§ 98.1.26662 - Legge 5 marzo 1991, n. 91.
Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici.


Settore:Normativa nazionale
Data:05/03/1991
Numero:91


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 1 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. L'art. 2 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. L'art. 3 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. L'art. 4 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. Il secondo comma dell'art. 5 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dai seguenti
Art. 6.      1. L'art. 6 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente
Art. 7.      1. Il terzo comma dell'art. 7 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente
Art. 8.      1. Il secondo comma dell'art. 9 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente
Art. 9.      1. Dopo l'art. 10 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è aggiunto il seguente
Art. 10.      1. L'art. 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente
Art. 11.      1. L'art. 12 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente
Art. 12.      1. Il Governo della Repubblica nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge provvede alla emanazione del relativo regolamento di esecuzione
Art. 13.      1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge 2 marzo 1963, n. 320, è sostituito dal seguente
Art. 14.      1. Le disposizioni di cui all'art. 1 relative all'abilitazione professionale si applicano a partire dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge
Art. 15.      1. Il secondo e terzo comma dell'art. 13 della legge 6 giugno 1986, n. 251, sono abrogati


§ 98.1.26662 - Legge 5 marzo 1991, n. 91.

Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici.

(G.U. 21 marzo 1991, n. 68)

 

     Art. 1.

     1. L'art. 1 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

     "Art. 1. - 1. Il titolo di agrotecnico, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'art. 11, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità di agrotecnico presso gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura di cui alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, l'abilitazione all'esercizio della professione e che siano iscritti nell'albo professionale.

     2. L'abilitazione all'esercizio della professione è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni; possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

     a) abbiano compiuto un periodo di pratica biennale presso un agrotecnico o un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritto al rispettivo albo da almeno un triennio;

     b) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro, con contratto a norma dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie del diploma di cui al comma 1

     c) abbiano prestato, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie del diploma di cui al comma 1;

     d) siano in possesso del diploma rilasciato da apposita scuola diretta a fini speciali di durata biennale istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

     3. Il conseguimento dell'abilitazione professionale, se non accompagnato dall'iscrizione nell'albo, non dà diritto all'uso del titolo professionale di cui al comma 1.

     4. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonchè la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi provinciali degli agrotecnici, sono disciplinate con direttive emanate dal consiglio del collegio nazionale".

 

          Art. 2.

     1. L'art. 2 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

     "Art. 2. - 1. In ogni provincia nel cui territorio esercitano la libera professione almeno venti agrotecnici è costituito, con sede nel comune capoluogo, un collegio professionale retto da un consiglio, avente personalità giuridica di diritto pubblico. Se il numero degli agrotecnici esercenti la professione in una provincia è inferiore a venti, essi sono iscritti nell'albo del collegio indicato dal consiglio del collegio nazionale.

     2. Sono organi del collegio il presidente, il consiglio, l'assemblea degli iscritti nonchè il collegio dei revisori dei conti, quando ne ricorrano le condizioni.

     3. Ogni collegio con più di cinquanta iscritti ha un collegio dei revisori dei conti eletto dall'assemblea e formato da tre membri effettivi ed uno supplente che, nel corso della sua prima riunione, elegge al proprio interno un presidente. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

     4. Il Ministro di grazia e giustizia, su proposta del consigliodel collegio nazionale degli agrotecnici, provvede alla costituzione di nuovi collegi nominando un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.

     5. Quando in un collegio venga a mancare il numero minimo di iscritti di cui al comma 1, il Ministro di grazia e giustizia può disporre la fusione con un altro collegio, sentito il consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici".

 

          Art. 3.

     1. L'art. 3 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

     "Art. 3. - 1. Il consiglio del collegio provinciale è composto da cinque membri se gli iscritti non superano i cento; da sette membri se gli iscritti sono compresi fra centouno e cinquecento; da nove membri se il numero degli iscritti supera i cinquecento. I suoi componenti sono eletti dagli iscritti riuniti in assemblea e durano in carica quattro anni, con possibilità di rielezione.

     2. Il consiglio elegge al proprio interno un presidente e un segretario che esercita funzioni di tesoreria; in caso di assenza del presidente ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, il più anziano di età.

     3. Le riunioni del consiglio sono valide se interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente, ad eccezione dei procedimenti disciplinari.

     4. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica; i membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni in base al maggior numero di preferenze ottenute

     5. Il consiglio del collegio provinciale può essere sciolto quando non si provveda all'integrazione di uno o più membri dimissionari e decaduti; quando non sia più in grado di funzionare; quando si verifichi l'inosservanza di leggi, regolamenti o deliberazioni esecutive del consiglio del collegio nazionale; quando ricorrano altri gravi motivi;

     6. Lo scioglimento del consiglio è disposto dal Ministro di grazia e giustizia sentito il consiglio del collegio nazionale; con il provvedimento di scioglimento è nominato in una terna di iscritti nell'albo proposta dal consiglio del collegio nazionale, un commissario straordinario.

