§ 2.3.27 - L. 11 febbraio 1971, n. 11.
Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici .


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:11/02/1971
Numero:11


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      Il canone per il fondo od i fondi oggetto del contratto è determinato moltiplicando il reddito dominicale, di cui al secondo comma dell'art. 3, dei fondi stessi per i coefficienti stabiliti [...]
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      Il pagamento dell'ammontare massimo stabilito per ciascuna zona agraria omogenea dalle tabelle per i canoni di equo affitto dei fondi rustici costituisce, ad ogni effetto, adempimento [...]
Art. 8. 
Art. 9.      Resta in vigore l'art. 11, L. 18 agosto 1948, n. 1140
Art. 10.      L'affittuario può prendere tutte le iniziative di organizzazione e di gestione richieste dalla razionale coltivazione del fondo, dagli allevamenti di animali o dall'esercizio delle attività [...]
Art. 11.      Ciascuna delle parti può eseguire miglioramenti del fondo e dei fabbricati rurali purché corrispondenti ai programmi regionali di sviluppo o, in difetto, alle tendenze di sviluppo delle zone in [...]
Art. 12.      Qualora l'affittuario abbia eseguito a sue spese i miglioramenti con le procedure di cui agli articoli 11 e 14, non opera, nel caso di vendita del fondo, l'effetto risolutivo previsto dall'art. [...]
Art. 13.      Per l'esecuzione dei miglioramenti previsti dalle disposizioni della presente legge possono essere concessi direttamente agli affittuari, singoli o associati, i contributi e le altre [...]
Art. 14.      L'affittuario coltivatore diretto che sia tale ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge, può compiere i miglioramenti del fondo e dei fabbricati rurali di cui ai precedenti articoli [...]
Art. 15.      Il locatore che ha eseguito i miglioramenti può chiedere all'affittuario l'aumento del fitto corrispondente alla nuova classificazione del fondo in base all'articolo 4
Art. 16.      Qualora la casa rurale adibita all'abitazione dell'affittuario e della sua famiglia non presenti le condizioni di abitabilità prescritte dalle norme relative alla tutela dell'igiene della [...]
Art. 17.      Per i contratti di affitto a conduttore non coltivatore, regolati dalla L. 22 luglio 1966, n. 606, il periodo minimo di durata di cui al primo comma dell'art. 1 della legge stessa è elevato a 15 [...]
Art. 18.      Ai contratti di affitto misto o colonia parziaria o mezzadria si applicano le disposizioni che regolano l'affitto a coltivatore diretto
Art. 19.      Le clausole contrattuali che prevedono la concessione separata delle colture del suolo da quelle del soprassuolo o che prevedono sullo stesso fondo forme contrattuali diverse e per diverse [...]
Art. 20.      L'affittuario di terreni ricadenti in comprensorio consortile il quale, per obbligo derivante dal contratto, sia tenuto a pagare contributi consortili di esercizio per opere pubbliche di [...]
Art. 21.      Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 12, sono vietati il subaffitto, la cessione del contratto di affitto ed in generale ogni forma di subconcessione dei fondi rustici
Art. 22.      Le norme della L. 12 giugno 1962, n. 567, e della presente legge si applicano anche ai terreni che comunque vengano concessi per l'utilizzazione agricola o silvo-pastorale dallo Stato, dalle [...]
Art. 23.      Le rinunce e le transazioni, che hanno per oggetto diritti dell'affittuario derivanti dalla presente legge e da ogni altra legge, nazionale o regionale, non sono valide
Art. 24.      In parziale deroga all'art. 13 della L. 15 settembre 1964, n. 756, sono trasformati in contratti d'affitto a richiesta del coltivatore, i contratti in corso nei quali vi sono elementi di [...]
Art. 25.      Agli effetti della L. 11 luglio 1952, numero 765, e successive modificazioni, integrazioni e proroghe, della L. 12 giugno 1962, n. 567, e della presente legge, è coltivatore diretto [...]
Art. 26.      Tutte le controversie relative all'attuazione della presente legge e delle altre leggi o norme sull'affitto sono di esclusiva competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 [...]
Art. 27.      Le norme della presente legge che riguardano l'affitto a coltivatore diretto si applicano anche alle affittanze collettive ed alle concessioni di terre ai sensi del D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1944, [...]
Art. 28.      Resta fermo il diritto dell'affittuario di ripetere le somme eventualmente corrisposte in eccedenza ai livelli massimi di equità stabiliti nelle tabelle provinciali di equo canone e nella [...]
Art. 29.      Le disposizioni della presente legge sono inderogabili, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 23
Art. 30.      I criteri relativi alla determinazione del canone nell'affitto di fondi rustici, ai sensi della presente legge, entreranno in applicazione a decorrere dall'inizio dell'annata agraria 1970-71. I [...]
Art. 31.      Per le province e per le annate in cui le tabelle di cui alla L. 12 giugno 1962, n. 567, non siano state approntate o siano state comunque annullate, il canone non può superare i limiti previsti [...]
Art. 32.      E' abrogato l'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527


