§ 98.1.26407 - Legge 6 febbraio 1987, n. 19.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, recante norme per le imprese in crisi sottoposte ad [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:06/02/1987
Numero:19


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, recante norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio [...]


§ 98.1.26407 - Legge 6 febbraio 1987, n. 19.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, recante norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

(G.U. 9 febbraio 1987, n. 32)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, recante norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'art. 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "3-bis. Al comma 1 dell'art. 2-bis del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, le parole: "Alle imprese per la produzione di tubi senza saldatura che presentino" sono sostituite dalle seguenti: "Alle imprese che, per la soluzione di situazioni di crisi nel settore dei tubi senza saldatura, ed impianti strettamente connessi, presentino."

     3-ter. All'art. 5, comma 4, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, le parole: "al precedente art. 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai precedenti articoli 2 e 2-bis"".

     L'art. 10 è soppresso.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 maggio 1986, n. 218, 28 luglio 1986, n. 411, e 27 settembre 1986, n. 593.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.