     7. Il presidente ha la rappresentanza del collegio, convoca e presiede l'assemblea, esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, rilascia la tessera di riconoscimento nonchè le attestazioni e le certificazioni relative agli iscritti.

     8. L'assemblea è convocata dal consiglio almeno una volta l'anno; essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti all'albo e, in seconda convocazione, almeno un'ora dopo dello stesso giorno, con qualsiasi numero di intervenuti. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

     9. L'assemblea per l'elezione del consiglio e, quando ricorra il caso, del collegio dei revisori dei conti è fissata dal presidente uscente nei quaranta giorni precedenti la data di scadenza del consiglio in carica; in caso di mancata convocazione nei termini, vi provvede il consiglio del collegio nazionale a richiesta di qualsiasi elettore o d'ufficio, nominando un commissario straordinario. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se partecipano alle elezioni almeno un terzo degli elettori ed in seconda convocazione, almeno un'ora dopo dello stesso giorno, se vi partecipa un numero di votanti non inferiore al 10 per cento degli aventi diritto, purchè superiore al numero dei consiglieri da eleggere. La data dell'assemblea è comunicata agli iscritti almeno quindici giorni prima.

     10. Il voto è personale, diretto, segreto e viene espresso per mezzo di una scheda conforme al modello predisposto dal consiglio del collegio nazionale recante un numero di preferenze non superiore a quello delle persone da eleggere. Non è ammesso il voto per delega. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al consiglio del collegio nazionale entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti".

 

          Art. 4.

     1. L'art. 4 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

     "Art. 4. - 1. I collegi provinciali degli agrotecnici costituiscono un solo collegio nazionale retto da un consiglio ed avente personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia e composto da tredici membri eletti da tutti i consigli dei collegi provinciali, scelti fra coloro che abbiano almeno tre anni di iscrizione nell'albo. I membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

     2. Il consiglio del collegio nazionale elegge al suo interno un presidente, un vicepresidente ed un segretario con funzioni di tesoriere; in caso di assenza o di impedimento del presidente e del vicepresidente ne fa le veci il membro del consiglio con maggior anzianità d'iscrizione all'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano d'età.

     3. Le riunioni del consiglio sono valide se interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente ad eccezione dei procedimenti disciplinari.

     4. Ai componenti il consiglio del collegio nazionale si applicano le cause di decadenza previste per i componenti dei consigli dei collegi provinciali

     5. Ai fini della elezione del consiglio del collegio nazionale,il consiglio di ogni collegio provinciale, a maggioranza dei presenti, designa fra gli iscritti all'albo, anche di altro collegio, un candidato; nel caso di parità dei voti nella designazione si intende preferito il candidato con maggiore anzianità di iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità d'iscrizione, il più anziano per età. A ciascun consiglio di collegio provinciale compete un voto per ogni cinquanta o frazione di cinquanta iscritti in regola con il versamento delle proprie quote di iscrizione all'albo. La designazione del candidato ha luogo non prima del quarantesimo e non dopo il decimo giorno antecedente la data di scadenza del consiglio in carica ed è immediatamente comunicata ad una apposita commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia.

     6. Il consiglio del collegio nazionale esercita, oltre a quelle conferitegli dall'ordinamento professionale o da altre leggi, le seguenti attribuzioni:

     a) esprime, quando richiesto dai Ministeri interessati o dal Parlamento, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

     b) vigila sul regolare funzionamento dei collegi periferici coordinandone l'attività mediante apposite direttive;

     c) determina i princìpi deontologici da osservarsi nell'esercizio della professione

     d) delibera i regolamenti relativi al proprio funzionamento;

     e) designa i propri rappresentanti in commissioni, enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali;

     f) rappresenta la professione nelle manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale;

     g) determina la misura del contributo annuo da corrispondersi, da parte degli iscritti negli albi, nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento;

     h) determina la misura massima dei contributi annui e tasse da corrispondersi, da parte degli iscritti negli albi, per il funzionamento dei collegi provinciali;

     i) decide in via amministrativa sui ricorsi ovvero sulle deliberazioni dei consigli dei collegi provinciali in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, sui ricorsi in materia disciplinare ed in materia elettorale;

     l) propone la costituzione di nuovi collegi ed esprime il proprio parere nei casi di fusione di collegi;

     m) esprime il proprio parere sullo scioglimento dei consigli dei collegi provinciali e segnala al Ministero di grazia e giustizia una terna di nomi fra cui nominare un commissario straordinario;

     n) promuove e coordina le iniziative intese all'aggiornamento ed al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti negli albi;

     o) cura o promuove relazioni con associazioni ed enti professionali stranieri.

