§ 9.3.19 - L. 17 febbraio 1992, n. 166.
Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l’accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:9. Assicurazioni private
Capitolo:9.3 assicurazioni obbligatorie per la r.c.
Data:17/02/1992
Numero:166


Sommario
Art. 1.  Istituzione, tenuta e pubblicazione del ruolo.
Art. 2.  Iscrizione nel ruolo.
Art. 3.  Accertamento dei danni da parte delle imprese di assicurazione.
Art. 4.  Obbligatorietà dell’iscrizione nel ruolo.
Art. 5.  Requisiti per l’iscrizione nel ruolo.
Art. 6.  Cancellazione dal ruolo e reiscrizione.
Art. 7.  Commissione nazionale per i periti assicurativi.
Art. 8.  Commissioni provinciali per i periti assicurativi.
Art. 9.  Funzionamento della commissione nazionale e delle commissioni provinciali.
Art. 10.  Tassa annuale.
Art. 11.  Sanzioni disciplinari.
Art. 12.  Procedimento disciplinare.
Art. 13.  Sanzioni amministrative.
Art. 14.  Tariffa delle prestazioni.
Art. 15.  Oneri finanziari.
Art. 16.  Disposizioni transitorie.
Art. 17.  Ampliamento del ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo.


§ 9.3.19 - L. 17 febbraio 1992, n. 166. [1]

Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l’accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio degli stessi.

(G.U. 27 febbraio 1992, n. 48).

 

Art. 1. Istituzione, tenuta e pubblicazione del ruolo.

     1. E’ istituito presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato il ruolo nazionale dei periti assicurativi per l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

     2. La tenuta del ruolo è affidata alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

     3. La Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo cura l’aggiornamento del ruolo entro il 31 dicembre di ogni anno e la sua pubblicazione entro i tre mesi successivi e ne invia copia alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     4. Per ciascun iscritto debbono essere indicati il nome, la data di nascita, il comune di residenza, il titolo di studio, il codice fiscale, la data di iscrizione, l’indirizzo della sede operativa e il tribunale territorialmente competente presso il quale gli iscritti svolgono le funzioni di consulenti del giudice o di periti di ufficio.

 

     Art. 2. Iscrizione nel ruolo.

     1. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l’attività in proprio e che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 5.

     2. L’iscrizione nel ruolo è disposta dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con provvedimento motivato, previo accertamento dei requisiti di cui all’art. 5 da parte della commissione nazionale di cui all’art. 7. Si applicano le norme di cui all’art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

     Art. 3. Accertamento dei danni da parte delle imprese di assicurazione.

     1. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l’accertamento e la stima dei danni alle cose e proporre la liquidazione all’assicurato che ha la facoltà di accettarla oppure di ricorrere all’accertamento ed alla stima dei medesimi tramite un perito assicurativo iscritto nel ruolo di cui all’art. 1.

 

     Art. 4. Obbligatorietà dell’iscrizione nel ruolo.

     1. L’attività professionale di perito assicurativo per l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo.

 

     Art. 5. Requisiti per l’iscrizione nel ruolo.

     1. Ha diritto di essere iscritto nel ruolo chiunque sia in possesso dei seguenti requisiti:

     a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea o straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia riservato nei Paesi di origine ai cittadini italiani, salvo il caso di apolidia;

     b) abbia il godimento dei diritti civili;

     c) non abbia riportato condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna comportante l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;

     d) sia fornito di diploma di scuola media secondaria superiore di indirizzo tecnico o di laurea;

     e) abbia superato una prova di idoneità mediante esame scritto ed orale vertente su materie tecniche specialistiche concernenti l’esercizio dell’attività, salvo coloro che risultano forniti di diploma di perito industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria e risultano iscritti nei relativi albi professionali da almeno tre anni, avendo altresì esercitato per tre anni l’attività nel settore specifico che deve risultare da idonea documentazione anche fiscale.

