§ 2.3.65 - L. 4 agosto 1978, n. 440.
Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:04/08/1978
Numero:440


Sommario
Art. 1.  Le regioni, ferme restando le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, provvedono ad emanare norme di attuazione secondo i principi e i criteri stabiliti dalla presente legge per il [...]
Art. 2.  Ai fini della presente legge si considerano incolte o abbandonate le terre, suscettibili di coltivazione, che non siano state destinate ad utilizzazione agraria da almeno due annate agrarie.
Art. 3.  Gli elementi di comparazione di cui al precedente articolo sono definiti a cura di commissioni provinciali composte:
Art. 4.  Le regioni provvedono a determinare le singole zone del territorio di loro competenza che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione per i fini [...]
Art. 5.  Le regioni, indipendentemente dalla determinazione delle zone, dal censimento e dalla classificazione di cui al precedente articolo 4, assegnano per la coltivazione le terre incolte, abbandonate o [...]
Art. 6.  Le domande intese ad ottenere l'assegnazione delle terre abbandonate, incolte o insufficientemente coltivate sono sottoposte al parere delle commissioni previste dall'articolo 3 per l'accertamento [...]
Art. 7.  Sono esclusi dalla applicazione della presente legge:
Art. 8.  Qualora le terre di cui alla presente legge siano di proprietà di lavoratori emigrati in Italia o all'estero e questi dichiarino, entro il termine stabilito dalla regione, di impegnarsi direttamente [...]
Art. 9.  Per il ripristino delle condizioni colturali e per l'avvio della esecuzione dei piani aziendali da parte degli assegnatari, le regioni possono corrispondere contributi in conto capitale e mutui [...]
Art. 10.  Qualora le terre siano oggetto di nuda proprietà, di usufrutto o di altri diritti reali di godimento, le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche ai titolari di tali diritti.


§ 2.3.65 - L. 4 agosto 1978, n. 440.

Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate.

 

Art. 1. Le regioni, ferme restando le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, provvedono ad emanare norme di attuazione secondo i principi e i criteri stabiliti dalla presente legge per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente.

 

     Art. 2. Ai fini della presente legge si considerano incolte o abbandonate le terre, suscettibili di coltivazione, che non siano state destinate ad utilizzazione agraria da almeno due annate agrarie.

     Si considerano insufficientemente coltivate le terre le cui produzioni ordinarie, unitarie medie, dell'ultimo triennio non abbia raggiunto il 40 per cento di quelle ottenute, per le stesse colture, nel medesimo periodo in terreni della zona censuaria, con le stesse caratteristiche catastali, tenendo conto delle vocazioni colturali della zona.

     Nelle zone e nelle aziende dove esistono terreni serviti da impianti d'irrigazione, la comparazione ai fini di cui al secondo comma del presente articolo è effettuata con le produzioni unitarie dei terreni irrigui.

 

     Art. 3. Gli elementi di comparazione di cui al precedente articolo sono definiti a cura di commissioni provinciali composte:

     dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante, che presiede;

     da due rappresentanti dei proprietari non coltivatori;

     da due rappresentanti dei proprietari coltivatori diretti;

     da due rappresentanti della cooperazione agricola;

     da due rappresentanti dei lavoratori agricoli;

     da quattro rappresentanti dei comuni o delle comunità montane su designazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione nazionale dei comuni ed enti montani della regione interessata.

     I componenti la commissione di cui al comma precedente sono nominati dal presidente della giunta regionale su designazione, per i rappresentanti delle categorie dei proprietari nonché per i rappresentanti della cooperazione agricola e dei lavoratori agricoli, da parte delle rispettive organizzazioni sindacali, professionali e cooperative a base nazionale maggiormente rappresentative tramite le loro organizzazioni provinciali.

     Per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano, alla designazione di cui al comma precedente concorrono anche le organizzazioni sindacali su base provinciale.

     Il presidente della giunta regionale provvede alla nomina, entro tre mesi dalla data della entrata in vigore della presente legge, delle commissioni provinciali.

     La commissione dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere sostituiti su proposta delle rispettive organizzazioni.

 

     Art. 4. Le regioni provvedono a determinare le singole zone del territorio di loro competenza che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge.

     Entro un congruo termine fissato con la stessa delibera di determinazione delle zone di cui al precedente comma, non inferiore a novanta giorni dalla sua pubblicazione, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni, su cui decide l'organo regionale competente.

     Per ognuna delle zone determinate ai sensi del primo comma, le regioni provvedono, altresì, in coerenza con i programmi regionali e comprensoriali o zonali di sviluppo agricolo, ove esistenti, a definire i criteri per l'utilizzazione agraria o forestale, nonché i criteri per la formazione dei relativi piani aziendali o interaziendali, osservando in quanto applicabili i principi di cui alla legge 8 maggio 1975, n. 153, ovvero, nelle zone di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352, i principi previsti dalla legge stessa.

     Le regioni provvedono altresì a determinare le norme e le procedure per il censimento, la classificazione e i relativi aggiornamenti annuali delle terre incolte e abbandonate, nonché le norme e le procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto della avvenuta classificazione.

     Le regioni assegnano per la coltivazione le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata. La domanda del richiedente viene notificata contemporaneamente, a cura delle regioni, al proprietario e agli aventi diritto.

     I proprietari e gli aventi diritto possono chiedere alla regione, entro il termine stabilito e comunque non inferiore ai quarantacinque giorni, di coltivare direttamente le terre di cui all'articolo 1 allegando alla richiesta un piano di sviluppo aziendale elaborato secondo i criteri di cui al presente articolo e concordato con la regione la quale ne accetta la esecuzione.

