§ 72.1.5 - Legge 26 luglio 1978, n. 574.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) riguardante l'Istituto europeo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:72. Organizzazioni internazionali
Capitolo:72.1 accordi di sede
Data:26/07/1978
Numero:574


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra la Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) riguardante [...]
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 27 dell'accordo stesso
Art. 3.      Le spese derivanti dall'attuazione dell'accordo di cui al precedente articolo 1 ed elencate nell'allegato II dell'accordo stesso, faranno carico al Consiglio nazionale [...]
Articolo 1.      1. In conformità ad un contratto di superficie avente la durata di venti anni, da stipulare secondo le modalità previste dal Codice civile italiano, l'Italia concederà [...]
Articolo 2.      Il contratto di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1 sarà stipulato appena possibile, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. Tale contratto avrà termine alla [...]
Articolo 3.      Il terreno di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 del presente Accordo potrà essere utilizzato soltanto per gli scopi dell'Organizzazione, quali sono definiti nella [...]
Articolo 4.      La responsabilità giuridica internazionale dell'Italia non potrà essere impegnata per attività svolte dall'Organizzazione sul suo territorio, in relazione ad atti od [...]
Articolo 5.      L'Italia adotterà tutte le misure necessarie per agevolare la creazione ed il funzionamento dell'Istituto
Articolo 6.      1. Salve le disposizioni del Protocollo e di ogni Accordo complementare concluso tra l'Italia e l'Organizzazione a questo riguardo, le attività dell'Organizzazione in [...]
Articolo 7.      L'Organizzazione verserà all'Italia, in annualità posticipate, un canone annuo di 5.000 lire italiane per il diritto di proprietà dello Stato italiano sulla totalità del [...]
Articolo 8.      L'Italia sistemerà a sue spese il terreno di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 del presente Accordo in vista della costruzione. Le prestazioni a carico dell'Italia sono [...]
Articolo 9.      1. L'Organizzazione avrà il diritto di costruire, entro i confini del terreno di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1, le installazioni che essa giudicherà necessarie per [...]
Articolo 10.      L'Italia si impegna a concedere all'Organizzazione la licenza edilizia necessaria per la realizzazione dell'Istituto
Articolo 11.      L'Italia, al fine di evitare qualsiasi disturbo al funzionamento dell'Istituto e consentire una eventuale ulteriore espansione dello stesso, si impegna a far sì che non [...]
Articolo 12.      1. L'Organizzazione sarà responsabile di ogni pregiudizio o danno derivanti dalla sua attività in Italia. Fatte salve le disposizioni del Protocollo, tale responsabilità [...]
Articolo 13.      Qualsiasi progetto speciale realizzato in conformità alle condizioni dell'articolo VIII della Convenzione sarà considerato - ai fini del presente Accordo - come [...]
Articolo 14.      Per l'esercizio delle sue attività ufficiali in territorio italiano, l'Organizzazione usufruirà dei privilegi e immunità stabiliti dal Protocollo, in conformità alle [...]
Articolo 15.      L'Organizzazione applicherà il paragrafo 1 a) dell'articolo 4 del Protocollo, nel senso che rinuncerà alla sua immunità in tutte le controversie previste al paragrafo 1 [...]
Articolo 16.      1. L'Organizzazione ed i suoi beni saranno esonerati da tutte le imposte, tasse e contributi di natura diretta previsti a favore dello Stato, delle Regioni, delle [...]
Articolo 17.      L'Organizzazione sarà esonerata da dazio e da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione degli autoveicoli destinati [...]
Articolo 18.      I beni importati, esportati o trasferiti in conformità all'articolo 6 e al paragrafo 2 dell'articolo 9 del Protocollo, se sono trasportati come bagagli a mano, possono [...]
Articolo 19.      1. I prodotti ed i materiali importati o esportati dall'Istituto o in nome e per conto di questo e necessari per l'installazione ed il funzionamento del medesimo, sono [...]
Articolo 20.      I beni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9 del Protocollo al pari di quelli importati in esenzione da imposte e dazi, ai sensi degli articoli 17 e 19 del presente [...]
Articolo 21.      L'espressione "rappresentanti degli Stati membri" che figura nell'articolo 14 del Protocollo si applica a tutti i rappresentanti e supplenti che assistano a riunioni del [...]
Articolo 22.      1. In applicazione dell'articolo 15 del Protocollo, il Direttore generale dell'Organizzazione, quando esercita le sue funzioni in Italia, gode dei privilegi e immunità [...]
Articolo 23.      Il personale dell'Organizzazione che esercita le sue funzioni in Italia gode dei privilegi e immunità previsti dall'articolo 16 del Protocollo, e in particolare resta [...]
Articolo 24.      I membri del personale dell'Organizzazione che esplicano le loro funzioni in Italia beneficeranno dell'esonero da ogni imposta sul reddito, conformemente all'articolo 18 [...]
Articolo 25.      L'Organizzazione, il suo direttore generale, i membri del suo personale e i loro familiari ai quali si applichi il sistema di sicurezza sociale e del Fondo di previdenza [...]
Articolo 26.      1. L'Italia provvederà affinché le disposizioni del presente Accordo entrino in vigore con effetto retroattivo al 18 marzo 1965, data dell'entrata in vigore in Italia [...]
Articolo 27.      Ciascuna delle parti contraenti notificherà all'altra l'adempimento delle formalità richieste per l'entrata in vigore dell'Accordo, che avverrà trenta giorni dopo [...]
Articolo 28.      Il presente Accordo potrà essere modificato, su istanza dell'una o dell'altra parte contraente, ove le circostanze risultassero fondamentalmente cambiate
Articolo 29.      Gli Allegati menzionati nel presente Accordo, e che ad esso sono annessi, fanno parte integrante dell'Accordo stesso
Articolo 30.      Il presente Accordo cesserà di pieno diritto
Articolo 31.      L'una e l'altra delle parti potrà dichiarare estinto il presente Accordo con un preavviso di tre anni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui [...]
Articolo 32.      1. Nel caso in cui il presente Accordo cessasse ai termini del paragrafo a) dell'articolo 30 o dell'articolo 31 dell'Accordo stesso
Articolo 33.      1. Ogni controversia in ordine alla interpretazione o esecuzione del presente Accordo che non potesse essere risolta direttamente per mezzo di negoziato tra le parti, [...]
Articolo 34.      Il contratto citato al paragrafo 1 dell'articolo 1 del presente Accordo preciserà che ogni controversia relativa alla interpretazione o applicazione del contratto [...]


