§ 6.2.32 - Legge Regionale 23 aprile 1998, n. 13.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni in coincidenza con [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:23/04/1998
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi.
Art. 2.  Fondo regionale per la montagna.
Art. 3.  Cartografia regionale.
Art. 4.  Sistema informativo regionale.
Art. 5.  Sistema informativo agricolo regionale.
Art. 6.  Costruzione sede organi e servizi regionali (modifiche ed integrazioni).
Art. 7.  Interventi per la forestazione.
Art. 8.  Interventi nel settore delle bonifiche.
Art. 9.  Ricerca e innovazione in agricoltura.
Art. 10.  Interventi a favore delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e credito. Settore agricolo.
Art. 11.  Abrogazione L.R. 14 aprile 1995, n. 37 (Revoca autorizzazione di spesa).
Art. 12.  Interventi di agevolazione al credito nel settore agricolo.
Art. 13.  Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole.
Art. 14.  Finanziamento di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.
Art. 15.  Interventi per favorire la formazione dei fondi rischi dei consorzi e delle società consortili fidi regionali di piccole e medie imprese.
Art. 16.  Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa.
Art. 17.  Fondo di garanzia dei Consorzi regionali.
Art. 18.  Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione.
Art. 19.  Interventi nel settore dell'artigianato.
Art. 20.  Valorizzazione delle attività ittiche.
Art. 21.  Interventi per la disciplina dell'offerta turistica.
Art. 22.  Promozione e valorizzazione delle zone matildiche.
Art. 23.  Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche.
Art. 24.  Completamento con mezzi regionali di un intervento ex PIM.
Art. 25.  Mercati e strutture annonarie.
Art. 26.  Partecipazione regionale in società consortili per la costruzione di mercati agro-alimentari all'ingrosso.
Art. 27.  Qualificazione e sviluppo del termalismo.
Art. 28.  Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici.
Art. 29.  Piani di risanamento atmosferico.
Art. 30.  Ricerca applicata finalizzata al miglioramento dell'ambiente.
Art. 31.  Pianificazione e incentivazione smaltimento rifiuti.
Art. 32.  Parchi e riserve regionali.
Art. 33.  Fondo per la conservazione della natura.
Art. 34.  Interventi per la difesa del suolo e per il consolidamento dei centri abitati.
Art. 35.  Interventi per il consolidamento dei collegamenti ferroviari, stradali e idroviari con il porto di Ravenna.
Art. 36.  Porti regionali e comunali.
Art. 37.  L.R. 14 gennaio 1989, n. 1. Modifiche alle procedure di erogazione di spesa.
Art. 38.  Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI).
Art. 39.  Aggiornamento Piano regionale dei trasporti.
Art. 40.  Progettazione di opere in attuazione del Piano regionale integrato dei trasporti.
Art. 41.  Opere stradali.
Art. 42.  Interventi per la sicurezza dei trasporti.
Art. 43.  Protezione civile - Interventi di emergenza.
Art. 44.  Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione.
Art. 45.  Fondo socio-assistenziale regionale.
Art. 46.  Residenze sanitarie assistenziali.
Art. 47.  Aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi.
Art. 48.  Investimenti per i servizi socio-educativi per l'infanzia.
Art. 49.  Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini".
Art. 50.  Promozione attività teatrali, musicali e cinematografiche.
Art. 51.  Fondo regionale biblioteche.
Art. 52.  Opere urgenti di edilizia scolastica.
Art. 53.  Edilizia residenziale universitaria.
Art. 54.  Strutture formativo-professionali.
Art. 55.  Contributi agli Enti pubblici di gestione di formazione professionale sui fondi di dotazione.
Art. 56.  Trasferimento all'esercizio 1998 delle autorizzazioni di spesa relative al 1997 finanziate con mezzi regionali.
Art. 57.  Copertura finanziaria.
Art. 58.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.2.32 - Legge Regionale 23 aprile 1998, n. 13.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 1998 e del Bilancio pluriennale 1998-2000.

(B.U. n. 59 del 24 aprile 1998).

 

Art. 1. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi.

     1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 1998, un contributo di Lire 60.000.000 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia- Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro (Cap. 02705).

 

     Art. 2. Fondo regionale per la montagna.