§ 2.3.27 - L. 11 febbraio 1971, n. 11.

Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici [1].

TITOLO I

Norme sulla determinazione e sul pagamento del canone

 

     Art. 1. [2] [3]

 

     Art. 2. [4]

 

     Art. 3. [3] [5]

 

     Art. 4.

     Il canone per il fondo od i fondi oggetto del contratto è determinato moltiplicando il reddito dominicale, di cui al secondo comma dell'art. 3, dei fondi stessi per i coefficienti stabiliti dalla commissione [3].

     Qualora la qualità e la classe catastale dei terreni componenti il fondo risultassero mutate, si potranno chiedere la revisione e il nuovo classamento e, una volta accolta dagli uffici competenti la domande relativa, si potrà determinare il canone dovuto sulla base dei redditi dominicali relativi alle nuove qualità e classi catastali e dei coefficienti per le categorie corrispondenti, a decorrere dalla data della domanda di revisione catastale.

     Nei casi di miglioramenti eseguiti dal proprietario del fondo, che non giustifichino una modifica della qualità e della classe catastale, le commissioni tecniche provinciali stabiliscono criteri e misure di aumento del canone proporzionati all'incremento di produttività del fondo conseguente all'investimento eseguito [6].

     Quando le migliorie danno luogo alla revisione catastale, nel periodo intercorrente tra la richiesta di revisione e l'aggiornamento del catasto le commissioni tecniche provinciali adottano la procedura di cui al comma precedente [6].

     Le migliorie apportate dall'affittuario non danno luogo alla revisione del canone fin quando non è stata corrisposta l'indennità prevista dal secondo comma dell'articolo 15 e fino a tale data l'eventuale revisione catastale non ha effetto sulla misura dei tributi dovuti.

 

          Art. 5. [7]

 

     Art. 6. [8]

 

     Art. 7.

     Il pagamento dell'ammontare massimo stabilito per ciascuna zona agraria omogenea dalle tabelle per i canoni di equo affitto dei fondi rustici costituisce, ad ogni effetto, adempimento dell'obbligo del canone, anche se non viene proposta azione di perequazione a mente dell'articolo 7, L. 12 giugno 1962, n. 567.

     In caso di rifiuto del concedente a ricevere in pagamento il canone corrisposto dall'affittuario, quest'ultimo sarà ritenuto adempiente se avrà depositato tale somma in un libretto di risparmio intestato al concedente presso l'ufficio postale o presso una banca del comune ove si trova l'azienda, ed avrà dato al locatore comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro quindici giorni dall'avvenuto deposito.

     La prova del pagamento del canone, di cui al precedente comma, sostituisce, a tutti gli effetti, l'offerta reale di cui all'articolo 1209, primo comma, del codice civile.

 

     Art. 8. [9]

 

     Art. 9.

     Resta in vigore l'art. 11, L. 18 agosto 1948, n. 1140.

TITOLO II

Norme sui poteri dell'affittuario e

sulla esecuzione dei miglioramenti

 

     Art. 10.

