammettere al finanziamento;

     d) modalità di erogazione dei contributi;

     e) scadenza per la presentazione delle domande.».

 

     Art. 8. Soppressione dell'Azienda regionale per i porti di Cremona e di Mantova e riorganizzazione delle relative funzioni.

     1. L'Azienda regionale per i porti fluviali di Cremona e di Mantova, di cui alle leggi regionali 22 febbraio 1980, n. 21 (Istituzione dell'Azienda regionale del porto di Cremona) e 4 gennaio 1983, n. 1 (Azienda regionale per i porti fluviali delle Province di Cremona e Mantova ed interventi straordinari per lo sviluppo della navigazione interna), il 1° gennaio 2007 è soppressa.

     2. Dalla medesima data di cui al comma 1, le funzioni e le attività della soppressa Azienda concernenti i porti e le zone portuali, di cui all'allegato B, sono esercitate dalle Province di Cremona e di Mantova, che possono avvalersi anche di altri soggetti pubblici o privati. Con successivo atto convenzionale tra la Regione e le Province di Cremona e Mantova saranno individuate ulteriori aree, funzionali allo sviluppo dell'attività portuale tesa al raggiungimento di un'effettiva intermodalità infrastrutturale. [Nell'ambito degli atti convenzionali saranno considerate le relative ricadute economiche e finanziarie al fine della determinazione delle quote del contributo regionale di cui al comma 8 [39]].

     3. Le funzioni connesse alla gestione del sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie collegate, nonché alla gestione dei porti, delle banchine e delle infrastrutture per la navigazione, con esclusione delle funzioni nelle aree individuate nell'allegato B, sono esercitate dall'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO). Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, escluse quelle nelle aree di cui all'allegato B, restano confermate in capo all'AIPO le competenze relative all'accertamento delle violazioni delle norme sul demanio della navigazione e sulla navigazione interna, nonché all'irrogazione delle sanzioni e alla riscossione dei relativi proventi, di cui all'articolo 57 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti). La Regione e l'AIPO possono definire, con convenzione, aree funzionali allo sviluppo dell'attività portuale di Cremona e di Mantova, nelle quali la gestione spetta alla Regione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 (Assestamento al bilancio 2014-2016 - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) [40].

     4. Salvo quanto previsto dal comma 6, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 succedono in ogni rapporto facente capo alla soppressa Azienda, sulla base della ricognizione effettuata dal collegio commissariale ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 19 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2006).

     5. Il personale della soppressa Azienda, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, è in parte trasferito alle Province di Cremona e di Mantova e in parte collocato in apposito ruolo speciale transitorio dell'AIPO, come indicato nell'allegato C.

     5 bis. Il personale collocato nell'apposito ruolo speciale transitorio dell'AIPO, di cui al comma 5, è trasferito definitivamente nel ruolo dell'AIPO a decorrere dall'entrata in vigore delle previsioni di cui al comma 3, come sostituito dalla legge regionale recante (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua) [41].

     6. I beni di proprietà dell'Azienda regionale per i porti fluviali di Cremona e di Mantova dal 1° gennaio 2007 sono trasferiti alla Regione Lombardia. I beni necessari all'esercizio delle funzioni, come individuati con apposito atto, sono affidati in gestione ai soggetti di cui ai commi 2 e 3.

     7. Ai soggetti che esercitano le funzioni di cui al presente articolo e all'articolo 17 della legge regionale recante 'Assestamento al bilancio 2014/2016 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali' spettano gli introiti dei canoni e delle tariffe derivanti dall'esercizio delle funzioni medesime, nella misura del 90 per cento. Tali introiti devono essere destinati all'esercizio delle funzioni assegnate con il presente articolo e con l'articolo 17 della legge regionale recante 'Assestamento al bilancio 2014/2016 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali'. La rimanente parte è di competenza della Regione. I canoni sono applicati dalla Regione e da AIPO, secondo le rispettive competenze. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua i criteri e le modalità per il rilascio delle concessioni, nonché la misura minima dei canoni. Fino all'emanazione della suddetta deliberazione, si applica la direttiva del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Porti n. 16 del 12 gennaio 2004 ed i canoni sono determinati sulla base della tabella di cui all'allegato D [42].