 

     Art. 5. Le regioni, indipendentemente dalla determinazione delle zone, dal censimento e dalla classificazione di cui al precedente articolo 4, assegnano per la coltivazione le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarle in forma singola o associata.

     La domanda del richiedente viene notificata a cura delle regioni contemporaneamente al proprietario e agli aventi diritto, ferme restando le facoltà di cui all'articolo precedente.

     Per i soggetti di cui all'articolo 8 i termini previsti dal precedente comma sono raddoppiati.

     Qualora i proprietari o gli aventi diritto non realizzino il piano di sviluppo aziendale entro i termini stabiliti dalla regione, i terreni potranno essere assegnati ai soggetti richiedenti e il proprietario non potrà più inoltrare la richiesta di coltivarli direttamente sino alla scadenza dell'assegnazione.

     Nell'assegnazione è data la precedenza alle aziende coltivatrici singole o associate ai fini dell'ampliamento aziendale, alle cooperative, alle società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285.

     I rapporti tra proprietari ed usufruttuari delle terre e assegnatari sono regolati dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni. Agli assegnatari spetta il diritto di recesso, previo preavviso di un anno da notificarsi alla regione nonché al proprietario o agli aventi diritto.

     Qualora l'assegnatario non provveda, entro due annate agrarie, alla utilizzazione delle terre assegnate, le commissioni di cui all'articolo 3, su istanza dei proprietari, verificate le condizioni di mancata utilizzazione, propongono alla regione la revoca della assegnazione.

 

     Art. 6. Le domande intese ad ottenere l'assegnazione delle terre abbandonate, incolte o insufficientemente coltivate sono sottoposte al parere delle commissioni previste dall'articolo 3 per l'accertamento delle condizioni stabilite dalla presente legge. Il parere deve essere emesso entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 nel rispetto del principio del contraddittorio.

     Sulla domanda di assegnazione provvede con decreto, entro quindici giorni, il presidente della regione, in conformità al parere delle commissioni predette.

     Il provvedimento di assegnazione importa la risoluzione, senza diritto ad indennità, di qualunque precedente contratto di affitto o di natura associativa, salvo il rimborso eventualmente dovuto dall'assegnatario per lavori in corso o per qualsiasi altro titolo legittimo da liquidarsi nello stesso decreto di assegnazione, previo parere delle apposite commissioni di cui all'articolo 3.

     Al tribunale amministrativo regionale, limitatamente ai provvedimenti riguardanti le terre insufficientemente coltivate, ferma restando la giurisdizione di legittimità, sono estesi in materia di contenzioso ed ai fini decisionali i poteri di cognizione e di istruzione.

 

     Art. 7. Sono esclusi dalla applicazione della presente legge:

     a) le terre la cui messa a coltura agraria pregiudichi la stabilità del suolo o la regimazione delle acque o comprometta la conservazione dell'ambiente:

     b) le dipendenze e pertinenze di case effettivamente adibite ad abitazione rurale o civile, ivi compresi i giardini e i parchi boscati;

     c) i boschi, nonché i terreni destinati a rimboschimento da piani, programmi e progetti di intervento già approvati dagli enti ed organi pubblici competenti;

     d) le cave;

     e) i terreni necessari per attività industriali, commerciali, turistiche e ricreative, i terreni adibiti a specifiche comprovate destinazioni economicamente rilevanti e le aree considerate fabbricabili o destinate a servizi di pubblica utilità da piani urbanistici vigenti o adottati. L'esclusione dei terreni di cui alla presente lettera e) opera a far tempo dalla loro effettiva utilizzazione ai fini predetti. In caso di terreni già assegnati, il rilascio da parte dell'assegnatario avrà luogo entro il termine massimo di sei mesi dalla richiesta dell'avente titolo e per la data fissata con decreto del presidente della regione sentite le parti. I termini fissati in eventuali concessioni edilizie rimangono sospesi fino alla data del rilascio.

 

     Art. 8. Qualora le terre di cui alla presente legge siano di proprietà di lavoratori emigrati in Italia o all'estero e questi dichiarino, entro il termine stabilito dalla regione, di impegnarsi direttamente nella coltivazione del fondo, l'emanazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge è sospesa per due anni.

     Le leggi regionali possono prevedere deroghe agli obblighi previsti dalla presente legge a favore dei piccoli proprietari il cui reddito complessivo annuo non superi i sei milioni di lire.

 

     Art. 9. Per il ripristino delle condizioni colturali e per l'avvio della esecuzione dei piani aziendali da parte degli assegnatari, le regioni possono corrispondere contributi in conto capitale e mutui assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi, in misura non superiore a quella stabilita dall'articolo 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e dall'articolo 10, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 352.

     Alle operazioni di mutuo di cui al comma precedente si applicano le disposizioni vigenti in materia di credito agrario di miglioramento e quelle previste dagli articoli 34 e 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse anche ai proprietari di terreni che si impegnino a coltivarli e presentino il piano di sviluppo aziendale ai sensi del precedente articolo 5.

     Le provvidenze di cui al presente articolo sono cumulabili con quelle previste dall'articolo 18 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

 

     Art. 10. Qualora le terre siano oggetto di nuda proprietà, di usufrutto o di altri diritti reali di godimento, le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche ai titolari di tali diritti.

     Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni. E' altresì abrogata la legge 21 febbraio 1963, n. 379.

     Fino a quando le regioni non avranno provveduto a costituire le commissioni di cui all'articolo 3, continuano ad operare le commissioni previste dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1950, n. 199, secondo i principi e i criteri di cui alla presente legge.

     In ogni caso i procedimenti in corso dovranno essere definiti dalle commissioni di cui alla predetta legge 18 aprile 1950, n. 199.