§ 41.7.349 - D.Lgs. 29 aprile 2015, n. 76.
Norma di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 21 dicembre [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:29/04/2015
Numero:76


Sommario
Art. 1 .


§ 41.7.349 - D.Lgs. 29 aprile 2015, n. 76.

Norma di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495, in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione.

(G.U. 16 giugno 2015, n. 137)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

     Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione» ed, in particolare, l'articolo 3;

     Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma secondo, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

     Acquisito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, reso nella riunione dell'11 dicembre 2014;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 27 marzo 2015;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.

     1. Il terzo e quinto periodo dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo del 21 dicembre 1998, n. 495, sono soppressi.