§ 72.1.5 - Legge 26 luglio 1978, n. 574.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) riguardante l'Istituto europeo di ricerche spaziali, con allegati I e II, scambio di note e una nota italiana, firmato a Roma il 23 giugno 1970.

(G.U. 27 settembre 1978, n. 270, S.O.).

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra la Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) riguardante l'Istituto europeo di ricerche spaziali, con allegati I e II, scambio di note e una nota italiana, firmato a Roma il 23 giugno 1970.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 27 dell'accordo stesso.

 

          Art. 3.

     Le spese derivanti dall'attuazione dell'accordo di cui al precedente articolo 1 ed elencate nell'allegato II dell'accordo stesso, faranno carico al Consiglio nazionale delle ricerche nell'ambito delle proprie disponibilità per l'esercizio finanziario 1977.

 

 

Accordo internazionale 23 giugno 1970.

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali riguardante l'Istituto europeo di ricerche spaziali

 

TITOLO I

Oggetto dell'accordo

 

          Articolo 1.

     1. In conformità ad un contratto di superficie avente la durata di venti anni, da stipulare secondo le modalità previste dal Codice civile italiano, l'Italia concederà all'Organizzazione il diritto di costruire un Istituto di Ricerche Spaziali sul terreno oggetto del suddetto contratto.

     2. Il terreno menzionato al paragrafo 1 del presente articolo è sito nel comune di Frascati. La sua ubicazione e l'esatta estensione sono indicate nell'Allegato I al presente Accordo.

 

          Articolo 2.