     1. Per incentivare la realizzazione di opere e di interventi di preminente interesse per le aree montane della regione, a norma dell'art. 47 della L.R. 19 luglio 1997, n. 22, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     Cap. 03455 "Fondo regionale per la montagna. Contributi alle Comunità Montane per la realizzazione di opere e di interventi di preminente interesse per le aree montane"

     Esercizio 1998: Lire 3.500.000.000

     Esercizio 1999: Lire 3.500.000.000

     Esercizio 2000: Lire 3.500.000.000.

     2. L'autorizzazione di spesa riferita all'esercizio 1998 è comprensiva di Lire 3.000.000.000 autorizzati da precedenti leggi regionali.

 

     Art. 3. Cartografia regionale.

     1. Per le finalità di cui alla L.R. 19 aprile 1975, n. 24 "Formazione di una cartografia regionale", è disposta, per l'esercizio 1998, un'autorizzazione di spesa di Lire 3.000.000.000 (Cap. 03850).

 

     Art. 4. Sistema informativo regionale.

     1. Per le attività inerenti al sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui all'art. 34 della Legge 19 maggio 1976, n. 335 ed a norma di quanto previsto dalla L.R. 26 luglio 1988, n. 30, sono disposte, per l'esercizio 1998, le seguenti autorizzazioni di spesa per i sottoelencati capitoli e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

     a) Cap. 03905: Lire 4.300.000.000

     b) Cap. 03911: Lire 2.100.000.000.

 

     Art. 5. Sistema informativo agricolo regionale.

     1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli artt. 22 e 23 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 è disposta, per l'esercizio 1998, una autorizzazione di spesa di Lire 500.000.000 (Cap. 03925).

 

     Art. 6. Costruzione sede organi e servizi regionali (modifiche ed integrazioni).

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sulla L.R. 9 aprile 1990, n. 29 sono modificate nel modo seguente:

     Esercizio 1998: - Lire 4.480.030.554

     Esercizio 1999: + Lire 4.480.030.554.

     2. Sono inoltre disposte, sempre per gli interventi previsti dalla L.R. 9 aprile 1990, n. 29, le ulteriori seguenti autorizzazioni di spesa:

     Esercizio 1998: + Lire 95.941.154

     Esercizio 1999: + Lire 20.000.000.000

     Esercizio 2000: + Lire 30.300.144.943

     (Cap. 04270).

 

     Art. 7. Interventi per la forestazione.

     1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale regionale sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 14070 "Interventi per la forestazione e il miglioramento agro- silvo-pastorale del patrimonio forestale regionale nonché per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2, L.R. 24 gennaio 1975, n. 6)"

     Esercizio 1998: Lire 6.000.000.000;

     b) Cap. 14170 "Contributi per la promozione e attuazione di rimboschimenti e miglioramenti ai pascoli montani (art. 4, L.R. 4 settembre 1981, n. 30)"

     Esercizio 1998: Lire 1.000.000.000;

     c) Cap. 14435 "Opere di manutenzione straordinaria per la conservazione degli interventi di forestazione (L.R. 24 gennaio 1975, n. 6; L.R. 4 settembre 1981, n. 30 - Reg. CEE 269/79)"

     Esercizio 1998: Lire 3.000.000.000.

 

     Art. 8. Interventi nel settore delle bonifiche.

     1. Per i sottoelencati interventi, nei settori dell'irrigazione e della bonifica di pianura, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"

     Esercizio 1998: Lire 3.150.000.000;

     b) Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364 e artt. 66 e 70, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616)"

     Esercizio 1998: Lire 6.500.000.000.

 

     Art. 9. Ricerca e innovazione in agricoltura.

     1. Per i sottoelencati interventi, nel settore della ricerca e l'innovazione in agricoltura, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 18031 "Contributi in c/capitale per la realizzazione di opere ed attrezzature per il potenziamento di aziende agricole sperimentali e di laboratori regionali per la ricerca agricola (art. 4, comma 3, L.R. 16 maggio 1988, n. 19)"

     Esercizio 1998: + Lire 100.000.000;

     b) Cap. 18042 "Contributi straordinari alle aziende agricole sperimentali di cui all'art. 6, L.R. 16 maggio 1988, n. 19"

     Esercizio 1998: Lire 50.000.000.

 

     Art. 10. Interventi a favore delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e credito. Settore agricolo.