     L'affittuario può prendere tutte le iniziative di organizzazione e di gestione richieste dalla razionale coltivazione del fondo, dagli allevamenti di animali o dall'esercizio delle attività connesse di cui all'art. 1235 del codice civile, anche in relazione alle direttive di programmazione economica stabilite dalle competenti autorità.

     L'affittuario può altresì partecipare ad organismi associativi sia per la conduzione, la coltivazione, la trasformazione e il miglioramento dei terreni che per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

     Sono nulle clausole contenute in contratti individuali o collettivi, o capitolati, che comunque limitino i poteri riconosciuti all'affittuario nei precedenti commi nonché i suoi poteri relativi alla disponibilità dei prodotti.

     Sono fatte salve le norme contenute in contratti individuali, relative alla razionale utilizzazione di impianti fruttiferi specializzati o alla conservazione delle opere di sistemazione fondiaria e dei fabbricati rurali, limitatamente alla ordinaria manutenzione.

 

     Art. 11.

     Ciascuna delle parti può eseguire miglioramenti del fondo e dei fabbricati rurali purché corrispondenti ai programmi regionali di sviluppo o, in difetto, alle tendenze di sviluppo delle zone in cui essi ricadono. Sono considerati miglioramenti anche le addizioni eseguite o che si intendono eseguire per la utilizzazione agricola del fondo.

     La parte che intende eseguire i miglioramenti è tenuta a darne preventiva comunicazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Ispettorato agrario provinciale, nonché all'altra parte, inviando nello stesso tempo il progetto tecnico di massima. L'Ispettorato agrario, udite le parti per un tentativo di accordo, deve, nel caso che questo non sia raggiunto, emettere parere, sia esso favorevole o contrario, sul progetto entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, indicando la durata di ammortamento della spesa e suggerendo eventuali modifiche tecniche.

     Qualora venga emesso parere favorevole l'affittuario proponente è tenuto a notificare al locatore l'invito a far conoscere, entro 60 giorni, se egli stesso intenda eseguire i miglioramenti; in caso di risposta negativa o di silenzio, l'affittuario può procedere senz'altro all'esecuzione dei miglioramenti.

     Qualora il locatore malgrado abbia dato risposta affermativa all'invito dell'affittuario, non esegua i lavori nel termine ritenuto congruo dall'Ispettorato agrario, all'uopo fissato su richiesta dell'una o dell'altra parte, l'affittuario può provvedervi direttamente dandone contestuale comunicazione al locatore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

     Art. 12.

     Qualora l'affittuario abbia eseguito a sue spese i miglioramenti con le procedure di cui agli articoli 11 e 14, non opera, nel caso di vendita del fondo, l'effetto risolutivo previsto dall'art. 3 della legge 28 marzo 1957, n. 244, ed il contratto di affitto, alla sua scadenza, è prorogato per un periodo non inferiore ad anni dodici, anche se sia assoggettato alla proroga legale.

     In questi casi, per i contratti di affitto a coltivatore diretto assoggettati alla proroga legale, non si applicano le norme previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, articolo 1, lettera a) e articolo 3, lettera c).

     Nei casi previsti dai commi precedenti, il contratto può essere ceduto dall'affittuario ad uno o più componenti della propria famiglia, anche senza il consenso del locatore, sempreché sia continuata dal cessionario la diretta conduzione o coltivazione del fondo.

     Ai fini della presente legge sono considerati componenti della propria famiglia gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini entro il secondo grado, anche se non conviventi.

 

     Art. 13.

     Per l'esecuzione dei miglioramenti previsti dalle disposizioni della presente legge possono essere concessi direttamente agli affittuari, singoli o associati, i contributi e le altre agevolazioni, statali o regionali, di cui alla legge in vigore, purché risulti in qualsiasi modo l'esistenza del rapporto di affittanza. I mutui contratti dall'affittuario coltivatore diretto sono coperti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario ai sensi dell'articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ed è ammesso l'accollo di essi da parte del locatore o di altro affittuario che subentri nella conduzione del fondo migliorato.

     Le garanzie fideiussorie di cui all'articolo 3, lettera a) della legge 14 luglio 1965, n. 901, possono essere concesse anche nelle ipotesi previste dal comma precedente [10].

