§ 6.1.183 - L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (Legge finanziaria 2011).


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:23/12/2010
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Art. 2.  Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, “Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1998 e per il [...]
Art. 3.  Norma transitoria.
Art. 4.  Entrate connesse con attività formative.
Art. 5.  Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, recante “Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario [...]
Art. 6.  Autorizzazioni di spesa per l'anno 2011 Tabelle A e B.
Art. 7.  Fondi per la finanza locale.
Art. 8.  Rifinanziamento della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, recante l'Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali.
Art. 9.  Banda larga.
Art. 10.  Capitale europea della Cultura 2019.
Art. 11.  Livello massimo del ricorso al mercato finanziario.
Art. 12.  Concorso alla manovra di finanza pubblica.
Art. 13.  Misure di contenimento della spesa.
Art. 14.  Misure di razionalizzazione dei servizi provinciali.
Art. 15.  Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”.
Art. 16.  Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC).
Art. 17.  Interventi su immobili dello Stato.
Art. 18.  Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
Art. 19.  Trasporto pubblico locale.
Art. 20.  Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano”.
Art. 21.  Copertura finanziaria.
Art. 22.  Modifica della legge provinciale 10 dicembre 2007, n. 13, “Disciplina del Servizio di soccorso alpino”.
Art. 23.  Conduzione transitoria dei rifugi alpini.
Art. 24.  Modifica della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, “Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di [...]
Art. 25.  Modifica della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, “Difesa dalle avversità atmosferiche”.
Art. 26.  Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone”.
Art. 27.  Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”.
Art. 28.  Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia”.
Art. 29.  Alto Adige Marketing.
Art. 30.  Modifica della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, “Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche”.
Art. 31.  Abrogazioni.
Art. 32.  Entrata in vigore.


§ 6.1.183 - L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (Legge finanziaria 2011).

(B.U. 4 gennaio 2011, n. 1 - S.O. n. 1)

 

Capo I

Disposizioni in materia di entrate

 

Art. 1. Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2010, i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a 12.500,00 euro sono esentati dal pagamento dell'addizionale regionale IRPEF di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche.

2. A decorrere dal periodo d'imposta 2010, i soggetti con figli a carico aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a 25.000,00 euro sono esentati dal pagamento dell'addizionale regionale IRPEF di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche.

3. [Per tutti gli altri soggetti rimane invariata l'applicazione dell'aliquota allo 0,9 per cento] [1].

 

     Art. 2. Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, “Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”.

1. Il comma 6-bis dell'articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“6-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l'aliquota ordinaria dell'IRAP prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è ridotta di 0,5 punti percentuali. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 tale riduzione non trova applicazione per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche.”

2. Il comma 6-ter dell'articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“6-ter. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011, l'aliquota IRAP prevista dal comma 6-bis è ridotta di 0,42 punti percentuali. Tale riduzione non trova applicazione per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche”.

3. Dopo il comma 6-nonies dell'articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“6-decies. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010, i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, applicano l'aliquota ordinaria dell'IRAP prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aumentata di 0,92 punti percentuali.”

4. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Nell'ipotesi di perdita di possesso del veicolo per furto o di radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico dello stesso per esportazione all'estero o rottamazione, è riconosciuto il diritto al rimborso della tassa automobilistica per un importo proporzionale ai mesi interi successivi a quello in cui si è verificato uno dei citati eventi interruttivi del possesso, purché tali mesi siano almeno pari a quattro. Con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10 della presente legge sono stabiliti i presupposti, gli aventi diritto, le modalità e le regole per la determinazione della misura di tale rimborso, nonché la decorrenza effettiva del diritto stesso.”

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5. Il provvedimento dell'agente della riscossione che dispone il fermo amministrativo di beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non interrompe l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i successivi periodi d'imposta.”

6. Nel testo tedesco del comma 1 dell'articolo 8-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, la parola: "Kraftfahrzeuge" è sostituita dalla parola: "Personenkraftwagen".