     1. Per lo sviluppo delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e del credito nel settore agricolo, ai sensi della L.R. 12 dicembre 1997, n. 43, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sottoelencati:

     a) Cap. 18342 "Contributi in favore di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito per attività di assistenza e consulenza tecnico- finanziaria a favore delle imprese associate (art. 1, comma 2, lett. c), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)"

     Esercizio 1998: Lire 200.000.000;

     b) Cap. 18344 "Contributi in favore di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia (art. 1, comma 2, lett. a), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)"

     Esercizio 1998: Lire 800.000.000;

     c) Cap. 18346 "Finanziamento alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)"

     Esercizio 1998: Lire 1.200.000.000.

 

     Art. 11. Abrogazione L.R. 14 aprile 1995, n. 37 (Revoca autorizzazione di spesa).

     1. L'autorizzazione di spesa disposta dalla lett. a), dell'art. 17 della L.R. 22 aprile 1996, n. 9, è revocata in seguito all'abrogazione della L.R. 37/95 (Cap. 18348).

 

     Art. 12. Interventi di agevolazione al credito nel settore agricolo.

     1. Per la concessione di contributi in c/interessi su prestiti di conduzione a favore delle aziende e delle cooperative agricole, a norma dell'art. 2 della L.R. 4 aprile 1973, n. 20 e dell'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 25 maggio 1974, n. 19 è disposta, per l'esercizio 1998, un'autorizzazione di spesa di Lire 10.000.000.000 (Cap. 18350).

     2. In attuazione della L.R. 6 luglio 1974, n. 26 "Provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice diretta, singola e cooperativa" ed ai sensi dell'art. 12 della L.R. 31 maggio 1987, n. 22 che dispone il concorso attualizzato sui mutui agrari di miglioramento, è autorizzata, per l'esercizio 1999, la spesa di Lire 3.000.000.000 (Cap. 18877).

 

     Art. 13. Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole.

     1. Per la concessione di contributi in c/capitale per la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, a norma dell'art. 3, comma 1, della L.R. 4 aprile 1973, n. 20 e dell'art. 1, comma 1, della L.R. 25 maggio 1974, n. 19, è disposta, per l'esercizio 1998, un'autorizzazione di spesa di Lire 11.000.000.000 (Cap. 20020).

 

     Art. 14. Finanziamento di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.

     1. Per la realizzazione delle finalità previste dalla L.R. 13 maggio 1993, n. 25 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sotto riportati:

     a) Cap. 21062 "Contributi per il finanziamento dei progetti presentati dall'ERVET - Politiche per le imprese - SpA (art. 6, L.R. 13 maggio 1993, n. 25)"

     Esercizio 1998: Lire 9.000.000.000;

     b) Cap. 21068 "Spese per la realizzazione dei progetti di particolare interesse per la Regione (progetti speciali) da attuarsi in convenzione con l'ERVET - Politiche per le imprese - SpA (art. 7, L.R. 13 maggio 1993, n. 25)"

     Esercizio 1998: Lire 900.000.000.

 

     Art. 15. Interventi per favorire la formazione dei fondi rischi dei consorzi e delle società consortili fidi regionali di piccole e medie imprese.

     1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 1998, un contributo per favorire la formazione dei fondi rischi ai consorzi e alle società consortili fidi regionali, ai sensi della L.R. 22 novembre 1991, n. 31, per l'ammontare di Lire 2.000.000.000 (Cap. 21096).

 

     Art. 16. Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa.

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla L.R. 23 marzo 1990, n. 22 "Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione" sono disposte, per l'esercizio 1998, le seguenti autorizzazioni di spesa a favore dei sottoelencati interventi:

     a) Cap. 21200 "Interventi per la promozione e la qualificazione delle imprese cooperative (artt. 2 e 3, L.R. 23 marzo 1990, n. 22)"

     Lire 380.000.000;

     b) Cap. 21205 "Contributi per il finanziamento delle progettazioni di programmi di integrazione e sviluppo inerenti alle finalità di cui all'art. 2, L.R. 22/90 (art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), L.R. 23 marzo 1990, n. 22)"

     Lire 550.000.000;

     c) Cap. 21222 "Contributi per l'integrazione del fondo consortile del consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (artt. 7 e 7 bis, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modificazioni)"

     Lire 2.070.000.000.

 

     Art. 17. Fondo di garanzia dei Consorzi regionali.

