§ 30.1.18 – D.P.R. 15 novembre 1965, n. 1390.
Norme di attuazione della legge 26 maggio 1965, n. 590, sullo sviluppo della proprietà coltivatrice.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.1 credito agrario e peschereccio
Data:15/11/1965
Numero:1390


Sommario
Art. 1.      E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il Comitato consultivo per la gestione del fondo di rotazione previsto dall'art. 16 della legge 26 [...]
Art. 2.      Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste sentito il Comitato di cui al precedente articolo, ripartisce le disponibilità fra i singoli territori
Art. 3.      Gli Ispettorati agrari compartimentali provvedono alla formulazione ed all'invio agli Ispettorati provinciali degli schemi previsti nell'art. 4 della legge
Art. 4.      Nel conto fruttifero intestato al fondo di rotazione presso la Tesoreria centrale sono annotate sistematicamente le operazioni effettuate sugli apporti annuali al fondo [...]
Art. 5.      L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, nella formulazione del giudizio di congruità di cui all'art. 3 della legge 26 maggio 1965, n. 590, terrà conto dei valori [...]
Art. 6.      L'ammontare dei prestiti per l'acquisto di macchine, attrezzi e bestiame, è determinato con riguardo alle effettive necessità dell'azienda, tenuto conto della sua [...]
Art. 7.      La domanda di concessione del mutuo, per l'acquisto di fondi rustici, o del prestito, per l'acquisto delle attrezzature di cui all'art. 2 della legge è indirizzata [...]
Art. 8.      Le domande per fruire dei mutui di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, devono essere corredate dei seguenti documenti
Art. 9.      Qualora la domanda di prestito venga proposta dopo la concessione del mutuo, il richiedente deve corredarla di una copia del contratto di mutuo di altro documento [...]
Art. 10.      La domanda di mutuo o di prestito può essere inviata dal richiedente all'Ispettorato provinciale agrario territorialmente competente per mezzo di lettera raccomandata [...]
Art. 11.      L'Ispettorato provinciale invia all'Istituto di credito la domanda di mutuo con gli atti relativi, corredata del proprio nulla-osta. Nel nulla-osta, l'Ispettorato, [...]
Art. 12.      Non possono essere accolte le domande di mutuo concernenti operazioni di acquisto già effettuate con la corresponsione del prezzo
Art. 13.      Qualora l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura non riscontri, nel corso dell'istruttoria, le condizioni necessarie per il rilascio del nulla-osta alla concessione [...]
Art. 14.      Nelle convenzioni da stipularsi ai sensi del penultimo comma dell'art. 17 della legge, dovrà essere previsto che alle adunanze degli organi degli Istituti di credito [...]
Art. 15.      Gli ammortamenti hanno inizio il 1° gennaio o il 1° luglio immediatamente successivi alla data della compiuta totale somministrazione e si effettuano, per i mutui, per [...]
Art. 16.      Ai sensi dell'art. 20 della legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre che sull'importo della prima anticipazione concessa agli Istituti di [...]
Art. 17.      Gli Istituti di credito, per la graduale restituzione delle anticipazioni ricevute, devono versare, nel conto intestato al fondo di rotazione presso la Tesoreria [...]
Art. 18.      Nel caso che il mutuatario, decorso un decennio dall'acquisto del fondo, si valga della facoltà di riscattare le residue rate di ammortamento, l'Istituto di credito [...]
Art. 19.      Il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui per la formazione di proprietà contadina ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e [...]
Art. 20.      Per le operazioni di cui al presente decreto è tenuta dagli Istituti di credito una gestione separata con una apposita contabilità che dovrà mettere in evidenza
Art. 21.      Gli Istituti di credito sono tenuti a comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tutti i dati, le notizie e i documenti da esso richiesti nell'esercizio [...]


§ 30.1.18 – D.P.R. 15 novembre 1965, n. 1390. [1]

Norme di attuazione della legge 26 maggio 1965, n. 590, sullo sviluppo della proprietà coltivatrice.

(G.U. 24 dicembre 1965, n. 320).