     2. Non possono esercitare l’attività di perito assicurativo gli enti pubblici, le imprese o gli enti assicurativi. Non possono esercitare l’attività di perito assicurativo nè essere iscritti nel ruolo gli agenti e i mediatori di assicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente, salvo le deroghe già concesse allo scopo di aggiornare la qualità professionale.

     3. Le modalità della domanda di iscrizione nel ruolo, le materie e i programmi di esame per la prova di idoneità, la composizione della commissione esaminatrice, i compensi ad essa spettanti e le modalità per la partecipazione e lo svolgimento degli esami sono disciplinati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanarsi, per la prima attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

     4. Alla domanda di iscrizione nel ruolo deve essere allegata l’attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di lire 150.000 ai sensi del numero 117, lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Il versamento deve essere effettuato all’ufficio del registro di Roma.

     5. Si applicano le norme di cui agli articoli 2, 18, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

     Art. 6. Cancellazione dal ruolo e reiscrizione.

     1. La cancellazione dal ruolo è disposta dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con provvedimento motivato, sentita la commissione nazionale di cui all’art. 7, in caso di:

     a) rinuncia all’iscrizione;

     b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 5, comma 1, lettere a) e b);

     c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell’art. 5, comma 2;

     d) condanna irrevocabile per alcuno dei reati di cui all’art. 5, comma 1, lettera c);

     e) radiazione;

     f) dichiarazione di fallimento.

     2. La reiscrizione nel ruolo può essere richiesta senza alcun limite in caso di rinuncia; dopo il venir meno dei presupposti che hanno determinato la cancellazione, qualora la stessa sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1; dopo intervenuta l’estinzione della pena quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alla lettera d) del comma 1; dopo intervenuta la riabilitazione, quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alla lettera f) del comma 1; decorsi cinque anni in caso di radiazione. Per la reiscrizione si segue lo stesso procedimento previsto per l’iscrizione. Resta valido l’esame sostenuto in sede di prima iscrizione.

 

     Art. 7. Commissione nazionale per i periti assicurativi. [2]

 

     Art. 8. Commissioni provinciali per i periti assicurativi. [3]

 

     Art. 9. Funzionamento della commissione nazionale e delle commissioni provinciali. [4]

 

     Art. 10. Tassa annuale.

     1. A decorrere dall’anno 1991 gli iscritti nel ruolo sono tenuti al pagamento della tassa annuale di lire 150.000 da versarsi in modo ordinario entro il 31 gennaio dell’anno cui si riferisce l’iscrizione. L’attestazione relativa al suddetto pagamento deve essere inviata alla competente commissione provinciale entro trenta giorni dalla data del versamento.

     2. La misura della tassa annuale è modificata con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all’art. 7, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri recati dalla presente legge.

     3. Le entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo sono iscritte in apposito capitolo all’uopo istituito nello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato.

 

     Art. 11. Sanzioni disciplinari.

     1. L’iscritto nel ruolo che nell’esercizio della propria attività tenga una condotta o compia atti non conformi all’etica, alla dignità e al decoro professionale è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

     a) richiamo;

     b) censura;

     c) radiazione dal ruolo.

     2. Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo formale; è motivato ed è inflitto per lievi violazioni. Viene notificato all’iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

     3. La censura è disposta per rilevanti violazioni. Viene notificata all’iscritto con le stesse modalità del richiamo e di essa è data comunicazione anche alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l’iscritto ha la sua sede operativa.

     4. La radiazione è inflitta per violazioni di particolare gravità e comporta la cancellazione dal ruolo. Essa viene notificata all’iscritto con le stesse modalità del richiamo e di essa è data comunicazione con le stesse modalità di cui al comma 3 alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l’iscritto ha la sua sede operativa e a tutte le imprese di assicurazione operanti nel territorio nazionale.