7. Dopo il comma 3 dell'articolo 8-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. I veicoli di interesse storico e collezionistico di cui al comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, ad esclusione dei veicoli di cui al comma 1 del presente articolo, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale. Essi sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione fissa annua, riferita all'anno solare, di 30,00 euro per gli autoveicoli e di 20,00 euro per i motoveicoli. La definizione di veicolo di interesse storico e collezionistico, nonché le condizioni alle quali la circolazione è subordinata, devono essere indicate sulla carta di circolazione. Le disposizioni di cui al presente comma hanno effetto dal periodo tributario successivo alla data di rilascio della carta di circolazione, contenente le indicazioni sopra riportate, o alla data della relativa annotazione, previa presentazione di copia della stessa all'Ufficio tributi della Provincia autonoma di Bolzano.”

8. Il comma 2 dell'articolo 17-ter della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è così sostituito:

“2. Ai fini del presente articolo, per persone con disabilità sensoriale si intendono il non vedente di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e il sordo così come individuato dall'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modifiche.”

9. L'articolo 21-septies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è così sostituito:

“Art. 21-septies

Ravvedimento operoso.

1. Le sanzioni sono ridotte per ravvedimento del contribuente nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modifiche, e dalle singole leggi o dagli atti aventi forza di legge che stabiliscono ulteriori circostanze che comportino l'attenuazione della sanzione.“

 

     Art. 3. Norma transitoria.

1. L'obbligo tributario di cui all'articolo 2, comma 5, della presente legge, relativo ai veicoli già gravati dal provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, decorre nuovamente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, della presente legge si applicano a partire dai periodi tributari decorrenti dal 1° gennaio 2011.

 

     Art. 4. Entrate connesse con attività formative.

1. Ogni entrata derivante da attività connessa con la formazione professionale, la ricerca e la sperimentazione educativa nonché la promozione della diffusione del canto e della musica, affluisce in appositi capitoli delle entrate del bilancio provinciale per essere riassegnata alle ripartizioni competenti.

 

     Art. 5. Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, recante “Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008”.

1. Dopo l'articolo 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 19-bis

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

1. In aderenza ai disposti recati all'articolo 15, comma 6-ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, rimangono confermate la durata e la validità trentennale delle nuove concessioni rilasciate secondo modalità ad evidenza pubblica in base all'articolo 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, per quelle in scadenza alla data del 31 dicembre 2010. Qualora alla data predetta, per una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo aggiudicatario della gara, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione per un periodo comunque non superiore a cinque anni, fino al subentro dell'aggiudicatario della gara da indirsi nei termini di cui all'articolo 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, alle condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti, salvo l'obbligo di versare annualmente alla Provincia, durante il periodo di proroga, per progetti di compensazione ambientale, da realizzarsi su proposta dei comuni rivieraschi, un canone annuo aggiuntivo di 38 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione. Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione, si applica l'articolo 26 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. I canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica per uso idroelettrico sono rideterminati in 9,65 euro per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta fino a 220 kW, con una quota annua esente di 50,00 euro, in 11,95 euro per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta da 220 kW fino a 3.000 kW e in 27,15 euro per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta oltre 3.000 kW.

3. La forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte e a valle del meccanismo motore e viene assunta quando l'impianto è fermo, e il canone è regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno.

4. Per le concessioni di derivazione da più acque pubbliche, che vengono gestite con un unico impianto, si applica un canone unico, quello maggiore.

5. Una quota pari a 0,95 euro del canone per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta è finalizzata al mantenimento o miglioramento della fauna ittica delle acque pubbliche secondo criteri e modalità da fissarsi dalla Giunta provinciale.

6. Almeno il 50 per cento delle somme incassate dalla Provincia autonoma di Bolzano a titolo di canoni demaniali annui per utenze di acqua pubblica, al netto degli importi di cui al comma 5, ma comunque l'importo pari a 10,6 milioni di euro, sarà assegnato annualmente ai comuni nei termini e nei modi fissati dalla Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio dei comuni.

7. Gli importi di cui ai commi 2, 5 e 6 possono essere aggiornati ogni biennio dalla Giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita secondo l'indice ISTAT. I relativi importi vengono arrotondati per eccesso o per difetto a unità di 10 centesimi.“.

 

Capo II

Disposizioni in materia di spesa, di contenimento dei costi, di razionalizzazione delle strutture e dei servizi nonché di semplificazione dei procedimenti amministrativi

 

     Art. 6. Autorizzazioni di spesa per l'anno 2011 Tabelle A e B.

