§ 98.1.28408 - D.L. 30 giugno 1993, n. 212 .
Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.


Settore:Normativa nazionale
Data:30/06/1993
Numero:212


Sommario
Art. 1.  (Piano regolatore generale degli acquedotti)
Art. 2.  (Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali)
Art. 3.  (Impiantistica sportiva)
Art. 4.  (Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e 1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali)
Art. 5.  (Presentazione del rendiconto per le spese elettorali)
Art. 6.  (Consorzio per la gestione di servizi)
Art. 7.  (Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti locali)
Art. 8.  (Università degli studi di Siena)
Art. 9.  (Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato)
Art. 10.  (Recupero della base contributiva)
Art. 11.  (Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari [...]
Art. 12.  (Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate)
Art. 13.  (Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri)
Art. 14.  (Progetti finalizzati)
Art. 15.  (Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga)
Art. 16.  (Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi. Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento)
Art. 17.  (Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Art. 18.  (Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Art. 19.  (Interventi nel settore cantieristico e armatoriale)
Art. 20.  (Programma di metanizzazione del Mezzogiorno)
Art. 21.  (Cooperazione allo sviluppo)
Art. 22.  (Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande)
Art. 23.  (Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi)
Art. 24.  (Catasto dei rifiuti)
Art. 25.  (Conservazione dei residui dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente)
Art. 26.  (Termini previsti dallalegge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di installazione di impianti)
Art. 27.  (Norma per l'informazione del consumatore)
Art. 28.  (Imprese autoriparatrici)
Art. 29.  (Disposizioni in materia di frantoi oleari)
Art. 30.  (Disposizioni finanziarie in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari)
Art. 31.  (Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con finalità preventiva)
Art. 32.  (Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico)
Art. 33.  (Ruolo nazionale dei periti assicurativi)
Art. 34.  (Centri commerciali all'ingrosso)
Art. 35.  (Differimento di termini in materia sanitaria)
Art. 36.  (Agecontrol S.p.a.)
Art. 37.  (Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna)
Art. 38.  (Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'istituto Poligrafico dello Stato)
Art. 39.  (Gestioni fuori bilancio)
Art. 40.  (Denuncia di detenzione di specie protette di animali selvatici)
Art. 41.  (Interventi per la torre di Pisa)
Art. 42.  (Entrata in vigore)


§ 98.1.28408 - D.L. 30 giugno 1993, n. 212 [1].

Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

(G.U. 30 giugno 1993, n. 151)

 

     Art. 1. (Piano regolatore generale degli acquedotti)

     1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo negli anni 1992 e 1993. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.

     2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno 1993.

 

          Art. 2. (Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali)

     1. Il termine di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, è prorogato fino al 31 dicembre 1993.

 

          Art. 3. (Impiantistica sportiva)

     1. I termini previsti dagli articoli 1e2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1993. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.

 

          Art. 4. (Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e 1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali)

     1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

     2. Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36,37,38,39e40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio 1994-1995, è prorogato al mese di dicembre 1993.

     3. Per l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato al 28 febbraio 1994. Per l'inosservanza e per la gestione finanziaria 1994 si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1.

 

          Art. 5. (Presentazione del rendiconto per le spese elettorali)

     1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, è fissato in sei mesi a decorrere dalla predetta data.

 

          Art. 6. (Consorzio per la gestione di servizi)

     1. All'articolo 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine il seguente periodo: "Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.".

     2. All'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.".

 

          Art. 7. (Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti locali)

     1. All'articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 1993".

     2. All'articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per la temporanea gestione del consorzio. Il commissario resta in carica per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in caso di trasformazione delle forme di cui al comma 1.".

 

          Art. 8. (Università degli studi di Siena)

     1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è sostituito dal seguente:

     "7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate nell'esercizio 1993. Tali somme saranno erogate all'Università degli studi di Siena.".

 

          Art. 9. (Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato)

     1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'articolo 11 del decreto legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino alla emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1993. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza.

     2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'articolo 9 del decreto legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1993. Il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile.

     3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo sono posti a carico del fondo per la protezione civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle corrispondenti disponibilità di bilancio.

 

          Art. 10. (Recupero della base contributiva)

     1. E' prorogato di novanta giorni il termine previsto all'articolo 14, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle informazioni.

 

          Art. 11. (Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari)

     1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole:

     "Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992" sono sostituite dalle seguenti:"Per i conti, depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data, ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto, deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 30 settembre 1993. Entro tale data, devono altresì essere inseriti nell'archivio i predetti conti, depositi e rapporti continuativi già integrati alla data del 1° gennaio 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre, devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i dati previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992, e successive eventuali modificazioni del decreto medesimo.".