     Il contratto di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1 sarà stipulato appena possibile, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. Tale contratto avrà termine alla scadenza dell'Accordo, secondo il dettato dell'articolo 30, a meno che non venga prorogato in applicazione di un accordo speciale previsto dall'articolo 30, paragrafo b).

 

          Articolo 3.

     Il terreno di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 del presente Accordo potrà essere utilizzato soltanto per gli scopi dell'Organizzazione, quali sono definiti nella Convenzione.

 

TITOLO II

Disposizioni generali

 

          Articolo 4.

     La responsabilità giuridica internazionale dell'Italia non potrà essere impegnata per attività svolte dall'Organizzazione sul suo territorio, in relazione ad atti od omissioni dell'Organizzazione o di suoi agenti, i quali agiscano o si astengano dall'agire nell'ambito delle loro funzioni. Peraltro, nel caso in cui fosse chiamata in causa la responsabilità dell'Italia, l'Italia avrà il diritto di ricorrere contro l'Organizzazione.

 

          Articolo 5.

     L'Italia adotterà tutte le misure necessarie per agevolare la creazione ed il funzionamento dell'Istituto.

 

          Articolo 6.

     1. Salve le disposizioni del Protocollo e di ogni Accordo complementare concluso tra l'Italia e l'Organizzazione a questo riguardo, le attività dell'Organizzazione in Italia saranno soggette alla legge italiana.

     2. L'Italia procurerà di non adottare alcuna disposizione che possa intralciare le attività dell'Organizzazione, così come risultano definite dalla Convenzione e dal presente Accordo.

     3. Nel caso in cui l'Italia fosse, tuttavia, indotta a prevedere misure che potrebbero interferire con le attività dell'Organizzazione, essa si impegna a consultare preventivamente l'Organizzazione.

 

TITOLO III

Disposizioni finanziarie

 

          Articolo 7.

     L'Organizzazione verserà all'Italia, in annualità posticipate, un canone annuo di 5.000 lire italiane per il diritto di proprietà dello Stato italiano sulla totalità del terreno oggetto del contratto di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1.

 

TITOLO IV

Impianto ed uso delle installazioni

 

          Articolo 8.

     L'Italia sistemerà a sue spese il terreno di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 del presente Accordo in vista della costruzione. Le prestazioni a carico dell'Italia sono descritte nell'Allegato II al presente Accordo.

 

          Articolo 9.

     1. L'Organizzazione avrà il diritto di costruire, entro i confini del terreno di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1, le installazioni che essa giudicherà necessarie per l'esercizio delle proprie attività. La stessa Organizzazione avrà la piena proprietà delle installazioni medesime.

     2. L'Organizzazione avrà il diritto di costruire, entro i confini del terreno menzionato al paragrafo 2 dell'articolo 1, tutte le strade che essi riterrà utili.

     3. L'Organizzazione avrà il diritto di recintare il terreno citato al paragrafo 2 dell'articolo 1, e di vietarne l'accesso.

 

          Articolo 10.

     L'Italia si impegna a concedere all'Organizzazione la licenza edilizia necessaria per la realizzazione dell'Istituto.

 

          Articolo 11.

     L'Italia, al fine di evitare qualsiasi disturbo al funzionamento dell'Istituto e consentire una eventuale ulteriore espansione dello stesso, si impegna a far sì che non sia autorizzata alcuna nuova costruzione nell'interno della zona definita nell'Allegato I.

 

          Articolo 12.

     1. L'Organizzazione sarà responsabile di ogni pregiudizio o danno derivanti dalla sua attività in Italia. Fatte salve le disposizioni del Protocollo, tale responsabilità sarà regolata dalla legge italiana.

     2. L'Organizzazione solleverà l'Italia da qualsiasi richiesta di indennizzo in caso di danni causati a terzi.

 

          Articolo 13.

     Qualsiasi progetto speciale realizzato in conformità alle condizioni dell'articolo VIII della Convenzione sarà considerato - ai fini del presente Accordo - come rientrante nel quadro delle attività dell'Organizzazione.

 

TITOLO V

Privilegi e immunità

 

          Articolo 14.

     Per l'esercizio delle sue attività ufficiali in territorio italiano, l'Organizzazione usufruirà dei privilegi e immunità stabiliti dal Protocollo, in conformità alle disposizioni del presente Titolo relative alla sua applicazione.