1. Per l'applicazione delle norme provinciali, regionali, statali o comunitarie, indicate nei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base riportate nell'allegata tabella A, sono autorizzate per l'anno finanziario 2011 spese nella misura indicata nella tabella medesima.

2. Per l'attuazione di interventi od opere ad esecuzione pluriennale, ivi inclusi forniture e servizi volti ad assicurare il completamento, la piena funzionalità dei lavori e la rispondenza alle finalità cui le opere sono destinate, sono inoltre autorizzate per l'anno finanziario 2011 e per il quadriennio 2012-2015 spese nella misura indicata nell'allegata tabella B. Le quote di spesa destinate a gravare sugli esercizi dal 2012 al 2015 saranno stabilite dalla relativa legge finanziaria.

3. Per le finalità indicate al comma 2, l'amministrazione provinciale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nell'anno 2011 nei limiti delle spese annualmente previste per il quinquennio 2011-2015, tenendo conto anche degli impegni assunti negli esercizi precedenti. La spesa da impegnare a carico di ciascuno degli esercizi dal 2012 al 2015 non dovrà superare l'80 per cento della spesa autorizzata per l'esercizio 2011.

 

     Art. 7. Fondi per la finanza locale.

1. La dotazione dei fondi per la finanza locale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è stabilita per l'anno finanziario 2011 come segue:

a) fondo ordinario: 264.558.299,00 euro (Unità Previsionale di Base - UPB 26100);

b) fondo per investimenti: 63.454.606,00 euro (UPB 26200);

c) fondo ammortamento mutui: 72.349.516,00 euro (UPB 26205);

d) fondo perequativo: 2.870.000,00 euro (UPB 26100);

e) fondo di rotazione per investimenti: 60.000.000,00 euro (UPB 26200).

 

     Art. 8. Rifinanziamento della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, recante l'Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali.

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 6-bis della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, è autorizzata a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2011 la spesa massima di 1 milione di euro (UPB 06235).

 

     Art. 9. Banda larga.

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad adottare un programma triennale di realizzazione del progetto “anti digital divide” con una spesa a carico del bilancio provinciale (UPB 21200) nella misura massima di 3 milioni di euro per l'anno 2011 e di 6 milioni di euro all'anno per gli anni 2012 e 2013.

 

     Art. 10. Capitale europea della Cultura 2019.

1. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano alla costituzione di un comitato organizzatore, o di un similare ente, per la preparazione della candidatura a Capitale europea della cultura 2019 ed a disporre le conseguenti spese a tal fine necessarie. Il relativo statuto è preventivamente approvato dalla Giunta provinciale che provvede a nominare un'adeguata rappresentanza della Provincia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico del bilancio provinciale (UPB 06180) la spesa di 1.000.000,00 di euro così suddivisa a carico dei bilanci degli esercizi finanziari 2011 e 2012:

- 2011: 600.000 euro,

- 2012: 400.000 euro.

 

     Art. 11. Livello massimo del ricorso al mercato finanziario.

1. Per l'esercizio finanziario 2011, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'assunzione di prestiti per il finanziamento di spese in conto capitale, nonché per l'emissione di garanzie principali e sussidiarie prestabili dalla Provincia a favore di enti e altri soggetti, è fissato in 400 milioni di euro. Il relativo rischio trova copertura negli stanziamenti della UPB 27215.

 

     Art. 12. Concorso alla manovra di finanza pubblica.

1. Ai sensi dell'articolo 79 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, la Provincia, i suoi enti strumentali ed i comuni insistenti sul territorio provinciale concorrono agli obiettivi di perequazione e solidarietà, nonché agli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, nelle misure di seguito specificate:

a) la Provincia, per 59 milioni di euro, ovvero per la minore misura risultante dal patto di stabilità interno;

b) i comuni, per complessivi 12 milioni di euro;

c) gli enti e gli organismi strumentali, per complessivi 4,7 milioni di euro.

2. Le modalità del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono specificate nel patto di stabilità provinciale di cui all'articolo 12 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.

3. Gli enti strumentali della Provincia, così come individuati nell'allegato 9 del bilancio provinciale, sostengono per l'attività ordinaria nel 2011 una spesa complessiva inferiore del 5 per cento a quella sostenuta nel 2010. Per l'Istituto per l'edilizia sociale (IPES) in luogo della decurtazione si intende assolto, da parte della Provincia, l'obbligo finanziario assunto con il contratto di repertorio n. 22888 del 26 luglio 2010, ad eccezione di quanto dovuto a titolo di imposta sul valore aggiunto.