 

     Art. 1.

     E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il Comitato consultivo per la gestione del fondo di rotazione previsto dall'art. 16 della legge 26 maggio 1965, n. 590, relativo alla concessione di mutui e prestiti per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.

     Il Comitato è così composto:

     a) dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, che lo presiede;

     b) dal capo dell'Ufficio centrale per la proprietà diretta coltivatrice;

     c) da un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno;

     d) da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     e) da un funzionario del Ministero del tesoro;

     f) da un funzionario del Ministero del bilancio:

     g) da un funzionario dell'ispettorato generale del credito e del risparmio;

     h) da un esperto scelto tra i docenti universitari di economia agraria.

     I membri non di diritto del Comitato vengono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, previa designazione delle Amministrazioni interessate.

     Con lo stesso decreto si provvede alla nomina dei funzionari che dovranno sostituire i membri del Comitato per il caso di loro assenza o impedimento.

     Il Ministro può farsi sostituire da un Sottosegretario di Stato.

     Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'agricoltura e foreste che rivesta qualifica non inferiore a direttore di divisione.

     Il Comitato è sentito:

     1) sulla ripartizione territoriale delle disponibilità finanziarie del fondo di rotazione, avuto riguardo alle possibilità di formazione di proprietà coltivatrice ed alle esigenze di sviluppo economico-sociale;

     2) sulla ripartizione di massima del fondo per la concessione di mutui e di prestiti;

     3) sullo schema delle convenzioni da stipulare con gli Istituti di credito che esercitano il credito agrario di miglioramento, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, per la concessione di anticipazioni sul fondo di rotazione ed il loro impiego;

     4) sulla scelta dei predetti Istituti ai quali concedere le anticipazioni e sull'importo di queste;

     5) sulla coordinata attuazione delle provvidenze previste dalla legge e dalle altre disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice;

     6) sull'esito degli interventi previsti dalla medesima legge, nonchè sulla relazione da presentare a norma dell'art. 24 della ricordata legge;

     7) sui ricorsi di cui all'art. 13 del presente regolamento;

     8) su ogni altra questione inerente alla gestione del fondo portata al suo esame dal Ministro.

 

          Art. 2.

     Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste sentito il Comitato di cui al precedente articolo, ripartisce le disponibilità fra i singoli territori.

     Gli Istituti di credito di cui all'art. 1 delle presenti norme di attuazione, che intendono concorrere alle assegnazioni di anticipazioni sul fondo di rotazione per gli impieghi previsti dalla legge, debbono farne domanda nel mese di settembre di ogni anno.

     Nella prima applicazione della legge, il termine per le predette domande è stabilito al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale.

     Nel corso dell'esercizio finanziario, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, salvi gli impegni di concessione di mutui già assunti dagli Istituti di credito, può modificare, sentito il Comitato di cui al precedente articolo, la destinazione territoriale della assegnazione dei fondi, nonchè la ripartizione dei fondi stessi fra gli Istituti di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 3.

     Gli Ispettorati agrari compartimentali provvedono alla formulazione ed all'invio agli Ispettorati provinciali degli schemi previsti nell'art. 4 della legge.

     Le Commissioni provinciali istituite con il citato articolo sono presiedute dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura. Esse provvedono entro due mesi dalla comunicazione dello schema, di cui al precedente comma, alla indicazione dei valori fondiari medi, prevista dallo stesso articolo.

     Tali indicazioni saranno rivedute almeno ogni due anni.

 

          Art. 4.

     Nel conto fruttifero intestato al fondo di rotazione presso la Tesoreria centrale sono annotate sistematicamente le operazioni effettuate sugli apporti annuali al fondo stesso e sui rientri.

     Le anticipazioni agli Istituti di credito determinate ai sensi dell'art. 17 della legge saranno versate in un conto corrente infruttifero, vincolato presso la Tesoreria centrale a favore degli Istituti stessi.

 

          Art. 5.

