§ 10.10.35 - D.L. 24 luglio 1992, n. 350.
Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonché misure [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.10 rifugiati e profughi
Data:24/07/1992
Numero:350


Sommario
Art. 1.  Interventi straordinari.
Art. 1 bis.  Procedure di attuazione.
Art. 2.  Controllo degli ingressi.
Art. 3.  Finanziamento degli interventi.
Art. 4.  Ordini di accreditamento.
Art. 5.  Ordinanze.
Art. 6.  Copertura finanziaria.
Art. 7.  Presidenza italiana dell'Unione dell'Europa Occidentale.
Art. 8.  Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico.
Art. 9.  Elezioni del Consiglio generale degli italiani all'estero.
Art. 10.  Programma Eureka.
Art. 11.  Disposizioni sull'Agenzia spaziale italiana.
Art. 12.  Entrata in vigore.


§ 10.10.35 - D.L. 24 luglio 1992, n. 350.

Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonché misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero [1].

(G.U. 28 luglio 1992, n. 176).

 

Capo I

Interventi a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia.

 

Art. 1. Interventi straordinari.

     1. Per far fronte alla grave situazione in cui si trovano gli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, il Governo è autorizzato ad effettuare interventi di carattere straordinario. Essi sono aggiuntivi rispetto a quelli effettuabili ai sensi della legislazione vigente. Gli interventi straordinari dovranno essere ripartiti senza alcuna discriminazione, in particolare di carattere etnico o religioso [3].

     2. Gli interventi straordinari sono diretti a contribuire a fronteggiare le necessità di soccorso, di accoglienza ed assistenza degli sfollati nel territorio delle Repubbliche di cui al comma 1, anche attraverso la partecipazione ad iniziative di organismi internazionali.

     3. Gli interventi straordinari sono inoltre diretti a fronteggiare le esigenze degli sfollati di cui al comma 1 accolti sul territorio nazionale, connesse alla ricezione, al trasporto, all'alloggio, al vitto, al vestiario, all'assistenza igienico sanitaria, all'assistenza socio- economica, e a quella in favore dei minori non accompagnati, nonché al rimpatrio o trasferimento degli stessi.

     4. Per le finalità di cui al presente capo e per l'effettuazione dei conseguenti interventi, il Presidente del Consiglio dei Ministri promuove e coordina l'attività dei Ministri competenti, delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, della Croce rossa italiana e di ogni altra istituzione e organizzazione operante per finalità umanitarie.

     5. Gli interventi sono promossi d'intesa con le amministrazioni competenti. Per le finalità di cui al comma 3 sono prioritariamente utilizzati immobili o aree demaniali e altri edifici di proprietà pubblica, all'uopo mantenuti o rimessi in efficienza, compatibilmente alle esigenze da fronteggiare.

 

     Art. 1 bis. Procedure di attuazione.

     1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro dell'interno definisce le modalità di consultazione delle regioni, degli enti locali, delle organizzazioni non governative (ONG) e delle associazioni di volontariato in merito al coordinamento degli interventi per l'accoglienza dei profughi [4].

 

     Art. 2. Controllo degli ingressi.

     1. Il Ministero dell'interno, fatte salve le competenze in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, cura l'avvio degli sfollati alle strutture di accoglienza individuate sul territorio nazionale secondo le priorità dell'articolo 1.

     2. Gli organi di polizia, sulla base della previa verifica della provenienza dei soggetti dai territori di cui all'articolo 1, e salva l'applicazione delle disposizioni in vigore circa l'esistenza di circostanze ostative all'entrata in Italia, possono rilasciare un nulla osta provvisorio di ingresso in territorio nazionale rinnovabile, valido sessanta giorni, in conformità alle direttive fissate dal Consiglio dei Ministri [5].

     2 bis. La Repubblica italiana è impegnata a garantire comunque l'ingresso e l'ospitalità ai giovani cittadini delle Repubbliche ex- jugoslave che siano in età di leva o richiamati alle armi, che risultino disertori o obiettori di coscienza [6].

 

     Art. 3. Finanziamento degli interventi.

