§ 98.1.26562 - Legge 16 maggio 1989, n. 184  .
Realizzazione e funzionamento del programma nazionale di ricerche aerospaziali.


Settore:Normativa nazionale
Data:16/05/1989
Numero:184


Sommario
Art. 1.      1. Il programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), già denominato CIRA nella delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del [...]
Art. 2.      1. Per l'attuazione dei compiti indicati all'art. 1, comma 2, e sulla base delle risorse finanziarie indicate nello stesso articolo, la CIRA S.p.a. presenta al Ministro [...]
Art. 3.      1. Per assicurare l'ottimale presenza economica e scientifica degli operatori nazionali nel settore aerospaziale, i beni strumentali realizzati dalla CIRA S.p.a. con i [...]
Art. 4.      1. Le attività di ricerca, sperimentazione, interscambio dell'informazione e formazione del personale nel settore aerospaziale, rientranti nel programma di cui all'art. [...]
Art. 5.      1. Per le finalità indicate nell'art. 4, e sulla base anche delle indicazioni programmatiche approvate dal CIPE in materia di ricerca aeronautica e spaziale, la CIRA [...]
Art. 6.      1. I programmi di cui all'art. 5 sono valutati dal comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7
Art. 7.      1. Per la valutazione dei piani e dei programmi previsti dalla presente legge, anche ai fini della compatibilità ambientale, è istituito, presso la Presidenza del [...]
Art. 8.      1. Per il controllo dei rapporti finanziari conseguenti all'affidamento dei compiti previsti dalla presente legge è istituita, presso il Ministero del tesoro - [...]
Art. 9.      1. In caso di gravi e persistenti inadempienze che impediscano la realizzazione degli obiettivi assegnati dalla presente legge alla CIRA S.p.a. o di accertata [...]


§ 98.1.26562 - Legge 16 maggio 1989, n. 184  [1].

Realizzazione e funzionamento del programma nazionale di ricerche aerospaziali.

(G.U. 25 maggio 1989, n. 120)

 

Capo I

REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE

 

     Art. 1.

     1. Il programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), già denominato CIRA nella delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 20 luglio 1979, è un programma destinato a finalità di ricerca, sperimentazione, interscambio dell'informazione e formazione del personale nel settore aerospaziale, in aderenza all'evoluzione scientifica, tecnologica ed economica del settore stesso. Le attività attinenti al settore spaziale dovranno essere espletate in coerenza con il Piano spaziale nazionale in stretto coordinamento con l'Agenzia spaziale italiana (ASI).

     2. La progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere strumentali al programma sono affidate alla CIRA S.p.a., con sede in Napoli, di cui alla delibera del CIPE del 14 ottobre 1986, che potrà avvalersi di consorzi di imprese, altamente qualificate, a prevalente partecipazione pubblica.

     3. L'onere derivante dall'attuazione del comma 2 è valutato nell'ammontare complessivo di lire 600 miliardi, comprensivo della somma di lire 35 miliardi di cui all'art. 1, lettera m), della legge 29 marzo 1985, n. 110, nonchè della somma di lire 65 miliardi, già assegnata, allo scopo, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64.

     4. Al maggior onere di lire 500 miliardi, da ripartire nel quinquennio 1988-1992, in ragione di lire 35 miliardi per il 1988, lire 165 miliardi per il 1989 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa per gli anni medesimi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

 

          Art. 2.

     1. Per l'attuazione dei compiti indicati all'art. 1, comma 2, e sulla base delle risorse finanziarie indicate nello stesso articolo, la CIRA S.p.a. presenta al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei connessi aspetti d'impatto ambientale, valutati secondo le vigenti disposizioni, il piano delle opere e degli impianti da realizzare, corredato del progetto di massima, da sottoporre all'esame del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7. Detto piano concerne, sulla base dello studio di fattibilità approvato dal CIPE il 28 novembre 1985, in particolare, gli occorrenti edifici nonchè laboratori, centri di calcolo, grandi impianti di prova e relative infrastrutture di supporto. Le opere relative sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Il piano è sottoposto a valutazione della compatibilità ambientale ai sensi delle disposizioni vigenti, con particolare riguardo agli aspetti della sicurezza.

     2. Sulla base del parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7, il Ministro del tesoro regola, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con apposita convenzione, da concludere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'espletamento dei compiti affidati alla CIRA S.p.a. e, in particolare, i relativi rapporti finanziari.

     3. La convenzione di cui al comma 2 ha durata ventennale e potrà formare oggetto di proroghe successive, ciascuna di durata quinquennale.

 

          Art. 3.

     1. Per assicurare l'ottimale presenza economica e scientifica degli operatori nazionali nel settore aerospaziale, i beni strumentali realizzati dalla CIRA S.p.a. con i contributi di cui alla presente legge costituiscono patrimonio disponibile dello Stato e devono risultare rispondenti alle esigenze evolutive del settore.

     2. A tale scopo la società affidataria trasmette tempestivamente al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica i progetti di adeguamento delle strutture e degli impianti.

     3. Sulla base del parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 e su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, il Ministero del tesoro provvede, ove occorra, ad aggiornare la convenzione e la CIRA S.p.a. provvede ad adeguare il progetto di massima, il cui finanziamento deve essere prioritariamente assicurato con criteri compensativi.