     L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, nella formulazione del giudizio di congruità di cui all'art. 3 della legge 26 maggio 1965, n. 590, terrà conto dei valori fondiari medi risultanti dalle indicazioni delle Commissioni provinciali di cui all'art. 4 della legge stessa, del valore ricavabile dalla capitalizzazione del reddito netto del fondo e di ogni altro elemento strutturale e produttivo utile ai fini della determinazione del prezzo.

 

          Art. 6.

     L'ammontare dei prestiti per l'acquisto di macchine, attrezzi e bestiame, è determinato con riguardo alle effettive necessità dell'azienda, tenuto conto della sua ampiezza, del suo ordinamento colturale e della possibilità di una economica utilizzazione dei beni strumentali. Per le cooperative, la valutazione anzidetta viene effettuata con riguardo al complesso delle aziende degli associati.

     Ai fini dell'applicazione della legge per macchine agricole si intendono le macchine motrici ed operatrici che trovano impiego nella lavorazione dei terreni, nelle pratiche colturali, nella conservazione, trasformazione che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, nel trasporto dei prodotti, per la produzione di energia elettrica, per illuminazione o motrice occorrente alla azienda, od alle aziende degli imprenditori associati ed infine per l'esplicazione di ogni altra attività inerente alla conduzione di imprese agricole.

 

          Art. 7.

     La domanda di concessione del mutuo, per l'acquisto di fondi rustici, o del prestito, per l'acquisto delle attrezzature di cui all'art. 2 della legge è indirizzata all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, territorialmente competente.

     Dalla domanda debbono risultare:

     a) l'Istituto di credito prescelto tra quelli ammessi alle operazioni giusta l'art. 2 del presente regolamento;

     b) il cognome, nome, luogo e data di nascita e la residenza del richiedente o dei richiedenti;

     c) la loro qualifica (mezzadri, coloni parziari, compartecipanti, affittuari coltivatori diretti, enfiteuti coltivatori diretti, altri lavoratori manuali della terra, proprietari che siano coltivatori diretti, società cooperative, ecc.);

     d) l'oggetto dell'istanza (mutuo o prestito, suo ammontare, ubicazione dei terreni che intendono acquistare o sui quali si intendono utilizzare i beni strumentali);

     e) se il richiedente abbia concluso accordi con il proprietario del fondo da acquistare o se intenda far valere il diritto di prelazione o quello di riscatto di cui all'art. 8 della legge, o se la richiesta è fatta a seguito della dichiarazione di cui all'art. 11 della legge;

     f) la forza di lavoro e la qualificazione professionale del richiedente dei componenti la famiglia;

     g) l'elenco dei documenti allegati all'istanza.

     Nella domanda il richiedente deve dichiarare se egli abbia già fruito di provvidenze creditizie o contributive in base alle disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice o se abbia presentato altre istanze per conseguirle.

     Nel caso che la domanda di mutuo o di prestito riguardi una pluralità di soggetti, questi debbono esplicitamente dichiarare quale tra essi è abilitato a ricevere validamente le comunicazioni dell'Amministrazione. In mancanza di tale indicazione, si intende abilitato a riceverle il primo firmatario.

     Le domande delle società cooperative sono firmate dalle persone che ne hanno la legale rappresentanza a norma dello statuto sociale.

 

          Art. 8.

     Le domande per fruire dei mutui di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, devono essere corredate dei seguenti documenti:

     a) stato di famiglia del richiedente il mutuo;

     b) dichiarazione del proprietario del fondo rustico di essere disposto a venderlo al suddetto richiedente. Quest'ultimo, qualora intenda effettuare l'acquisto nell'esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 8 della legge, deve produrre, in luogo della predetta dichiarazione, la copia della proposta di alienazione notificatagli ai sensi del citato articolo e la copia dell'atto con il quale egli ha notificato al proprietario la sua volontà di valersi del diritto di prelazione.