 

          Articolo 15.

     L'Organizzazione applicherà il paragrafo 1 a) dell'articolo 4 del Protocollo, nel senso che rinuncerà alla sua immunità in tutte le controversie previste al paragrafo 1 dell'articolo 26 del Protocollo nelle quali la somma in contestazione non superi le 10.400 (diecimilaquattrocento) unità di conto e che non abbiano potuto essere risolte amichevolmente; salvo che - ad avviso del Consiglio dell'Organizzazione - il caso sollevi una questione di principio tale che esso non possa accettare che l'Organizzazione rinunci all'immunità.

 

          Articolo 16.

     1. L'Organizzazione ed i suoi beni saranno esonerati da tutte le imposte, tasse e contributi di natura diretta previsti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

     2. L'Organizzazione beneficerà, per gli acquisti, servizi o transazioni dell'esenzione da:

     a) imposta di registro;

     b) imposta di bollo sugli atti, contratti e formalità occorrenti per la concessione in uso del terreno sul quale sorgerà l'Istituto e quelli occorrenti per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Organizzazione;

     c) imposte ipotecarie;

     d) imposta sulla cifra d'affari (imposta generale sull'entrata) per le forniture effettuate nei confronti dell'Organizzazione che supereranno le lire 300.000;

     e) imposte di consumo sui materiali per la costruzione di immobili destinati al suo uso ufficiale;

     f) imposte di consumo sull'energia elettrica e sul gas consumati nell'Istituto, con esclusione degli impianti ad uso privato. In luogo della esenzione potrà essere accordato il rimborso del tributo.

 

          Articolo 17.

     L'Organizzazione sarà esonerata da dazio e da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione degli autoveicoli destinati all'uso ufficiale dell'Organizzazione e dei pezzi di ricambio dei medesimi. Per i detti autoveicoli, l'Organizzazione beneficerà altresì dell'esenzione dalla tassa di circolazione.

     I carburanti e i lubrificanti occorrenti per i veicoli anzidetti saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e dell'abbuono delle imposte di fabbricazione, nei limiti di contingenti da fissare di comune accordo tra l'Amministrazione Italiana delle Finanze e l'Organizzazione.

 

          Articolo 18.

     I beni importati, esportati o trasferiti in conformità all'articolo 6 e al paragrafo 2 dell'articolo 9 del Protocollo, se sono trasportati come bagagli a mano, possono essere dichiarati alla importazione ed all'esportazione, conformemente ad accordi speciali da concludere tra le Autorità italiane competenti e l'Organizzazione, i quali prevederanno in particolare l'uso delle etichette e dei formulari per i bagagli diplomatici.

 

          Articolo 19.

     1. I prodotti ed i materiali importati o esportati dall'Istituto o in nome e per conto di questo e necessari per l'installazione ed il funzionamento del medesimo, sono esenti da dazio e da ogni altro diritto all'importazione e all'esportazione, nonché di ogni divieto o restrizione all'importazione e all'esportazione.

     2. L'Italia e l'Organizzazione adotteranno le misure necessarie per agevolare, sul piano pratico, l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, al fine di assicurare in particolare i trasferimenti dei beni o la prestazione dei servizi tra l'Istituto da una parte e la Sede centrale o i diversi stabilimenti dell'Organizzazione dall'altra, nel modo più efficace.

 

          Articolo 20.

     I beni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9 del Protocollo al pari di quelli importati in esenzione da imposte e dazi, ai sensi degli articoli 17 e 19 del presente Accordo, non potranno essere ceduti a terzi, a titolo oneroso o gratuito, senza avere ottenuto preventivamente il benestare delle Autorità italiane e senza che siano stati pagati le imposte, i dazi e i contributi ad essi afferenti. Nei casi in cui tali imposte, dazi e contributi fossero stabiliti in rapporto al valore dei beni, essi saranno calcolati sulla base del detto valore al momento della cessione e sarà applicabile la tariffa in vigore a quella data.

 

          Articolo 21.

