§ 81.3.9. - Legge 6 febbraio 1980, n. 15.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:81. Pubblica sicurezza
Capitolo:81.3 ordine pubblico
Data:06/02/1980
Numero:15


Sommario
Art. unico.      Il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:


§ 81.3.9. - Legge 6 febbraio 1980, n. 15.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.

(G.U. 7 febbraio 1980, n. 37)

 

     Art. unico.

     Il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     all'art. 1, nel primo comma è soppressa la parola "sempre";

     il terzo comma è sostituito dal seguente:

     "Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato";

     all'art. 2, nel nuovo testo dell'art. 280 del codice penale, al terzo comma sono soppresse le parole "legislative, di Governo";

     il quarto comma è sostituito dal seguente:

     "Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentati alla incolumità, la reclusione di anni trenta";

     il quinto comma è sostituito dal seguente:

     "Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste";

     l'art. 3 è sostituito dal seguente:

     "Dopo l'art. 270 del codice penale è aggiunto il seguente:

     "Art. 270 bis. (Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico).

     Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

     Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto anni"";

     all'art. 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'art. 289-bis del codice penale, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà";

     l'art. 5 è sostituito dal seguente:

     "Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli eventuali concorrenti";

     all'art. 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Quando, nel corso di operazioni di polizia di sicurezza volte alla prevenzione di delitti, se ne appalesi l'assoluta necessità ed urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono procedere al fermo di persone nei cui confronti, per il loro atteggiamento ed in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, si imponga la verifica della sussistenza di comportamenti ed atti che, pur non integrando gli estremi del delitto tentato, possano essere tuttavia rivolti alla commissione dei delitti indicati nell'art. 165-ter del codice di procedura penale o previsti negli articoli 305 e 416 del codice penale";

     al sesto comma è soppressa la parola "invece"; all'art. 7, l'alinea introduttivo è sostituito dal seguente:

     "Il primo, il secondo, il terzo e il quarto comma dell'art. 238 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti":

     è aggiunto in fine il seguente comma:

     "Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato, al più tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della notizia prevista nel secondo comma. Del decreto di convalida è data comunicazione all'interessato";

     l'art. 8 è sostituito dal seguente:

     "Per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 1 del presente decreto è sempre obbligatoria la cattura; per essi la libertà provvisoria non può essere concessa quando sono punibili con la pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni.

     La libertà provvisoria non può altresì essere concessa per i delitti di cui all'art. 416 del codice penale e per quelli indicati nell'art. 165-ter del codice di procedura penale, in quanto per essi sia prevista la cattura obbligatoria.

     Anche nei casi previsti nei due commi precedenti la libertà provvisoria può essere concessa se trattasi di persona che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi, che non consentono le cure necessarie nello stato di detenzione, nonchè quando il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della sospensione condizionale o di una causa di estinzione della pena, tenuto conto dell'eventuale carcerazione preventiva.

     Nei casi previsti dal comma precedente l'esecuzione dell'ordinanza che concede la libertà provvisoria è sospesa durante il termine per impugnare il provvedimento da parte del pubblico ministero e durante il giudizio sull'impugnazione; la scarcerazione è in ogni caso disposta qualora il giudice non decida sull'impugnazione entra trenta giorni dalla data di presentazione dei motivi. Il termine decorre nuovamente quando, contro la decisione di appello, sia proposto ricorso per Cassazione del pubblico ministero";

     l'art. 9 è sostituito dal seguente:

     "Dopo il primo comma dell'art. 224 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

     "Fuori dei casi previsti dal comma precedente, quando si debba procedere al fermo di polizia giudiziaria o all'esecuzione di un provvedimento di cattura o di carcerazione nei confronti di persona indiziata, imputata o condannata per uno dei delitti indicati nell'art. 165-ter del codice di procedura penale, ovvero per altri delitti aggravati per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere, su autorizzazione anche telefonica del procuratore della Repubblica, a perquisizioni domiciliari anche per interi edifici o per blocchi di edifici, dove abbiano fondato motivo di ritenere che si sia rifugiata la persona ricercata o che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possono essere cancellate o disperse. Nel corso di tali operazioni e fino alla loro conclusione può essere, altresì, sospesa la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate.

     Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità e urgenza che non consentano di richiedere il decreto di perquisizione ovvero l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono ugualmente procedere alle operazioni di cui al comma precedente dandone notizia, senza indugio, al procuratore della Repubblica"";

     l'art. 10 è sostituito dal seguente:

     "Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonchè per quelli previsti dall'art. 416 del codice penale e per quelli indicati nell'art. 165-ter del codice di procedura penale, i termini di durata massima della custodia preventiva sono prolungati di un terzo rispetto a quelli previsti dall'art. 272 del codice di procedura penale";

     l'art. 12 è sostituito dal seguente:

     "Per i reati commessi da ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza per causa di servizio le eventuali misure restrittive della libertà personale possono essere eseguite in una sezione speciale di un istituto penitenziario o in un carcere militare";

     l'art. 14 è sostituito dal seguente:

     "L'ultimo comma dell'art. 340 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     "Gli atti previsti dai commi precedenti possono essere compiuti, per delegazione, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria per verificare indizi o accertare reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico nonchè di criminalità organizzata"".