§ 98.1.28162 - D.L. 4 luglio 1990, n. 170 .
Norme in materia di trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:04/07/1990
Numero:170


Sommario
Art. 1.  (Norme in materia di trattamenti di disoccupazione)
Art. 2.  (Proroga del trattamento di integrazione salariale)
Art. 3.  (Norme di interpretazione autentica)
Art. 4.  (Norme in materia di pensionamento anticipato)
Art. 5.  (Disposizioni a beneficio di lavoratori agricoli per le calamità naturali intervenute negli anni 1988 e 1989)
Art. 6.  (Interventi a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia)
Art. 7.  (Disposizioni diverse)
Art. 8.  (Entrata in vigore)


§ 98.1.28162 - D.L. 4 luglio 1990, n. 170 [1].

Norme in materia di trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonchè di pensionamento anticipato.

(G.U. 5 luglio 1990, n. 155)

 

     Art. 1. (Norme in materia di trattamenti di disoccupazione)

     1. L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, riferite all'attività lavorativa svolta nel corso del 1988, sono valide se presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la misura dell'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dal medesimo articolo 7 è elevata al 15 per cento della retribuzione.

     2. A decorrere dall'anno 1990, ai fini della concessione da parte dell'INPS nell'ambito della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell'indennità ordinaria di disoccupazione, si intendono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1988, n. 160, con elevazione della misura della richiamata indennità al 20 per cento della retribuzione. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, sono valide se presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per l'attività lavorativa svolta.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 601 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 3652 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno medesimo. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 817 miliardi in ragione d'anno, provvede l'INPS all'uopo parzialmente utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, ovvero quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dall'Istituto medesimo.

     4. Per i periodi anteriori al 1° gennaio 1990, i lavoratori ai quali è stato corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni ed integrazioni, e che, in conseguenza della mancata copertura contributiva relativa ai predetti periodi, non potrebbero conseguire il trattamento minimo di pensione ove abbiano superato alla data di entrata in vigore del presente decreto il 48° anno di età se donne e il 53° anno di età se uomini, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1990 possono ottenere il contributo figurativo fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva ed assicurativa minima per il pensionamento di vecchiaia nel momento in cui raggiungono l'anzianità prescritta. La retribuzione di riferimento per l'accreditamento della relativa contribuzione figurativa è pari alla retribuzione settimanale minima per i versamenti volontari in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

     5. Per i lavoratori che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma 4, i quali successivamente abbiano svolto attività lavorative, gli accrediti contributivi sono conteggiati in luogo di quelli figurativi fino alla loro concorrenza.

     6. Le somme occorrenti alla copertura delle contribuzioni figurative di cui al comma 4 sono versate al fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 22 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con utilizzo delle residue disponibilità derivanti dalla proroga del contributo di cui all'articolo 4, comma 6, lettera b).

 

          Art. 2. (Proroga del trattamento di integrazione salariale)

     1. A favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a., ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 ottobre 1990. Sono prorogati alla predetta data i trattamenti concessi nei confronti delle aziende e per le relative opere ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, ivi considerati, previo accertamento del CIPI, i lavoratori in forza alla data di decorrenza dell'accertamento iniziale della relativa crisi occupazionale da parte del CIPI, dipendenti dalle stesse imprese e addetti alle medesime opere, sospesi dal lavoro successivamente al 1° gennaio 1990. Sono altresì prorogati al 31 ottobre 1990 i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

     2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 652 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 600 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

     3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, nelle aree ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente all'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi dello Stato, delle regioni o di enti pubblici statali, per i lavoratori edili, che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività con un rapporto di lavoro non inferiore a 18 mesi e siano stati licenziati successivamente ad un avanzamento dei lavori edili superiore al 70 per cento, il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto dal 1° gennaio 1989 al 31 ottobre 1990. Il predetto trattamento è a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

     4. I lavoratori di cui al comma 3 non residenti nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti in circoscrizioni che presentano un rapporto fra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

     5. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, valutato in lire 16,9 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 43 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

     6. In deroga ai limiti numerici fissati dall'articolo 2 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, la GEPI S.p.a. è autorizzata a promuovere iniziative idonee a consentire il reimpiego dei dipendenti residui individuati nell'elenco 3 B delladelibera del CIPI del 21 gennaio 1988, secondo i criteri e le modalità previsti nella delibera medesima.

     7. Ai dipendenti di cui al comma 6 è riconosciuto, fino al 31 ottobre 1990, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

     8. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, valutato in lire 3,5 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

     9. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, il requisito di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si considera acquisito con riferimento anche all'attività lavorativa espletata presso l'impresa di provenienza.