 

     Art. 13. Misure di contenimento della spesa.

1. Al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi e dell'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 12, sono determinate le seguenti misure di contenimento della spesa delle strutture della Provincia. Dette misure costituiscono altresì norme di coordinamento della finanza pubblica riferita agli enti dipendenti della Provincia e a quelli il cui ordinamento rientra nella potestà legislativa propria o delegata della Provincia:

a) al fine di valorizzare le professionalità interne all'amministrazione, nel 2011 la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca non può essere superiore all'80 per cento di quella sostenuta nel 2009 [2];

b) nel 2011 la spesa per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito della riduzione prevista alla lettera a), non può comunque essere superiore all'80 per cento di quella sostenuta nel 2009 [3];

c) nel 2011, anche al fine di incentivare l'utilizzo dei siti internet istituzionali per la diffusione delle informazioni, la spesa per pubblicazioni e campagne pubblicitarie non può essere superiore all'80 per cento di quella sostenuta nel 2009 [4];

d) nel 2011 la spesa per le attività di formazione, i concorsi ed i premi comunque denominati non può essere superiore all'80 per cento di quella sostenuta nel 2009. Al fine, tuttavia, di mantenere alto il livello di aggiornamento e di rendere possibile l'obiettivo di valorizzare le professionalità interne, sono escluse le spese per la formazione del personale dipendente [5];

e) nel 2011 gli incarichi di consulenza, formazione e collaborazione esterna di cui al presente articolo non sono soggetti a riduzione, se sono riferiti a progetti cofinanziati dallo Stato o dall'Unione Europea.

2. Per garantire una efficace e trasparente applicazione delle misure di contenimento delle spese, l'elenco dei collaboratori esterni e degli incaricati di consulenze della Provincia, degli enti strumentali della Provincia, degli enti il cui ordinamento istituzionale rientra nelle competenze legislative proprie della Provincia o nelle competenze legislative delegate, nonché delle società da essa partecipate a maggioranza va pubblicato nel sito internet della Provincia autonoma di Bolzano secondo le modalità di cui all'articolo 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad assumere dal 1° settembre 2011 la gestione della scuola dell'infanzia “Dante Alighieri” di Bolzano, fatte salve le competenze comunali. A tale scopo il contingente dei posti delle scuole dell'infanzia in lingua italiana è aumentata di otto unità a tempo pieno.

4. I servizi dei Centri visite dei parchi naturali sono assunti, dal 1°gennaio 2011, dalla Provincia, con contestuale passaggio del personale in servizio presso tali centri alla Provincia medesima. A tali fini la dotazione organica del ruolo generale è aumentata di otto unità a tempo pieno.

5. Per effetto degli aumenti di cui ai commi 3 e 4, la dotazione organica complessiva del personale stipendiato dalla Provincia ammonta a 18.515 unità a tempo pieno. Gli stanziamenti autorizzati per l'esercizio finanziario 2011 sulle UPB 02100 e 04125 tengono conto sia della maggiore spesa riferita alla dotazione organica aggiornata col presente comma, sia della minore spesa risultante dalle riduzioni previste dal comma 6.

6. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 sono disposte, per quanto concerne i costi del personale, le seguenti misure:

a) la dotazione organica complessiva del personale stipendiato è ridotta, nel prossimo quinquennio, in misura non inferiore al 3 per cento della dotazione indicata al comma 5;

b) le spese per missioni, escluse quelle per compiti ispettivi, per la difesa in giudizio e per le relazioni istituzionali con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i ministeri, con la Commissione Europea e le sue direzioni generali, sono ridotte in misura non inferiore al 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009;

c) per il quadriennio 2010-2013 non si dà luogo a contrattazione collettiva per l'adeguamento degli stipendi all'inflazione e per l'aumento del trattamento accessorio, fatta salva la contrattazione per l'erogazione di un'indennità di vacanza contrattuale per il 2010 o per eventuali forme previdenziali o assicurative;

d) alla ripresa della contrattazione collettiva, dopo la sospensione di cui alla lettera c), saranno definiti congrui meccanismi tesi a conseguire il progressivo riallineamento dei trattamenti economici complessivi fra i comparti del contratto collettivo di intercomparto.