     L'espressione "rappresentanti degli Stati membri" che figura nell'articolo 14 del Protocollo si applica a tutti i rappresentanti e supplenti che assistano a riunioni del Consiglio della Organizzazione e dei suoi organi sussidiari. Si precisa inoltre che il Presidente ed i Vice-Presidenti del Consiglio, il Presidente i Vice-Presidenti degli organi sussidiari e i membri della Commissione di verifica dei conti rientrano nelle disposizioni dell'articolo 14 del Protocollo anche quando cessano di agire in veste di rappresentanti nazionali.

 

          Articolo 22.

     1. In applicazione dell'articolo 15 del Protocollo, il Direttore generale dell'Organizzazione, quando esercita le sue funzioni in Italia, gode dei privilegi e immunità riconosciuti al capo di una missione diplomatica dalle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.

     2. Oltre ai privilegi e immunità previsti dall'articolo 16 del Protocollo e in applicazione dell'articolo 15 dello stesso Protocollo, il funzionario di cui al paragrafo 1 c) dell'articolo XI della Convenzione gode - nell'esercizio delle sue funzioni in Italia - dei privilegi e immunità riconosciuti all'agente diplomatico dalle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.

     3. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non modifica in nulla le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 18 del Protocollo.

 

          Articolo 23.

     Il personale dell'Organizzazione che esercita le sue funzioni in Italia gode dei privilegi e immunità previsti dall'articolo 16 del Protocollo, e in particolare resta convenuto che i membri di tale personale:

     a) non hanno bisogno del permesso di lavoro;

     b) non hanno bisogno di permesso di soggiorno e non sono sottoposti ai regolamenti relativi all'immatricolazione degli stranieri purché siano in possesso della carta di identità personale prevista sub c). Questa disposizione si applica anche ai loro familiari e ai loro domestici;

     c) otterranno - al pari dei familiari e del loro personale di servizio - dalle competenti Autorità italiane, una speciale carta di identità personale, da cui risulti che essi sono membri del personale dell'Istituto e che pertanto godono dei privilegi e immunità previsti dal Protocollo e dal presente Accordo;

     d) possono importare - dal Paese di ultima residenza o dal Paese di cui sono cittadini - a titolo di prima sistemazione e per il periodo di un anno dalla data di assunzione presso l'Organizzazione e in franchigia di dogana e senza divieti o restrizioni, la loro mobilia ed effetti personali, ivi comprese un'autovettura per il membro del personale ed una per il suo coniuge, acquistate secondo le condizioni di mercato dei suddetti Paesi;

     e) possono esportare - per il periodo di un anno a partire dalla data di cessazione dalle loro funzioni presso l'Organizzazione - senza divieti né restrizioni, le loro mobilia ed effetti personali, ivi comprese le automobili in loro uso e possesso;

     f) beneficeranno, in materia di valuta straniera, degli stessi vantaggi previsti per i funzionari delle missioni diplomatiche straniere in Italia.

 

          Articolo 24.

     I membri del personale dell'Organizzazione che esplicano le loro funzioni in Italia beneficeranno dell'esonero da ogni imposta sul reddito, conformemente all'articolo 18 del Protocollo e dell'esonero dalle imposte previste dalla legge italiana del 31 ottobre 1966, n. 946.

 

          Articolo 25.

     L'Organizzazione, il suo direttore generale, i membri del suo personale e i loro familiari ai quali si applichi il sistema di sicurezza sociale e del Fondo di previdenza dell'Organizzazione, sono esenti da qualsiasi contributo obbligatorio agli enti previdenziali italiani. Essi non beneficeranno pertanto delle prestazioni previste in materia dalla legislazione italiana, a meno che non sia stato concluso un accordo complementare ai sensi degli articoli 20 e 30 del Protocollo.

 

          Articolo 26.

     1. L'Italia provvederà affinché le disposizioni del presente Accordo entrino in vigore con effetto retroattivo al 18 marzo 1965, data dell'entrata in vigore in Italia del Protocollo sui privilegi e le immunità (articolo 2 della legge italiana del 12 dicembre 1967, n. 1313). L'Italia si impegna a diramare alle competenti autorità le necessarie istruzioni in materia.