 

          Art. 12. (Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate)

     1. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 31 ottobre 1993.

     2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è aggiunto il seguente periodo: "L'Amministrazione ha altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre 1991.".

     3. Il termine di cui all'articolo 11-quater del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è ulteriormente prorogato di un triennio.

 

          Art. 13. (Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri)

     1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.

 

          Art. 14. (Progetti finalizzati)

     1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dall'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è prorogata con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1995. A tale scopo, il fondo per i progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per l'anno 1993 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993 e lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, è destinata alla realizzazione del "Progetto Efficienza Milano".

     2. Per garantire la più sollecita e corretta realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al comma 1, è consentito che l'importo singolo massimo relativo alle aperture di credito a favore del funzionario delegato superi i limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e sia fissato in misura massima in lire 2.000 milioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

     3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi per l'anno 1991 e lire 125 miliardi per l'anno 1992, a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, quanto a lire 20 miliardi per l'anno 1993 e lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 15. (Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga)

     1. Le somme iscritte in bilancio ai sensi degli articoli 127, comma 11, e 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ancora disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1992, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio successivo.

 

          Art. 16. (Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi. Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento)

     1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158, decorre dal 1° gennaio 1993.

     2. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati dall'articolo 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951, e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si provvede, altresì, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     3. Fino all'emanazione delle norme di cui al comma 2, sono prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

 

          Art. 17. (Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

     1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

     2. Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro studi ed esperienze ed ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

     3. Per l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al presente articolo è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo.

 

          Art. 18. (Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

     1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli.

 

          Art. 19. (Interventi nel settore cantieristico e armatoriale)

     1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 7553, 7554, 7557, 7560 e 7581 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, nonché quelle disponibili in conto competenza sui capitoli 3575 e 1113 del medesimo stato di previsione per il medesimo anno, non utilizzate entro l'anno 1992, possono esserlo nell'esercizio successivo.

 

          Art. 20. (Programma di metanizzazione del Mezzogiorno)

     1. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 del programma operativo "metanizzazione" delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito delregolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. Al tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Tesoro.

 

          Art. 21. (Cooperazione allo sviluppo)

     1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro.

     2. Le somme iscritte al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1992, non impegnate al termine dell'esercizio, possono esserlo nell'esercizio successivo.

 

          Art. 22. (Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande)

     1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 di tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della legge in parola, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico.

     2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.

 

          Art. 23. (Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi)

     1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi, gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'articolo 9-quater, comma 8, del decreto-legge medesimo.

     2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-quater, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.

 

          Art. 24. (Catasto dei rifiuti)

     1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differito, per il solo anno 1993, al 31 ottobre 1993, al fine di consentire l'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1993.

     2. Per i rifiuti effettivamente avviati al riutilizzo, indicati nella scheda MPS dell'allegato 1, sezione 4, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 ed individuati daldecreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, è sospeso l'obbligo di denuncia di cui al comma 1 a partire dall'anno 1993 sino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie n. 91/156/CEE e n. 91/689/CEE, che stabiliranno termini, modalità e campo di applicazione per l'adempimento del medesimo obbligo.

     3. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai rifiuti speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili agli urbani e conferiti al pubblico servizio.

     4. Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, è abrogato quanto all'articolo 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto.

     5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le denunce di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, eventualmente già inviate utilizzando modulistica non conforme a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1.

 

          Art. 25. (Conservazione dei residui dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente)

     1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305, 7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1557, 1558 e 1704 in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.

     2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate.

 

          Art. 26. (Termini previsti dallalegge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di installazione di impianti)

     1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese artigiane ai sensi dellalegge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel medesimoarticolo 5.

     2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1994. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Il termine di cui all'articolo 5, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

          Art. 27. (Norma per l'informazione del consumatore)

     1. I termini di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1993 ed al 30 giugno 1994.

 

          Art. 28. (Imprese autoriparatrici)

     1. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, previsto dall'articolo 2 della stessa legge, è differito alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, le imprese che intendono avviare attività di autoriparazione dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nel registro, sulla base dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del medesimoarticolo 3, restando soggette all'obbligo di cui all'articolo 13, comma 4, della stessa legge.

 

          Art. 29. (Disposizioni in materia di frantoi oleari)

     1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 marzo 1987, n. 119, è sostituito dal seguente:

     "1. I titolari di impianti di molitura delle olive che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11e13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 31 dicembre 1993, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonché delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla regione.".

