§ 3.8.10/1 - Legge Regionale 2 aprile 1977, n. 13.
Contributi alla formazione del fondo di garanzia dei consorzi regionali aventi per scopo la concessione di fidejussioni a forme associative [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 artigianato e industria
Data:02/04/1977
Numero:13


Sommario
Art. 1.  La Regione Emilia-Romagna, al fine di sviluppare l'associazionismo fra le imprese artigiane e di favorirne l'accesso al credito, a norma dell'art. 3 dello statuto regionale, concorre, per gli anni [...]
Art. 2.  Sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge i consorzi regionali artigiani di garanzia che associno un minimo di venticinque consorzi di primo grado, i quali siano presenti in almeno [...]
Art. 3.  I componenti di nomina regionale dei consigli di amministrazione, di cui al precedente art. 2, secondo comma, sono tenuti a presentare entro il 31 maggio di ciascun anno alla Regione una relazione [...]
Art. 4.  Le domande, diretta al Presidente della Regione, dovranno essere presentate entro il 30 giugno di ciascun esercizio cui si riferisce il finanziamento della presente legge.
Art. 5.  I contributi saranno concessi con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 6.  Disposizioni finanziarie.


§ 3.8.10/1 - Legge Regionale 2 aprile 1977, n. 13.

Contributi alla formazione del fondo di garanzia dei consorzi regionali aventi per scopo la concessione di fidejussioni a forme associative artigiane di primo grado.

(B.U. 2 aprile 1977, n. 50).

 

Art. 1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di sviluppare l'associazionismo fra le imprese artigiane e di favorirne l'accesso al credito, a norma dell'art. 3 dello statuto regionale, concorre, per gli anni 1977, 1978 e 1979, alla formazione del fondo di garanzia dei consorzi regionali aventi per scopo la concessione di fidejussioni a forme associative artigiane di primo grado, secondo le finalità previste dagli statuti consortili, in armonia anche con gli indirizzi generali di sviluppo economico della Regione.

 

     Art. 2. Sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge i consorzi regionali artigiani di garanzia che associno un minimo di venticinque consorzi di primo grado, i quali siano presenti in almeno cinque province della regione.

     Ai fini della erogazione dei contributi, gli statuti eonsortili e le loro eventuali modificazioni devono essere approvati dal Consiglio regionale. In essi dovrà essere prevista, nei consigli di amministrazione, la presenza di tre componenti nominati dal Consiglio regionale, esterni al Consiglio stesso, con voto limitato a due, ai quali non potranno essere conferite cariche di presidenza e di vice presidenza.

     Al Consiglio regionale deve essere altresì riservata la nomina del presidente del collegio sindacale.

     Gli statuti dovranno infine prevedere, nel caso di scioglimento del consorzio, la devoluzione alla Regione Emilia-Romagna delle somme risultanti disponibili dopo il pagamento delle passività ed il rimborso delle quote sociali in misura non superiore all'importo versato.

 

     Art. 3. I componenti di nomina regionale dei consigli di amministrazione, di cui al precedente art. 2, secondo comma, sono tenuti a presentare entro il 31 maggio di ciascun anno alla Regione una relazione congiunta sull'attività svolta dai rispettivi consorzi, con le relative eventuali osservazioni in ordine alla gestione.

 

     Art. 4. Le domande, diretta al Presidente della Regione, dovranno essere presentate entro il 30 giugno di ciascun esercizio cui si riferisce il finanziamento della presente legge.

     Ciascuna domanda dovrà essere corredata dello statuto consortile, del bilancio di previsione per l'esercizio in corso, approvato dall'assemblea dei soci, e dell'elenco dei soci.

 

     Art. 5. I contributi saranno concessi con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

     I finanziamenti previsti in bilancio per ciascun esercizio saranno ripartiti, fra i consorzi aventi diritto, per il 50% in base al numero delle forme associative di primo grado che ne fanno parte e per il 50% in rapporto al numero complessivo delle imprese artigiane associate.

 

     Art. 6. Disposizioni finanziarie.

     (Omissis)

 

 

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