 

          Art. 3. (Norme di interpretazione autentica)

     1. L'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della lettera a) del n. 2) dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, opera ai fini del trattamento straordinario di integrazione salariale e non del trattamento speciale di disoccupazione per i casi previsti dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

     2. L'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della causale di intervento per crisi settoriale e locale non opera per le situazioni per le quali sia intervenuta una delibera del CIPI di riconoscimento della sussistenza di detta causale e per tutto il periodo di validità stabilito nella delibera stessa.

     3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive integrazioni, si applicano, con riferimento alla data di inizio della procedura di amministrazione straordinaria, anche nei confronti dei dipendenti di aziende industriali dichiarate fallite e successivamente assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 3,371 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante parziale utilizzazione dell'accantonamento "Estensione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 301 del 1979 ai dipendenti di aziende sottoposte alle procedure di amministrazione straordinaria", di cui alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990).

     4. L'articolo 1, commi 1 e 2, secondo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che per i detenuti ed internati ammessi al lavoro in carcere, il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali si effettua sulla determinazione della mercede stabilita ai sensi dell'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo modificato dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1986 n. 663.

     5. L'articolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, va interpretato nel senso che il trattamento economico previsto dal combinato disposto degli articoli 15, primo comma, e 17 della medesima legge si applica anche alle lavoratrici madri assunte a tempo determinato dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore. Tale trattamento economico viene corrisposto direttamente dalle amministrazioni o enti di appartenenza.

     6. L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve essere interpretato nel senso che sono escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle Casse edili. I versamenti contributivi sulle predette somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     7. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme di cui al comma 6 sono assoggettate a contribuzione di previdenza e di assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.

     8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non si applicano alle somme che vengono versate alle citate Casse per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, le quali restano soggette a contribuzione per il loro intero ammontare.

 

          Art. 4. (Norme in materia di pensionamento anticipato)

     1. Gli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 30 giugno 1990.

     2. Ferma rimanendo in materia di pensionamento anticipato, la validità delle domande presentate dalle aziende e giacenti presso il CIPI alla data del 28 febbraio 1989, limitatamente ai lavoratori che a tale data abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, nonchè, previo accertamento e autorizzazione del CIPI, delle domande di pensionamento anticipato presentate entro il 2 giugno 1989, nuove domande possono essere proposte dai singoli lavoratori quando, su richiesta dell'impresa inoltrata entro il 30 giugno 1990, una delibera del CIPI accerti l'esistenza delle eccedenze strutturali di manodopera e la loro entità dichiarate dall'impresa medesima per ciascuna qualifica. La medesima delibera fissa i termini di inoltro delle predette domande all'impresa, fatte salve, in ogni caso, le domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le domande presentate a partire dal 1° marzo 1989, l'azienda è tenuta al pagamento all'INPS del contributo di cui al comma 5, fatta esclusione per i casi regolati dal predetto decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5.

     3. Il numero dei lavoratori che per ciascuna qualifica può esercitare il diritto al pensionamento anticipato non può essere superiore a quello accertato ai sensi del comma 2. Ai fini dell'applicazione del presente comma, i lavoratori che intendono pensionarsi anticipatamente presentano la relativa domanda irrevocabile all'impresa nel termine stabilito nella delibera di cui al comma 2. L'impresa, entro 10 giorni dalla scadenza del predetto termine, trasmette all'INPS le domande dei lavoratori. Nel caso in cui queste ultime siano superiori al numero accertato, il datore di lavoro opera la selezione tra di esse in base alle esigenze dell'impresa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande vengono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

     4. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi della nuova disciplina contenuta nel presente articolo è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali sia intervenuta delibera del CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativa a periodi successivi anche solo in parte al 30 giugno 1988 e che abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità retributiva non oltre il 31 dicembre 1989.

     5. L'impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere al predetto Istituto, per ciascun dipendente che ottenga il pensionamento a seguito della procedura prevista nei commi 2 e 3, un contributo pari al 50 per cento degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi quinto e sesto dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonchè nelle zone industriali in declino individuate dalla decisione della commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, ai sensi del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88 del 24 giugno 1988, la predetta misura percentuale è ridotta al 25 per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e, per il relativo pagamento, trova applicazione l'articolo 111, primo comma, numero 1), del citato regio decreto n. 267 del 1942. Il datore di lavoro può optare peril pagamento del contributo, senza addebito di interessi, in un numero di ratei mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi mancanti al compimento dell'età pensionabile.