     5. Contro il provvedimento di radiazione dal ruolo può essere proposta impugnazione, entro novanta giorni dalla data di comunicazione della deliberazione di cui al comma 4, con ricorso al tribunale nella cui circoscrizione l’iscritto aveva la sua sede operativa, il quale decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

     6. I provvedimenti disciplinari di cui al presente articolo adottati nei confronti di coloro che risultino iscritti ad albi professionali devono essere comunicati ai rispettivi albi. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     7. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, su proposta della commissione nazionale di cui all’art. 7.

 

     Art. 12. Procedimento disciplinare.

     1. Il procedimento disciplinare è promosso dalla commissione nazionale di cui all’art. 7, anche su segnalazione delle commissioni provinciali di cui all’art. 8. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     2. Il presidente della commissione nazionale dispone i necessari accertamenti e ordina la comunicazione all’interessato della apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la trattazione orale.

     3. La comunicazione all’interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l’avvertimento che gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a sua disposizione presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con facoltà per l’interessato di estrarne copia. Deve contenere, altresì, l’invito all’interessato a far pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti.

     4. L’interessato ha facoltà di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa.

     5. Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti il relatore e l’interessato, sempre che questi ne abbia fatto richiesta, adotta le proprie deliberazioni.

 

     Art. 13. Sanzioni amministrative.

     1. Salva l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto sia previsto dalla legge come reato e delle sanzioni disciplinari previste dall’art. 11, l’inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 5 milioni.

     2. Al procedimento per l’accertamento e l’irrogazione della sanzione amministrativa si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Competente ad emettere l’ordinanza-ingiunzione di cui all’art. 18 della stessa legge è il direttore dell’ufficio provinciale dell’industria, del commercio e dell’artigianato del luogo in cui è stato commesso l’illecito amministrativo.

 

     Art. 14. Tariffa delle prestazioni.

     1. La tariffa delle prestazioni dei periti assicurativi, previste dalla presente legge, per l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è determinata con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentite la commissione nazionale di cui all’art. 7 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei periti assicurativi iscritti nel ruolo nonchè l’associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione.

     2. Per le prestazioni rese ad imprese o enti assicurativi la tariffa è determinata di intesa dalle associazioni dei periti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dall’associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione ed è approvata con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. In caso di mancata intesa la tariffa è determinata a norma del comma 1.

     3. Per la determinazione delle tariffe a norma del comma 1, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato chiama a partecipare alle riunioni della commissione nazionale di cui all’art. 7 esperti nella particolare materia.

     4. Resta fermo quanto previsto dalla normativa per le prestazioni effettuate dagli iscritti nel ruolo quali consulenti del giudice o quali periti d’ufficio.

 

     Art. 15. Oneri finanziari.

     1. A decorrere dall’anno 1991, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le entrate derivanti dalla tassa annuale stabilita dall’art. 10 e dai successivi decreti ministeriali di variazione.

 

     Art. 16. Disposizioni transitorie.

     1. Entro il termine previsto dal comma 3 sono esonerati dalla prova di idoneità necessaria per l’iscrizione nel ruolo coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti all’art. 5, comma 1, lettere a), b) e c), abbiano esercitato senza soluzione di continuità l’attività di perito assicurativo per l’accertamento e la stima di danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Possono partecipare alla prova di idoneità necessaria per l’iscrizione coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 1, lettere a), b) e c), abbiano esercitato senza soluzione di continuità l’attività di perito assicurativo per l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della citata legge n. 990 del 1969, nei due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Con decreto da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato adotta le norme per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in conformità a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

     4. Le disposizioni di cui all’art. 4 hanno effetto a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge [5].

     5. Le associazioni di cui all’art. 14, comma 2, determinano la tariffa entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 17. Ampliamento del ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

     1. Le dotazioni organiche del ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, sono sostituite da quelle di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 354 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con la decorrenza di cui all'art. 355 dello stesso D.Lgs. 209/05.

[2] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

[3] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

[4] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

[5] Termine prorogato al 31 dicembre 1995 dall’art. 7 della L. 5 gennaio 1996, n. 25.