     8. [Per l'anno 2007 è riconosciuto il contributo regionale come determinato e ripartito nell'allegato E. Per il 2008 e 2009 il contributo sarà ridotto sulla base del grado di raggiungimento dell'equilibrio economico dimostrato dalla relazione economico-finanziaria che le Province di Cremona e Mantova ed AIPO sono tenute a presentare entro il 30 settembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento] [43].

     9.La Regione, ai sensi della legge 29 novembre 1990, n. 380 (Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-Veneto), provvede a programmare gli interventi sui porti di Cremona e Mantova e sul sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie collegate, sentite la Provincia di Cremona, la Provincia di Mantova e AIPO, secondo le funzioni assegnate.

     10. Al fine di assicurare la regolare transizione nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Presidente della Giunta regionale nomina un delegato, individuato tra il personale di ruolo della Giunta regionale, che, in raccordo con i soggetti di cui ai commi 2 e 3, cura il regolare e coerente svolgimento delle medesime funzioni. Il delegato provvede altresì, d'intesa con la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, all'eventuale accertamento della titolarità dei rapporti giuridici oggetto della ricognizione del collegio commissariale, nonché a proporre alla Giunta regionale, ove occorra, gestioni liquidatorie residuali. Il delegato dura in carica centottanta giorni e trasmette i risultati finali alla Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Giunta, di nomina del delegato, stabilisce il compenso attribuito al delegato medesimo riconoscendo, in aggiunta al trattamento economico di spettanza, una quota di retribuzione di risultato aggiuntiva pari al 100% di quella in godimento.

     11. Sono o restano abrogate, dal 1° gennaio 2007, le seguenti disposizioni:

     a) la legge regionale 22 febbraio 1980, n. 21 (Istituzione dell'Azienda regionale del porto di Cremona);

     b) la legge regionale 4 gennaio 1983, n. 1 (Azienda regionale per i porti fluviali delle province di Cremona e Mantova ed interventi straordinari per lo sviluppo della navigazione interna);

     c) il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 1998, n. 20 (Modifiche di leggi regionali);

     d) [il comma 13 dell'articolo 31 della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia)] [44];

     e) il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione).

 

     Art. 9. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

Allegato A1 [45]

 

Sezione I

Enti dipendenti

a) [Agenzia regionale per l'istruzione, la formazione e il lavoro (ARIFL)] [46]

b) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Lombardia (ARPA)

c) Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF)

d) Ente regionale per il lavoro, la formazione, la ricerca e la statistica [47]

d bis) [Agenzia regionale centrale acquisti] [48]

 

Società partecipate in modo totalitario

a) [Cestec s.p. a. - Centro per lo sviluppo tecnologico, l'energia e la competitività delle PMI lombarde] [49]

b) Finlombarda s.p.a.

c) [Infrastrutture Lombarde s.p.a.] [50]

d) Lombardia Informatica s.p.a.

d bis) ARCA s.p.a. - Azienda regionale centrale acquisti [51]

 

Sezione II

Enti sanitari

a) Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU) [52];

b) Aziende sanitarie locali (ASL);

c) Aziende ospedaliere (AO);

d) fondazioni IRCCS di diritto pubblico:

Policlinico San Matteo di Pavia

Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta di Milano

Istituto Nazionale dei Tumori di Milano

Policlinico Mangiagalli Regina Elena di Milano

e) Consorzio 'Città della salute'

 

Enti pubblici

Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER)

 

 

Allegato A2 [53]

Società a partecipazione regionale

a) Ferrovie Nord Milano (FNM S.p.A.)

b) Navigli Lombardi S.c.a.r.l.