     1. Per la concessione di contributi alla formazione del fondo di garanzia dei Consorzi regionali aventi per scopo la concessione di fidejussioni a forme associative artigiane di primo grado, a norma di quanto disposto dalla L.R. 2 aprile 1977, n. 13, è autorizzata, per l'esercizio 1998, la spesa di Lire 2.000.000.000 (Cap. 21945).

 

     Art. 18. Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione.

     1. Per favorire la costituzione di nuove imprese aventi carattere innovativo e per la promozione dell'innovazione nei prodotti, nelle tecnologie e nei processi produttivi, a norma della L.R. 15 febbraio 1994, n. 9, e successive modifiche, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sotto specificati:

     a) Cap. 22200 "Contributi alle imprese per l'elaborazione del progetto d'impresa e del relativo avviamento nonché per la progettazione di interventi innovativi (art. 10, L.R. 15 febbraio 1994, n. 9 e successive modifiche)"

     Esercizio 1998: Lire 1.500.000.000;

     b) Cap. 22202 "Contributi in c/interessi concessi in un'unica soluzione scontando all'attualità le rate costanti posticipate sui finanziamenti ottenuti per spese d'investimento coerenti con il carattere innovativo dell'impresa e del prodotto (art. 11, L.R. 15 febbraio 1994, n. 9 e successive modifiche)"

     Esercizio 1998: Lire 2.500.000.000.

 

     Art. 19. Interventi nel settore dell'artigianato.

     1. Per le finalità di cui alla L.R. 16 maggio 1994, n. 20, è disposta, per l'esercizio finanziario 1998, la seguente autorizzazione di spesa:

     Cap. 22255 "Fondo da ripartire fra le Province per interventi di qualificazione e di innovazione di cui agli artt. 4, lett. c), 5, 6, comma 2, lettere b), c) e d) e comma 3, lett. b), 8, comma 2, lett. a), 14, 15, 18 a favore delle imprese artigiane. Spese di investimento (art. 27, comma 1, lett. b), L.R. 16 maggio 1994, n. 20)"

     Lire 23.000.000.000.

 

     Art. 20. Valorizzazione delle attività ittiche.

     1. Per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche, ai sensi della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3, è disposta, per l'esercizio 1998, un'autorizzazione di spesa di Lire 2.000.000.000 (Cap. 24400).

 

     Art. 21. Interventi per la disciplina dell'offerta turistica.

     1. Per gli interventi finalizzati alla disciplina dell'offerta turistica, a norma della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 e successive modifiche, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 25520 "Contributi in c/interessi in forma attualizzata a imprese singole o associate per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti all'attività turistica (art. 5, comma 1, lett. a), art. 6, comma 1, lettere a), c) e d) e art. 7, comma 3, lett. b), L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 come modificata dalla L.R. 18 gennaio 1995, n. 4)"

     Esercizio 1998: Lire 8.000.000.000

     Esercizio 1999: Lire 2.000.000.000

     Esercizio 2000: Lire 2.000.000.000.

     b) Cap. 25528 "Contributi in conto capitale a Enti locali territoriali e relativi consorzi ed altri Enti pubblici per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti all'attività turistica (art. 5, comma 1, lett. a), art. 6, comma 1, lett. b) e art. 7, comma 3, lett. c), L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 come modificata dalla L.R. 18 gennaio 1995, n. 4)"

     Esercizio 1998: Lire 8.300.000.000

     Esercizio 1999: Lire 1.000.000.000

     Esercizio 2000: Lire 1.000.000.000.

 

     Art. 22. Promozione e valorizzazione delle zone matildiche.

     1. Per la concessione di contributi in capitale a favore di Enti locali che partecipino ad una società avente per scopo principale la promozione e la valorizzazione delle località matildiche in Emilia-Romagna, a norma di quanto stabilito dall'art. 2 della L.R. 15 dicembre 1989, n. 44, è disposta, per l'esercizio 1998, un'autorizzazione di spesa di Lire 100.000.000 (Cap. 25605).

 

     Art. 23. Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche.

     1. Per gli interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche, a norma della L.R. 24 agosto 1987, n. 26, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Contributi per interventi di sistemazione ambientale nelle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa:

     Esercizio 1998: Lire 300.000.000

     (Cap. 25780);

     b) Contributi per le revisioni generali, le revisioni speciali degli impianti a fune e per il rimodernamento di attrezzature ed immobili:

     Esercizio 1998: Lire 1.300.000.000

     (Cap. 25785).