 

     Art. 14.

     L'affittuario coltivatore diretto che sia tale ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge, può compiere i miglioramenti del fondo e dei fabbricati rurali di cui ai precedenti articoli dandone comunicazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al locatore, il quale, entro quindici giorni dalla ricezione della stessa, può ricorrere all'Ispettorato agrario provinciale. Copia di detto ricorso deve essere recapitata con le stesse modalità al locatario. L'ispettorato agrario provinciale si pronuncia con provvedimento definitivo entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso: decorso tale termine il ricorso si intende respinto definitivamente. L'esecuzione dei miglioramenti può avere inizio solo dopo la scadenza dei termini sopra citati.

     Qualora si tratti di miglioramenti che possono essere eseguiti dall'affittuario coltivatore diretto con il lavoro proprio e della propria famiglia l'affittuario può eseguirli senza dover seguire le procedure previste dal presente comma e dall'articolo 11 [11].

 

     Art. 15.

     Il locatore che ha eseguito i miglioramenti può chiedere all'affittuario l'aumento del fitto corrispondente alla nuova classificazione del fondo in base all'articolo 4 [11].

     L'affittuario che ha eseguito i miglioramenti ha diritto ad una indennità corrispondente all'aumento di valore conseguito dal fondo e sussistente alla fine dell'affitto. La predetta indennità spetta anche in caso di anticipata risoluzione del rapporto.

     Se non interviene accordo tra le parti, nei casi previsti dai precedenti commi è ammesso ricorso alla sezione specializzata agraria presso il tribunale competente per territorio, non oltre un anno dalla cessazione del contratto di affitto.

     Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore, può disporre il pagamento rateale, entro cinque anni, della indennità da corrispondersi dal locatore medesimo all'affittuario, ordinando comunque la prestazione di idonee garanzie e il pagamento degli interessi legali.

     Se in giudizio è stata fornita prova della sussistenza in generale dei miglioramenti all'affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non è stato soddisfatto il suo credito o non siano state prestate idonee garanzie.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i miglioramenti previsti nel contratto e concordati dalle parti o comunque eseguiti in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 16.

     Qualora la casa rurale adibita all'abitazione dell'affittuario e della sua famiglia non presenti le condizioni di abitabilità prescritte dalle norme relative alla tutela dell'igiene della sanità, ovvero abbisogni degli essenziali servizi igienici ovvero di urgenti riparazioni indispensabili per il godimento della casa stessa, l'affittuario può eseguire direttamente le opere necessarie conformemente alle prescrizioni ed ai limiti delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, previo parere favorevole degli uffici tecnico o sanitario comunali, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore e salvo che il proprietario non dia inizio entro quindici giorni alle opere e non le completi entro i termini tecnici.

     L'affittuario può trattenere l'importo delle spese relative all'atto del pagamento del fitto.

     E' fatta salva per l'affittuario la facoltà di chiedere alle competenti autorità l'applicazione dell'art. 223 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

     Gli allacciamenti di energia elettrica, gli impianti di acqua potabile e gli eventuali ampliamenti delle case rurali sono considerati miglioramenti che ricadono sotto la disciplina del precedente articolo 11.

 

     Art. 17.

     Per i contratti di affitto a conduttore non coltivatore, regolati dalla L. 22 luglio 1966, n. 606, il periodo minimo di durata di cui al primo comma dell'art. 1 della legge stessa è elevato a 15 anni e la disciplina ivi contenuta si applica ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge anche se stipulati prima dell'entrata in vigore della L.

     22 luglio 1966, n. 606.

     E' abrogato il primo comma dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 606.

TITOLO III

Norme finali

 

     Art. 18.

     Ai contratti di affitto misto o colonia parziaria o mezzadria si applicano le disposizioni che regolano l'affitto a coltivatore diretto.

     I contratti di affitto misto in corso sono regolati, per tutte le colture del fondo, esclusivamente dalle norme che disciplinano l'affitto a coltivatore diretto.

 

     Art. 19.