 

Enti pubblici

a) Consorzi di bonifica

b) Enti Parco regionali

 

Fondazioni istituite dalla Regione

a) Fondazione Centro Lombardo per l'incremento della Floro-Orto-Frutticoltura - Scuola di Minoprio;

b) [Fondazione IREALP - Istituto di Ricerca per l'Ecologia e l'Economia applicate alle Aree alpine] [54]

c) Fondazione Film Commission

d) Fondazione Lombardia per l'Ambiente (FLA).

 

 

ALLEGATO B [55]

(articolo 8, comma 2)

 

PORTI E ZONE PORTUALI

 

Provincia di Cremona

- Porto di Cremona

- Bacino di Pizzighettone

 

Provincia di Mantova

- Porto di Mantova - Valdaro

come riportato nelle unite planimetrie

 

Cartografie allegate omesse.

 

FUNZIONI E ATTIVITA’

1. Funzioni e attività esercitate in qualità di autorità demaniale e di autorità portuale, relativamente ai porti e alle zone portuali di cui al presente allegato, previste agli articoli 17, 39, 53, 54, comma 2, e da 56 a 61 del regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 9 (Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione).

2. Funzioni di riscossione e di introito dei canoni di cui agli articoli 38, 57, commi 6 e 7, e 60, comma 4, del r.r. 9/2015 e delle tariffe di cui all'articolo 8, comma 7, della presente legge e all'articolo 57, comma 6, del r.r. 9/2015.

3. Adozione e approvazione, previa intesa con il comune o i comuni interessati e con la provincia territorialmente interessata, del piano regolatore portuale e di eventuali varianti secondo le procedure previste all'articolo 17 della legge regionale recante (Legge di semplificazione 2017) e con i contenuti di cui all'articolo 54, comma 1, del r.r. 9/2015.

4. Promozione di accordi con i soggetti competenti per la realizzazione e gestione dei raccordi ferroviari e stradali con i porti.

 

 

ALLEGATO C

(articolo 8, comma 5)

 

PERSONALE

 

Qualifica

AIPO

Provincia di Cremona

Provincia di Mantova

Dirigente

1

1

0

Categoria D

5

3

0

Categoria C

3

3

4

Categoria B

3

0

0

Totale

12

7

4

 

 

 

ALLEGATO D

(articolo 8, comma 7)

 

DEMANIO IDROVIARIO

 

 

canone €/mq

 

OPERATORE NAUTICO

Tipologia

coeff.

Pontile

13

1

spazio acqueo

9

1

area a terra

1

1

ASSOCIAZIONE

Tipologia

coeff.

Pontile

13

0,3

spazio acqueo

9

0,3

area a terra

1

0,3

PRIVATO

Tipologia

coeff.

Pontile

20

1

spazio acqueo

13

1

area a terra

4

1

ENTE PUBBLICO

Tipologia

coeff.

Pontile

9

1

spazio acqueo

6

1

area a terra

1

1

 

PORTO CATENA MANTOVA

 

ASSOCIAZIONE

Tipologia

coeff.

Pontile

6

1

spazio acqueo

4

1

area a terra

1

1

 

PORTO DI CREMONA

PORTO DI VALDARO E BANCHINE

 

Occupazione temporanea di spazio acqueo di durata inferiore all’anno

canone €/giorno

a) lungh. f.t. da 0 a 20 m.

6

b) lungh. f.t. da 20 a 40 m.

13

c) lungh. f.t. da 40 a 80 m.

19

d) oltre 80 m.

25

Nel caso di movimentazione merci i canoni si applicano dopo il 10° g.