     1. Per far fronte agli interventi straordinari di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 125 miliardi per l'anno 1992, da stanziare in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non impegnate nell'anno possono esserlo nell'esercizio finanziario successivo [7].

     2. I contributi e i versamenti di fondi di enti e privati specificamente destinati al soccorso degli sfollati stranieri affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo di cui al comma 1.

     3. Il Ministero degli affari esteri cura l'invio degli aiuti in natura nei territori delle Repubbliche di cui all'articolo 1, in accordo con le altre amministrazioni competenti. Il Ministero degli affari esteri cura le necessarie intese con le competenti autorità dei Paesi interessati e con gli organismi internazionali.

     4. Ai fini delle attività di volontariato si applicano l'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le disposizioni ivi richiamate.

 

     Art. 4. Ordini di accreditamento.

     1. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilità di cui all'articolo 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate che provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione ed organizzazione operante per finalità umanitarie, previsti dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto.

     2. I funzionari di cui al comma 1, delegati dai Ministri ad impegnare ed ordinare le spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sono tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri [8].

 

     Art. 5. Ordinanze.

     1. In caso di emergenza non fronteggiabile con i mezzi disponibili in via ordinaria, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri con la quale vengono indicati i mezzi di finanziamento necessari, richiede al Ministro per il coordinamento della protezione civile l'adozione di ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

 

     Art. 6. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente capo, pari a lire 125 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani all'estero».

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Capo II

Misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero.

 

     Art. 7. Presidenza italiana dell'Unione dell'Europa Occidentale.

     1. Per l'organizzazione della presidenza italiana dell'Unione dell'Europa Occidentale (UEO) dall'1 luglio 1992 al 30 giugno 1993 è istituita per la durata massima di ventiquattro mesi una delegazione nominata con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa.

     2. Per la composizione e il funzionamento della delegazione si applica l'articolo 2, commi secondo, terzo, quarto e quinto, della legge 5 giugno 1984, n. 208. Per lo svolgimento delle attività connesse alla presidenza e per la gestione delle relative spese, che gravano sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 1 della citata legge n. 208.

     3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 3.800 milioni per il 1992 e in lire 1.225 milioni per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri».

 

     Art. 8. Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico.

     1. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, è costituito presso il Ministero degli affari esteri un apposito Comitato interministeriale, in sostituzione del Comitato di cui alla legge 14 marzo 1977, n. 73, le cui funzioni sono prorogate fino all'atto di costituzione del nuovo Comitato. Il Comitato è composto da dodici rappresentanti, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri dell'interno, della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali e della regione Friuli-Venezia Giulia. Il Comitato è presieduto dal rappresentante del Ministero degli affari esteri ed è assistito, per lo svolgimento dei suoi compiti, da una segreteria istituita presso il medesimo Ministero.

     2. Il Comitato interministeriale di cui al comma 1 provvede al coordinamento delle amministrazioni competenti al fine di assicurare la partecipazione italiana alle commissioni miste italo-slovene, italo-croate ed italo-croate-slovene nelle seguenti materie:

     a) traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra aree limitrofe di frontiera;

     b) protezione ambientale del mare Adriatico e delle zone costiere dall'inquinamento;

     c) cooperazione economica e scambi commerciali di frontiera;

     d) idroeconomia e protezione ambientale dei corsi d'acqua nelle zone di frontiera;

     e) difesa comune contro la grandine ed agro-meteorologia;

     f) manutenzione dei confini di Stato;

     g) manutenzione delle strade di frontiera.

     3. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a provvedere alle attività di studio e di ricerca nelle materie indicate al comma 2, nonché alle attività di promozione scientifica e culturale, mediante apposite convenzioni da stipulare con enti pubblici e privati, sentito il parere del Comitato interministeriale di cui al comma 1, fino alla concorrenza della somma di lire 1500 milioni per l'anno 1992.

     4. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1992.

     5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 3 e 4, pari a lire 1600 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali» [9].

 

     Art. 9. Elezioni del Consiglio generale degli italiani all'estero.