     Le clausole contrattuali che prevedono la concessione separata delle colture del suolo da quelle del soprassuolo o che prevedono sullo stesso fondo forme contrattuali diverse e per diverse coltivazioni, sono nulle di pieno diritto.

     Con decorrenza dall'annata agraria in corso momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'affitto è esteso a tutte le colture del fondo, tanto per i contratti in corso che per quelli prorogati [12].

 

     Art. 20.

     L'affittuario di terreni ricadenti in comprensorio consortile il quale, per obbligo derivante dal contratto, sia tenuto a pagare contributi consortili di esercizio per opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, nonché per opere comuni di miglioramento fondiario, è iscritto, a sua richiesta, solidalmente con il proprietario, nei catasti consortili e nei ruoli di contribuenza ed acquista diritto all'elettorato attivo e passivo nelle elezioni degli organi dei consorzi di bonifica, di bonifica montana e di miglioramento fondiario.

     La solidarietà di cui al comma precedente è limitata alla somma dovuta per contratto dall'affittuario per le predette somme di esercizio.

 

     Art. 21.

     Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 12, sono vietati il subaffitto, la cessione del contratto di affitto ed in generale ogni forma di subconcessione dei fondi rustici.

     E' ammessa la subconcessione di terreni ai soci da parte delle cooperative che propongano, nell'oggetto sociale, la conduzione e coltivazione dei terreni affittati.

 

     Art. 22.

     Le norme della L. 12 giugno 1962, n. 567, e della presente legge si applicano anche ai terreni che comunque vengano concessi per l'utilizzazione agricola o silvo-pastorale dallo Stato, dalle province, dai comuni e da altri enti. Qualora vi sia richiesta da parte dei lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, singoli od associati, lo Stato, le province, i comuni o gli altri enti, per la concessione o l'affitto dei terreni di loro proprietà devono adottare la licitazione privata o la trattativa privata.

     La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso che sia stata indetta una asta pubblica.

     Qualora vi sia una pluralità di richieste si procede alla concessione mediante sorteggio, dovendosi però riconoscere preliminarmente la preferenza ai coltivatori, singoli o associati, insediati su fondi contigui al bene oggetto della concessione. Nei contratti agrari relativi a fondi rustici costituenti aziende agrarie annesse alle università, istituti universitari, istituti tecnici agrari ed istituti professionali per l'agricoltura sono valide le clausole particolari previste per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca didattiche e scientifiche degli enti ed istituti suddetti sui terreni a ciò destinati [13].

 

     Art. 23.

     Le rinunce e le transazioni, che hanno per oggetto diritti dell'affittuario derivanti dalla presente legge e da ogni altra legge, nazionale o regionale, non sono valide.

     L'impugnazione deve essere proposta a pena di decadenza nei termini stabiliti dall'articolo 2113 del codice civile.

     Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contrati agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni  professionali  agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente. Nelle province di Trento e di Bolzano l'assistenza può essere prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole provinciali [14].

 

     Art. 24.

     In parziale deroga all'art. 13 della L. 15 settembre 1964, n. 756, sono trasformati in contratti d'affitto a richiesta del coltivatore, i contratti in corso nei quali vi sono elementi di contratto di affitto ancorché non prevalenti, i contratti di soccida con conferimento di pascolo e i contratti di pascolo, anche di durata inferiore ad un anno, con corrispettivo rapportato al numero dei capi di bestiame introdotti nel fondo.

     Sono fatti salvi i casi previsti dalla L. 25 febbraio 1963, n. 327, e successive modifiche.

     Sono esclusi dal presente articolo i contratti di affitto o le vendite di erbe, di durata inferiore ad un anno, riguardanti l'utilizzazione stagionale a pascolo dei terreni coltivati con rotazione tra colture e periodi di riposo e comunque destinati precariamente al pascolo.

     Nella determinazione dei canoni per i contratti di cui al comma precedente si applicano i criteri stabiliti all'articolo 3 della presente legge con riferimento ai terreni a pascolo, proporzionando l'ammontare del canone al periodo pascolativo previsto dal contratto.