Occupazione annuale

 

Navi minori (secondo modulo d’ingombro lungh. f.t. per largh. massima)

9

CANONE MINIMO

300

Concessioni aree

canone €/mq

Aree a terra

2

 

Il canone viene aggiornato annualmente sulla base dell'indice ISTAT come determinato dall'articolo 11, comma 3 bis, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia)

 

 

 

ALLEGATO E [56]

(articolo 8, comma 8)

 

CONTRIBUTO REGIONALE

— Provincia di Cremona: 462.000 ,00 €

— Provincia di Mantova: 380.000,00 €

— AIPO: 574.000,00 €

 


[1] Rubrica così sostituita dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

[3] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

[4] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

[5] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 novembre 2020, n. 22.

[6] Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

[7] Lettera sostituita dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14 e così modificata dall'art. 2 della L.R. 27 novembre 2020, n. 22.

[8] Lettera sostituita dall'art. 10 della L.R. 23 dicembre 2008, n. 33 e così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

[9] Punto inserito dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

[10] Punto così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

[11] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 33 e così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

[12] Comma modificato dall'art. 10 della L.R. 23 dicembre 2008, n. 33 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

[13] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

[14] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

[15] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 5 e abrogato dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20.

[16] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

[17] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

[18] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

[19] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

[20] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

[21] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

[22] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

[23] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

[24] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

[25] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 42.

[26] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 2019, n. 9.

[27] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 2019, n. 9. La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 2020, n. 159, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[28] Comma abrogato dall'art. 86 della L.R. 1 ottobre 2015, n. 27.

[29] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 31 luglio 2007, n. 18 e così sostituita dall'art. 7 della L.R. 3 agosto 2009, n. 14.

[30] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 35.

[31] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 35.

[32] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 34.

[33] Lettera aggiunta dall'art. 7 della L.R. 3 agosto 2009, n. 14.

[34] Lettera aggiunta dall'art. 7 della L.R. 3 agosto 2009, n. 14.

[35] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 31.

[36] Lettera aggiunta dall'art. 21 della L.R. 5 agosto 2014, n. 24.

[37] La Corte costituzionale, con sentenza 24 luglio 2023, n. 160, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[38] Articolo abrogato dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

[39] Periodo abrogato dall'art. 6 della L.R. 8 agosto 2016, n. 22, con la decorrenza ivi prevista.

[40] Comma così sostituito dall'art. 31 della L.R. 15 marzo 2016, n. 4.

[41] Comma inserito dall'art. 31 della L.R. 15 marzo 2016, n. 4.

[42] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 5 agosto 2014, n. 24 (Assestamento al bilancio 2014/2016 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali').

[43] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 8 agosto 2016, n. 22, con la decorrenza ivi prevista.

[44] Lettera abrogata dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[45] L'originario Allegato A è stato sostituito dagli attuali Allegati A1 e A2 per effetto dell'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

[46] Lettera abrogata dall'art. 26 della L.R. 10 agosto 2017, n. 22.

[47] Lettera così sostituita dall'art. 26 della L.R. 10 agosto 2017, n. 22.

[48] Lettera aggiunta dall'art. 11 della L.R. 16 luglio 2012, n. 12 e abrogata dall'art. 6 della L.R. 31 luglio 2013, n. 5.

[49] Lettera abrogata dall'art. 10 della L.R. 16 luglio 2012, n. 12, con la decorrenza ivi prevista.

[50] Lettera abrogata dall'art. 23 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12, con la decorrenza ivi prevista.

[51] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L.R. 31 luglio 2013, n. 5.

[52] Lettera così sostituita dall'art. 11 della L.R. 10 dicembre 2019, n. 22.

[53] L'originario Allegato A è stato così sostituito dagli attuali Allegati A1 e A2 per effetto dell'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

[54] Lettera abrogata dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14, con la decorrenza ivi prevista.

[55] Allegato già modificato dall'art. 6 della L.R. 8 agosto 2016, n. 22 e così ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 26 maggio 2017, n. 15, con la decorrenza ivi prevista.

[56] Allegato abrogato dall'art. 6 della L.R. 8 agosto 2016, n. 22, con la decorrenza ivi prevista.