7. Ulteriori misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa sono eventualmente individuate e proposte alla Giunta provinciale dalla Commissione di cui all'articolo 1-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

 

     Art. 14. Misure di razionalizzazione dei servizi provinciali.

1. Nell'ottica di una razionalizzazione delle strutture amministrative e della spesa pubblica, i dipartimenti istruzione e formazione provvedono, a decorrere dal 1°gennaio 2011, agli adempimenti già attribuiti, per ciascun gruppo linguistico, agli istituti pedagogici provinciali ai sensi della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, e successive modifiche, abrogata dalla medesima data.

2. I dipartimenti istruzione e formazione assumono entro il 31 agosto 2011 quanto all'attività didattica e contabilmente entro il 31 dicembre 2011, per i rispettivi ambiti di competenza, le funzioni inerenti alla formazione professionale, garantendo l'autonomia funzionale e le specificità e peculiarità della formazione professionale stessa, in particolare per quanto attiene all'orientamento e alla formazione iniziale e continua. Con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro il 31 agosto 2011, resta definito il modello organizzativo volto a garantire l'autonomia funzionale e le specificità e le peculiarità della formazione professionale.

3. Per le finalità di cui al comma 2, i dipartimenti istruzione e formazione provvedono altresì, entro il 31 agosto 2012 quanto all'attività didattica e contabilmente entro il 31 dicembre 2012, nei rispettivi ambiti di competenza, agli adempimenti assolti dagli istituti per l'educazione musicale di cui alla legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, sciolti dalla medesima data, secondo modalità organizzative e procedurali da disciplinarsi in via regolamentare tenendo conto dell'autonomia funzionale, entro i termini predetti. Resta in ogni caso fermo l'obbligo dei comuni di mettere gratuitamente a disposizione le aule necessarie alla diffusione del canto e della musica intesi come mezzi di educazione e di sviluppo culturale, individuale e globale della personalità ai sensi della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25.

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è inserito il seguente comma:

“4-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i dipartimenti istruzione e formazione, raggruppanti, per quanto non diversamente disposto con legge provinciale, le funzioni inerenti all'istruzione scolastica e alla formazione professionale di competenza provinciale per ciascun gruppo linguistico e, per quello ladino, anche le funzioni relative alla materia cultura ladina, possono essere costituiti anche da uno o più uffici.”

5. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è così sostituito:

“4. Il direttore preposto al dipartimento istruzione e formazione scuole non esercita le funzioni di cui all'articolo 10, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, e comma 2, del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, se non è titolare delle funzioni di sovrintendente o intendente scolastico.”

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è aggiunto il seguente comma:

“5. Il direttore di dipartimento, il sovrintendente e l'intendente scolastico, al fine del disimpegno delle proprie funzioni, possono avvalersi di ispettori scolastici e coordinatori d'area.”

7. A decorrere dal 1° gennaio 2012, i punti 20 e 21 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono abrogati.

 

     Art. 15. Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”.

1. Il titolo del punto 5 dell'allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito: “5. Finanze”

2. Nel punto 5 dell'allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, l'ultimo trattino è così sostituito:

“- vigilanza sui bilanci degli enti funzionali, sulle gestioni fuori bilancio e sugli agenti contabili”.

 

     Art. 16. Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC).

1. Qualora a seguito dell'intesa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 168, i competenti uffici dello Stato si avvalgano di personale della Provincia o dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, questo viene collocato fuori ruolo e posto a disposizione delle strutture cui si riferisce l'intesa. Il trattamento economico in godimento al momento della sottoscrizione dell'intesa, nonché i relativi sviluppi contrattuali, sono anticipati dagli enti da cui il personale dipende e rimborsati nei limiti concordati dalle amministrazioni firmatarie dell'intesa, anche in applicazione del disposto di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c), del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche.

 

     Art. 17. Interventi su immobili dello Stato.

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad eseguire degli interventi, nei termini stabiliti da intese con le amministrazioni statali competenti, su immobili dello Stato nel limite del valore attribuito ai beni immobiliari da trasferirsi dal demanio statale a quello provinciale. La relativa spesa trova copertura negli stanziamenti autorizzati dalle UPB 21210 e 21215 del bilancio provinciale.