     Per i terreni appartenenti al demanio pubblico e per quelli delle regioni, province, comuni soggetti al regime dei beni demaniali, dati in concessione per lo sfalcio delle erbe o per il pascolo, i canoni da corrispondere saranno determinati dalle commissioni tecniche provinciali in base ai canoni medi provinciali, stabiliti in applicazione dei criteri della presente legge, ridotti del 70 per cento.

 

     Art. 25.

     Agli effetti della L. 11 luglio 1952, numero 765, e successive modificazioni, integrazioni e proroghe, della L. 12 giugno 1962, n. 567, e della presente legge, è coltivatore diretto l'affittuario che sia tale a norma dell'art. 1, terzo comma, della L. 25 giugno 1949, n. 353, tenuto conto, agli effetti del computo del fabbisogno di giornate lavorative del fondo, anche dell'impiego delle macchine agricole. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

 

     Art. 26.

     Tutte le controversie relative all'attuazione della presente legge e delle altre leggi o norme sull'affitto sono di esclusiva competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320.

     Sono altresì devoluti alla competenza delle sezioni specializzate agrarie i provvedimenti cautelari, di cui al capo III, titolo I del libro IV del codice di procedura civile, relativi a controversie di competenza delle stesse sezioni.

     Sulle istanze di sequestro le sezioni specializzate, provvedono con ordinanza in camera di consiglio dopo aver sentito le parti.

 

     Art. 27.

     Le norme della presente legge che riguardano l'affitto a coltivatore diretto si applicano anche alle affittanze collettive ed alle concessioni di terre ai sensi del D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modificazioni.

 

     Art. 28.

     Resta fermo il diritto dell'affittuario di ripetere le somme eventualmente corrisposte in eccedenza ai livelli massimi di equità stabiliti nelle tabelle provinciali di equo canone e nella presente legge e si applicano agli affittuari coltivatori diretti i termini di prescrizione previsti per i rapporti di lavoro subordinato con decorrenza alla data di cessazione del rapporto.

 

     Art. 29.

     Le disposizioni della presente legge sono inderogabili, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 23.

     Sono abrogati gli artt. 1632, 1633, 1650, 1651 e 1963 del c.c., nonché tutte le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge.

     Sono tuttavia fatte salve le clausole contrattuali più favorevoli all'affittuario coltivatore diretto.

 

     Art. 30.

     I criteri relativi alla determinazione del canone nell'affitto di fondi rustici, ai sensi della presente legge, entreranno in applicazione a decorrere dall'inizio dell'annata agraria 1970-71. I termini relativi al primo quadriennio saranno stabiliti, occorrendo, anche in deroga all'art. 3, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In mancanza ed in ogni caso, alla fine dell'annata agraria 1970-71 si applicano le norme di cui al sesto e settimo comma dell'art. 3.

 

     Art. 31.

     Per le province e per le annate in cui le tabelle di cui alla L. 12 giugno 1962, n. 567, non siano state approntate o siano state comunque annullate, il canone non può superare i limiti previsti dall'art. 3.

 

     Art. 32.

     E' abrogato l'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527.

 

 


[1] Con sentenza 23 febbraio-1° marzo 1972, n. 35 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al T.U. 7 febbraio 1962, n. 8, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale di Bolzano.

[2] Sostituisce l'art. 1 della L. 12 giugno 1962, n. 567.

[3] Con sentenza 14-27 luglio 1972, n. 155, la Corte costituzionale ha dichiarato: 1) l'illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 4, primo comma, nella parte in cui non limitano l'applicazione delle norme in essi contenute ai soli affittuari che coltivano il fondo col lavoro proprio e dei propri familiari, e non escludono gli affittuari imprenditori; 2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo e sesto comma, nella parte in cui fissa fra 12 e 45 e, con riferimento a un caso particolare, in 36, i coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione del canone; 3) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, nella parte in cui non prevede alcuna forma di periodica rivalutazione del canone in danaro; 4) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, nella parte in cui dispone che, nella determinazione della tabella per i canoni di equo affitto, sono presi a base i redditi dominicali; questione proposta con riferimento agli artt. 3, 42 secondo e terzo comma e 44 della Costituzione.

