§ 42.5.71 - Legge 16 dicembre 1993, n. 520.
Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.5 soppressione e trasformazione
Data:16/12/1993
Numero:520


Sommario
Art. 1.      1. I consorzi idraulici di terza categoria sono soppressi alla chiusura dei rispettivi esercizi finanziari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. A far tempo dalla data di [...]
Art. 2.      1. Le funzioni esercitate dai soppressi consorzi idraulici di terza categoria sui corsi d'acqua minori dei bacini di rilievo nazionale, con esclusione delle aste principali, possono essere [...]


§ 42.5.71 - Legge 16 dicembre 1993, n. 520.

Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria.

(G.U. 17 dicembre 1993, n. 295).

 

     Art. 1.

     1. I consorzi idraulici di terza categoria sono soppressi alla chiusura dei rispettivi esercizi finanziari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. A far tempo dalla data di soppressione cessa la potestà impositiva dei predetti consorzi, venendo pertanto meno qualunque obbligo di pagamento di contributi riferiti a periodi successivi alla medesima data di soppressione.

     2. Con regolamento adottato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti allo Stato e alle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze funzionali, operative e territoriali, secondo i criteri fissati dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, le funzioni dei soppressi consorzi, nonchè gli uffici, i beni ed il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 1° gennaio 1992. Il personale dei predetti consorzi è trasferito nei posti disponibili delle corrispondenti qualifiche funzionali dello Stato e delle regioni. Il regolamento di cui al presente comma prevede altresì una tabella di equiparazione per l'inquadramento del personale trasferito ai sensi della presente legge.

     3. Per l'esercizio delle funzioni dei soppressi consorzi idraulici di terza categoria, le regioni possono avvalersi dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

     4. Entro trenta giorni dalla soppressione, gli amministratori dei consorzi idraulici di terza categoria sono tenuti a consegnare le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.

 

          Art. 2.

     1. Le funzioni esercitate dai soppressi consorzi idraulici di terza categoria sui corsi d'acqua minori dei bacini di rilievo nazionale, con esclusione delle aste principali, possono essere trasferite dal Ministro dei lavori pubblici alle regioni, su proposta delle medesime, ai sensi dell'art. 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Al trasferimento alle regioni degli uffici, dei beni e del personale dipendente dai consorzi idraulici soppressi le cui funzioni sono trasferite ai sensi del presente comma, si provvede sulla base di criteri fissati dal regolamento di cui all'art. 1, comma 2, della presente legge.