 

     Art. 18. Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“1. Qualora dal controllo di cui all'articolo 5 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o l'omissione di informazioni dovute, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della predetta violazione. L'importo eventualmente da restituire può essere al massimo dieci volte la parte dell'agevolazione indebitamente percepita.

2. Con il provvedimento di revoca o di archiviazione viene altresì disposto che la persona che ha posto in essere intenzionalmente l'azione o l'omissione o vi abbia concorso, l'ente da essa rappresentata o chi ne ha comunque tratto consapevolmente profitto, non possono fruire di vantaggi economici per un periodo fino a cinque anni decorrenti dalla data del provvedimento stesso. Con esclusione dei casi di recidiva, il divieto di beneficiare di vantaggi economici può essere limitato a singole ripartizioni o settori. Tali disposizioni trovano applicazione anche per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché più favorevoli.

3. L'organo competente ad erogare le agevolazioni può derogare al divieto di cui al comma 2 o applicarlo per un periodo più limitato in caso di:

a) persone aventi diritto all'assegno del minimo vitale;

b) persone indigenti, bisognevoli di cure mediche indispensabili;

c) enti senza scopo di lucro, la cui attività istituzionale sia di interesse pubblico.”

2. Dopo l'articolo 21 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo:

“Art. 21-bis

Segnalazione certificata di inizio attività.

1. Allo scopo di semplificare le attività dei cittadini e delle imprese e di ridurre gli oneri e i costi amministrativi, è introdotta la segnalazione certificata di inizio attività.

2. Con deliberazione di Giunta provinciale sono determinati i casi in cui l'esercizio di una attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, da parte di autorità amministrative o organi collegiali, può essere intrapreso su segnalazione dell'interessato all'amministrazione competente.

3. La segnalazione certifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell'attività.

4. L'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

5. L'amministrazione competente, nel caso in cui accerti la carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 3, adotta, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, i necessari provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi della stessa.”.

 

     Art. 19. Trasporto pubblico locale.

1. I contributi sugli oneri finanziari dovuti ai concessionari di servizio pubblico per il quinquennio 2004-2009, a fronte del ritardato rimborso dei costi di gestione, come definiti all'articolo 17 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, sono computati a tutti gli effetti come spese di gestione sostenute dai concessionari stessi per il suddetto periodo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2011 la spesa massima di 3,5 milioni di euro (UPB 12100).

 

     Art. 20. Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano”.

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, le parole: “diverso dall'ente pubblico” sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, le parole: “ai sensi dell'articolo 28“ sono sostituite dalle parole: “ai sensi dell'articolo 22, comma 3“.

3. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, le parole: “ai sensi dell'articolo 30“ sono sostituite dalle parole: “ai sensi dell'articolo 22, comma 3“.

4. L'articolo 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 45

Rinuncia alla riscossione di entrate provinciali di modesta entità.

1. Con deliberazione di Giunta provinciale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono stabiliti gli importi di modesta entità di qualsiasi natura, anche tributaria, al di sotto dei quali non si procede alla riscossione e al rimborso.”.

 

     Art. 21. Copertura finanziaria.

1. Alla copertura degli oneri per complessivi 3.197.907.227,58 euro a carico dell'esercizio finanziario 2011, derivanti dagli articoli 6, commi 1 (tabella A) e 2 (tabella B), 7, 8, 9, 10 e 19 della presente legge, si provvede con una corrispondente quota delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Provincia per l'anno 2011.

2. Alla copertura degli oneri per complessivi 444.715.990,00 euro a carico degli esercizi finanziari 2012 e 2013, derivanti dagli articoli 6, comma 1 (tabella A), relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti d'impegno autorizzati, e dagli articoli 6, comma 2 (tabella B), 9 e 10, si provvede con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 2012-2013 nel bilancio triennale 2011-2013.

 

Capo III

Altre disposizioni

 

     Art. 22. Modifica della legge provinciale 10 dicembre 2007, n. 13, “Disciplina del Servizio di soccorso alpino”.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 10 dicembre 2007, n. 13, è così sostituito:

“1. La Giunta provinciale può rimborsare ai Soccorsi alpini BRD-AVS e CNSAS Alto Adige, per lo svolgimento dei compiti affidati, le spese correnti annuali. Le relative modalità sono disciplinate nella convenzione di cui all'articolo 1. Sul rimborso può essere pagato un anticipo fino al limite massimo dell'80 per cento.” .