 

     Art. 24. Completamento con mezzi regionali di un intervento ex PIM.

     1. Per il completamento di un intervento definito dal Programma Integrato Mediterraneo "Appennino" per il quale le procedure di spesa non si sono concluse nei termini previsti dal Contratto di programma, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare, con mezzi propri di bilancio, i finanziamenti necessari alla conclusione dell'intervento stesso già avviato.

     2. A tal fine è stanziata la somma di Lire 80.000.000, per l'esercizio 1998, che viene destinata al completamento dell'intervento descritto al corrispondente Cap. 25790.

 

     Art. 25. Mercati e strutture annonarie.

     1. Per gli interventi volti a favorire l'istituzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il trasferimento di mercati all'ingrosso, a norma della L.R. 24 aprile 1995, n. 47 [1], è disposta, per l'esercizio 1998, un'autorizzazione di spesa di Lire 400.000.000 (Cap. 27000).

 

     Art. 26. Partecipazione regionale in società consortili per la costruzione di mercati agro-alimentari all'ingrosso.

     1. Per la partecipazione azionaria a società consortili per la costruzione e la gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso, a norma della L.R. 10 dicembre 1987, n. 40, è disposta, per l'esercizio 1998, un'autorizzazione di spesa di Lire 500.000.000 (Cap. 27500).

 

     Art. 27. Qualificazione e sviluppo del termalismo.

     1. Per gli interventi di cui all'art. 43, comma 3, lettere b), c), d) ed f) della L.R. 17 agosto 1988, n. 32 "Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo" è disposta, per l'esercizio 1998, un'autorizzazione di spesa di Lire 3.700.000.000 (Cap. 29300).

 

     Art. 28. Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici.

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sulla L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 "Provvedimenti per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici" per gli interventi sottoelencati, sono così modificate e integrate:

     a) Cap. 30880 "Contributi a Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti per la redazione di studi di fattibilità e piani di recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici (artt. 2 e 3, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6)"

     Esercizio 1998: - Lire 2.189.412.996;

     b) Cap. 30885 "Contributi ai Comuni per opere di restauro scientifico e risanamento conservativo su edifici di proprietà pubblica e privata (artt. 4 e 5, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 e art. 12, Legge 24 dicembre 1993, n. 537)"

     Esercizio 1998: + Lire 500.000.000

     Esercizio 1999: + Lire 1.500.000.000

     Esercizio 2000: + Lire 2.000.000.000;

     c) Cap. 30890 "Contributi per opere di restauro scientifico su beni di carattere artistico o storico di proprietà di enti ecclesiastici, di privati cittadini e di enti morali (art. 6, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 e art. 12, Legge 24 dicembre 1993, n. 537)"

     Esercizio 1998: + Lire 500.000.000

     Esercizio 1999: + Lire 1.000.000.000

     Esercizio 2000: + Lire 1.500.000.000.

 

     Art. 29. Piani di risanamento atmosferico.

     1. Per la realizzazione dei piani di risanamento atmosferico, ai sensi degli artt. 3 e 4, lett. a), del D.P.R. 24/5/1988, n. 203, è disposta, per l'esercizio finanziario 1998, un'autorizzazione di spesa di Lire 100.000.000

     (Cap. 37120).

 

     Art. 30. Ricerca applicata finalizzata al miglioramento dell'ambiente.

     1. Per il finanziamento di iniziative di ricerca e di progettazione nell'ambito delle finalità previste dall'art. 1, comma 1, della L.R. 31 agosto 1978, n. 39, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di Lire 1.000.000.000 (Cap. 37150).

 

     Art. 31. Pianificazione e incentivazione smaltimento rifiuti.

     1. Per i sottoelencati interventi, nel settore dello smaltimento dei rifiuti, sono apportate le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 37334 "Contributi a privati per incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento rifiuti (art. 31, L.R. 12 luglio 1994, n. 27)"

     Esercizio 1998: Lire 8.900.000.000;

     b) Cap. 37336 "Contributi per incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento rifiuti (L.R. 27 gennaio 1986, n. 6 e art. 31, L.R. 12 luglio 1994, n. 27)"

     Esercizio 1998: Lire 12.550.000.000.