     Se l'acquisto è invece collegato con l'esercizio del diritto di riscatto di cui al terz'ultimo e penultimo comma del citato art. 8, il richiedente dovrà unire alla domanda un atto notorio dal quale risultino il nome e il cognome e grado di parentela del componente la famiglia, il quale abbia cessato di far parte della conduzione colonica in comune e la data in cui tale cessazione è avvenuta;

     c) copia dell'atto comprovante che il proprietario del fondo coltivato dal richiedente ha dato al richiedente medesimo la disdetta nel caso previsto dall'art. 11 della legge: in tale ipotesi deve essere altresì prodotta copia di un atto comprovante la dichiarazione del richiedente di voler acquistare il fondo nei termini previsti dalla stesso art. 11 della legge;

     d) certificato storico catastale ed estratto di mappa dei terreni oggetto dell'acquisto ed eventuali certificati catastali degli immobili già posseduti dal richiedente a titolo di proprietà o di enfiteusi.

 

          Art. 9.

     Qualora la domanda di prestito venga proposta dopo la concessione del mutuo, il richiedente deve corredarla di una copia del contratto di mutuo di altro documento attestante l'avvenuta concessione del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 della legge.

 

          Art. 10.

     La domanda di mutuo o di prestito può essere inviata dal richiedente all'Ispettorato provinciale agrario territorialmente competente per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

          Art. 11.

     L'Ispettorato provinciale invia all'Istituto di credito la domanda di mutuo con gli atti relativi, corredata del proprio nulla-osta. Nel nulla-osta, l'Ispettorato, accertata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'ammissibilità della domanda sulla base della istruttoria tecnico-economica svolta, si esprime sulla congruità del prezzo di acquisto secondo i criteri indicati nel precedente art. 5.

     Se il prezzo ritenuto congruo supera la somma di lire trenta milioni, l'ispettorato provinciale trasmette gli atti per il visto di approvazione, giusta l'art. 3 della legge, all'Ispettorato compartimentale che provvede al loro inoltro all'Istituto di credito.

 

          Art. 12.

     Non possono essere accolte le domande di mutuo concernenti operazioni di acquisto già effettuate con la corresponsione del prezzo.

 

          Art. 13.

     Qualora l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura non riscontri, nel corso dell'istruttoria, le condizioni necessarie per il rilascio del nulla-osta alla concessione del mutuo, ne dà sollecita e motivata comunicazione al richiedente, indicando, in caso di giudizio negativo sulla congruità del prezzo richiesto dal venditore del fondo, il prezzo che ritiene congruo.

     Contro i provvedimenti dell'ispettorato provinciale, o di quello compartimentale, nel caso previsto dal secondo comma del precedente art. 11. è dato ricorso gerarchico al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che provvede definitivamente, sentito il Comitato di cui all'art. 1. Qualora il Ministro non adotti alcuna decisione, nel termine di 60 giorni dalla proposizione del ricorso, questo si intende respinto.

 

          Art. 14.

     Nelle convenzioni da stipularsi ai sensi del penultimo comma dell'art. 17 della legge, dovrà essere previsto che alle adunanze degli organi degli Istituti di credito competenti a decidere sulle richieste di mutui e di prestiti partecipino i capi degli Ispettorati dell'agricoltura competenti, con voto deliberativo.

 

          Art. 15.

     Gli ammortamenti hanno inizio il 1° gennaio o il 1° luglio immediatamente successivi alla data della compiuta totale somministrazione e si effettuano, per i mutui, per la durata di 40 anni, in annualità o semestralità costanti posticipate, comprensive di capitale e di interessi al tasso dell'1% e, per i prestiti, per la durata di 5 anni in annualità o semestralità costanti posticipate al tasso del 2%.

     L'ammontare di ogni semestralità è di lire 1,518992 per ogni 100 lire di capitale nel caso dei mutui e di lire 10,555404 in quello dei prestiti.

     L'ammontare di ogni annualità è di lire 3,045560 per ogni 100 lire di capitale nel caso dei mutui, e di lire 21,215839 in quello dei prestiti.

 

          Art. 16.