     2. L'Italia e l'Organizzazione possono stabilire per iscritto norme di applicazione delle disposizioni contenute nel presente Titolo.

 

TITOLO VI

Clausole finali

 

          Articolo 27.

     Ciascuna delle parti contraenti notificherà all'altra l'adempimento delle formalità richieste per l'entrata in vigore dell'Accordo, che avverrà trenta giorni dopo l'ultima di queste notifiche.

 

          Articolo 28.

     Il presente Accordo potrà essere modificato, su istanza dell'una o dell'altra parte contraente, ove le circostanze risultassero fondamentalmente cambiate.

 

          Articolo 29.

     Gli Allegati menzionati nel presente Accordo, e che ad esso sono annessi, fanno parte integrante dell'Accordo stesso.

 

          Articolo 30.

     Il presente Accordo cesserà di pieno diritto:

     a) in caso di scioglimento dell'Organizzazione, alle condizioni previste dalla Convenzione; in questo caso il presente Accordo scadrà alla data dello scioglimento;

     b) nel caso in cui l'Italia denunciasse la Convenzione, in virtù dell'articolo XVII della Convenzione stessa; in tal caso il presente Accordo decadrà alla data da cui avrà effetto la denuncia della Convenzione da parte dell'Italia; a meno che non venga concluso un accordo speciale che prolunghi l'utilizzazione dell'Istituto; a questo fine l'Italia si impegna a negoziare con l'Organizzazione le modalità di tale accordo e in attesa dell'esito dei negoziati resteranno applicabili le disposizioni del presente Accordo e quelle del contratto di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1, oltre i diritti ed obblighi che ne discendono.

 

          Articolo 31.

     L'una e l'altra delle parti potrà dichiarare estinto il presente Accordo con un preavviso di tre anni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sarà stato notificato l'avviso.

 

          Articolo 32.

     1. Nel caso in cui il presente Accordo cessasse ai termini del paragrafo a) dell'articolo 30 o dell'articolo 31 dell'Accordo stesso:

     a) l'Italia avrà diritto di opzione sull'eccedenza dei beni mobili dell'Organizzazione in Italia;

     b) le condizioni di trasferimento delle installazioni fisse dell'Organizzazione saranno stabilite con un accordo a parte.

     2. Nel caso in cui il presente Accordo venisse a cessare ai termini del paragrafo b) dell'articolo 30 dell'Accordo stesso, saranno applicabili le disposizioni dell'articolo XVII della Convenzione. L'Italia tuttavia si impegna ad intavolare negoziati con l'Organizzazione.

 

          Articolo 33.

     1. Ogni controversia in ordine alla interpretazione o esecuzione del presente Accordo che non potesse essere risolta direttamente per mezzo di negoziato tra le parti, potrà essere sottoposta - dall'una o dall'altra parte - al giudizio di un tribunale arbitrale. Se una delle parti ha intenzione di sottoporre una controversia ad un tribunale arbitrale, dovrà darne comunicazione all'altra parte.

     2. L'Italia e l'Organizzazione designeranno ciascuna un membro del suddetto tribunale. I membri così nominati designeranno un terzo membro che presiederà il collegio degli arbitri.

     3. Se, entro tre mesi dalla data della comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, una delle parti non ha ancora designato l'arbitro alle condizioni previste al paragrafo 2 del presente articolo, la scelta dell'arbitro sarà fatta, su istanza dell'altra parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Si procederà allo stesso modo, su richiesta dell'una o dell'altra parte, se nel mese successivo alla data della nomina del secondo arbitro i primi due arbitri non riusciranno ad accordarsi sulla designazione del terzo.

     4. Il tribunale stabilirà la propria procedura. Le sentenze saranno emesse a maggioranza; per tutti i casi che non potranno essere regolati in base alle disposizioni contenute nel presente Accordo, si applicherà la legge italiana.

     5. La decisione del tribunale arbitrale sarà inappellabile, definitiva e irrevocabile. In caso di controversie circa il contenuto o la portata della decisione arbitrale, spetterà al tribunale arbitrale interpretarla, su istanza di una delle due parti.