 

     Art. 23. Conduzione transitoria dei rifugi alpini.

1. Gli attuali gerenti dei rifugi alpini indicati nell'allegato B, tabella a), al decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495, possono continuare a condurli alle condizioni in atto fino alla conclusione della procedura concorsuale ad evidenza pubblica per il rinnovo delle concessioni. La procedura ad evidenza pubblica deve essere conclusa entro il 31 dicembre 2011.

 

     Art. 24. Modifica della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, “Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano”.

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è così sostituita:

“a) gestire, migliorare e ampliare il patrimonio demaniale della Provincia, di cui al successivo articolo 3, assicurare le funzioni produttive, protettive, ricreative dai punti di vista della tutela ambientale, utilizzare in modo sostenibile le risorse naturali e provvedere, infine, alla gestione venatoria dei territori affidati alla sua amministrazione;”.

 

     Art. 25. Modifica della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, “Difesa dalle avversità atmosferiche”.

1. L'articolo 4 della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 4

Fideiussione.

1. La Giunta provinciale è autorizzata a prestare fideiussione a garanzia dei prestiti che i consorzi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche, assumono per il pagamento dei premi per l'assicurazione del raccolto in attesa dei contributi nazionali o comunitari.”.

 

     Art. 26. Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone”.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“1. L'assessore provinciale competente può istituire o autorizzare servizi di trasporto per esigenze temporanee, servizi notturni, servizi per l'accertamento del traffico su nuovi percorsi o per la sperimentazione di nuove modalità di esercizio, da affidarsi ad imprese di trasporto concessionarie e non.

2. Per i servizi di cui al comma 1 l'assessore provinciale competente è autorizzato a corrispondere, a favore dei richiedenti l'istituzione dei servizi, un importo nei limiti della differenza tra i costi di produzione dei servizi e i proventi del traffico.”

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, vengono aggiunti i seguenti commi 6 e 7:

“6. Le modalità d'utilizzo del materiale rotabile per i servizi di cui al comma 4, con meno di 12 anni d'età ed acquistato con prevalente finanziamento pubblico, sono stabilite con relativo provvedimento.

7. La Giunta provinciale fissa con regolamento i criteri di qualità che tutte le imprese beneficiarie di contributi pubblici ai sensi della presente legge sono tenute a rispettare. Tra questi criteri rientrano in modo particolare l'età del materiale rotabile, l'osservanza delle disposizioni in materia di uso della lingua di cui al D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, e il rispetto dei relativi contratti collettivi.”

3. L'articolo 10 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 10

Programmi di ristrutturazione aziendale e di rinnovo del parco rotabile.

1. Al fine di promuovere il miglioramento dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni delle imprese di trasporto, qualora un concessionario presenti un programma per la ristrutturazione aziendale o per il rinnovo e la manutenzione del parco rotabile, incluse eventualmente le officine e le attrezzature necessarie, attraverso l'accensione di mutui o contratti di leasing, la Giunta Provinciale è autorizzata, previa approvazione del programma, a erogare contributi annuali per la copertura degli oneri derivanti dal programma e a prestare fideiussione sull'eventuale mutuo o contratto di leasing. Devono essere comunque definite all'atto di approvazione del programma le modalità di trasferimento nel caso di subentro di altra impresa negli obblighi di servizio pubblico.”.

4. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Le spese pluriennali sostenute per l'impianto, la realizzazione e l'aggiornamento di programmi di interesse comune a più imprese di trasporto, rivolti a promuovere la diffusione di nuove tecniche e strumenti di gestione e di controllo per il miglioramento dell'organizzazione e della produttività dei servizi, possono essere ammesse a contributo sulle spese di investimento nella misura fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Sono ammesse a contributo nella misura massima del 100 per cento le spese relative alla progettazione, costruzione e ristrutturazione di impianti tecnici e di infrastrutture che presentino notevole rilevanza ai fini della gestione, organizzazione e funzionalità dei servizi di trasporto e delle linee di comunicazione di interesse provinciale. Sono altresì ammesse a contributo, sempre nella misura massima del 100 per cento, previa approvazione di un piano di finanziamento da parte dell'assessore competente, le spese relative all'acquisto di materiale rotabile da parte dei concessionari di servizio pubblico e delle aziende di cui all'articolo 1, comma 4, da destinare ad uso temporaneo, oneroso o gratuito alle società incaricate della gestione dei servizi. Per le aziende ad esclusivo capitale pubblico sono ammesse alla contribuzione nella misura massima del 100 per cento anche le spese relative agli acquisti di beni immobili e le spese relative alle acquisizioni, attuate anche mediante sottoscrizioni di aumenti del capitale sociale, di partecipazioni in società strategiche o strumentali per il settore dei trasporti e per le linee di comunicazione di interesse provinciale. L'amministrazione provinciale è autorizzata a realizzare, acquistare e gestire direttamente tutti i menzionati impianti, strutture e servizi.”.