 

     Art. 32. Parchi e riserve regionali.

     1. Per il recupero e la valorizzazione dei parchi regionali e delle riserve naturali, ai sensi delle Leggi regionali 2 aprile 1988, n. 11 e 2 luglio 1988, n. 27, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sotto specificati:

     a) Cap. 38030 "Contributi per spese di investimenti finalizzate al recupero ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio del Delta del Po (L.R. 2 aprile 1988, n. 11; art. 13, L.R. 2 luglio 1988, n. 27)"

     Esercizio 1999: Lire 1.000.000.000;

     b) Cap. 38090 "Contributi per spese d'investimento finalizzate al recupero ed alla valorizzazione delle risorse ambientali (art. 35, commi 2 e 4, L.R. 2 aprile 1988, n. 11)"

     Esercizio 1998: Lire 4.500.000.000

     Esercizio 1999: Lire 7.350.000.000

     Esercizio 2000: Lire 4.000.000.000;

     c) Cap. 38095 "Spese per investimenti finalizzati al recupero ed alla valorizzazione delle risorse ambientali (art. 35, comma 3, L.R. 2 aprile 1988, n. 11)"

     Esercizio 1998: Lire 100.000.000.

 

     Art. 33. Fondo per la conservazione della natura.

     1. Per la dotazione di spesa del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco" è disposta un'autorizzazione di spesa di Lire 300.000.000 per l'esercizio 1998 (Cap. 38050).

     2. Per l'apprestamento degli interventi necessari alla tutela degli esemplari arborei singoli od in gruppi, in bosco od in filari, aventi notevole pregio scientifico e monumentale, a norma dell'art. 6 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2, è autorizzata la spesa di Lire 75.000.000 per l'esercizio 1998 (Cap. 38070).

 

     Art. 34. Interventi per la difesa del suolo e per il consolidamento dei centri abitati.

     1. Per i sottoelencati interventi nel settore della difesa del suolo e per il consolidamento dei centri abitati, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 39051 "Spese per studi, indagini e progettazioni per l'elaborazione dei piani di bacino idrografico a carattere regionale e per il concorso nell'elaborazione dei piani di bacino idrografico a carattere interregionale (Legge 18 maggio 1989, n. 183 e art. 30, L.R. 6 settembre 1982, n. 44)"

     Esercizio 1998: Lire 150.000.000;

     b) Cap. 39185 "Spese per i servizi di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale (Legge 25 luglio 1904, n. 523)"

     Esercizio 1998: Lire 1.000.000.000.

 

     Art. 35. Interventi per il consolidamento dei collegamenti ferroviari, stradali e idroviari con il porto di Ravenna.

     1. Per il concorso della Regione Emilia-Romagna nella elaborazione di un programma di studi e di interventi comprendente la progettazione di opere per il consolidamento dei collegamenti ferroviari, stradali ed idroviari con il porto di Ravenna, a norma di quanto disposto dalla L.R. 4 giugno 1988, n. 23, è autorizzata, per l'esercizio 1998, la spesa di Lire 3.000.000.000 e per l'esercizio 1999 la spesa di Lire 1.200.000.000 (Cap. 41120).

 

     Art. 36. Porti regionali e comunali.

     1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 27 aprile 1976, n. 19 come modificata dalla L.R. 9 marzo 1983, n. 11, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 41250 "Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 4, lett. c), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"

     Esercizio 1998: Lire 3.000.000.000;

     b) Cap. 41360 "Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 4, lett. a), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"

     Esercizio 1998: Lire 500.000.000;

     c) Cap. 41570 "Contributi in capitale a Comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art. 4, lett. f), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"

     Esercizio 1998: Lire 500.000.000.

 

     Art. 37. L.R. 14 gennaio 1989, n. 1. Modifiche alle procedure di erogazione di spesa.

     1. I commi 3 e 4 dell'art. 17 della L.R. 14 gennaio 1989, n. 1 "Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)" sono soppressi.

 

     Art. 38. Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI).

     1. Per l'espletamento di specifiche attività, a norma di quanto disposto dal comma 1, lett. b) dell'art. 13 della L.R. 14 gennaio 1989, n. 1, è autorizzata, a favore dell'ARNI, la concessione di un ulteriore contributo di Lire 500.000.000 per l'esercizio 1998 (Cap. 41995).

 

     Art. 39. Aggiornamento Piano regionale dei trasporti.

     1. Per l'aggiornamento del Piano regionale dei trasporti, redatto a norma degli articoli 3 e seguenti della L.R. 1 dicembre 1979, n. 45 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di Lire 200.000.000 per l'esercizio 1998 (Cap. 43025).

 

     Art. 40. Progettazione di opere in attuazione del Piano regionale integrato dei trasporti.

     1. Per la concessione di contributi agli Enti locali per le spese di progettazione di opere infrastrutturali e per le valutazioni di tipo ambientale connesse alla loro realizzazione, in attuazione del PRIT, ai sensi della L.R. 5 settembre 1989, n. 31, è disposta, per l'esercizio 1998, l'autorizzazione di spesa di Lire 500.000.000 (Cap. 43027).

 

     Art. 41. Opere stradali.

     1. Per la concessione di contributi in capitale a Comuni, Province e loro consorzi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere stradali di loro competenza, a norma dell'art. 18, lett. b), della L.R. 8 marzo 1976, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     Esercizio 1998: Lire 1.000.000.000

     Esercizio 1999: Lire 4.000.000.000

     Esercizio 2000: Lire 3.500.000.000

     (Cap. 45180).

 

     Art. 42. Interventi per la sicurezza dei trasporti.

     1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale idonei a regolare la velocità, migliorare la funzionalità della infrastruttura e specializzarne l'utilizzo in funzione delle diverse componenti del traffico a norma dell'art. 7, comma 1, lettere a) e c) della L.R. 20 luglio 1992, n. 30, è disposta, per l'esercizio 1999, un'autorizzazione di spesa di Lire 10.000.000.000 (Cap. 46125).

 

     Art. 43. Protezione civile - Interventi di emergenza.

     1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nella materia di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal D.L. 12 aprile 1948, n. 1010, è autorizzata, per l'esercizio 1998, la spesa di Lire 7.000.000.000 (Cap. 48050).

 

     Art. 44. Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione.

     1. La quota del Fondo sanitario nazionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 è determinata, per l'esercizio 1998, in Lire 8.200.000.000 e viene utilizzata nell'ambito dei compiti relativi a:

     a) Promozione di iniziative di comunicazione e di informazione ad utenti ed operatori, pubblicazione di studi e ricerche finalizzate al miglioramento di attività rese dal Servizio sanitario nazionale: Lire 1.090.000.000;

     b) Promozione di iniziative di formazione ed aggiornamento professionale di rilievo regionale rivolte a chi opera per le finalità proprie del Servizio sanitario nazionale: Lire 640.000.000;

     c) Realizzazione di progetti ed obiettivi individuati dalla programmazione regionale, finalizzati all'ulteriore qualificazione delle attività del Servizio sanitario nazionale attraverso convenzioni, consulenze ed altre forme di collaborazione con Enti pubblici e privati: Lire 662.000.000;

     d) Acquisizione di strumenti operativi per le attività collegate all'elaborazione sistematica dei dati finalizzati alla distribuzione delle informazioni per esigenze di verifica e controllo, decisionali ed operative: Lire 1.174.224.838;

     e) Progetti di superamento degli ospedali psichiatrici: Lire 120.000.000;

     f) Finanziamento dell'Agenzia sanitaria regionale: Lire 2.600.000.000;

     g) Spese relative alla fornitura e alla distribuzione dei ricettari standardizzati a lettura automatica in applicazione delle Leggi 11 novembre 1983, n. 638 e 29 dicembre 1987, n. 531: Lire 1.763.775.162;

     h) Screening oncologici: Lire 150.000.000.

 

     Art. 45. Fondo socio-assistenziale regionale.

     1. Per la costruzione, il riattamento o l'acquisto di strutture immobiliari al fine di incentivare l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di strutture socio-assistenziali, a norma della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, è disposta, per l'esercizio 2000 un'autorizzazione di spesa di Lire 3.000.000.000 (Cap. 57200).

 

     Art. 46. Residenze sanitarie assistenziali.

     1. Per favorire la riconversione dei presidi ospedalieri dismessi in residenze sanitarie assistenziali (RSA), a norma di quanto disposto dall'art. 24, commi 7 e 8 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     Esercizio 1999: Lire 1.500.000.000

     Esercizio 2000: Lire 1.500.000.000

     (Cap. 57210).