 

          Articolo 34.

     Il contratto citato al paragrafo 1 dell'articolo 1 del presente Accordo preciserà che ogni controversia relativa alla interpretazione o applicazione del contratto medesimo sarà devoluta - su richiesta di una delle due parti - ad un arbitrato privato, in applicazione dell'articolo 25 del protocollo.

     IN FEDE DI CHE, i sottoscritti rappresentanti, debitamente delegati a farlo, hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

     FATTO a Roma, 23 giugno 1970, in due originali, nelle lingue italiana, francese e inglese, i tre testi facenti ugualmente fede.

     Per la Repubblica Italiana

     Giovanni VINCENZO SORO

     Per l'Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali

     Hermann BONDI

 

ALLEGATO I — All'accordo riguardante l'Istituto europeo di ricerche spaziali dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali

 

     1. Delimitazione del terreno secondo il paragrafo 2 dell'articolo 1 dell'Accordo.

     Il terreno di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 del presente Accordo risulta bordato in rosso nella planimetria unita al presente Allegato.

     2. Descrizione della zona di divieto di costruzione menzionata all'articolo 11.

     La zona di divieto di costruzione cui si riferisce l'articolo 11 del presente Accordo risulta tratteggiata sulla planimetria unita al presente Allegato.

     3. Descrizione della strada di accesso.

     La strada di accesso menzionata nell'Allegato II, Capitolo I c) del presente Accordo, così come il ponte esistente, sono tracciati in rosso sulla cartina qui unita. L'allargamento della strada ed il futuro ponte citati al Capitolo II c) dell'Allegato II del presente Accordo sono tracciati in blu sulla cartina qui unita.

 

ALLEGATO II — All'accordo riguardante l'Istituto europeo di ricerche spaziali della Organizzazione europea di ricerche spaziali

 

     Descrizione delle prestazioni di cui all'articolo 8 del presente Accordo.

I. Periodo iniziale.

     Nel corso del periodo iniziale, al fine di preparare il terreno alla costruzione, l'Italia fornirà le seguenti prestazioni:

     a) misurazione del terreno;

     b) sistemazione del terreno, come pulitura, abbattimento degli alberi ed estirpazione delle radici;

     c) costruzione di una via di accesso provvisoria secondo le seguenti modalità:

     - rafforzamento della massicciata e del manto di copertura della via situata a nord della località denominata "Adone" e che traversa un ponte che domina sull'Autostrada del Sole;

     - verifica del peso sopportato dal ponte onde possa essere consentito il transito dei veicoli pesanti;

     - messa in opera di parapetti lungo tutto il ponte, per evitare l'eventuale caduta del carico degli autocarri sulla strada sottostante;

     d) allacciamento del sito alla rete pubblica di distribuzione dell'energia elettrica, compresa l'installazione dei trasformatori necessari, in previsione di una fornitura di 100 KVA;

     e) allacciamento del sito alla rete telefonica e installazione di quattro linee telefoniche.

II. Installazione definitiva.

     In vista della sistemazione definitiva dell'Istituto, l'Italia provvederà alle seguenti prestazioni:

     a) indennizzi e compensi eventualmente necessari per ottenere la libera disponibilità del terreno;

     b) allacciamento alle reti pubbliche di fornitura fino ai limiti del terreno:

     - dell'elettricità, compresa l'installazione dei trasformatori, e dei trasformatori di riserva necessari, per la fornitura di 2500 KVA;

     - dell'acqua, in previsione di una fornitura di 150.000 litri giornalieri;

     - fognature, compreso il sistema di drenaggio, secondo i vigenti regolamenti di igiene;

     - sistema di allarme antincendio (collegamento col più vicino posto antincendio);

     - dodici linee telefoniche esterne, una linea di telex e una linea di trasmissione di dati;

     c) realizzazione o ampliamento di una strada di accesso permanente e costruzione di un secondo ponte i cui tracciati sono indicati nella cartina unita all'Allegato I.