 

     Art. 27. Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”.

1. Dopo l'articolo 37 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è inserito il seguente articolo:

“Art. 37-bis

Mobilità sanitaria.

1. A partire dall'anno 2011, ai fini dell'individuazione dell'ente obbligato a sostenere gli oneri per la degenza dei malati psichici, definiti "residui manicomiali", si deve fare riferimento alla residenza al momento del ricovero, rimanendo irrilevante la circostanza che, in seguito al ricovero, sia stata acquisita la residenza nel luogo in cui è situata la struttura di ricovero. Le spese che ne derivano rientrano nella compensazione della mobilità sanitaria interregionale.

2. Per la Regione Emilia-Romagna sono riconosciuti gli addebiti a partire dall'anno 1997.

3. Per la Provincia autonoma di Trento sono riconosciuti gli addebiti a partire dall'anno 2007.”.

 

     Art. 28. Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia”.

1. Dopo l'articolo 20-quater della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 20-quinquies

Attuazione dei programmi dei fondi strutturali.

1. I contributi e le agevolazioni finanziarie da concedersi a valere sui programmi operativi dei fondi comunitari strutturali sono concessi, salvo diverse indicazioni normative, in conformità alle modalità e nell'ammontare indicati dai programmi operativi medesimi.“.

 

     Art. 29. Alto Adige Marketing.

1. È istituita l'agenzia “Alto Adige Marketing”, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta alla vigilanza della Giunta provinciale, di seguito denominata agenzia.

2. Finalità dell'agenzia è il marketing da destinazione e la gestione del marchio ombrello della Provincia di Bolzano attraverso attività e iniziative di comunicazione. Queste finalità sono perseguite anche in collaborazione con gli altri settori economici che hanno un interesse alla valorizzazione del territorio e dei prodotti e dei servizi ad esso connessi.

3. Nello statuto dell'agenzia, da approvarsi dalla Giunta provinciale, sono disciplinati gli organi e l'organizzazione interna, il funzionamento dell'agenzia e ogni altro aspetto amministrativo e gestionale non espressamente disciplinato nel presente articolo.

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad adottare tutte le misure idonee a garantire il subentro dell'agenzia in tutti i rapporti giuridici in essere in capo alla società consortile denominata “Alto Adige Marketing -S.C.p.A”, ivi compresi quelli relativi al personale, che verranno definiti con apposita regolamentazione.

5. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all'agenzia un finanziamento annuale a sostegno delle attività istituzionali e delle spese di gestione sulla base di un programma annuale. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a mettere a disposizione dell'agenzia, a titolo di comodato, locali, attrezzature e arredamenti.

 

     Art. 30. Modifica della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, “Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche”.

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 27 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“9. Alle biblioteche locali gestite da due enti pubblici, che a seguito di un accordo si consorziano, con un bibliotecario responsabile a tempo pieno oppure con uno o due bibliotecari a tempo parziale e con un orario di apertura settimanale complessivo di almeno 26 ore, la Giunta provinciale concede, su domanda, un finanziamento parziale per far fronte agli oneri riferiti al personale di cui sopra.” .

 

     Art. 31. Abrogazioni.

1. Sono abrogati:

a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, e successive modifiche;

b) l'articolo 15-bis della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche;

c) l'articolo 6 della legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20, e successive modifiche;

d) il comma 5 dell'articolo 10 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16.

 

     Art. 32. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma abrogato dall'art. 10 della L.P. 19 gennaio 2012, n. 4.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2013, n. 221, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2013, n. 221, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2013, n. 221, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2013, n. 221, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.