     1. E' autorizzata la spesa di lire 850 milioni per il finanziamento delle elezioni del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), di cui all'articolo 13 della legge 6 novembre 1989, n. 368.

     2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri».

 

     Art. 10. Programma Eureka.

     1. La partecipazione italiana alle attività organizzative riguardanti il programma Eureka è autorizzata secondo le modalità previste dal «Memorandum d'intesa tra i Membri di Eureka» del 30 giugno 1986.

     2. Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1992 e lire 200 milioni annui a partire dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente capo.

 

     Art. 11. Disposizioni sull'Agenzia spaziale italiana.

     1. L'Agenzia spaziale italiana (ASI) succede al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nei rapporti relativi alle attività svolte dall'European space agency (ESA) e in particolare negli obblighi derivanti al Governo italiano dalla legge 26 luglio 1978, n. 574, di ratifica ed esecuzione dell'accordo, e relativi allegati, fra la Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO), riguardante l'Istituto europeo di ricerche spaziali (ESRIN), firmato a Roma il 23 giugno 1970.

     2. Il CNR adotterà i provvedimenti ed espleterà le attività necessarie per il trasferimento all'ASI delle aree delimitate e individuate dalla planimetria di cui all'allegato I della legge 26 luglio 1978, n. 574, che saranno concesse all'ESRIN in base alle modalità già previste dalla nota al detto accordo fra la Repubblica italiana e la ESRO.

     3. L'ASI ha facoltà, previa specifica autorizzazione da concedersi con decreto dei Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica ed entro il limite ivi stabilito, di ricorrere al mercato finanziario per le esigenze della sua gestione, quali derivano dal corrente piano pluriennale approvato dal CIPE. Le quote di ammortamento o comunque di rimborso gravano sul contributo statale annuale.

     4. Per far fronte agli oneri internazionali derivanti dalla partecipazione italiana al progetto Scirocco, il Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA S.p.a.) ha facoltà di ricorrere al mercato finanziario secondo le modalità ed entro il limite indicato nel comma 3. Gli utili conseguiti dal predetto Centro derivanti dallo svolgimento delle attività relative alla realizzazione del Programma PRORA di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, e reinvestiti nelle attività previste nell'ambito del programma medesimo sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi e devono essere imputati ad apposito fondo. I contributi concessi al Centro italiano di ricerche aerospaziali ai sensi della predetta legge 16 maggio 1989, n. 184, e dalla legge 14 febbraio 1991, n. 46, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa [10].

     5. Gli organismi cui compete la realizzazione dei laboratori di luce di sincrotrone di Trieste e di Grenoble possono far ricorso al mercato finanziario, entro il limite del concorso statale alle due iniziative, indicato nella delibera del CIPE data 30 maggio 1991. L'autorizzazione è concessa, previa valutazione delle effettive esigenze, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

 

     Art. 12. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, comma 1, della L. 24 settembre 1992, n. 390 (G.U. 26 settembre 1992, n. 227). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha mantenuto la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e salvato gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 27 maggio 1992, n. 301, che reca interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonché sulla base del D.L. 26 marzo 1992, n. 245, e del D.L. 26 maggio 1992, n. 299, che recano misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero.

[3] Periodo aggiunto dalla L. di conversione del 24 settembre 1992, n. 390.

[4] Articolo aggiunto dalla L. di conversione del 24 settembre 1992, n. 390.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione del 24 settembre 1992, n. 390.

[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione del 24 settembre 1992, n. 390.

[7] Con l'art. 1 del D.L. 27 maggio 1994, n. 318 (G.U. 28 maggio 1994, n. 123), convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, comma 1, della L. 27 luglio 1994, n. 465 (G.U. 27 luglio 1994, n. 174), è stata autorizzata un'ulteriore spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542.

[9] Per la proroga delle funzioni del Comitato citato, vedere l'art. 2 della L. 13 luglio 1995, n. 295, l'art. 2 del D.L. 1 luglio 1996, n. 347 e l'art. 1 della L. 31 dicembre 1996, n. 667.

[10] Periodo aggiunto dall'art. 10 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149.