     6. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e ai fini della loro copertura si provvede:

     a) quanto all'onere relativo alle domande di pensionamento anticipato, presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, valutato complessivamente in lire 720 miliardi, quanto a lire 49 miliardi per l'anno 1989 a carico del capitolo 3659 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lo stesso anno ed a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, a carico del capitolo 3662 dello stato di previsione del predetto Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, per essere corrisposto all'INPS dietro presentazione di rendiconto; per la rimanente parte, mediante corrispondente utilizzo del gettito del contributo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, relativo ai periodi di paga in corso al 1° gennaio 1989 ed a quelli successivi;

     b) quanto all'onere relativo alle altre domande di pensionamento anticipato, valutato per l'intero periodo di fruizione del trattamento in complessive lire 706 miliardi, mediante utilizzo della parte del gettito pari a lire 237 miliardi, richiamato nella lettera a), il cui contributo è prorogato fino al 30 giugno 1990, del contributo versato dai datori di lavoro ai sensi del comma 5, pari a lire 259 miliardi, nonchè delle economie derivanti, per l'anno 1990, dall'applicazione dell'articolo 7, comma 17, valutato in lire 210 miliardi.

     7. La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1991 nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, alle condizioni e secondo i limiti previsti dal medesimo articolo 1-bis. Ai conseguenti oneri, valutati in lire 6 miliardi per il 1990, in lire 7 miliardi per il 1991 ed in lire 3 miliardi per il 1992, si provvede con gli stanziamenti di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

 

          Art. 5. (Disposizioni a beneficio di lavoratori agricoli per le calamità naturali intervenute negli anni 1988 e 1989)

     1. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti, negli anni 1988 e 1989 da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, può essere concesso, per i medesimi anni, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta giorni.

     2. Il trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 può essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma terzo, della legge 8 agosto 1972, n. 457, ai lavoratori che, al momento della sospensione per la quale il trattamento viene richiesto, possano far valere almeno un anno di anzianità presso l'impresa. I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo 8, comma primo, della predetta legge n. 457 del 1972 e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui all'articolo 8, comma terzo, della citata legge n. 457 del 1972.

     3. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti, negli anni 1988 e 1989, da eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti privi di occupazione, nei medesimi anni, in conseguenza dei predetti eventi, è ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell'anno 1988 e nell'anno 1989, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute, rispettivamente, nell'anno 1987 e 1988, fermo restando il trattamento eventualmente più favorevole, risultante dalla effettiva attività lavorativa svolta. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità. Il termine di presentazione delle domande di prestazioni di disoccupazione da parte dei suddetti lavoratori che si avvalgono, per il perfezionamento del diritto, delle giornate riconosciute nell'anno precedente, è fissato, rispettivamente, al 30 giugno 1989 e al 30 giugno 1990.

     4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire tre miliardi per l'anno 1989 ed in lire 3,5 miliardi per l'anno 1990, sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

 

          Art. 6. (Interventi a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia)

     1. I cittadini italiani rimpatriati dalla Libia possono ottenere dall'INPS la ricostituzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettuato in Libia dal 1° luglio 1957 al 21 luglio 1970, previa presentazione di domanda corredata da documentazione comprovante l'attività svolta e la durata dei periodi di assicurazione ovvero, nell'impossibilità di produrla, da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e con effetti dalla data di presentazione della domanda medesima. La predetta facoltà compete anche ai superstiti ai fini del conseguimento di pensioni indirette o di reversibilità.

     2. La ricostituzione di cui al comma 1 dà titolo ad un accredito, per ciascuna settimana coperta da assicurazione in Libia, del contributo base corrispondente alla classe media di contribuzione in vigore in Italia nei periodi cui i contributi si riferiscono ed i relativi oneri, determinati ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono posti a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che viene corrispondentemente reintegrata sulla base di apposita rendicontazione.

     3. L'importo dei contributi versati direttamente dai lavoratori all'INPS per i periodi per i quali viene effettuata la ricostituzione in base ai commi 1 e 2 sarà rimborsato, a domanda degli interessati, dedotta la quota parte relativa ai periodi già goduti della corrispondente pensione.

     4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 85 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico della disponibilità in conto residui del capitolo 3665 dello stanziamento iscritto al capitolo 3562 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990.

 

          Art. 7. (Disposizioni diverse)

     1. L'incremento di sei mesi previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, riguarda anche i trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali la cessazione della continuità dell'esercizio dell'impresa sia intervenuta entro la data di entrata in vigore della legge 6 febbraio 1987, n. 19. Il relativo onere valutato in lire 2 miliardi, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

     2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, i trattamenti previsti dal comma 1 a favore dei dipendenti delle imprese indicate al medesimo comma 1 si intendono prorogati al 31 ottobre 1990, purchè siano stati stipulati accordi sindacali che precisino la durata temporale della Cassa integrazione guadagni ed i termini di reimpiego o di prepensionamento dei lavoratori interessati. L'onere, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1989 e in lire 3,47 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui al comma 1.