 

Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali

     Roma, 23 giugno 1970

     Signor Direttore Generale,

     In merito all'Accordo firmato oggi a Roma tra la Repubblica Italiana e l'Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali riguardante l'Istituto Europeo di Ricerche Spaziali, ho l'onore di confermarle il risultato dei colloqui tra il Governo Italiano e l'Organizzazione circa l'interpretazione delle disposizioni dell'Articolo 13 e del Titolo V dell'Accordo.

     1. Ai fini del presente Accordo, oltre alle attività citate nell'articolo 13 dell'Accordo, tutte le attività svolte dall'Organizzazione per conto di terzi in conformità con le disposizioni della Convenzione dell'Organizzazione e in particolare con quelle contenute nell'articolo XIII, sono ritenute rientrare nel quadro dell'attività dell'Organizzazione.

     2. Le disposizioni del titolo V dell'Accordo che assicurano l'attuazione di talune disposizioni del Protocollo sui Privilegi e le Immunità dell'Organizzazione non dovranno in alcun modo limitare il campo di applicazione del suddetto Protocollo.

     Se questa interpretazione corrisponde a quella del Governo Italiano, mi permetto di proporle che la presente lettera, insieme alla Sua risposta affermativa, vengano considerate come un'intesa relativa all'interpretazione dell'Accordo riguardante l'Istituto Europeo di Ricerche Spaziali.

     Voglia gradire, Signor Direttore Generale, i sensi della mia più alta considerazione.

     HERMANN BONDI

     S.E. l'Ambasciatore

     Giovanni Vincenzo SORO

     Direttore Generale degli Affari Economici

     Ministero degli Affari Esteri

     ROMA

 

Ministero degli Affari Esteri

     Roma, 23 giugno 1970

     Signor Direttore Generale,

     con la sua lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:

     "In merito all'Accordo firmato oggi a Roma tra la Repubblica Italiana e l'Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali riguardante l'Istituto Europeo di Ricerche Spaziali, ho l'onore di confermarle il risultato dei colloqui tra il Governo Italiano e l'Organizzazione circa l'interpretazione delle disposizioni dell'Articolo 13 e del Titolo V dell'Accordo.

     1. Ai fini del presente Accordo, oltre alle attività citate nell'articolo 13 dell'Accordo, tutte le attività svolte dall'Organizzazione per conto di terzi in conformità con le disposizioni della Convenzione dell'Organizzazione e in particolare con quelle contenute nell'articolo XIII, sono ritenute rientrare nel quadro delle attività dell'Organizzazione.

     2. Le disposizioni del Titolo V dell'Accordo che assicurano l'attuazione di talune disposizioni del Protocollo sui Privilegi e le Immunità dell'Organizzazione non dovranno in alcun modo limitare il campo di applicazione del suddetto Protocollo.

     Se questa interpretazione corrisponde a quella del Governo Italiano, mi permetto di proporle che la presente lettera, insieme alla Sua risposta affermativa, vengano considerate come una intesa relativa all'interpretazione dell'Accordo riguardante l'Istituto Europeo di Ricerche Spaziali".

     Ho l'onore di informarla che il Governo Italiano è d'accordo su quanto precede.

     Voglia gradire, Signor Direttore Generale, i sensi della mia più alta considerazione.

     VINCENZO GIOVANNI SORO

     Professore

     Hermann Bondi

     Direttore generale

     Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali

 

Ministero degli Affari Esteri

     Roma, 23 giugno 1970

     Signor Direttore Generale,

     Facendo riferimento all'Accordo firmato oggi a Roma tra la Repubblica Italiana e l'Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali riguardante l'Istituto Europeo di Ricerche Spaziali, ho l'onore di informarla che il Governo Italiano si impegna a prendere le necessarie misure affinché il testo del Contratto di Superficie citato nell'Articolo 1 del presente Accordo e che verrà stipulato tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e l'Organizzazione, contempli lo impegno del CNR di rinnovare tale contratto alla scadenza del periodo di 20 anni citato nell'Articolo 1 dell'Accordo, qualora l'Organizzazione lo desideri.

     Voglia gradire, Signor Direttore Generale, i sensi della mia più alta considerazione.

     GIOVANNI VINCENZO SORO

     Professore

     Hermann BONDI

     Direttore Generale

     Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali