§ 3.1.4 - Legge Regionale 6 luglio 1974, n. 26.
Provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice diretta, singola e cooperativa.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:06/07/1974
Numero:26


Sommario
Art. 1.  La presente legge si propone di favorire la formazione e l'ampliamento della proprietà diretto-coltivatrice, al fine di realizzare un ordinamento agricolo che trovi nell'impresa di proprietà [...]
Art. 2.  Ai fini di cui al precedente articolo è stabilito, per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975, un limite di impegno di L. 700 milioni da destinare alla concessione del contributo regionale, [...]
Art. 3.  La concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi non può essere cumulata, per gli stessi acquisti, con altre provvidenze contributive o creditizie previste dalle vigenti [...]
Art. 4.  Alla liquidazione del contributo regionale sugli interessi per le operazioni di cui alla presente legge, si provvede con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 5.  Si richiamano, in quanto applicabili, oltre alle disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, anche le disposizioni delle leggi attualmente in [...]
Art. 6.  Le domande già acquisite agli atti degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e dell'ispettorato agrario compartimentale per effetto delle leggi statali, si intendono utilmente presentate anche [...]
Art. 7.  Non possono essere accolte domande di mutuo concernenti operazioni di acquisto già effettuate con la corresponsione del prezzo.
Art. 8.  La commissione provinciale di cui all'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è integrata e presieduta dal presidente della Provincia o da un suo delegato.
Art. 9.  Le disposizioni della presente legge verranno adeguate alle disposizioni che saranno emanate dallo Stato in applicazione della direttiva comunitaria n. 159/72 del 17 aprile 1972.


§ 3.1.4 - Legge Regionale 6 luglio 1974, n. 26.

Provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice diretta, singola e cooperativa.

(B.U. n. 97 dell'8-7-1974).

 

Art. 1. La presente legge si propone di favorire la formazione e l'ampliamento della proprietà diretto-coltivatrice, al fine di realizzare un ordinamento agricolo che trovi nell'impresa di proprietà coltivatrice diretta, singola e cooperativa e nella sua organizzazione associata l'elemento fondamentale del proprio sviluppo.

     A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a titolo di concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da coltivatori diretti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti ed altri manuali lavoratori della terra, singoli od associati e da cooperative agricole di conduzione terreni sia in proprietà che con divisione dei terreni fra i soci.

     Alternativamente ai contributi in conto interessi di cui al comma precedente, possono concedersi contributi a fondo perduto in misura non superiore al 40% della spesa ammessa [1].

 

     Art. 2. Ai fini di cui al precedente articolo è stabilito, per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975, un limite di impegno di L. 700 milioni da destinare alla concessione del contributo regionale, nel pagamento degli interessi sui mutui erogati a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, dagli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario, per acquisto di fondi rustici ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni.

     La quota di tasso d'interesse, da porre a carico del beneficiario, sarà determinata nel rispetto delle condizioni fissate dal Governo con il decreto di determinazione dei tassi di riferimento per le operazioni di credito agevolato, in vigore al momento della stipula del contratto definitivo di mutuo. L'intervento regionale è limitato ad un massimo di quindici annualità qualunque sia la durata effettiva del mutuo, che non può tuttavia essere inferiore a dieci anni [2].

     Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi ai sopra richiamati esercizi ed a quelli futuri, in dipendenza dei limiti di impegno suddetti, sono così determinate:

     L. 700.000.000 per l'esercizio 1974;

     L. 1.400.000.000 per gli esercizi dal 1975 al 2004;

     L. 700.000.000 per l'esercizio 2005.

 

     Art. 3. La concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi non può essere cumulata, per gli stessi acquisti, con altre provvidenze contributive o creditizie previste dalle vigenti disposizioni in materia.

     I nullaosta per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi statali vigenti in materia sono accordati sentito il parere della commissione provinciale già istituita ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20.

     Non è ammesso il trasferimento del beneficio se non previa autorizzazione dell'organo che ha emesso il nullaosta.

 

     Art. 4. Alla liquidazione del contributo regionale sugli interessi per le operazioni di cui alla presente legge, si provvede con deliberazione della Giunta regionale.

     Il contributo sarà corrisposto direttamente agli istituti od enti dietro presentazione di elenchi conformi al disposto dell'art. 7 del D.P.R. 22 maggio 1967, n. 446, in annualità costanti posticipate.

 

     Art. 5. Si richiamano, in quanto applicabili, oltre alle disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, anche le disposizioni delle leggi attualmente in vigore in materia e, in particolare, delle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817.

     Si richiamano altresì, in quanto applicabili, le disposizioni del D.P.R. 15 novembre 1965, n. 1390.

 

     Art. 6. Le domande già acquisite agli atti degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e dell'ispettorato agrario compartimentale per effetto delle leggi statali, si intendono utilmente presentate anche ai fini della presente legge, fermo restando quanto disposto dal 1° comma del precedente articolo 3.

 

     Art. 7. Non possono essere accolte domande di mutuo concernenti operazioni di acquisto già effettuate con la corresponsione del prezzo.

     In deroga a quanto disposto dal comma precedente, possono essere accolte le domande già presentate ai competenti uffici alla data del 31 marzo 1974 e ancora pendenti, anche se le relative operazioni di acquisto siano già state definite con la stipulazione di contratto notarile.

     La disposizione di cui al comma precedente è valida anche ai fini dell'applicazione della legge 14 agosto 1971, n. 817.

 

     Art. 8. La commissione provinciale di cui all'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è integrata e presieduta dal presidente della Provincia o da un suo delegato.

 

     Art. 9. Le disposizioni della presente legge verranno adeguate alle disposizioni che saranno emanate dallo Stato in applicazione della direttiva comunitaria n. 159/72 del 17 aprile 1972.

     (omissis).

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 23/1985 (B.U. n. 122/1985).

[2] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 24 aprile 1997, n. 7.