§ 41.7.219 - D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 495.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:21/12/1998
Numero:495


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 41.7.219 - D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 495.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della regione

(G.U. 22 gennaio 1999, n. 17, S.O.)

 

     Art. 1.

     1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

     “Alle due province autonome sono altresì trasferiti, in relazione alla loro ubicazione territoriale, secondo le modalità di cui all'articolo 5, gli altri beni patrimoniali della regione non destinati a sedi di uffici regionali o ad un servizio regionale.”.

     2. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, è sostituito dal seguente:

     “Art. 9.

     1. Ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, i beni e i diritti di natura immobiliare costituenti il patrimonio disponibile dello Stato, che non siano trasferibili alla regione in corrispondenza alle funzioni ad essa attribuite dallo statuto di autonomia, sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano secondo le modalità previste nell'articolo 8”.

     3. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

     “Con le modalità di cui ai precedenti commi ogni cinque anni si procede ad una ricognizione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dei beni non più necessari per la difesa dello Stato o per servizi di carattere nazionale, da trasferire alla regione o alle province territorialmente interessate secondo i criteri di cui all'articolo 9. Si considerano comunque non più necessari i beni non utilizzati in tutto o in parte prevalente da almeno dieci anni, salvo che sia stata decisa nelle forme di legge la ripresa della loro utilizzazione per la difesa o per servizi di carattere nazionale. Per i fini di cui al presente comma gli elenchi integrativi sono formati d'intesa tra le competenti amministrazioni statali e la regione o la provincia interessata entro i centottanta giorni successivi alla scadenza di ciascun quinquennio. I verbali di consegna dei beni indicati nei predetti elenchi integrativi costituiscono titolo per l'intavolazione e la voltura catastale. Decorso inutilmente il predetto termine si provvede ai sensi dell'articolo 107 dello statuto”.

 

          Art. 2.

     1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, i beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato, indicati negli allegati A e B, sono trasferiti, rispettivamente, al patrimonio delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità stabilite dagli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.

     2. Sono altresì trasferiti alle province, in aggiunta ai beni individuati negli elenchi di cui al comma 1, con le modalità di cui agli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, i beni appartenenti alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che alla data del 1° luglio 1998 risultino non utilizzati per attività istituzionali da almeno venti anni. Per i fini del presente comma gli elenchi di tali beni sono formati d'intesa tra le competenti amministrazioni statali e la provincia interessata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I verbali di consegna dei beni indicati nei predetti elenchi costituiscono titolo per l'intavolazione e la voltura catastale. Decorso inutilmente il predetto termine si provvede ai sensi dell'articolo 107 dello statuto di autonomia.

     3. Qualora le province autonome di Trento e di Bolzano trasferiscano ai comuni o ad altri enti pubblici i beni acquisiti ai sensi del presente decreto, il provvedimento provinciale che dispone il trasferimento del bene al comune o ad altro ente pubblico costituisce titolo per l'intavolazione e la voltura catastale.

     4. Al trasferimento dei beni di cui al presente decreto, nonché all'eventuale trasferimento dei medesimi beni ai comuni o ad altri enti pubblici, si applica quanto disposto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.

     5. Il trasferimento dei beni di cui al presente decreto con tutte le pertinenze, gli accessori, gli oneri e i pesi inerenti ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. I processi relativi ai beni trasferiti ai sensi del presente decreto sono proseguiti dalle province autonome di Trento e di Bolzano o nei loro confronti.

 

          Art. 3.

     1. Gli immobili adibiti a rifugi alpini indicati nell'allegato B, tabella a), sono trasferiti alla provincia di Bolzano. Le concessioni in atto sono prorogate al 31 dicembre 2010. [Gli attuali gestori hanno la prelazione con le modalità e gli effetti di cui all'articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni]. Il rinnovo della concessione, dopo il 2010, è effettuato con procedura ad evidenza pubblica. [Il concessionario uscente è preferito a parità di condizioni] [1].

     2. Sono fatte salve le esigenze addestrativo-operative del Ministero della difesa.

 

          Art. 4.

     1. I beni immobili utilizzati per le funzioni statali relative ai profughi di cui alla lettera b), primo comma, dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, sono trasferiti al patrimonio delle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità stabilite negli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, successivamente alla data 31 dicembre 1998. Sono altresì trasferiti con le stesse modalità gli immobili privi di destinazione istituzionale in atto, idonei al ricovero di profughi stranieri o rifugiati politici, anche se di natura demaniale. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le province autonome di Trento e di Bolzano, a richiesta dello Stato e d'intesa con il medesimo, mettono a disposizione a titolo gratuito, secondo le esigenze temporali indicate nella richiesta, beni immobili idonei da destinare agli interventi di prima assistenza e di protezione umanitaria in favore di immigrati stranieri.

 

 

     ALLEGATI

      (Omissis)

 


[1] Il terzo e quinto periodo del presente comma sono stati soppressi dall'art. 1 del D.Lgs. 29 aprile 2015, n. 76.