     7. Le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabilite ogni biennio, con deliberazione del consiglio del collegio nazionale, approvata dal Ministro di grazia e giustizia nei sei mesi successivi alla deliberazione stessa.

     8. Il presidente del consiglio del collegio nazionale ha la rappresentanza del collegio nazionale ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme".

 

          Art. 5.

     1. Il secondo comma dell'art. 5 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dai seguenti:

     "Per l'iscrizione nell'albo sono richiesti i seguenti requisiti:

     a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero italiano appartenente ai territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

     b) godere dei diritti civili;

     c) essere in possesso del diploma di agrotecnico;

     d) essere residente nella circoscrizione del collegio nel cui albo si chiede di essere iscritti;

     e) avere conseguito l'abilitazione professionale;

     f) precisare il proprio stato giuridico professionale.

     Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo"

 

          Art. 6.

     1. L'art. 6 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

     "Art. 6. - 1. La domanda di iscrizione nell'albo, redatta in carta da bollo, deve essere inoltrata al consiglio del collegio nella cui circoscrizione l'aspirante risiede.

     2. L'albo degli agrotecnici reca, per ciascun iscritto: cognome e nome; data e luogo di nascita; indirizzo di residenza; codice fiscale; data di conseguimento del diploma e dell'abilitazione professionale; data di iscrizione nell'albo e titolo di base a cui è avvenuta.

     3. L'iscrizione nell'albo di coloro che esercitano attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, sia di natura pubblica che privata, è integrata da apposita annotazione a margine contenente le indicazioni del caso. L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine d'iscrizione".

 

          Art. 7.

     1. Il terzo comma dell'art. 7 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

     "Gli agrotecnici impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato di norma l'esercizio della libera professione, possono a loro richiesta essere iscritti nell'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale; detti iscritti possono svolgere attività professionale solo nei casi ed alle condizioni previste dal rapporto di pubblico impiego".

     2. Il quarto comma dell'art. 7 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:"Gli iscritti nell'albo dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali è consentito l'esercizio della libera professione sono soggetti alla disciplina propria dell'ordinamento professionale solo per quanto riguarda tale esercizio".

 

          Art. 8.

     1. Il secondo comma dell'art. 9 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

     "La cancellazione avviene per i seguenti motivi:

     a) per dimissioni dell'interessato;

     b) d'ufficio, o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, per il venire meno di uno dei requisiti di cui alle lettere da a) ad e) compresa, del secondo comma dell'art. 5;

     c) per sanzioni disciplinari che comportino la radiazione dall'albo;

     d) per il ricorrere di una causa di incompatibilità".

     2. Il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo comma dell'art. 9 della legge 6 giugno 1986, n. 251, sono abrogati.

 

          Art. 9.

     1. Dopo l'art. 10 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è aggiunto il seguente:

     "Art. 10-bis. - 1. Le decisioni del consiglio nazionale degli agrotecnici pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo nonchè in materia disciplinare o elettorale possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente, davanti al tribunale del capoluogo in cui ha sede il consiglio che ha emesso la decisione o presso cui si è svolta l'elezione contestata.

     2. La sentenza del tribunale può essere impugnata davanti alla corte di appello del capoluogo sede del collegio, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti.

     3. Sia presso il tribunale che presso la corte di appello il collegio giudicante è integrato da due agrotecnici; per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un collegio, e per ciascuna corte di appello, ogni triennio sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della corte di appello del distretto, quattro agrotecnici, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi del collegio aventi sede nel distretto che siano cittadini italiani, di età non inferiore ai 25 anni e di incensurata condotta, ed abbiano una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno tre anni.

     4. Il tribunale e la corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

     5. La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata. Il ricorso per cassazione è proponibile anche da parte del procuratore generale della corte di appello nel termine di sessanta giorni dalla notifica".

 

          Art. 10.

     1. L'art. 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

     "Art. 11. - 1. L'iscrizione all'albo degli agrotecnici consente:

     a) la direzione e l'amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli;

     b) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;

     c) l'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa la progettazione e direzione di piani colturali aziendali ed interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui fondiari;

     d) l'assistenza alla stipulazione dei contratti agrari;

     e) la formulazione e l'analisi dei costi di produzione e la consulenza ed i controlli analitici per i settori lattiero-caseario, enologico ed oleario;

     f) la rilevazione dei dati statistici;

     g) l'assistenza tecnica per i programmi e gli interventi fitosanitari e di lotta integrata;

     h) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;

     i) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, direzione e manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;

     l) le attività connesse agli accertamenti ed alla liquidazione degli usi civici;

     m) l'assistenza tecnica ai prodotti singoli ed associati;

     n) le attribuzioni derivanti da altre leggi;

     o) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni".