     4. Nel caso di maggiori oneri, da contenere comunque entro il limite massimo del 25 per cento della complessiva autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, agli stessi si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

 

Capo II

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

 

          Art. 4.

     1. Le attività di ricerca, sperimentazione, interscambio dell'informazione e formazione del personale nel settore aerospaziale, rientranti nel programma di cui all'art. 1, sono affidate alla CIRA S.p.a., con sede in Napoli, che per il perseguimento delle sue finalità istituzionali stabilisce rapporti con organismi di ricerca italiani ed esteri.

     2. Lo svolgimento delle attività è avviato in relazione al grado di funzionalità delle opere e degli impianti progressivamente realizzati.

     3. L'Asi è autorizzata a partecipare al capitale sociale della Cira Spa, che adegua il proprio statuto alle disposizioni della presente legge, ai fini della stipula della convenzione di cui all'articolo 2 e degli eventuali aggiornamenti [2] .

 

          Art. 5.

     1. Per le finalità indicate nell'art. 4, e sulla base anche delle indicazioni programmatiche approvate dal CIPE in materia di ricerca aeronautica e spaziale, la CIRA S.p.a. trasmette tempestivamente i necessari programmi al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica evidenziando in particolare:

     a) le stime finanziarie complessive;

     b) le commesse pubbliche e private, nazionali ed estere, acquisite in relazione ai programmi ed i relativi corrispettivi pattuiti;

     c) le risorse finanziarie conseguibili a qualsiasi altro titolo, per la realizzazione dei programmi, anche attraverso il ricorso all'indebitamento ed al finanziamento a carico di fondi ed istituzioni nazionali ed esteri;

     d) l'elenco delle eventuali attività da svolgere al di fuori del programma.

     2. I programmi relativi al settore spaziale sono elaborati dall'ASI e sono sottoposti alle procedure previste dalla legge 30 maggio 1988, n. 186, nell'ambito del Piano spaziale nazionale.

 

          Art. 6.

     1. I programmi di cui all'art. 5 sono valutati dal comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7.

     2. I programmi, o anche parti di essi, positivamente valutati dal comitato tecnico-scientifico, approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e che trovano sufficiente copertura finanziaria per effetto di quanto previsto dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 5, sono posti immediatamente in attuazione.

     3. Alla determinazione del contributo dello Stato alle spese di gestione delle opere realizzate in base alla presente legge si provvede con successiva legge. A tal fine il Governo presenta un apposito disegno di legge entro il 31 dicembre 1989.

 

Capo III

CONTROLLI - REVOCA

 

          Art. 7.

     1. Per la valutazione dei piani e dei programmi previsti dalla presente legge, anche ai fini della compatibilità ambientale, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, un comitato tecnico-scientifico.

     2. Il comitato verifica lo stato di avanzamento dei piani e dei programmi e la validità dei risultati conseguiti, anche ai fini delle determinazioni da assumere da parte del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica in ordine al proseguimento dei piani e dei programmi stessi. La CIRA S.p.a. adegua i piani ed i programmi alle determinazioni del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

     3. Il comitato tecnico-scientifico, composto da nove membri, di comprovata esperienza nelle materie di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), di cui due designati dall'ASI, uno dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e uno dalla Divisione aerea studi, ricerche e sperimentazioni (DASRS) dell'Aeronautica militare, è costituito con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

     4. Il comitato nomina nel suo ambito il presidente, organizza il proprio ordinamento interno e riferisce al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

     5. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i compensi spettanti ai membri del comitato. Il relativo onere è proporzionalmente posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, per l'attività concernente le finalità del capo I, ed incluso nei programmi, per l'attività di cui al capo II.

 

          Art. 8.

     1. Per il controllo dei rapporti finanziari conseguenti all'affidamento dei compiti previsti dalla presente legge è istituita, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, una commissione formata da cinque membri, con qualifica non inferiore a dirigente, dei quali due appartenenti ai ruoli del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, uno dei quali con funzioni di presidente, e gli altri tre in rappresentanza, rispettivamente, del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

     2. La commissione è costituita con decreto del Ministro del tesoro, su designazione dei Ministri competenti.

     3. Per consentire l'espletamento del controllo il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 comunica alla commissione le proprie valutazioni. La CIRA S.p.a. è tenuta a trasmettere al Ministero del tesoro e al comitato tecnico-scientifico apposito rendiconto semestrale riferito distintamente all'esecuzione delle opere e allo svolgimento dei programmi in corso di attuazione, nonchè ogni altro documento richiesto dalla commissione.

     4. Per la determinazione dei compensi spettanti ai membri della commissione e per l'imputazione del relativo onere si applica l'art. 7, comma 5.

 

          Art. 9.

     1. In caso di gravi e persistenti inadempienze che impediscano la realizzazione degli obiettivi assegnati dalla presente legge alla CIRA S.p.a. o di accertata inefficienza nello svolgimento dei compiti affidati, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7, revoca l'affidamento dei compiti stessi e riferisce al CIPE, al quale contestualmente propone il soggetto che subentra nella convenzione al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 5 della L. 7 agosto 1997, n. 266, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Comma modificato dall'art. 2 della L. 14 febbraio 1991, n. 46 e così sostituito dall'art. 5 della L. 7 agosto 1997, n. 266.