     Ai sensi dell'art. 20 della legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre che sull'importo della prima anticipazione concessa agli Istituti di credito, sia loro corrisposta, con le modalità stabilite nelle convenzioni di cui all'art. 17 della stessa legge, una somma non superiore al dieci per cento dell'anticipazione medesima, per la sollecita erogazione dei mutui e dei prestiti in attesa dei prelevamenti definitivi da effettuarsi, su richiesta degli Istituti, nei limiti delle anticipazioni assegnate per importi corrispondenti alle operazioni perfezionate, singolarmente specificate in appositi elenchi allegati alle richieste.

     Gli elenchi sono muniti della firma del direttore generale dell'Istituto o di un suo delegato e del visto di un rappresentante del Collegio sindacale o del Collegio dei revisori dei conti.

     Le richieste, corredate degli elenchi, sono trasmesse ogni quindici giorni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Ufficio centrale della proprietà diretto-coltivatrice, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento per le disposizioni di pagamento a carico del fondo di rotazione.

     Gli Istituti trasmettono semestralmente al Ministero - Ufficio centrale della proprietà diretto-coltivatrice, i rendiconti delle somme che siano state loro corrisposte, ai sensi del primo comma del presente articolo.

 

          Art. 17.

     Gli Istituti di credito, per la graduale restituzione delle anticipazioni ricevute, devono versare, nel conto intestato al fondo di rotazione presso la Tesoreria centrale, le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti non oltre quindici giorni dalla scadenza, stabilita dai piani di ammortamento al netto del rimborso spese e di compensi loro spettanti, in forza delle convenzioni previste nell'art. 17 della legge, anche se i beneficiari dei finanziamenti siano inadempienti.

     Gli Istituti di credito, oltre a cautelarsi nei modi stabiliti per le operazioni di credito agrario dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, fruiscono della garanzia sussidiaria del fondo interbancario di cui all'art. 6 della legge sino a concorrenza dell'intera perdita che dimostrino di aver sofferta dopo il vano esperimento della procedura coattiva nei confronti del debitore.

     Dopo il 31 dicembre 1984 il versamento delle rate di ammortamento è fatto in Tesoreria con imputazione all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

 

          Art. 18.

     Nel caso che il mutuatario, decorso un decennio dall'acquisto del fondo, si valga della facoltà di riscattare le residue rate di ammortamento, l'Istituto di credito provvede a versare nel conto intestato al fondo di rotazione e, dopo la chiusura di questo, nello stato di previsione dell'entrata, il corrispettivo del riscatto.

     In tal caso compete all'Istituto di credito il compenso che sarà determinato nella convenzione.

     Analoga disposizione si applica per il riscatto dei prestiti.

 

          Art. 19.

     Il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui per la formazione di proprietà contadina ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere ceduto senza il preventivo assenso del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 20.

     Per le operazioni di cui al presente decreto è tenuta dagli Istituti di credito una gestione separata con una apposita contabilità che dovrà mettere in evidenza:

     a) le somme prelevate sulle anticipazioni agli istituti, ai sensi del quarto comma dell'art. 20 della legge;

     b) le somministrazioni ai beneficiari dei mutui e dei prestiti;

     c) gli interessi dovuti dai beneficiari dei mutui e dei prestiti nel periodo preammortamento;

     d) le rate di ammortamento dovute dai suddetti beneficiari;

     e) l'ammontare delle estinzioni anticipate e degli importi recuperati in caso di decadenza dai benefici;

     f) i compensi e rimborsi che competono agli Istituti.

     Gli Istituti trasmettono semestralmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste analitiche situazioni contabili relative alla gestione di cui al primo comma.

 

          Art. 21.

     Gli Istituti di credito sono tenuti a comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tutti i dati, le notizie e i documenti da esso richiesti nell'esercizio della vigilanza sulla gestione delle anticipazioni sul fondo di rotazione di cui all'art. 16 della legge.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, congiuntamente a quello del tesoro, dispone, inoltre, le verifiche che ritenga opportune.

     Gli Istituti di credito, ai quali è demandata la gestione delle suddette anticipazioni, sono tenuti ad agevolare le verifiche di atti e contabilità dei funzionari all'uopo incaricati dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.