     3. Le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 2, 3, 4 e 5, 11 e 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogate per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990. Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 1584 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno medesimo; quanto all'onere per l'anno 1990, valutato in lire 120 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento "Misure in favore degli interventi di cui alle leggi n. 96 del 1986 e n. 618 del 1984".

     4. Per le finalità e gli interventi di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1990. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento "Misure in favore degli interventi di cui alle leggi n. 96 del 1986 e n. 618 del 1984".

     5. A decorrere dal 1° gennaio 1989 il Fondo di incentivazione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge del 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, opera nei confronti del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. All'onere di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. I suddetti importi sono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per gli anni finanziari 1989, 1990, 1991 e 1992, ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     7. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti per tutti i lavoratori, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, sono elevate nella misura dello 0,41 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,27 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,14 per cento a carico del lavoratore, con assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 22 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1989.

     8. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo sono elevate nella misura dello 0,21 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,14 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,07 per cento a carico del lavoratore, con assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 21 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1989.

     9. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti alla gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono elevate nelle seguenti misure:

     a) dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,10 per cento a carico del lavoratore, per i dipendenti addetti a lavori in sotterraneo;

     b) dello 0,15 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,10 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,05 per cento a carico del lavoratore, per i dipendenti non addetti a lavori in sotterraneo.

     10. Per far fronte alle esigenze connesse al pagamento dei ratei di pensione in favore degli iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche entro il 30 giugno 1990, ed alla restituzione dei contributi agli iscritti medesimi, ai sensi della legge 2 aprile 1980, n. 127, è concesso un contributo straordinario di 72 miliardi e 230 milioni di lire a carico delle disponibilità finanziarie relative all'anno 1990 di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

     11. Sono reintegrati nelle graduatorie predisposte a seguito dei concorsi di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, coloro che, pur avendo i requisiti di partecipazione ed avendo conseguito l'idoneità, sono stati successivamente esclusi da dette graduatorie per meri vizi formali, fatta salva la validità dei contratti di assunzione sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     12. Fino alla data del 31 dicembre 1990, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di completare l'ammodernamento ed il potenziamento dei propri servizi centrali e periferici per l'attuazione di quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche, sull'intero territorio nazionale, può stipulare direttamente contratti e convenzioni, per l'acquisizione di impianti, mobili ed attrezzature varie, programmi, consulenza progettuale e tecnico-organizzativa, con soggetti pubblici, università, centri di ricerca o soggetti privati, anche in deroga alle norme della contabilità generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

     13. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e l'articolo 1, comma 4, della legge medesima trova applicazione anche ai fini degli avviamenti a selezione presso pubbliche amministrazioni. Conservano efficacia le iscrizioni nelle liste di collocamento della seconda circoscrizione, limitatamente alle procedure di avviamento in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     14. Alle imprese che hanno beneficiato dei contributi previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e che hanno realizzato il piano globale dei dipendenti previsto dal disciplinare di concessione delle agevolazioni statali, non si applica la disposizione contenuta all'articolo 8, commi 7-ter e 7-quater del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

     15. Il lavoratore, il cui coniuge svolge attività lavorativa all'estero in uno degli Stati membri della CEE ed il cui nucleo familiare risiede in tutto o in parte in Italia, è tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, su richiesta dell'Istituto stesso, la dichiarazione reddituale prevista dalle norme in materia di prestazioni familiari ai fini dell'applicazione delle disposizioni comunitarie di cui al capitolo VII del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1408/71 del 14 giugno 1971. Per il medesimo fine, il datore di lavoro è tenuto a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale, su richiesta dell'Istituto stesso, ogni notizia e documento utile. In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

     16. Una quota pari all'undici per cento delle somme affluite, per l'esercizio 1989, al fondo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è ripartita tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale, operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che, avendo attuato una ristrutturazione della propria organizzazione, abbiano dovuto far ricorso al credito bancario per far fronte agli oneri di gestione, in misura proporzionale ai debiti bancari e finanziari evidenziati da ciascun istituto nel rendiconto relativo all'esercizio 1987 e rettificati secondo le eventuali osservazioni formulate al riguardo dal Ministero vigilante. Sulle somme disponibili il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare agli istituti interessati acconti nei limiti dei sette decimi delle somme stesse. All'attribuzione definitiva delle somme si procede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

     17. All'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aggiunto, in fine, il seguente comma:"18-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sulla base dell'andamento dei tassi di disoccupazione giovanile e con riferimento alle aree non ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, determina annualmente il numero massimo dei contratti di cui al presente articolo che ciascuna commissione regionale per l'impiego può autorizzare. Per l'anno 1990 il numero complessivo di detti contratti non può eccedere la misura del 75 per cento di quelli ammessi per l'anno 1989".

 

          Art. 8. (Entrata in vigore)

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 1 giugno 1991, n. 169, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.