 

     Art. 47. Aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi.

     1. Per le finalità di cui alla L.R. 23 novembre 1988, n. 47 "Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna" come modificata dalla L.R. 6 settembre 1993, n. 34, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa, per la concessione di contributi in capitale a Comuni singoli o associati per l'acquisto e la realizzazione di infrastrutture volte alla creazione di aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi:

     Esercizio 1999: Lire 500.000.000

     Esercizio 2000: Lire 500.000.000

     (Cap. 57680).

 

     Art. 48. Investimenti per i servizi socio-educativi per l'infanzia.

     1. Per la concessione di contributi per la costruzione, il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei servizi socio- educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla L.R. 21 giugno 1978, n. 17, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     Esercizio 1998: Lire 3.000.000.000

     Esercizio 1999: Lire 2.000.000.000

     (Cap. 58435).

 

     Art. 49. Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini".

     1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della L.R. 10 aprile 1995, n. 27, è disposta, per l'esercizio 1998, un'autorizzazione di spesa di Lire 4.500.000.000 (Cap. 70602).

 

     Art. 50. Promozione attività teatrali, musicali e cinematografiche.

     1. Per il finanziamento del Fondo unico regionale per le attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive - spese di investimento

- a norma di quanto stabilito dalla L.R. 4 aprile 1985, n. 11, e successive

modifiche, è disposta, per l'esercizio 1999, un'autorizzazione di spesa di

Lire 3.000.000.000 (Cap. 70655).

 

     Art. 51. Fondo regionale biblioteche.

     1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 27 dicembre 1983, n. 42, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Fondo unico regionale legge sulle biblioteche - Spese correnti

     Esercizio 1998: Lire 100.000.000

     (Cap. 70755);

     b) Fondo unico regionale legge sulle biblioteche - Spese d'investimento

     Esercizio 1998: Lire 6.000.000.000

     Esercizio 1999: Lire 4.400.000.000

     (Cap. 70760).

 

     Art. 52. Opere urgenti di edilizia scolastica.

     1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla L.R. 23 marzo 1984, n. 14 e successive modificazioni, è disposta, per l'esercizio 1998, una autorizzazione di spesa di Lire 3.000.000.000 (Cap. 73060).

 

     Art. 53. Edilizia residenziale universitaria.

     1. Per la realizzazione di opere di edilizia residenziale universitaria, a norma della L.R. 8 settembre 1981, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     Esercizio 1998: Lire 2.500.000.000

     Esercizio 1999: Lire 1.500.000.000

     Esercizio 2000: Lire 250.000.000

     (Cap. 73135).

 

     Art. 54. Strutture formativo-professionali.

     1. Per la realizzazione delle finalità previste dalla L.R. 24 luglio 1979, n. 19, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sotto specificati:

     a) Cap. 75300 "Spese per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e di locali e di attrezzature destinati alle attività di formazione professionale, ivi compresi gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di formazione professionale (L.R. 24 luglio 1979, n. 19, art. 28)"

     Esercizio 1998: Lire 227.000.000

     b) Cap. 75301 "Contributi alle Province e ai Comuni per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e di locali e di attrezzature destinati alle attività di formazione professionale ivi compresi gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di formazione professionale (L.R. 24 luglio 1979, n. 19, art. 28)"

     Esercizio 1998: Lire 700.000.000

     Esercizio 1999: Lire 750.000.000.

 

     Art. 55. Contributi agli Enti pubblici di gestione di formazione professionale sui fondi di dotazione.

     1. Per la concessione di contributi per la costituzione dei fondi di dotazione degli Enti pubblici di gestione in materia di formazione professionale, a norma dell'art. 10 della L.R. 7 novembre 1995, n. 54, è disposta, per l'esercizio 1998, la spesa di Lire 73.000.000 (Cap. 75660).

 

     Art. 56. Trasferimento all'esercizio 1998 delle autorizzazioni di spesa relative al 1997 finanziate con mezzi regionali.

     1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 1998 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 1997:

     (Omissis).

 

     Art. 57. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, a norma del comma 2 dell'art. 5 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 1998-2000 - Stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della spesa.

 

     Art. 58. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 


[1] Per il riferimento legislativo vedere la rettifica apportata dall'art. 12 della L.R. 6 novembre 1998, n. 35.