§ 98.1.28283 - D.L. 27 maggio 1992, n. 301 .
Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia.


Settore:Normativa nazionale
Data:27/05/1992
Numero:301


Sommario
Art. 1.      1. Per far fronte alla grave situazione in cui si trovano gli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, il Governo è autorizzato ad effettuare [...]
Art. 2.      1. Il Ministero dell'interno, fatte salve le competenze in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, cura l'avvio degli sfollati alle [...]
Art. 3.      1. Per far fronte agli interventi straordinari di cui all'art. 1, è autorizzata la spesa di lire 125 miliardi per l'anno 1992, da stanziare in apposito capitolo dello [...]
Art. 4.      1. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività indicate nel presente decreto, il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione provvede, anche a [...]
Art. 5.      1. In caso di emergenza non fronteggiabile con i mezzi disponibili in via ordinaria, il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione, previa deliberazione del [...]
Art. 6.      1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 125 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento [...]
Art. 7.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28283 - D.L. 27 maggio 1992, n. 301 [1].

Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia.

(G.U. 28 maggio 1992, n. 124)

 

     Art. 1.

     1. Per far fronte alla grave situazione in cui si trovano gli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, il Governo è autorizzato ad effettuare interventi di carattere straordinario. Essi sono aggiuntivi rispetto a quelli effettuabili ai sensi della legislazione vigente.

     2. Gli interventi straordinari sono diretti a contribuire a fronteggiare le necessità di soccorso, di accoglienza ed assistenza degli sfollati nel territorio delle Repubbliche di cui al comma 1, anche attraverso la partecipazione ad iniziative di organismi internazionali.

     3. Gli interventi straordinari sono inoltre diretti a fronteggiare le esigenze degli sfollati di cui al comma 1 accolti sul territorio nazionale, connesse alla ricezione, al trasporto, all'alloggio, al vitto, al vestiario, all'assistenza igienico-sanitaria, all'assistenza socio-economica, e a quella in favore dei minori non accompagnati, nonchè al rimpatrio o trasferimento degli stessi.

     4. Per le finalità di cui al presente decreto e per l'effettuazione dei conseguenti interventi il Presidente del Consiglio o, per sua delega, il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione, promuove e coordina l'attività delle Amministrazioni dello Stato, degli enti locali, della Croce rossa italiana e di ogni altra istituzione e organizzazione operante per finalità umanitarie.

     5. Gli interventi sono promossi d'intesa con le amministrazioni competenti. Per le finalità di cui al comma 3 sono prioritariamente utilizzati immobili o aree demaniali e altri edifici di proprietà pubblica, all'uopo mantenuti o rimessi in efficienza, compatibilmente alle esigenze da fronteggiare.

 

          Art. 2.

     1. Il Ministero dell'interno, fatte salve le competenze in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, cura l'avvio degli sfollati alle strutture di accoglienza individuate sul territorio nazionale secondo le priorità dell'art. 1.

     2. Gli organi di polizia di frontiera, sulla base della previa verifica della provenienza dei soggetti dai territori di cui all'art. 1, e salva l'applicazione delle disposizioni in vigore circa l'esistenza di circostante ostative all'entrata in Italia, possono rilasciare un nulla osta provvisorio di ingresso in territorio nazionale, valido sessanta giorni, nei limiti quantitativi e in conformità alle direttive fissate dal Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 3.

     1. Per far fronte agli interventi straordinari di cui all'art. 1, è autorizzata la spesa di lire 125 miliardi per l'anno 1992, da stanziare in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non impegnate nell'anno possono esserlo nell'esercizio finanziario successivo.

     2. I contributi e i versamenti di fondi di enti e privati specificamente destinati al soccorso degli sfollati stranieri affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo di cui al comma 1.

     3. Il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione cura l'invio degli aiuti in natura nei territori delle Repubbliche di cui all'art. 1, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e con le altre amministrazioni competenti. Il Ministero degli affari esteri cura le necessarie intese con le competenti autorità dei Paesi interessati e con gli organismi internazionali.

     4. Ai fini delle attività di volontariato, si applicano l'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le disposizioni ivi richiamate.

 

          Art. 4.

     1. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività indicate nel presente decreto, il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione provvede, anche a mezzo dei prefetti o di soggetti titolari di pubbliche funzioni, mediante ordini di accreditamento, da disporre sull'apposito capitolo, anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Gli ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.

     2. I funzionari di cui al comma 1 delegati dal Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione ad impegnare e ordinare spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, sono tenuti a rendere, per semestri, i rendiconti amministrativi alle competenti ragionerie regionali dello Stato, unitamente ad una relazione, da inviare anche al Ministro delegante.

 

          Art. 5.

     1. In caso di emergenza non fronteggiabile con i mezzi disponibili in via ordinaria, il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri con la quale vengono indicati i mezzi di finanziamento necessari, richiede al Ministro per il coordinamento della protezione civile l'adozione di ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

 

          Art. 6.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 125 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani all'estero".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 24 settembre 1992, n. 390, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.