     2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'articolo 19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al 31 maggio 1995.

 

          Art. 30. (Disposizioni finanziarie in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari)

     1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di lire 30 miliardi. Le somme non impegnate nell'anno 1992 possono esserlo nell'anno 1993.

     2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993.

 

          Art. 31. (Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con finalità preventiva)

     1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1992 ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate alla chiusura dell'anno finanziario 1992 possono esserlo nel corrente esercizio.

 

          Art. 32. (Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico)

     1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995.

     2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

     3. E' autorizzata la spesa di lire 75 miliardi:

     a) per il finanziamento degli studi per il piano di bacino del fiume Isonzo in territorio sloveno;

     b) per il proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo in territorio italiano;

     c) per la progettazione e l'esecuzione delle opere di regolazione delle acque di bacino del medesimo fiume Isonzo, nel rispetto della legislazione vigente in materia ambientale ed in conformità alle indicazioni dell'Autorità di bacino.

     4. La somma di cui al comma 3 è ripartita, con decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, tra il Ministero degli affari esteri, l'Autorità di bacino competente per territorio ed il Ministero dei lavori pubblici, su conforme parere del Comitato interministeriale di cui al comma 1, espresso entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede con le disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nel conto dei residui.

 

          Art. 33. (Ruolo nazionale dei periti assicurativi)

     1. E' differito al 31 dicembre 1993 il termine del 13 marzo 1993, previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di cui all'articolo 4 della medesima legge, concernente l'obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.

 

          Art. 34. (Centri commerciali all'ingrosso)

     1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non impegnate alla data del 31 dicembre 1992, possono essere impegnate nell'anno 1993, per le medesime finalità, con effetto dalla predetta data del 31 dicembre 1992.

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si applicano anche alle somme impegnate per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.

 

          Art. 35. (Differimento di termini in materia sanitaria)

     1. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2 le parole: "nel primo trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "nei primi cinque mesi del";

     b) al comma 7 le parole: "ai primi tre mesi del 1993" e "nel mese di aprile 1993" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "ai primi cinque mesi del 1993" e "nel mese di giugno 1993";

     c) al comma 10 le parole: "all'intero primo trimestre 1993", "entro il 30 giugno 1993" e "nel primo trimestre 1993" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "agli interi primi cinque mesi del 1993", "entro il 30 agosto 1993" e "nei primi cinque mesi del 1993";

     d) al comma 11 le parole: "il rendiconto del primo trimestre 1993 è inviato alle regioni con il rendiconto del secondo trimestre 1993" sono sostituite dalle seguenti: "è inviato alle regioni il rendiconto relativo al primo semestre 1993";

     e) al comma 16 le parole: "i primi sette mesi" sono sostituite dalle seguenti: "i primi nove mesi".

     2. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 le parole: "30 giugno 1993" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1993";

     b) al comma 2 le parole: "30 settembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1995";

     c) al comma 3 le parole: "1° ottobre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "1° ottobre 1995".

 

          Art. 36. (Agecontrol S.p.a.)

     1. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'articolo 1 del regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio, concernente misure speciali nel settore dell'olio di oliva, è autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 37. (Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna)

     1. La gestione governativa delle ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'articolo 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

 

          Art. 38. (Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'istituto Poligrafico dello Stato)

     1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13,14e15 della legge 13 luglio 1966, n. 559, sono triplicati.

     2. A decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.

 

          Art. 39. (Gestioni fuori bilancio)

     1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, già differito al 30 giugno 1993 dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è ulteriormente differito fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 31 dicembre 1993.

     2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni e l'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo prendono efficacia dal 1° luglio 1993.

 

          Art. 40. (Denuncia di detenzione di specie protette di animali selvatici)

     1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice 1, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento 3626/1982/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è prorogato al 1° settembre 1993.

     2. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito il modulo da utilizzare per la denuncia di cui al comma 1; con la medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti del modulo stesso.

 

          Art. 41. (Interventi per la torre di Pisa)

     1. E' ulteriormente differito al 31 dicembre 1994 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.

 

          Art. 42. (Entrata in vigore)

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 7 della L. 13 luglio 1995, n. 295, e dell'art. 10 della L. 5 gennaio 1996, n. 25, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti in materia di differimento di termini sulla base del presente decreto. Per effetto dell'art. 2 della L. 19 maggio 1997, n. 137, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 25, commi 1 e 2, del presente decreto.