§ 28.2.23 - Legge 2 marzo 1963, n. 320.
Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.2 contratti agrari
Data:02/03/1963
Numero:320


Sommario
Art. 1.  Sezioni specializzate - Competenza
Art. 2.  Composizione delle Sezioni
Art. 3.  Nomina degli esperti
Art. 4.  Durata in carica degli esperti
Art. 5.  Norme di procedura
Art. 6.  Norme processuali transitorie
Art. 7.  Tentativo di conciliazione
Art. 8.  [5]
Art. 9.  Benefici fiscali
Art. 10.  Onere finanziario
Art. 11.  Determinazione delle tabelle dei canoni di affitto
Art. 12.  Entrata in vigore


§ 28.2.23 - Legge 2 marzo 1963, n. 320.

Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie.

(G.U. 30 marzo 1963, n. 86)

 

     Art. 1. Sezioni specializzate - Competenza

     Le Sezioni specializzate per la risoluzione delle controversie in materia di contratti agrari, attualmente costituite presso i Tribunali e le Corti d' appello, sono soppresse.

     La competenza alle stesse attribuita dalle norme in vigore è devoluta a sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti, costituite a sensi della presente legge.

 

          Art. 2. Composizione delle Sezioni

     La Sezione è costituita dai magistrati ad essa annualmente attribuiti in base alle norme sull'ordinamento giudiziario, nonché dagli esperti nominati a sensi della presente legge.

     Ove le esigenze di servizio lo richiedono, possono essere istituite, presso i singoli Uffici giudiziari, più sezioni specializzate.

     Il Collegio giudicante è composto dal numero di magistrati fissato dalle norme in vigore, nonché da due esperti.

 

          Art. 3. Nomina degli esperti

     1. Gli esperti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, o, per delega, dal presidente della Corte d' appello.

     2. Essi sono prescelti tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari, dei geometri e degli agrotecnici; per le Sezioni d' appello la scelta avviene tra i dottori in scienze agrarie [1] .

     3. A tale effetto è istituito presso ogni Corte d' appello un albo speciale, ripartito in elenchi provinciali, contenenti ciascuno un numero di esperti in ragione di otto per ogni Sezione specializzata. Gli esperti medesimi devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, età non inferiore agli anni 25, iscrizione negli albi professionali da almeno tre anni, condotta incensurata.

     4. Gli stessi, agli effetti dell'iscrizione nell'albo, vengono indicati dai capi degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura, sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i Consigli degli ordini e Collegi provinciali competenti.

     5. Per la nomina degli esperti da assegnare alla Sezione d' appello è istituito un distinto elenco, comprendente i dottori in scienze agrarie inseriti negli elenchi speciali di cui al terzo comma, con esclusione di quelli chiamati a far parte delle Sezioni di tribunale.

     6. Ad ogni Sezione vengono assegnati, mediante sorteggio fra gli iscritti in ciascuno degli elenchi predetti, due esperti effettivi e due supplenti.

 

          Art. 4. Durata in carica degli esperti

     1. Gli esperti durano in carica due anni; essi possono venir riconfermati.

     2. Ove, nel corso del biennio, taluno degli esperti venga per qualsiasi causa a mancare, si provvede alla sua sostituzione, con le stesse norme dettate dall'articolo precedente; il sostituto rimane in carica sino alla scadenza del biennio in corso.

 

          Art. 5. Norme di procedura [2]

     [La domanda per la decisione delle controversie richiamate all'articolo 1 si propone nei modi previsti dagli articoli 163 e seguenti del Codice di procedura civile. La trattazione della causa, innanzi le Sezioni specializzate previste dalla presente legge, si svolge secondo le norme dettate dagli artt. 429 e seguenti del Codice stesso, in quanto applicabili.]

 

          Art. 6. Norme processuali transitorie [3]

     [I procedimenti di cui al precedente art. 1, pendenti alla data del 20 dicembre 1962 innanzi alle Sezioni specializzate, o iniziati o riassunti successivamente a tale data, anche innanzi al giudice ordinario sono sospesi di diritto, e devono venir riassunti, rispettivamente dinanzi alle Sezioni specializzate del Tribunale e della Corte d' appello previste dalla presente legge, entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore, a cura della parte più diligente.

     Il corso dei termini di decadenza per l'esercizio delle azioni relative alle controversie indicate all'art. 1 e degli altri termini relativi alle controversie stesse, scadenti nel periodo compreso tra il 21 dicembre 1962 ed il compimento del termine stabilito nel comma precedente, è sospeso durante il periodo predetto.]

 

          Art. 7. Tentativo di conciliazione [4]

     [Nell'udienza di prima trattazione deve venire esperito il tentativo di conciliazione; a tale scopo può anche essere disposto il differimento della trattazione stessa.]

 

          Art. 8. [5]

 

          Art. 9. Benefici fiscali

     Rimangono conservati, per i giudizi innanzi alle Sezioni istituite con la presente legge, i benefici fiscali e di diversa natura previsti dalle leggi vigenti per le procedure innanzi alle soppresse Sezioni specializzate agrarie.

 

          Art. 10. Onere finanziario

     Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono imputate, per l'esercizio 1962-63, ai capitoli n. 21 e n. 26 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste.

 

          Art. 11. Determinazione delle tabelle dei canoni di affitto

     In deroga al termine di cui all'art. 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, per le annate agrarie 1963-64 e 1964-65 le Commissioni tecniche provinciali determineranno le tabelle dei canoni di affitto entro il 30 aprile 1963.

 

          Art. 12. Entrata in vigore

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 13 della L. 5 marzo 1991, n. 91.

[2] Articolo abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[3] Articolo abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[4] Articolo abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[5] Articolo abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.