 

          Art. 11.

     1. L'art. 12 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

     "Art. 12. - 1. Il consiglio del collegio provinciale esercita, oltre a quelle demandategli dall'ordinamento professionale e da altre leggi, le seguenti attribuzioni:

     a) cura l'osservanza delle leggi concernenti la professione e tutela l'indipendenza ed il decoro professionali;

     b)  vigila per la tutela del titolo di agrotecnico ed attua le azioni atte a reprimere l'esercizio abusivo della professione;

     c)  cura la tenuta dell'albo provvedendo alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;

     d) esercita la funzione disciplinare nei confronti degli iscritti nell'albo;

     e) dichiara decaduto il consigliere, quando ne ricorra il caso;

     f) esprime, su richiesta, pareri sulla liquidazione dei compensi professionali;

     g) amministra i beni di pertinenza del collegio e compila annualmente il bilancio preventivo e consultivo, da sottoporre all'assemblea, delibera gli acquisti immobiliari e le altre forme di investimento;

     h) designa i propri rappresentanti in commissioni, enti ed organizzazioni operanti nell'ambito territoriale di propria competenza;

     i) designa gli agrotecnici chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

     l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento ed entro la misura massima stabilita dal collegio nazionale, un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo, una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;

     m) cura il perfezionamento e l'aggiornamento tecnico e culturale dei propri iscritti;

     n) può agire o essere convenuto in giudizio, o costituirsi parte civile, per gli interessi generali della professione

     o)dispone la convocazione dell'assemblea.

     2. Il collegio riscuote i contributi di cui al comma 6, lettera g) dell'art. 4, e al comma 1, lettera l) del presente articolo, mediante ruoli annuali compilati dal consiglio, resi esecutivi dall'intendenza di finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme e i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e messi in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari. L'esattore versa i contributi direttamente al collegio provinciale ed al collegio nazionale secondo l'importo delle relative quote"

 

          Art. 12.

     1. Il Governo della Repubblica nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge provvede alla emanazione del relativo regolamento di esecuzione.

     2. Nelle more dell'emanazione di detto regolamento il consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici definisce, con proprie deliberazioni, le disposizioni urgenti in ordine alle norme procedurali relative alla formazione dei consigli dei collegi nonchè quelle relative al loro funzionamento.

 

          Art. 13.

     1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge 2 marzo 1963, n. 320, è sostituito dal seguente:

     "Essi sono prescelti tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari, dei geometri e degli agrotecnici; per le sezioni d'appello la scelta avviene tra i dottori in scienze agrarie".

     2. L'art. 3 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 5 settembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236, del 20 settembre 1967, recante "Norme d'impiego del ferrocianuro di potassio in enologia", è sostituito dal seguente:

     "La demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di potassio può essere effettuata solo dai chimici e dai dottori in scienze agrarie, abilitati all'esercizio della professione, nonchè dagli enotecnici, dai periti agrari e dagli agrotecnici con specializzazione in viticoltura ed enologia".

     3. L'ultimo comma dell'art. 24 del regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 , è sostituito dal seguente:

     "Dal colloquio sono esentati i laureati in scienze agrarie, i periti agrari, gli agrotecnici e i licenziati dalle ex scuole tecniche agrarie, previa presentazione del relativo titolo di studio".

     4. Il terzo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, come modificato dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739, è sostituito dal seguente:

     "Sia la parte che il procuratore generale o speciale possono farsi assistere e rappresentare in giudizio da iscritti negli albi degli avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti edili, periti industriali, periti agrari, agrotecnici, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali, da iscritti nell'elenco previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze, nonchè da funzionari delle associazioni di categoria iscritti in elenco da tenersi presso l'intendenza di finanza competente per territorio".

     5. La lettera f) del secondo comma dell'art. 11 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è sostituita dalla seguente:

     "f) da due esperti in materia agraria iscritti negli albi degli agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni dei proprietari di fondi rustici ed uno dalle organizzazioni degli affittuari".

 

          Art. 14.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 1 relative all'abilitazione professionale si applicano a partire dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

     2. Sono valide a tutti gli effetti le iscrizioni all'albo professionale degli agrotecnici intervenute prima della data di cui al comma 1, secondo le norme precedentemente in vigore.

 

          Art. 15.

     1. Il secondo e terzo comma dell'art. 13 della legge 6 giugno 1986, n. 251, sono abrogati.

     2. Il primo e secondo comma dell'art. 15 della legge 6 giugno 1986, n. 251, sono abrogati.

     3. Sono abrogate tutte le norme che disciplinano la professione di agrotecnico in contrasto con la presente legge.