[4] Sostituisce l'art. 2 della L. 12 giugno 1962, n. 567.

[3] Con sentenza 14-27 luglio 1972, n. 155, la Corte costituzionale ha dichiarato: 1) l'illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 4, primo comma, nella parte in cui non limitano l'applicazione delle norme in essi contenute ai soli affittuari che coltivano il fondo col lavoro proprio e dei propri familiari, e non escludono gli affittuari imprenditori; 2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo e sesto comma, nella parte in cui fissa fra 12 e 45 e, con riferimento a un caso particolare, in 36, i coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione del canone; 3) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, nella parte in cui non prevede alcuna forma di periodica rivalutazione del canone in danaro; 4) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, nella parte in cui dispone che, nella determinazione della tabella per i canoni di equo affitto, sono presi a base i redditi dominicali; questione proposta con riferimento agli artt. 3, 42 secondo e terzo comma e 44 della Costituzione.

[5] Sostituisce l'art. 3 della L. 12 giugno 1962, n. 567.

[3] Con sentenza 14-27 luglio 1972, n. 155, la Corte costituzionale ha dichiarato: 1) l'illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 4, primo comma, nella parte in cui non limitano l'applicazione delle norme in essi contenute ai soli affittuari che coltivano il fondo col lavoro proprio e dei propri familiari, e non escludono gli affittuari imprenditori; 2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo e sesto comma, nella parte in cui fissa fra 12 e 45 e, con riferimento a un caso particolare, in 36, i coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione del canone; 3) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, nella parte in cui non prevede alcuna forma di periodica rivalutazione del canone in danaro; 4) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, nella parte in cui dispone che, nella determinazione della tabella per i canoni di equo affitto, sono presi a base i redditi dominicali; questione proposta con riferimento agli artt. 3, 42 secondo e terzo comma e 44 della Costituzione.

[6] I commi terzo e quarto così sostituiscono l'originario terzo comma per effetto dell'art. 18 della L. 3 marzo 1982, n. 203. Precedentemente la Corte costituzionale, con sentenza 19-22 dicembre 1979, n. 153, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma nella parte in cui non prevedeva un'adeguata revisione del canone per il caso di migliorie eseguite dal proprietario.

[6] I commi terzo e quarto così sostituiscono l'originario terzo comma per effetto dell'art. 18 della L. 3 marzo 1982, n. 203. Precedentemente la Corte costituzionale, con sentenza 19-22 dicembre 1979, n. 153, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma nella parte in cui non prevedeva un'adeguata revisione del canone per il caso di migliorie eseguite dal proprietario.

[7] Sostituisce l'art. 4 della L. 12 giugno 1962, n. 567.

[8] Sostituisce l'art. 5 della L. 12 giugno 1962, n. 567.

[9] Sostituisce l'art. 7 della L. 12 giugno 1962, n. 567.

[10] Con sentenza n. 35 del 23 febbraio-1° marzo 1972, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, nella parte in cui dispone sull'assegnazione diretta agli affittuari anche dei contributi disposti da leggi regionali del Trentino-Alto Adige.

[11] La Corte costituzionale, con sentenza 19-22 dicembre 1977, n. 153, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, secondo comma, nonché dell'art. 15, primo comma, per quest'ultimo nella parte in cui non prevede un'adeguata revisione del canone per il caso di migliorie eseguite dal proprietario.

[11] La Corte costituzionale, con sentenza 19-22 dicembre 1977, n. 153, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, secondo comma, nonché dell'art. 15, primo comma, per quest'ultimo nella parte in cui non prevede un'adeguata revisione del canone per il caso di migliorie eseguite dal proprietario.

[12] La Corte costituzionale, con sentenza 11-16 novembre 1981, n. 181 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 19, comma secondo.

[13] Comma così sostituito dall'art. 51 della L. 3 maggio 1982, n. 203.

[14] Comma così sostituito dall'art. 45 della L. 3 maggio 1982, n. 203.